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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex artt. 524 c.c. e 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 171/2025 promosso da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
FARRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in GL e Incisa NO (FI), via B.
Degli Innocenti n. 2
PARTE RICORRENTE contro
( Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Accettazione dell'eredità in nome ed in luogo del rinunziante ex art. 524 c.c.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 02.04.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi, le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, autorizzare ad accettare in nome Parte_1
e per conto del rinunciante l'eredità del defunto in nome e luogo del Persona_1 rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sull'intera quota di spettanza della Controparte_1
dei beni ereditari così specificati 1. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), P_ via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub. 8, classe 3, categoria A/3, consistenza 6,0 vani, superficie catastale: 126 mq, rendita catastale: Euro 387,34 (proprietà 2/18);
2. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 322, sub. 2, categoria F/1, consistenza 29 MQ (proprietà 2/18);
3. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub.
4, categoria F/1, consistenza 21 MQ (proprietà 2/18);
4. Immobile sito nel comune di LO NA
(AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 321, categoria F/1, consistenza 60
MQ(proprietà 2/18) fino alla concorrenza del suo credito, ovvero rendere inopponibile al medesimo creditore la rinunzia e consentirgli di agire sul patrimonio ereditario;
in ogni caso accogliere
l'impugnazione ex art. 524 c.c. autorizzando ad aggredire i beni ereditari e/o Parte_1
adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché lo stesso possa soddisfare le proprie ragioni sul compendio ereditario costituito dalla somma di euro 7.822,86, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di compensi professionali forensi e spese del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario
e distrattario.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio la resistente sig.ra , ai sensi dell'art. 524 c.c., rappresentando di essere Controparte_1 creditore della resistente e chiedendo di essere autorizzato ad accettare l'eredità del padre di quest'ultima, , in nome e per conto della convenuta, rinunziante all'eredità del Persona_1
padre, allo scopo di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di essere stato parte offesa del reato di furto nel procedimento penale n. 3169/2020 RGNR, instaurato presso il Tribunale di Arezzo nei confronti dell'odierna convenuta e conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex Controparte_1
art. 444 c.p.p.
Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver successivamente agito nei confronti della sig.ra P_ dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo affinché quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suddetto reato di furto e che, a seguito dell'emissione della sentenza n. 156/2024, pubblicata in data 12.04.2024, la sig.ra è stata condannata “a pagare P_ all'esponente la somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal
01.06.2023, e la somma di euro 1.593,95 a titolo di spese legali (euro 328,95 per spese anticipate ed euro 1.265,00 per compenso d'avvocato), oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15%, Iva
e cap e successive occorrende.”. Il ricorrente ha inoltre dedotto che a seguito del mancato pagamento della somma indicata in sentenza, nonché del passaggio in giudicato di quest'ultima, lo stesso ha intrapreso nei confronti della convenuta un procedimento di esecuzione immobiliare, sottoponendo a pignoramento alcuni beni immobili, che risultavano pro quota di proprietà della convenuta. Nello specifico, la resistente era risultata proprietaria, per provenienza ereditaria, assieme alla madre e ai due fratelli, dei seguenti beni immobili: “
1. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub. 8, classe 3, categoria A/3, consistenza 6,0 vani, superficie catastale:
126 mq, rendita catastale: Euro 387,34 (proprietà 2/18);
2. Immobile sito nel comune di LO
NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 322, sub. 2, categoria F/1, consistenza 29 MQ (proprietà 2/18);
3. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della
Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub. 4, categoria F/1, consistenza 21 MQ
(proprietà 2/18);
4. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 321, categoria F/1, consistenza 60 MQ (proprietà 2/18);”.
Il ricorrente ha altresì dedotto che neppure a seguito di tale procedura la sig.ra aveva P_
pagato quanto dovuto in suo favore, ovvero la somma di € 7.822,86, ma anzi, al fine di rendere infruttuosa l'esecuzione forzata intrapresa, a seguito della notifica del precetto (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso), quest'ultima aveva rinunciato all'eredità del padre nato a Persona_1
LP (BN) il 19.04.1940 e deceduto a Montevarchi (AR) il 14.01.2020, con dichiarazione di rinuncia resa al Tribunale di Arezzo nel procedimento V.G. n. 2397/2024 del 02.10.2024 (cfr. doc. n.
5 allegato al ricorso), ovvero dopo quattro anni dalla morte del padre e dunque dall'apertura della successione.
Pertanto, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 524 c.c., affinché lo stesso, per soddisfare il suo credito vantato nei confronti della convenuta, avendo quest'ultima rinunziato all'eredità in suo danno, fosse autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo della sig.ra non avente altri beni su cui potersi soddisfare, oltre a quelli pervenuti in eredità dal padre. P_
All'udienza del 02.04.2025, attesa la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla convenuta, non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia e la parte ricorrente insisteva nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate. La causa veniva dunque trattenuta per la decisione ex art. 281-terdecies ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò premesso, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha agito nei confronti della parte convenuta contumace al fine di essere autorizzato in nome e per conto di quest'ultima ad accettare l'eredità del padre, alla quale la stessa ha formalmente rinunciato con atto di rinuncia all'eredità successivo alla notifica del precetto. Tale azione, prevista ex lege dall'art. 524, co. 1 c.c., il quale testualmente dispone che “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.”, prevede quale presupposto oggettivo un prevedibile danno al creditore e ed è strettamente strumentale al soddisfacimento del credito, non risultando necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma essendo sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7557 del 08/03/2022).
Nel caso di specie si evidenzia che il credito vantato dal ricorrente risulta accertato da sentenza definitiva e che è stata dedotta l'assenza di altri beni personali del debitore, a fronte della quale la parte convenuta, rimasta contumace, non ha offerto la prova ex art. 2697 c.c. del fatto impeditivo del diritto vantato dal ricorrente, ossia la capienza del proprio residuo patrimonio personale.
La Suprema Corte, sul punto, ha infatti precisato che “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ord. n. 5994 del 04/03/2020 e Cass. n. 8519/2016).
Pertanto, la rinuncia all'eredità paterna da parte della convenuta, intervenuta a distanza di quattro anni dall'apertura della successione e successivamente alla notifica dell'atto di precetto, palesa la propria idoneità a determinare un prevedibile danno per il creditore ricorrente, poiché non risulta la sussistenza di ulteriori beni personali della rinunziante sufficienti a soddisfare il credito del ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento dell'azione ex art. 524 c.c. dispiegata dal ricorrente.
Giova inoltre rammentare che il risultato dell'azione ex art. 524 c.c. non è un annullamento della rinunzia all'eredità effettuata, bensì quello di consentire al creditore che l'ha esercitata di sottoporre ad espropriazione i beni ereditari, rendendo inopponibile al creditore istante la rinuncia del debitore, consentendogli di agire sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non vi fosse mai stata (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 3548/1995). Deve essere inoltre precisato che l'accettazione effettuata in nome ed in luogo del rinunziante non comporta alcun acquisto in capo al creditore della qualità di erede del defunto, ma tale deve essere considerato il rinunziante, nella stretta misura in cui l'acquisto dei beni ereditari vale a soddisfare le pretese del suo creditore. Dunque, il Tribunale autorizza ai sensi dell'art. 524 c.c. ( ) Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] e residente in [...], ad accettare l'eredità di ( ), nato a [...] Persona_1 C.F._3
(BN) il 19.04.1940 e deceduto a Montevarchi (AR) il 14.01.2020, in nome e per conto di P_
( , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Lago
[...] C.F._2
(PG), via dei donatori n. 41, al fine di soddisfarsi sui beni pervenuti a quest'ultima dall'eredità paterna, fino alla concorrenza del suo credito.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte convenuta, posto che la contumacia non esclude la soccombenza. Tali spese dovranno essere distratte in diretto favore del difensore istante, avv. Cristina
Farri, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra €
5.201 ed € 26.000, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi €
1.696,00 di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- autorizza ( ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], ad accettare l'eredità di
( ), nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 C.F._3
a Montevarchi (AR) il 14.01.2020, in nome e per conto di Controparte_1
( , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Lago (PG), C.F._2
via dei donatori n. 41;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 di questo giudizio, liquidate in complessivi € 1.696,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in diretto favore del difensore avv. Cristina Farri, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Arezzo, 07 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex artt. 524 c.c. e 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 171/2025 promosso da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
FARRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in GL e Incisa NO (FI), via B.
Degli Innocenti n. 2
PARTE RICORRENTE contro
( Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Accettazione dell'eredità in nome ed in luogo del rinunziante ex art. 524 c.c.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 02.04.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria altra istanza, per i motivi, le ragioni ed i titoli tutti di cui in narrativa, autorizzare ad accettare in nome Parte_1
e per conto del rinunciante l'eredità del defunto in nome e luogo del Persona_1 rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sull'intera quota di spettanza della Controparte_1
dei beni ereditari così specificati 1. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), P_ via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub. 8, classe 3, categoria A/3, consistenza 6,0 vani, superficie catastale: 126 mq, rendita catastale: Euro 387,34 (proprietà 2/18);
2. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 322, sub. 2, categoria F/1, consistenza 29 MQ (proprietà 2/18);
3. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub.
4, categoria F/1, consistenza 21 MQ (proprietà 2/18);
4. Immobile sito nel comune di LO NA
(AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 321, categoria F/1, consistenza 60
MQ(proprietà 2/18) fino alla concorrenza del suo credito, ovvero rendere inopponibile al medesimo creditore la rinunzia e consentirgli di agire sul patrimonio ereditario;
in ogni caso accogliere
l'impugnazione ex art. 524 c.c. autorizzando ad aggredire i beni ereditari e/o Parte_1
adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché lo stesso possa soddisfare le proprie ragioni sul compendio ereditario costituito dalla somma di euro 7.822,86, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di compensi professionali forensi e spese del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario
e distrattario.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio la resistente sig.ra , ai sensi dell'art. 524 c.c., rappresentando di essere Controparte_1 creditore della resistente e chiedendo di essere autorizzato ad accettare l'eredità del padre di quest'ultima, , in nome e per conto della convenuta, rinunziante all'eredità del Persona_1
padre, allo scopo di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di essere stato parte offesa del reato di furto nel procedimento penale n. 3169/2020 RGNR, instaurato presso il Tribunale di Arezzo nei confronti dell'odierna convenuta e conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex Controparte_1
art. 444 c.p.p.
Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver successivamente agito nei confronti della sig.ra P_ dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo affinché quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suddetto reato di furto e che, a seguito dell'emissione della sentenza n. 156/2024, pubblicata in data 12.04.2024, la sig.ra è stata condannata “a pagare P_ all'esponente la somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal
01.06.2023, e la somma di euro 1.593,95 a titolo di spese legali (euro 328,95 per spese anticipate ed euro 1.265,00 per compenso d'avvocato), oltre al rimborso forfetario delle spese generali 15%, Iva
e cap e successive occorrende.”. Il ricorrente ha inoltre dedotto che a seguito del mancato pagamento della somma indicata in sentenza, nonché del passaggio in giudicato di quest'ultima, lo stesso ha intrapreso nei confronti della convenuta un procedimento di esecuzione immobiliare, sottoponendo a pignoramento alcuni beni immobili, che risultavano pro quota di proprietà della convenuta. Nello specifico, la resistente era risultata proprietaria, per provenienza ereditaria, assieme alla madre e ai due fratelli, dei seguenti beni immobili: “
1. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub. 8, classe 3, categoria A/3, consistenza 6,0 vani, superficie catastale:
126 mq, rendita catastale: Euro 387,34 (proprietà 2/18);
2. Immobile sito nel comune di LO
NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 322, sub. 2, categoria F/1, consistenza 29 MQ (proprietà 2/18);
3. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della
Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 138, sub. 4, categoria F/1, consistenza 21 MQ
(proprietà 2/18);
4. Immobile sito nel comune di LO NA (AR), via della Costituzione n. 1, piano T, foglio 89, particella 321, categoria F/1, consistenza 60 MQ (proprietà 2/18);”.
Il ricorrente ha altresì dedotto che neppure a seguito di tale procedura la sig.ra aveva P_
pagato quanto dovuto in suo favore, ovvero la somma di € 7.822,86, ma anzi, al fine di rendere infruttuosa l'esecuzione forzata intrapresa, a seguito della notifica del precetto (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso), quest'ultima aveva rinunciato all'eredità del padre nato a Persona_1
LP (BN) il 19.04.1940 e deceduto a Montevarchi (AR) il 14.01.2020, con dichiarazione di rinuncia resa al Tribunale di Arezzo nel procedimento V.G. n. 2397/2024 del 02.10.2024 (cfr. doc. n.
5 allegato al ricorso), ovvero dopo quattro anni dalla morte del padre e dunque dall'apertura della successione.
Pertanto, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 524 c.c., affinché lo stesso, per soddisfare il suo credito vantato nei confronti della convenuta, avendo quest'ultima rinunziato all'eredità in suo danno, fosse autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo della sig.ra non avente altri beni su cui potersi soddisfare, oltre a quelli pervenuti in eredità dal padre. P_
All'udienza del 02.04.2025, attesa la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla convenuta, non comparsa, ne veniva dichiarata la contumacia e la parte ricorrente insisteva nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate. La causa veniva dunque trattenuta per la decisione ex art. 281-terdecies ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò premesso, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha agito nei confronti della parte convenuta contumace al fine di essere autorizzato in nome e per conto di quest'ultima ad accettare l'eredità del padre, alla quale la stessa ha formalmente rinunciato con atto di rinuncia all'eredità successivo alla notifica del precetto. Tale azione, prevista ex lege dall'art. 524, co. 1 c.c., il quale testualmente dispone che “Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.”, prevede quale presupposto oggettivo un prevedibile danno al creditore e ed è strettamente strumentale al soddisfacimento del credito, non risultando necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma essendo sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
7557 del 08/03/2022).
Nel caso di specie si evidenzia che il credito vantato dal ricorrente risulta accertato da sentenza definitiva e che è stata dedotta l'assenza di altri beni personali del debitore, a fronte della quale la parte convenuta, rimasta contumace, non ha offerto la prova ex art. 2697 c.c. del fatto impeditivo del diritto vantato dal ricorrente, ossia la capienza del proprio residuo patrimonio personale.
La Suprema Corte, sul punto, ha infatti precisato che “Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ord. n. 5994 del 04/03/2020 e Cass. n. 8519/2016).
Pertanto, la rinuncia all'eredità paterna da parte della convenuta, intervenuta a distanza di quattro anni dall'apertura della successione e successivamente alla notifica dell'atto di precetto, palesa la propria idoneità a determinare un prevedibile danno per il creditore ricorrente, poiché non risulta la sussistenza di ulteriori beni personali della rinunziante sufficienti a soddisfare il credito del ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento dell'azione ex art. 524 c.c. dispiegata dal ricorrente.
Giova inoltre rammentare che il risultato dell'azione ex art. 524 c.c. non è un annullamento della rinunzia all'eredità effettuata, bensì quello di consentire al creditore che l'ha esercitata di sottoporre ad espropriazione i beni ereditari, rendendo inopponibile al creditore istante la rinuncia del debitore, consentendogli di agire sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non vi fosse mai stata (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 3548/1995). Deve essere inoltre precisato che l'accettazione effettuata in nome ed in luogo del rinunziante non comporta alcun acquisto in capo al creditore della qualità di erede del defunto, ma tale deve essere considerato il rinunziante, nella stretta misura in cui l'acquisto dei beni ereditari vale a soddisfare le pretese del suo creditore. Dunque, il Tribunale autorizza ai sensi dell'art. 524 c.c. ( ) Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] e residente in [...], ad accettare l'eredità di ( ), nato a [...] Persona_1 C.F._3
(BN) il 19.04.1940 e deceduto a Montevarchi (AR) il 14.01.2020, in nome e per conto di P_
( , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Lago
[...] C.F._2
(PG), via dei donatori n. 41, al fine di soddisfarsi sui beni pervenuti a quest'ultima dall'eredità paterna, fino alla concorrenza del suo credito.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite di questo giudizio, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte convenuta, posto che la contumacia non esclude la soccombenza. Tali spese dovranno essere distratte in diretto favore del difensore istante, avv. Cristina
Farri, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra €
5.201 ed € 26.000, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi €
1.696,00 di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- autorizza ( ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], ad accettare l'eredità di
( ), nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 C.F._3
a Montevarchi (AR) il 14.01.2020, in nome e per conto di Controparte_1
( , nata a [...] il [...] e residente a [...]del Lago (PG), C.F._2
via dei donatori n. 41;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 di questo giudizio, liquidate in complessivi € 1.696,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in diretto favore del difensore avv. Cristina Farri, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Arezzo, 07 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio