TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2114/2024 promossa da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Canevisio del foro di Lodi, con C.F._2 domicilio eletto come in atti
- parte ricorrente - nei confronti di:
( ) Controparte_1 C.F._3
- parte resistente, contumace -
CONCLUSIONI
Conclusioni per i ricorrenti
“Viglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
- accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto/accordo intervenuto tra le parti
e la detenzione dell'immobile sito in Montanaso Lombardo, Via Delle Camelie senza giusto titolo da parte del convenuto;
- per l'effetto, a fronte dello stato di irreperibilità del convenuto, autorizzare i ricorrenti alla liberazione dell'immobile e conseguente asporto e demolizione dell'autovettura BMW, targata
BC483AW, tramite CP_2
- sempre per l'effetto condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, per le ragioni in narrativa e nello specifico al pagamento di euro 1.500,00 a titolo di importo
Pag. 1 concordato per l'utilizzo del box, oltre euro 240,70 per l'intervento del oltre CP_2 ogni successiva spesa occorrenda per l'asporto e la demolizione dell'autovettura;
- condannare il resistente al pagamento delle competenze e spese legali, sia del presente giudizio che della procedura di mediazione.
In via istruttoria: si ritiene che la causa sia matura per la decisione e, pertanto, non necessiti di ulteriore istruttoria.
Nel caso il Tribunale lo ritenesse necessario, si chiede l'ammissione, quale teste, della sig.ra
la quale risponderà sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
1) Vero che il sig. si accordava con il sig. per l'utilizzo del box di proprietà CP_3 CP_1 della sig.ra Pt_1
2) Vero che il sig. ricoverava nel box di proprietà della sig.ra CP_1 Parte_3 la sua autovettura BMW targata BC483AW?;
3) Vero che dopo il primo anno di utilizzo del box, il sig. e la sig.ra on ricevevano CP_3 Pt_1 pagamento della somma concordata?;
4) Vero che il sig. richiedeva più volte la liberazione del box, ma il sig. si CP_3 CP_1 rendeva irreperibile, lasciando la sua autovettura nel box di proprietà della sig.ra ove Pt_1 tutt'ora si trova?”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione del box sito in Montanaso Lombardo, Via Delle Camelie (identificato al NCEU al foglio Foglio
5 Particella 501 Subalterno 45), concesso in locazione, per conto della proprietaria Parte_1
dal figlio a in forza di contratto del 29/10/2019, non
[...] Parte_4 Controparte_1 registrato, nonché le domande di autorizzazione dei ricorrenti alla liberazione dell'immobile e conseguente asporto e demolizione dell'autovettura BMW targata BC483AW, e di condanna al pagamento dei canoni insoluti e spese di asporto e demolizione dell'autovettura.
A fondamento della domanda di risoluzione parte ricorrente ha allegato il prolungato inadempimento del resistente, il quale dopo il primo anno di locazione ha omesso di pagare il canone concordato, nonostante i molti solleciti.
All'inizio dell'anno 2024, inoltre, i ricorrenti sono venuti a sapere che il resistente si era trasferito rendendosi irreperibile e non liberando il box.
Pag. 2 3. Le domande di parte ricorrente sono fondate e pertanto devono essere accolte.
In materia di inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o della mancanza della colpa” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha provato il titolo ed ha allegato l'inadempimento della controparte.
3.1 In particolare, parte ricorrente ha documentato l'esistenza del titolo, producendo il contratto di locazione del box che, nonostante la mancata registrazione, deve assumersi valido ed efficace, non essendo stata fatta valere la nullità dalla parte che ne avrebbe interesse. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, salvo un'unica eccezione, è affetto da nullità relativa, di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d'ufficio dal giudice” (Cass. civ., Sez. III, 09/04/2021, n. 9475).
3.2 Per quanto riguarda invece l'inadempimento, allegato da parte ricorrente, si osserva che il resistente non ha opposto alcun fatto estintivo e/o modificativo, essendo rimasto contumace.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata tenendo conto sia del profilo funzionale del programma contrattuale, sia dell'interesse del creditore ad un tempestivo ed esatto adempimento e della fiducia che la parte adempiente può riporre nel futuro corretto comportamento della controparte
(Cass. civ. n. 1773/2001).
Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal conduttore risulta gravemente inadempiente, avendo lo stesso omesso di pagare i canoni a partire fin dal secondo anno di locazione.
Il mancato pagamento dei canoni integra indubbiamente un inadempimento di rilevante entità, considerato che ha ad oggetto la prestazione principale a carico del conduttore e che, nel caso di specie, ha riguardato i canoni maturati a partire dal mese di ottobre 2020 fino ad oggi.
Tale comportamento, pertanto, ha sicuramente determinato uno squilibrio nel sinallagma negoziale, cagionando un effettivo pregiudizio all'altro contraente che non ha avuto né la disponibilità del bene locato né ha ricevuto il pagamento del canone di locazione.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che la proprietaria dell'immobile prima dell'instaurazione del presente giudizio ha sollecitato – a mezzo del figlio e del proprio
Pag. 3 difensore – il conduttore affinché provvedesse a liberare il box (doc. 6 e 10 di parte ricorrente e relativi esiti).
In definitiva, stante il grave inadempimento del resistente, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in questione, con condanna del convenuto al pagamento, in favore di della somma pari ad € 1.404,11 per canoni scaduti (dall'ottobre 2020 alla Parte_1 risoluzione del contratto dichiarata con la presente sentenza per un totale di 4 annualità, 8 mensilità e 5 giorni, avuto riguardo al canone annuale indicato dalla parte ricorrente e nel contratto di € 300,00), oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3.3 Non può invece essere accolta in questa sede la domanda di autorizzare i ricorrenti a liberare l'immobile e a demolire l'autovettura ivi lasciata dal conduttore, dovendo invece condannarsi quest'ultimo, in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione, al rilascio dell'immobile. Per tale motivo non può essere accolta neppure la domanda di condanna del resistente al pagamento di € 240,70 per l'intervento del e delle ulteriori spese per CP_2
l'asporto e demolizione dell'autovettura, trattandosi di spese future ed eventuali.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di valore corrispondenti al decisum e della non complessità della materia, esclusi i compensi per la fase istruttoria. Considerato inoltre che, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 10/07/2017, n. 16990), la domanda di liquidazione delle spese di mediazione non è accoglibile essendo stata proposta per la prima volta in sede di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di locazione ad uso non abitativo intercorso tra Parte_1
e per grave inadempimento del conduttore
[...] Controparte_1 CP_1
[...]
2) condanna all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.404,11 per canoni scaduti (dall'ottobre 2020 alla risoluzione del contratto
Pag. 4 dichiarata con la presente sentenza per un totale di 4 annualità, 8 mensilità e 5 giorni), oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dalle singole scadenze al saldo nonché spese di registrazione non pagate;
4) condanna al rimborso delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti Controparte_1 che liquida in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Lodi, 04/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2114/2024 promossa da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Canevisio del foro di Lodi, con C.F._2 domicilio eletto come in atti
- parte ricorrente - nei confronti di:
( ) Controparte_1 C.F._3
- parte resistente, contumace -
CONCLUSIONI
Conclusioni per i ricorrenti
“Viglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
- accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto/accordo intervenuto tra le parti
e la detenzione dell'immobile sito in Montanaso Lombardo, Via Delle Camelie senza giusto titolo da parte del convenuto;
- per l'effetto, a fronte dello stato di irreperibilità del convenuto, autorizzare i ricorrenti alla liberazione dell'immobile e conseguente asporto e demolizione dell'autovettura BMW, targata
BC483AW, tramite CP_2
- sempre per l'effetto condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, per le ragioni in narrativa e nello specifico al pagamento di euro 1.500,00 a titolo di importo
Pag. 1 concordato per l'utilizzo del box, oltre euro 240,70 per l'intervento del oltre CP_2 ogni successiva spesa occorrenda per l'asporto e la demolizione dell'autovettura;
- condannare il resistente al pagamento delle competenze e spese legali, sia del presente giudizio che della procedura di mediazione.
In via istruttoria: si ritiene che la causa sia matura per la decisione e, pertanto, non necessiti di ulteriore istruttoria.
Nel caso il Tribunale lo ritenesse necessario, si chiede l'ammissione, quale teste, della sig.ra
la quale risponderà sui seguenti capitoli di prova: Testimone_1
1) Vero che il sig. si accordava con il sig. per l'utilizzo del box di proprietà CP_3 CP_1 della sig.ra Pt_1
2) Vero che il sig. ricoverava nel box di proprietà della sig.ra CP_1 Parte_3 la sua autovettura BMW targata BC483AW?;
3) Vero che dopo il primo anno di utilizzo del box, il sig. e la sig.ra on ricevevano CP_3 Pt_1 pagamento della somma concordata?;
4) Vero che il sig. richiedeva più volte la liberazione del box, ma il sig. si CP_3 CP_1 rendeva irreperibile, lasciando la sua autovettura nel box di proprietà della sig.ra ove Pt_1 tutt'ora si trova?”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione del box sito in Montanaso Lombardo, Via Delle Camelie (identificato al NCEU al foglio Foglio
5 Particella 501 Subalterno 45), concesso in locazione, per conto della proprietaria Parte_1
dal figlio a in forza di contratto del 29/10/2019, non
[...] Parte_4 Controparte_1 registrato, nonché le domande di autorizzazione dei ricorrenti alla liberazione dell'immobile e conseguente asporto e demolizione dell'autovettura BMW targata BC483AW, e di condanna al pagamento dei canoni insoluti e spese di asporto e demolizione dell'autovettura.
A fondamento della domanda di risoluzione parte ricorrente ha allegato il prolungato inadempimento del resistente, il quale dopo il primo anno di locazione ha omesso di pagare il canone concordato, nonostante i molti solleciti.
All'inizio dell'anno 2024, inoltre, i ricorrenti sono venuti a sapere che il resistente si era trasferito rendendosi irreperibile e non liberando il box.
Pag. 2 3. Le domande di parte ricorrente sono fondate e pertanto devono essere accolte.
In materia di inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o della mancanza della colpa” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha provato il titolo ed ha allegato l'inadempimento della controparte.
3.1 In particolare, parte ricorrente ha documentato l'esistenza del titolo, producendo il contratto di locazione del box che, nonostante la mancata registrazione, deve assumersi valido ed efficace, non essendo stata fatta valere la nullità dalla parte che ne avrebbe interesse. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, salvo un'unica eccezione, è affetto da nullità relativa, di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d'ufficio dal giudice” (Cass. civ., Sez. III, 09/04/2021, n. 9475).
3.2 Per quanto riguarda invece l'inadempimento, allegato da parte ricorrente, si osserva che il resistente non ha opposto alcun fatto estintivo e/o modificativo, essendo rimasto contumace.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione della gravità dell'inadempimento va effettuata tenendo conto sia del profilo funzionale del programma contrattuale, sia dell'interesse del creditore ad un tempestivo ed esatto adempimento e della fiducia che la parte adempiente può riporre nel futuro corretto comportamento della controparte
(Cass. civ. n. 1773/2001).
Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal conduttore risulta gravemente inadempiente, avendo lo stesso omesso di pagare i canoni a partire fin dal secondo anno di locazione.
Il mancato pagamento dei canoni integra indubbiamente un inadempimento di rilevante entità, considerato che ha ad oggetto la prestazione principale a carico del conduttore e che, nel caso di specie, ha riguardato i canoni maturati a partire dal mese di ottobre 2020 fino ad oggi.
Tale comportamento, pertanto, ha sicuramente determinato uno squilibrio nel sinallagma negoziale, cagionando un effettivo pregiudizio all'altro contraente che non ha avuto né la disponibilità del bene locato né ha ricevuto il pagamento del canone di locazione.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che la proprietaria dell'immobile prima dell'instaurazione del presente giudizio ha sollecitato – a mezzo del figlio e del proprio
Pag. 3 difensore – il conduttore affinché provvedesse a liberare il box (doc. 6 e 10 di parte ricorrente e relativi esiti).
In definitiva, stante il grave inadempimento del resistente, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in questione, con condanna del convenuto al pagamento, in favore di della somma pari ad € 1.404,11 per canoni scaduti (dall'ottobre 2020 alla Parte_1 risoluzione del contratto dichiarata con la presente sentenza per un totale di 4 annualità, 8 mensilità e 5 giorni, avuto riguardo al canone annuale indicato dalla parte ricorrente e nel contratto di € 300,00), oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3.3 Non può invece essere accolta in questa sede la domanda di autorizzare i ricorrenti a liberare l'immobile e a demolire l'autovettura ivi lasciata dal conduttore, dovendo invece condannarsi quest'ultimo, in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione, al rilascio dell'immobile. Per tale motivo non può essere accolta neppure la domanda di condanna del resistente al pagamento di € 240,70 per l'intervento del e delle ulteriori spese per CP_2
l'asporto e demolizione dell'autovettura, trattandosi di spese future ed eventuali.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di valore corrispondenti al decisum e della non complessità della materia, esclusi i compensi per la fase istruttoria. Considerato inoltre che, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 10/07/2017, n. 16990), la domanda di liquidazione delle spese di mediazione non è accoglibile essendo stata proposta per la prima volta in sede di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di locazione ad uso non abitativo intercorso tra Parte_1
e per grave inadempimento del conduttore
[...] Controparte_1 CP_1
[...]
2) condanna all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.404,11 per canoni scaduti (dall'ottobre 2020 alla risoluzione del contratto
Pag. 4 dichiarata con la presente sentenza per un totale di 4 annualità, 8 mensilità e 5 giorni), oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dalle singole scadenze al saldo nonché spese di registrazione non pagate;
4) condanna al rimborso delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti Controparte_1 che liquida in complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
Lodi, 04/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
Pag. 5