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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/11/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LÒ CÌ Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 416/24 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , elett.te dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1 in Catania via Oliveto Scammacca n. 23/c presso lo studio dell'avv. Salvatore Cittadino, cod. fisc.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del p.t., rappresentata e difesa ope legis
[...] CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria. l
[...]
Controparte_1 , in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria,
APPELLATO
In fatto e in diritto
La vicenda all'esame della Corte nasce dal fatto che l'Amministrazione resistente ha bandito nella
GURS del 27.07.01 n. 10 un concorso pubblico per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi. L'odierno appellante, collocatosi in posizione utile a seguito di scorrimento della graduatoria di merito, ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro in data 21.05.2003.
Successivamente alla stipula, in data 19.06.2003, l'Amministrazione ha annullato in autotutela il predetto contratto per la carenza in capo al ricorrente del requisito soggettivo di cui all'art. 3 lettera a del bando di concorso. Nello specifico, si è verificato che - nelle more delle attività necessarie per lo scorrimento della graduatoria e degli atti propedeutici alla stipula - il Sig. aveva compiuto il Pt_1
32° anno di età, condizione che si rilevava ostativa alla sottoscrizione di un contratto di formazione e lavoro. Avverso l'annullamento del contratto di lavoro l'odierno appellante ha presentato ricorso avanti il Tribunale di Catania Sezione Lavoro, che ha definito il giudizio con sentenza di rigetto n.3020/2008. Il Sig. ha proposto gravame avverso la pronuncia di primo grado, ottenendone Pt_1 la riforma nei termini statuiti dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 21/2011. In esecuzione della sentenza di secondo grado, l'Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma (netta) di euro 36.065,92, oltre il rimborso delle spese legali (€ 3822,39).
La sentenza della Corte di Appello di Catania n. 21/2011 è stata poi impugnata dall'Amministrazione innanzi alla S.C. di Cassazione che, in accoglimento del ricorso, con sentenza nr. 18854/2016 ha cassato la sentenza di secondo grado. Pertanto l'Amministrazione ha notificato a Parte_1
l'ingiunzione di pagamento per riscossione coattiva ex R.D. del 14.4.1910, n. 639, per
[...]
l'importo di euro 51.348,79, notificata al ricorrente in data 26.05.2021.
Avverso il suddetto provvedimento controparte ha proposto opposizione dinanzi il Tribunale civile di
Catania, che con sentenza nr. 815/2024 ha annullato l'ordinanza ingiunzione (in quanto avente ad oggetto somme calcolate al lordo delle ritenute di legge) e riconosciuto il diritto dell'Amministrazione di “ripetere la somma effettivamente corrisposta in favore del pari ad € 36.065,92, oltre le Pt_1 spese processuali pari ad € 3.822,39, per un ammontare complessivo di € 39.888,31”, oltre accessori dal giorno del pagamento (9.02.2012), condannando l'odierno appellante – in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'Amministrazione al pagamento della complessiva somma di
€ 54.629,04, oltre alla refusione delle spese di lite del primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto l'odierno appello. Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure abbia ritenuto
“ammissibile e legittima l'ingiunzione ai sensi del RD 639/1910 ed il credito certo, liquido ed esigibile”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la riqualificazione ex della CP_3 domanda da ripetizione di indebito “in domanda di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza della Corte d'appello”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante – considerato che la domanda dell'amministrazione non andava qualificata come restituzione di somme ma come ripetizione di indebito – ha conseguentemente dedotto l' “irripetibilità delle somme corrisposte ai lavoratori subordinati pubblici dipendenti”, in quanto percepite in buona fede.
Con il quarto motivo di gravame controparte si è poi lamentata del fatto che sia stato disposto il recupero delle spese legali liquidate nella sentenza di Appello poi cassata dalla Corte, essendo - a suo dire – “passato in giudicato” il relativo capo.
Infine con il quinto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in punto di “interessi e rivalutazione monetaria” sulla sorte capitale già liquidata.
Si è costituita l'amministrazione convenuta che ha ribadito la correttezza delle statuizioni del primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Tanto esposto in punto di fatto va detto che il gravame merita ampio rigetto.
In relazione al primo motivo di gravame, va detto che l'assunto è infondato, E, invero, come peraltro sottolineato dal primo giudice, la Corte di Cassazione a Sez. Unite Civili, con l'ordinanza n.
2448/2025 ha affermato che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (e quindi anche per quelle scaturenti da un procedimento giudiziario, come nella specie) purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile.
Ebbene, non vi è alcun dubbio che nel caso a mani il credito sia certo, liquido ed esigibile. E, invero, il credito restitutorio derivante (come nell'ipotesi che ci occupa) dalla riforma della sentenza impugnata, avendo ad oggetto l'identica somma incassata dalla parte tenuta alla restituzione, riveste carattere liquido ab origine. E ciò perché il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente riformata sorge per il solo fatto della riforma della sentenza tanto è vero che può essere richiesto anche con procedimento monitorio (cfr. in tal senso
Corte d'appello di Roma, Sentenza n. 3804/2024 del 29-05-2024).
Non vi è infatti dubbio – venendo al secondo, terzo, quarto motivo di gravame – che la domanda avanzata dall'amministrazione afferisca non già a una richiesta di ripetizione dell'indebito bensì di restituzione di somme (e che tale qualificazione della stessa sia di competenza del giudice, sempre tenuto ex officio a valutare la tipologia di richieste a lui rivolte e a sussumerle sotto l'istituto giuridico pertinente).
Bisogna infatti evidenziare che la vicenda in esame nasce da una richiesta di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, successivamente cassata con rinvio e non riassunta, ossia da una vicenda giudiziaria.
In tema va specificato che a mente dell'art. 393 c.p.c. se la riassunzione non avviene (come nella specie) entro il termine previsto dall'art. 392 c.p.c. l'intero processo si estingue.
Pertanto la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c.,
l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello (Cass. 6 dicembre 2002, n. 7372).
Da ciò deriva che quanto pagato dall'amministrazione a seguito della sentenza di appello va restituito proprio perché detta sentenza di appello (essendo stata impugnata e non essendo quindi passata in giudicato) è stata travolta dalla estinzione.
Ne consegue anche logicamente che in tal caso la richiesta del Ministero è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. 24 maggio 2004 n. 9917, Cass. 13 luglio 2004 n. 12905).
Siamo quindi in una situazione assolutamente diversa dalla azione di ripetizione dell'indebito in quanto qui la domanda si ricollega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza cassata, prescindendosi da valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Il principio sopra espresso infatti può sinteticamente raccogliersi nel brocardo “spoliatus ante omnia restituendus” ed è applicabile sia ai casi di cassazione con rinvio che a quelli di cassazione senza rinvio.
Ne deriva che a seguito del giudizio di cassazione sorge in capo alla parte vittoriosa il diritto alla restituzione delle attribuzioni, patrimoniali e non, compiute in esecuzione della sentenza annullata
(senza esclusione delle spese legali, peraltro non coperte da giudicato dato che il giudizio di rinvio ha rivisto anche la statuizione sulle spese di lite).
Ne deriva anche che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il quinto motivo di doglianza - il solvens deve essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e, in questo caso, non operando la disciplina sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (art.2033 c.c.), va esclusa ogni valutazione sulla condizione soggettiva dell'accipiens al fine di stabilire la decorrenza degli interessi «… quindi, dovendo ricostruirsi il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato, gli interessi dovuti per la prestazione pecuniaria in restituzione devono decorrere dal giorno del pagamento. »(per tale profilo, cfr. Cass. sez.III 12.11.2021 n.34011).
Per le medesime ragioni è conseguentemente dovuta anche la rivalutazione, proprio perché
l'interessato ha diritto ad essere reintegrato nell'intera diminuzione subita (così anche Cass.
25589/2010).
In base alle superiori argomentazioni è evidente che la sentenza di prime cure meriti ampia conferma, essendo stata emessa sulla scorta di principi corretti e condivisibili.
Alla soccombenza come sopra delineata segue altresì la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite da liquidare applicando i parametri medi della vigente
[...] tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) tenendo conto del valore della causa (E. 54.629,04)) e delle fasi del giudizio (introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
Atteso il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 416/24 RG:
Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, per l'effetto condanna al rimborso, in favore Parte_1 [...]
, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in E. 8.469,00 ( di cui E. 2058,00 per fase di studio, E. 1418,00 per fase introduttiva, E.
1523,00 per fase di trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale )per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11. 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. LÒ CÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LÒ CÌ Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 416/24 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , elett.te dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1 in Catania via Oliveto Scammacca n. 23/c presso lo studio dell'avv. Salvatore Cittadino, cod. fisc.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. CodiceFiscale_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del p.t., rappresentata e difesa ope legis
[...] CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria. l
[...]
Controparte_1 , in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria,
APPELLATO
In fatto e in diritto
La vicenda all'esame della Corte nasce dal fatto che l'Amministrazione resistente ha bandito nella
GURS del 27.07.01 n. 10 un concorso pubblico per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi. L'odierno appellante, collocatosi in posizione utile a seguito di scorrimento della graduatoria di merito, ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro in data 21.05.2003.
Successivamente alla stipula, in data 19.06.2003, l'Amministrazione ha annullato in autotutela il predetto contratto per la carenza in capo al ricorrente del requisito soggettivo di cui all'art. 3 lettera a del bando di concorso. Nello specifico, si è verificato che - nelle more delle attività necessarie per lo scorrimento della graduatoria e degli atti propedeutici alla stipula - il Sig. aveva compiuto il Pt_1
32° anno di età, condizione che si rilevava ostativa alla sottoscrizione di un contratto di formazione e lavoro. Avverso l'annullamento del contratto di lavoro l'odierno appellante ha presentato ricorso avanti il Tribunale di Catania Sezione Lavoro, che ha definito il giudizio con sentenza di rigetto n.3020/2008. Il Sig. ha proposto gravame avverso la pronuncia di primo grado, ottenendone Pt_1 la riforma nei termini statuiti dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 21/2011. In esecuzione della sentenza di secondo grado, l'Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma (netta) di euro 36.065,92, oltre il rimborso delle spese legali (€ 3822,39).
La sentenza della Corte di Appello di Catania n. 21/2011 è stata poi impugnata dall'Amministrazione innanzi alla S.C. di Cassazione che, in accoglimento del ricorso, con sentenza nr. 18854/2016 ha cassato la sentenza di secondo grado. Pertanto l'Amministrazione ha notificato a Parte_1
l'ingiunzione di pagamento per riscossione coattiva ex R.D. del 14.4.1910, n. 639, per
[...]
l'importo di euro 51.348,79, notificata al ricorrente in data 26.05.2021.
Avverso il suddetto provvedimento controparte ha proposto opposizione dinanzi il Tribunale civile di
Catania, che con sentenza nr. 815/2024 ha annullato l'ordinanza ingiunzione (in quanto avente ad oggetto somme calcolate al lordo delle ritenute di legge) e riconosciuto il diritto dell'Amministrazione di “ripetere la somma effettivamente corrisposta in favore del pari ad € 36.065,92, oltre le Pt_1 spese processuali pari ad € 3.822,39, per un ammontare complessivo di € 39.888,31”, oltre accessori dal giorno del pagamento (9.02.2012), condannando l'odierno appellante – in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'Amministrazione al pagamento della complessiva somma di
€ 54.629,04, oltre alla refusione delle spese di lite del primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto l'odierno appello. Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure abbia ritenuto
“ammissibile e legittima l'ingiunzione ai sensi del RD 639/1910 ed il credito certo, liquido ed esigibile”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la riqualificazione ex della CP_3 domanda da ripetizione di indebito “in domanda di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza della Corte d'appello”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante – considerato che la domanda dell'amministrazione non andava qualificata come restituzione di somme ma come ripetizione di indebito – ha conseguentemente dedotto l' “irripetibilità delle somme corrisposte ai lavoratori subordinati pubblici dipendenti”, in quanto percepite in buona fede.
Con il quarto motivo di gravame controparte si è poi lamentata del fatto che sia stato disposto il recupero delle spese legali liquidate nella sentenza di Appello poi cassata dalla Corte, essendo - a suo dire – “passato in giudicato” il relativo capo.
Infine con il quinto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. in punto di “interessi e rivalutazione monetaria” sulla sorte capitale già liquidata.
Si è costituita l'amministrazione convenuta che ha ribadito la correttezza delle statuizioni del primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
Tanto esposto in punto di fatto va detto che il gravame merita ampio rigetto.
In relazione al primo motivo di gravame, va detto che l'assunto è infondato, E, invero, come peraltro sottolineato dal primo giudice, la Corte di Cassazione a Sez. Unite Civili, con l'ordinanza n.
2448/2025 ha affermato che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato (e quindi anche per quelle scaturenti da un procedimento giudiziario, come nella specie) purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile.
Ebbene, non vi è alcun dubbio che nel caso a mani il credito sia certo, liquido ed esigibile. E, invero, il credito restitutorio derivante (come nell'ipotesi che ci occupa) dalla riforma della sentenza impugnata, avendo ad oggetto l'identica somma incassata dalla parte tenuta alla restituzione, riveste carattere liquido ab origine. E ciò perché il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente riformata sorge per il solo fatto della riforma della sentenza tanto è vero che può essere richiesto anche con procedimento monitorio (cfr. in tal senso
Corte d'appello di Roma, Sentenza n. 3804/2024 del 29-05-2024).
Non vi è infatti dubbio – venendo al secondo, terzo, quarto motivo di gravame – che la domanda avanzata dall'amministrazione afferisca non già a una richiesta di ripetizione dell'indebito bensì di restituzione di somme (e che tale qualificazione della stessa sia di competenza del giudice, sempre tenuto ex officio a valutare la tipologia di richieste a lui rivolte e a sussumerle sotto l'istituto giuridico pertinente).
Bisogna infatti evidenziare che la vicenda in esame nasce da una richiesta di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, successivamente cassata con rinvio e non riassunta, ossia da una vicenda giudiziaria.
In tema va specificato che a mente dell'art. 393 c.p.c. se la riassunzione non avviene (come nella specie) entro il termine previsto dall'art. 392 c.p.c. l'intero processo si estingue.
Pertanto la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c.,
l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello (Cass. 6 dicembre 2002, n. 7372).
Da ciò deriva che quanto pagato dall'amministrazione a seguito della sentenza di appello va restituito proprio perché detta sentenza di appello (essendo stata impugnata e non essendo quindi passata in giudicato) è stata travolta dalla estinzione.
Ne consegue anche logicamente che in tal caso la richiesta del Ministero è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. 24 maggio 2004 n. 9917, Cass. 13 luglio 2004 n. 12905).
Siamo quindi in una situazione assolutamente diversa dalla azione di ripetizione dell'indebito in quanto qui la domanda si ricollega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza cassata, prescindendosi da valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Il principio sopra espresso infatti può sinteticamente raccogliersi nel brocardo “spoliatus ante omnia restituendus” ed è applicabile sia ai casi di cassazione con rinvio che a quelli di cassazione senza rinvio.
Ne deriva che a seguito del giudizio di cassazione sorge in capo alla parte vittoriosa il diritto alla restituzione delle attribuzioni, patrimoniali e non, compiute in esecuzione della sentenza annullata
(senza esclusione delle spese legali, peraltro non coperte da giudicato dato che il giudizio di rinvio ha rivisto anche la statuizione sulle spese di lite).
Ne deriva anche che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante con il quinto motivo di doglianza - il solvens deve essere integralmente reintegrato nella situazione precedente e, in questo caso, non operando la disciplina sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (art.2033 c.c.), va esclusa ogni valutazione sulla condizione soggettiva dell'accipiens al fine di stabilire la decorrenza degli interessi «… quindi, dovendo ricostruirsi il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato, gli interessi dovuti per la prestazione pecuniaria in restituzione devono decorrere dal giorno del pagamento. »(per tale profilo, cfr. Cass. sez.III 12.11.2021 n.34011).
Per le medesime ragioni è conseguentemente dovuta anche la rivalutazione, proprio perché
l'interessato ha diritto ad essere reintegrato nell'intera diminuzione subita (così anche Cass.
25589/2010).
In base alle superiori argomentazioni è evidente che la sentenza di prime cure meriti ampia conferma, essendo stata emessa sulla scorta di principi corretti e condivisibili.
Alla soccombenza come sopra delineata segue altresì la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite da liquidare applicando i parametri medi della vigente
[...] tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) tenendo conto del valore della causa (E. 54.629,04)) e delle fasi del giudizio (introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
Atteso il rigetto dell'appello si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 416/24 RG:
Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, per l'effetto condanna al rimborso, in favore Parte_1 [...]
, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in E. 8.469,00 ( di cui E. 2058,00 per fase di studio, E. 1418,00 per fase introduttiva, E.
1523,00 per fase di trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale )per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11. 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. LÒ CÌ