TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/09/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, dato atto della trattazione della presente controversia (N. 6897/2023 R.G.), in data 12.09.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MARTINO MARCELLO;
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. BOURSIER NIUTTA ENRICO;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/06/2023 ha dedotto: di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società E- dal dicembre 1984 al 31 ottobre 2021; che in tale ultima data Controparte_1 il rapporto di lavoro era stato consensualmente risolto poiché tra Enel Italia s.p.a. e le tre Segreterie Nazionali
Sindacali ( , e ) era intervenuto un Accordo Sindacale aziendale;
che tale CP_2 CP_3 CP_4 accordo prevedeva un incentivo alla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i dipendenti delle società del
Gruppo Enel, i quali, alla data del 31.12.2021, avessero maturato i requisiti per accedere alla pensione cosiddetta “Quota 100”; che, esso ricorrente, essendo in possesso dei requisiti suddetti, dopo aver manifestato il suo interesse ad aderire al citato piano di esodo incentivato, in data 13.10.2021 sottoscriveva con l'Azienda datrice, un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui risolveva consensualmente il rapporto di lavoro, con collocamento in pensione a partire dall'1.11.2021 – ed il pagamento, in proprio favore, in aggiunta al TFR ed alle altre competenze di fine rapporto, dell'importo di €. 68.658,66 a titolo di incentivo all'esodo; che, successivamente, esso ricorrente si avvedeva che l'azienda convenuta aveva erroneamente calcolato la somma dovutagli a titolo di incentivo (corrispondendogli l'importo di €. 68.658,66 in luogo del superiore importo di
€. 110.616,73); che aveva chiesto, con esito negativo, alla società resistente, la corresponsione delle differenze retributive “pari a poco più di 40 mila euro”.
1 Tanto premesso l'odierno ricorrente ha adito questo giudice del lavoro per sentire: “1)- accertare e dichiarare che l'importo di € 68.658,66 lordo di cui al Verbale di conciliazione del 13/10/2021 … intervenuto tra il sig.
e l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Controparte_1 risulta essere il risultato di un errore di calcolo ed in violazione dei principi di legge vigenti e, per l'effetto,
[... previa rettifica, sostituirlo con la somma di € 110.616,73 lorda;
2)- per l'effetto, condannare l'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. Controparte_5
, della somma di € 41.958,07, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi Parte_1 dalla data di sottoscrizione del Verbale di conciliazione … avvenuta in data 13/10/2021 all'effettivo ed integrale soddisfo, a titolo di differenziale rispetto all'indennità di incentivo all'esodo corrispostagli;
”.
Resisteva la società resistente chiedendo il rigetto della domanda.
------------
La domanda è infondata e come tale va rigettata.
Ed, invero, risulta documentalmente che le parti in data 13.10.2021 stipulavano un verbale di conciliazione e risoluzione del rapporto di lavoro in sede sindacale, nel quale, al punto a) convenivano reciprocamente di <<
…risolvere il rapporto di lavoro per la data del 31.10.2021…>>; ed al punto b) prevedevano che la società resistente si impegnasse << … ad erogare al dipendente la somma di euro 68.658,66 … lordi a titolo di incentivo all'esodo, oltre alle competenze di fine rapporto… Le parti concordano che l'importo di cui alla lettera b) è stato quantificato … commisurando il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella prevista per la maturazione dei primi requisiti utili ad oggi vigenti per la pensione anticipata o di vecchiaia …>>.
La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda sull'assunto che abbia calcolato Controparte_1 erroneamente l'importo di euro 68.658,66, dovuto a titolo di incentivo all'esodo, così come riportato nel verbale di conciliazione <<… atteso che la citata datrice di lavoro è incorsa in un errore di calcolo, nell'eseguire l'operazione aritmetica di determinazione … fosse commisurata al periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella prevista per la maturazione dei primi requisiti utili ad oggi vigenti per la pensione anticipata o di vecchiaia …>> (vd. pag. 2 del ricorso), dal momento che, a dire del ricorrente, la data di accesso al pensionamento non era quella perfezionatasi il 30.06.2024, bensì quella successiva del
30.04.2026.
Come condivisibilmente rileva parte resistente l'errore così come prospettato dal non è Pt_1 qualificabile in termini di errore di calcolo come previsto dall'art. 1430 c.c., ma bensì consiste in una inesatta rappresentazione della realtà, che avrebbe viziato il processo formativo della volontà negoziale, nella forma dell'errore di diritto.
Già la suddetta considerazione comporta la impossibilità di accogliere la domanda sotto il profilo della chiesta rideterminazione dell'importo; piuttosto potrebbe astrattamente configurarsi un vizio del consenso ex art. 1429, n. 4) c.c., il cui effetto potrebbe essere quello dell'annullamento dell'accordo.
Tuttavia, affinché si produca un tale effetto, tale errore deve cadere su norme giuridiche e deve essere stata la ragione unica o principale della transazione;
circostanza, quest'ultima, neanche dedotta.
2 Piuttosto deve mettersi in rilievo che il verbale è stato preceduto dalla richiesta, dello stesso lavoratore, di adesione all'Accordo sindacale del 26.01.2021; che la conciliazione è avvenuta in sede “protetta” e che il verbale da atto che il dipendente << … si è confrontato con la società sull'interpretazione e sulla relativa attuazione delle disposizioni di legge e di contratto … circa le proprie competenze a vario titolo connesse con il decorso rapporto di lavoro e la sua cessazione …>>, nonché di essere << …pienamente a conoscenza delle normative che regolano la maturazione e la liquidazione delle trattamento pensionistico obbligatorio e, quindi, delle condizioni di età e di anzianità contributiva, necessarie per ottenere alla prevista decorrenza la liquidazione della pensione…>>.
------------
Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
-----------
La natura interpretativa della questione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
[... definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato il 13/06/2023, così provvede: Controparte_5
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 12/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
3