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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Ricorso ex art. 156, comma VI, c.c.” promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Canalicchio n. 57, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Cinzia Ingrà;
- Ricorrente -
contro
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) e domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Nissoria, alla Via Vittorio Emanuele n. 265, contumace
- Resistente Contumace -
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/01/2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, ha chiesto disporsi in suo favore il Parte_1
versamento diretto da parte della della somma Controparte_2 mensile di € 150.00, oltre aggiornamento ISTAT annuale, mediante trattenuta dallo stipendio mensilmente corrisposto dalla predetta società a Controparte_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 588/2022, emessa in data 20/08/2022 nella causa iscritta al n. R.G. 1451/2019, avente ad oggetto la separazione personale coniugi, è stato posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 150,00 (da rivalutare annualmente secondo i parametri ISTAT) a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'odierna ricorrente, ; Parte_1
- che non ha mai versato a le somme di cui al predetto assegno Controparte_1 Parte_1
di mantenimento, dal mese di luglio 2023 ad oggi;
- che dopo numerose sollecitazioni, con un primo atto di precetto notificato il 23/02/2023 la ricorrente ha intimato a il pagamento delle prime sei mensilità non pagate (a partire dal mese Controparte_1 di settembre 2022 al mese di febbraio 2023) per la complessiva somma di € 908,17 a titolo di assegni non pagati e interessi legali maturati fino al 06/02/2023;
- che il precetto – notificato presso il domicilio del debitore nonché presso il luogo ove quest'ultimo presta abitualmente lavoro - è rimasto privo di riscontri (cfr. doc. n. 3);
- che con un secondo atto di precetto notificato l'8/09/2023 la ricorrente ha intimato a CP_1
il pagamento delle mensilità dovute, dal mese di settembre 2022 al mese di giugno 2023, per
[...] la complessiva somma di € 1.707,8;
- che anche il secondo precetto è rimasto privo di riscontri (cfr. doc. n. 4);
- di avere successivamente promosso una procedura esecutiva (Proc. n. 345/2023 R.G. Es. mob.) mediante notifica in data 8/11/2023 di un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di CP_1
(debitore esecutato) e nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro-tempore e in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_4
(terzi pignorati) (cfr. doc. n.5);
- che il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa in data 05/03/2024, disposto l'assegnazione in favore della creditrice procedente, , la quota mensile di € 261,4 della retribuzione, oltre ad Parte_1
1/5 del TFR netto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dovuti al debitore, Controparte_1
dal terzo pignorato, la sino alla concorrenza del credito precettato, pari Controparte_3 ad € 1.707,89, oltre interessi sino al saldo e spese processuali (cfr. doc. n. 6);
- che anche a seguito della suddetta procedura esecutiva, non ha corrisposto alcuna Controparte_1
somma a titolo di assegno di mantenimento mensile come disposto dalla già citata sentenza di separazione n. 588/2022;
2 - che, pertanto, la ricorrente ha provveduto a notificare in data 10/07/2024, un terzo e ulteriore atto di precetto nei confronti del marito per le mensilità di mantenimento ancora non corrisposte a partire dal mese di luglio 2023 al mese di luglio 2024 per la complessiva somma di € 1.950,00 (cfr. doc. n. 9);
- che, per quanto a conoscenza della ricorrente, il resistente percepisce a titolo di stipendio dalla la somma mensile di € 1.307,00 essendo dipendente presso la Controparte_3
predetta società in qualità di operatore ecologico a tempo indeterminato (cfr. doc.ti n. 7 e 8).
, stante il perdurante inadempito del marito intimato, ha, quindi, instaurato l'odierno Parte_1
giudizio affinché il Tribunale ordini, ai sensi dell'art. 156, comma VI, c.c., al soggetto che eroga il trattamento stipendiale a favore del resistente, nella specie la già citata di Controparte_3 versare direttamente alla ricorrente, la somma mensile di € 150,00, oltre aggiornamento ISTAT annuale, dovuta a titolo di mantenimento come stabilito dalla sentenza di separazione n. 588/2022 Reg.
Sent. emessa il 20/08/2022 (pubblicata il 24/08/2022) nell'ambito della causa civ. n. 1451/2019 R.G..
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito e pertanto se ne Controparte_1
dichiara la contumacia.
Istruita la causa, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/01/2025.
Tanto premesso, la domanda è inammissibile e non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Invero, la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 156, comma sesto c. c., ma tale norma è stata abrogata dall' art. 1, comma 2, lett. a), del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto sui procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Pertanto, l'istituto richiamato dalla ricorrente non è applicabile, essendo stato il giudizio introdotto il 12 luglio 2024.
Invero, la riforma c.d. “ RT ”, con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è intervenuta nella materia de qua, introducendo una norma che consente di richiedere il pagamento diretto dell'assegno da parte del terzo, in caso di inadempimento, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario.
In particolare, l' art. 473-bis. 37 c.p.c. prevede che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione,
3 all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno”.
Appare evidente, pertanto, che, nella vigenza della nuova disciplina, sia per gli assegni di mantenimento periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio
(ed ancora, per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio), nel caso di inadempimento, la parte a cui spetta il contributo può agire direttamente attraverso la procedura stragiudiziale di cui all' art. 473 bis 37 c.p.c., senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale.
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata da dinnanzi a questo Parte_1
Tribunale.
Le spese di lite, attesa la pronuncia in rito e la contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Dichiara inammissibile il ricorso proposto ex art. 156 comma sesto c.c. da;
Parte_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Enna, così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Ricorso ex art. 156, comma VI, c.c.” promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Canalicchio n. 57, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Cinzia Ingrà;
- Ricorrente -
contro
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) e domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Nissoria, alla Via Vittorio Emanuele n. 265, contumace
- Resistente Contumace -
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Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/01/2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, ha chiesto disporsi in suo favore il Parte_1
versamento diretto da parte della della somma Controparte_2 mensile di € 150.00, oltre aggiornamento ISTAT annuale, mediante trattenuta dallo stipendio mensilmente corrisposto dalla predetta società a Controparte_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza n. 588/2022, emessa in data 20/08/2022 nella causa iscritta al n. R.G. 1451/2019, avente ad oggetto la separazione personale coniugi, è stato posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 150,00 (da rivalutare annualmente secondo i parametri ISTAT) a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'odierna ricorrente, ; Parte_1
- che non ha mai versato a le somme di cui al predetto assegno Controparte_1 Parte_1
di mantenimento, dal mese di luglio 2023 ad oggi;
- che dopo numerose sollecitazioni, con un primo atto di precetto notificato il 23/02/2023 la ricorrente ha intimato a il pagamento delle prime sei mensilità non pagate (a partire dal mese Controparte_1 di settembre 2022 al mese di febbraio 2023) per la complessiva somma di € 908,17 a titolo di assegni non pagati e interessi legali maturati fino al 06/02/2023;
- che il precetto – notificato presso il domicilio del debitore nonché presso il luogo ove quest'ultimo presta abitualmente lavoro - è rimasto privo di riscontri (cfr. doc. n. 3);
- che con un secondo atto di precetto notificato l'8/09/2023 la ricorrente ha intimato a CP_1
il pagamento delle mensilità dovute, dal mese di settembre 2022 al mese di giugno 2023, per
[...] la complessiva somma di € 1.707,8;
- che anche il secondo precetto è rimasto privo di riscontri (cfr. doc. n. 4);
- di avere successivamente promosso una procedura esecutiva (Proc. n. 345/2023 R.G. Es. mob.) mediante notifica in data 8/11/2023 di un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di CP_1
(debitore esecutato) e nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro-tempore e in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_4
(terzi pignorati) (cfr. doc. n.5);
- che il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa in data 05/03/2024, disposto l'assegnazione in favore della creditrice procedente, , la quota mensile di € 261,4 della retribuzione, oltre ad Parte_1
1/5 del TFR netto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dovuti al debitore, Controparte_1
dal terzo pignorato, la sino alla concorrenza del credito precettato, pari Controparte_3 ad € 1.707,89, oltre interessi sino al saldo e spese processuali (cfr. doc. n. 6);
- che anche a seguito della suddetta procedura esecutiva, non ha corrisposto alcuna Controparte_1
somma a titolo di assegno di mantenimento mensile come disposto dalla già citata sentenza di separazione n. 588/2022;
2 - che, pertanto, la ricorrente ha provveduto a notificare in data 10/07/2024, un terzo e ulteriore atto di precetto nei confronti del marito per le mensilità di mantenimento ancora non corrisposte a partire dal mese di luglio 2023 al mese di luglio 2024 per la complessiva somma di € 1.950,00 (cfr. doc. n. 9);
- che, per quanto a conoscenza della ricorrente, il resistente percepisce a titolo di stipendio dalla la somma mensile di € 1.307,00 essendo dipendente presso la Controparte_3
predetta società in qualità di operatore ecologico a tempo indeterminato (cfr. doc.ti n. 7 e 8).
, stante il perdurante inadempito del marito intimato, ha, quindi, instaurato l'odierno Parte_1
giudizio affinché il Tribunale ordini, ai sensi dell'art. 156, comma VI, c.c., al soggetto che eroga il trattamento stipendiale a favore del resistente, nella specie la già citata di Controparte_3 versare direttamente alla ricorrente, la somma mensile di € 150,00, oltre aggiornamento ISTAT annuale, dovuta a titolo di mantenimento come stabilito dalla sentenza di separazione n. 588/2022 Reg.
Sent. emessa il 20/08/2022 (pubblicata il 24/08/2022) nell'ambito della causa civ. n. 1451/2019 R.G..
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito e pertanto se ne Controparte_1
dichiara la contumacia.
Istruita la causa, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 14/01/2025.
Tanto premesso, la domanda è inammissibile e non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Invero, la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 156, comma sesto c. c., ma tale norma è stata abrogata dall' art. 1, comma 2, lett. a), del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto sui procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Pertanto, l'istituto richiamato dalla ricorrente non è applicabile, essendo stato il giudizio introdotto il 12 luglio 2024.
Invero, la riforma c.d. “ RT ”, con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è intervenuta nella materia de qua, introducendo una norma che consente di richiedere il pagamento diretto dell'assegno da parte del terzo, in caso di inadempimento, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario.
In particolare, l' art. 473-bis. 37 c.p.c. prevede che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione,
3 all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno”.
Appare evidente, pertanto, che, nella vigenza della nuova disciplina, sia per gli assegni di mantenimento periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio
(ed ancora, per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio), nel caso di inadempimento, la parte a cui spetta il contributo può agire direttamente attraverso la procedura stragiudiziale di cui all' art. 473 bis 37 c.p.c., senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale.
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata da dinnanzi a questo Parte_1
Tribunale.
Le spese di lite, attesa la pronuncia in rito e la contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Dichiara inammissibile il ricorso proposto ex art. 156 comma sesto c.c. da;
Parte_1
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
Enna, così deciso nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
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