Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
Il diritto dell'I.N.P.S. di effettuare, a carico del pensionato che abbia prestato lavoro subordinato, e che abbia omesso di dichiarare tale sua qualità al datore di lavoro - il quale non ha conseguentemente potuto effettuare le trattenute dovute ai sensi, nella misura e con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - una ritenuta, sulla pensione di vecchiaia o di invalidità da questi goduta, pari al doppio delle trattenute suddette, trova il suo fondamento nella speciale disciplina dettata dall'art. 40, quarto comma, del citato decreto, in base alla quale tale ritenuta costituisce non già ripetizione di indebito ma una sanzione amministrativa pecuniaria, e siffatto diritto non è escluso ove, avendo il pensionato prestato lavoro alle dipendenze dello stesso I.N.P.S., quest'ultimo avrebbe potuto rilevare direttamente la parziale incumulabilità di pensione e retribuzione del proprio dipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2009, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22505-2006 proposto da:
SC AE, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell'avvocato UBALDI PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, LANZETTA ELISABETTA, TADRIS PATRIZIA, MERCANTI VALERIo, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4482/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2005 R.G.N. 10120/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.9.2001 la sig.ra SC RA, impiegata dell'INPS, conveniva in giudizio l'Istituto avanti al Tribunale di Roma e chiedeva al giudice adito di accertare che non era dovuta la sanzione di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 40 nonché di condannare l'INPS al rimborso della somma di L. 18.753.695 trattenutale sulla pensione, oltre accessori. Esponeva che in data 1 aprile 1992, con il compimento del 55 anno di età, aveva conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia, che gli era stata riconosciuta dall'INPS, continuando a prestare servizio presso la sede di Roma dell'Istituto, fino al 28 dicembre 1995 data del collocamento a riposo. Riferiva che con lettera del 13 dicembre 1997 l'INPS le aveva comunicato che le sarebbe stata trattenuta la somma di L. 18.753.695 per sanzione D.P.R. n. 488 del 1968, ex art. 40 (pari al doppio della mancata ritenuta per lo svolgimento di attività lavorativa) per aver omesso di comunicare all'Istituto suo datore di lavoro la sua qualità di pensionata. Sosteneva che la sanzione non era dovuta avendo omesso la comunicazione in buona fede ritenendo che l'INPS, al contempo ente erogatore della pensione e suo datore di lavoro, non potesse non essere a conoscenza della sua qualità di pensionata.
L'INPS si costituiva e resisteva. Il Tribunale rigettava il ricorso. L'appello proposto dalla pensionata veniva respinto dalla Corte di Appello di Roma sul rilievo che l'appellante aveva omesso di effettuare la comunicazione prescritta dalla legge, mentre era irrilevante la circostanza che l'INPS fosse comunque in grado di essere a conoscenza della sua qualità di pensionata. Per la cassazione di tale sentenza la pensionata ha proposto ricorso sostenuto da un motivo. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando genericamente violazione di legge, la ricorrente sostiene che la sanzione di cui al D.P.R. n. 488 del 1965, art. 40 non è dovuta, dovendo trovare applicazione il disposto della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 commi 260 e 261 secondo cui in tema di indebito previdenziale la ripetizione non è possibile qualora l'assicurato sia percettore di un reddito imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo non superiore a L. 16 milioni, ovvero è ripetibile per tre quarti per i percettori di un reddito superiore, mentre in nessun caso è possibile erogare sanzioni a carico del percettore, salvo l'ipotesi che versi in dolo. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
È noto che, secondo la legislazione all'epoca vigente, il trattamento pensionistico di vecchiaia è solo parzialmente cumulabile con il trattamento retributivo da lavoro dipendente. Per attuare tale parziale incumulabilità la legge prevede vari adempimenti a carico del dipendente - pensionato, al fine di consentire al datore di lavoro di effettuare delle trattenute sulla retribuzione da versare all'ente erogatore della prestazione pensionistica.
In particolare al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 40 stabilisce che "il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore". La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato nella fattispecie di cui all'art. 40 cit. non già una ripetizione di indebito, bensì una sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione di un dovere posto dalla legge e destinato ad alimentare uno specifico fondo, conformemente a quanto disposto per la generalità delle sanzioni amministrativa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (Cass. n. 17386/2003, n. 3723/1997). Ne consegue da un lato che alla fattispecie in esame non sono applicabili le norme sulla ripetizione di indebito previdenziale di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1 commi 260 e 261; dall'altro lato che la sussistenza del comportamento illecito del pensionato sanzionato dall'art. 40 cit. (omessa dichiarazione al datore di lavoro) non è esclusa dalla circostanza che l'INPS avrebbe potuto rilevare direttamente la parziale in cumulabilità di pensione e retribuzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009