CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2023, n. 14742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14742 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
ROMA, depositata il 20/12/2021; Civile Sent. Sez. 3 Num. 14742 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CRICENTI GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/05/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
Fatti di causa 1.AN NA ricorre per la revocazione della ordinanza di questa Corte n. 40760/ 2021. 2.-La revocazione origina dalla seguente vicenda processuale: Italfondiaro spa, società procuratrice di Castello Finance srl, ha convenuto in giudizio OR NA, quale acquirente, ed FR e SE OR, quali alienanti, per ottenere la revocatoria o la dichiarazione di simulazione della vendita di un immobile intercorsa tra le parti: revocatoria giustificata dalla circostanza che i OR erano debitori della società attrice e che la NA, essendo a conoscenza della situazione debitoria, aveva partecipato al tentativo di sottrarre il bene alla garanzia della creditrice. La Corte di Cassazione, con la decisione oggetto di revocazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso che la NA ha interposto avverso la decisione della Corte di Appello di Roma, che, a sua volta, aveva pronunciato la revocatoria dell’atto di vendita ai sensi dell’articolo 2901 c.c. La Corte, precisamente, oltre a ritenere il ricorso carente nella esposizione del fatto storico, lo ha altresì ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi su cui era basato. 3.AN NA ritiene che quella decisione è affetta da una serie di errori percettivi che ne giustificano la revocazione, che basa su sei motivi, ed ulteriore memoria, di cui chiede il rigetto Castello Finance srl, che si è costituita con controricorso. Il PG ha chiesto il rigetto. Ragioni della decisione 4.-E’ necessario osservare, in primo luogo, come la decisione oggetto di revocazione contiene diverse rationes decidendi. Innanzitutto, l’ordinanza che qui si intende revocare ha ritenuto insufficiente il ricorso quanto alla esposizione del fatto storico e di quello processuale: si tratta di una ragione di inammissibilità da sola sufficiente a reggere la decisione. Questa ratio decidendi è ampiamente motivata nell’ordinanza oggetto di revocazione, da pagina 3 a pagina 6. Si legge infatti che “in via preliminare ed assorbente va rilevato che il ricorso presenta chiari indici di violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere all’onere della prova di enunciazione del requisito dell’esposizione sommaria del fatto semplicemente riproducendo quanto indicato dalla sentenza di appello…” (p. 39) con la conseguenza che “quanto riprodotto risulta insufficiente ad assolvere l’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.” (p. 4). Seguono le ragioni di questa insufficiente esposizione del fatto storico e di quello processuale in particolare. Si tratta di una ragione che, nella motivazione dell’ordinanza che qui si intende revocare, costituisce da sola ragione sufficiente di inammissibilità del ricorso. Non si tratta cioè di un argomento di contorno (obiter dictum), ma di una ragione assorbente, che cioè, da sola, può sorreggere il dispositivo, e così ha ritenuto espressamente la Corte in quella decisione. Ciò detto, questa ratio decidendi qui non è messa in discussione: la ricorrente non la contesta, non ne fa oggetto di revocazione come per le altre rationes decidendi. Il che rende il ricorso per revocazione, già per questo stesso aspetto, inammissibile, in quanto “in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.” (Cass. 4678/ 2022). 5.-Ciò detto, tutti gli altri motivi restano assorbiti. 6.-Ad ogni modo, va osservato che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 442/ 2018), e vanno dunque esclusi dalla revocazione gli errori di giudizio formatisi a seguito di una valutazione (Cass. 10440/ 2022). 6.1.- Un ulteriore motivo di inammissibilità di questo ricorso per revocazione deriva dal fatto che esso considera l’ordinanza precedente meritevole di revocazione, per avere erroneamente ritenuto il ricorso insufficiente ai sensi dell’articolo 366 n. 3. E’ principio di diritto che “è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito.”(Cass. 29750/ 2022). Ciò in quanto, se ci si duole di una errata pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di sufficienza, ci si duole di un giudizio, ossia di una valutazione circa i requisiti del ricorso, e non di un errore di fatto. 6.2.- Tale è in particolare il primo motivo di ricorso che invece potrebbe apparire come denuncia di un errore percettivo, in quanto lamenta il fatto che il collegio non si è avveduto che il contenuto della sentenza di merito era riportato anziché no. Con questo motivo infatti la ricorrente si duole pur sempre di una valutazione del collegio circa il sufficiente contenuto del motivo di ricorso: non è errore percettivo, ma semmai, ed eventualmente, di valutazione. Tuttavia, va considerato che, sempre quanto a tale primo motivo, l’ordinanza impugnata non si è limitata a rilevare il difetto di autosufficienza, ma, comunque, e dunque con una ulteriore ratio decidendi, lo ha considerato infondato (p. 8, punto 14 della motivazione). Con la conseguenza che, quando anche cadesse la ratio sulla insufficienza del contenuto del motivo, resterebbe quella che lo considera infondato nel merito. 7.-La stessa conclusione vale per il secondo motivo, che censura la sola ratio decidendi circa il difetto di sufficienza (che, come si è detto, non giustifica revocazione), ma non quella che ha ritenuto il ricorso infondato nel merito (p.10 della sentenza, n. 21), dove si legge che la ricorrente aveva erroneamente, dunque infondatamente, fatto censura di violazione dell’articolo 2697 c.c., cioè aveva postulato una violazione di quella norma, che invece non v’era stata. Questa ratio decidendi costituisce valutazione circa l’esistenza o meno di una violazione di legge, ossia è un giudizio con il quale il collegio ha ritenuto che i giudici di merito hanno correttamente inteso il significato dell’articolo 2697 c.c., e non lo hanno invece violato, come ritenuto dalla ricorrente. 8.- Allo stesso modo il terzo motivo di revocazione, oltre a denunciare un errore quanto alla valutazione del contenuto del ricorso, dunque non un errore revocatorio (v. p. 35 punto 70 in particolare) non si cura del fatto che la decisione che si vuole revocare ha rigettato quinto e sesto motivo con una valutazione fatta nel merito, ossia circa il valore probatorio della quietanza, in cui non c’è alcun errore percettivo sul fatto. 9.- Il quarto motivo denuncia errore percettivo della ordinanza qui impugnata nel punto in cui dichiara inammissibile il settimo motivo del precedente ricorso. Ma, ancora una volta, la ratio è duplice: non solo difetto di autosufficienza, ma difetto altresì di correlazione della censura alla motivazione censurata, e questo qui è un giudizio, una valutazione, non un errore percettivo: nella misura in cui la Corte ha ritenuto non solo insufficiente il contenuto del motivo, ma altresì non coerente con la ratio impugnata, ha espresso una valutazione non frutto della percezione della realtà, ossia non frutto della percezione di un fatto, ma frutto di un giudizio. 9.- Quinto e sesto motivo di ricorso vanno incontro al medesimo rilievo: censurano non solo il giudizio di autosufficienza, ma soprattutto si dolgono della erronea interpretazione del contenuto del ricorso, che, anche essa, non può considerarsi motivo di revocazione, posto che non si discute dell’apprezzamento di un fatto, che sia stato mal percepito dai giudici, ma della corretta interpretazione di un argomento. 10.- Infine, non può non rilevarsi come manchi del tutto nel ricorso per revocazione la questione della decisività dei singoli motivi, intesi individualmente, nel senso della dimostrazione che non è necessaria la revocazione di tutti quanti per privare l’ordinanza di valido sostegno, e nel senso che anche l’accoglimento di uno solo dei motivi raggiunge il risultato: si intende infatti che se i motivi di revocazione fossero decisivi solo ove accolti tutti quanti, il rigetto di uno solo di essi priverebbe il ricorso di utilità. Ciò si dice in quanto il ricorso appare, proprio perché sottopone a revocazione l’intera motivazione, ossia tutti i motivi su cui è fondata, piuttosto come finalizzata a metterne in discussione la complessiva fondatezza che non a individuare precisi errori percettivi che, soli, possono giustificare il rimedio esperito. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5200,00 euro, oltre 200,00 euro di rimborsi e spese generali, come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 19.4.2023 L’estensore Il Presidente
Fatti di causa 1.AN NA ricorre per la revocazione della ordinanza di questa Corte n. 40760/ 2021. 2.-La revocazione origina dalla seguente vicenda processuale: Italfondiaro spa, società procuratrice di Castello Finance srl, ha convenuto in giudizio OR NA, quale acquirente, ed FR e SE OR, quali alienanti, per ottenere la revocatoria o la dichiarazione di simulazione della vendita di un immobile intercorsa tra le parti: revocatoria giustificata dalla circostanza che i OR erano debitori della società attrice e che la NA, essendo a conoscenza della situazione debitoria, aveva partecipato al tentativo di sottrarre il bene alla garanzia della creditrice. La Corte di Cassazione, con la decisione oggetto di revocazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso che la NA ha interposto avverso la decisione della Corte di Appello di Roma, che, a sua volta, aveva pronunciato la revocatoria dell’atto di vendita ai sensi dell’articolo 2901 c.c. La Corte, precisamente, oltre a ritenere il ricorso carente nella esposizione del fatto storico, lo ha altresì ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi su cui era basato. 3.AN NA ritiene che quella decisione è affetta da una serie di errori percettivi che ne giustificano la revocazione, che basa su sei motivi, ed ulteriore memoria, di cui chiede il rigetto Castello Finance srl, che si è costituita con controricorso. Il PG ha chiesto il rigetto. Ragioni della decisione 4.-E’ necessario osservare, in primo luogo, come la decisione oggetto di revocazione contiene diverse rationes decidendi. Innanzitutto, l’ordinanza che qui si intende revocare ha ritenuto insufficiente il ricorso quanto alla esposizione del fatto storico e di quello processuale: si tratta di una ragione di inammissibilità da sola sufficiente a reggere la decisione. Questa ratio decidendi è ampiamente motivata nell’ordinanza oggetto di revocazione, da pagina 3 a pagina 6. Si legge infatti che “in via preliminare ed assorbente va rilevato che il ricorso presenta chiari indici di violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere all’onere della prova di enunciazione del requisito dell’esposizione sommaria del fatto semplicemente riproducendo quanto indicato dalla sentenza di appello…” (p. 39) con la conseguenza che “quanto riprodotto risulta insufficiente ad assolvere l’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.” (p. 4). Seguono le ragioni di questa insufficiente esposizione del fatto storico e di quello processuale in particolare. Si tratta di una ragione che, nella motivazione dell’ordinanza che qui si intende revocare, costituisce da sola ragione sufficiente di inammissibilità del ricorso. Non si tratta cioè di un argomento di contorno (obiter dictum), ma di una ragione assorbente, che cioè, da sola, può sorreggere il dispositivo, e così ha ritenuto espressamente la Corte in quella decisione. Ciò detto, questa ratio decidendi qui non è messa in discussione: la ricorrente non la contesta, non ne fa oggetto di revocazione come per le altre rationes decidendi. Il che rende il ricorso per revocazione, già per questo stesso aspetto, inammissibile, in quanto “in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.” (Cass. 4678/ 2022). 5.-Ciò detto, tutti gli altri motivi restano assorbiti. 6.-Ad ogni modo, va osservato che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 442/ 2018), e vanno dunque esclusi dalla revocazione gli errori di giudizio formatisi a seguito di una valutazione (Cass. 10440/ 2022). 6.1.- Un ulteriore motivo di inammissibilità di questo ricorso per revocazione deriva dal fatto che esso considera l’ordinanza precedente meritevole di revocazione, per avere erroneamente ritenuto il ricorso insufficiente ai sensi dell’articolo 366 n. 3. E’ principio di diritto che “è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito.”(Cass. 29750/ 2022). Ciò in quanto, se ci si duole di una errata pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di sufficienza, ci si duole di un giudizio, ossia di una valutazione circa i requisiti del ricorso, e non di un errore di fatto. 6.2.- Tale è in particolare il primo motivo di ricorso che invece potrebbe apparire come denuncia di un errore percettivo, in quanto lamenta il fatto che il collegio non si è avveduto che il contenuto della sentenza di merito era riportato anziché no. Con questo motivo infatti la ricorrente si duole pur sempre di una valutazione del collegio circa il sufficiente contenuto del motivo di ricorso: non è errore percettivo, ma semmai, ed eventualmente, di valutazione. Tuttavia, va considerato che, sempre quanto a tale primo motivo, l’ordinanza impugnata non si è limitata a rilevare il difetto di autosufficienza, ma, comunque, e dunque con una ulteriore ratio decidendi, lo ha considerato infondato (p. 8, punto 14 della motivazione). Con la conseguenza che, quando anche cadesse la ratio sulla insufficienza del contenuto del motivo, resterebbe quella che lo considera infondato nel merito. 7.-La stessa conclusione vale per il secondo motivo, che censura la sola ratio decidendi circa il difetto di sufficienza (che, come si è detto, non giustifica revocazione), ma non quella che ha ritenuto il ricorso infondato nel merito (p.10 della sentenza, n. 21), dove si legge che la ricorrente aveva erroneamente, dunque infondatamente, fatto censura di violazione dell’articolo 2697 c.c., cioè aveva postulato una violazione di quella norma, che invece non v’era stata. Questa ratio decidendi costituisce valutazione circa l’esistenza o meno di una violazione di legge, ossia è un giudizio con il quale il collegio ha ritenuto che i giudici di merito hanno correttamente inteso il significato dell’articolo 2697 c.c., e non lo hanno invece violato, come ritenuto dalla ricorrente. 8.- Allo stesso modo il terzo motivo di revocazione, oltre a denunciare un errore quanto alla valutazione del contenuto del ricorso, dunque non un errore revocatorio (v. p. 35 punto 70 in particolare) non si cura del fatto che la decisione che si vuole revocare ha rigettato quinto e sesto motivo con una valutazione fatta nel merito, ossia circa il valore probatorio della quietanza, in cui non c’è alcun errore percettivo sul fatto. 9.- Il quarto motivo denuncia errore percettivo della ordinanza qui impugnata nel punto in cui dichiara inammissibile il settimo motivo del precedente ricorso. Ma, ancora una volta, la ratio è duplice: non solo difetto di autosufficienza, ma difetto altresì di correlazione della censura alla motivazione censurata, e questo qui è un giudizio, una valutazione, non un errore percettivo: nella misura in cui la Corte ha ritenuto non solo insufficiente il contenuto del motivo, ma altresì non coerente con la ratio impugnata, ha espresso una valutazione non frutto della percezione della realtà, ossia non frutto della percezione di un fatto, ma frutto di un giudizio. 9.- Quinto e sesto motivo di ricorso vanno incontro al medesimo rilievo: censurano non solo il giudizio di autosufficienza, ma soprattutto si dolgono della erronea interpretazione del contenuto del ricorso, che, anche essa, non può considerarsi motivo di revocazione, posto che non si discute dell’apprezzamento di un fatto, che sia stato mal percepito dai giudici, ma della corretta interpretazione di un argomento. 10.- Infine, non può non rilevarsi come manchi del tutto nel ricorso per revocazione la questione della decisività dei singoli motivi, intesi individualmente, nel senso della dimostrazione che non è necessaria la revocazione di tutti quanti per privare l’ordinanza di valido sostegno, e nel senso che anche l’accoglimento di uno solo dei motivi raggiunge il risultato: si intende infatti che se i motivi di revocazione fossero decisivi solo ove accolti tutti quanti, il rigetto di uno solo di essi priverebbe il ricorso di utilità. Ciò si dice in quanto il ricorso appare, proprio perché sottopone a revocazione l’intera motivazione, ossia tutti i motivi su cui è fondata, piuttosto come finalizzata a metterne in discussione la complessiva fondatezza che non a individuare precisi errori percettivi che, soli, possono giustificare il rimedio esperito. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5200,00 euro, oltre 200,00 euro di rimborsi e spese generali, come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13 . Roma 19.4.2023 L’estensore Il Presidente