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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5902 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
), domiciliata in Roma, VIA Parte 1 C.F. 1
presso lo studio ROMA, dell'Avv. MALDERA PAOLO ORAZIO 3
C.F. 2 ), che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E CP 1 P.IVA 1 ), domiciliata negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA, rappresentata e difesa dall'Avv. RASPINI MASSIMO ( C.F. 3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14996/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 27/09/2021.
Conclusioni dell'appellante: “In via principale e nel merito, riformare la sentenza in senso favorevole per la parte appellante e, per l'effetto, annullare la Determinazione
Dirigenziale Ingiuntiva emessa da CP 1 unitamente ad ogni atto presupposto e, segnatamente, all'atto di accertamento di violazione con consequenziale estinzione dell'obbligazione pecuniaria pretesa dal Valgono le conclusioni vergateCP 1 nel ricorso di prime cure in questa sede da intendersi riportate e trascritte:
-In via pregiudiziale verificare la pregiudizialità penale rispetto alla contestata violazione anche in ordine all'accertamento sul fatto con tutte le conseguenti statuizioni trattandosi oggettivamente del medesimo fatto oggetto di accertamento, tanto amministrativo quanto penale;
- In via preliminare e in ogni caso, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali per i motivi indicati in ricorso;
- In via principale e nel merito, annullare la Determinazione
Dirigenziale di CP 1 avversata unitamente ad ogni atto presupposto connesso e consequenziale e, segnatamente, all'atto di accertamento di violazione con estinzione dell'obbligazione pecuniaria pretesa da CP 1 - Ancora in via principale, ma in subordine disapplicare la sanzione e la normativa di cui all'art. 15 l.r.Lazio n. 12/1999 in quanto in contrasto con norma di rango comunitario ovvero per contrasto normativo e violazione dell'art. 4, prot. 7, Cedu, e dell'Art..50 della Carta Fondamentale diritti
Unione Europea.- In estremo subordine ridurre la sanzione nella misura possibile, ovvero secondo equità e miglior giustizia anche in ragione delle condizioni personali, nonché in ragione dell'oggettivo gravoso importo comminato."
Conclusioni dell'appellata: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 14996/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e, dunque,
la legittimità della Determina Dirigenziale Ingiuntiva nr. 96180016594 prot. 1010853 del 12.12.2018. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005)."
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Con ricorso ex art. 22 Legge 689/81, Parte 1 proponeva opposizione alla
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 96180016594 notificata in data 9/01/2019 da
Parte 2 connessi alle entrate Extra- Tributarie - U.O. Gestione delle entrate da Contravvenzioni - Servizio Leggi Speciali e Regolamenti Comunali, per l'importo di euro 26.028,46, a titolo di sanzione amministrativa. L'atto opposto traeva origine da un verbale di accertamento n.
CP 1 a carico di 73100025023/ERP del 24.03.2016, elevato dalla Polizia di identificata come trasgressore, poiché occupava senza titolo l'alloggio Parte 1
ERP, sito in Roma, via Paolo Ferdinando Quaglia scala G int. 2, in violazione dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/99.».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto l'opposizione.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondati i motivi preliminari sulla legittimità dell'atto ingiuntivo. In relazione al difetto di motivazione ha ricordato che l'obbligo previsto dall'art. 18 della legge 689/81 deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, con la conseguenza che risulta ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento purché il richiamo sia preciso e gli atti richiamati siano nella sfera di conoscibilità dell'interessato. Nella fattispecie ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale mediante richiamo per relationem al verbale di accertamento dell'illecito (atto presupposto) e della norma ex art. 15 L.R. 12/99 ritenuta violata. Il giudice ha ritenuto infondata l'eccepita violazione del principio ne bis in idem di cui all'art. 4 prot. 7, CEDU e all'art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea rilevando che, nel caso di specie, le due norme (art. 633 c.p. e art. 15 della Legge
Regionale del Lazio n. 12/1999) non si trovano fra loro in rapporto di specialità poiché sono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici differenti. Sulla notifica e la prescrizione del credito ha rilevato che il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato alla ricorrente mediante contestazione immediata (art. 14 Legge 689/81) e che l'ordinanza di ingiunzione (notificata il 09.01.2019) è stata emessa entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di accertamento (26.03.2016);
2. relativamente al merito della vicenda, ha sottolineato che ai sensi degli artt. 11 co. 5 e 12 co. 1 della L.R. Lazio 12/99 possono subentrare nell'assegnazione solo determinati familiari dell'assegnatario e previa documentata appartenenza al nucleo familiare originario. Il giudice ha rilevato che, nel caso di specie, la Sig.ra Pt_1 non ha fornito alcuna prova circa la legittimità a permanere nell'alloggio, di trovarsi in uno dei rapporti di parentela, indicati dalla norma, con il legittimo assegnatario o di aver fatto parte del suo nucleo familiare, regolarmente documentato. Da ultimo, non ha ravvisato nessuna violazione nel procedimento previsto dall'art. 18 bis DPR n. 223/1989 il quale attiene esclusivamente al trasferimento anagrafico di residenza e non prevede, nella fase istruttoria, l'accertamento sulla legittimità a permanere nell'alloggio ERP.
ha proposto appello al quale resiste CP 1Parte 1
L'appello è stato deciso all'udienza del 16/10/2025 con lettura del dispositivo.
L'appello contiene i seguenti motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che la sig.ra Pt 1 aveva presentato domanda di subentro ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2020, che riprende la disciplina di assegnazione in deroga prevista dalla L.R. n. 27/2006. L'appellante afferma che secondo la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 27312/2017), in casi analoghi la pendenza di tale domanda impedisce l'applicazione della sanzione per occupazione abusiva. Ne consegue che la determinazione ingiuntiva avrebbe dovuto essere annullata in ragione della domanda di subentro e della normativa sopravvenuta più favorevole;
II) con il secondo motivo, parte appellante sostiene che la tardiva costituzione dell'Amministrazione è motivo di decadenza e che, pertanto, la documentazione versata in atti deve ritenersi inutilizzabile. Sul punto, parte appellante eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 8 D.lgs. 150/2011 nella parte in cui non prevede espressamente l'indicazione "perentoria” all'ordine del Giudice per la costituzione del resistente;
III) con il terzo motivo, parte appellante sostiene che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo (ovvero non avrebbe considerato che la legittima assegnataria, sig.ra ER 1 , aveva presentato domanda di ampliamento del nucleo familiare a favore della Sig.ra Pt 1 ), richiamando a sostegno un precedente del
Consiglio di Stato (sent. n. 6597/2012), secondo cui finché tale procedimento non viene definito l'Amministrazione non può contestare l'occupazione come abusiva.
L'omessa valutazione di questo presupposto renderebbe illegittima la sanzione e, di conseguenza, la determinazione;
IV) con il quarto motivo si contesta l'errata interpretazione della normativa regionale. Parte appellante afferma che la L.R. Lazio n. 12/1999, come modificata dalla legge regionale n. 13/2018, riconosce il diritto al subentro anche ai nipoti conviventi che abbiano beneficiato di una istanza di ampliamento del nucleo familiare. La Pt 1 , nipote convivente della legittima assegnataria, rientrerebbe quindi tra i soggetti aventi diritto e non può essere equiparata a un'occupante senza titolo. Il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso questa possibilità, nonostante la convivenza fosse documentata e non contestata. L'appellante sostiene che la Pt_1 non ha mai compiuto una occupazione abusiva ma si è semplicemente trasferita presso la nonna con regolare iscrizione anagrafica, autorizzata dalla stessa Roma Capitale.
Non vi è stato pertanto alcuno spoglio, clandestinità o condotta violenta, elementi necessari per configurare l'illecito;
V) con il quinto e sesto motivo si sostiene la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981.
Sul punto, parte appellante afferma l'illegittimità del provvedimento in quanto il verbale e l'illecito ivi contestato sarebbero "sradicati temporalmente” dal fatto che si contesta. Il trasferimento anagrafico della ricorrente sarebbe avvenuto nel rispetto della legge;
per di più, non sarebbe chiaro da quando dovrebbero rilevare i 90 giorni per l'accertamento della dedotta violazione. La Sig.ra Pt 1 contesta la legittimità della sanzione irrogata, sostenendo la non configurabilità della dedotta violazione dal momento che, nel caso di specie, non sussiste uno spoglio clandestino e/o violento. Nello specifico, il tribunale non avrebbe considerato che la ricorrente risiedeva legittimamente nell'alloggio in questione, avendo CP 1 autorizzato e approvato detto trasferimento legittimandolo ai sensi del DPR 223/1989 art. 18 bis. Poiché l'odierna appellante era legittimata ad abitare nell'alloggio in forza di un atto autorizzatorio amministrativo non vi sarebbe stata alcuna violazione e/o occupazione sanzionabile ai sensi della L.R. Lazio n. 12/1999. Sul punto,
l'appellante sostiene altresì che, se il trasferimento di residenza non fosse stato conforme alla legge, l'Amministrazione avrebbe dovuto opporsi entro 45 giorni dalla richiesta di trasferimento come previsto dalla procedura di cui all'art. 18 bis DPR 223/1989;
VI) con il settimo motivo parte appellante impugna alcuni capi della sentenza, riproponendo le medesime eccezioni sollevate in prime cure. Nello specifico, ripropone la contestazione ex art. 2719 c.c. del verbale di accertamento (il quale non riporterebbe alcuna valida motivazione né darebbe conto di un valido accertamento), la violazione del principio di specialità e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 24 L. 689/81 (discendente dalla sussistenza di un rapporto di connessione oggettiva tra l'illecito amministrativo e quello penale), la carenza di legittimazione di CP 1 (giacché trattandosi di una sanzione attinente ad una normativa regionale, l'ente legittimato a riscuotere la sanzione sarebbe la Parte 3 ), la carenza di potere del dirigente sottoscrivente la
Determinazione impugnata (in quanto la L.R.L. n. 30/ 1994 delegherebbe ai sindaci il potere di emettere atti di determinazione ingiuntiva), nonché la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Parte appellate, con il medesimo motivo, sostiene che il giudicante ha errato a ritenere non provato il fatto che la ricorrente si trovasse in una delle condizioni di fatto previste dalla normativa, in quanto avrebbe provato di essere la nipote convivente della Sig. ER_1 e di far parte del nucleo familiare della stessa;
VII) con l'ottavo motivo si contesta la legittimità della determinazione anche relativamente all'importo della sanzione. La sanzione applicata supererebbe i limiti massimi previsti dall'art. 10 L. 689/1981 (fino a 15.000 euro), determinando un conflitto tra norma regionale (L.R. Lazio n. 12/1999 e L.R. Lazio n. 27/2006) e legge statale che impone l'applicazione del limite più favorevole.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Va in primo luogo evidenziato che è irrilevante l'eventuale pendenza di un procedimento amministrativo per la sanatoria, in quanto avendo il presente giudizio ad oggetto la sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva dell'immobile accertata illo tempore, una eventuale regolarizzazione della occupazione (producendo effetti ex nunc) non avrebbe alcuna incidenza sulla commissione dell'illecito contestato ed accertato.
Relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 8 del d.lgs. n.
150/2011, la censura sollevata dall'appellante non può trovare accoglimento. Ed invero,
l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità attribuisce al termine ivi previsto natura meramente ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che l'eventuale tardivo deposito degli atti da parte dell'Amministrazione resistente non determina la loro inutilizzabilità. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione" (Cass. Sez. 2, n. 32226/2022; Cass. Sez. 2, n. 9545/2018).
Relativamente alla domanda di ampliamento del nucleo familiare presentata dalla sig.ra ER 1 in favore della sig.ra Pt 1 , occorre rilevare che la stessa non risulta idonea a fondare alcun diritto in capo all'odierna appellante. Dalla documentazione versata in atti non risulta provato che la sig.ra ER_1 fosse titolare della legittima assegnazione dell'alloggio, risultando piuttosto che l'originario assegnatario fosse il coniuge. Ne consegue che la sig.ra ER_1, semmai, poteva qualificarsi come avente diritto, ma avrebbe dovuto previamente richiedere ed ottenere il subentro
nell'assegnazione, non potendo in difetto considerarsi titolare del rapporto giuridico con l'ente gestore. Ne consegue che la stessa, non essendo subentrata formalmente nell'assegnazione, non era legittimata a proporre istanze all'Amministrazione, né a richiedere l'ampliamento del nucleo familiare, trattandosi di facoltà riservata esclusivamente al soggetto formalmente assegnatario.
Quanto, poi, alla lettera di comunicazione prodotta, la relativa sottoscrizione non risulta autenticata e la sua autenticità non è stata neppure confermata in giudizio mediante prova testimoniale. ERaltro, nella medesima comunicazione non veniva specificato a quale titolo la sig.ra Pt 1 fosse entrata nell'alloggio, né veniva chiarito quale fosse il vincolo di parentela, indicato dalla norma, che avrebbe potuto legittimarla a rientrare tra i soggetti beneficiari dell'ampliamento del nucleo familiare.
L'impugnante ingenera inoltre confusione tra il trasferimento della residenza anagrafica (che non richiede alcuna “autorizzazione" ma solo una verifica) e l'assenso all'occupazione dell'immobile, mai espresso dall'ente competente. Si tratta di un motivo, all'evidenza, pretestuoso, anche se esaminato sotto il profilo del principio di non contestazione (art. 115 cpc) che riguarda esclusivamente i fatti allegati e non certo il loro inquadramento giuridico.
Non esclude affatto la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui si discute il trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio occupato sulla scorta di un preteso
"valore autorizzatorio” del mutamento di residenza, atteso che la procedura di assegnazione di un alloggio CP_2 è regolamentata dalla normativa speciale in materia, la cui finalità è per l'appunto quella di verificare il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento ed il mantenimento del beneficio, mentre la normativa anche procedimentale del trasferimento della residenza anagrafica, che si attiva su istanza di parte e non d'ufficio, persegue tutt'altre finalità, senza considerare che la residenza anagrafica nell'alloggio CP_2 rappresenta solo uno dei requisiti ai fini dell'ottenimento dell'assegnazione.
Risulta pacifico negli scritti difensivi di parte che l'odierna appellante non dispone di alcun titolo che la legittimi ad occupare l'alloggio sopra indicato e che non era componente del nucleo familiare del legittimo assegnatario al momento della sua assegnazione. Occorre al riguardo sottolineare che l'art. 12 comma 5 della L.R. 12/1999 stabilisce che l'ingresso di uno dei familiari nell'alloggio deve essere immediatamente comunicato (dall'assegnatario stesso) all'Ente gestore che nei successivi tre mesi verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione.
Tali previsioni confermano inequivocabilmente che nessun rapporto di assegnazione e/o subentro può costituirsi per facta concludentia, e che, in particolare, il familiare non originariamente convivente con l'assegnatario, ai fini della legittimità della sua presenza nell'alloggio, deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge stessa. Condizioni che nel caso di specie pacificamente fanno difetto.
Con riferimento alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio originariamente impugnato, si osserva che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 deve ritenersi giudizio sul rapporto tra P.A. e privato e non sull'atto amministrativo, sicché compete al giudice valutare la pretesa dell'Amministrazione come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo piuttosto che la sussistenza di eventuali vizi intrinseci e formali del provvedimento. Inoltre, non ricorre alcun difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio de quo, che richiama il verbale di accertamento
(debitamente prodotto, adeguatamente motivato, notificato contestualmente e sottoscritto dall'opponente), ed indica la norma violata (l'art. 15 della L.R. 12/1999), sì da consentire al sanzionato di predisporre tutte le sue difese.
Non è ravvisabile inoltre alcuna carenza della decisione appellata nella valutazione dell'elemento soggettivo, giacché ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo
è necessaria e sufficiente la mera coscienza e volontà della condotta commissiva o omissiva senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa;
l'art. 3 legge
689/1981 pone infatti una presunzione di colpa in relazione al fatto sanzionato, onerando il trasgressore di fornire la dimostrazione di avere agito senza colpa. Onere nel caso di specie certamente non assolto dall'appellante. Né è configurabile un errore di fatto scusabile nel quale sia incorsa la Pt_1 risultando inconferente, per i motivi già detti, la supposta convinzione dell'occupante di non avere compiuto alcuna invasione clandestina, violenta e/o abusiva nell'alloggio ad altri assegnato e non essendo in ogni caso configurabile l'esistenza di fattori estranei alla condotta dell'agente e non controllabili attraverso l'ordinaria diligenza che avrebbero determinato la commissione dell'illecito.
L'argomento secondo cui la duplicazione delle sanzioni, penali ed amministrative, configurerebbe una violazione del principio del ne bis in idem non considera che non sussiste l'invocata specialità tra la norma sanzionatoria regionale rispetto a quella incriminatrice degli art. 633 e 639 bis c.p. in base all'art. 9 della 1. 689/81. L'illecito amministrativo, come da consolidata giurisprudenza, non ha alcun rapporto di specialità con il reato penale e pertanto ben può essere elevato un verbale di accertamento amministrativo, anche se non viene riconosciuto il reato contestato. Invero, l'art. 633 c.p. tutela il concetto di possesso ex art. 1140 c.c., ossia un rapporto di fatto, non già uno specifico diritto (Cass. n. 179123/88); la norma in questione intende salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato direttamente sugli immobili, sia dal proprietario che da terzi, e che costituisce il possesso specifico (Cass. n. 149062/80). Né potrebbe postularsi la competenza del giudice penale ex art.24 legge 689/81 sulla eventuale applicazione della sanzione amministrativa. La connessione oggettiva di cui all'art 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza" del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa (cfr. Cass. 5242/2008; in tal senso tra le tante anche Cass.
2000/6109). Risulta dunque necessario accertare che tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall'accertamento del primo dipende l'esistenza del secondo), situazione qui esclusa correttamente dal primo giudice. Il Tribunale ha infatti rilevato come la sanzione amministrativa di cui all'art. 15 della legge reg. 12/99 sia ben distinta dalla fattispecie penale;
essa tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni, e garantisce trasparenza sia nelle assegnazioni che nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che l'eventuale regolarizzazione degli occupanti senza titolo non esclude il reato di cui all'art. 633 c.p. e, viceversa, l'esclusione del reato non esonera dal pagamento della relativa sanzione amministrativa (Cass. Pen. del 20.11.73).
E ancora, con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione di CP 1
e alla carenza di potere del dirigente firmatario, deve essere evidenziato che l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 15 L.R. 12/1999 compete all'Ente comunale e che nel quadro normativo delineato dal nuovo T.U. 267/2000, all'interno degli Enti Locali si è operata una netta distinzione tra l'attività di indirizzo politico e quella di tipo squisitamente gestionale amministrativo, con il conseguente conferimento alla parte dirigenziale dell'Amministrazione del potere di adottare atti e provvedimenti che impegnano la stessa P.A. verso l'esterno (v. art. 107), e quindi anche certamente le determinazioni ingiuntive come quella in oggetto, prima di competenza del Sindaco.
Inammissibile è infine il motivo col quale è dedotta l'eccessività della sanzione in concreto adottata perché non contesta la scelta tra un minimo ed un massimo edittale bensì deduce, infondatamente, che l'ammontare massimo di ciascuna violazione amministrativa non potrebbe mai superare quello stabilito in 15.000 euro dall'art. 10 a 1.
n. 689/81. In realtà l'ente autorizzato a introdurre fattispecie di violazione amministrativa, nella specie la Parte 3 è altresì abilitato a stabilire l'importo della sanzione, col solo limite della ragionevolezza il cui sindacato è devoluto alla Corte Costituzionale, laddove ricorressero i presupposti per devolvere la questione, presupposti nella fattispecie neppure allegati dall'appellante.
L'appello è, conseguentemente, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della domanda dato dall'importo della sanzione.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
CP 1 delle spese dib) condanna l'appellante al rimborso, in favore di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 16.10.2025
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere
all'udienza del 16/10/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
), domiciliata in Roma, VIA Parte 1 C.F. 1
presso lo studio ROMA, dell'Avv. MALDERA PAOLO ORAZIO 3
C.F. 2 ), che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E CP 1 P.IVA 1 ), domiciliata negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 00100 ROMA, rappresentata e difesa dall'Avv. RASPINI MASSIMO ( C.F. 3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14996/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 27/09/2021.
Conclusioni dell'appellante: “In via principale e nel merito, riformare la sentenza in senso favorevole per la parte appellante e, per l'effetto, annullare la Determinazione
Dirigenziale Ingiuntiva emessa da CP 1 unitamente ad ogni atto presupposto e, segnatamente, all'atto di accertamento di violazione con consequenziale estinzione dell'obbligazione pecuniaria pretesa dal Valgono le conclusioni vergateCP 1 nel ricorso di prime cure in questa sede da intendersi riportate e trascritte:
-In via pregiudiziale verificare la pregiudizialità penale rispetto alla contestata violazione anche in ordine all'accertamento sul fatto con tutte le conseguenti statuizioni trattandosi oggettivamente del medesimo fatto oggetto di accertamento, tanto amministrativo quanto penale;
- In via preliminare e in ogni caso, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali per i motivi indicati in ricorso;
- In via principale e nel merito, annullare la Determinazione
Dirigenziale di CP 1 avversata unitamente ad ogni atto presupposto connesso e consequenziale e, segnatamente, all'atto di accertamento di violazione con estinzione dell'obbligazione pecuniaria pretesa da CP 1 - Ancora in via principale, ma in subordine disapplicare la sanzione e la normativa di cui all'art. 15 l.r.Lazio n. 12/1999 in quanto in contrasto con norma di rango comunitario ovvero per contrasto normativo e violazione dell'art. 4, prot. 7, Cedu, e dell'Art..50 della Carta Fondamentale diritti
Unione Europea.- In estremo subordine ridurre la sanzione nella misura possibile, ovvero secondo equità e miglior giustizia anche in ragione delle condizioni personali, nonché in ragione dell'oggettivo gravoso importo comminato."
Conclusioni dell'appellata: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle sopra esposte difese, rigettare integralmente l'impugnazione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza nr. 14996/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma e, dunque,
la legittimità della Determina Dirigenziale Ingiuntiva nr. 96180016594 prot. 1010853 del 12.12.2018. Con vittoria di spese, onorari di giudizio e competenze, comprensive degli oneri riflessi al 23,80% (art. 1, comma 208, legge 266/2005)."
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Con ricorso ex art. 22 Legge 689/81, Parte 1 proponeva opposizione alla
Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 96180016594 notificata in data 9/01/2019 da
Parte 2 connessi alle entrate Extra- Tributarie - U.O. Gestione delle entrate da Contravvenzioni - Servizio Leggi Speciali e Regolamenti Comunali, per l'importo di euro 26.028,46, a titolo di sanzione amministrativa. L'atto opposto traeva origine da un verbale di accertamento n.
CP 1 a carico di 73100025023/ERP del 24.03.2016, elevato dalla Polizia di identificata come trasgressore, poiché occupava senza titolo l'alloggio Parte 1
ERP, sito in Roma, via Paolo Ferdinando Quaglia scala G int. 2, in violazione dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/99.».
All'esito del giudizio il tribunale ha respinto l'opposizione.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. ha ritenuto infondati i motivi preliminari sulla legittimità dell'atto ingiuntivo. In relazione al difetto di motivazione ha ricordato che l'obbligo previsto dall'art. 18 della legge 689/81 deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, con la conseguenza che risulta ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo ad altri atti del procedimento purché il richiamo sia preciso e gli atti richiamati siano nella sfera di conoscibilità dell'interessato. Nella fattispecie ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale mediante richiamo per relationem al verbale di accertamento dell'illecito (atto presupposto) e della norma ex art. 15 L.R. 12/99 ritenuta violata. Il giudice ha ritenuto infondata l'eccepita violazione del principio ne bis in idem di cui all'art. 4 prot. 7, CEDU e all'art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea rilevando che, nel caso di specie, le due norme (art. 633 c.p. e art. 15 della Legge
Regionale del Lazio n. 12/1999) non si trovano fra loro in rapporto di specialità poiché sono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici differenti. Sulla notifica e la prescrizione del credito ha rilevato che il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato alla ricorrente mediante contestazione immediata (art. 14 Legge 689/81) e che l'ordinanza di ingiunzione (notificata il 09.01.2019) è stata emessa entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di accertamento (26.03.2016);
2. relativamente al merito della vicenda, ha sottolineato che ai sensi degli artt. 11 co. 5 e 12 co. 1 della L.R. Lazio 12/99 possono subentrare nell'assegnazione solo determinati familiari dell'assegnatario e previa documentata appartenenza al nucleo familiare originario. Il giudice ha rilevato che, nel caso di specie, la Sig.ra Pt_1 non ha fornito alcuna prova circa la legittimità a permanere nell'alloggio, di trovarsi in uno dei rapporti di parentela, indicati dalla norma, con il legittimo assegnatario o di aver fatto parte del suo nucleo familiare, regolarmente documentato. Da ultimo, non ha ravvisato nessuna violazione nel procedimento previsto dall'art. 18 bis DPR n. 223/1989 il quale attiene esclusivamente al trasferimento anagrafico di residenza e non prevede, nella fase istruttoria, l'accertamento sulla legittimità a permanere nell'alloggio ERP.
ha proposto appello al quale resiste CP 1Parte 1
L'appello è stato deciso all'udienza del 16/10/2025 con lettura del dispositivo.
L'appello contiene i seguenti motivi:
I) con il primo motivo si sostiene che la sig.ra Pt 1 aveva presentato domanda di subentro ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2020, che riprende la disciplina di assegnazione in deroga prevista dalla L.R. n. 27/2006. L'appellante afferma che secondo la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 27312/2017), in casi analoghi la pendenza di tale domanda impedisce l'applicazione della sanzione per occupazione abusiva. Ne consegue che la determinazione ingiuntiva avrebbe dovuto essere annullata in ragione della domanda di subentro e della normativa sopravvenuta più favorevole;
II) con il secondo motivo, parte appellante sostiene che la tardiva costituzione dell'Amministrazione è motivo di decadenza e che, pertanto, la documentazione versata in atti deve ritenersi inutilizzabile. Sul punto, parte appellante eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 8 D.lgs. 150/2011 nella parte in cui non prevede espressamente l'indicazione "perentoria” all'ordine del Giudice per la costituzione del resistente;
III) con il terzo motivo, parte appellante sostiene che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo (ovvero non avrebbe considerato che la legittima assegnataria, sig.ra ER 1 , aveva presentato domanda di ampliamento del nucleo familiare a favore della Sig.ra Pt 1 ), richiamando a sostegno un precedente del
Consiglio di Stato (sent. n. 6597/2012), secondo cui finché tale procedimento non viene definito l'Amministrazione non può contestare l'occupazione come abusiva.
L'omessa valutazione di questo presupposto renderebbe illegittima la sanzione e, di conseguenza, la determinazione;
IV) con il quarto motivo si contesta l'errata interpretazione della normativa regionale. Parte appellante afferma che la L.R. Lazio n. 12/1999, come modificata dalla legge regionale n. 13/2018, riconosce il diritto al subentro anche ai nipoti conviventi che abbiano beneficiato di una istanza di ampliamento del nucleo familiare. La Pt 1 , nipote convivente della legittima assegnataria, rientrerebbe quindi tra i soggetti aventi diritto e non può essere equiparata a un'occupante senza titolo. Il
Tribunale avrebbe erroneamente escluso questa possibilità, nonostante la convivenza fosse documentata e non contestata. L'appellante sostiene che la Pt_1 non ha mai compiuto una occupazione abusiva ma si è semplicemente trasferita presso la nonna con regolare iscrizione anagrafica, autorizzata dalla stessa Roma Capitale.
Non vi è stato pertanto alcuno spoglio, clandestinità o condotta violenta, elementi necessari per configurare l'illecito;
V) con il quinto e sesto motivo si sostiene la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981.
Sul punto, parte appellante afferma l'illegittimità del provvedimento in quanto il verbale e l'illecito ivi contestato sarebbero "sradicati temporalmente” dal fatto che si contesta. Il trasferimento anagrafico della ricorrente sarebbe avvenuto nel rispetto della legge;
per di più, non sarebbe chiaro da quando dovrebbero rilevare i 90 giorni per l'accertamento della dedotta violazione. La Sig.ra Pt 1 contesta la legittimità della sanzione irrogata, sostenendo la non configurabilità della dedotta violazione dal momento che, nel caso di specie, non sussiste uno spoglio clandestino e/o violento. Nello specifico, il tribunale non avrebbe considerato che la ricorrente risiedeva legittimamente nell'alloggio in questione, avendo CP 1 autorizzato e approvato detto trasferimento legittimandolo ai sensi del DPR 223/1989 art. 18 bis. Poiché l'odierna appellante era legittimata ad abitare nell'alloggio in forza di un atto autorizzatorio amministrativo non vi sarebbe stata alcuna violazione e/o occupazione sanzionabile ai sensi della L.R. Lazio n. 12/1999. Sul punto,
l'appellante sostiene altresì che, se il trasferimento di residenza non fosse stato conforme alla legge, l'Amministrazione avrebbe dovuto opporsi entro 45 giorni dalla richiesta di trasferimento come previsto dalla procedura di cui all'art. 18 bis DPR 223/1989;
VI) con il settimo motivo parte appellante impugna alcuni capi della sentenza, riproponendo le medesime eccezioni sollevate in prime cure. Nello specifico, ripropone la contestazione ex art. 2719 c.c. del verbale di accertamento (il quale non riporterebbe alcuna valida motivazione né darebbe conto di un valido accertamento), la violazione del principio di specialità e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 24 L. 689/81 (discendente dalla sussistenza di un rapporto di connessione oggettiva tra l'illecito amministrativo e quello penale), la carenza di legittimazione di CP 1 (giacché trattandosi di una sanzione attinente ad una normativa regionale, l'ente legittimato a riscuotere la sanzione sarebbe la Parte 3 ), la carenza di potere del dirigente sottoscrivente la
Determinazione impugnata (in quanto la L.R.L. n. 30/ 1994 delegherebbe ai sindaci il potere di emettere atti di determinazione ingiuntiva), nonché la carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Parte appellate, con il medesimo motivo, sostiene che il giudicante ha errato a ritenere non provato il fatto che la ricorrente si trovasse in una delle condizioni di fatto previste dalla normativa, in quanto avrebbe provato di essere la nipote convivente della Sig. ER_1 e di far parte del nucleo familiare della stessa;
VII) con l'ottavo motivo si contesta la legittimità della determinazione anche relativamente all'importo della sanzione. La sanzione applicata supererebbe i limiti massimi previsti dall'art. 10 L. 689/1981 (fino a 15.000 euro), determinando un conflitto tra norma regionale (L.R. Lazio n. 12/1999 e L.R. Lazio n. 27/2006) e legge statale che impone l'applicazione del limite più favorevole.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Va in primo luogo evidenziato che è irrilevante l'eventuale pendenza di un procedimento amministrativo per la sanatoria, in quanto avendo il presente giudizio ad oggetto la sanzione amministrativa per l'occupazione abusiva dell'immobile accertata illo tempore, una eventuale regolarizzazione della occupazione (producendo effetti ex nunc) non avrebbe alcuna incidenza sulla commissione dell'illecito contestato ed accertato.
Relativamente alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 8 del d.lgs. n.
150/2011, la censura sollevata dall'appellante non può trovare accoglimento. Ed invero,
l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità attribuisce al termine ivi previsto natura meramente ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che l'eventuale tardivo deposito degli atti da parte dell'Amministrazione resistente non determina la loro inutilizzabilità. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, infatti, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione" (Cass. Sez. 2, n. 32226/2022; Cass. Sez. 2, n. 9545/2018).
Relativamente alla domanda di ampliamento del nucleo familiare presentata dalla sig.ra ER 1 in favore della sig.ra Pt 1 , occorre rilevare che la stessa non risulta idonea a fondare alcun diritto in capo all'odierna appellante. Dalla documentazione versata in atti non risulta provato che la sig.ra ER_1 fosse titolare della legittima assegnazione dell'alloggio, risultando piuttosto che l'originario assegnatario fosse il coniuge. Ne consegue che la sig.ra ER_1, semmai, poteva qualificarsi come avente diritto, ma avrebbe dovuto previamente richiedere ed ottenere il subentro
nell'assegnazione, non potendo in difetto considerarsi titolare del rapporto giuridico con l'ente gestore. Ne consegue che la stessa, non essendo subentrata formalmente nell'assegnazione, non era legittimata a proporre istanze all'Amministrazione, né a richiedere l'ampliamento del nucleo familiare, trattandosi di facoltà riservata esclusivamente al soggetto formalmente assegnatario.
Quanto, poi, alla lettera di comunicazione prodotta, la relativa sottoscrizione non risulta autenticata e la sua autenticità non è stata neppure confermata in giudizio mediante prova testimoniale. ERaltro, nella medesima comunicazione non veniva specificato a quale titolo la sig.ra Pt 1 fosse entrata nell'alloggio, né veniva chiarito quale fosse il vincolo di parentela, indicato dalla norma, che avrebbe potuto legittimarla a rientrare tra i soggetti beneficiari dell'ampliamento del nucleo familiare.
L'impugnante ingenera inoltre confusione tra il trasferimento della residenza anagrafica (che non richiede alcuna “autorizzazione" ma solo una verifica) e l'assenso all'occupazione dell'immobile, mai espresso dall'ente competente. Si tratta di un motivo, all'evidenza, pretestuoso, anche se esaminato sotto il profilo del principio di non contestazione (art. 115 cpc) che riguarda esclusivamente i fatti allegati e non certo il loro inquadramento giuridico.
Non esclude affatto la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui si discute il trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio occupato sulla scorta di un preteso
"valore autorizzatorio” del mutamento di residenza, atteso che la procedura di assegnazione di un alloggio CP_2 è regolamentata dalla normativa speciale in materia, la cui finalità è per l'appunto quella di verificare il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento ed il mantenimento del beneficio, mentre la normativa anche procedimentale del trasferimento della residenza anagrafica, che si attiva su istanza di parte e non d'ufficio, persegue tutt'altre finalità, senza considerare che la residenza anagrafica nell'alloggio CP_2 rappresenta solo uno dei requisiti ai fini dell'ottenimento dell'assegnazione.
Risulta pacifico negli scritti difensivi di parte che l'odierna appellante non dispone di alcun titolo che la legittimi ad occupare l'alloggio sopra indicato e che non era componente del nucleo familiare del legittimo assegnatario al momento della sua assegnazione. Occorre al riguardo sottolineare che l'art. 12 comma 5 della L.R. 12/1999 stabilisce che l'ingresso di uno dei familiari nell'alloggio deve essere immediatamente comunicato (dall'assegnatario stesso) all'Ente gestore che nei successivi tre mesi verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione.
Tali previsioni confermano inequivocabilmente che nessun rapporto di assegnazione e/o subentro può costituirsi per facta concludentia, e che, in particolare, il familiare non originariamente convivente con l'assegnatario, ai fini della legittimità della sua presenza nell'alloggio, deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge stessa. Condizioni che nel caso di specie pacificamente fanno difetto.
Con riferimento alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio originariamente impugnato, si osserva che il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 deve ritenersi giudizio sul rapporto tra P.A. e privato e non sull'atto amministrativo, sicché compete al giudice valutare la pretesa dell'Amministrazione come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo piuttosto che la sussistenza di eventuali vizi intrinseci e formali del provvedimento. Inoltre, non ricorre alcun difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio de quo, che richiama il verbale di accertamento
(debitamente prodotto, adeguatamente motivato, notificato contestualmente e sottoscritto dall'opponente), ed indica la norma violata (l'art. 15 della L.R. 12/1999), sì da consentire al sanzionato di predisporre tutte le sue difese.
Non è ravvisabile inoltre alcuna carenza della decisione appellata nella valutazione dell'elemento soggettivo, giacché ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo
è necessaria e sufficiente la mera coscienza e volontà della condotta commissiva o omissiva senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa;
l'art. 3 legge
689/1981 pone infatti una presunzione di colpa in relazione al fatto sanzionato, onerando il trasgressore di fornire la dimostrazione di avere agito senza colpa. Onere nel caso di specie certamente non assolto dall'appellante. Né è configurabile un errore di fatto scusabile nel quale sia incorsa la Pt_1 risultando inconferente, per i motivi già detti, la supposta convinzione dell'occupante di non avere compiuto alcuna invasione clandestina, violenta e/o abusiva nell'alloggio ad altri assegnato e non essendo in ogni caso configurabile l'esistenza di fattori estranei alla condotta dell'agente e non controllabili attraverso l'ordinaria diligenza che avrebbero determinato la commissione dell'illecito.
L'argomento secondo cui la duplicazione delle sanzioni, penali ed amministrative, configurerebbe una violazione del principio del ne bis in idem non considera che non sussiste l'invocata specialità tra la norma sanzionatoria regionale rispetto a quella incriminatrice degli art. 633 e 639 bis c.p. in base all'art. 9 della 1. 689/81. L'illecito amministrativo, come da consolidata giurisprudenza, non ha alcun rapporto di specialità con il reato penale e pertanto ben può essere elevato un verbale di accertamento amministrativo, anche se non viene riconosciuto il reato contestato. Invero, l'art. 633 c.p. tutela il concetto di possesso ex art. 1140 c.c., ossia un rapporto di fatto, non già uno specifico diritto (Cass. n. 179123/88); la norma in questione intende salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato direttamente sugli immobili, sia dal proprietario che da terzi, e che costituisce il possesso specifico (Cass. n. 149062/80). Né potrebbe postularsi la competenza del giudice penale ex art.24 legge 689/81 sulla eventuale applicazione della sanzione amministrativa. La connessione oggettiva di cui all'art 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza" del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa (cfr. Cass. 5242/2008; in tal senso tra le tante anche Cass.
2000/6109). Risulta dunque necessario accertare che tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall'accertamento del primo dipende l'esistenza del secondo), situazione qui esclusa correttamente dal primo giudice. Il Tribunale ha infatti rilevato come la sanzione amministrativa di cui all'art. 15 della legge reg. 12/99 sia ben distinta dalla fattispecie penale;
essa tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni, e garantisce trasparenza sia nelle assegnazioni che nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che l'eventuale regolarizzazione degli occupanti senza titolo non esclude il reato di cui all'art. 633 c.p. e, viceversa, l'esclusione del reato non esonera dal pagamento della relativa sanzione amministrativa (Cass. Pen. del 20.11.73).
E ancora, con riferimento alla dedotta carenza di legittimazione di CP 1
e alla carenza di potere del dirigente firmatario, deve essere evidenziato che l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 15 L.R. 12/1999 compete all'Ente comunale e che nel quadro normativo delineato dal nuovo T.U. 267/2000, all'interno degli Enti Locali si è operata una netta distinzione tra l'attività di indirizzo politico e quella di tipo squisitamente gestionale amministrativo, con il conseguente conferimento alla parte dirigenziale dell'Amministrazione del potere di adottare atti e provvedimenti che impegnano la stessa P.A. verso l'esterno (v. art. 107), e quindi anche certamente le determinazioni ingiuntive come quella in oggetto, prima di competenza del Sindaco.
Inammissibile è infine il motivo col quale è dedotta l'eccessività della sanzione in concreto adottata perché non contesta la scelta tra un minimo ed un massimo edittale bensì deduce, infondatamente, che l'ammontare massimo di ciascuna violazione amministrativa non potrebbe mai superare quello stabilito in 15.000 euro dall'art. 10 a 1.
n. 689/81. In realtà l'ente autorizzato a introdurre fattispecie di violazione amministrativa, nella specie la Parte 3 è altresì abilitato a stabilire l'importo della sanzione, col solo limite della ragionevolezza il cui sindacato è devoluto alla Corte Costituzionale, laddove ricorressero i presupposti per devolvere la questione, presupposti nella fattispecie neppure allegati dall'appellante.
L'appello è, conseguentemente, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della domanda dato dall'importo della sanzione.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
CP 1 delle spese dib) condanna l'appellante al rimborso, in favore di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 16.10.2025
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino