Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Rel.
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1508/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALANTE SIMONA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GALANTE SIMONA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 05/04/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 11
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 15/05/2024 sentenza di separazione consensuale n. 306/2024, pubblicata in data 11/06/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto e diritto di fissare liberamente la propria residenza, previo obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito.
La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso. Ciascuno
pagina 2 di 11 dei genitori, quando avrà presso di sé potrà esercitare la responsabilità Persona_1
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana.
La responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale della medesima saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore.
Ciascun genitore si impegna ad educare la figlia promuovendo nella medesima buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, ed in particolare con il fratello Entrambi i genitori si Persona_2
impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana d Persona_1
avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita della medesima: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla figlia (es. scolastiche, sanitarie…).
La figlia continuerà ad essere collocata ed avere la residenza anagrafica e la residenza abituale presso la madre, nella abitazione sita in Prignano sulla Secchia (MO), Via
Sassuolo Secondo Tronco n. 1347, lettera 1, di proprietà dei genitori della sig.r Pt_1
ed in comodato a quest'ultima, disponendosi l'assegnazione alla medesima, in
[...]
quanto genitore collocatario di dell'immobile stesso e del diritto di Persona_1
continuare ad abitare in detta casa familiare fino a quando la figlia non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2) I genitori congiuntamente regolano come segue il diritto di visita paterno con
[...]
Per_1
pagina 3 di 11 A) Il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia:
- al giovedì, dall'uscita di scuola con pernottamento fino al venerdì mattina, allorquando la accompagnerà a scuola o a casa della madre;
- a fine settimana alternati con la madre, dall'uscita di scuola del giovedì fino al lunedì
mattina, allorquando il padre la accompagnerà a scuola o a casa della madre.
B) Inoltre, la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori:
- durante l'interruzione scolastica estiva, tre settimane, di cui due consecutive e la terza non consecutiva con le altre due, previo accordo entro e non oltre il 20 aprile di ciascun anno. Terminato il periodo di vacanze scolastiche, il calendario riprenderà con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza;
- durante le vacanze scolastiche natalizie ciascun genitore terrà con sé la figlia Per_1
per un periodo equivalente, individuato ad anni alterni dal 24 dicembre al 30
[...]
dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, tenuto conto di quanto infra disposto. I
genitori in particolare concordano che, al fine di mantenere le consuetudini familiari acquisite dalla minore, ad anni alterni starà con e presso un genitore dal Persona_1
giorno della Vigilia fino al pomeriggio del giorno di Natale, e con l'altro genitore dal pomeriggio del giorno di Natale fino alla sera del giorno di Santo Stefano dopo cena,
secondo il principio dell'alternanza.
In ogni caso, terminato il periodo di vacanze scolastiche natalizie, il calendario riprenderà
con il primo week end utile in capo al genitore che non ha avuto con sé la figlia nell'ultimo periodo di vacanza.
pagina 4 di 11 - metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, previo accordo fra i genitori, di anno in anno,
entro la metà del mese di febbraio.
- ponti scolastici e festività secondo alternanza.
I genitori si impegnano reciprocamente a continuare a festeggiare insieme alla figlia le ricorrenze significative del compleanno di e la data dell'adozione, l'8 Persona_1
aprile di ciascun anno.
Inoltre, in adempimento al principio della bigenitorialità i sig.ri e Parte_1
pattuiscono espressamente che viene, in ogni caso, fatta salva la Controparte_1
possibilità del padre di fare visita e tenere con sè anche al di fuori dei Persona_1
giorni sovra stabiliti, previo accordo - con anticipo di almeno 24 ore - con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore.
3)A titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia il sig. Persona_1
si obbliga a corrispondere alla sig.r la somma mensile Controparte_1 Parte_1
di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versarsi in dodici mensilità annue a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima, noto alle parti, con valuta fissa di accredito entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat.
I coniugi espressamente pattuiscono che l'assegno unico universale, e/o le future assimilabili provvidenze economiche a favore della prole, verranno percepite integralmente dalla madre nella quota del 100%. Allo scopo i ricorrenti espressamente concordano che l'istanza all'Ente competente verrà anche per gli anni futuri presentata dalla sig.ra Pertanto, il sig. si impegna a confermare e Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 11 sottoscrivere, anche per gli anni futuri, quanto necessario affinchè l'erogazione di tali provvidenze avvenga a favore della sig.r in misura intera. Pt_1
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di entrambi i Persona_1
genitori nella quota del 50% ciascuno, secondo il seguente elenco esemplificativo e,
pertanto, previo accordo come di seguito specificato:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari. I genitori sin da ora pattuiscono congiuntamente che la figlia minore proseguirà nelle cure ortodontiche ed odontoiatriche, Persona_1
anche di carattere routinario, così come attualmente usufruite in regime privato presso specialista individuato di comune accordo dai ricorrenti e che, all'occorrenza, potrà essere eventualmente variato solo previo congiunto accordo dei genitori medesimi. Allo scopo,
entrambi i genitori si obbligano a continuare a corrispondere nella misura del 50%
ciascuno le competenze del medico privato specialista scelto per il ciclo di cure in parola della figlia minore;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 6 di 11 corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo, anche se svolto dalla figlia presso il centro di equitazione frequentato, e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) ricariche telefoniche e paghetta settimanale;
e)
spese per la patente;
f)) spese di manutenzione, bollo, assicurazione e carburante relative ai mezzi di locomozione di acquistati in accordo dai genitori. In Persona_1
particolare, i ricorrenti pattuiscono che, fino a quando la figlia continuerà ad usufruire delle sovra descritte cure ortodontiche ed odontoiatriche in regime di assistenza privata,
con conseguente onere di entrambi i genitori di provvedere alla relativa spesa in percentuale paritaria, la sig.ra provvederà a proprio esclusivo carico al Parte_1
pagamento di tutte le spese relative all'attività sportiva della equitazione, attualmente svolta dalla minore, ivi compresi i costi per il mantenimento, la ferratura, i vaccini ed il maneggio della cavalla le lezioni di equitazione e l'abbigliamento e gli accessori necessari. CP_2
Allorquando, invece, in futuro, per scelta congiunta di entrambi i genitori nell'interesse preminente di quest'ultima usufruirà di cure ortodontiche ed Persona_1
odontoiatriche in regime di assistenza pubblica, e/o comunque con esclusione pagina 7 di 11 dell'esborso per le relative cure, le spese sportive relative e connesse allo sport dell'equitazione, così come sovra elencate, saranno a carico dei genitori nella misura del
60% alla sig.r e del residuo 40% al sig Pt_1 CP_1
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le spese straordinarie relative alla figlia, intestate alla medesima, saranno fiscalmente detraibili da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con la figlia, mentre saranno a carico di entrambi i genitori nella quota del
50% ciascuno quelle relative alle vacanze che la figlia trascorrerà con terzi, con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
4) I ricorrenti riconoscono reciprocamente di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non vantare, di conseguenza, l'uno nei confronti dell'altro, alcuna pretesa di mantenimento a titolo divorzile.
5) Le parti danno atto e riconoscono che la provvista di cui al fondo comune
“EUROMOBILIARE INT. FUND SICAV”, EUROFUNDLUX OBIETTIVO 2025 A
LU1057119569, Rapporto 241-000-00111-000515850-000 presso Banca CREDEM,
pagina 8 di 11 Agenzia n. 3 di Sassuolo (MO), formalmente intestato ad entrambi i ricorrenti, è di titolarità esclusiva della sig.ra e, allo scopo, il sig. rinunciando Parte_1 CP_1
ad ogni pretesa e/o eccezione al riguardo, si obbliga sin d'ora a sottoscrivere quanto necessario ai fini del trasferimento e/o della liquidazione del fondo de quo alla sig.ra entro il mese di giugno 2026 ed a semplice richiesta della medesima. Pt_1
6) I sig.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio Parte_1 Controparte_1
del passaporto individuale della figlia minor e della carta d'identità valida Persona_1
per l'espatrio, nonché l'assenso per i successivi rinnovi.
7) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
8) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo quanto stabilito nel presente accordo.
9) Le spese e competenze legali della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 9 di 11 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in SASSUOLO (MO) il
25/04/1999 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1999 - Atto n. 11 - Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 10 di 11 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11