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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3203/2025 R.G.
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/12/1944 Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PASQUALE MIGLIACCIO e MIRRA
DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.07.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva che in data
20/09/2023 inoltrava all'organismo competente domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92; di aver ricevuto convocazione da parte della Commissione medica superiore dell' per l'accertamento della persistenza del requisito sanitario;
CP_1
che la Commissione Medica preposta riconosceva parte istante invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzione propri della sua età (L.509/88- L.124/98) grave 100% senza, quindi, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e unitamente al riconoscimento dell'art. 3 comma
1 legge 104/92;
Alla luce di quanto esposto, parte istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art 3 comma 3 della legge 104/92
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 06/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate,
o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da “linfoma non hodgkin anno 2016 trattato con terapia specifica in attuale follow up senza ripresa di malattia, osteoartrosi con lieve-modico impegno funzionale poliarticolare”.
E, tuttavia, ha concluso che a causa delle patologie dalle quali è affetto l'istante risulta invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e non possiede i requisiti di cui alla legge 18/80 (impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita) in quanto, riesce a provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e compiere gli atti quotidiani della vita per il decoro della propria persona in modo autonomo, non trovandosi nella situazione di impossibilità, requisito quest'ultimo indispensabile e imprescindibile per la concessione del beneficio economico per cui è causa.
Inoltre, ha riconosciuto parte ricorrente persona portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art.3 legge 104/92
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce parte ricorrente invalido al 100% e persona portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art.3 legge 104/92;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Si comunichi.
Aversa, 30/09/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3203/2025 R.G.
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/12/1944 Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PASQUALE MIGLIACCIO e MIRRA
DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.07.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva che in data
20/09/2023 inoltrava all'organismo competente domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/92; di aver ricevuto convocazione da parte della Commissione medica superiore dell' per l'accertamento della persistenza del requisito sanitario;
CP_1
che la Commissione Medica preposta riconosceva parte istante invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzione propri della sua età (L.509/88- L.124/98) grave 100% senza, quindi, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e unitamente al riconoscimento dell'art. 3 comma
1 legge 104/92;
Alla luce di quanto esposto, parte istante proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art 3 comma 3 della legge 104/92
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 06/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate,
o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da “linfoma non hodgkin anno 2016 trattato con terapia specifica in attuale follow up senza ripresa di malattia, osteoartrosi con lieve-modico impegno funzionale poliarticolare”.
E, tuttavia, ha concluso che a causa delle patologie dalle quali è affetto l'istante risulta invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% e non possiede i requisiti di cui alla legge 18/80 (impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita) in quanto, riesce a provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e compiere gli atti quotidiani della vita per il decoro della propria persona in modo autonomo, non trovandosi nella situazione di impossibilità, requisito quest'ultimo indispensabile e imprescindibile per la concessione del beneficio economico per cui è causa.
Inoltre, ha riconosciuto parte ricorrente persona portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art.3 legge 104/92
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce parte ricorrente invalido al 100% e persona portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art.3 legge 104/92;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Si comunichi.
Aversa, 30/09/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna