Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 3134/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto in data 17.12.2024, da
1) E_ nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]3/A - BREGNANO con l'Avv. PAOLO SOATTINI e l'Avv. DONATELLA MONTICONE
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]45 - MOLTRASIO con l'Avv. ATTUBATO ANTONELLA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in MOLTRASIO, in data 1/5/2013,
(anno 2013, atto n. 2, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI: , nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
MonSInore Santino Grassi n,3/A, rimane la SI.ra , con tutto quanto l'arreda, che vivrà nella stessa E_ Per unitamente al figlio oggi di anni 8.
Il SI. provvederà a lasciare la casa coniugale alla data di sottoscrizione del ricorso Controparte_1 trasferendosi nell'unita immobiliare sita in Moltrasio (CO) Via Marconi nr. 38/A.
Il SI. quando lascerà la casa coniugale asporterà tutti i suoi effetti personali. CP_1 Per 3) Per quanto riguarda il figlio di anni 8, i coniugi, in considerazione dell'importanza di una costante presenza di entrambi i genitori nell'educazione e nella crescita del figlio, concordano che venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre SI.ra , con la quale E_ continuerà a vivere nella casa di Bregnano (CO), Via MonSInore Santino Grassi n,3/A, ove tuttora ha la residenza. Per Tutte le decisioni relative alla salute, lo sviluppo, l'educazione, il tempo libero del figlio , verranno prese concordemente dai Sig.ri e , tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni E_ CP_1 naturali ed aspirazioni. Pertanto, ogni scelta relativa al figlio sarà congiunta e paritaria tra le parti.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé. Per 4) Durante la settimana il padre terrà con sé nella giornata del mercoledì prelevandolo a scuola e riportandolo alla residenza di Bregnano entro le ore 21.00.
Durante tale giorno il Sig. si impegna a seguire il figlio nei suoi impegni scolastici e non, se CP_1 coincidenti con tali giorni, ed altro di sua necessità.
Il SI. , si impegna a comunicare alla SInora , con debito preavviso, qualsivoglia CP_1 E_ circostanza che impedisca allo stesso di tenere con sé il minore nei giorni di sua spettanza. Ciò unicamente al fine di consentire ai genitori un'adeguata gestione dei propri impegni. Per Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio per fine settimana alternati, prelevandolo da scuola al termine delle lezioni e riportandolo la domenica entro le ore 21:00.
In caso di impegni extrascolastici e sportivi del figlio, il padre si farà parte attiva impegnandosi nei fine settimana nei quali il figlio è a lui affidato, oltre che a seguirlo didatticamente, ad accompagnarlo nelle varie attività dallo stesso svolte. Per Al termine dell'anno scolastico frequenterà il Grest – oratorio estivo per quattro settimane;
durante detto periodo verrà seguito il calendario di visite previsto durante l'anno scolastico. Per Le festività natalizie saranno trascorse da con un genitore dal 23.12 alle ore 8.00 fino alla mattina del
26.12 alle ore 9:30 e con l'altro genitore dalla mattina del 26.12 alle ore 9.30 fino alla mattina del 02.01. alle ore 9.30; poi fino alle ore 21.00 del 6.01 con il primo genitore e così alternativamente di anno in anno e ciò Per al fine di permettere ad di condividere con entrambi i genitori le festività natalizie. I periodi di cui sopra saranno a rotazione tra i genitori e per le prossime vacanze il primo periodo spetterà al padre.
Per ciò che concerne le vacanze pasquali verranno suddivise equamente tra i genitori;
pertanto dal giovedì
Santo alle ore 8:00 fino alle ore 9:30 di Pasqua, e poi fino alle ore 21.00 di martedì e cosi ad anni alternati. Lo stesso principio verrà applicato tra i genitori anche per la Festa del patrono, Carnevale, eventuali ponti e festività, previo tempestivo accordo tra le parti su tempi e modalità.
Per ciò che concerne le vacanze estive, ovvero quelle dalle fine del campo estivo all'inizio della scuola, per Per espresso accordo delle parti, starà con i genitori a settimane alterne. Le settimane alternate vanno dal
Venerdì alle ore 21.00 sino al venerdì alle ore 21.00. Per Nell'ambito del suddetto periodo ciascuno dei genitori trascorrerà con un periodo di ferie non superiore a due settimane consecutive con il padre e anche non consecutive con la madre.
I periodi di ferie verranno stabiliti tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno.
In ogni caso le parti si comunicheranno le località' ove trascorreranno le vacanze con il figlio oltre a comunicare un recapito telefonico, ed entrambe, sia nel periodo estivo che durante l'anno, quando il figlio Per non è rispettivamente loro affidato, avranno la possibilità di effettuare una video chiamata al giorno con . Per E deve essere permesso ad di chiamare l'altro genitore ogni qual volta lo desidera. Per Ogni qual volta dovesse pernottare in una abitazione diversa da quella della residenza di uno dei genitori, questa evenienza dovrà essere preventivamente comunicata all'altro genitore.
Tutte le comunicazioni in merito agli accordi di cui ai punti precedenti avverranno tra i coniugi a mezzo email o Whatsapp con conferma da parte del ricevente.
Ciascun genitore si impegna a mantenere con il figlio una comunicazione che trasmetta rispetto nei riguardi dell'altro genitore, salvaguardandone il ruolo e la funzione genitoriale, ed il legame affettivo con entrambi i genitori, nonché cooperando gli stessi per il benessere del figlio.
A tal fine i ricorrenti si impegnano ad evitare qualsivoglia coinvolgimento del minore in questioni di qualunque natura e specie, riguardanti unicamente i genitori. Ogni problema di questo tipo dovrà infatti essere discusso ed affrontato in assenza del minore.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1 E_ Per del figlio , Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere da Dicembre 2024 mediante bonifico e/o equipollente presso l'Istituto di Credito e alle coordinate che la OR ha già provveduto a comunicare .Detto assegno sarà aggiornato automaticamente E_ di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Tale cifra dovrà essere versata fino all' autosufficienza economica del figlio.
6) La madre SI.ra , essendo il coniuge presso cui il figlio è collocato provvederà direttamente E_ al mantenimento ed alla cura quotidiana del figlio. Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di carattere medico se non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche, ludiche e tutte quelle come meglio individuate nel Protocollo del Tribunale di Como cui le parti faranno riferimento e dovranno essere previamente concordate e documentate.
Per quanto concerne le spese straordinarie, da concordare preventivamente tra le parti, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, potrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, a mezzo email o whatsapp, all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In ogni caso le spese straordinarie non possano essere conguagliate o compensate con l'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli o con altre spese anticipate dai genitori a titolo di liberalità. Le spese per il figlio durante le vacanze saranno a carico del genitore che ha con se il bambino, così come le spese di svago sostenute nei fine settimane e negli altri momenti condivisi con il figlio. Per 7) Il contributo relativo all'assegno unico per il figlio verrà percepito al 100% dalla SI.ra E_
. Il SI. a tal fine si impegna sin d'ora ad autorizzare detto accredito ed a sottoscrivere e
[...] CP_1 presentare per tempo la documentazione necessaria.
8) I SI.ri e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia E_ Controparte_1 assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
9) Le parti danno atto di avere già suddiviso i relativi conti correnti.
10) Per espresso accordo tra i coniugi, il SI. provvederà, contestualmente alla Controparte_1 sottoscrizione del presente ricorso ed entro il deposito dello stesso, a rimborsare alla SI.ra , E_ alle coordinate bancarie già a sua conoscenza, l'importo di Euro 14.500,00 dalla stessa erogato a suo favore titolo di prestito, e l'importo delle spese pari ad Euro 2.528,00 come da accordi tra le parti, facendo pervenire alla stessa relativa contabile entro il termine suddetto.
11) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento delle condizioni di cui ai punti precedenti, hanno definito ogni aspetto economico/ patrimoniale connesso al pregresso rapporto coniugale e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, causa ragione, al di fuori di quanto stabilito nel presente ricorso.
12) I coniugi esprimono sin da ora il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo degli stessi Per Per per il figlio minore . Il consenso per l'espatrio del figlio dovrà essere rilasciato congiuntamente, fatta eccezione per l'espatrio determinato da ragioni turistiche o da gita scolastica.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e E_ CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 01/05/2013, in MOLTRASIO
[...]
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MOLTRASIO - anno 2013, atto n. 2, parte
II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOLTRASIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 21/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao