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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 30883/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.3.2025 da
1) Parte_1
Nata a Beirut (Libano) il 09/08/1980
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente A Milano Via Paolo Frisi n.3 con l'Avv. Alberto Felici presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 25/02/1978
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]–Lote 110 3°A-Monte Gordo 8900-111 Parte_3
[...] con l'Avv. Alberto Felici presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sarnico (BG) il 29.6.2018
(anno 2018 atto n. 22 P.2 S.C )
In separazione legale dei beni.
pagina 1 di 4 con il seguente figlio: nato a [...] il [...] cittadinanza Italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03-01/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2)La casa coniugale resta assegnata alla moglie con tutti i mobili e le suppellettili che la arredano.
3)Il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre poiché il padre Per_1 Parte_1
risiede stabilmente in . Egli potrà vederlo e tenere con sé previo accordo Parte_2 Parte_3
con la signora anche durante le festività, nei giorni e negli orari concordati di comune Parte_1
accordo, e comunque almeno una volta al mese con tempi di permanenza che verranno di volta in volta concordati con la madre.
4) verserà entro il giorno 5 di ogni mese a la somma di €250,00 a Parte_2 Parte_1
titolo di mantenimento del figlio minore . Tale somma verrà rivalutata secondo gli indici Per_1
ISTAT. Tale somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario.
Tutte le spese non ordinarie che si rendessero necessarie riguardanti il figlio saranno Per_1
concordate tra i coniugi e ripartite al 50% secondo quanto previsto e disciplinato nel relativo Protocollo
adottato da codesto Tribunale che le parti accettano e che costituisce parte integrante del presente accordo.
Si scambiano fin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto del figlio.
All'udienza del 09/04/2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si da atto che il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Sarnico (BG) il 29/06/2018
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarnico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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