Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 5920
CASS
Sentenza 6 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, il 6 marzo 2025. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti riguardo alla validità di un atto di compravendita, ritenuto simulato e dissimulante una donazione, e alla conseguente divisione dei beni ereditari. L'attrice ha chiesto la dichiarazione di simulazione dell'atto e, in subordine, la riduzione della donazione per reintegrare la propria quota di legittima. I convenuti, al contrario, hanno chiesto il rigetto delle domande e l'accertamento della validità della compravendita.

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la domanda di simulazione e divisione fosse idonea a interrompere l'usucapione, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d'Appello. Ha argomentato che l'azione di simulazione, finalizzata a recuperare il bene all'asse ereditario, rientra tra gli atti interruttivi dell'usucapione. Inoltre, ha accolto i motivi del ricorso incidentale riguardanti la collazione delle donazioni e la vis expansiva della disposizione testamentaria, stabilendo che la Corte d'Appello aveva erroneamente escluso la donazione dall'asse ereditario. La sentenza è stata quindi cassata e il caso rinviato alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame, in conformità ai principi di diritto stabiliti.

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Massime1

Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., il termine per l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto espressione inequivoca del riconoscimento del diritto di proprietà in capo al simulato alienante, la stipula di una vendita simulante una donazione, sicché il possesso utile poteva decorrere solo da un momento successivo a tale data).

Commentari2

  • 1Interruzione del termine per l’usucapione
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 6 novembre 2025

    Interruzione del termine per l'usucapione – Proposizione della domanda giudiziale di divisione – Idoneità. (Cc, articoli 1158, 1165, 2943 e 2944) Cassazione civile, Sezione II, sentenza 6 marzo 2025 n. 5920 IL PRINCIPIO La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 5920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5920
Data del deposito : 6 marzo 2025

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