Articolo 5 della Legge 23 febbraio 1960, n. 186
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 aprile 1960
Art. 5.
Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la Direzione del Banco la propria marca di fabbrica che puo' essere rifiutata dalla Direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio gia' depositato da altro fabbricante.
Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma.
Entrata in vigore il 7 aprile 1960