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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/07/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv. Giulio Papa come da procura in atti, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, alla Trav. n. 16 - Pal. Persona_1 Parte_2
OPPONENTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Piscitelli e dall'avv. Luca Controparte_1
Piscitelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Arienzo alla via Aldo Moro 2; OPPOSTO NONCHÉ
, in persona del liquidatore legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Antonino Salamiti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, alla Piazza S. D'Acquisto 11; CHIAMATA IN CAUSA MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 30.8.2019, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 752/2019, reso in R.G. n. 6425/2019, emesso da questo Tribunale il 21.7.2019 e notificato in data 26.7.2019, con il quale veniva ingiunto alla di pagare, in favore del sig. , a titolo Parte_1 Controparte_1 di differenze retributive maturate, la somma complessiva di euro 11.862,00, oltre interessi, rivalutazione e spese. Deduceva la società opponente l'assenza di responsabilità per i debiti vantati dal lavoratore che si riferivano ad un periodo in cui lo stesso era dipendente della soc. coop. in quanto, pur CP_2 avendo sottoscritto con quest'ultima un contratto di cessione di ramo d'azienda il 19 giugno 2018, le società avevano espressamente escluso dalla cessione i rapporti di lavoro subordinato in corso di esecuzione, prevedendo altresì che i debiti e i crediti aziendali sarebbero restati a carico e a favore della cedente, oltre l'obbligo di rifondere la cessionaria per eventuali crediti anteriori al trasferimento. Chiedeva, di conseguenza, la chiamata in causa della società cedente al fine di essere manlevata e la revoca del decreto ingiuntivo n. 752/2019; con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
1 Si costituiva l'opposto contestando in fatto e in diritto l'opposizione, chiedendo altresì il pagamento delle somme già ingiunte al lordo delle ritenute fiscali, nonché il pagamento del TFR maturato e non versato dalla cedente. A seguito della chiamata in causa disposta con provvedimento del 5.11.2020, si costituiva la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo sulla base Controparte_2 dei medesimi motivi di opposizione, contestando altresì la richiesta di pagamento delle somme al lordo e del TFR. Acquisita la documentazione prodotta, disposta la chiamata in causa del terzo, rinviata la causa per la discussione, nonché nel periodo di assenza per maternità della sottoscritta e per carico ruolo anche al fine di dare priorità agli obiettivi del PNRR, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
********** Il Tribunale osserva. Com'è noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un processo a cognizione piena in ordine alla sussistenza del petitum e della causa petendi introdotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, in cui l'opponente, per quanto formalmente attore, in senso sostanziale riveste il ruolo di convenuto. Pertanto, per effetto della opposizione al decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione restando a carico del creditore -avente veste di attore per avere chiesto l'ingiunzione -la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente -avente la veste di convenuto- la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. In particolare, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio 2011, n. 16199). Venendo al caso di specie, la società ha proposto Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo asserendo di non essere tenuta al pagamento dei crediti del dipendente , qui opposti, atteso che il contratto di cessione di ramo d'azienda del 19 CP_1 giugno 2018, intercorso tra la cedente e la cessionaria Controparte_2 [...]
ha escluso dalla cessione i rapporti di lavoro subordinato in corso di esecuzione CP_3 nonché “i debiti ed i crediti aziendali, i quali resteranno rispettivamente a carico ed a favore della parte
2 cedente” (cfr. art. 6, pag. 10 cessione di ramo d'azienda). Si è associata a tale prospettazione la soc. coop. AL chiamata in causa. Orbene, dalla documentazione tutta versata in atti emerge che la cedente e la cessionaria hanno posto in essere un trasferimento d'azienda rientrante senza dubbio nella fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.: invero, con il contratto del giugno 2018 la Parte_1 inequivocabilmente acquistava dalla soc. coop AL il “ramo di azienda commerciale” ove pacificamente lavorava (cfr. “atto di cessione ramo d'azienda”, in prod. soc. Controparte_1 opponente). Come è noto, l'art. 2112 c.c. – che, com'è noto, configura un'ipotesi di cessione legale del contratto e delle obbligazioni dallo stesso scaturenti - è una disposizione volta a tutelare il lavoratore attraverso la continuazione del rapporto lavorativo nei casi in cui vi sia una vicenda di cessione totale o di ramo d'azienda. Essa ha dunque una funzione di garanzia per il lavoratore prevedendo che in caso di trasferimento o di affitto d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario che, unitamente al cedente, è obbligato in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
il datore di lavoro cessionario, per quanto di specifico interesse in questa sede, è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione. La disposizione, come novellata dall'art. 47 co. 3 della L. n. 428/90, assicura pertanto la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del concessionario, sul presupposto di vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, introducendo così a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo, la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, in funzione della tutela dei crediti già maturati dal lavoratore. Conseguentemente, stante la natura inderogabile della norma, sono illegittime tutte le previsioni contrattuali che siano dirette a sottratte tali garanzie al lavoratore. L'art. 2112 c.c., infatti, è norma di carattere inderogabile e prevede la possibilità dell'eventuale liberazione dalla responsabilità solidale del solo cedente e non anche del cessionario, e solo con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c.. Del tutto irrilevanti sono pertanto le clausole contrattuali riportate nel contratto di cessione di ramo aziendale che non garantiscono il trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato “in esecuzione” (cfr. art. 6, pag. 10 cessione di ramo d'azienda) nonché il richiamo svolto dalla opponente all'art. 6 del contratto di affitto di ramo d'azienda con il quale le parti prevedevano l'impegno da parte della concedente a “…a rifondere alla parte cessionaria , quanto CP_3 quest'ultima fosse eventualmente tenuta a corrispondere nei confronti dei creditori del ramo di azienda ceduto per l'effetto dell'art. 2560 c.c.” in quanto chiaramente elusive dell'obbligo di tutela dei livelli occupazionali e di solidarietà tra cedente e cessionario, palesando un vizio di nullità dell'accordo, come tale rilevabile d'ufficio: invero, è documentato che alla data della cessione
3 (giugno 2018) - che, ai sensi dell'art. 3 del contratto, decorreva dall'1 luglio 2018 - l'opposto risultava formalmente alle dipendenze della cedente società sin dal 28.6.2017 (cfr. CP_3 CP_2
in atti) ed è pacifico tra le parti che il facesse parte del ramo di azienda CP_4 CP_1 della ceduto alla nei cui confronti il rapporto già CP_5 Parte_1 esistente deve quindi ritenersi proseguito. Ne consegue che, nonostante le diverse asserzioni di parte opponente, l'importo richiesto dal lavoratore non può ritenersi un'obbligazione di esclusiva competenza della Controparte_2
ma che, al contrario, lo stesso attiene ad una obbligazione solidale dalla
[...] quale la società opponente non può ritenersi liberata dal momento che i rapporti societari intercorrenti tra cedente ed cessionaria esulano dal presente giudizio e non influiscono in alcun modo sul diritto del lavoratore a vedersi riconoscere quanto dovuto a titolo di differenze retributive da parte della società opponente. La deve ritenersi chiamata a rispondere, quindi, secondo il Parte_1 vincolo di solidarietà previsto dall'art 2112 co .2 cod. civ. di tutti i crediti lavorativi che il aveva maturato nei confronti della soc. coop. al tempo del trasferimento. CP_1 CP_2
Per tutte queste ragioni i motivi di opposizione non possono essere accolti e il lavoratore avrà diritto, ex art. 2112 c.c., ad ottenere dalla società cessionaria il pagamento delle spettanze relative alle mensilità dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2017 nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2018. Quanto, invece, alle istanze del lavoratore opposto contenute nella memoria difensiva del presente giudizio di opposizione, ha chiesto il pagamento delle somme Controparte_1 al lordo delle ritenute di legge nonché del TFR maturato. Quanto a quest'ultima domanda, essa è inammissibile in quanto costituisce una emendatio libelli comportando un ampliamento del thema decidendum. Invero, come detto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto e l'opponente hanno posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto e, pertanto, l'opposto in ragione della sua posizione sostanziale di attore non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass, 813/99; 16957/2002; 2529/2006). Con riferimento, invece, alla richiesta di condanna delle somme al lordo, occorre ricordare che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari, rispetto ai quali il giudice, chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti, in mancanza di norme specifiche, non ha il potere di interferire (cfr. Cass. lav. 18.4.2003 n. 6337; .Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). In particolare, in sede di cognizione il giudice è dispensato dalla determinazione dell'importo della retribuzione al netto della ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
4 fisiche, "in quanto l'obbligo di effettuare tale ritenuta - che sorge solo al momento del pagamento- grava sul datore di lavoro, ove questo dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore, ove questi esegua la sentenza di condanna, senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente" (cfr. Cass. nn. 4127 e 4129 del 1986, 2249 del 1983, 3912 del 1982, cfr. anche Cass. 6758 del 26 luglio 1996). Analogamente deve dirsi per quanto riguarda i contributi assistenziali e previdenziali, per la quota a carico del lavoratore (cfr. Cass. lav. 10.4.2001 n. 5363). Deve dunque ritenersi che tale istanza sia ammissibile in quanto mera emendatio libelli volta a precisare il quantum della domanda e non la causa petendi. D'altra parte, il Durc prodotto dalla soc. coop. AL nulla prova in merito al versamento dei contributi in favore del lavoratore in questa sede opposto. Alla luce di quanto esposto, la va condannata al pagamento Parte_1 delle spettanze relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2017 nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2018 al lordo delle ritenute il cui importo è riportato nelle buste paga versate in atti dall'opposto ed è pari a euro 15.453,93 (cfr. prod. in atti). In armonia con il percorso argomentativo sopra esposto, va revocato il decreto ingiuntivo e la va condannata al pagamento della somma lorda di Parte_1 Pt_1 euro 15.453, 93 a titolo di mensilità di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2017 nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2018. Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte relativamente al TFR, le spese di lite tra parte ricorrente e la sono compensate per metà mentre per la Parte_1 restante parte sono liquidate a carico della predetta società nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa. Spese compensate nei confronti della stante la natura della Controparte_6 pronuncia nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana lorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 752/2019; b) condanna la al pagamento della somma di euro 15.453, Parte_1
93 per le causali di cui in parte motiva;
c) previa compensazione per metà, condanna la al Parte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.350, 00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) compensa nel resto le spese di lite con la soc. coop. AL liquidazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice
dr.ssa Fabiana lorio
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