TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Giuseppina Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 26.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3433/2021 R.G. (cui è riunita n.260/2022 R.G.) tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vito Vertone Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.12.2021, , dopo avere inutilmente Parte_1
proposto domanda amministrativa e ricorso avvero la sua reiezione, conveniva in giudizio per l'accertamento del suo diritto a fruire della liquidazione e CP_1
pagamento di quanto dovuto a titolo di CIG in deroga Covid-19 per il periodo da
Giugno a Dicembre 2020, con condanna della parte resistente al pagamento dell'importo a tale titolo dovuto, con interessi legali e vittoria delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 26.1.2022 e successivamente riunito, , quale Controparte_2 genitore di e chiedeva di condannare l al Parte_1 Parte_2 CP_1
pagamento delle relative prestazioni in favore dei figli.
Si costituiva in giudizio la parte resistente eccependo: la nullità del ricorso, per carenza degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., il mancato esperimento dei rimedi
1 amministrativo, la decadenza e, nel merito, domandava il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e la prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso non può essere accolto, non avendo la parte ricorrente fornito prova sufficiente a provare la natura effettivamente subordinata del rapporto di collaborazione sul quale si fonda il beneficio domandato.
Vanno rigettate le eccezioni preliminari di in quanto la parte ha inutilmente CP_1
esperito i rimedi amministrativi avverso il rigetto della prestazione, ed in quanto il ricorso appare specifico sia quanto al petitum , sia quanto alla causa petendi, non potendosi individuare, tra l'altro, alcuna decadenza del diritto alla prestazione, puntualmente e ripetutamente richiesta.
sostiene che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il padre, Sigillito non CP_1 CP_2
potrebbe essere configurato come rapporto di lavoro subordinato, ma come una collaborazione prestata dalla istante, a titolo di coadiuvante familiare.
In sostanza, ritiene che la forma della collaborazione, come risultante dai CP_1 prospetti paga, non corrisponda alle connotazione di cui all'art. 2094 c.c..
, in sostanza ritiene che la subordinazione, sia “ cartolare” ed in qualche modo CP_1
utilizzata per ottenere prestazioni assistenziali, nel tempo, prestazioni delle quali il ricorrente ha, per la verità, fruito.
A fronte delle criticità espresse dal resistente, anche in fase amministrativa, il ricorrente non articolava alcuna prova testimoniale specifica, richiamando al cap. 1 la circostanza documentale dei prospetti paga depositati in atti.
Dalla prova orale espletata non è emersa la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione, avendo dovuto provare il ricorrente, l'effettiva ricorrenza, nel rapporto di collaborazione padre- figlio, delle connotazione proprie della subordinazione, e segnatamente dell'essere stati soggetti i lavoratori al potere direttivo del padre, nell'avere prestato un orario di lavoro fisso e predeterminato.
Tale prova, a carico di colui che domandi l'accertamento di un diritto era necessaria, in aggiunta ai prospetti paga che , in base alle allegazioni di , documentavano CP_1
2 un dato non corrispondente alla realtà dei fatti e che non sono corredati dalla prova del pagamento effettivo delle retribuzioni in essere documentate. (sulla necessità della prova rigorosa della subordinazione nel rapporto di lavoro tra familiari cfr. Cass.
n. 20904/2020, 4535/2018)
Si rimarca che anche il coadiuvante familiare lavora abitualmente e con prevalenza nella impresa familiare, ma senza le connotazioni tipiche della subordinazione, essendo assoggettato a diverso regime previdenziale ed assistenziale.
Centrale sarebbe stata la prova dell'etero organizzazione della prestazione e la soggezione al potere di direttiva datoriale, elementi centrali delle subordinazione, prova che non è stata offerta. ( cfr. Cass. 7024/2015)
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Nulla spese, essendovi valida dichiarazione di esenzione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
(cui è riunita 260.2022), ogni altra domanda , eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla spese.
Potenza 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Giuseppina Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 26.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3433/2021 R.G. (cui è riunita n.260/2022 R.G.) tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vito Vertone Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.12.2021, , dopo avere inutilmente Parte_1
proposto domanda amministrativa e ricorso avvero la sua reiezione, conveniva in giudizio per l'accertamento del suo diritto a fruire della liquidazione e CP_1
pagamento di quanto dovuto a titolo di CIG in deroga Covid-19 per il periodo da
Giugno a Dicembre 2020, con condanna della parte resistente al pagamento dell'importo a tale titolo dovuto, con interessi legali e vittoria delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 26.1.2022 e successivamente riunito, , quale Controparte_2 genitore di e chiedeva di condannare l al Parte_1 Parte_2 CP_1
pagamento delle relative prestazioni in favore dei figli.
Si costituiva in giudizio la parte resistente eccependo: la nullità del ricorso, per carenza degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c., il mancato esperimento dei rimedi
1 amministrativo, la decadenza e, nel merito, domandava il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e la prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso non può essere accolto, non avendo la parte ricorrente fornito prova sufficiente a provare la natura effettivamente subordinata del rapporto di collaborazione sul quale si fonda il beneficio domandato.
Vanno rigettate le eccezioni preliminari di in quanto la parte ha inutilmente CP_1
esperito i rimedi amministrativi avverso il rigetto della prestazione, ed in quanto il ricorso appare specifico sia quanto al petitum , sia quanto alla causa petendi, non potendosi individuare, tra l'altro, alcuna decadenza del diritto alla prestazione, puntualmente e ripetutamente richiesta.
sostiene che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il padre, Sigillito non CP_1 CP_2
potrebbe essere configurato come rapporto di lavoro subordinato, ma come una collaborazione prestata dalla istante, a titolo di coadiuvante familiare.
In sostanza, ritiene che la forma della collaborazione, come risultante dai CP_1 prospetti paga, non corrisponda alle connotazione di cui all'art. 2094 c.c..
, in sostanza ritiene che la subordinazione, sia “ cartolare” ed in qualche modo CP_1
utilizzata per ottenere prestazioni assistenziali, nel tempo, prestazioni delle quali il ricorrente ha, per la verità, fruito.
A fronte delle criticità espresse dal resistente, anche in fase amministrativa, il ricorrente non articolava alcuna prova testimoniale specifica, richiamando al cap. 1 la circostanza documentale dei prospetti paga depositati in atti.
Dalla prova orale espletata non è emersa la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione, avendo dovuto provare il ricorrente, l'effettiva ricorrenza, nel rapporto di collaborazione padre- figlio, delle connotazione proprie della subordinazione, e segnatamente dell'essere stati soggetti i lavoratori al potere direttivo del padre, nell'avere prestato un orario di lavoro fisso e predeterminato.
Tale prova, a carico di colui che domandi l'accertamento di un diritto era necessaria, in aggiunta ai prospetti paga che , in base alle allegazioni di , documentavano CP_1
2 un dato non corrispondente alla realtà dei fatti e che non sono corredati dalla prova del pagamento effettivo delle retribuzioni in essere documentate. (sulla necessità della prova rigorosa della subordinazione nel rapporto di lavoro tra familiari cfr. Cass.
n. 20904/2020, 4535/2018)
Si rimarca che anche il coadiuvante familiare lavora abitualmente e con prevalenza nella impresa familiare, ma senza le connotazioni tipiche della subordinazione, essendo assoggettato a diverso regime previdenziale ed assistenziale.
Centrale sarebbe stata la prova dell'etero organizzazione della prestazione e la soggezione al potere di direttiva datoriale, elementi centrali delle subordinazione, prova che non è stata offerta. ( cfr. Cass. 7024/2015)
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Nulla spese, essendovi valida dichiarazione di esenzione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
(cui è riunita 260.2022), ogni altra domanda , eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla spese.
Potenza 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3