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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ANGELINI VITA MARIA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata (indennità di accompagnamento).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_2
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione. ***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte, con assorbimento di qualsiasi altra questione anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione dello stato di invalidità della ricorrente in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il ctu nominato in fase di merito, infatti, Dr. , con motivazioni rese in forza di Persona_1
ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'ammissione del beneficio richiesto.
Ed invero, lo stesso consulente, ha effettuato le sue valutazioni cliniche così in parte argomentando e concludendo: “Sulla scorta delle risultanze emerse dall'analisi della documentazione medico – sanitaria in atti e dagli accertamenti effettuati in sede di visita medico-legale, può rispondersi con parere motivato ai quesiti proposti dalla S.V. Ill.ma.
Risulta documentato in atti che in data 2 marzo 2020 la sig.ra fu riconosciuta da Parte_1 parte della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap “portatore di handicap (comma
1 art. 3)”, mentre a partire dal marzo 2022 fu riconosciuta invalida civile al 100% dalla
Commissione Invalidi Civili di Ostuni con diagnosi di “Spondilouncodiscoartrosi, L stenosi del canale, discopatie multiple, gonartrosi, diabete mellito tipo 2, insduff. venosa aa. ii. Esiti safenectomia sx. esiti colecistectomia, esiti cataratta os, incontinenza urine”.
Avverso tale provvedimento fu proposto ricorso in giudizio, in ragione del mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e pertanto veniva nominato CTU il dr. che Persona_2 concludeva in data 29 maggio 2023 con “[…] debba considerarsi invalido: nella misura complessiva del 100% (cento per cento) e senza beneficio dell'indennità di accompagnamento […] non trovandosi al momento nella impossibilità di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita […]”
Avverso tale provvedimento fu proposto ricorso ex art. 445 bis, comma VI c.p.c.
In sede di accertamento medico – legale, fu possibile obiettivare un soggetto obeso in apparenti buone condizioni generali di nutrosanguificazione, dell'altezza di circa 156 cm e del peso di circa
84 Kg. La sig.ra ebbe accesso in ambulatorio con appoggio a deambulatore, si mostrò Pt_1
orientata nel tempo e nello spazio, ma nel rendere una ricostruzione della propria storia clinica e di vita personale si evidenziò una lieve distraibilità. Risultò autonoma nei cambi posturali e nella deambulazione sebbene consentita a piccoli passi e con base di appoggio lievemente allargata.
In relazione a quanto sopra segnalato, deve rammentarsi che i benefici correlati all'indennità di accompagnamento sono attribuibili ai soggetti che si trovino nell'impossibilità di deambulare in modo autonomo ovvero che non siano in grado di compiere in modo autonomo gli atti comuni della vita propri dell'età, a causa di affezioni fisiche o psichiche. Nel caso della sig.ra , così come Pt_1
emerso in sede di operazioni di consulenza e certificato sotto il profilo clinico–specialistico, sussiste una condizione inquadrabile come: “Spondilouncodiscoartrosi, L Stenosi del canale, Discopatie multiple, Gonartrosi, Diabete mellito di tipo 2, Insuff. Venosa AA.II., Esiti di safenectomia sx, esiti colecistectomia, esiti cataratta OS, Incontinenza urine.”
Il quadro clinico descritto, pur presentando caratteristiche di una certa complessità clinica, non determina compromissioni tali da precludere in modo autonomo l'espletamento degli atti quotidiani della vita, commisurati all'età del soggetto in esame. Non si riscontrano, infatti, affezioni fisiche o psichiche di entità tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale nei termini previsti dai requisiti psico-fisici necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della Legge 18 del 1980
Ecco quindi che, in relazione a tutto quanto sopra, può confermarsi il giudizio espresso dalla
Competente Commissione Medica del 2 marzo 2022, essendo confermata l'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%.
Alla luce della possibile evoluzione delle patologie cui risulta affetta si segnala, peraltro,
l'opportunità di rivalutare le condizioni legittimanti il riconoscimento del sopra richiamato beneficio
a distanza di due anni dal presente accertamento.”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto)
- la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che
- secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Tanto più che avverso le suddette conclusioni non consta in atti essere pervenuta alcuna osservazione e/o nota critica dalle parti.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso valutato la situazione clinica globale della paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc vanno dichiarate irripetibili. CP_ Le spese di ctu invece sono poste a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone le spese in favore del ctu a carico di
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio