Versione
3 aprile 1971
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27 gennaio 1974
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Art. 9. (Commissioni regionali sanitarie)
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, aia commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede; da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita'.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.
((Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8))
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, aia commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede; da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanita'.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.
((Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8))
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 315Provvedimento: […] di cui sono titolari, con la pensione sociale corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) pur continuando il Ministero dell'interno a corrispondere loro, a titolo di assegno " ad personam", la eventuale differenza tra tale trattamento e quello in precedenza goduto (art. 9 legge 30 marzo 1971 n. 118; art. 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854; art. 8 d. lgs 23 novembre 1988 n. 509). 4 La previsione della pensione sociale c.d. sostitutiva è contenuta nell'art. 19 legge n. 118 del 1971, secondo la quale "in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli art. 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, […]Leggi di più...
- reddito compatibile·
- art. 19 legge 118/1971·
- assegno ad personam·
- giurisdizione INPS·
- pensione sociale·
- art. 38 Cost.·
- invalidi civili·
- sostituzione pensione invalidità·
- art. 26 legge 153/1969