Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 838/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 838/2022 R.G./F avente per oggetto scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia C.F._1
AZZOLINA (C.F.: ) e RE ET (C.F.: C.F._2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in 10086 C.F._3
Rivarolo Canavese (TO), alla via N. Gallo Pecca n.21 per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente C.F._4 in Montalenghe in via Del Ronco n. 7/E, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giulio Steve (C.F. , PEC C.F._5
e presso lo Studio di questi Email_1 elettivamente domiciliata in Torino, piazza Bernini n. 16 per delega in atti PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 19.3.2025 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 23.10.2024 del seguente tenore letterale:
“1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 25 settembre 2010 in Montalenghe (TO), ivi trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile all'anno 2010, Parte 1, Numero 3 tra il signor nato a [...] il [...], residente in 10086 Rivarolo Parte_1
pagina 1 di 11
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Del Ronco n. 7/E, C.F.: , dopo aver sentito i coniugi e aver verificato C.F._4
l'esistenza dei presupposti di legge,.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montalenghe di procedere alla annotazione della sentenza nei Registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3) Affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1 collocamento presso la madre nella sua abitazione in Torino, alla via Salbertrand n. 44, revocando definitivamente l'assegnazione della casa familiare di Montalenghe a quest'ultima per i motivi in atti e di cui ai Provvedimenti Provvisori, con facoltà per il padre di tenerlo con sé presso la sua abitazione, ogni volta che potrà, tenuto conto dei suoi spostamenti per ragioni di lavoro, secondo le seguenti modalità:
- Nei periodi in cui egli svolge la propria attività lavorativa in ITALIA, gli incontri osserveranno quanto disposto dal Presidente nei Provvedimenti Provvisori, vale a dire: a) per i fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 21.30 con riaccompagno del minore presso l'abitazione materna;
b) il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con riaccompagno del minore a scuola;
c) vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
d) vacanze pasquali intere ad anni alterni;
e) le altre festività, con ciascun genitore in alternanza tra loro;
f) il giorno del compleanno di ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
g) tre settimane di cui due consecutive durante le vacanze estive (in periodo da concordarsi entro il mese di maggio); Prelievo e riporto a cura del padre presso l'abitazione della madre - Nei periodi in cui egli svolge la propria attività lavorativa all'ESTERO, un'intera settimana ogni mese, onde poter recuperare i fine settimana ed i giorni infrasettimanali persi, previo preavviso alla madre da comunicarsi alla medesima entro la fine della settimana precedente quella in cui il padre sarà in Italia;
- sei settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie dal pomeriggio del 25 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, con Vigilia di Natale e il mattino del 25 di spettanza alla madre;
- le intere vacanze pasquali tutti gli anni con il padre, senza alternanza;
4) Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato a a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 500,00 mensili con rivalutazione Per_1
ISTAT ogni anno, come già stabilito nei Provvedimenti Provvisori. 5) Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1 entro la fine del mese successivo alla consegna di copia della documentazione fiscale, il 50% delle restanti spese per il figlio, così come individuate dal protocollo d'intesa del 24 giugno 2016 tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Ivrea. Si richiamano integralmente le disposizioni di detto Protocollo in punto pagina 2 di 11 individuazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento, onere di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione. 6) Disporre che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali oneri previdenziali e fiscali come per legge, giustificata dal comportamento della resistente la quale, pur avendo dichiarato in sede di Udienza Presidenziale di essersi definitivamente trasferita con il minore presso l'abitazione di sua proprietà in Torino, si è permessa di non rilasciare l'immobile di Montalenghe come stabilito dal Presidente in sede di Provvedimenti Provvisori, costringendo il ricorrente ad intraprendere azione esecutiva nei suoi confronti, in relazione alla quale non ha nemmeno ancora corrisposto le spese di lite al ricorrente.”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 23.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale,
- accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio, contratto fra le parti e Controparte_1 con rito civile il 25 settembre 2010 in Montalenghe (TO), trascritto presso l'Ufficio di Parte_1
Stato Civile all'anno 2010, parte 1, numero 3, con ogni consequenziale pronuncia e provvidenza in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- in ragione della stabile residenza del padre all'estero, e delle difficoltà di speditezza nel compiere qualunque atto civile a favore del minore, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla Per_1 madre (art. 337 quater), dando atto che, in caso di rientro in Italia del ricorrente, fin d'ora la convenuta ne accetta il mutamento in affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di € 600,00, ovvero altra somma ritenuta congrua dal Tribunale, a titolo di contributo al mantenimento del figlio rivalutabili annualmente e automaticamente a far tempo dal Per_1 tredicesimo mese successivo al deposito della sentenza;
- col favore di compensi e spese di lite o in difetto con integrale compensazione delle spese fra le parti”
- Per il PM: Si accolga il ricorso Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex L 898/1970 parte ricorrente ha dato atto che i coniugi han contratto matrimonio civile il 25.9.2010 in Montalenghe con atto iscritto al n. 3 Parte I anno 2010, unione dalla quale è nato il figlio in data 19.11.2011. Ha Per_1 rappresentato parte ricorrente che i coniugi sono separati consensualmente avanti al Presidente del. del Tribunale di Ivrea (verbale 4414/2018 del 10.10.2018) separazione omologata con decreto n. 4641/2018 emesso dal Tribunale di Ivrea, in atti. Dava atto delle condizioni economiche delle parti e concludeva nei seguenti sensi: “(…) IN VIA PRINCIPALE nel merito 1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 25 settembre 2010 in Montalenghe (TO), ivi trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile all'anno 2010, Parte 1, Numero 3 tra il signor nato a [...] il [...], residente in 10086 Rivarolo Parte_1
Canavese (TO), alla via Vallo n. 4, C.F.: e la signora C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]
pagina 3 di 11 Del Ronco n. 7/E, C.F.: , dopo aver sentito i coniugi e aver verificato C.F._4
l'esistenza dei presupposti di legge,.
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montalenghe di procedere alla annotazione della sentenza nei Registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3. Affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1 collocamento presso la madre nell'abitazione materna sita in Torino, alla via Via Salbertrand n. 44, revocando conseguentemente l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, per i motivi sopra esposti, con facoltà per il padre di tenerlo con sé presso la sua abitazione, ogni volta che potrà, tenuto conto dei suoi spostamenti per ragioni di lavoro, ma quantomeno secondo le seguenti modalità che sono attualmente in vigore: a) per i fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 21.30 con riaccompagno del minore presso l'abitazione materna;
b) il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con riaccompagno del minore a scuo c) nei giorni di vacanze natalizie disporne la metà a ciascuno dei genitori (intese come vacanze scolastiche), comprensiva ad anni alterni di Natale e Capodanno, con la precisazione che il genitore che non avrà con sé il bambino il giorno di Natale lo terrà la vigilia, e viceversa per il Capodanno;
d) le intere vacanze pasquali, comprensive di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
e) le altre festività, con ciascun genitore in alternanza tra loro;
f) il giorno del compleanno di ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
g) tre settimane di cui due consecutive durante le vacanze estive (in periodo da concordarsi entro il 30 aprile); Prelievo e riporto a cura del padre presso l'abitazione della madre;
4. Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato a a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00 mensili con rivalutazione Per_1
ISTAT ogni anno.
5. Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla signora Parte_1 Controparte_1 entro la fine del mese successivo alla consegna di copia della documentazione fiscale, il 50% delle restanti spese per il figlio, così come individuate dal protocollo d'intesa del 24 giugno 2016 tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Ivrea. Si richiamano integralmente le disposizioni di detto Protocollo in punto individuazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento, onere di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione.
6. Disporre che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%. IN VIA SUBORDINATA In punto visite padre-figlio: Nell'ipotesi in cui, in corso di causa, il ricorrente dovesse recarsi ovvero trasferirsi all'estero per le motivazioni di cui sopra - riconoscere la facoltà del padre di tenerlo presso la sua abitazione nei week end nei quali si recherà in Italia, previo preavviso alla madre da comunicarsi alla medesima ad inizio della relativa settimana;
- sei settimane consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 4 di 11 - durante le vacanze natalizie dal pomeriggio del 25 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, con vigilia di Natale e il mattino del 25 di spettanza alla madre;
- durante le vacanze pasquali dal giovedì grasso al lunedì mattina di Pasquetta;
- le altre festività, con ciascun genitore in alternanza tra loro;
- il giorno del compleanno di ad anni alterni con ciascun genitore”. Per_1
- Si è costituita in giudizio parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree e rappresentando come il minore fosse sereno e ben accudito dalla madre, rappresentando come i rapporti padre-figlio si fossero via via diradati a seguito dell'esser il ricorrente divenuto nuovamente padre di una figlia avuta dalla nuova compagna. Concludeva nei seguenti letterali sensi: “(…) Voglia il Tribunale,
- previa pronuncia dei provvedimenti previsti dall'articolo 4 comma 8 l. div.;
- accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio contratto fra le parti e Controparte_1 con rito civile, il 25 settembre 2010 in Montalenghe (TO), trascritto presso l'ufficio di Parte_1 stato civile all'anno 2010, parte 1, numero 3;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, per i motivi indicati in narrativa;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, rivalutabili Per_1 annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat nazionali, ovvero altra somma indicata dal Tribunale - confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Montalenghe (TO), Via Del Ronco n. 7/E completa di arredi e pertinenze alla convenuta, o in subordine prevedere che il sig. Parte_1 versi alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, Controparte_1 rivalutabili annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat nazionali, ovvero altra diversa somma, a titolo di assegno divorzile;
- con vittoria di spese e compensi di lite”
- All'udienza presidenziale divorzile del 16.11.2022 il Presidente del. del Tribunale di Ivrea ha proceduto all'audizione dei coniugi1, all'esito riservando la decisione, e nella pagina 5 di 11 successiva ordinanza presidenziale così si legge: “(…) - preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti;
- evidenziato che non appare opportuno sentire il figlio (nato il [...]), di 11 anni, non Per_1 discutendo le parti dell'affido condiviso e della collocazione dello stesso presso la madre, come anche previsto in sede di separazione consensuale dei coniugi omologata in data 25.10.2018. Del resto, la stessa madre ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato limitatamente al periodo in cui permarrà l'asserito allontanamento del padre dal figlio e dall'Italia, senza nemmeno indicare specifici motivi il pregiudizio al mantenimento del regime legale di affido;
il padre, all'udienza presidenziale ha dunque precisato che, dopo il periodo della pandemia da Covid, ha ripreso l'attività all'estero mantenendo sempre come base l'Italia e impegnandosi a trovare una soluzione abitativa comoda per vedere il figlio, chiedendo di vederlo almeno settimanalmente, a fine settimana alterni e quando è in Italia anche per più tempo. Gli incontri padre/figlio, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, avverranno secondo le modalità specificate in dispositivo.
- ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre collocataria, dal momento che come dalla stessa ammesso, per meglio soddisfare le esigenze del figlio, la convenuta si è trasferita a Torino (con il nuovo compagno e come peraltro previsto in separazione consensuale) in un alloggio di sua proprietà acquistato nel 2019. La madre ha insistito per l'assegnazione dichiarando di recarsi nella casa di Montalenghe nel fine settimana con il figlio, circostanza contestata dal padre in quanto quando il figlio è a Montalenghe è con i nonni paterni che abitano nello stesso stabile. Deve in ogni caso ritenersi che la casa familiare sia stata rilasciata da madre e figlio e che quest'ultimo abbia ora il proprio centro di interessi in Torino dove vive stabilmente con la madre;
- le parti non hanno trovato l'accordo sul contributo al mantenimento di richiedendone la madre Per_1
l'aumento rispetto a quello della separazione fino a € 600,00 (per le aumentate esigenze del figlio ed il poco tempo che lo stesso trascorrerebbe con il padre) ed il padre la riduzione fino a €200,00 avendo avuto un'altra figlia con la sua nuova compagna. In via conciliativa il padre ha dichiarato la disponibilità a versare la somma mensile di € 400,00 per previa revoca dell'assegnazione della Per_1 casa coniugale. Dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni delle parti, è emerso che la madre, laureata, è socia al 25% di ditta di citofoni per abitazioni, ha dichiarato un reddito imponibile per il 2019 € 30.329,00, per il 2020 € 30.924,00, per il 2021 € 31.362,00, è proprietaria di alloggio in Torino acquistato nel 2019 e di un alloggio in MA (come da autocertificazione).
professione: lavoratore autonomo socia al 25% di ditta di citofoni per abitazioni reddito dichiarato: per il 2019 € 30.329,00, per il 2020 € 30.924,00, per il 2021 € 31.362,00; proprietaria di alloggio in Torino acquistato nel 2019 e di un alloggio in MA (come da autocertificazione); resistente Sposati con rito civile il 25 settembre 2010 in Montalenghe (TO), ivi trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile all'anno 2010, Parte 1, Numero 3 (Doc. n. 1: Atto integrale di Matrimonio). Per_
- Dalla loro unione è nato in data [...] in [...] il figlio il Tribunale di Ivrea, con decreto n. 4641 /2018, in data 25. omologava la separazione consensuale dei coniugi (Doc. n. 4 – Verbale di Udienza n. cronol. 4414 / 2018 del 10.10.2018 e Decreto n. 4641 / 2018). Da allora la separazione dura ininterrotta (…) “
pagina 6 di 11 Il ricorrente, diplomato scuola media superiore e di professione dirigente quadro, ha dichiarato di percepire un reddito mensile di Euro 2.500,00, di essere gravato da mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale con rate mensili dell'importo di Euro 603,00 e da un mutuo per l'acquisto della casa di Rivarolo dell'importo di Euro 278,00 per 30 anni;
è unico percettore di reddito nel suo nuovo nucleo familiare avendo altresì figlia e la compagna a carico (Doc. n. 10 e Doc n. 11). In attesa dei necessari approfondimenti circa l'indiscussa capacità professionale dei genitori, nonché circa la loro capacità reddituale e patrimoniale, pare congruo porre a carico del padre l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Ed invero, se per un verso il padre ha un ulteriore impegno economico per il mantenimento della sua secondogenita, per l'altro rientrerà in possesso della casa coniugale;
nel contempo la madre continuerà a farsi carico in misura assolutamente prevalente degli oneri di cura e accudimento del figlio, di sicura valenza economica. I genitori, inoltre, contribuiranno in misura paritaria alle spese extra assegno;
P.Q.M.
disattesa e respinta, allo stato, ogni ulteriore e diversa istanza;
1) conferma il regime di affido condiviso del figlio ai genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, con le seguenti modalità e tempi: a) a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 21.30 con riaccompagno del minore presso l'abitazione materna;
b) un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola fino al mattino successivo con riaccompagno del minore a scuola;
due giorni infrasettimanali consecutivi con pernotti nella settimana in cui il minore starà con la mamma per il fine settimana;
c) nei giorni di vacanze natalizie metà periodo con ciascuno dei genitori (intese come vacanze scolastiche), comprensiva ad anni alterni di Natale e Capodanno, con la precisazione che il genitore che non avrà con sé il bambino il giorno di Natale lo terrà la vigilia, e viceversa per il Capodanno;
d) le intere vacanze pasquali, comprensive di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
e) le altre festività, con ciascun genitore in alternanza tra loro;
f) il giorno del compleanno di ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
g) tre settimane di cui due consecutive durante le vacanze estive (in periodo da concordarsi entro il 30 aprile); Prelievo e riporto a cura del padre presso l'abitazione della madre;
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre collocataria, trasferitasi a vivere in Torino in appartamento di proprietà;
3. pone un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 500,00, somma da corrispondere alla madre affidataria, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche non coperte del SSN e scolastiche straordinarie riferibili ai minori, previamente concordate ed adeguatamente documentate;
in caso di disaccordo, i genitori faranno riferimento al Protocollo di questo Tribunale del 24/06/2016”.
pagina 7 di 11 - Avanti al GI si sono costituite entrambe le Parti che all'udienza del 8.2.2023 han dato atto di trattative per la bonaria definizione della controversia, tenuto conto del trasferimento in Spagna del padre, chiedendo i termini ex art 183 c. 6 n 1,2,3 cpc. Il GI ha riservato la decisione e con ordinanza del 23.2.2023 ha concesso alle Parti i termini ex art 183 cpc, fissando udienza al 6.12.2023 per disamina mezzi istruttori dedotti. Le parti han depositato le memorie e all'udienza del 6.12.2023 le Parti ha dato atto della pendenza di trattative per la bonaria definizione della controversia, chiedendo un rinvio impregiudicati i diritti di udienza. All'udienza del 13.3.2024 le Parti han dato atto del fallimento delle trattative, insistendo nelle proprie istanze istruttorie. Il GI ha riservato la decisione e con successiva ordinanza del 19.4.2024, ritenuta matura la causa per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 24.10.2024. Le parti han depositato gli scritti difensivi finali e la causa viene ora a decisione sulle sopra viste conclusioni.
* * * La domanda di scioglimento del matrimonio civile appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, come confermato da entrambe le parti. E' dimostrato, inoltre, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda formulata dalle parti concordemente sul punto. Con riferimento alle restanti domande (fatta salva la revoca dell'assegnazione casa ex familiare ormai peraltro rilasciata da parte resistente) deve rilevarsi che nel caso di specie non sono emersi elementi controindicanti all'adozione del regime di affidamento condiviso del minore (già previsto in sede presidenziale), ex art 337 ter cpc non esitando contrario all'interesse del minore disporne l'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione materna (come congiuntamente chiesta peraltro dalle Parti), le visite padre figlio potendo esser disciplinate (tenuto conto che la madre non formula neppure un modulo visite parentali nelle proprie conclusioni) come richiesto dal padre nella misura infra meglio enucleata in parte dispositiva tenuto conto delle condivisibili calendarizzazioni selettivamente opzionate in sede presidenziale. Quanto alla richiesta di mantenimento per la prole minore deve precisarsi come, secondo quanto disposto dall'art. 337 ter, quarto comma c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito: il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
pagina 8 di 11 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambe i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambe i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Le esigenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono, quindi, nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass. 22.3.2005, n. 6197), tale da garantire al minore la conservazione di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974). I genitori hanno pertanto l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali (si veda, in merito, Corte d'Appello di Roma 27.7.2005). Ebbene, alla luce dell'articolato normativo ora richiamato devono esaminarsi partitamente le posizioni economiche delle parti e deve rilevarsi come l'ordinanza presidenziale in atti (sopra riportata e che peraltro non consta esser stata reclamata) abbia correttamente già ponderato ogni profilo rilevante nel caso di specie, non essendosi verificati mutamenti sopravvenuti idonei a valutare una diversa misura di contributo al mantenimento dovuto dal padre (che medio termpore ha generato nuova figlia con la compagna) alla madre per il figlio, misura che va confermata come meglio indicato in parte dispositiva. Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro composito: in effetti entrambe le Parti han richiesto la pronuncia divorzile con collocazione del minore presso la madre, e inoltre va rilevato che la resistente è prevalentemente soccombente in punto genitoriale (affidamento, visite, mantenimento). In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di tre quarti delle spese di lite dovendo il restante quarto porsi a carico della resistente prevalentemente soccombente. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dello scaglione, per le sole fasi effettivamente svolte studio-introduttiva-decisionale:
- fase di studio della controversia: € 1.701,00;
- fase introduttiva: € 1.204,00;
- fase decisionale: € 2.905,00 Per un valore ammontante a totali € 5.810,00 soggetti a compensazione dei ¾ (dunque per € 1.452,50 a carico della parte resistente) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, .2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza eccezione deduzione rigettate:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono indicati in parte motiva;
Controparte_1
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montalenghe esegua le formalità di legge;
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio ai genitori, con collocazione abituale Per_1
e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Torino;
- Dispone in punto visite padre-figlio che quando il padre è in Italia egli potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, con le seguenti modalità e tempi:
- a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 21.30 con riaccompagno del minore presso l'abitazione materna;
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola fino al mattino successivo con riaccompagno del minore a scuola;
due giorni infrasettimanali consecutivi con pernotti nella settimana in cui il minore starà con la madre per il fine settimana;
- Nei periodi in cui il padre svolge la propria attività lavorativa all'estero, egli potrà stare col figlio un'intera settimana ogni mese compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita del minore , onde poter recuperare i fine settimana ed i giorni infrasettimanali persi, previo preavviso alla madre da comunicarsi alla medesima entro la fine della settimana precedente quella in cui il padre sarà in Italia;
- Nei giorni di vacanze natalizie metà periodo con ciascuno dei genitori (intese come vacanze scolastiche), comprensiva ad anni alterni di Natale e Capodanno, con la precisazione che il genitore che non avrà con sé il figlio il giorno di Natale lo terrà la vigilia, e viceversa per il Capodanno;
- Le intere vacanze pasquali, comprensive di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- Le altre festività, con ciascun genitore in alternanza tra loro;
- Il giorno del compleanno di ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_1
- Tre settimane di cui due consecutive durante le vacanze estive (in periodo da concordarsi entro il 30 aprile); Prelievo e riporto a cura del padre presso l'abitazione della madre;
- Dispone la revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre collocataria, trasferitasi a vivere in Torino in appartamento di proprietà;
- Dispone che i genitori mantengano in via diretta il figlio quando è con ciascuno di essi e inoltre pone un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 500,00 mensili, somma da corrispondere alla madre affidataria, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, disponendo che i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte del SSN e pagina 10 di 11 scolastiche straordinarie riferibili al figlio espressamente richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Condanna parte resistente , già operata la compensazione dei ¾ Controparte_1 delle spese di lite di cui in p to delle spese di lite in favore della parte ricorrente per un valore ammontante a totali € 1.452,50 , oltre al Parte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM. Così deciso in Ivrea, 19.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice rel. /est. Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cos' si legge nel relativo verbale, in punto redditualità: “(…) L'anno 2022 addì 16 novembre, in Ivrea, avanti al Presidente del. Rossella Mastropietro, in seguito a ricorso, sono comparsi i signori:
nato a [...] il [...], residente in [...] 4, C.F.: rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia AZZOLINA e RE C.F._1 ET presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rivarolo Canavese (TO), alla via N. Gallo Pecca n.21, come da procura speciale in atti titolo di studio: diploma scuola media superiore professione: quadro reddito dichiarato: reddito mensile di Euro 2.500,00 sul quale grava un mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale con rate mensili dell'importo di Euro 603,00 e un mutuo per l'acquisto della casa di Rivarolo dell'importo di Euro 278,00 per 30 anni;
egli è unico percettore di reddito il suo nuovo nucleo familiare avendo altresì figlia e la compagna a carico (Doc. n. 10 e Doc n. 11); ricorrente contro (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._4 via De a e difesa dall'avv. Giovanni Giulio Steve e presso lo Studio di questi elettivamente domiciliata in Torino, piazza Bernini n. 16, in forza di procura speciale in atti titolo di studio: laurea