TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 4966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 4966/2023 promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO UI come da procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giusy Maria Cristina Narzisi
RESISTENTE
e nei confronti di
( (C.F.: ; Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
P.I.: ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, iuxta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 (rep. n. 37875) dall'Avv. Lucio Cornelio
Vigilanti e dall'Avv. Manlio Galeano;
TE TO
Oggetto: Ricorso ex art. 9 della legge n. 898 del 1970.
***
1 § Motivi in fatto e in diritto.
Con ricorso del 19 dicembre 2023, ha chiesto il Parte_1 riconoscimento, nei confronti di e dell' , della quota di CP_1 CP_3 pensione di reversibilità spettantele a seguito del decesso, in data 28 agosto
2023, dell'ex marito , dal quale ella percepiva l'assegno divorzile Persona_1 riconosciuto dal Tribunale di Siracusa (euro 450,00 mensili, poi ridotti a euro 200,00 con decreto del 20 maggio 2023).
La ricorrente ha illustrato di essere stata unita in matrimonio con il Per_1 dal 22 ottobre 1977 sino alla sentenza di divorzio n. 927/2012 del 13 giugno
2012, per una durata complessiva di 34 anni e 7 mesi. Specifica la ricorrente che il si è successivamente sposato con il 22 marzo Per_1 CP_1
2014 e che detto secondo matrimonio è perdurato fino al 28 agosto 2023, per complessivi 9 anni e 9 mesi.
Alla stregua di quanto sopra, chiedeva l'attribuzione dell'80% Parte_1 dell'intero trattamento (pensione di reversibilità) istando altresì a che la decorrenza fosse fissata dal primo mese successivo alla morte e, in subordine, che fosse condannata la resistente alla restituzione delle somme percepite in eccedenza sino alla data in cui l' provvederà al pagamento CP_3 diretto della quota.
Costituitasi, ha sollevato eccezioni preliminari incentrate CP_1 sull'asserita inapplicabilità del rito famiglia (art. 473-bis c.p.c.) deducendo peraltro la presunta improcedibilità del ricorso per omesso avviso della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, ha poi dedotto la tardività delle difese avverse e ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la limitazione della quota della pensione a euro 200,00 mensili;
ha inoltre affermato l'esistenza di una convivenza more uxorio con il de cuius fin dal
1992, protratta fino al matrimonio, nonché l'assistenza continuativa al marito negli anni prossimi al decesso.
All'udienza del 26 giugno 2024 il Tribunale ha dichiarato tardiva la costituzione della resistente, rigettandone le istanze istruttorie;
ha rigettato altresì le istanze probatorie della ricorrente per genericità e irrilevanza,
2 nonché l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.; la causa è stata quindi posta in decisione all'esito dello scambio di comparse conclusionali e repliche.
Sull'eccezione di mediazione familiare e sul rito applicabile.
La resistente ha invocato l'art. 473-bis.14 c.p.c., ritenendo necessario l'avviso circa la possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
L'eccezione non è fondata: la controversia riguarda la ripartizione di un trattamento pensionistico di reversibilità, materia devoluta al giudice ordinario in quanto inerente a prestazioni previdenziali e non allo status o alla responsabilità genitoriale. Il richiamo al Titolo IV-bis del Libro II del codice di rito, e all'istituto della mediazione familiare, rimane privo di pertinenza nel presente giudizio;
la relativa eccezione va pertanto disattesa.
Tanto premesso in fatto e in rito, il Collegio reputa necessario sussumere la domanda nella disciplina dettata dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, e nell'elaborazione giurisprudenziale che ne ha chiarito i criteri di riparto in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite Il parametro legale che presiede alla ripartizione è quello della durata dei rispettivi matrimoni, da intendersi come durata legale del vincolo;
esso, tuttavia, opera in armonia con la funzione solidaristica della reversibilità e può essere opportunamente corretto alla luce di ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno divorzile goduto dall'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti, e l'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, ove se ne dimostrino stabilità ed effettività.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che: “(…) la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi (…) della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile» (Cass., sez. lav., 28 aprile 2020, n. 8263); ed ancora che alla convivenza more uxorio: “(…) va riconosciuta… un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed
3 effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass., sez. VI, 26 febbraio
2020, n. 5268). La stessa giurisprudenza ha ribadito che il criterio temporale: “può assumere valore preponderante e decisivo, ma non esclusivo, sicché il giudice del merito è chiamato a ripartire la prestazione secondo solidarietà, ragionevolezza, equità e ponderazione di interessi», evitando esiti irragionevoli” (Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9660; Cass., sez. I, 30 dicembre 2021, n. 41960; Corte d'appello Palermo, sez. I, 1° luglio 2025, n.
1012).
Nel concorso tra coniuge superstite e divorziato, il diritto alla percezione delle quote della pensione di reversibilità decorre per entrambi, nei soli confronti dell'ente previdenziale, dal primo giorno del mese successivo al decesso: gli arretrati spettanti all'ex coniuge gravano soltanto sull'ente erogatore, il quale può recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (così, tra le tante,
Cass., sez. lav., 27 settembre 2013, n. 22259; Trib. Vicenza, sez. II, 17 settembre 2025, n. 1314).
In definitiva, la norma va interpretata nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi equitativi senza mai obliterare la centralità della durata legale dei rapporti, e che la misura dell'assegno divorzile non costituisce, di per sé, un tetto legale alla quota attribuibile (cfr.,
Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268).
Sulla tardività della costituzione e sulle istanze istruttorie. All'udienza del
26 giugno 2024 il Tribunale ha dichiarato tardiva la costituzione di CP_1
, respingendo le istanze istruttorie da essa formulate;
ha parimenti
[...] negato l'ammissione delle prove dedotte dalla ricorrente per genericità e irrilevanza, e ha rigettato la richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c..
Tali statuizioni, assunte nel rispetto delle regole del contraddittorio, sono condivise dal Collegio: il thema decidendum è delimitato da elementi documentali già sufficienti — la durata legale dei matrimoni, la titolarità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche di massima — che consentono di definire la ripartizione secondo i principi giurisprudenziali richiamati nella premessa in diritto.
4 Sulla convivenza prematrimoniale parte convenuta ha allegato una convivenza stabile con il de cuius sin dal 1992.
Il Collegio rammenta che la convivenza more uxorio, ai fini correttivi del criterio temporale, richiede prova della sua stabilità ed effettività: così afferma la Cassazione quando riconosce alla convivenza un rilievo autonomo, ma condizionato alla prova (Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., sez. lav., 28 aprile 2020, n. 8263) della sua effettività e stabilità. In difetto di prova ritualmente acquisita — non essendo ammessi i mezzi istruttori per le ragioni processuali già esposte — il correttivo fondato sulla convivenza non può operare nel caso che occupa. Rimane dunque preponderante il parametro della durata legale dei rispettivi matrimoni.
Sull'entità dell'assegno divorzile e sulle condizioni economiche.
La ricorrente ha percepito un assegno divorzile di euro 450,00, ridotto a euro
200,00 per ragioni contingenti legate alle spese sanitarie del de cuius. La misura dell'assegno concorre a fotografare il bisogno e la funzione di sostegno che la reversibilità è chiamata a prolungare, ma non si traduce in un tetto legale alla quota di pensione attribuibile: la Cassazione esclude qualsiasi automatismo che ancori la quota al quantum dell'assegno, e invita a un prudente apprezzamento complessivo (Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020,
n. 5268; Cass., sez. I, 30 dicembre 2021, n. 41960).
Quanto poi alle condizioni patrimoniali delle parti che concorrono nella ripartizione del diritto, nel caso concreto, la ricorrente ha allegato e documentato un reddito da lavoro domestico pari a circa euro 950,00 mensili (al netto tra euro 720,00 e 750,00), la pendenza di un canone di locazione di euro 550,00 e spese fisse mensili (utenze e oneri condominiali) stimate in euro 100/120, cui si aggiunge la manutenzione e il costo di un'autovettura di vecchia data;
ha inoltre rappresentato l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro al 26 aprile 2024, la fruizione temporanea della NASpI e la necessità di ospitalità presso i figli per sopravvenuta difficoltà abitativa. La resistente ha dedotto di non svolgere attività lavorativa, di non disporre di redditi ulteriori rispetto alla pensione di
5 reversibilità e di dover far fronte a debiti di famiglia, canone di locazione e utenze.
Le condizioni economiche di entrambe le parti, pur non floride, non giustificano un deciso scostamento dall'applicazione del criterio principale di natura temporale;
semmai suggeriscono una modulazione equitativa, che preservi l'equilibrio solidaristico senza comprimere oltremisura la posizione del coniuge superstite.
Tutto ciò premesso, e valutato come preponderante il criterio della durata del matrimonio, il primo matrimonio ha avuto durata di 34 anni e 7 mesi;
il secondo di 9 anni e 9 mesi.
La proporzione aritmetica conduce a un rapporto prossimo al 78%/22%. In assenza di prova della convivenza prematrimoniale, ma tenendo conto delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile percepito dalla ricorrente, il Collegio reputa equo fissare la quota in misura del 75% in favore di e del 25% in favore di , così Parte_1 CP_1 coniugando la centralità della durata con i correttivi di ragionevolezza e di equità indicati dalla giurisprudenza (Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9660;
Corte d'appello Palermo, sez. I, 1 luglio 2025, n. 1012).
Sulla decorrenza e sulla domanda di indebito.
La decorrenza della quota va fissata dal primo giorno del mese successivo al decesso, quindi dal 1° settembre 2023, in conformità ai principi affermati dalla Cassazione e dalla giurisprudenza di merito (Cass., sez. lav., 27 settembre 2013, n. 22259; Trib. Vicenza, sez. II, 17 settembre 2025, n.
1314).
Gli arretrati spettanti al coniuge divorziato gravano sull' ; l'eventuale CP_3 recupero delle somme versate in eccesso al coniuge superstite rientra nella sfera d'azione dell'ente, quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna della resistente alla restituzione diretta in favore della ricorrente delle somme pregresse, essendo la regolazione affidata all'ente erogatore.
§ Sulle spese di lite.
6 Pure ritenendo parte ricorrente vincitrice deve tuttavia osservarsi che la stessa ha inutilmente incoato un procedimento cautelare in corso di causa in cui si è vista rigettare le proprie istanze con conferma del rigetto anche in sede di reclamo.
In ragione di tale inutile aggravio processuale appare opportuno condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3 nei soli confronti della convenuta non avendo l' spiegato alcuna CP_1 CP_3 apprezzabile attività difensiva, con compensazione delle restanti spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ACCERTA e dichiara il diritto di a percepire il 75% della Parte_1 quota di pensione di reversibilità spettante a coniuge CP_1 superstite di;
Persona_1
STABILISCE la decorrenza dal 1° settembre 2023 e pone a carico dell' CP_3 gli arretrati spettanti alla ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che quantifica, al netto della decurtazione di 2/3, in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
COMPENSA le spese per il resto.
Così deciso in Siracusa, 11.12.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 4966/2023 promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO UI come da procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Giusy Maria Cristina Narzisi
RESISTENTE
e nei confronti di
( (C.F.: ; Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
P.I.: ), in persona del suo Presidente e legale rappresentante P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, iuxta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 (rep. n. 37875) dall'Avv. Lucio Cornelio
Vigilanti e dall'Avv. Manlio Galeano;
TE TO
Oggetto: Ricorso ex art. 9 della legge n. 898 del 1970.
***
1 § Motivi in fatto e in diritto.
Con ricorso del 19 dicembre 2023, ha chiesto il Parte_1 riconoscimento, nei confronti di e dell' , della quota di CP_1 CP_3 pensione di reversibilità spettantele a seguito del decesso, in data 28 agosto
2023, dell'ex marito , dal quale ella percepiva l'assegno divorzile Persona_1 riconosciuto dal Tribunale di Siracusa (euro 450,00 mensili, poi ridotti a euro 200,00 con decreto del 20 maggio 2023).
La ricorrente ha illustrato di essere stata unita in matrimonio con il Per_1 dal 22 ottobre 1977 sino alla sentenza di divorzio n. 927/2012 del 13 giugno
2012, per una durata complessiva di 34 anni e 7 mesi. Specifica la ricorrente che il si è successivamente sposato con il 22 marzo Per_1 CP_1
2014 e che detto secondo matrimonio è perdurato fino al 28 agosto 2023, per complessivi 9 anni e 9 mesi.
Alla stregua di quanto sopra, chiedeva l'attribuzione dell'80% Parte_1 dell'intero trattamento (pensione di reversibilità) istando altresì a che la decorrenza fosse fissata dal primo mese successivo alla morte e, in subordine, che fosse condannata la resistente alla restituzione delle somme percepite in eccedenza sino alla data in cui l' provvederà al pagamento CP_3 diretto della quota.
Costituitasi, ha sollevato eccezioni preliminari incentrate CP_1 sull'asserita inapplicabilità del rito famiglia (art. 473-bis c.p.c.) deducendo peraltro la presunta improcedibilità del ricorso per omesso avviso della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, ha poi dedotto la tardività delle difese avverse e ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la limitazione della quota della pensione a euro 200,00 mensili;
ha inoltre affermato l'esistenza di una convivenza more uxorio con il de cuius fin dal
1992, protratta fino al matrimonio, nonché l'assistenza continuativa al marito negli anni prossimi al decesso.
All'udienza del 26 giugno 2024 il Tribunale ha dichiarato tardiva la costituzione della resistente, rigettandone le istanze istruttorie;
ha rigettato altresì le istanze probatorie della ricorrente per genericità e irrilevanza,
2 nonché l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.; la causa è stata quindi posta in decisione all'esito dello scambio di comparse conclusionali e repliche.
Sull'eccezione di mediazione familiare e sul rito applicabile.
La resistente ha invocato l'art. 473-bis.14 c.p.c., ritenendo necessario l'avviso circa la possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
L'eccezione non è fondata: la controversia riguarda la ripartizione di un trattamento pensionistico di reversibilità, materia devoluta al giudice ordinario in quanto inerente a prestazioni previdenziali e non allo status o alla responsabilità genitoriale. Il richiamo al Titolo IV-bis del Libro II del codice di rito, e all'istituto della mediazione familiare, rimane privo di pertinenza nel presente giudizio;
la relativa eccezione va pertanto disattesa.
Tanto premesso in fatto e in rito, il Collegio reputa necessario sussumere la domanda nella disciplina dettata dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, e nell'elaborazione giurisprudenziale che ne ha chiarito i criteri di riparto in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite Il parametro legale che presiede alla ripartizione è quello della durata dei rispettivi matrimoni, da intendersi come durata legale del vincolo;
esso, tuttavia, opera in armonia con la funzione solidaristica della reversibilità e può essere opportunamente corretto alla luce di ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno divorzile goduto dall'ex coniuge, le condizioni economiche delle parti, e l'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, ove se ne dimostrino stabilità ed effettività.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che: “(…) la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi (…) della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile» (Cass., sez. lav., 28 aprile 2020, n. 8263); ed ancora che alla convivenza more uxorio: “(…) va riconosciuta… un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed
3 effettività della comunione di vita prematrimoniale” (Cass., sez. VI, 26 febbraio
2020, n. 5268). La stessa giurisprudenza ha ribadito che il criterio temporale: “può assumere valore preponderante e decisivo, ma non esclusivo, sicché il giudice del merito è chiamato a ripartire la prestazione secondo solidarietà, ragionevolezza, equità e ponderazione di interessi», evitando esiti irragionevoli” (Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9660; Cass., sez. I, 30 dicembre 2021, n. 41960; Corte d'appello Palermo, sez. I, 1° luglio 2025, n.
1012).
Nel concorso tra coniuge superstite e divorziato, il diritto alla percezione delle quote della pensione di reversibilità decorre per entrambi, nei soli confronti dell'ente previdenziale, dal primo giorno del mese successivo al decesso: gli arretrati spettanti all'ex coniuge gravano soltanto sull'ente erogatore, il quale può recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (così, tra le tante,
Cass., sez. lav., 27 settembre 2013, n. 22259; Trib. Vicenza, sez. II, 17 settembre 2025, n. 1314).
In definitiva, la norma va interpretata nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi equitativi senza mai obliterare la centralità della durata legale dei rapporti, e che la misura dell'assegno divorzile non costituisce, di per sé, un tetto legale alla quota attribuibile (cfr.,
Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268).
Sulla tardività della costituzione e sulle istanze istruttorie. All'udienza del
26 giugno 2024 il Tribunale ha dichiarato tardiva la costituzione di CP_1
, respingendo le istanze istruttorie da essa formulate;
ha parimenti
[...] negato l'ammissione delle prove dedotte dalla ricorrente per genericità e irrilevanza, e ha rigettato la richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c..
Tali statuizioni, assunte nel rispetto delle regole del contraddittorio, sono condivise dal Collegio: il thema decidendum è delimitato da elementi documentali già sufficienti — la durata legale dei matrimoni, la titolarità dell'assegno divorzile e le condizioni economiche di massima — che consentono di definire la ripartizione secondo i principi giurisprudenziali richiamati nella premessa in diritto.
4 Sulla convivenza prematrimoniale parte convenuta ha allegato una convivenza stabile con il de cuius sin dal 1992.
Il Collegio rammenta che la convivenza more uxorio, ai fini correttivi del criterio temporale, richiede prova della sua stabilità ed effettività: così afferma la Cassazione quando riconosce alla convivenza un rilievo autonomo, ma condizionato alla prova (Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., sez. lav., 28 aprile 2020, n. 8263) della sua effettività e stabilità. In difetto di prova ritualmente acquisita — non essendo ammessi i mezzi istruttori per le ragioni processuali già esposte — il correttivo fondato sulla convivenza non può operare nel caso che occupa. Rimane dunque preponderante il parametro della durata legale dei rispettivi matrimoni.
Sull'entità dell'assegno divorzile e sulle condizioni economiche.
La ricorrente ha percepito un assegno divorzile di euro 450,00, ridotto a euro
200,00 per ragioni contingenti legate alle spese sanitarie del de cuius. La misura dell'assegno concorre a fotografare il bisogno e la funzione di sostegno che la reversibilità è chiamata a prolungare, ma non si traduce in un tetto legale alla quota di pensione attribuibile: la Cassazione esclude qualsiasi automatismo che ancori la quota al quantum dell'assegno, e invita a un prudente apprezzamento complessivo (Cass., sez. VI, 26 febbraio 2020,
n. 5268; Cass., sez. I, 30 dicembre 2021, n. 41960).
Quanto poi alle condizioni patrimoniali delle parti che concorrono nella ripartizione del diritto, nel caso concreto, la ricorrente ha allegato e documentato un reddito da lavoro domestico pari a circa euro 950,00 mensili (al netto tra euro 720,00 e 750,00), la pendenza di un canone di locazione di euro 550,00 e spese fisse mensili (utenze e oneri condominiali) stimate in euro 100/120, cui si aggiunge la manutenzione e il costo di un'autovettura di vecchia data;
ha inoltre rappresentato l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro al 26 aprile 2024, la fruizione temporanea della NASpI e la necessità di ospitalità presso i figli per sopravvenuta difficoltà abitativa. La resistente ha dedotto di non svolgere attività lavorativa, di non disporre di redditi ulteriori rispetto alla pensione di
5 reversibilità e di dover far fronte a debiti di famiglia, canone di locazione e utenze.
Le condizioni economiche di entrambe le parti, pur non floride, non giustificano un deciso scostamento dall'applicazione del criterio principale di natura temporale;
semmai suggeriscono una modulazione equitativa, che preservi l'equilibrio solidaristico senza comprimere oltremisura la posizione del coniuge superstite.
Tutto ciò premesso, e valutato come preponderante il criterio della durata del matrimonio, il primo matrimonio ha avuto durata di 34 anni e 7 mesi;
il secondo di 9 anni e 9 mesi.
La proporzione aritmetica conduce a un rapporto prossimo al 78%/22%. In assenza di prova della convivenza prematrimoniale, ma tenendo conto delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile percepito dalla ricorrente, il Collegio reputa equo fissare la quota in misura del 75% in favore di e del 25% in favore di , così Parte_1 CP_1 coniugando la centralità della durata con i correttivi di ragionevolezza e di equità indicati dalla giurisprudenza (Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9660;
Corte d'appello Palermo, sez. I, 1 luglio 2025, n. 1012).
Sulla decorrenza e sulla domanda di indebito.
La decorrenza della quota va fissata dal primo giorno del mese successivo al decesso, quindi dal 1° settembre 2023, in conformità ai principi affermati dalla Cassazione e dalla giurisprudenza di merito (Cass., sez. lav., 27 settembre 2013, n. 22259; Trib. Vicenza, sez. II, 17 settembre 2025, n.
1314).
Gli arretrati spettanti al coniuge divorziato gravano sull' ; l'eventuale CP_3 recupero delle somme versate in eccesso al coniuge superstite rientra nella sfera d'azione dell'ente, quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Ne consegue il rigetto della domanda di condanna della resistente alla restituzione diretta in favore della ricorrente delle somme pregresse, essendo la regolazione affidata all'ente erogatore.
§ Sulle spese di lite.
6 Pure ritenendo parte ricorrente vincitrice deve tuttavia osservarsi che la stessa ha inutilmente incoato un procedimento cautelare in corso di causa in cui si è vista rigettare le proprie istanze con conferma del rigetto anche in sede di reclamo.
In ragione di tale inutile aggravio processuale appare opportuno condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3 nei soli confronti della convenuta non avendo l' spiegato alcuna CP_1 CP_3 apprezzabile attività difensiva, con compensazione delle restanti spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ACCERTA e dichiara il diritto di a percepire il 75% della Parte_1 quota di pensione di reversibilità spettante a coniuge CP_1 superstite di;
Persona_1
STABILISCE la decorrenza dal 1° settembre 2023 e pone a carico dell' CP_3 gli arretrati spettanti alla ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che quantifica, al netto della decurtazione di 2/3, in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
COMPENSA le spese per il resto.
Così deciso in Siracusa, 11.12.25
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
7