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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/12/2024, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 694/2024 R.G. promossa da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Elettra Garuti con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso lo studio delle medesime, in Ferrara, via Armari, 28 nei confronti di ricorrente
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_2 C.F._2
Zangerolami, con domicilio eletto nello studio di questi in Rovigo, Corso del Popolo, 90,
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente e parte resistente:
“rinuncia da parte della resistente alla domanda di addebito della separazione al marito, con accettazione della rinuncia da parte del versamento da parte del ricorrente di assegno di Pt_1
mantenimento alla resistente entro il giorno 10 di ogni mese, di euro 100,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
1 Con ricorso e pedissequo decreto notificati, ha chiesto pronunciarsi sentenza Parte_1
dichiarativa della separazione personale dalla coniuge , sposata in Fiesso Umbertiano Parte_2
il 19.5.2019 con rito civile, lamentando la disaffezione della che si sarebbe palesata nel Pt_2
mancato rispetto dei doveri coniugali, nella dedizione totale della donna al figlio avuto dal precedente matrimonio e alla di lui famiglia, nella assenza dalla casa coniugale.
Il ha assunto la indipendenza economica dei coniugi;
pur riconoscendo di godere di una Pt_1
pensione di importo mensile superiore a quello della moglie (rispettivamente 1.300,00 e 900,00 euro) egli ha argomentato sulla deteriore condizione economica personale, gravata da una serie di posizioni debitorie di cui, invece, non sarebbe afflitta la moglie, economicamente capace di effettuare prestiti ed elargizioni ai congiunti.
Egli ha concluso chiedendo la sopra indicata pronunciata sullo status, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con subentro di questa nella titolarità del 50% del contratto di locazione già in capo al medesimo, con facoltà di asportare il mobilio ed i beni di sua esclusiva proprietà; la Pt_1 restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipula della locazione;
la dichiarazione di autosufficienza economica reciproca dei coniugi.
La si è costituita in giudizio, addossando la causa del deterioramento della vita coniugale ai Pt_2 comportamenti del quali l'abuso di alcol, l'ostilità manifestata nei confronti del proprio figlio Pt_1
e della famiglia di questi;
la stessa ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito, oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento che ha quantificato, in ragione della disparità dei redditi da pensione percepiti da ciascuno dei coniugi, in euro 400,00.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, avuta la presenza delle parti che si riportavano ai rispettivi atti difensivi ed alle memorie ex art.473bis 17 cpc medio tempore depositate, il Giudice, attesa la natura delle domande in controversia, ha formulato proposta conciliativa accettata dalle parti, che hanno quindi contestualmente precisato le conclusioni sopra riportate e chiesto la rimessione della causa in decisione al collegio, senza ulteriori termini.
Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge.
2 In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 694/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in Fiesso Umbertiano il 19.5.2019, come da atto num. 8, parte I, serie /, anno 2019 dei registri degli atti di matrimonio del detto Comune;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 3.12.2024 il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 694/2024 R.G. promossa da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Elettra Garuti con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso lo studio delle medesime, in Ferrara, via Armari, 28 nei confronti di ricorrente
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_2 C.F._2
Zangerolami, con domicilio eletto nello studio di questi in Rovigo, Corso del Popolo, 90,
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI per parte ricorrente e parte resistente:
“rinuncia da parte della resistente alla domanda di addebito della separazione al marito, con accettazione della rinuncia da parte del versamento da parte del ricorrente di assegno di Pt_1
mantenimento alla resistente entro il giorno 10 di ogni mese, di euro 100,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
spese di lite compensate”.
Motivi della decisione
1 Con ricorso e pedissequo decreto notificati, ha chiesto pronunciarsi sentenza Parte_1
dichiarativa della separazione personale dalla coniuge , sposata in Fiesso Umbertiano Parte_2
il 19.5.2019 con rito civile, lamentando la disaffezione della che si sarebbe palesata nel Pt_2
mancato rispetto dei doveri coniugali, nella dedizione totale della donna al figlio avuto dal precedente matrimonio e alla di lui famiglia, nella assenza dalla casa coniugale.
Il ha assunto la indipendenza economica dei coniugi;
pur riconoscendo di godere di una Pt_1
pensione di importo mensile superiore a quello della moglie (rispettivamente 1.300,00 e 900,00 euro) egli ha argomentato sulla deteriore condizione economica personale, gravata da una serie di posizioni debitorie di cui, invece, non sarebbe afflitta la moglie, economicamente capace di effettuare prestiti ed elargizioni ai congiunti.
Egli ha concluso chiedendo la sopra indicata pronunciata sullo status, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con subentro di questa nella titolarità del 50% del contratto di locazione già in capo al medesimo, con facoltà di asportare il mobilio ed i beni di sua esclusiva proprietà; la Pt_1 restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della stipula della locazione;
la dichiarazione di autosufficienza economica reciproca dei coniugi.
La si è costituita in giudizio, addossando la causa del deterioramento della vita coniugale ai Pt_2 comportamenti del quali l'abuso di alcol, l'ostilità manifestata nei confronti del proprio figlio Pt_1
e della famiglia di questi;
la stessa ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito, oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento che ha quantificato, in ragione della disparità dei redditi da pensione percepiti da ciascuno dei coniugi, in euro 400,00.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, avuta la presenza delle parti che si riportavano ai rispettivi atti difensivi ed alle memorie ex art.473bis 17 cpc medio tempore depositate, il Giudice, attesa la natura delle domande in controversia, ha formulato proposta conciliativa accettata dalle parti, che hanno quindi contestualmente precisato le conclusioni sopra riportate e chiesto la rimessione della causa in decisione al collegio, senza ulteriori termini.
Ritiene questo Collegio che la domanda di pronunciare la separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento, atteso che dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dalle parti emerge con chiarezza l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, essendo irrimediabilmente venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi.
Conseguentemente, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le ulteriori conclusioni raggiunte dai coniugi sotto il profilo economico, ritenute conformi alla legge.
2 In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 694/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_2
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Parte_2
in Fiesso Umbertiano il 19.5.2019, come da atto num. 8, parte I, serie /, anno 2019 dei registri degli atti di matrimonio del detto Comune;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 3.12.2024 il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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