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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 40/2022 R.G. riassunto a seguito di ordinanza n.
29165/2021, pubblicata il 20.10.2021, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 519/2016, pubblicata il 18.05.2016 riassunto da
AVV. (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Michele Lembo
RIASSUMENTE nei confronti di
Controparte_1
(P.IVA
[...]
), dichiarato con sentenza n. 236/2019 del 5.12.2019 del P.IVA_1
Tribunale di Firenze, in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA AL AZ
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza dell'8.3.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del contenzioso è correttamente riassunto nell'ordinanza di annullamento con rinvio della Cassazione n. 29165/2021, nei seguenti e testuali termini: “- il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da in concordato preventivo nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_2
ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali in Parte_1
relazione a nove cause, di cui otto avanti al giudice amministrativo ed una avanti al giudice ordinario, instaurate dal con il patrocinio dell'avvocato dopo la CP_1 Pt_1
sospensione della procedura di project financing cui aveva partecipato il Controparte_1
per la realizzazione del porto turistico di Gallipoli;
- il Tribunale di Lecce revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva la domanda del professionista per il minore importo di euro 33.930 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- proposto gravame dall'avvocato avverso la pronuncia di prime cure, la Corte Pt_1
d'appello di Lecce, in parziale accoglimento dello stesso, ha condannato il al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 37.977,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e confermato nel resto la sentenza impugnata con condanna del
appellato alla rifusione delle spese della misura del 70% con compensazione del CP_1
residuo 30%;
- la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'avvocato con ricorso affidato Pt_1
ad otto motivi per cui resiste con controricorso il CP_1
- entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
- con ordinanza interlocutoria del 10 dicembre 2020 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della Corte d'appello di Lecce, conclusosi con la sentenza impugnata e disposto rinvio a nuovo ruolo”.
2. All'esito del giudizio, con la citata ordinanza, la Cassazione – rigettati gli altri motivi – ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, con cui l'avv. pagina 2 di 13 ha denunciato l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'Appello, Pt_1
sul motivo di appello avverso la decisione del primo giudice di liquidare unitariamente i compensi e i diritti dei ricorsi al TAR Lecce n. 299/2002 e n.
861/2002, in violazione delle norme previste dai DD.MM. 585/94 e
127/2004 sulla determinazione dei compensi e dei diritti relativi ai procedimenti riuniti.
La Corte – rilevato che la doglianza era stata effettivamente formulata dal a pagina 92 e ss. dell'atto di appello e che la Corte territoriale non Pt_1
aveva disposto nulla in merito – ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, per delibare la questione oggetto di omessa pronuncia.
3. L'avv. ha riassunto il contenzioso con atto di citazione Parte_1
notificato il 14.01.2022, riproponendo il motivo d'appello non valutato nella sentenza cassata, e chiedendo di condannare il Parte_3
al pagamento in favore dell'Avv. alla
[...] Parte_1
complessiva maggior somma di € 209.607,64, così determinata:
- € 27.507,07 coperti da giudicato,
- la maggior somma di € 28.234,74 per il ricorso innanzi al T.A.R. n. 299/02
(di cui € 2.234,74 per diritti ed € 26.000,00 per onorari),
- la maggior somma di € 153.865,83 per il ricorso innanzi al T.A.R. n. 861/02
(di cui € 3.865,83 per diritti ed € 150.000,00 per onorari), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rimborso forfettario spese generali, contributo Cassa Forense e IVA, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 26.05.2022 si è costituito in giudizio il chiedendo Parte_3
di rigettare la domanda attorea nei termini di cui all'atto di riassunzione, con compensazione sino a concorrenza dell'importo di € 41.305,95 già versato dal all'Avv. , come accertato e riconosciuto dalla Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 13 sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce, sul punto ormai passata in giudicato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di cassazione.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'08.03.2023, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'ambito di cognizione del presente giudizio è limitato alla delibazione della sola questione oggetto di omessa pronuncia (per come rappresentata dall'avv. nell'atto d'appello a pagg. 92 e ss. e, pedissequamente, Pt_1
nell'atto di riassunzione), essendosi su tutto il resto formato il giudicato.
Per quel che rileva nella presente sede, l'appellante/riassumente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha liquidato unitariamente i compensi e gli onorari dei ricorsi dinanzi al TAR nn.
299/2002 e 861/2002, in violazione dell'art. 5 D.M. 585/1994 e dell'art. 5
D.M. 127/2004, secondo cui – in caso di riunione di più cause – gli onorari debbono essere liquidati separatamente fino al momento della riunione
(avvenuta, nel caso di specie, solo con sentenza), e i diritti debbono sempre essere liquidati separatamente per ciascuna causa. Ha specificato che il giudice avrebbe erroneamente liquidato:
- in riferimento ai diritti, l'importo complessivo di € 3.800,00, in luogo di €
2.234,74 ingiunti per il Ric. n. 299/02 ed € 3.865,83 ingiunti per il Ric. n.
861/02;
- in riferimento agli onorari, l'importo complessivo di € 6.700,00, in luogo di
€ 26.000,00 per il Ric. 299/02 ed € 150.000,00 per il Ric. 861/02 liquidati dal
Consiglio dell'Ordine e ingiunti.
5. La doglianza è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto appresso.
5.a. Ai sensi dell'art. 5 D.M. 585/1994 e dell'art. 5 D.M. 127/2004, applicabili ratione temporis al caso di specie: “
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può pagina 4 di 13 essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione”.
L'ambito di operatività della norma è anzitutto definito dal titolo del capo in cui è inserita “Onorari di avvocato”, il che esclude che la norma possa riferirsi ai diritti, cui è dedicato il capo successivo, che nulla dispone in relazione alla liquidazione dei diritti in caso di procedimenti riuniti.
La disposizione è scritta con linguaggio chiaro e si presta a interpretazione letterale univoca, per cui:
- per le prestazioni anteriori al provvedimento di riunione, si debbono liquidare gli onorari separati per ciascun procedimento;
- per le prestazioni successive al provvedimento di riunione, è prevista la liquidazione unitaria con maggiorazione degli onorari;
- tale ultima disposizione non è estensibile anche ai diritti, sia in ragione della collocazione nel capo dedicato esclusivamente agli onorari, sia perché dalla complessiva interpretazione delle norme del D.M., secondo l'argomento a contrario espresso dal brocardo “ubi voluit dixit, ubi noluit taquit”, emerge chiaramente che i diritti debbono essere liquidati separatamente anche in caso di riunione dei procedimenti. Invero, il legislatore con il DM 585/1994 ha novellato la disciplina della liquidazione dei compensi per procedimenti riuniti, inserendo la locuzione “dal momento dell'avvenuta riunione”, non presente nel precedente DM 392/1990, astenendosi dall'inserire la medesima specificazione anche nelle disposizioni relative ai diritti.
A sostegno della tesi, si richiama:
- Cass. Civ. n. 6482/1997:“Se un avvocato ha svolto identica attività difensiva in una pluralità di procedimenti aventi stesse questioni giuridiche, instaurati nei confronti di un medesimo soggetto, ma non riuniti, e gli onorari devono esser liquidati in base alla T.P. approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, non può applicarsi l' art. 5, quarto comma, di essa - in base al quale l'onorario è unico e può esser percentualmente pagina 5 di 13 aumentato considerando il numero delle parti - perché l'applicazione di questa norma, a differenza del corrispondente art. 5, quarto comma, della T.P. approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392, è espressamente prevista "..ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione"; anche per i diritti di procuratore, la liquidazione spetta (in base alla T.P. vigente al momento dell'espletamento della relativa attività) per ogni singolo procedimento, non essendovi alcuna previsione normativa per le cause connesse.”
- Cass. Civ. n. 3758/1999: “La regola contenuta nel quarto e nel quinto comma dell'art. 5 del D.M. del 5 ottobre 1994 n. 585, con il quale è stata approvata la tariffa forense, e che consente rispettivamente di aumentare l'onorario unico del professionista ovvero di diminuirlo, presuppone l'unicità della causa o la riunione delle cause ed è pertanto inapplicabile nel caso in cui il professionista abbia promosso separati ricorsi, non riuniti ancorché aventi identità di questioni, e benché i relativi procedimenti siano stati definiti con un'unica conciliazione.
5.b. Pertanto – posto che è incontestato che la riunione tra i giudizi innanzi al TAR 299/2002 e 861/2002 è avvenuta solo con la pronuncia della sentenza n. 2548/04, e rilevato che il primo giudice non ha esplicitato le modalità di liquidazione dei compensi e dei diritti – occorre procedersi alla liquidazione dei compensi e dei diritti per ciascun giudizio, tenuto conto che si
è formato il giudicato su:
- le attività svolte e documentate dall'avv. , per come accertate Pt_1
in sentenza dal primo giudice a pagina 7 e per come risultanti dagli estratti cronologici dei due giudizi (questione passata in giudicato con il rigetto del motivo di ricorso n. 6);
- le voci che compongono la liquidazione degli onorari e dei diritti, come elencate nella sentenza d'appello alle pagine da 10 a 14 (questione passata in giudicato con il rigetto del motivo di ricorso n. 7), fermo restando che questo giudice è tenuto a integrarle al solo fine di compiere una liquidazione separata per ciascun giudizio;
pagina 6 di 13 - l'applicazione dello scaglione indeterminato di cui all'art. 6, comma V,
DM 585/1994 e alla tabella A – paragrafo IV “Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado”, come evidenziato dal primo giudice alle pagine 5 e 6 della sentenza (questione passata in giudicato con il rigetto del motivo di ricorso n. 5);
- l'applicazione di tariffe superiori ai minimi edittali, come si desume:
1) dalla sentenza di prime cure ove, a pagina 4, si dà atto che “sebbene parte opponente abbia fatto riferimento alla circostanza di avere concordato con l'Avv. il pagamento dei compensi maturati secondo i minimi tariffari, di tanto non è Pt_1
stata data prova” e si opta per la determinazione giudiziale “tenendo conto dell'esito dei giudizi, nei quali parte opponente con il patrocinio dell'Avv. è Pt_1
rimasta sempre totalmente soccombente, in considerazione delle questioni poste (come rilevabili dalle decisioni conclusive dei relativi giudizi) certamente non seriali, ma comunque risultate tutte infondate” e del pregio dell'attività difensiva svolta, desumibile però solo dalla sintesi dei motivi nelle sentenze di ciascun giudizio, a causa dell'incompletezza della documentazione prodotta dal
; Pt_1
2) dalla sentenza d'appello ove, alle pagine da 10 a 14, si dimostra che il primo giudice ha liquidato diritti e onorari per importi superiori al minimo tariffario, dopo aver proposto un calcolo analitico di diritti e onorari entro il minimo tariffario;
3) dal rigetto del motivo di ricorso n. 7, con conseguente formazione del giudicato sul punto, sull'assunto che il giudice di legittimità non può sindacare la determinazione del giudice di merito dei compensi forensi, potendo solo verificare che non siano stati violati i limiti edittali.
La liquidazione proposta dal riassumente non è, pertanto, meritevole di accoglimento, siccome incentrata su parametri difformi da quelli su cui si è formato il giudicato.
5.c. Così delineato il petitum, si procede alla liquidazione degli onorari separatamente, attestandosi sui valori medi dello scaglione indeterminabile. pagina 7 di 13 La scelta dei valori medi rientra nel potere discrezionale di questo giudice del rinvio, in quanto tenuto a sanare un vizio di omessa pronuncia.
ONORARIO RICORSO TAR N. 299/2002
valori medi
Studio della controversia € 680,39
Consultazioni con il cliente
(per conferimento mandato) € 344,74
Ricerca documenti € 176,89
Redazione del ricorso € 923,17
Istanza di sospensione € 176,89
Memorie difensive (del 2.5.02) € 1.469,23
Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
(ud.
2.5.02 e 10.3.04) € 764,06 x2
TOTALE € 5.300
ONORARI RICORSO TAR N. 861/2002
Valori medi
Studio della controversia € 680,39
Consultazioni con il cliente
(per conferimento mandato+ comunicazione esito giudizio) € 344,74 x2
Ricerca documenti € 176,89
Redazione del ricorso € 923,17
Istanza di sospensione € 176,89 x2
(23.3.2002 e 4.10.2003)
Redazione motivi aggiunti x2
(14.5.2002 e 4.10.2003) € 923,17 x2
Studio della controversia x2 € 680,39 x2
Ricerca documenti x2 € 176,89 x2
Memorie difensive x2 pagina 8 di 13 (del 27.4.02 e 9.1.04) € 1.469,23 x2
Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
(2.5.02, 16.10.03, 14.1.04, 10.3.04) € 764,06 x4
TOTALE € 12.380
Totale complessivo onorari € 17.680,00
5.d. Alle pagine da 10 a 14 della sentenza d'appello n. 519/2016 sono elencate le voci dei diritti di entrambe le cause (corrispondenti alle prestazioni risultanti dagli estratti cronologici di ciascuna causa e riportate dal primo giudice a pagina 7 della sentenza), su cui si è formato il giudicato.
Ut supra, si procede alla liquidazione secondo le tariffe medie dello scaglione indeterminabile:
DIRITTI RICORSO TAR N. 299/2002
valori medi
Posizione e archivio € 67,14
Disamina € 16,79
Ricorso introduttivo € 67,14
Collazione € 20,14
Scritturazione € 6,00
Autentica procura € 16,79
Formazione fascicolo e indice € 16,79
Consultazioni con il cliente € 67,14
Notifica ricorso € 16,79
Esame relata € 16,79
Esame scritti difensivi controparte € 33,57 x4
(8.2.02+23.7.02+8.1.04+28.2.04)
Esame documentazione controparte € 33,57 x2
(8.2.02+2.5.02)
Altri scritti difensivi € 67,14 x3
(memoria del 2.5.02 + note ud.13.6.2003 e 4.3.2004) pagina 9 di 13 Collazione € 20,14 x3
Scritturazione € 6,00 x3
Istanze al giudice fuori udienza € 33,57 x8
(sospensione e fissazione udienza 30.1.02 + rinvio 8.2.02 + riunione e rinvio 25.3.02 + sollecito 3.4.02 + prelievo 17.6.03 + riunione 10.1.04)
Collazione € 20,14 x8
Scritturazione € 6,00 x8
Esame conclusioni controparte € 67,14 esame ordinanze € 33,57 x2
(ordinanza cautelare +
+ ordinanza presidenziale)
Partecipazione udienza € 33,57 x2
(ud.
2.5.02 e 10.3.04)
Per ogni deposito atti e documenti € 16,79 x9
(30.1.02+8.2.02+25.3.02+3.4.02+2.5.02
+13.6.03+17.6.03+10.1.04+4.3.04)
Esame sentenza € 67,14
Consultazioni con il cliente € 67,14
Corrispondenza informativa € 67,14
TOTALE € 1.825
DIRITTI RICORSO TAR RG 861/2002
valori medi
Posizione e archivio € 67,14
Disamina € 16,79
Ricorso introduttivo € 67,14
Collazione € 20,14
Scritturazione € 6,00
Autentica procura € 16,79
Consultazioni con il cliente € 67,14 pagina 10 di 13 Notifica ricorso € 16,79
Esame notifica € 16,79
Formazione fascicolo e indice € 16,79
Esame scritti difensivi controparte € 33,57 x4
(4.4.02+30.4.02+8.1.04+28.2.04)
Esame documentazione controparte € 33,57 x4
(22.4.02+15.10.03+16.10.03+19.2.04)
Altri scritti difensivi € 67,14 x7
(memorie del 27.4.02 e 9.1.04 + note ud.
15.10.03, 13.1.04 e 4.3.04+motivi aggiunti
14.5.2002 e 4.10.2003)
Collazione € 20,14 x7
Scritturazione € 6,00 x7
Istanze al giudice fuori udienza € 33,57 x8
(riunione e fissazione e cautelare 23.3.02+
Sollecito 3.4.02+prelievo 13.6.03+trattazione e cautelare 4.10.03+riunione 10.01.04)
Collazione € 20,14 x8
Scritturazione € 6,00 x8
Esame conclusioni controparte € 67,14
Esame ordinanze € 33,57 x4
(2 ordinanze cautelari
+ 2 ordinanze presidenziali)
Partecipazione udienza € 33,57 x4
(ud. 2.5.02, 16.10.03, 14.1.04, 10.3.04)
Per ogni deposito atti e documenti € 16,79 x14
(23.3.02+3.4.02+22.4.02+27.4.02+30.4.02+
14.5.02+13.6.03+4.10.03+15.10.03+9.1.04
+10.1.04+13.1.04+28.2.04+4.3.04)
Esame sentenza € 67,14
pagina 11 di 13 Consultazioni cliente € 67,14
Corrispondenza informativa € 67,14
TOTALE € 2.483
Totale complessivo diritti € 4.308,00
6. Tanto premesso, il è condannato al Parte_3
pagamento della somma complessiva di € 49.495,07, così determinata:
- € 27.507,07 coperti da giudicato,
- la maggior somma di € 7.125,00 per il ricorso innanzi al T.A.R. n.
299/02 (di cui € 1.825,00 per diritti ed € 5.300,00 per onorari),
- la maggior somma di € 14.863,00 per il ricorso innanzi al T.A.R. n.
861/02 (di cui € 2.483,00 per diritti ed € 12.380,00 per onorari), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge.
7. La somma così determinata dovrà essere compensata con l'importo di €
41.305,95 (già corrisposto dal all'avv. ), questione Controparte_1 Pt_1
su cui si è formato il giudicato.
8. In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle richieste dell'Avv.
si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del Pt_1
primo giudizio di appello, del presente giudizio di rinvio e del giudizio innanzi alla Cassazione.
P.Q.M.
decidendo in sede di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. sull'appello proposto dall'Avv. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 2388/13 depositata in data 16/09/2013 dal Tribunale di Lecce, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, ridetermina in € 49.495,07 – cui si perviene secondo il conteggio analitico indicato in motivazione – oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rimborso forfettario, IVA e CAP, l'importo per cui è condanna nel capo sub pagina 12 di 13 2) del dispositivo;
- Compensa per intero tra le parti le spese del primo giudizio di appello, del giudizio innanzi alla corte di cassazione e del presente giudizio.
Così deciso in Lecce, il 1° ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 40/2022 R.G. riassunto a seguito di ordinanza n.
29165/2021, pubblicata il 20.10.2021, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 519/2016, pubblicata il 18.05.2016 riassunto da
AVV. (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Michele Lembo
RIASSUMENTE nei confronti di
Controparte_1
(P.IVA
[...]
), dichiarato con sentenza n. 236/2019 del 5.12.2019 del P.IVA_1
Tribunale di Firenze, in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA AL AZ
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza dell'8.3.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del contenzioso è correttamente riassunto nell'ordinanza di annullamento con rinvio della Cassazione n. 29165/2021, nei seguenti e testuali termini: “- il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da in concordato preventivo nei confronti del decreto ingiuntivo Parte_2
ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali in Parte_1
relazione a nove cause, di cui otto avanti al giudice amministrativo ed una avanti al giudice ordinario, instaurate dal con il patrocinio dell'avvocato dopo la CP_1 Pt_1
sospensione della procedura di project financing cui aveva partecipato il Controparte_1
per la realizzazione del porto turistico di Gallipoli;
- il Tribunale di Lecce revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva la domanda del professionista per il minore importo di euro 33.930 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- proposto gravame dall'avvocato avverso la pronuncia di prime cure, la Corte Pt_1
d'appello di Lecce, in parziale accoglimento dello stesso, ha condannato il al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 37.977,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e confermato nel resto la sentenza impugnata con condanna del
appellato alla rifusione delle spese della misura del 70% con compensazione del CP_1
residuo 30%;
- la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dall'avvocato con ricorso affidato Pt_1
ad otto motivi per cui resiste con controricorso il CP_1
- entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
- con ordinanza interlocutoria del 10 dicembre 2020 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della Corte d'appello di Lecce, conclusosi con la sentenza impugnata e disposto rinvio a nuovo ruolo”.
2. All'esito del giudizio, con la citata ordinanza, la Cassazione – rigettati gli altri motivi – ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, con cui l'avv. pagina 2 di 13 ha denunciato l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'Appello, Pt_1
sul motivo di appello avverso la decisione del primo giudice di liquidare unitariamente i compensi e i diritti dei ricorsi al TAR Lecce n. 299/2002 e n.
861/2002, in violazione delle norme previste dai DD.MM. 585/94 e
127/2004 sulla determinazione dei compensi e dei diritti relativi ai procedimenti riuniti.
La Corte – rilevato che la doglianza era stata effettivamente formulata dal a pagina 92 e ss. dell'atto di appello e che la Corte territoriale non Pt_1
aveva disposto nulla in merito – ha cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, per delibare la questione oggetto di omessa pronuncia.
3. L'avv. ha riassunto il contenzioso con atto di citazione Parte_1
notificato il 14.01.2022, riproponendo il motivo d'appello non valutato nella sentenza cassata, e chiedendo di condannare il Parte_3
al pagamento in favore dell'Avv. alla
[...] Parte_1
complessiva maggior somma di € 209.607,64, così determinata:
- € 27.507,07 coperti da giudicato,
- la maggior somma di € 28.234,74 per il ricorso innanzi al T.A.R. n. 299/02
(di cui € 2.234,74 per diritti ed € 26.000,00 per onorari),
- la maggior somma di € 153.865,83 per il ricorso innanzi al T.A.R. n. 861/02
(di cui € 3.865,83 per diritti ed € 150.000,00 per onorari), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rimborso forfettario spese generali, contributo Cassa Forense e IVA, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 26.05.2022 si è costituito in giudizio il chiedendo Parte_3
di rigettare la domanda attorea nei termini di cui all'atto di riassunzione, con compensazione sino a concorrenza dell'importo di € 41.305,95 già versato dal all'Avv. , come accertato e riconosciuto dalla Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 13 sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce, sul punto ormai passata in giudicato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del giudizio di cassazione.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'08.03.2023, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'ambito di cognizione del presente giudizio è limitato alla delibazione della sola questione oggetto di omessa pronuncia (per come rappresentata dall'avv. nell'atto d'appello a pagg. 92 e ss. e, pedissequamente, Pt_1
nell'atto di riassunzione), essendosi su tutto il resto formato il giudicato.
Per quel che rileva nella presente sede, l'appellante/riassumente ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha liquidato unitariamente i compensi e gli onorari dei ricorsi dinanzi al TAR nn.
299/2002 e 861/2002, in violazione dell'art. 5 D.M. 585/1994 e dell'art. 5
D.M. 127/2004, secondo cui – in caso di riunione di più cause – gli onorari debbono essere liquidati separatamente fino al momento della riunione
(avvenuta, nel caso di specie, solo con sentenza), e i diritti debbono sempre essere liquidati separatamente per ciascuna causa. Ha specificato che il giudice avrebbe erroneamente liquidato:
- in riferimento ai diritti, l'importo complessivo di € 3.800,00, in luogo di €
2.234,74 ingiunti per il Ric. n. 299/02 ed € 3.865,83 ingiunti per il Ric. n.
861/02;
- in riferimento agli onorari, l'importo complessivo di € 6.700,00, in luogo di
€ 26.000,00 per il Ric. 299/02 ed € 150.000,00 per il Ric. 861/02 liquidati dal
Consiglio dell'Ordine e ingiunti.
5. La doglianza è meritevole di accoglimento nei limiti di quanto appresso.
5.a. Ai sensi dell'art. 5 D.M. 585/1994 e dell'art. 5 D.M. 127/2004, applicabili ratione temporis al caso di specie: “
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può pagina 4 di 13 essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione”.
L'ambito di operatività della norma è anzitutto definito dal titolo del capo in cui è inserita “Onorari di avvocato”, il che esclude che la norma possa riferirsi ai diritti, cui è dedicato il capo successivo, che nulla dispone in relazione alla liquidazione dei diritti in caso di procedimenti riuniti.
La disposizione è scritta con linguaggio chiaro e si presta a interpretazione letterale univoca, per cui:
- per le prestazioni anteriori al provvedimento di riunione, si debbono liquidare gli onorari separati per ciascun procedimento;
- per le prestazioni successive al provvedimento di riunione, è prevista la liquidazione unitaria con maggiorazione degli onorari;
- tale ultima disposizione non è estensibile anche ai diritti, sia in ragione della collocazione nel capo dedicato esclusivamente agli onorari, sia perché dalla complessiva interpretazione delle norme del D.M., secondo l'argomento a contrario espresso dal brocardo “ubi voluit dixit, ubi noluit taquit”, emerge chiaramente che i diritti debbono essere liquidati separatamente anche in caso di riunione dei procedimenti. Invero, il legislatore con il DM 585/1994 ha novellato la disciplina della liquidazione dei compensi per procedimenti riuniti, inserendo la locuzione “dal momento dell'avvenuta riunione”, non presente nel precedente DM 392/1990, astenendosi dall'inserire la medesima specificazione anche nelle disposizioni relative ai diritti.
A sostegno della tesi, si richiama:
- Cass. Civ. n. 6482/1997:“Se un avvocato ha svolto identica attività difensiva in una pluralità di procedimenti aventi stesse questioni giuridiche, instaurati nei confronti di un medesimo soggetto, ma non riuniti, e gli onorari devono esser liquidati in base alla T.P. approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, non può applicarsi l' art. 5, quarto comma, di essa - in base al quale l'onorario è unico e può esser percentualmente pagina 5 di 13 aumentato considerando il numero delle parti - perché l'applicazione di questa norma, a differenza del corrispondente art. 5, quarto comma, della T.P. approvata con D.M. 24 novembre 1990 n. 392, è espressamente prevista "..ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione"; anche per i diritti di procuratore, la liquidazione spetta (in base alla T.P. vigente al momento dell'espletamento della relativa attività) per ogni singolo procedimento, non essendovi alcuna previsione normativa per le cause connesse.”
- Cass. Civ. n. 3758/1999: “La regola contenuta nel quarto e nel quinto comma dell'art. 5 del D.M. del 5 ottobre 1994 n. 585, con il quale è stata approvata la tariffa forense, e che consente rispettivamente di aumentare l'onorario unico del professionista ovvero di diminuirlo, presuppone l'unicità della causa o la riunione delle cause ed è pertanto inapplicabile nel caso in cui il professionista abbia promosso separati ricorsi, non riuniti ancorché aventi identità di questioni, e benché i relativi procedimenti siano stati definiti con un'unica conciliazione.
5.b. Pertanto – posto che è incontestato che la riunione tra i giudizi innanzi al TAR 299/2002 e 861/2002 è avvenuta solo con la pronuncia della sentenza n. 2548/04, e rilevato che il primo giudice non ha esplicitato le modalità di liquidazione dei compensi e dei diritti – occorre procedersi alla liquidazione dei compensi e dei diritti per ciascun giudizio, tenuto conto che si
è formato il giudicato su:
- le attività svolte e documentate dall'avv. , per come accertate Pt_1
in sentenza dal primo giudice a pagina 7 e per come risultanti dagli estratti cronologici dei due giudizi (questione passata in giudicato con il rigetto del motivo di ricorso n. 6);
- le voci che compongono la liquidazione degli onorari e dei diritti, come elencate nella sentenza d'appello alle pagine da 10 a 14 (questione passata in giudicato con il rigetto del motivo di ricorso n. 7), fermo restando che questo giudice è tenuto a integrarle al solo fine di compiere una liquidazione separata per ciascun giudizio;
pagina 6 di 13 - l'applicazione dello scaglione indeterminato di cui all'art. 6, comma V,
DM 585/1994 e alla tabella A – paragrafo IV “Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado”, come evidenziato dal primo giudice alle pagine 5 e 6 della sentenza (questione passata in giudicato con il rigetto del motivo di ricorso n. 5);
- l'applicazione di tariffe superiori ai minimi edittali, come si desume:
1) dalla sentenza di prime cure ove, a pagina 4, si dà atto che “sebbene parte opponente abbia fatto riferimento alla circostanza di avere concordato con l'Avv. il pagamento dei compensi maturati secondo i minimi tariffari, di tanto non è Pt_1
stata data prova” e si opta per la determinazione giudiziale “tenendo conto dell'esito dei giudizi, nei quali parte opponente con il patrocinio dell'Avv. è Pt_1
rimasta sempre totalmente soccombente, in considerazione delle questioni poste (come rilevabili dalle decisioni conclusive dei relativi giudizi) certamente non seriali, ma comunque risultate tutte infondate” e del pregio dell'attività difensiva svolta, desumibile però solo dalla sintesi dei motivi nelle sentenze di ciascun giudizio, a causa dell'incompletezza della documentazione prodotta dal
; Pt_1
2) dalla sentenza d'appello ove, alle pagine da 10 a 14, si dimostra che il primo giudice ha liquidato diritti e onorari per importi superiori al minimo tariffario, dopo aver proposto un calcolo analitico di diritti e onorari entro il minimo tariffario;
3) dal rigetto del motivo di ricorso n. 7, con conseguente formazione del giudicato sul punto, sull'assunto che il giudice di legittimità non può sindacare la determinazione del giudice di merito dei compensi forensi, potendo solo verificare che non siano stati violati i limiti edittali.
La liquidazione proposta dal riassumente non è, pertanto, meritevole di accoglimento, siccome incentrata su parametri difformi da quelli su cui si è formato il giudicato.
5.c. Così delineato il petitum, si procede alla liquidazione degli onorari separatamente, attestandosi sui valori medi dello scaglione indeterminabile. pagina 7 di 13 La scelta dei valori medi rientra nel potere discrezionale di questo giudice del rinvio, in quanto tenuto a sanare un vizio di omessa pronuncia.
ONORARIO RICORSO TAR N. 299/2002
valori medi
Studio della controversia € 680,39
Consultazioni con il cliente
(per conferimento mandato) € 344,74
Ricerca documenti € 176,89
Redazione del ricorso € 923,17
Istanza di sospensione € 176,89
Memorie difensive (del 2.5.02) € 1.469,23
Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
(ud.
2.5.02 e 10.3.04) € 764,06 x2
TOTALE € 5.300
ONORARI RICORSO TAR N. 861/2002
Valori medi
Studio della controversia € 680,39
Consultazioni con il cliente
(per conferimento mandato+ comunicazione esito giudizio) € 344,74 x2
Ricerca documenti € 176,89
Redazione del ricorso € 923,17
Istanza di sospensione € 176,89 x2
(23.3.2002 e 4.10.2003)
Redazione motivi aggiunti x2
(14.5.2002 e 4.10.2003) € 923,17 x2
Studio della controversia x2 € 680,39 x2
Ricerca documenti x2 € 176,89 x2
Memorie difensive x2 pagina 8 di 13 (del 27.4.02 e 9.1.04) € 1.469,23 x2
Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
(2.5.02, 16.10.03, 14.1.04, 10.3.04) € 764,06 x4
TOTALE € 12.380
Totale complessivo onorari € 17.680,00
5.d. Alle pagine da 10 a 14 della sentenza d'appello n. 519/2016 sono elencate le voci dei diritti di entrambe le cause (corrispondenti alle prestazioni risultanti dagli estratti cronologici di ciascuna causa e riportate dal primo giudice a pagina 7 della sentenza), su cui si è formato il giudicato.
Ut supra, si procede alla liquidazione secondo le tariffe medie dello scaglione indeterminabile:
DIRITTI RICORSO TAR N. 299/2002
valori medi
Posizione e archivio € 67,14
Disamina € 16,79
Ricorso introduttivo € 67,14
Collazione € 20,14
Scritturazione € 6,00
Autentica procura € 16,79
Formazione fascicolo e indice € 16,79
Consultazioni con il cliente € 67,14
Notifica ricorso € 16,79
Esame relata € 16,79
Esame scritti difensivi controparte € 33,57 x4
(8.2.02+23.7.02+8.1.04+28.2.04)
Esame documentazione controparte € 33,57 x2
(8.2.02+2.5.02)
Altri scritti difensivi € 67,14 x3
(memoria del 2.5.02 + note ud.13.6.2003 e 4.3.2004) pagina 9 di 13 Collazione € 20,14 x3
Scritturazione € 6,00 x3
Istanze al giudice fuori udienza € 33,57 x8
(sospensione e fissazione udienza 30.1.02 + rinvio 8.2.02 + riunione e rinvio 25.3.02 + sollecito 3.4.02 + prelievo 17.6.03 + riunione 10.1.04)
Collazione € 20,14 x8
Scritturazione € 6,00 x8
Esame conclusioni controparte € 67,14 esame ordinanze € 33,57 x2
(ordinanza cautelare +
+ ordinanza presidenziale)
Partecipazione udienza € 33,57 x2
(ud.
2.5.02 e 10.3.04)
Per ogni deposito atti e documenti € 16,79 x9
(30.1.02+8.2.02+25.3.02+3.4.02+2.5.02
+13.6.03+17.6.03+10.1.04+4.3.04)
Esame sentenza € 67,14
Consultazioni con il cliente € 67,14
Corrispondenza informativa € 67,14
TOTALE € 1.825
DIRITTI RICORSO TAR RG 861/2002
valori medi
Posizione e archivio € 67,14
Disamina € 16,79
Ricorso introduttivo € 67,14
Collazione € 20,14
Scritturazione € 6,00
Autentica procura € 16,79
Consultazioni con il cliente € 67,14 pagina 10 di 13 Notifica ricorso € 16,79
Esame notifica € 16,79
Formazione fascicolo e indice € 16,79
Esame scritti difensivi controparte € 33,57 x4
(4.4.02+30.4.02+8.1.04+28.2.04)
Esame documentazione controparte € 33,57 x4
(22.4.02+15.10.03+16.10.03+19.2.04)
Altri scritti difensivi € 67,14 x7
(memorie del 27.4.02 e 9.1.04 + note ud.
15.10.03, 13.1.04 e 4.3.04+motivi aggiunti
14.5.2002 e 4.10.2003)
Collazione € 20,14 x7
Scritturazione € 6,00 x7
Istanze al giudice fuori udienza € 33,57 x8
(riunione e fissazione e cautelare 23.3.02+
Sollecito 3.4.02+prelievo 13.6.03+trattazione e cautelare 4.10.03+riunione 10.01.04)
Collazione € 20,14 x8
Scritturazione € 6,00 x8
Esame conclusioni controparte € 67,14
Esame ordinanze € 33,57 x4
(2 ordinanze cautelari
+ 2 ordinanze presidenziali)
Partecipazione udienza € 33,57 x4
(ud. 2.5.02, 16.10.03, 14.1.04, 10.3.04)
Per ogni deposito atti e documenti € 16,79 x14
(23.3.02+3.4.02+22.4.02+27.4.02+30.4.02+
14.5.02+13.6.03+4.10.03+15.10.03+9.1.04
+10.1.04+13.1.04+28.2.04+4.3.04)
Esame sentenza € 67,14
pagina 11 di 13 Consultazioni cliente € 67,14
Corrispondenza informativa € 67,14
TOTALE € 2.483
Totale complessivo diritti € 4.308,00
6. Tanto premesso, il è condannato al Parte_3
pagamento della somma complessiva di € 49.495,07, così determinata:
- € 27.507,07 coperti da giudicato,
- la maggior somma di € 7.125,00 per il ricorso innanzi al T.A.R. n.
299/02 (di cui € 1.825,00 per diritti ed € 5.300,00 per onorari),
- la maggior somma di € 14.863,00 per il ricorso innanzi al T.A.R. n.
861/02 (di cui € 2.483,00 per diritti ed € 12.380,00 per onorari), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge.
7. La somma così determinata dovrà essere compensata con l'importo di €
41.305,95 (già corrisposto dal all'avv. ), questione Controparte_1 Pt_1
su cui si è formato il giudicato.
8. In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle richieste dell'Avv.
si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del Pt_1
primo giudizio di appello, del presente giudizio di rinvio e del giudizio innanzi alla Cassazione.
P.Q.M.
decidendo in sede di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. sull'appello proposto dall'Avv. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 2388/13 depositata in data 16/09/2013 dal Tribunale di Lecce, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, ridetermina in € 49.495,07 – cui si perviene secondo il conteggio analitico indicato in motivazione – oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rimborso forfettario, IVA e CAP, l'importo per cui è condanna nel capo sub pagina 12 di 13 2) del dispositivo;
- Compensa per intero tra le parti le spese del primo giudizio di appello, del giudizio innanzi alla corte di cassazione e del presente giudizio.
Così deciso in Lecce, il 1° ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
pagina 13 di 13