Decreto cautelare 24 maggio 2025
Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 13/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Ecosistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Blasi, PEC deblasi.riccardo@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Consorzio di Bonifica della IL, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
FN Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento del 20.5.2025 di esclusione della Ecosistemi S.r.l. dalla procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 3672023, indetta dal Consorzio di Bonifica della IL, per l’affidamento del servizio di conduzione dell’impianto di depurazione di Gaudiano per il periodo giugno2025-maggio 2026;
-ove occorra, del Disciplinare di gara, se dovesse essere interpretato, con riferimento alle modalità di formulazione dell’offerta economica, nel senso dell’applicazione del ribasso percentuale sull’importo di € 138.331,47, comprensivo del costo della manodopera di € 66.657,07, anziché su quello di € 71.674,40, che scorpora dalla suddetta somma di € 138.331,47 il predetto costo della manodopera di € 66.657,07;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, nelle more eventualmente sottoscritto, con il subentro della Ecosistemi S.r.l.;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, di impugnazione del successivo provvedimento di aggiudicazione del citato appalto del 22.5.2025, pubblicato il 27.5.2025, in favore della FN Ingegneria S.r.l., classificatasi al 2° posto, mediante il prezzo complessivo di € 107.921,88, di cui € 107,621,88 per l’offerta economica ed € 300,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Consorzio di Bonifica della IL ha indetto procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), D.Lg.vo n. 3672023, per l’affidamento del servizio di conduzione dell’impianto di depurazione di Gaudiano per il periodo giugno2025-maggio 2026, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, va rilevato che il relativo Disciplinare di gara: 1) all’inizio ha precisato che “l’importo complessivo dell’appalto (comprensivo dei costi per la sicurezza ed i costi della manodopera non soggetti a ribasso) ammonta ad € 138.631,47, così ripartito: importo delle prestazioni di conduzione, da assoggettare a ribasso, € 138.331,47; costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, € 300,00; costi della manodopera di € 66.657,07; 2) nella parte relativa alle modalità di formulazione dell’offerta economica, ha puntualizzato che nell’offerta economica “sarà indicato il ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara”.
Poiché, la Ecosistemi aveva offerto il “ribasso del 45%” sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza di 138.631,47, si era aggiudicata la gara per il prezzo complessivo di € 76.382,31, di cui € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, la stazione appaltante con nota del 5.5.2025 ha chiesto all’aggiudicataria le spiegazioni ex art. 110, comma 3, D.Lg.vo n. 36/2023.
Con nota del 10.5.2025 la Ecosistemi S.r.l. ha fatto presente che il prezzo complessivo offerto era quello di € 106.378,10, perché il ribasso del 45% doveva intendersi effettuato sull’importo dei servizi di € 71.674,40.
Con nota del 12.5.2025 la stazione appaltante ha ribadito che il prezzo complessivo offerta dalla Ecosistemi S.r.l. era quello di € 76.382,31, evidenziando che l’ANAC con Delibera n. 528 del 15.11.2023 aveva chiarito che l’art. 41, comma 14, D.Lg.vo n. 36/2023, nella parte in cui prevede che “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, deve essere interpretato nel senso che la stazione appaltante è obbligata a quantificare ed indicare separatamente i costi della manodopera, che, però, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto.
Con nota del 17.5.2025 ha insistito, perché la sua offerta fosse quantificata in € 106.378,10.
Pertanto, con provvedimento del 20.5.2025 la stazione appaltante ha escluso la Ecosistemi S.r.l. dalla procedura negoziata in discorso, per l’incongruità del prezzo complessivo offerto di € 76,382,31.
La Ecosistemi S.r.l. con il ricorso introduttivo, notificato il 23.5.2025 e depositato nella stessa giornata del 23.5.2025, ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione ed anche il Disciplinare di gara, se dovesse essere interpretato, con riferimento alle modalità di formulazione dell’offerta economica, nel senso dell’applicazione del ribasso percentuale sull’importo di € 138.331,47, comprensivo del costo della manodopera di € 66.657,07, anziché su quello di € 71.674,40, che scorpora dalla suddetta somma di € 138.331,47 il predetto costo della manodopera di € 66.657,07, deducendo la violazione dell’art. 41, comma 14, D.Lg.vo n. 36/2023, nella parte in cui prevede che “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, richiamando le Sentenze TAR Reggio Calabria nn. 119 e 120 dell’8.2.2024, confermate dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con le Sentenze nn. 9255 e 9254 del 19.11.2024, TAR Salerno n. 147 dell’11.1.2024, TAR Catanzaro Sez. II n. 761 del 24.4.2025, TAR Pescara n. 146 del 10.4.2025 e TAR Catania Sez. I n. 738 del 27.2.2025.
Successivamente, con atto di motivi aggiunti, notificato il 27.5.2025 anche alla FN Ingegneria S.r.l. e depositato nella stessa giornata del 27.5.2025, la ricorrente Ecosistemi S.r.l. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in questione del 22.5.2025, pubblicato il 27.5.2025, in favore della FN Ingegneria S.r.l., classificatasi al 2° posto, mediante il prezzo complessivo di € 107.921,88, di cui € 107,621,88 per l’offerta economica ed € 300,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, deducendo le stesse censure, già articolate con il ricorso introduttivo.
Nella Camera di Consiglio dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono infondati, pur tenendo conto dell’art. 41, comma 14, D.Lg.vo n. 36/2023 e delle Sentenze, richiamate dalla ricorrente, in quanto:
-prescindendo dalle suddette disposizioni del Disciplinare di gara, va rilevato che la ricorrente Ecosistemi S.r.l. nel modulo dell’offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante, recante nella parte iniziale “l’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza di € 138.631,47”, l’importo dei servizi di € 71.674,40, il costo della manodopera di € 66.657,07 e gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 300,00, ha indicato il “ribasso del 45%”, e, come prescritto dall’art. 108, comma 9, D.Lg.vo n. 36/2023, gli oneri di sicurezza aziendale di € 300,00 ed il costo della manodopera di € 66.657,07, corrispondente a quello stimato dal Disciplinare di gara;
-poiché tale indicazione del ribasso del 45% viene espressamente riferita dal predetto modulo dell’offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante, all’importo di € 138.631,47, deve ritenersi che la ricorrente Ecosistemi S.r.l. ha offerto liberamente il prezzo complessivo di € 76.382,31, la cui congruità non è stata dimostrata dalla stessa ricorrente;
-non può tenersi conto delle Sentenze TAR Reggio Calabria n. 120 dell’8.2.2024, confermata dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9254 del 19.11.2024, TAR Salerno n. 147 dell’11.1.2024, TAR Catanzaro Sez. II n. 761 del 24.4.2025 e TAR Pescara n. 146 del 10.4.2025, in quanto le relative fattispecie si riferiscono a lex specialis, che prevedevano espressamente il ribasso sulla restante somma, diversa dal costo del lavoro e dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-parimenti, non può tenersi conto della Sentenza TAR Reggio Calabria n. 119 dell’8.2.2024, confermata dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9255 del 19.11.2024, in quanto si riferisce ad una lex specialis, che prevedeva un modulo di offerta economica, dove il ribasso non poteva essere effettuato sul costo della manodopera;
-inoltre, non può essere considerata la Sentenza TAR Catania Sez. I n. 738 del 27.2.2025, peraltro appellata, in quanto, sebbene si riferisce ad una lex specialis, che prevedeva espressamente il ribasso anche sul costo della manodopera, non si conoscono le modalità, con le quale doveva redatta l’offerta economica, e/o il tipo di modulo dell’offerta economica, predisposto dalla stazione appaltante;
-infine, va rilevato che questo Tribunale con la Sentenza n. 273 del 21.5.2024 (cfr. punto 4), confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 9419 del 22.11.2024, ha precisato che dal combinato disposto di cui agli artt. del D.Lg.vo n. 36/2023 108, comma 9, nella parte in cui prescrive l’obbligo di indicare nell’offerta e economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, e 41, comma 14, terzo periodo, il quale precisa che “resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”, si evince che il ribasso può essere applicato anche al costo della manodopera.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Poiché la stazione appaltante e l’aggiudicataria non si sono costituiti, non occorre provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO