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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/09/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2968 2018
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. VICARI CARMELO;
C.F._1
ricorrente contro
(nato a [...] il [...]) in qualità di erede Controparte_1
di (nato a [...] il [...]), con l'avv. Persona_1
GUCCIONE MARGHERITA;
(nata a [...] il [...]), Controparte_2 [...]
(nato a [...] il [...]), (nata CP_3 Controparte_4
a Modica il 28.2.1974), (nato a [...] il [...]), CP_5
(nato a [...] il [...]), CP_6 CP_7
(nata a [...] il [...]), in qualità di eredi di Persona_1
(nato a [...] il [...]), CONTUMACI;
resistenti
Pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Altre ipotesi le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente deduce di avere svolto l'attività di operatore ecologico in forza alle imprese succedutesi nell'appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato dal segnatamente dal 2007 alle Controparte_8
dipendenze della Impresa Ecologica di Busso Giuseppe e dal 13.10.2009 al 30.11.2016, a seguito di passaggio diretto del personale addetto all'appalto, alle dipendenze di;
di avere mantenuto con Persona_1
l'impresa del , nonostante l'anzianità di servizio Per_1
complessivamente maturata nell'ambito del settore della raccolta dei r.s.u., l'originario inquadramento nel livello II base parametrale B;
di avere diritto, in forza delle previsioni del C.C.N.L. di settore, al passaggio alla posizione parametrale di attestazione A del livello II a decorrere dal gennaio 2012, tenuto conto dell'art. 6 del medesimo
C.C.N.L., che, in caso di passaggio di gestione del personale per cambio appalto, impegna l'azienda subentrante a riconoscere “utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A del medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti il
C.C.N.L. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto condannarsi il convenuto al riconoscimento della base parametrale di attestazione A ed al pagamento delle correlate differenze di retribuzione maturate e maturande successivamente al deposito del ricorso e sino alla effettiva modifica della base parametrale.
Pagina 2 di 16 Si è costituito in giudizio il convenuto, che ha difeso la legittimità del proprio operato rimarcando l'inapplicabilità del disposto dell'art. 6 del
C.C.N.L. posto a fondamento della pretesa attorea, in quanto l'affidamento del servizio da parte del è avvenuto in via CP_8
temporanea, non già a seguito di avvicendamento ordinario tra imprese attraverso l'espletamento di una gara pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, bensì in forza di un'ordinanza contingibile e urgente del
Sindaco del 7.10.2009; ha, altresì, evidenziato che l'inquadramento del personale addetto all'appalto è stato riconosciuto in conformità agli impegni assunti nel verbale di incontro con i sindacati, finalizzato al passaggio di gestione del servizio, nel quale esso resistente si è impegnato a “riconoscere il trattamento normativo e contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, in riferimento esclusivo agli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore”.
Il convenuto ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, ovvero, in subordine, per la condanna del chiamato in causa, Controparte_8
quale soggetto responsabile del protrarsi dell'espletamento del servizio pubblico, in origine affidato solo per il periodo tecnico occorrente al subentro della ditta appaltatrice e poi più volte prorogato.
Il ancorché regolarmente citato, ha omesso di Controparte_8
costituirsi nel presente giudizio.
Il giudizio è stato interrotto a seguito del decesso del resistente e tempestivamente riassunto nei confronti degli eredi indicati in epigrafe, dei quali si è costituito il solo , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso.
***
Pagina 3 di 16 Occorre premettere che il ricorso in riassunzione è stato notificato agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso il domicilio del de cuius.
Con successiva ordinanza è stato rilevato che “in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti” (C. 15995/2022, che in motivazione specifica che tale individuazione può avvenire anche dopo la riassunzione: pag. 11 come corretta in calce alla sentenza).
Conseguentemente, il ricorrente ha indicato le generalità degli eredi dell'originario resistente, producendo il certificato storico di stato di famiglia, da cui emerge che i convenuti in riassunzione sono suoi figli, e la visura camerale dell'impresa, da cui risulta che quest'ultima è attualmente “intestata” a costoro quali coeredi, dal che si desume che questi hanno accettato l'eredità.
Trattandosi del coniuge del de cuius e dei suoi sei figli, non risultando alcun testamento, ai sensi dell'art. 581 c.c., e dividendosi i debiti ereditari pro quota tra gli eredi, la sig.ra è responsabile per CP_2
1/3, mentre gli altri convenuti in riassunzione sono responsabili per 1/9 ciascuno.
Pagina 4 di 16 Non è condivisibile quanto sostenuto da con le ultime Controparte_1
note di trattazione scritta, ossia che “essendo documentale che il ricorrente abbia richiesto nel ricorso per riassunzione la condanna al pagamento delle invocate differenze retributive degli “eredi del sig.
, nato a [...] il 19.02.'49, c.f.: , Persona_1 C.F._2
quale titolare dell'omonima impresa corrente in via Modica CP_8
Ragusa n. 4, P.I.: ” ed essendo, come detto, l'attività di P.IVA_1
impresa proseguita in comunione ereditaria (assimilabile, per il nostro ordinamento ad una società di fatto) ne consegue il difetto di legittimazione passiva dei singoli eredi rispetto alla domanda giudiziale formulata dal ricorrente, per come specificata nelle citate conclusioni rassegnate nelle note di trattazione avversate, che cristallizzano in maniera definitiva la domanda di condanna”.
È vero che la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale” (C. 32353/2023).
Al di là del fatto che l'accertamento dell'esistenza di una società tra i coeredi presuppone la verifica che “tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l'esercizio di un'impresa collettiva” (C. 24197/2020, C.
10188/2019), e tale circostanza non è stata nemmeno specificamente
Pagina 5 di 16 dedotta ed argomentata e non può desumersi dalla semplice iscrizione dei coeredi risultante dalla visura camerale, il che è sufficiente al rigetto della tesi di , va comunque osservato quanto segue. Controparte_1
Il richiamato principio è stato affermato in un caso diverso da quello qui in esame: lì, infatti, il giudizio era stato introdotto sin dall'inizio nei confronti degli eredi, in quanto l'originario debitore era già deceduto;
qui, invece, il giudizio è stato introdotto nei confronti di quest'ultimo ed
è proseguito nei confronti degli eredi.
Tale scansione processuale è l'unica possibile alla luce dell'art. 110
c.p.c., secondo cui “quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”: dato che il convenuto originario era una persona fisica, il processo non poteva che essere proseguito nei confronti dei suoi eredi.
Pertanto, la piana applicazione, nel caso di specie, del principio espresso dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia impedirebbe in ogni caso la prosecuzione del processo: perché la riassunzione nei confronti dei soci non sarebbe possibile, dovendo il processo proseguire nei confronti degli eredi;
e non potendo in ogni caso la domanda essere accolta nei confronti di questi.
Conseguentemente, non potendosi ritenere che il processo dovesse essere riassunto nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva sostanziale, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie del richiamato principio.
E comunque, tale principio, che pare essere stato affermato dall'unica pronuncia citata, non sembra condivisibile.
Esso viene tratto da due massime più volte affermate dalla Corte. La prima è quella secondo cui “nel caso in cui più eredi esercitino - come nella specie - congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al "de cuius", deve escludersi la
Pagina 6 di 16 configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate” (C. 13291/1999, C. 24197/2020, C.
1251/1984, quest'ultima in Il Foro Italiano, anno 1986, fasc. 2, parte 1); la seconda è quella per cui “il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale (C. 8956/2006, C. 18718/2010).
Invero, le pronunce che hanno espresso la prima massima riguardano tutte giudizi in cui era stata convenuta la società tra i coeredi ovvero questi ultimi in qualità di soci della stessa;
e si sono limitate a confermare la legittimazione passiva sostanziale di tali soggetti, proprio in ragione della configurabilità di una società tra i coeredi dell'imprenditore individuale;
e ciò, senza negare che gli eredi potessero essere anche convenuti in quanto tali (ovviamente solo per i crediti maturati finché il de cuius era in vita); in quest'ottica, l'affermazione dell'irrilevanza delle limitazioni di responsabilità legate alla qualità di erede va riferita strettamente all'azione svolta nei confronti del socio/erede in quanto socio, e quindi significa che costui, se convenuto in quanto socio, non può opporre ad es. la parziarietà dei debiti ereditari, proprio perché egli è anche socio e quindi responsabile in solido;
mentre, se è convenuto come erede (sempre con esclusivo riferimento ai debiti
Pagina 7 di 16 maturati prima dell'apertura della successione), tali limitazioni non potranno che operare.
La seconda massima, invece, riguarda il caso in cui il socio sia convenuto personalmente, senza spenderne la qualità; non anche il caso in cui sia convenuto quale erede dell'imprenditore individuale a cui sia succeduta la società nell'esercizio dell'impresa.
Pertanto, da queste massime non sembra potersi trarre il principio, affermato dalla prima delle pronunce citate, per cui se il socio/erede viene convenuto in quanto erede anziché in quanto socio la domanda svolta nei suoi confronti va rigettata.
Infatti, rispetto ai debiti sorti quando l'impresa era esercitata in forma individuale dal de cuius, la sua legittimazione come socio concorre con quella quale erede.
In particolare, la prima legittimazione si fonda sulla successione nel debito sorto in capo al de cuius;
la seconda sul trasferimento d'azienda dall'imprenditore individuale alla società per il tramite degli eredi del primo.
Del resto, la pronuncia C. 18718/2010 non riguarda, come invece sembrerebbe dalla lettura di pag. 6 della sentenza C. 32353/2023 (quella che ha espresso il principio in esame), il caso dell'erede/socio convenuto nella prima veste;
e sia questa pronuncia che C. 8956/2006 si giustificano sulla necessità di garantire al socio la possibilità di far valere il beneficio di escussione: necessità che non sussiste qualora egli sia responsabile dei debiti sociali ad altro titolo che non preveda tale beneficio (ad es. fideiussore fuori del caso dell'art. 1944 co. 2 c.c.).
Per quanto detto, dunque, non si ritiene di poter applicare al caso di specie il principio espresso da C. 32353/2023, cui Controparte_1
sembra fare riferimento.
Pagina 8 di 16 Ne consegue la sussistenza, in capo ai convenuti in riassunzione, della legittimazione passiva sostanziale nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già affrontata da questo Tribunale nell'ambito di analoghi giudizi (nn.
1581/2014, 1582/2014 e 2812/2015 R.G.) promossi da altri dipendenti dell'impresa e definiti con sentenze nn. 714/2021 e Persona_1
1080/2021, le cui motivazioni si riportano testualmente per esigenze di economia processuale, ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.: «Non può essere accolta la domanda del ricorrente di declaratoria del diritto alla base parametrale A con decorrenza dal 2.1.2012.
La pretesa attorea, in particolare, non può ritenersi legittimamente fondata sul disposto dell'art. 6 del C.C.N.L. di settore, in quanto, come condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale e confermato dalla Corte di Appello di Catania in controversia similare (cfr. sentenza C.d.A.
Catania n. 548 del 19 giugno 2018), “nella fattispecie non si tratta di
“passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto”, ma di affidamento del servizio in virtù di ordinanza contingibile e urgente. Per tale motivo, l'impresa destinataria dell'incarico era vincolata esclusivamente al rispetto del contenuto dell'ordinanza contingibile e urgente e delle pattuizioni contenute nel verbale d'intesa del 9.10.2009, siglato all'esito dell'incontro tenutosi presso il Comune di alla CP_8
presenza delle OO.SS.”.
Non è contestato, invero, ed è provato in via documentale, che l'affidamento del servizio di raccolta dei r.s.u. all'impresa da Per_1
parte del è avvenuto in forza di un provvedimento Controparte_8
transitorio ed urgente adottato dal Sindaco, che, “per il periodo tecnico occorrente al subentro della ditta appaltatrice del servizio di cui alle procedure di affidamento in corso da parte dell Controparte_9
Pagina 9 di 16 Ragusa”, ha ordinato all'impresa del resistente lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale.
La disposizione di cui al menzionato art. 6 del C.C.N.L., benché la rubrica faccia generico riferimento all'avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto, attiene, come si evince dal tenore testuale delle norme in essa contenute, all'ipotesi di subentro di un nuovo gestore nell'appalto a seguito di gara per l'affidamento del servizio. In tal senso depongono, infatti, le norme che prevedono l'obbligo dell'impresa cessante di trasmettere al committente la documentazione relativa al personale addetto in via ordinaria all'appalto, “ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza”.
La deroga, sia pure transitoria, alle norme dettate in tema di passaggio della gestione dal citato art. 6 del C.C.N.L. appare, dunque, giustificata in fattispecie - come quella per cui si procede - nelle quali l'impresa subentrante accede all'appalto non già a seguito di ordinaria partecipazione ad una gara e dopo avere ricevuto tutte le informazioni prescritte dalle richiamate disposizioni del contratto collettivo bensì in virtù di ordinanza di carattere contingibile e urgente, che consente l'affidamento temporaneo del servizio sulla base della manifestazione di disponibilità dell'impresa.
Pertanto, non trova applicazione al caso di specie il disposto dell'art. 6 citato, che prevede, nell'ipotesi di passaggio del personale addetto all'appalto, il riconoscimento tanto “del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere” quanto “dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti il CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti” nonché del
“periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del
Pagina 10 di 16 passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti il
CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti”.
Né, come già rilevato dalla Corte di Appello di Catania nella citata sentenza n. 548/2018, “può sostenersi che nel verbale di incontro del
9.10.2009 sia stata richiamata la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 (in tema di inquadramento contrattuale), avendo le parti fatto riferimento soltanto all'esigenza di salvaguardare “i livelli occupazionali e le forze lavorative impegnate”.
Dunque, in virtù dell'accordo raggiunto all'esito del menzionato incontro del 9 ottobre 2009, ha assunto il “formale impegno… di Persona_1
riconoscere il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, in riferimento esclusivo agli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore”.
Il riferimento esclusivo agli “aumenti periodici di anzianità” è chiaramente indicativo della volontà delle parti di limitare il riconoscimento ai soli aumenti automatici della retribuzione base parametrale previsti dall'art. 27 del C.C.N.L. di settore con cadenza triennale, mentre resta escluso il riconoscimento dell'anzianità maturata nel settore agli ulteriori effetti considerati dall'art. 6 del contratto collettivo, che, come detto, non trova diretta applicazione nella fattispecie».
Va, dunque, respinta la domanda del ricorrente avente ad oggetto il passaggio alla base parametrale A, con le connesse differenze retributive,
a decorrere dal gennaio 2012 - data di maturazione del quinquennio dall'assunzione alle dipendenze della Impresa Ecologica di Busso
Pagina 11 di 16 - per effetto del disposto dell'art. 6 C.C.N.L. (laddove impegna Pt_1
l'azienda subentrante nell'appalto a riconoscere il periodo di tempo maturato dal dipendente nella posizione parametrale B alle dipendenze delle precedenti imprese appaltatrici, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale).
Nondimeno, il ricorso va accolto quanto alla successiva decorrenza del diritto all'accesso alla base parametrale A.
Al riguardo, deve condividersi quanto argomentato nella citata sentenza n. 714/2021: «Benché nella fattispecie concreta non si applichino, per le esplicitate ragioni di necessità ed urgenza, le specifiche norme della contrattazione collettiva in materia di passaggio della gestione del personale addetto all'appalto, volte a garantire una continuità del rapporto lavorativo, anche sul piano del trattamento economico, mediante riconoscimento ad ogni effetto dell'anzianità maturata nel servizio alle dipendenze delle imprese del settore, il resistente è, comunque, vincolato all'applicazione del C.C.N.L. nella gestione del personale assunto ex novo.
Non è contestato, infatti, che l'impresa del applichi ai propri Per_1
dipendenti, sul piano del trattamento normativo ed economico, il
C.C.N.L. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti allegato al ricorso;
tanto, peraltro, risulta dall'Unilav di assunzione del ricorrente.
Ebbene, dunque, il convenuto è tenuto all'applicazione anche dell'art. 15 del menzionato contratto collettivo, secondo cui “il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 6 anni di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale
Pagina 12 di 16 immediatamente inferiore. A decorrere dal 01.05.09 il periodo di permanenza nella posizione parametrale B è ridotto a 5 anni. Nei confronti del personale in forza al 01.05.2009 il periodo di permanenza già maturato fino a tale data nella posizione parametrale B è considerato utile ai fini del passaggio alla posizione parametrale A”».
Poiché il ricorrente è stato assunto dall'impresa il 13.10.2009 con Per_1
inquadramento nel livello II, parametro B, sussiste il diritto del medesimo a transitare nella base parametrale A dopo il decorso di cinque anni di permanenza nella base parametrale B, e dunque a far data dal
13.10.2014.
Né tale diritto può essere escluso - come adombrato dal convenuto - in considerazione del divieto sancito dall'art. 6, comma 6, del richiamato
CCNL, a mente del quale “a decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A”, atteso che lo stesso comma seguita “sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente CCNL” e, dunque, fa espressamente salva l'ipotesi del transito nella posizione parametrale A per coloro che hanno maturato cinque anni di servizio nella corrispondente base parametrale B.
Per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto di ad essere inquadrato nel livello II, base parametrale Parte_1
A, con decorrenza dal 13.10.2014, nonché a percepire le differenze retributive scaturenti da detto inquadramento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il relativo onere economico va indubbiamente posto a carico del datore
(e quindi dei suoi eredi), vertendosi in tema di somme di Persona_1
Pagina 13 di 16 natura retributiva, scaturenti dal rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed il convenuto in applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva, rispetto al quale rapporto il Controparte_8
che ha affidato il servizio di appalto è del tutto estraneo.
Né, per altro verso, l'ente locale può essere condannato a rifondere alla ditta le somme versate per l'anzianità frattanto maturata dai dipendenti, non essendovi prova in atti, né puntuale allegazione al riguardo, che il protrarsi del servizio sia dipeso da colpa imputabile al e CP_8
dovendosi pertanto farsi rientrare la “lievitazione” dei costi a carico della ditta affidataria nel c.d. rischio d'impresa (circostanza, questa, di cui può invece tenersi conto ai fini delle spese processuali).
Ai fini della quantificazione di quanto spettante è stata disposta c.t.u., che ha così concluso: “il totale complessivo delle differenze retributive ammonta ad €. 5.168,40. Inoltre, per la differenza di retribuzione, il lavoratore ha maturato anche una quota di TFR pari ad €.382,84”.
Il dettaglio delle somme dovute a titolo di retribuzione (escluso quindi il t.f.r.) per ciascuna mensilità è il seguente:
Mese / Anno Differenza di retribuzione lorda
Pagina 14 di 16 ott. 2015 174,35 nov. 2015 181,06 dic. 2015 184,41 tredicesima 174,35 gen. 2016 174,35 feb. 2016 174,35 mar. 2016 191,11 apr. 2016 174,35 mag. 2016 181,06 giu. 2016 174,35 quattordicesima 174,37 lug. 2016 174,35 ago. 2016 174,35 sett. 2016 174,35 ott. 2016 174,35 nov. 2016 174,35 tredicesima 159,83 quattordicesima 58,16
Le parti non hanno svolto alcuna contestazione rispetto a tali conteggi, che appaiono ragionevoli e devono quindi essere qui recepiti.
Pertanto, la sig.ra va condannata a pagare un terzo CP_2
dell'importo spettante, e quindi € 1.850,41; gli altri convenuti in riassunzione devono essere condannati a pagare un nono ciascuno, pari ad € 616,80; in entrambi i casi oltre rivalutazione ed interessi dall'ultimo giorno di ciascun mese di maturazione, calcolati sulle rispettive frazioni degli importi indicati in tabella.
Secondo il principio della soccombenza, parte resistente è tenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura che si liquida in dispositivo. Le spese di c.t.u. restano a carico dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna a pagare a la Controparte_2 Parte_1
somma di € 1.850,41 oltre interessi e rivalutazione;
Pagina 15 di 16 - condanna , , , , Pt_1 CP_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
a pagare ad la somma di € 616,80
[...] Parte_1
ciascuno, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna tutti i convenuti in solido a rifondere ad Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 2600 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
- pone le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido.
20/9/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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13 ott. 2014 100,59 nov. 2014 181,06 dic. 2014 174,36 tredicesima 174,35 gen. 2015 174,35 feb. 2015 54,23 mar. 2015 24,36 apr. 2015 181,07 mag. 2015 184,41 giu. 2015 174,35 quattordicesima 174,37 lug. 2015 174,35 ago. 2015 174,35 sett. 2015 174,35