Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr. Laura Scarlatelli Consigliere
Consigliere 3. dr. Laura Laureti
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza 10 febbraio 2025,la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
(I.N.P.S.), cf. Parte 1
P.IVA 1 con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di PO, in Via de Gasperi, n.55 presso gli avvocati pec: Paola (C.F.: Forgione C.F. 1
) del foro di Firenze, Erminio Capasso del Email 1 E foro di PO (Pec: Email 3 ) e Vincenzo Di Maio del Foro di PO (C.F.: C.F. 2 pec:
t) che lo rappresentano e difendono Email 4 anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti Rep. n.37590 Racc.
7131 del 23.01.2023 per atto del Notar Persona 1 in Roma appellante
CONTRO
,Cod. Fisc. C.F. 3 Controparte 1
,
14/03/1957 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in 80143 PO (Na), alla Via G. Porzio n. 4 Is. G/8 Centro
-
Direzionale di PO, presso e nello studio dell'Avv. Annalisa Rasulo (Cod. Fisc.
C.F. 4 che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al و
presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di Fax 0810112313 e all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: Email_5
Appellato- GiudiceOGGETTO appello avverso la sentenza del Tribunale di PO Nord del lavoro -n. 1861/2023 a definizione del giudizio iscritto al numero di RG n.
10242/2021 pubblicata il 24/04/2023 e notificata in data 3 maggio 2023,
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte 1Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data il 27.9.21, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo accertarsi il proprio diritto al cumulo tra la rendita CP_2 cui era titolare dal 1997 e i ratei per l'assegno mensile di invalidità civile a far data dal febbraio 2019, spettanti sulla base del requisito sanitario accertato con omologa emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 11005/19
Tribunale PO Nord, sezione lavoro.
Allegava che l'INPS,con provvedimento del 29.3.21, aveva rigettato il pagamento dei ratei per l'assegno mensile di assistenza invitando il richiedente, già titolare di rendita CP 2 ,ad optare per una delle due prestazioni sul presupposto dell'incumulabilità tra le stesse dovuta alla circostanza che l'evento invalidante che aveva portato al riconoscimento delle due prestazioni era stato il medesimo.
Assumeva il ricorrente che la rendita CP_2 in godimento era stata riconosciuta con una percentuale di danno biologico del 16% per una minorazione a carattere permanente alla mano sinistra;
mentre l'assegno per invalidità civile era stato riconosciuto per diabete, ipoacusia neurosensoriale bilaterale e esiti di lesione del nervo ulnare a destra, cardiopatia intensiva, senza nessun riferimento alla patologia posta alla base dell'erogazione della rendita CP_2
Tanto premesso concludeva chiedendo l'accertamento dell' illegittimità del provvedimento di diniego dell'INPS e per la condanna dell' Controparte_3 al pagamento in cumulo con la rendita in godimento dei ratei di assegno mensile di assistenza con decorrenza dal febbraio 2019. Spese vinte.
Si costituiva l'INPS ribadendo le ragioni del diniego già espresse nel provvedimento di rigetto: impossibilità di cumulo in quanto l'invalidità era derivante dallo stesso fatto invalidante. Con la sentenza in epigrafe indicata il tribunale adito , in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto di parte ricorrente all'erogazione in cumulo con la rendita CP_2 già in godimento, dei ratei di assegno di invalidità civile, a decorrere dal febbraio 2019, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'Inps con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 16.5.2023, deducendo che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulle effettive argomentazioni difensive dell' Pt 1 nonché chiaramente travisato la portata testuale del precetto normativo, in quanto contrariamente a quanto statuito dal Tribunale,
,
in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, 1. n. 407 del 1990 non consentiva, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio, e prestazioni assistenziali (nella specie, tra rendita vitalizia erogata dall' CP_2 e l'assegno mensile di assistenza corrisposto dall'Inps a soggetti solo parzialmente invalidi), senza che assumesse importanza la diversità dell'evento menomativo della capacità di lavoro rispetto all'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno per l'invalidità; che , infatti, detta disposizione prescindeva da ogni distinzione in merito all'identità degli eventi invalidanti e non era configurabile una interpretazione estensiva od analogica dell'art. 1, comma
43, 1. n. 335 del 1995 - che consentiva la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi d.P.R. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove fossero originate da eventi differenti - riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e non anche le prestazioni assistenziali.
,Chiedeva pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di rigettare la domanda formulata in prime cure dal CP_1 ; vinte le spese del doppio grado di giudizio.
,Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva Controparte_1 che sulla base di plurime argomentazioni, resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese del grado con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Nella controversia in esame, pacificamente l'odierno appellato beneficia della rendita CP_2 dal 1997 a seguito di un infortunio sul lavoro del 23.5.1997. Anni dopo, nel 2019, sulla base del requisito sanitario accertato con omologa emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 11005/19 Tribunale PO Nord sezione lavoro, veniva riconosciuto invalido in ragione di ulteriori e differenti patologie. Tuttavia, l'Inps ha rigettato la domanda di assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali perché tale prestazione non sarebbe cumulabile con la rendita CP_2
Ai fini della risoluzione della presente controversia la normativa di riferimento è costituita dall'art. 3, co. 1 della legge n. 407/1990 che prevede che le prestazioni assistenziali non sono cumulabili con le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità per causa di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È fatta salva, tuttavia, la facoltà in capo all'interessato di scegliere il trattamento economico più favorevole.
In particolare, per quanto concerne l'invalidità sul lavoro e le prestazioni erogate dall' CP_2 l'assegno mensile è incompatibile con: le rendite dirette, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, l'assegno continuativo mensile, la sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi, l'assegno di incollocabilità.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che l'impossibilità di cumulo tra queste prestazioni permane anche nel caso in cui l'«evento menomativo della capacità di lavoro» e l'infermità rilevante per l'attribuzione dell'assegno di invalidità» siano diversi. ( Cass. 6054/2018)
Ne' è configurabile una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 1, comma
43, 1. n. 335/1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando la previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali (Cass. n. 3240 del 2011; Cass. 1079/2015).
Infine non sussistono dubbi di legittimità costituzionale, in ragione del fatto che
è rimessa al Legislatore la valutazione circa la compatibilità tra prestazioni nella materia assistenziale (Cass., sent. citate n. 3240 del 2011; Cass., ord. n. 6054 del
2018).
Non coglie, pertanto, nel segno la tesi dell'odierno appellato secondo cui il regime di incompatibilità /incumulabilità sussisterebbe solo se le prestazioni previdenziali siano state erogate per il medesimo evento invalidante, mentre nel caso di specie il divieto di cumulo, non opererebbe in quanto gli eventi
,
morbosi posti alla base delle rispettive prestazioni erano diversi. Come innanzi detto l'incompatibilità sussiste anche quando le minorazioni che danno titolo all'assegno di invalidità civile siano diverse da quelle che danno titolo all'altra prestazione (Cass. 3240/2011; Cass. ord. 1079/2015; Cass.
4868/2016).
La giurisprudenza richiamata dall'appellato (v. Cass 2019 n. 25197 ma anche la giurisprudenza di merito ivi menzionata ), non risulta pertinente poiché si riferisce al divieto di cumulo in presenza della totale identità di eventi generatori del diritto con riferimento alle attribuzioni previdenziali ossia alle prestazioni previdenziali ex artt. 1 e 2 L. n. 222/84 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il cui art. 1, comma 43, 1. n. 335/1995, sopra citato non è estensibile analogicamente alla fattispecie come quella in esame.
Per queste ragioni, l'originario ricorrente, titolare della rendita CP_2 non ha diritto alla percezione dell'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali da parte dell'Inps, data l'incumulabilità con gli istituti assistenziali.
L'incompatibilità si sostanzia per l'invalido parziale nella facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole, così come richiesto dall'Inps. vaPer tutto quanto sin qui esposto , in riforma dell'impugnata sentenza
,
rigettata la domanda formulata in prime cure da Controparte_1
Nulla va disposto sulle spese del doppio grado del giudizio alla stregua dell'art. 152 disp. att. c.p.c., certamente applicabile, tenuto conto della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'originario ricorrente (v. doc. all. al ricorso di primo grado) ai sensi dell'art. 42, 11° comma, del d. 1. 30 settembre 2003 n. 269
(convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da Controparte_1
-nulla per le spese nulla per le spese del doppio grado del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c
Così deciso in PO il 10 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.