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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott. Antonio Buccaro
dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024
da con l'Avv. CHIRIACO TOMMASO Parte_1
e
LI EN, con l'Avv. Anna Lucia Celentano
all'esito dell'udienza del 7.07.2025;
,Parte_1 con note scritte depositate il 7.07.2025, ha confermato la propria rilevato che volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso ex art. 473bis. 49 e 51 c.p.c.;
rilevato che, con note scritte depositate il 4.07.2025, il difensore di OR CA ha rappresentato che la OR "vuole riconsiderare la propria posizione in ordine alla domanda di divorzio e pertanto necessita di un approfondimento della propria volontà in merito agli accordi già sottoscritti” e ha chiesto "disporre il rinvio dell'udienza al fine di consentire alle parti un ulteriore approfondimento e chiarimento circa la effettiva volontà di procedere congiuntamente nella domanda di divorzio"; ritenuto di dover disporre un rinvio per ragioni di contraddittorio, dovendo dare la possibilità alle parti di poter discutere sulla predetta questione;
ritenuto, in ogni caso, di dover richiamare la costante giurisprudenza di legittmità secondo cui l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi;
rilevato infatti che "ove uno dei coniugi revochi in sede di comparizione innanzi al collegio il consenso già prestato, tale revoca è per un verso irrilevante, perché il giudice adito esamini nel merito la domanda di divorzio, per altro relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda congiunta, inammissibile attesa la natura contrattuale dell'accordo che da un lato riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l'istituto e per altro trattandosi di un contratto, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale" (cfr. Cass. n. 19540 del 24.07.2018; Cass. n. 10463 del 2.5.2018; conforme anche Cass.
19348/2021);
osservato che la sopra esposta conclusione è avvalorata anche dalla recente sentenza Cass. n.
11906/2023 ove in motivazione può leggersi: “Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio)..";
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 1 dicembre 2025, ore 12:00, in prosieguo di udienza di comparizione del divorzio, e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Così deciso in Foggia il 15/07/2025.
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente dott. Antonio Buccaro
dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024
da con l'Avv. CHIRIACO TOMMASO Parte_1
e
LI EN, con l'Avv. Anna Lucia Celentano
all'esito dell'udienza del 7.07.2025;
,Parte_1 con note scritte depositate il 7.07.2025, ha confermato la propria rilevato che volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso ex art. 473bis. 49 e 51 c.p.c.;
rilevato che, con note scritte depositate il 4.07.2025, il difensore di OR CA ha rappresentato che la OR "vuole riconsiderare la propria posizione in ordine alla domanda di divorzio e pertanto necessita di un approfondimento della propria volontà in merito agli accordi già sottoscritti” e ha chiesto "disporre il rinvio dell'udienza al fine di consentire alle parti un ulteriore approfondimento e chiarimento circa la effettiva volontà di procedere congiuntamente nella domanda di divorzio"; ritenuto di dover disporre un rinvio per ragioni di contraddittorio, dovendo dare la possibilità alle parti di poter discutere sulla predetta questione;
ritenuto, in ogni caso, di dover richiamare la costante giurisprudenza di legittmità secondo cui l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi;
rilevato infatti che "ove uno dei coniugi revochi in sede di comparizione innanzi al collegio il consenso già prestato, tale revoca è per un verso irrilevante, perché il giudice adito esamini nel merito la domanda di divorzio, per altro relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda congiunta, inammissibile attesa la natura contrattuale dell'accordo che da un lato riceve riconoscimento grazie alla previsione legislativa che regola l'istituto e per altro trattandosi di un contratto, non è revocabile ad nutum e non consente il ripensamento immotivato ed unilaterale" (cfr. Cass. n. 19540 del 24.07.2018; Cass. n. 10463 del 2.5.2018; conforme anche Cass.
19348/2021);
osservato che la sopra esposta conclusione è avvalorata anche dalla recente sentenza Cass. n.
11906/2023 ove in motivazione può leggersi: “Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio)..";
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa Maria Elena de Tura, fissando l'udienza del 1 dicembre 2025, ore 12:00, in prosieguo di udienza di comparizione del divorzio, e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Così deciso in Foggia il 15/07/2025.
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO