Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente
Dott. Marcello Cozzolino Giudice relatore
Dott. Francesco Grassi Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 87/2024 r.g. promosso da
INTRUM ITALY S.P.A. (C.F. 10311000961), con sede a Milano, Bastioni Porta
Nuova n. 19, quale procuratrice della GROGU SPV s.r.l. (C.F. e P. IVA
05197150260), con sede a Conegliano in via V. Alfieri n. 1, assistita e difesa dagli avv.ti Antonio Schiavone del Foro di Milano e Giulia Galati del Foro di Roma, con domicilio eletto a Lanciano in via Salita Fenaroli n. 13, presso lo studio dell'avv. Giulio Ulacco
ISTANTE nei confronti di
A.S. AT SH (C.F. 01590530695), con sede a Chieti in via
Maestri del Lavoro n. 30
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della A.S. AT SH;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
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verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, e dato atto della mancata costituzione dell'associazione resistente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, poiché:
• pur non avendo fini di lucro, prevede nel suo oggetto sociale lo svolgimento in via occasionale di “attività commerciale in linea o complementare agli scopi sociali”;
• dalla documentazione dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del finanziamento n. 022/616/8073785, erogatole dalla Carichieti s.p.a. e da cui scaturisce il credito posto a fondamento della domanda, risulta che l'associazione resistente gestisce impianti sportivi pubblici e privati, ed organizza manifestazioni sportive agonistiche, collaborando con enti ed altre associazioni sportive cui concede la fruizione delle strutture gestite.
Il finanziamento è stato inoltre richiesto per ottenere la liquidità necessaria per i lavori di adeguamento e ammodernamento dello Stadio del Nuoto di
Chieti, anche mediante la realizzazione di servizi aggiuntivi (un centro fisioterapico, una vasca didattica), fruibili ad una vasta utenza, che le avrebbero consentito maggiori incassi;
osservato che (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 8374 del 20.6.2000) “Ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo "status" di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa
pag. 2 di 8 commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi, con una disposizione la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali, ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico”, e che (Cass. Sez. I Civ., sentenza n.
6835 del 24.3.2014 “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ.”, dato atto del fatto che la creditrice istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo per € 493.186,46, esecutivo per mancata opposizione;
ritenuto che
la A.S. AT SH versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come può desumersi:
• dall'elevato numero di procedimenti monitori nei suoi confronti, a partire dall'anno 2016 (risultanti dalla certificazione di cancelleria);
pag. 3 di 8 • dalla notevole entità della sua esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per debiti risalenti ad anni di imposta anche molto lontani (anno 2002 e seguenti)
• dalla sua irreperibilità presso la sede risultante dal Registro delle Imprese, da circa 2 anni, constatata dall'ufficiale giudiziario in occasione del tentativo di notificazione dell'atto introduttivo;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della A.S. AT
SH (C.F. 01590530695), con sede a Chieti in via Maestri del Lavoro
n. 30 nomina il dott. Marcello Cozzolino Giudice Delegato per la procedura visto l'art. 358 comma 3 d. lgs. n. 14/2019, e tenuto conto:
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenendo conto del numero delle procedure aperte nell'anno pag. 4 di 8 precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico nomina la dott.ssa Silvana De Donato, con studio in Tollo, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
dispone che il curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 d.lgs. n.
14/2019, indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 d. lgs. n. 14/2019, nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche, ed a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 d. lgs. n.
14/2019 curi la turnazione tra i professionisti, indicando al giudice delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire, e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei curatori e dei difensori della procedura autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 5 di 8 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
l'udienza del 10.7.2025 alle ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di pag. 6 di 8 cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e pag. 7 di 8 rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 d. lgs. n. 14/2019, sino alla chiusura della procedura.
Dispone che la cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati dalla procedura nell'apposito registro.
Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Marcello Cozzolino Gianluca Falco
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