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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4918/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliere
dott. Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, instaurata a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16018 del 18 maggio 2022,
n. r.g. n. 4212 del 2020,
da
n. 50080/90 della (C.F. ) in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del curatore, avv. Gregorio Iannotta, in virtù del provvedimento di autorizzazione e nomina del G.D. dott.ssa Barbara Perna del 6 giugno 2022,
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gabrielli (C.F. C.F._1
), con cui elettivamente domicilia come in atti.
[...]
Attore in riassunzione
Contro
1 (C.F. n. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata dall'avv. SILVIA VALENTI (C.F. n.
). C.F._2
con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti, Controparte_3
3 – Tower A, 20154 Milano (cod. fisc. e. P. Iva , in persona del P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata dagli avv.ti Stefano D'Ercole (C.F.
, Leonardo Di Brina (C.F. ), C.F._3 C.F._4
Massimo Garutti (C.F. ) e Stefano Pantalani (C.F. C.F._5
). C.F._6
Convenute in riassunzione-non costituite
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, darsi atto che i difensori delle parti convenute in riassunzione innanzi indicati, benché abbiano dato conto con procura dei loro rispettivi poteri rappresentativi, non hanno depositato comparsa di costituzione e i documenti che offrono in comunicazione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., come richiamato dall'art. 347 c.p.c..
Ciò posto, deve rilevarsi che nessuno è comparso né alla prima udienza, fissata a seguito di varie richieste di differimento per l'08.05.2025; né a quella successiva del 15.05.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi,
deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
2 Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.06.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliere
dott. Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, instaurata a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 16018 del 18 maggio 2022,
n. r.g. n. 4212 del 2020,
da
n. 50080/90 della (C.F. ) in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del curatore, avv. Gregorio Iannotta, in virtù del provvedimento di autorizzazione e nomina del G.D. dott.ssa Barbara Perna del 6 giugno 2022,
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gabrielli (C.F. C.F._1
), con cui elettivamente domicilia come in atti.
[...]
Attore in riassunzione
Contro
1 (C.F. n. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata dall'avv. SILVIA VALENTI (C.F. n.
). C.F._2
con sede sociale e direzione generale in Piazza Gae Aulenti, Controparte_3
3 – Tower A, 20154 Milano (cod. fisc. e. P. Iva , in persona del P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata dagli avv.ti Stefano D'Ercole (C.F.
, Leonardo Di Brina (C.F. ), C.F._3 C.F._4
Massimo Garutti (C.F. ) e Stefano Pantalani (C.F. C.F._5
). C.F._6
Convenute in riassunzione-non costituite
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, darsi atto che i difensori delle parti convenute in riassunzione innanzi indicati, benché abbiano dato conto con procura dei loro rispettivi poteri rappresentativi, non hanno depositato comparsa di costituzione e i documenti che offrono in comunicazione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., come richiamato dall'art. 347 c.p.c..
Ciò posto, deve rilevarsi che nessuno è comparso né alla prima udienza, fissata a seguito di varie richieste di differimento per l'08.05.2025; né a quella successiva del 15.05.2025, cui la causa è stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi,
deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
2 Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado.
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.06.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
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