Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2009, n. 5574
CASS
Sentenza 6 marzo 2009

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Il diritto dell'I.N.P.S. di effettuare, a carico del pensionato che abbia prestato lavoro subordinato, e che abbia omesso di dichiarare tale sua qualità al datore di lavoro - il quale non ha conseguentemente potuto effettuare le trattenute dovute ai sensi, nella misura e con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - una ritenuta, sulla pensione di vecchiaia o di invalidità da questi goduta, pari al doppio delle trattenute suddette, trova il suo fondamento nella speciale disciplina dettata dall'art. 40, quarto comma, del citato decreto, in base alla quale tale ritenuta costituisce non già ripetizione di indebito ma una sanzione amministrativa pecuniaria, e siffatto diritto non è escluso ove, avendo il pensionato prestato lavoro alle dipendenze dello stesso I.N.P.S., quest'ultimo avrebbe potuto rilevare direttamente la parziale incumulabilità di pensione e retribuzione del proprio dipendente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2009, n. 5574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5574
    Data del deposito : 6 marzo 2009

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