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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3617/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIETRO ALBERTO MARIA BERETTA, elettivamente domiciliato in VIA LOMELLINA,
37 20133 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IU BI, elettivamente domiciliato in PIAZZA NAPOLI 19 20146 MILANO presso se stesso appellato contro pagina 1 di 14 (C.F. ), con il patrocinio di se stesso, elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in VIA E. CRISAFULLI, 2 90128 PALERMO appellato contro
- (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO PAOLO CAMBIERI e dell'avv. FURIO NICOLA IVO DE
PALMA, elettivamente domiciliata in VIA TRIVULZIO 3 20146 MILANO presso i difensori appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENATO FEDELI, Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso il difensore appellata avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, in riforma della sentenza, così giudicare: NEL MERITO In accoglimento dei motivi di appello, ritenuta ammissibile la produzione del file audio relativo alla fono registrazione della conferenza collegiale del 21 gennaio 2021 tra l'Avv. l'Avv. ed il signor e consideratine i CP_1 CP_2 Pt_1 contenuti;
considerata la produzione documentale contenuta nel fascicolo di primo grado e, in particolare, i docc. da 55 a 88 fasc. attoreo primo grado;
le conversazioni whatsapp con l'Avv CP_1 prodotte sub doc. 9, pagg.
1-86 fasc. attoreo primo grado;
nonché la conversazione telematica prodotta al n. 97 fasc. attoreo primo grado;
accertata l'esecuzione negligente dell'incarico difensivo congiuntamente conferito all'Avv. ed all'Avv. per il Giudizio di impugnazione da CP_1 CP_2 promuoversi innanzi alla Corte di Appello del Lavoro, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, ritenendoli entrambi e solidalmente responsabili delle conseguenze patite dal signor in ragione Pt_1 della loro corresponsabilità per il deposito tardivo del ricorso in appello, con loro condanna solidale al risarcimento dei danni, così come quantificati dal Tribunale di Milano in € 3.400,00 oltre accessori, ed ogni conseguente statuizione. IN VIA SUBORDINATA In accoglimento del terzo motivo di appello, in considerazione della infondata o, comunque, illegittima chiamata in giudizio del proprio ente pagina 2 di 14 assicuratore da parte dell'Avv. riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il CP_1 signor a rifondere le spese di giudizio al Terzo assicuratore chiamato dall'Avv. Pt_1 CP_1 imputando a quest'ultimo ogni conseguenza relativa all'ingiustificata chiamata e provvedendo ad ogni conseguente statuizione. In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento, così giudicare: Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di Appello per via della carenza di interesse ad agire e la prestata acquiescenza al definitivo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, come dichiarato in atto di appello;
Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni e i motivi meglio illustrati in narrativa;
Conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
Condannare parte attrice, al pagamento delle spese del presente giudizio;
Valuti questa Illustrissima Corte se sussistano gli estremi della temerarietà della lite.
Conclusioni per CP_2
Voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Milano adita: IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_2 per le ragioni meglio esposte in narrativa. NEL MERITO: rigettare in ogni caso l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.
9987/2024 del 19.11.2024, per i motivi tutti già esposti. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita: IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_2
per le ragioni meglio esposte in narrativa. NEL MERITO: rigettare in ogni caso l'appello
[...] proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 9987/2024 del 19.11.2024 del Tribunale di Milano, Dott.ssa Valentina Boroni, per i motivi tutti esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
pagina 3 di 14 Conclusioni per Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: In via principale, nel merito: Respingere l'appello proposto dal Signor e, per l'effetto, confermare la Parte_2 sentenza nr. 9987/2024 del Tribunale di Milano, rigettando quindi la domanda formulata dall'appellante nei confronti dell'Avv. in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando in ogni caso CP_1 integralmente assolta . In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di Controparte_5 accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal Signor nei confronti dell'Avv. Pt_1 CP_1
mandare in ogni caso esente da qualsivoglia condanna, previa declaratoria
[...] Controparte_5 della cessazione della materia del contendere con riferimento all'odierna appellata, in assenza di domanda di manleva nei confronti di , non reiterata in appello dall'Avv. In Controparte_5 CP_1 via di ulteriore subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello del
Signor nei confronti dell'Avv. e della domanda subordinata di manleva Pt_1 CP_1 dell'Avv. nei confronti di , applicare quanto contrattualmente previsto, CP_1 Controparte_5 massimale e scoperto di polizza. Con vittoria di onorari di causa.
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9987/2024, definiva la causa introdotta da contro l'avv. e Parte_1 CP_1 contro l'avv. in ragione della ritenuta responsabilità professionale. CP_2
2. L'attore aveva, infatti, convenuto in giudizio gli avvocati e CP_1 CP_2 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale instaurato e quantificati in euro 91.551,00, corrispondenti alla somma di quanto l'attore era stato condannato a pagare a titolo di spese di lite in relazione all'appello tardivamente proposto dai difensori e di quanto avrebbe ottenuto qualora, riconosciute le pretese fatte valere nel giudizio di primo grado e l'applicazione del CCNL per i dipendenti del
Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, nonché il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello IV ex art. 96 di detto contratto, avesse esercitato il diritto alla percezione della indennità sostitutiva di reintegra pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle retribuzioni maturate dalla data del 3.10.2017 fino a quelle della riammissione in servizio ed oltre alle differenze retributive per le prestazioni svolte nel periodo tra il 10.6.2017 e il 2.10.2017.
pagina 4 di 14 Esponeva che l'avv. aveva assunto le sue difese dinnanzi al Tribunale del Lavoro di CP_1
Milano in relazione alla pretesa azionata nei confronti di , Controparte_6
e in riferimento al rapporto di lavoro Controparte_7 CP_8 Controparte_9 subordinato compreso tra il 21.1.2014 e il 21.9.2015, nonché alla pretesa azionata nei confronti di e in riferimento al rapporto di lavoro subordinato compreso tra il Controparte_9 CP_10
10.7.2017 e 2.10.2017. In particolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, l'avv. CP_1 aveva introdotto ricorso, convenendo in giudizio e (RG 2426/2018) Controparte_9 Controparte_10 con domanda volta all'accertamento della sussistenza, per detto periodo, di un rapporto di lavoro a tempo pieno e di carattere subordinato alle dipendenze dirette di in subordine, alla Controparte_9 dichiarazione di nullità/illiceità del contratto di appalto stipulato tra e CP_9 CP_11
e all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
[...] per violazione dell'art. 29 comma 1 d lgs 276/2003; con il conseguente ordine di riammissione in servizio;
inoltre, aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento contrattuale del lavoratore al
IV livello del CCNL con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive.
3. Il giudice del lavoro aveva rigettato la domanda del ricorrente per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di quest'ultimo. L'odierno appellante assume che la sentenza del processo del lavoro venne quindi impugnata, con mandato conferito all'avv. collega di studio dell'avv. CP_2
che non aveva voluto ricevere il mandato a causa della necessità che per l'appello CP_1 Pt_1 formulasse istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al cui albo l'avv. non era CP_1 iscritto, e comunque garantendo al ricorrente – secondo quanto dallo stesso assunto - anche la propria assistenza tecnica. L'appello depositato in data 29.10.2020 venne dichiarato inammissibile, per tardività, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte e liquidate in euro 3.400,00 oltre accessori. censurava il Parte_1 comportamento professionale dell'avv. per avere questi rinunciato all'esame dei testi CP_1
e il primo in quanto collega di lavoro del Testimone_1 Persona_1
CP_ sig. ed il secondo responsabile dei lavoratori di CDG presso entrambi testi che Pt_1 avrebbero senza dubbio “potuto dimostrare il fondamento della domanda avanzata dal lavoratore”, Contr potendo dichiarare davanti al Tribunale che il potere direttivo di fosse ridotto ad una presenza
“superflua, sporadica e saltuaria del sig. ”, mentre il vero potere direttivo rispetto alle Per_1 prestazioni lavorative del magazziniere sig. era esercitato da CP_12 CP_9
pagina 5 di 14 4. L'attore aveva censurato il comportamento dei convenuti per la tardività del deposito del ricorso in appello, atteso che la pronuncia di inammissibilità aveva precluso alla Corte di Appello di operare una “rilettura delle risultanze istruttorie” che ben avrebbe potuto condurre ad una riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento dei diritti del ricorrente. Quanto al risarcimento dei danni, il lavoratore osservava che gli stessi erano integrati dalla privazione della possibilità di essere assunto a tempo indeterminato, con applicazione del corretto inquadramento e del conseguente corretto corrispettivo, pari a quanto avrebbe quantomeno percepito se avesse esercitato il diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva di reintegro pari ad euro 91.555,25, oltre alle spese di lite per euro 3.400,00.
5. Il Tribunale di Milano, con la sentenza oggi gravata, ha riconosciuto che l'analitica e articolata motivazione del Tribunale del Lavoro aveva dato ampio conto di tutte le risultanze acquisite al processo e sulle quali si fondava il convincimento del giudice in ordine alla insussistenza dell'appalto illecito di mano d'opera; detto solido impianto appariva difficilmente sovvertibile attraverso la testimonianza dei due (soli) testi indicati dalla parte attrice, i quali avrebbero dovuto apportare argomenti di rilevante apprezzamento per poter superare quanto emerso dalla istruttoria già svolta e chiaramente indicativa della mancanza di fondamento dell'assunto attoreo. Del resto, la difesa di parte attrice aveva insistito più sul tema della rinuncia immotivata all'assunzione dei due testi di parte ricorrente, senza soffermarsi sul contenuto specifico della loro deposizione e soprattutto sull'idoneità della stessa a modificare le conclusioni raggiunte sul piano istruttorio.
Secondo il giudice di primo grado, quindi, la rinuncia del difensore all'escussione dei due testi non appariva dirimente ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. CP_1
[...]
6. Quanto al secondo profilo di doglianza, attinente alla tardività dell'appello, il Tribunale rilevava che la procura in atti riguardava il solo avv. e la circostanza che quest'ultimo fosse stato CP_2 segnalato dall'avv. non era sufficiente per far ritenere che il mandato professionale fosse CP_1 stato conferito ad entrambi. Ad avviso del giudice di prima istanza, l'addebito costituiva obiettiva negligenza professionale, in quanto è onere del difensore verificare se la proposizione dell'impugnazione per la quale riceve mandato sia tempestiva o meno, dato che la sua intempestività minerebbe in radice ogni possibilità di esame nel merito della vicenda ed impegnerebbe la parte al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di Milano sottolineava che si trattava di specifica attività di natura tecnica rimessa allo studio dell'avvocato, rispetto alla pagina 6 di 14 quale era del tutto irrilevante il fatto che la parte avesse rassicurato il difensore circa la tempestività e proponibilità dell'impugnazione. Osservava ancora il giudice di primo grado che l'inadempimento professionale del legale poteva costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso corrisposto al professionista dal cliente, mentre non poteva comportare sic et simpliciter il riconoscimento di tutte quelle voci di danno che presuppongono l'accertamento di un nesso eziologico tra la condotta negligente del legale ed il mancato ottenimento del risultato giuridico auspicato dal cliente.
7. Poste tali premesse storico – fattuali, il Tribunale di Milano osservava che poteva considerarsi provato il conferimento del mandato professionale da parte dell'attore all'avv. CP_1 quanto al giudizio di primo grado ed all'avv. quanto al giudizio di appello, il tutto CP_2 come risultava dalla procura riversata in atti, dai verbali di udienza, dagli scritti difensivi. In particolare, valorizzava il doc. n. 8 prodotto dall'avv. contenente dichiarazione del CP_1
2.2.2020 di rinuncia al mandato da parte dello stesso legale a seguito della sentenza di primo grado del Tribunale del Lavoro;
si trattava di documento sottoscritto da , che non aveva mai Pt_1 contestato la paternità della sottoscrizione, ma aveva affermato di aver sottoscritto un foglio bianco riempito abusivamente dall'avv. Inoltre, il giudice di primo grado rigettava, richiamando il CP_1 contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, l'ammissibilità dei due file audio che l'attore intendeva produrre, in quanto non era fornita alcuna descrizione del contenuto degli stessi e dunque non era possibile apprezzarne la rilevanza.
8. Il giudice di prime cure, dunque, rigettava la domanda attorea nei confronti dell'avv. e, in CP_1 parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'avv. accertava la CP_2 responsabilità di quest'ultimo quanto alla tardiva proposizione dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 265/2020, condannandolo per l'effetto a risarcire in favore dell'attore la somma relativa alle spese di lite pari ad € 3.400,00, oltre accessori di legge. In ragione della soccombenza, condannava a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
e dell'assicuratore di quest'ultimo, , le spese processuali. Controparte_5
9. Avverso la sentenza di primo grado interponeva gravame Parte_1 chiedendo che, previa declaratoria di ammissibilità del file audio relativo alla registrazione della riunione del 21 gennaio 2021 con gli avvocati e fosse accertata la concorrente CP_1 CP_2 responsabilità professionale dei due legali quanto al giudizio di impugnazione, conclusosi con la sanzione di inammissibilità del gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro, ritenendosi pagina 7 di 14 dunque coinvolto anche l'avv. chiedeva, inoltre, che fosse esclusa la condanna di esso CP_1 attore in primo grado a rifondere le spese di lite in favore dell'assicuratore, alla luce della contestazione di operatività della polizza, come argomentata dallo stesso assicuratore terzo chiamato.
10. Tutte le parti appellate instavano per la conferma della sentenza gravata.
11. Dopo l'udienza di prima comparizione del 6 maggio 2025, la causa era rinviata ai sensi degli artt.
352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 24 giugno 2025, previa concessione dei termini di 40 giorni per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, di 30 giorni per le comparse conclusionali e 15 giorni per le memorie di replica.
Motivi della decisione
12. In via preliminare la Corte rileva che l'appellante non ha formulato domande nei confronti di e di CP_2 Controparte_3
13. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
13.1. errata decisione di inammissibilità di documenti rilevanti, quali i due file audio relativi a due registrazioni intervenute nel gennaio
2020 presso lo studio CP_2
13.2. erroneità della mancata equiparazione tra il conferimento della procura alle liti e l'affidamento di incarico professionale relativamente alla fase dell'impugnazione della sentenza nel processo del lavoro;
13.3. erronea regolazione delle spese processuali attribuite all'attore in favore di . Controparte_5
14. I primi due motivi possono essere trattati in via congiunta, afferendo entrambi all'accertamento della responsabilità professionale della tardività dell'appello anche in capo all'avv. CP_1
Reputa, infatti, l'impugnante che, da un lato, la puntuale valorizzazione dei file audio delle due registrazioni, come anche, dall'altro, la corrispondenza intercorsa tra Parte_1
e l'avv. dopo l'emissione della sentenza di primo grado del giudice del lavoro
[...] CP_1 dimostrino in modo chiaro la permanenza in capo al legale del mandato difensivo.
15. Opinione della Corte quanto ai motivi sub 13 – 1 e 13 – 2. La Corte premette che la difesa dell'odierno appellante ha dichiarato di condividere la decisione del giudice di prime cure, ossia il riconoscimento della somma di € 3.400,00 oltre accessori di legge – somma corrispondente alle pagina 8 di 14 spese di soccombenza nel giudizio a suo tempo promosso da con il patrocinio dell'avv. Pt_1 innanzi alla sezione lavoro della Corte d'Appello di Milano. CP_2
16. Ebbene, in primo luogo, è d'uopo rilevare che la pronuncia di condanna alle spese in favore di
è ancorata all'insussistenza della responsabilità professionale, come sinteticamente CP_1 riportato sub n.
5. Tale argomentazione è comunque una delle rationes decidendi, afferendo alla valutazione dell'operato professionale del legale, di ben maggiore spessore rispetto all'altra ratio, costituita dall'esclusione di responsabilità dell'avv. nella fase del gravame, in ragione della CP_1 ritenuta carenza di mandato difensivo ( a causa della rinuncia al mandato).
17. In secondo luogo, è utile riportare il testo della rinuncia al mandato come prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di parte “oggetto: rinuncia al mandato. Egr. Sig. CP_1 Pt_3 tenuto conto della sua manifesta mancanza di fiducia la informo di non e essere più disponibile ad appellare la sentenza n. 165 del 2020 anche perché non ho ricevuto il pagamento della parcella relativa al primo grado del giudizio ed allo stesso tempo ritengo vi siano scarse probabilità di ottenerne la riforma. Le comunico, per dovere deontologico che qualora rientrasse nei limiti di reddito previsti dalla legge per richiedere il patrocinio a spese dello Stato le sarà possibile rivolgersi ad un avvocato iscritto nelle apposite liste, previa delibera di approvazione del competente organismo. Presso gli uffici del COA di Milano è possibile accedere alle relative liste. Tanto le dovevo, cordiali saluti. Milano, 22.2.2020”. Orbene, a fronte di tale documento, la difesa attorea in primo grado ha riconosciuto la firma dell'attore, ma ha dedotto che lo stesso non aveva mai potuto conoscere il contenuto del documento;
in altri termini, egli appose la sottoscrizione in occasione dell'appuntamento fissato il 18 febbraio 2020 con l'Avv. presso CP_1 lo studio di questi in Milano, piazza Napoli, nel periodo immediatamente successivo all'emissione della sentenza di primo grado nella vertenza lavoristica. In tale contesto l'Avv. gli presentò CP_1 una serie di documenti da sottoscrivere, riferendogli che erano necessari per la proposizione dell'appello e per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
dato, poi, che l'Avv. non CP_1 era iscritto alle liste dei difensori del gratuito patrocinio, il difensore formalmente incaricato sarebbe stato l'Avv. collega di studio, anche se, sostanzialmente, il processo d'appello CP_2 sarebbe stato seguito da entrambi i difensori ( cfr. pagg. 2 – 3 della memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.).
Ora, a fronte di tale documento, non risulta verosimile che il signor , ammettendo di non Pt_1 ricordare quali e quanti documenti ebbe a sottoscrivere in quella occasione, ricordi proprio di non aver sottoscritto la predetta dichiarazione di rinuncia, né in quella occasione del 18 febbraio 2020,
pagina 9 di 14 né in altra successiva;
men che meno può essere verosimile una tale affermazione quando lo stesso neppure era in grado di distinguere una dichiarazione di rinuncia al mandato da Pt_1 dichiarazioni di sua paternità rilevanti al fine di ottenere l'ammissione dal patrocinio a spese dello
Stato. In ogni caso, la difesa dell'impugnante non ha neppure allegato quale sarebbe stato il diverso accordo che avrebbe dovuto rifluire nel predetto documento e quali sarebbero state le ragioni valide per rilasciare una firma su di un foglio in bianco. Quanto al contenuto del documento, non sussistono dubbi in ordine alla volontà del difensore di abbandonare l'incarico, sulla base della mera interpretazione letterale, come, peraltro, neppure contestato.
18. In terzo luogo, è utile analizzare quei documenti sui quali l'appellante chiede di soffermare l'attenzione, per desumerne, secondo la sua prospettazione, l'esistenza di un mandato professionale ben oltre la rinuncia di cui sopra. Ebbene, il doc. n. 55 di parte attrice in prime cure è uno scambio di corrispondenza per mail tra l'odierno appellante e del tutto neutro rispetto alla CP_1 pretesa sussistenza di un mandato professionale. Ed, invero, il legale affermava: “ciao. Sono in vacanza sino al 10.08 ci sentiamo poi. Il Tribunale è chiuso sino a fine mese ( mail del 3 agosto cui l'odierno appellante rispondeva con una sostanziale presa d'atto chiedendo invio di una fotocopia “per sloccare whatsapp” ). Tutti gli altri documenti sino al doc. n. 88 sono mail inviate dal cliente all'avv. anche durante il periodo di ferie, con una notevole insistenza, con CP_1 richieste sempre più pressanti a cui il legale risponde con evidente difficoltà ( cfr. a titolo esemplificativo mail sub doc. ti nn. 56, 57, 58, 68 ecc.). Per tacere poi dei documenti sub nn. 9 e
10, costituiti da messaggistica via whatsapp, connotata da toni ben poco consoni allo svolgimento della professione forense.
19. Ebbene, in un simile contesto contraddistinto – si ribadisce – dalla rinuncia al mandato, atto non superato da altro di segno opposto, non si vede quale efficacia possano assumere le registrazioni dell'incontro presso lo studio del legale Pertanto, la Corte - pur non condividendo CP_1
l'osservazione del giudice di prime cure per cui la produzione documentale avrebbe dovuto essere supportata da un'indicazione della sua rilevanza – ne sottolinea la sostanziale irrilevanza, alla luce del dato formale della rinuncia al mandato, non scalfita da elementi di segno contrario. Né coglie nel segno la decisione citata dall'appellante di cui a Cass. civ. n. 690572019: “la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale,
pagina 10 di 14 secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato”. Ed, invero, come osservato da Cass civ, n. 8863/21, in materia di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova anche per testimoni. Tali considerazioni non sono pertinenti al caso di specie, ove il dato formale della rinuncia al mandato non può essere superato da carteggi via email e con messaggistica whatsapp del tenore di quello sopra illustrato. Se, dunque, è ben condivisibile l'assenza di forma sacramentale per il contratto di mandato, ciò non toglie che la specifica rinuncia al mandato travolge ogni incarico informalmente conferito. Sulla base delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dei primi due motivi di gravame.
20. Quanto al motivo 13 – c), la difesa dell'appellante assume che immotivatamente il giudice di prime cure lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicuratore dell'avv. CP_1
Soprattutto lamenta l'appellante che il giudice non aveva preso in adeguata Controparte_5 considerazione la contestazione di tardività sollevata dall'assicurazione in relazione alla denuncia del sinistro da parte del legale.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub 13 – 3. Preliminarmente, la Corte richiama i consolidati arresti di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019). Posta tale premessa, è a sottolinearsi che solo l'evidente e dunque altamente probabile rigetto della domanda di manleva potrebbe costituire pagina 11 di 14 valida argomentazione per escludere la condanna di parte attorea a rimborsare le spese processuali in favore del terzo. Tale considerazione comporta la necessità di un puntuale esame circa l'infondatezza della domanda di manleva spiccata nei confronti del terzo chiamato, infondatezza che deve apparire palese, di talché la chiamata non sia da considerare ragionevole esplicazione delle legittime facoltà difensive. Solo in questo caso, infatti, le spese di lite possono essere attribuite alla parte chiamante.
22. A tale riguardo, la difesa dell'assicuratore aveva eccepito la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. (cfr. par. 5 agg 15 – 18 della comparsa di costituzione in prime cure) sulla base dell'art. 8 della polizza che così dispone: “in caso di sinistro l' deve Parte_4 darne avviso alla Società entro quaranta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, presentando apposita denuncia di sinistro presso l'Agenzia ove è stata stipulata la polizza con cui si è aderito alla Convenzione, comunicando altresì l'eventuale esistenza di altre assicurazioni e trasmettendo
l'eventuale relativa documentazione”. Dal punto di vista temporale, emerge che le prime contestazioni sollevate all'indirizzo dell'Avv. risalivano all'invito alla negoziazione CP_1 assistita del 19.07.2021 (cfr. doc. 89 fascicolo attoreo). Il tenore dell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita è chiaro nel denunciare asseriti profili di responsabilità a carico dell'Avv. reiterati in giudizio, senza tuttavia che il convenuto abbia denunciato il CP_1 sinistro l'assicuratore che era venuto a conoscenza delle contestazioni rivolte all'Avv. solo CP_1
a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, avvenuta in data 24.05.2022.
23. L'avv. deduceva di essersi attenuto a quanto previsto dall'art. 8 delle condizioni di CP_1 polizza, trasmettendo quanto ricevuto a livello di richieste risarcitorie. Evidenziava, tuttavia, che le clausole di polizza non facevano riferimento ad alcuna perdita di garanzia per la mancata comunicazione di un sinistro, limitandosi a prevedere un generico dovere di informazione senza prescrivere alcuna specifica forma. Rilevava anche come, in tema di assicurazione contro i danni,
l'eventuale inosservanza, da arte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. o della polizza non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all' indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915
c.c., comma 2.
pagina 12 di 14 24. Ora, è evidente che il tenore delle contestazioni tra assicuratore e assicurato non è incentrato sull'evidente abnormità e sulla palese infondatezza della domanda di manleva, condizioni che, solo ove positivamente accertate, possono comportare l'attribuzione delle spese processuali del terzo a carico del chiamante. Pertanto, anche il motivo in esame va disatteso.
25. Conclusivamente, l'appello va respinto, con integrale conferma della decisione di prime cure.
26. L'esito del gravame giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, in favore dell'avv. e di avuto riguardo ai parametri medi CP_1 Controparte_5 relativi al valore della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
27. Non ricorrono presupposti per disporre la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., come chiesto dall'avv. non potendo detti presupposti coincidere con la mera CP_1 infondatezza del gravame.
28. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.3617/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, previa declaratoria di contumacia di e di così CP_2 Controparte_3 provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 9987/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1 le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_5
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata nei confronti CP_1 di;
Parte_1
pagina 13 di 14 V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 2.7.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3617/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIETRO ALBERTO MARIA BERETTA, elettivamente domiciliato in VIA LOMELLINA,
37 20133 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IU BI, elettivamente domiciliato in PIAZZA NAPOLI 19 20146 MILANO presso se stesso appellato contro pagina 1 di 14 (C.F. ), con il patrocinio di se stesso, elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in VIA E. CRISAFULLI, 2 90128 PALERMO appellato contro
- (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO PAOLO CAMBIERI e dell'avv. FURIO NICOLA IVO DE
PALMA, elettivamente domiciliata in VIA TRIVULZIO 3 20146 MILANO presso i difensori appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENATO FEDELI, Controparte_5 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso il difensore appellata avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1 adita, in riforma della sentenza, così giudicare: NEL MERITO In accoglimento dei motivi di appello, ritenuta ammissibile la produzione del file audio relativo alla fono registrazione della conferenza collegiale del 21 gennaio 2021 tra l'Avv. l'Avv. ed il signor e consideratine i CP_1 CP_2 Pt_1 contenuti;
considerata la produzione documentale contenuta nel fascicolo di primo grado e, in particolare, i docc. da 55 a 88 fasc. attoreo primo grado;
le conversazioni whatsapp con l'Avv CP_1 prodotte sub doc. 9, pagg.
1-86 fasc. attoreo primo grado;
nonché la conversazione telematica prodotta al n. 97 fasc. attoreo primo grado;
accertata l'esecuzione negligente dell'incarico difensivo congiuntamente conferito all'Avv. ed all'Avv. per il Giudizio di impugnazione da CP_1 CP_2 promuoversi innanzi alla Corte di Appello del Lavoro, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, ritenendoli entrambi e solidalmente responsabili delle conseguenze patite dal signor in ragione Pt_1 della loro corresponsabilità per il deposito tardivo del ricorso in appello, con loro condanna solidale al risarcimento dei danni, così come quantificati dal Tribunale di Milano in € 3.400,00 oltre accessori, ed ogni conseguente statuizione. IN VIA SUBORDINATA In accoglimento del terzo motivo di appello, in considerazione della infondata o, comunque, illegittima chiamata in giudizio del proprio ente pagina 2 di 14 assicuratore da parte dell'Avv. riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il CP_1 signor a rifondere le spese di giudizio al Terzo assicuratore chiamato dall'Avv. Pt_1 CP_1 imputando a quest'ultimo ogni conseguenza relativa all'ingiustificata chiamata e provvedendo ad ogni conseguente statuizione. In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento, così giudicare: Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di Appello per via della carenza di interesse ad agire e la prestata acquiescenza al definitivo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, come dichiarato in atto di appello;
Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni e i motivi meglio illustrati in narrativa;
Conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado;
Condannare parte attrice, al pagamento delle spese del presente giudizio;
Valuti questa Illustrissima Corte se sussistano gli estremi della temerarietà della lite.
Conclusioni per CP_2
Voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Milano adita: IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_2 per le ragioni meglio esposte in narrativa. NEL MERITO: rigettare in ogni caso l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.
9987/2024 del 19.11.2024, per i motivi tutti già esposti. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita: IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da Parte_2
per le ragioni meglio esposte in narrativa. NEL MERITO: rigettare in ogni caso l'appello
[...] proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 9987/2024 del 19.11.2024 del Tribunale di Milano, Dott.ssa Valentina Boroni, per i motivi tutti esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
pagina 3 di 14 Conclusioni per Controparte_5
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: In via principale, nel merito: Respingere l'appello proposto dal Signor e, per l'effetto, confermare la Parte_2 sentenza nr. 9987/2024 del Tribunale di Milano, rigettando quindi la domanda formulata dall'appellante nei confronti dell'Avv. in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando in ogni caso CP_1 integralmente assolta . In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di Controparte_5 accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal Signor nei confronti dell'Avv. Pt_1 CP_1
mandare in ogni caso esente da qualsivoglia condanna, previa declaratoria
[...] Controparte_5 della cessazione della materia del contendere con riferimento all'odierna appellata, in assenza di domanda di manleva nei confronti di , non reiterata in appello dall'Avv. In Controparte_5 CP_1 via di ulteriore subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello del
Signor nei confronti dell'Avv. e della domanda subordinata di manleva Pt_1 CP_1 dell'Avv. nei confronti di , applicare quanto contrattualmente previsto, CP_1 Controparte_5 massimale e scoperto di polizza. Con vittoria di onorari di causa.
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9987/2024, definiva la causa introdotta da contro l'avv. e Parte_1 CP_1 contro l'avv. in ragione della ritenuta responsabilità professionale. CP_2
2. L'attore aveva, infatti, convenuto in giudizio gli avvocati e CP_1 CP_2 chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale instaurato e quantificati in euro 91.551,00, corrispondenti alla somma di quanto l'attore era stato condannato a pagare a titolo di spese di lite in relazione all'appello tardivamente proposto dai difensori e di quanto avrebbe ottenuto qualora, riconosciute le pretese fatte valere nel giudizio di primo grado e l'applicazione del CCNL per i dipendenti del
Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, nonché il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello IV ex art. 96 di detto contratto, avesse esercitato il diritto alla percezione della indennità sostitutiva di reintegra pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alle retribuzioni maturate dalla data del 3.10.2017 fino a quelle della riammissione in servizio ed oltre alle differenze retributive per le prestazioni svolte nel periodo tra il 10.6.2017 e il 2.10.2017.
pagina 4 di 14 Esponeva che l'avv. aveva assunto le sue difese dinnanzi al Tribunale del Lavoro di CP_1
Milano in relazione alla pretesa azionata nei confronti di , Controparte_6
e in riferimento al rapporto di lavoro Controparte_7 CP_8 Controparte_9 subordinato compreso tra il 21.1.2014 e il 21.9.2015, nonché alla pretesa azionata nei confronti di e in riferimento al rapporto di lavoro subordinato compreso tra il Controparte_9 CP_10
10.7.2017 e 2.10.2017. In particolare, per quanto di rilievo nel presente giudizio, l'avv. CP_1 aveva introdotto ricorso, convenendo in giudizio e (RG 2426/2018) Controparte_9 Controparte_10 con domanda volta all'accertamento della sussistenza, per detto periodo, di un rapporto di lavoro a tempo pieno e di carattere subordinato alle dipendenze dirette di in subordine, alla Controparte_9 dichiarazione di nullità/illiceità del contratto di appalto stipulato tra e CP_9 CP_11
e all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
[...] per violazione dell'art. 29 comma 1 d lgs 276/2003; con il conseguente ordine di riammissione in servizio;
inoltre, aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento contrattuale del lavoratore al
IV livello del CCNL con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive.
3. Il giudice del lavoro aveva rigettato la domanda del ricorrente per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di quest'ultimo. L'odierno appellante assume che la sentenza del processo del lavoro venne quindi impugnata, con mandato conferito all'avv. collega di studio dell'avv. CP_2
che non aveva voluto ricevere il mandato a causa della necessità che per l'appello CP_1 Pt_1 formulasse istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al cui albo l'avv. non era CP_1 iscritto, e comunque garantendo al ricorrente – secondo quanto dallo stesso assunto - anche la propria assistenza tecnica. L'appello depositato in data 29.10.2020 venne dichiarato inammissibile, per tardività, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte e liquidate in euro 3.400,00 oltre accessori. censurava il Parte_1 comportamento professionale dell'avv. per avere questi rinunciato all'esame dei testi CP_1
e il primo in quanto collega di lavoro del Testimone_1 Persona_1
CP_ sig. ed il secondo responsabile dei lavoratori di CDG presso entrambi testi che Pt_1 avrebbero senza dubbio “potuto dimostrare il fondamento della domanda avanzata dal lavoratore”, Contr potendo dichiarare davanti al Tribunale che il potere direttivo di fosse ridotto ad una presenza
“superflua, sporadica e saltuaria del sig. ”, mentre il vero potere direttivo rispetto alle Per_1 prestazioni lavorative del magazziniere sig. era esercitato da CP_12 CP_9
pagina 5 di 14 4. L'attore aveva censurato il comportamento dei convenuti per la tardività del deposito del ricorso in appello, atteso che la pronuncia di inammissibilità aveva precluso alla Corte di Appello di operare una “rilettura delle risultanze istruttorie” che ben avrebbe potuto condurre ad una riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento dei diritti del ricorrente. Quanto al risarcimento dei danni, il lavoratore osservava che gli stessi erano integrati dalla privazione della possibilità di essere assunto a tempo indeterminato, con applicazione del corretto inquadramento e del conseguente corretto corrispettivo, pari a quanto avrebbe quantomeno percepito se avesse esercitato il diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva di reintegro pari ad euro 91.555,25, oltre alle spese di lite per euro 3.400,00.
5. Il Tribunale di Milano, con la sentenza oggi gravata, ha riconosciuto che l'analitica e articolata motivazione del Tribunale del Lavoro aveva dato ampio conto di tutte le risultanze acquisite al processo e sulle quali si fondava il convincimento del giudice in ordine alla insussistenza dell'appalto illecito di mano d'opera; detto solido impianto appariva difficilmente sovvertibile attraverso la testimonianza dei due (soli) testi indicati dalla parte attrice, i quali avrebbero dovuto apportare argomenti di rilevante apprezzamento per poter superare quanto emerso dalla istruttoria già svolta e chiaramente indicativa della mancanza di fondamento dell'assunto attoreo. Del resto, la difesa di parte attrice aveva insistito più sul tema della rinuncia immotivata all'assunzione dei due testi di parte ricorrente, senza soffermarsi sul contenuto specifico della loro deposizione e soprattutto sull'idoneità della stessa a modificare le conclusioni raggiunte sul piano istruttorio.
Secondo il giudice di primo grado, quindi, la rinuncia del difensore all'escussione dei due testi non appariva dirimente ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. CP_1
[...]
6. Quanto al secondo profilo di doglianza, attinente alla tardività dell'appello, il Tribunale rilevava che la procura in atti riguardava il solo avv. e la circostanza che quest'ultimo fosse stato CP_2 segnalato dall'avv. non era sufficiente per far ritenere che il mandato professionale fosse CP_1 stato conferito ad entrambi. Ad avviso del giudice di prima istanza, l'addebito costituiva obiettiva negligenza professionale, in quanto è onere del difensore verificare se la proposizione dell'impugnazione per la quale riceve mandato sia tempestiva o meno, dato che la sua intempestività minerebbe in radice ogni possibilità di esame nel merito della vicenda ed impegnerebbe la parte al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di Milano sottolineava che si trattava di specifica attività di natura tecnica rimessa allo studio dell'avvocato, rispetto alla pagina 6 di 14 quale era del tutto irrilevante il fatto che la parte avesse rassicurato il difensore circa la tempestività e proponibilità dell'impugnazione. Osservava ancora il giudice di primo grado che l'inadempimento professionale del legale poteva costituire il presupposto della domanda di restituzione del compenso corrisposto al professionista dal cliente, mentre non poteva comportare sic et simpliciter il riconoscimento di tutte quelle voci di danno che presuppongono l'accertamento di un nesso eziologico tra la condotta negligente del legale ed il mancato ottenimento del risultato giuridico auspicato dal cliente.
7. Poste tali premesse storico – fattuali, il Tribunale di Milano osservava che poteva considerarsi provato il conferimento del mandato professionale da parte dell'attore all'avv. CP_1 quanto al giudizio di primo grado ed all'avv. quanto al giudizio di appello, il tutto CP_2 come risultava dalla procura riversata in atti, dai verbali di udienza, dagli scritti difensivi. In particolare, valorizzava il doc. n. 8 prodotto dall'avv. contenente dichiarazione del CP_1
2.2.2020 di rinuncia al mandato da parte dello stesso legale a seguito della sentenza di primo grado del Tribunale del Lavoro;
si trattava di documento sottoscritto da , che non aveva mai Pt_1 contestato la paternità della sottoscrizione, ma aveva affermato di aver sottoscritto un foglio bianco riempito abusivamente dall'avv. Inoltre, il giudice di primo grado rigettava, richiamando il CP_1 contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, l'ammissibilità dei due file audio che l'attore intendeva produrre, in quanto non era fornita alcuna descrizione del contenuto degli stessi e dunque non era possibile apprezzarne la rilevanza.
8. Il giudice di prime cure, dunque, rigettava la domanda attorea nei confronti dell'avv. e, in CP_1 parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti dell'avv. accertava la CP_2 responsabilità di quest'ultimo quanto alla tardiva proposizione dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 265/2020, condannandolo per l'effetto a risarcire in favore dell'attore la somma relativa alle spese di lite pari ad € 3.400,00, oltre accessori di legge. In ragione della soccombenza, condannava a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1
e dell'assicuratore di quest'ultimo, , le spese processuali. Controparte_5
9. Avverso la sentenza di primo grado interponeva gravame Parte_1 chiedendo che, previa declaratoria di ammissibilità del file audio relativo alla registrazione della riunione del 21 gennaio 2021 con gli avvocati e fosse accertata la concorrente CP_1 CP_2 responsabilità professionale dei due legali quanto al giudizio di impugnazione, conclusosi con la sanzione di inammissibilità del gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro, ritenendosi pagina 7 di 14 dunque coinvolto anche l'avv. chiedeva, inoltre, che fosse esclusa la condanna di esso CP_1 attore in primo grado a rifondere le spese di lite in favore dell'assicuratore, alla luce della contestazione di operatività della polizza, come argomentata dallo stesso assicuratore terzo chiamato.
10. Tutte le parti appellate instavano per la conferma della sentenza gravata.
11. Dopo l'udienza di prima comparizione del 6 maggio 2025, la causa era rinviata ai sensi degli artt.
352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 24 giugno 2025, previa concessione dei termini di 40 giorni per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, di 30 giorni per le comparse conclusionali e 15 giorni per le memorie di replica.
Motivi della decisione
12. In via preliminare la Corte rileva che l'appellante non ha formulato domande nei confronti di e di CP_2 Controparte_3
13. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
13.1. errata decisione di inammissibilità di documenti rilevanti, quali i due file audio relativi a due registrazioni intervenute nel gennaio
2020 presso lo studio CP_2
13.2. erroneità della mancata equiparazione tra il conferimento della procura alle liti e l'affidamento di incarico professionale relativamente alla fase dell'impugnazione della sentenza nel processo del lavoro;
13.3. erronea regolazione delle spese processuali attribuite all'attore in favore di . Controparte_5
14. I primi due motivi possono essere trattati in via congiunta, afferendo entrambi all'accertamento della responsabilità professionale della tardività dell'appello anche in capo all'avv. CP_1
Reputa, infatti, l'impugnante che, da un lato, la puntuale valorizzazione dei file audio delle due registrazioni, come anche, dall'altro, la corrispondenza intercorsa tra Parte_1
e l'avv. dopo l'emissione della sentenza di primo grado del giudice del lavoro
[...] CP_1 dimostrino in modo chiaro la permanenza in capo al legale del mandato difensivo.
15. Opinione della Corte quanto ai motivi sub 13 – 1 e 13 – 2. La Corte premette che la difesa dell'odierno appellante ha dichiarato di condividere la decisione del giudice di prime cure, ossia il riconoscimento della somma di € 3.400,00 oltre accessori di legge – somma corrispondente alle pagina 8 di 14 spese di soccombenza nel giudizio a suo tempo promosso da con il patrocinio dell'avv. Pt_1 innanzi alla sezione lavoro della Corte d'Appello di Milano. CP_2
16. Ebbene, in primo luogo, è d'uopo rilevare che la pronuncia di condanna alle spese in favore di
è ancorata all'insussistenza della responsabilità professionale, come sinteticamente CP_1 riportato sub n.
5. Tale argomentazione è comunque una delle rationes decidendi, afferendo alla valutazione dell'operato professionale del legale, di ben maggiore spessore rispetto all'altra ratio, costituita dall'esclusione di responsabilità dell'avv. nella fase del gravame, in ragione della CP_1 ritenuta carenza di mandato difensivo ( a causa della rinuncia al mandato).
17. In secondo luogo, è utile riportare il testo della rinuncia al mandato come prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di parte “oggetto: rinuncia al mandato. Egr. Sig. CP_1 Pt_3 tenuto conto della sua manifesta mancanza di fiducia la informo di non e essere più disponibile ad appellare la sentenza n. 165 del 2020 anche perché non ho ricevuto il pagamento della parcella relativa al primo grado del giudizio ed allo stesso tempo ritengo vi siano scarse probabilità di ottenerne la riforma. Le comunico, per dovere deontologico che qualora rientrasse nei limiti di reddito previsti dalla legge per richiedere il patrocinio a spese dello Stato le sarà possibile rivolgersi ad un avvocato iscritto nelle apposite liste, previa delibera di approvazione del competente organismo. Presso gli uffici del COA di Milano è possibile accedere alle relative liste. Tanto le dovevo, cordiali saluti. Milano, 22.2.2020”. Orbene, a fronte di tale documento, la difesa attorea in primo grado ha riconosciuto la firma dell'attore, ma ha dedotto che lo stesso non aveva mai potuto conoscere il contenuto del documento;
in altri termini, egli appose la sottoscrizione in occasione dell'appuntamento fissato il 18 febbraio 2020 con l'Avv. presso CP_1 lo studio di questi in Milano, piazza Napoli, nel periodo immediatamente successivo all'emissione della sentenza di primo grado nella vertenza lavoristica. In tale contesto l'Avv. gli presentò CP_1 una serie di documenti da sottoscrivere, riferendogli che erano necessari per la proposizione dell'appello e per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
dato, poi, che l'Avv. non CP_1 era iscritto alle liste dei difensori del gratuito patrocinio, il difensore formalmente incaricato sarebbe stato l'Avv. collega di studio, anche se, sostanzialmente, il processo d'appello CP_2 sarebbe stato seguito da entrambi i difensori ( cfr. pagg. 2 – 3 della memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.).
Ora, a fronte di tale documento, non risulta verosimile che il signor , ammettendo di non Pt_1 ricordare quali e quanti documenti ebbe a sottoscrivere in quella occasione, ricordi proprio di non aver sottoscritto la predetta dichiarazione di rinuncia, né in quella occasione del 18 febbraio 2020,
pagina 9 di 14 né in altra successiva;
men che meno può essere verosimile una tale affermazione quando lo stesso neppure era in grado di distinguere una dichiarazione di rinuncia al mandato da Pt_1 dichiarazioni di sua paternità rilevanti al fine di ottenere l'ammissione dal patrocinio a spese dello
Stato. In ogni caso, la difesa dell'impugnante non ha neppure allegato quale sarebbe stato il diverso accordo che avrebbe dovuto rifluire nel predetto documento e quali sarebbero state le ragioni valide per rilasciare una firma su di un foglio in bianco. Quanto al contenuto del documento, non sussistono dubbi in ordine alla volontà del difensore di abbandonare l'incarico, sulla base della mera interpretazione letterale, come, peraltro, neppure contestato.
18. In terzo luogo, è utile analizzare quei documenti sui quali l'appellante chiede di soffermare l'attenzione, per desumerne, secondo la sua prospettazione, l'esistenza di un mandato professionale ben oltre la rinuncia di cui sopra. Ebbene, il doc. n. 55 di parte attrice in prime cure è uno scambio di corrispondenza per mail tra l'odierno appellante e del tutto neutro rispetto alla CP_1 pretesa sussistenza di un mandato professionale. Ed, invero, il legale affermava: “ciao. Sono in vacanza sino al 10.08 ci sentiamo poi. Il Tribunale è chiuso sino a fine mese ( mail del 3 agosto cui l'odierno appellante rispondeva con una sostanziale presa d'atto chiedendo invio di una fotocopia “per sloccare whatsapp” ). Tutti gli altri documenti sino al doc. n. 88 sono mail inviate dal cliente all'avv. anche durante il periodo di ferie, con una notevole insistenza, con CP_1 richieste sempre più pressanti a cui il legale risponde con evidente difficoltà ( cfr. a titolo esemplificativo mail sub doc. ti nn. 56, 57, 58, 68 ecc.). Per tacere poi dei documenti sub nn. 9 e
10, costituiti da messaggistica via whatsapp, connotata da toni ben poco consoni allo svolgimento della professione forense.
19. Ebbene, in un simile contesto contraddistinto – si ribadisce – dalla rinuncia al mandato, atto non superato da altro di segno opposto, non si vede quale efficacia possano assumere le registrazioni dell'incontro presso lo studio del legale Pertanto, la Corte - pur non condividendo CP_1
l'osservazione del giudice di prime cure per cui la produzione documentale avrebbe dovuto essere supportata da un'indicazione della sua rilevanza – ne sottolinea la sostanziale irrilevanza, alla luce del dato formale della rinuncia al mandato, non scalfita da elementi di segno contrario. Né coglie nel segno la decisione citata dall'appellante di cui a Cass. civ. n. 690572019: “la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale,
pagina 10 di 14 secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato”. Ed, invero, come osservato da Cass civ, n. 8863/21, in materia di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova anche per testimoni. Tali considerazioni non sono pertinenti al caso di specie, ove il dato formale della rinuncia al mandato non può essere superato da carteggi via email e con messaggistica whatsapp del tenore di quello sopra illustrato. Se, dunque, è ben condivisibile l'assenza di forma sacramentale per il contratto di mandato, ciò non toglie che la specifica rinuncia al mandato travolge ogni incarico informalmente conferito. Sulla base delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dei primi due motivi di gravame.
20. Quanto al motivo 13 – c), la difesa dell'appellante assume che immotivatamente il giudice di prime cure lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicuratore dell'avv. CP_1
Soprattutto lamenta l'appellante che il giudice non aveva preso in adeguata Controparte_5 considerazione la contestazione di tardività sollevata dall'assicurazione in relazione alla denuncia del sinistro da parte del legale.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub 13 – 3. Preliminarmente, la Corte richiama i consolidati arresti di legittimità secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019). Posta tale premessa, è a sottolinearsi che solo l'evidente e dunque altamente probabile rigetto della domanda di manleva potrebbe costituire pagina 11 di 14 valida argomentazione per escludere la condanna di parte attorea a rimborsare le spese processuali in favore del terzo. Tale considerazione comporta la necessità di un puntuale esame circa l'infondatezza della domanda di manleva spiccata nei confronti del terzo chiamato, infondatezza che deve apparire palese, di talché la chiamata non sia da considerare ragionevole esplicazione delle legittime facoltà difensive. Solo in questo caso, infatti, le spese di lite possono essere attribuite alla parte chiamante.
22. A tale riguardo, la difesa dell'assicuratore aveva eccepito la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. (cfr. par. 5 agg 15 – 18 della comparsa di costituzione in prime cure) sulla base dell'art. 8 della polizza che così dispone: “in caso di sinistro l' deve Parte_4 darne avviso alla Società entro quaranta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, presentando apposita denuncia di sinistro presso l'Agenzia ove è stata stipulata la polizza con cui si è aderito alla Convenzione, comunicando altresì l'eventuale esistenza di altre assicurazioni e trasmettendo
l'eventuale relativa documentazione”. Dal punto di vista temporale, emerge che le prime contestazioni sollevate all'indirizzo dell'Avv. risalivano all'invito alla negoziazione CP_1 assistita del 19.07.2021 (cfr. doc. 89 fascicolo attoreo). Il tenore dell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita è chiaro nel denunciare asseriti profili di responsabilità a carico dell'Avv. reiterati in giudizio, senza tuttavia che il convenuto abbia denunciato il CP_1 sinistro l'assicuratore che era venuto a conoscenza delle contestazioni rivolte all'Avv. solo CP_1
a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, avvenuta in data 24.05.2022.
23. L'avv. deduceva di essersi attenuto a quanto previsto dall'art. 8 delle condizioni di CP_1 polizza, trasmettendo quanto ricevuto a livello di richieste risarcitorie. Evidenziava, tuttavia, che le clausole di polizza non facevano riferimento ad alcuna perdita di garanzia per la mancata comunicazione di un sinistro, limitandosi a prevedere un generico dovere di informazione senza prescrivere alcuna specifica forma. Rilevava anche come, in tema di assicurazione contro i danni,
l'eventuale inosservanza, da arte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. o della polizza non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all' indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915
c.c., comma 2.
pagina 12 di 14 24. Ora, è evidente che il tenore delle contestazioni tra assicuratore e assicurato non è incentrato sull'evidente abnormità e sulla palese infondatezza della domanda di manleva, condizioni che, solo ove positivamente accertate, possono comportare l'attribuzione delle spese processuali del terzo a carico del chiamante. Pertanto, anche il motivo in esame va disatteso.
25. Conclusivamente, l'appello va respinto, con integrale conferma della decisione di prime cure.
26. L'esito del gravame giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, in favore dell'avv. e di avuto riguardo ai parametri medi CP_1 Controparte_5 relativi al valore della controversia e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
27. Non ricorrono presupposti per disporre la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., come chiesto dall'avv. non potendo detti presupposti coincidere con la mera CP_1 infondatezza del gravame.
28. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.3617/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, previa declaratoria di contumacia di e di così CP_2 Controparte_3 provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 9987/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 CP_1 le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_5
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
IV. respinge la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata nei confronti CP_1 di;
Parte_1
pagina 13 di 14 V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 2.7.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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