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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/09/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2500/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2500/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.;
Attrice
CONTRO
, c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 03/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
L'Avv. agiva ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. allegando di essere creditrice nei Parte_1 confronti della società in ragione del corrispettivo per l'attività Controparte_1 professionale svolta in suo favore, consistita in attività giudiziale e stragiudiziale. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di € 40.683,00, oltre accessori, interessi e spese.
La società convenuta, pur destinataria di regolare notifica, rimaneva tuttavia contumace.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 03/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Il corrispettivo dovuto
Il giudizio verte sul credito spettante all'attrice quale corrispettivo dell'attività professionale svolta in favore della convenuta. 1 Per quanto è possibile comprendere dal ricorso, il corrispettivo preteso si collega alle seguenti attività: “attività stragiudiziale svolta nella trattativa con terminata con la vendita dell'appartamento CP_2 in Perugia zona San Marco, di quella per la vendita del terreno poi assoggettato alla procedura esecutiva RGE
471/2017, nonché dell'attività giudiziaria nei procedimenti svolti dinnanzi al Tribunale di Perugia RG
7431/2013 ed RG 4269/2020 e quello di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2014 svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di Perugia e della successiva esecuzione cui lo Studio OL (ingiungente) ha proceduto”1.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, non è documentato alcun contratto scritto relativo al corrispettivo dovuto per l'attività professionale, mentre la contumacia della parte convenuta non può interpretarsi come non contestazione dell'attività svolta (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 14372/2023).
Conseguentemente, occorre valutare la prova, da parte del creditore, dell'attività effettivamente espletata, quale fonte del diritto al compenso.
2.1. Attività stragiudiziale
Quanto all'attività stragiudiziale, l'attrice ha prodotto le missive del 06/07/2011, del
27/07/2012, del 24/11/2014, del 20/05/2016, del 22/05/2017, del 04/09/2018, del
07/09/2018.
Tali missive non sono idonee a documentare l'attività svolta, da un lato perché non sono neppure sottoscritte, e dall'altro lato perché non vi è alcuna prova del fatto che tali missive siano state effettivamente inviate nel contesto di una specifica attività stragiudiziale. Non vi è infatti prova dell'invio o della ricezione delle missive, né come documenti cartacei né come documenti informatici allegati a una qualche comunicazione elettronica. Né, sul punto, l'attrice ha ritenuto di svolgere specifiche allegazioni concernenti l'attività in concreto prestata e, soprattutto, di formulare istanze istruttorie volte alla conferma dell'effettivo carteggio intercorso e, dunque dell'attività concretamente prestata.
Analogamente è a dirsi riguardo alla convenzione di lottizzazione del 21/09/2010, dalla quale non risulta l'attività che l'attrice avrebbe prestato in favore della convenuta. 1 Cfr. pag. 2 del ricorso 2 Conseguentemente, non constando né una puntuale descrizione dell'attività svolta, né soprattutto la prova di tale effettivo svolgimento, la domanda di pagamento del compenso in relazione all'attività stragiudiziale non può essere accolta.
2.2. Attività giudiziale
Quanto all'attività giudiziale, la domanda di pagamento ha ad oggetto l'opera svolta nei procedimenti n. 7431/2013 RG e n. 4269/2020 RG svoltisi davanti a questo Tribunale, nonché nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2014 svoltosi dinnanzi al
Giudice di Pace di Perugia e della successiva esecuzione.
Posto che, anche in tal caso, non vi è alcuna specifica allegazione di quale sarebbe, in concreto,
l'attività prestata dall'attrice nell'ambito di tali procedimenti, va osservato che, in relazione al procedimento n. 7431/2013 RG e a quello di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2014, non vi è neppure la prova documentale dell'attività effettivamente svolta.
Da un lato, infatti, gli atti introduttivi non sono sottoscritti, né vi è prova dell'avvenuto deposito in giudizio degli stessi, e dall'altro lato non vi è alcuna documentazione processuale utile a riscontrare l'attività effettivamente svolta da parte dell'attrice.
Non possono assurgere a prova utile in questa sede le schermate prodotte dall'attrice contenenti i dati dei fascicoli giudiziali, trattandosi di documentazione di provenienza ignota e non riscontrata dalla corrispondente documentazione processuale. Del resto, oltre alla mancata dimostrazione documentale di atti introduttivi o memorie istruttorie effettivamente depositati, o comunque di attività processuali effettivamente svolte dall'attrice, non sono state neppure state formulate istanze istruttorie volte a dimostrare l'attività concretamente svolta.
Diversamente è a dirsi rispetto al procedimento n. 4269/2020 RG, posto che in tal caso l'attività difensiva svolta risulta dalla sentenza n. 49/2024.
In tale procedimento la società difesa dall'attrice, ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1088/2020 del 30/06/2020, con il quale era stato ingiunto all'opponente, in solido con altri soggetti parimenti difesi dall'attrice, il pagamento della somma di € 230.803,15.
Nell'ambito di tale procedimento, la stesura dell'atto di opposizione trova riscontro nella stessa sentenza n. 49/2024, che tuttavia evidenzia il mancato deposito, da parte dell'opponente, delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La fase decisionale si svolta secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c., e infine l'opposizione è stata rigettata, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
3 Alla luce di tale sentenza, nella quale si dà atto della rappresentanza assunta dall'attrice e dell'attività processuale svolta, può ritenersi provata, nei limiti sopra indicati, l'attività difensiva giudiziale svolta dall'attrice nell'ambito del procedimento n. 4269/2020 RG davanti a questo
Tribunale.
3. Liquidazione del compenso
Acclarata quindi l'esistenza della prova dell'attività svolta unicamente in relazione al procedimento giudiziale n. 4269/2020 RG, non constando prova dell'ulteriore attività giudiziale e stragiudiziale dedotta dall'attrice, occorre procedere alla liquidazione del compenso.
In assenza della prova di un accordo in ordine al compenso, lo stesso va liquidato ai sensi del
DM 55/2014, quale parametro ratione temporis vigente all'epoca di conclusione dell'attività difensiva, ossia al 12/01/2024, allorquando è stata pubblicata la sentenza n. 49/2024.
Spettano all'attrice le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, il cui valore va calibrato sullo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, trattandosi di causa di valore pari a €
230.803,15.
Sennonché, la sentenza n. 49/2024 ha liquidato le spese di lite a carico della parte soccombente sulla base dei parametri minimi, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, evidenziando peraltro la manifesta fondatezza della domanda monitoria.
Analogo criterio deve seguirsi in questa sede, non avendo la parte attrice né argomentato né tanto meno dimostrato una effettiva maggiore complessità della controversia trattata.
Il compenso dovuto è quindi pari a € 7.051,50, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali nella misura del 4% e Iva nella misura del 22%, per complessivi € 10.288,99.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, la domanda è fondata limitatamente all'attività giudiziale prestata nel giudizio n.
4269/2020 RG davanti a questo Tribunale, conclusasi con sentenza n. 49/2024, mentre va rigettata per il resto.
La convenuta va quindi condannata al pagamento di € 10.288,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non potendo ravvisarsi soccombenza reciproca nell'accoglimento della domanda in misura inferiore a quanto richiesto (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 32061/2022).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità
4 della controversia e dell'assenza di fase istruttoria. Va inoltre liquidato l'esborso per contributo unificato e bollo, per complessivi € 545,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , di € Controparte_1 Parte_1
10.288,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 545,00 per esborsi.
Perugia, 01/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2500/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentata e difesa in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.;
Attrice
CONTRO
, c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 03/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
L'Avv. agiva ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. allegando di essere creditrice nei Parte_1 confronti della società in ragione del corrispettivo per l'attività Controparte_1 professionale svolta in suo favore, consistita in attività giudiziale e stragiudiziale. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di € 40.683,00, oltre accessori, interessi e spese.
La società convenuta, pur destinataria di regolare notifica, rimaneva tuttavia contumace.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 03/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Il corrispettivo dovuto
Il giudizio verte sul credito spettante all'attrice quale corrispettivo dell'attività professionale svolta in favore della convenuta. 1 Per quanto è possibile comprendere dal ricorso, il corrispettivo preteso si collega alle seguenti attività: “attività stragiudiziale svolta nella trattativa con terminata con la vendita dell'appartamento CP_2 in Perugia zona San Marco, di quella per la vendita del terreno poi assoggettato alla procedura esecutiva RGE
471/2017, nonché dell'attività giudiziaria nei procedimenti svolti dinnanzi al Tribunale di Perugia RG
7431/2013 ed RG 4269/2020 e quello di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2014 svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace di Perugia e della successiva esecuzione cui lo Studio OL (ingiungente) ha proceduto”1.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, non è documentato alcun contratto scritto relativo al corrispettivo dovuto per l'attività professionale, mentre la contumacia della parte convenuta non può interpretarsi come non contestazione dell'attività svolta (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 14372/2023).
Conseguentemente, occorre valutare la prova, da parte del creditore, dell'attività effettivamente espletata, quale fonte del diritto al compenso.
2.1. Attività stragiudiziale
Quanto all'attività stragiudiziale, l'attrice ha prodotto le missive del 06/07/2011, del
27/07/2012, del 24/11/2014, del 20/05/2016, del 22/05/2017, del 04/09/2018, del
07/09/2018.
Tali missive non sono idonee a documentare l'attività svolta, da un lato perché non sono neppure sottoscritte, e dall'altro lato perché non vi è alcuna prova del fatto che tali missive siano state effettivamente inviate nel contesto di una specifica attività stragiudiziale. Non vi è infatti prova dell'invio o della ricezione delle missive, né come documenti cartacei né come documenti informatici allegati a una qualche comunicazione elettronica. Né, sul punto, l'attrice ha ritenuto di svolgere specifiche allegazioni concernenti l'attività in concreto prestata e, soprattutto, di formulare istanze istruttorie volte alla conferma dell'effettivo carteggio intercorso e, dunque dell'attività concretamente prestata.
Analogamente è a dirsi riguardo alla convenzione di lottizzazione del 21/09/2010, dalla quale non risulta l'attività che l'attrice avrebbe prestato in favore della convenuta. 1 Cfr. pag. 2 del ricorso 2 Conseguentemente, non constando né una puntuale descrizione dell'attività svolta, né soprattutto la prova di tale effettivo svolgimento, la domanda di pagamento del compenso in relazione all'attività stragiudiziale non può essere accolta.
2.2. Attività giudiziale
Quanto all'attività giudiziale, la domanda di pagamento ha ad oggetto l'opera svolta nei procedimenti n. 7431/2013 RG e n. 4269/2020 RG svoltisi davanti a questo Tribunale, nonché nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2014 svoltosi dinnanzi al
Giudice di Pace di Perugia e della successiva esecuzione.
Posto che, anche in tal caso, non vi è alcuna specifica allegazione di quale sarebbe, in concreto,
l'attività prestata dall'attrice nell'ambito di tali procedimenti, va osservato che, in relazione al procedimento n. 7431/2013 RG e a quello di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2138/2014, non vi è neppure la prova documentale dell'attività effettivamente svolta.
Da un lato, infatti, gli atti introduttivi non sono sottoscritti, né vi è prova dell'avvenuto deposito in giudizio degli stessi, e dall'altro lato non vi è alcuna documentazione processuale utile a riscontrare l'attività effettivamente svolta da parte dell'attrice.
Non possono assurgere a prova utile in questa sede le schermate prodotte dall'attrice contenenti i dati dei fascicoli giudiziali, trattandosi di documentazione di provenienza ignota e non riscontrata dalla corrispondente documentazione processuale. Del resto, oltre alla mancata dimostrazione documentale di atti introduttivi o memorie istruttorie effettivamente depositati, o comunque di attività processuali effettivamente svolte dall'attrice, non sono state neppure state formulate istanze istruttorie volte a dimostrare l'attività concretamente svolta.
Diversamente è a dirsi rispetto al procedimento n. 4269/2020 RG, posto che in tal caso l'attività difensiva svolta risulta dalla sentenza n. 49/2024.
In tale procedimento la società difesa dall'attrice, ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1088/2020 del 30/06/2020, con il quale era stato ingiunto all'opponente, in solido con altri soggetti parimenti difesi dall'attrice, il pagamento della somma di € 230.803,15.
Nell'ambito di tale procedimento, la stesura dell'atto di opposizione trova riscontro nella stessa sentenza n. 49/2024, che tuttavia evidenzia il mancato deposito, da parte dell'opponente, delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La fase decisionale si svolta secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c., e infine l'opposizione è stata rigettata, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
3 Alla luce di tale sentenza, nella quale si dà atto della rappresentanza assunta dall'attrice e dell'attività processuale svolta, può ritenersi provata, nei limiti sopra indicati, l'attività difensiva giudiziale svolta dall'attrice nell'ambito del procedimento n. 4269/2020 RG davanti a questo
Tribunale.
3. Liquidazione del compenso
Acclarata quindi l'esistenza della prova dell'attività svolta unicamente in relazione al procedimento giudiziale n. 4269/2020 RG, non constando prova dell'ulteriore attività giudiziale e stragiudiziale dedotta dall'attrice, occorre procedere alla liquidazione del compenso.
In assenza della prova di un accordo in ordine al compenso, lo stesso va liquidato ai sensi del
DM 55/2014, quale parametro ratione temporis vigente all'epoca di conclusione dell'attività difensiva, ossia al 12/01/2024, allorquando è stata pubblicata la sentenza n. 49/2024.
Spettano all'attrice le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, il cui valore va calibrato sullo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00, trattandosi di causa di valore pari a €
230.803,15.
Sennonché, la sentenza n. 49/2024 ha liquidato le spese di lite a carico della parte soccombente sulla base dei parametri minimi, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, evidenziando peraltro la manifesta fondatezza della domanda monitoria.
Analogo criterio deve seguirsi in questa sede, non avendo la parte attrice né argomentato né tanto meno dimostrato una effettiva maggiore complessità della controversia trattata.
Il compenso dovuto è quindi pari a € 7.051,50, oltre spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali nella misura del 4% e Iva nella misura del 22%, per complessivi € 10.288,99.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, la domanda è fondata limitatamente all'attività giudiziale prestata nel giudizio n.
4269/2020 RG davanti a questo Tribunale, conclusasi con sentenza n. 49/2024, mentre va rigettata per il resto.
La convenuta va quindi condannata al pagamento di € 10.288,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non potendo ravvisarsi soccombenza reciproca nell'accoglimento della domanda in misura inferiore a quanto richiesto (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 32061/2022).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 di cui al DM
55/2014. Segue l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto della non complessità
4 della controversia e dell'assenza di fase istruttoria. Va inoltre liquidato l'esborso per contributo unificato e bollo, per complessivi € 545,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , di € Controparte_1 Parte_1
10.288,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 545,00 per esborsi.
Perugia, 01/09/2025
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Dott. Edoardo Postacchini
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