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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 19.12.2019 al N° R.G.C.A. 17598/2019, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio del Foro Parte_1 di BOLOGNA
-attrice in riassunzione- contro
On. Prof. GA TT , rappresentato e Pt_2 Parte_3 difeso dall'Avv. Giampaolo CICCONI del Foro di MACERATA
-convenuto in riassunzione -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – diffamazione
Conclusioni
Per l'attrice in riassunzione: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione respinta, condannare l'On. GA IO, ex combinato disposto di cui all'art. 595 comma 1
e 3 c.p. e all'art. 2043 e 2059 c.c., in ragione della diffamazione e della violenza espressiva rivolta alla
Sig.ra in occasione della trasmissione di Radio Radicale del 19.10.19, con Parte_1 conseguenti danni ai diritti della personalità già descritti in narrativa, al risarcimento a favore della stessa,
a titolo di danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., con la somma di € 49.999,00 ovvero della diversa minore o maggiore somma che parrà all'Ill.mo Tribunale;
condannare e disporre che l'On. IO
GA, a propria cura e spese, provveda alla pubblicazione della richiesta sentenza in due quotidiani di primaria diffusione nazionale e in una rivista specializzata nella diffusione e/o conservazione d'arte; in via subordinata e denegata, se ritenesse l'Ill.mo Sig. Giudice fondata l'eccezione in merito al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., concedere la rimessione in termini per notificazione nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c., posto che il mancato rispetto dei termini sarebbe dipeso dall'imprevedibile sospensione straordinaria dei termini di cui al codice di procedura civile, dovuta all'emergenza per Covid-19, ex art. 83 DL 18/20 e art 36 c.1 DL 83/20 e non imputabili all'attore, posto che la notifica è stata fatta l'11.12.19 e che la data di prima udienza in citazione era il 21.4.20 e quindi oltre i 90 giorni di cui all'art. 163 bis cpc;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Per il convenuto in riassunzione: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, IN VIA
PRELIMINARE dichiarare l'estinzione del presente giudizio per tardiva, e/o inidonea, riassunzione del giudizio stesso da parte della difesa attrice (cfr. Cass. Civ. n. 18944 del 16 maggio-31 luglio 2017).
IN VIA SUBORDINATA e nella deprecata ipotesi di rigetto della superiore ed assorbente eccezione, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, e/o inammissibile, posto che le dichiarazioni de quibus non costituiscono illecito, né civile e né penale, in quanto scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, qualificatosi antistatario”.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale Presidente Nazionale dell' Parte_1 [...]
nel 2019, ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze il Prof. On. Controparte_1
IO GA per sentirlo condannare, in forza del combinato disposto degli artt. 595 co. 1 e 3 c.p. e 2043 e 2059 c.c., al risarcimento in proprio favore dei danni non patrimoniali subiti mediante il pagamento della somma di euro 49.999,00, ovvero di quella diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, in ragione della diffamazione e della violenza espressiva rivoltale contro dal Prof. GA in occasione della trasmissione di
Radio Radicale del 19.10.2019 delle ore 18.30, diffusa a livello nazionale, avente ad oggetto la disamina delle ragioni di opposizione avviata dalla Sezione di Venezia dell' intorno al provvedimento del Controparte_1 [...]
(Mibact) che aveva disposto il trasferimento per tre Controparte_2 mesi del notissimo disegno “U IA di DO da VI dall'Accademia di
Venezia, che lo conserva, al Museo del Louvre di Parigi per le celebrazioni ES
(che si erano tenute dal 17.4.2019 al 14.07.2019), avverso il quale era stato proposto ricorso presso il T.A.R. di Venezia, proprio dalla detta CP_3
Difatti, durante il corso della trasmissione radiofonica, GA si rivolgeva contro pronunciando una serie ininterrotta di insulti e di ingiurie che, Parte_1 oltrepassando ogni limite di continenza verbale, ledevano la dignità, l'onore2, l'immagine personale e professionale3 e la reputazione dell'attrice, oltre modo anche volgari4 e gratuite5 6.
volte); “incapace” (per 3 volte), “malata di mente” (per 2 volte), “demente” (per 2 volte),
“morta di sonno”, “gallina” e “cogliona totale” (per 1 volta). 3 A questo proposito si evidenziano le seguenti espressioni: “dice solo cose senza senso” (pag. 3),
“tutte balle, altre palle” ( pag. 4 , 7), “demente non sa quello che dice” (pag. 4), “sa soltanto fare retorica e slogan” (pag. 4), “parli a caso, parli a cazzo” (pag. 7), “mente malata e bacata” (pag. 8), “sei alterata nel cervello sei senza idee” (pag. 8), “ignorante come una capra” (pag. 9); accusandola anche di aver posto in essere un'azione vile, di “divismo”(ovvero di essere una diquelle persone che “soltanto si eccitano se c'è il nome” ovvero di essersi preoccupata solo dell'Uomo
e non degli altri sei disegni di DO dati in prestito senza problemi, perché, appunto, Per_1
GA non erano conosciuti /celebri quanto l'” ”). Persona_2 4 Non possono considerarsi diversamente, infatti, le esp potrebbe metterlo nel buco del culo” (pag. 4), “cogliona totale” (pag. 4), “vai a fare in culo che non l'hai visto (il Disegno)” (pag. 5); “valorizzati il buco del culo, valorizzati il buco del culo!” (pag. 8); “mi stai sul cazzo, mi stai sul cazzo, sei una povera, sei una povera demente …” (pag. 9); “Ma va a fanculo va” (pag. 10). 5 GA, introducendo nel dibattito informazioni interne all'Associazione di cui era venuto a conoscenza grazie alle confidenze di un membro autorevole della stessa, suo ex Presidente, riferiva anche che “….il ricorso del Presidente di … è stato fatto senza intendere il parere del Consiglio, che è CP_1 fortemente avverso l'attuale Presidente e ne uone ragioni…” (doc. 3, pag. 3); “è ridicolo è un ricorso grottesco” (pag. 4); “ è una approfittatrice che il Consiglio rinnega” (pag. 6); “incapace” (pag. 7); “hanno inventato regole che non hanno senso regole insensate, regole di una mente malata e bacata, regole di una che si inventa i cinque anni del buco del culo” (pag. 8). 6 Il pregiudizio subito dall'attrice è palese: gli insulti ricevuti costituiscono senz'altro un'offesa alla dignità, all'onorabilità ed all'onore dell'attrice e non sono giustificabili. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, a questo proposito, ha stabilito che: “La ratio della norma di cui all'art. 68, primo comma, è preservare la libertà della funzione parlamentare e la sua autonomia;
pertanto esso abbraccia, oltre ai voti dati e alle opinioni espresse in Parlamento, anche condotte tenute extra moenia, purché ascrivibili alla nozione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. … Con riguardo a dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose, l'insindacabilità può espandersi a opinioni espresse extra moenia , purché contestuali o successive ad atti tipici parlamentari e sempre che sussista, al di là delle formule letterali usate, una sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto ai citati atti”. A fronte di espressioni contenenti insulti, la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a ricomprendere simili affermazioni – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegate con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche. …” (Corte Cost. 13.12.2023, n. 218, pag. 3 e 12; Corte Cost. 28.03.2018, n. 59, pag. 12); ed ancora “ … al fine di ricomprendere le condotte di un parlamentare nell'alveo dell'art. 68, primo comma, Cost., non è sufficiente che esse abbiano quale comune ispirazione teleologica quella di confortare e di dare sostegno a una opinione del componente di una Camera, sia pure corrispondente a quanto da questi affermato in atti parlamentari. Se così fosse qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti potrebbero rientrare nella prerogativa della insindacabilità, ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare. Ma ciò è stato chiaramente escluso da questa Corte (sentenze n. 59 del 2018, n. 388 del 2007 e n. 137 del 2001) … Deve allora convenirsi che non basta la connessione teleologica con una opinione del parlamentare a rendere unitariamente insindacabile qualsivoglia condotta addebitata al medesimo. Non è, cioè, l'opinione del parlamentare a poter attrarre nel raggio dell'art. 68, primo comma, Cost. ogni condotta finalisticamente motivata dal sostegno verso quella opinione, ma, al contrario, è la singola condotta che deve potersi qualificare come espressione di una opinione nell'esercizio della funzione parlamentare” (Corte Cost.. 13.12.2023, n. 218, pagg. 15 – 16); “Va perciò escluso che qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti possano rientrare nella prerogativa della insindacabilità, anche ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare.” (Corte Cost. 13.12.2023, n. 218 pag.3). Più di recente, infine, la Corte Costituzionale ha ribadito che “Per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia , deve … escludersi che rientrino nell'ambito dell'art. 68, primo comma, Cost. gli insulti (sentenze n. 218 del 2023, n. 59 del 2018 e n. 137 del 2001) … L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento” (Corte Cost. 12.06.2024, n. 104, pag. 12).
3 sottolinea come l'offesa alla propria dignità, reputazione ed Parte_1 immagine, personale e professionale, sia stata ancor più amplificata dal fatto che la trasmissione era trasmessa nell'intero territorio nazionale, ad un'ora (18,30) e in un giorno
(sabato) in cui vi era il massimo ascolto da parte dell'utenza, per cui i fatti ebbero grande risonanza mediatica.
La prima udienza veniva differita, ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., al
04.06.2020; tuttavia, per gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, rilevato che il convenuto non risultava costituito, l'udienza veniva ulteriormente rinviata all'8 settembre
2020 per i medesimi incombenti.
Si costituiva in giudizio, in data 25.05.2020, il convenuto, il quale eccepiva il mancato rispetto dei termini minimi a comparire e chiedeva al Tribunale di Firenze di dichiarare per tale motivo la nullità dell'atto di citazione;
il convenuto chiedeva, altresì, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, considerato che le dichiarazioni dello stesso non costituirebbero illecito perché scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca e / o di critica politica, nonché ai sensi dell'art. 68, co. 1 Cost.
La causa veniva rinviata, con decreto del 25 agosto 2020, all'udienza del 29.9.20, al termine della quale veniva escluso che ricorressero i presupposti per la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza del 29 gennaio 2021 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.09.2021. Alla suddetta udienza questo Giudice, nuovo assegnatario del procedimento in forza dei decreti n. 13 e nr. 38 del 2021 - adottati dalla
Presidente del Tribunale di Firenze - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2021, ove la causa veniva trattenuta in decisione;
venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 22 marzo 2022, rilevata la tempestività dell'eccezione di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, atteso che all'epoca dei fatti per cui è processo, l'On GA era parlamentare “… richiamato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato”, … (e quello dell'obbligo per il giudice ordinario di procedere) “dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost., … all'applicazione della disciplina dell'art. 3 della legge n.140/2003”] (v. sentenza della C. Cost. del 04.05.2007, n. 149
e Cass. Sez. III, sentenza 31.07.2017, n. 18944), ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, “dispone(va) la sospensione del procedimento … fino
4 alla deliberazione ad opera della Camera del Deputati alla quale il convenuto apparteneva al momento del fatto ( e) la trasmissione di copia degli atti del giudizio alla medesima”.
La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, inoltrata dal Tribunale di Firenze con raccomandata a.r. del
6.4.2022, perveniva alla Camera dei Deputati in data 11 aprile 2022.
In data 02.10.2024 il Presidente della Camera dei Deputati inviava alla Presidente del Tribunale di Firenze copia della Relazione della Giunta per le autorizzazioni (sulla suddetta richiesta di operatività della predetta disposizione nell'ambito del presente procedimento (Doc. IV-ter, n.
8-A) con la quale “ … propone(va) (all'Assemblea) di dichiarare “ che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da IO
GA nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione” e della
Discussione con approvazione finale della stessa da parte della Camera dei Deputati. Il
03.10.2024 venivano comunicate dalla Cancelleria del Tribunale all'attrice sia la relazione che la delibera, per cui quest'ultima, con atto depositato il 09.10.2024, riassumeva il giudizio con ricorso ex art. art. 297 c.p.c.; con pari decreto veniva fissata l'udienza dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo, ex art. 127 ter c.p.c., il suo svolgimento mediante deposito di note scritte. Con ordinanza dell'11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
IN VIA PRELIMINARE
L'eccezione di tardiva riassunzione del processo sollevata dal convenuto (nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 11.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni) è fondata.
La correttezza di tale assunto è data dal combinato disposto dell'art. 68, co. 1
Cost., dell'art. 3 L. 20.6.2003, n. 140, dell'art. 297 c.p.c. e dell'art. 307, co. 3 c.p.c..
L'art. 68, co. 1 Cost. dispone che «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e garantisce l'insindacabilità non solo dei voti dati e delle opinioni espresse in Parlamento dal parlamentare, ma anche per dichiarazioni rese extra moenia; tale norma, che deroga il principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, richiede l'individuazione di
“un punto d'equilibrio in concreto” sia da parte delle Camere che dell'ordine giudiziario
5 secondo un criterio funzionale che è stato individuato nella verifica della sussistenza di una connessione tra l'opinione espressa e la funzione parlamentare (cfr. Corte Cost. sentenza 12.06.2024, n. 104 pag. 10).
I commi 2°, 4°, 5° 8° e 9° dell'art. 3 della L. 20.06.2003, n. 140 “Disposizioni per
l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti della alte cariche dello Stato” prevedono che quando l'A.G. intende far sottoporre alle Camere la verifica della detta connessione, deve trasmettere gli atti presso le Camere di appartenenza del parlamentare per le valutazioni del caso;
in particolare: “Se non ritiene di accogliere
l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. …8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione;
se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione”.
La sospensione di cui sopra rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 295/298 c.p.c. e viene regolata dall'art. 307 co. 3 c.p.c. (secondo il quale se nel provvedimento di sospensione non viene fissata l'udienza in cui proseguirà il processo, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio ratione temporis applicabile dalla cessazione della causa di sospensione, pena estinzione del processo per inattività delle parti).
Dall'esame congiunto dell'art. 3, co. 4° della legge 140/2003 “il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera ...” e del co. 8° “Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione” si evince che, una volta che il Parlamento ha ricevuto copia degli atti del processo da parte dell'autorità giudiziaria, dovrà solo poi trasmettere all'autorità giudiziaria la deliberazione adottata, senza al contempo assumere l'obbligo di deliberare
6 sull'operatività o meno dell'immunità entro i tre mesi indicati dal primo periodo del comma 5°.
Ciò comporta che il termine perentorio di riassunzione nel caso di specie avrebbe dovuto decorrere COMUNQUE dalla consumazione del termine dei 90 gg decorrente dalla ricezione conosciuta degli atti dalla Camera dei Deputati, data che ben può conoscersi, logicamente, anche se rimane ignota la data della loro trasmissione.
Tale sequenza procedimentale (“il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della
Camera”… … non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta”) non è in contrasto con l'ordinamento giuridico;
determinante, in questo senso, è il significato dell'avverbio “comunque” che introduce la suddetta seconda proposizione e la correlazione dello stesso con il precetto dell'art. 297 co. 1 c.p.c. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ai sensi del suddetto comma « … il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della
Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta» si vuole indicare che il processo civile, in cui sia stata sollevata eccezione di applicabilità dell'art. 68, co.1 per cui il giudice ha trasmesso gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare al momento del fatto, è da considerarsi sospeso fino alla deliberazione della Camera competente ma che in ogni caso, e dunque anche qualora la deliberazione in questione non venga adottata entro breve termine, tale sospensione non può durare più di 90 giorni da calcolarsi dalla data di ricezione degli atti da parte della stessa.
Più precisamente, l'art. 3 co. 5 legge 140/2003 stabilisce un termine (relativo alla durata della sospensione) solo nei confronti della parte interessata alla prosecuzione del processo (a cui spetta l'onere della riassunzione dello stesso) ma non nei confronti della
Camera, investita della questione, di pronunciarsi a riguardo in quel lasso di tempo.
Pertanto, pur essendovi stata una sospensione del processo allo scopo di consentire alla Camera di appartenenza del parlamentare di delibare la sussistenza o meno dei presupposti di operatività dell'art. 68, co. 1 Cost. (a tutela della prerogativa parlamentare nei rapporti con gli altri poteri dello Stato), il processo civile, che sia stato sospeso a motivo di tale eccezione, continua ad essere sottoposto alle regole dettate dal codice di rito in tema di sospensione.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, «… la determinazione della durata della
7 sospensione non oltre novanta giorni - o al massimo fino a centoventi giorni se la Camera interessata dispone tale proroga - dalla ricezione degli atti da parte dell'organo parlamentare, logicamente assommata al termine di riassunzione di cui all'articolo 297 c.p.c., conduce, nell'evidente ottica legislativa, a circoscrivere l'effettiva durata della , così da prevedere per quanto tempo la potestas dell'organo Parte_4 parlamentare inciderà, secondo i canoni auspicabili, sul procedimento giurisdizionale, implicitamente indicando all'organo parlamentare lo spatium temporis entro cui dovrebbe giungere alla sua deliberazione.
Ovviamente, il superamento da parte dell'organo parlamentare di tale spatium temporis, che per esso non è perentorio, non viene a privarlo della sua potestas, né direttamente conduce (ciò realizzerebbe una incostituzionale fattispecie di sovranità parlamentare sulla giurisdizione) alla estinzione del procedimento giurisdizionale» (Cass. civ. Sez. III^ sentenza 31.07.2017, n. 18944 RV 645375-01/02).
Tale interpretazione trova conferma nell'esegesi dell'art. 297 c.p.c. che, nel regolare la riassunzione del processo dopo la sospensione, stabilisce al co. 1 che «Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art.
3 del c.p.p. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295».
A questo ultimo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che « Il giudizio di diffamazione sospeso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 140 del 2003 deve essere riassunto entro il termine previsto dall'art. 297 c.p.c.: detto termine, tuttavia, non decorre dalla cessazione della causa di sospensione ove la parte interessata non ne abbia conoscenza, atteso che la stessa non è tenuta ad avere contezza del momento di ricezione degli atti da parte della Camera di appartenenza del presunto autore della violazione, trattandosi di un evento esterno al processo.… quel che vale ai fini della conoscenza della parte ex art. 297 c.p.c. del dies a quo, visto l'inequivoco dettato dell'articolo 3, comma quinto, I.
140/2003 è la data della ricezione degli atti, che ben può conoscersi, logicamente, anche se rimane ignota la data della loro trasmissione. Non ha alcun rilievo neppure l'articolo 170 c.p.c., in quanto concerne le notificazioni e le comunicazioni degli atti processuali, laddove la suddetta ricezione da parte della Camera dei Deputati non è evidentemente né la notificazione né la comunicazione di un atto processuale. Il dies a quo della conoscenza ai fini dell'articolo 297 c.p.c. non deve rapportarsi, comunque, ad una notificazione
o ad una comunicazione della intervenuta ricezione degli atti dall'organo parlamentare al difensore della parte interessata, poiché nessuna simile procedura di formale informazione è prevista dall'articolo 3 I.
140/2003. La ricezione degli atti da parte dell'organo parlamentare - cioè di un organo non giurisdizionale - è un fatto di per sé estraneo alla sequenza processuale (id est non è un atto processuale), che ha peraltro effetti su di essa. […]» (Cass. civ. Sez. III, Sent. 31.07.2017, n. 18944).
Inoltre, la disposizione in esame, nello stabilire l'obbligo per la parte interessata alla
8 prosecuzione del processo di chiedere al giudice di fissare udienza a tale scopo (qualora non sia stata fissata nel provvedimento di sospensione), fa riferimento “al passaggio in giudicato” (al momento di acquistata definitività) di una sentenza (ossia di un provvedimento giurisdizionale emesso a conclusione di un processo) e non ad una pronuncia qualsiasi, sia pure definitiva (quale quella della Camera, che pur essendo stata emessa dall'organo competente ed essendo conclusiva, non è assimilabile alla sentenza di un giudice).
Ne consegue che « … non sussistendo nell'ordinamento una "pregiudizialità parlamentare" che possa porre l'esercizio della giurisdizione in un indefinito stand-by … in forza dell'articolo 307
c.p.c. le parti sono … tenute a riassumere il giudizio entro il suddetto termine complessivo anche qualora la deliberazione parlamentare non sia ancora intervenuta;
se, dunque, il termine è oltrepassato senza riassunzione, non vi è esonero dalla generale disciplina sulle conseguenze della inattività delle parti dettata dall'articolo 307 c.p.c. Al potere dispositivo delle parti sotto il profilo dell'impulso processuale viene affidato, in ultima analisi, l'effetto della scriminante, giacché l'articolo 3 non prevede che il Presidente della Camera interessata abbia alcun obbligo di informazione nei confronti del giudice remittente …»
(Cass. civ. Sez. III, sent. 31.07.2017, n. 18944).
Né pare possibile estendere il suddetto riferimento al “passaggio in giudicato della sentenza” al conseguimento di una natura definitiva da parte di provvedimenti diversi da quest'ultima (sia pure dotati di definitività) quale termine iniziale per il calcolo dei tre mesi per la riassunzione: la giurisprudenza in materia, difatti, ritiene l'articolo in esame una disposizione di tipo restrittivo (v. Cass. civ. S.U. 29.07.2021, n. 21763; Cass. civ. S.U.
19.06.2012, n. 10027).
Ciò premesso, in presenza della precisazione introdotta dall'avverbio “comunque” e di una deliberazione di un organo di vertice non giudiziario, a cui non può essere applicato il precetto di cui all'art. 297 c.p.c. nel suo riferimento al “passaggio in giudicato”, decorso il termine di “novanta giorni (tre mesi) dalla ricezione degli atti da parte della
Camera ...”, il processo non può più considerarsi sospeso e, in assenza di una nuova istanza di riassunzione tempestivamente depositata entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 3, co. 5 L. 140 / 2003 (sommato a quello dell'art. 297 c.p.c. ma non decorrenti dalla comunicazione della camera della delibera adottata) il processo deve considerarsi estinto, secondo quanto disposto dall'art. 307, co. 3 c.p.c. (v. anche massime precedenti
Cass. nr. 25739 del 2014 RV 633644-01 e S.U. nr. 5756 del 2012 RV 622041-01).
Ai sensi della suddetta disposizione, difatti, «Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano
9 provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo».
In conclusione, applicando le considerazioni sopra esposte al presente giudizio, si rileva che esso è rimasto sospeso dal giorno dell'avvenuta ricezione da parte della Camera dei Deputati della raccomandata inviata da questo Tribunale - contenente copia degli atti del giudizio - avvenuta in data 11.04.2022, fino ai novanta giorni successivi, ovvero fino al
10 luglio 2022 (la sospensione non dura, infatti, fino alla decisione sulla richiesta, adottata nella seduta del 25.09.2024); indipendentemente dal fatto che la Camera dei Deputati in quel lasso di tempo non aveva provveduto in merito, l'attrice, interessata alla prosecuzione del processo, avrebbe dovuto provvedere a riassumere il processo prima della scadenza del termine di 90 giorni.
In mancanza di una tale attività processuale ad opera della stessa, sulla base delle considerazioni sopra svolte, al 03.10.2024, giorno dell'avvenuta ricezione e comunicazione della deliberazione della Camera dei Deputati alla attrice ad opera della Cancelleria del
Tribunale di Firenze, il termine per la riassunzione del presente giudizio doveva ritenersi già scaduto.
Né possono esservi dubbi a questo proposito, data la natura del termine previsto per la riassunzione, qualificato dallo stesso art. 297 co. 1 c.p.c. come “perentorio”.
Di conseguenza, alla data del 9 ottobre 2024, ovvero alla data di deposito in PCT del ricorso in riassunzione da parte dell'attrice e del decreto di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il presente giudizio, in quanto non (più) riassumibile, doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 307, co. 3 c.p.c..
Invero ai sensi del comma 4 di quest'ultima disposizione «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».
Le spese di lite
Seguono la regola dell'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307, co. 3 c.p.c. per tardiva riassunzione del processo ad opera dell'attrice e per l'effetto dispone che le spese processuali restino a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c. Firenze, così deciso il 6 maggio 2025 la giudice on.
Liliana Anselmo
10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'associazione “ ” riteneva che il disegno, quale icona della cultura umanista, avrebbe CP_1 potuto subire dei ue ridotte dimensioni e per la consistenza cartacea durante il trasporto o comunque durante la sua esposizione presso il Louvre. 2 Dall'ascolto e dall'esame della trascrizione della trasmissione (doc. 3 attrice) emerge palesemente che l'On. IO GA si è rivolto
contro
NO con termini irrispettosi della dignità personale/ apostrofandola / definendola “poveretta” (per 5 volte); “capra” (per 4 volte); “oca giuliva” (per 3
2
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 19.12.2019 al N° R.G.C.A. 17598/2019, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio del Foro Parte_1 di BOLOGNA
-attrice in riassunzione- contro
On. Prof. GA TT , rappresentato e Pt_2 Parte_3 difeso dall'Avv. Giampaolo CICCONI del Foro di MACERATA
-convenuto in riassunzione -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – diffamazione
Conclusioni
Per l'attrice in riassunzione: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione respinta, condannare l'On. GA IO, ex combinato disposto di cui all'art. 595 comma 1
e 3 c.p. e all'art. 2043 e 2059 c.c., in ragione della diffamazione e della violenza espressiva rivolta alla
Sig.ra in occasione della trasmissione di Radio Radicale del 19.10.19, con Parte_1 conseguenti danni ai diritti della personalità già descritti in narrativa, al risarcimento a favore della stessa,
a titolo di danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., con la somma di € 49.999,00 ovvero della diversa minore o maggiore somma che parrà all'Ill.mo Tribunale;
condannare e disporre che l'On. IO
GA, a propria cura e spese, provveda alla pubblicazione della richiesta sentenza in due quotidiani di primaria diffusione nazionale e in una rivista specializzata nella diffusione e/o conservazione d'arte; in via subordinata e denegata, se ritenesse l'Ill.mo Sig. Giudice fondata l'eccezione in merito al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., concedere la rimessione in termini per notificazione nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c., posto che il mancato rispetto dei termini sarebbe dipeso dall'imprevedibile sospensione straordinaria dei termini di cui al codice di procedura civile, dovuta all'emergenza per Covid-19, ex art. 83 DL 18/20 e art 36 c.1 DL 83/20 e non imputabili all'attore, posto che la notifica è stata fatta l'11.12.19 e che la data di prima udienza in citazione era il 21.4.20 e quindi oltre i 90 giorni di cui all'art. 163 bis cpc;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Per il convenuto in riassunzione: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, IN VIA
PRELIMINARE dichiarare l'estinzione del presente giudizio per tardiva, e/o inidonea, riassunzione del giudizio stesso da parte della difesa attrice (cfr. Cass. Civ. n. 18944 del 16 maggio-31 luglio 2017).
IN VIA SUBORDINATA e nella deprecata ipotesi di rigetto della superiore ed assorbente eccezione, rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, e/o inammissibile, posto che le dichiarazioni de quibus non costituiscono illecito, né civile e né penale, in quanto scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, qualificatosi antistatario”.
Concisa Esposizione dei Fatti
quale Presidente Nazionale dell' Parte_1 [...]
nel 2019, ha convenuto avanti al Tribunale di Firenze il Prof. On. Controparte_1
IO GA per sentirlo condannare, in forza del combinato disposto degli artt. 595 co. 1 e 3 c.p. e 2043 e 2059 c.c., al risarcimento in proprio favore dei danni non patrimoniali subiti mediante il pagamento della somma di euro 49.999,00, ovvero di quella diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, in ragione della diffamazione e della violenza espressiva rivoltale contro dal Prof. GA in occasione della trasmissione di
Radio Radicale del 19.10.2019 delle ore 18.30, diffusa a livello nazionale, avente ad oggetto la disamina delle ragioni di opposizione avviata dalla Sezione di Venezia dell' intorno al provvedimento del Controparte_1 [...]
(Mibact) che aveva disposto il trasferimento per tre Controparte_2 mesi del notissimo disegno “U IA di DO da VI dall'Accademia di
Venezia, che lo conserva, al Museo del Louvre di Parigi per le celebrazioni ES
(che si erano tenute dal 17.4.2019 al 14.07.2019), avverso il quale era stato proposto ricorso presso il T.A.R. di Venezia, proprio dalla detta CP_3
Difatti, durante il corso della trasmissione radiofonica, GA si rivolgeva contro pronunciando una serie ininterrotta di insulti e di ingiurie che, Parte_1 oltrepassando ogni limite di continenza verbale, ledevano la dignità, l'onore2, l'immagine personale e professionale3 e la reputazione dell'attrice, oltre modo anche volgari4 e gratuite5 6.
volte); “incapace” (per 3 volte), “malata di mente” (per 2 volte), “demente” (per 2 volte),
“morta di sonno”, “gallina” e “cogliona totale” (per 1 volta). 3 A questo proposito si evidenziano le seguenti espressioni: “dice solo cose senza senso” (pag. 3),
“tutte balle, altre palle” ( pag. 4 , 7), “demente non sa quello che dice” (pag. 4), “sa soltanto fare retorica e slogan” (pag. 4), “parli a caso, parli a cazzo” (pag. 7), “mente malata e bacata” (pag. 8), “sei alterata nel cervello sei senza idee” (pag. 8), “ignorante come una capra” (pag. 9); accusandola anche di aver posto in essere un'azione vile, di “divismo”(ovvero di essere una diquelle persone che “soltanto si eccitano se c'è il nome” ovvero di essersi preoccupata solo dell'Uomo
e non degli altri sei disegni di DO dati in prestito senza problemi, perché, appunto, Per_1
GA non erano conosciuti /celebri quanto l'” ”). Persona_2 4 Non possono considerarsi diversamente, infatti, le esp potrebbe metterlo nel buco del culo” (pag. 4), “cogliona totale” (pag. 4), “vai a fare in culo che non l'hai visto (il Disegno)” (pag. 5); “valorizzati il buco del culo, valorizzati il buco del culo!” (pag. 8); “mi stai sul cazzo, mi stai sul cazzo, sei una povera, sei una povera demente …” (pag. 9); “Ma va a fanculo va” (pag. 10). 5 GA, introducendo nel dibattito informazioni interne all'Associazione di cui era venuto a conoscenza grazie alle confidenze di un membro autorevole della stessa, suo ex Presidente, riferiva anche che “….il ricorso del Presidente di … è stato fatto senza intendere il parere del Consiglio, che è CP_1 fortemente avverso l'attuale Presidente e ne uone ragioni…” (doc. 3, pag. 3); “è ridicolo è un ricorso grottesco” (pag. 4); “ è una approfittatrice che il Consiglio rinnega” (pag. 6); “incapace” (pag. 7); “hanno inventato regole che non hanno senso regole insensate, regole di una mente malata e bacata, regole di una che si inventa i cinque anni del buco del culo” (pag. 8). 6 Il pregiudizio subito dall'attrice è palese: gli insulti ricevuti costituiscono senz'altro un'offesa alla dignità, all'onorabilità ed all'onore dell'attrice e non sono giustificabili. La giurisprudenza della Corte Costituzionale, a questo proposito, ha stabilito che: “La ratio della norma di cui all'art. 68, primo comma, è preservare la libertà della funzione parlamentare e la sua autonomia;
pertanto esso abbraccia, oltre ai voti dati e alle opinioni espresse in Parlamento, anche condotte tenute extra moenia, purché ascrivibili alla nozione di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. … Con riguardo a dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose, l'insindacabilità può espandersi a opinioni espresse extra moenia , purché contestuali o successive ad atti tipici parlamentari e sempre che sussista, al di là delle formule letterali usate, una sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto ai citati atti”. A fronte di espressioni contenenti insulti, la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a ricomprendere simili affermazioni – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegate con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche. …” (Corte Cost. 13.12.2023, n. 218, pag. 3 e 12; Corte Cost. 28.03.2018, n. 59, pag. 12); ed ancora “ … al fine di ricomprendere le condotte di un parlamentare nell'alveo dell'art. 68, primo comma, Cost., non è sufficiente che esse abbiano quale comune ispirazione teleologica quella di confortare e di dare sostegno a una opinione del componente di una Camera, sia pure corrispondente a quanto da questi affermato in atti parlamentari. Se così fosse qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti potrebbero rientrare nella prerogativa della insindacabilità, ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare. Ma ciò è stato chiaramente escluso da questa Corte (sentenze n. 59 del 2018, n. 388 del 2007 e n. 137 del 2001) … Deve allora convenirsi che non basta la connessione teleologica con una opinione del parlamentare a rendere unitariamente insindacabile qualsivoglia condotta addebitata al medesimo. Non è, cioè, l'opinione del parlamentare a poter attrarre nel raggio dell'art. 68, primo comma, Cost. ogni condotta finalisticamente motivata dal sostegno verso quella opinione, ma, al contrario, è la singola condotta che deve potersi qualificare come espressione di una opinione nell'esercizio della funzione parlamentare” (Corte Cost.. 13.12.2023, n. 218, pagg. 15 – 16); “Va perciò escluso che qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti possano rientrare nella prerogativa della insindacabilità, anche ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare.” (Corte Cost. 13.12.2023, n. 218 pag.3). Più di recente, infine, la Corte Costituzionale ha ribadito che “Per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia , deve … escludersi che rientrino nell'ambito dell'art. 68, primo comma, Cost. gli insulti (sentenze n. 218 del 2023, n. 59 del 2018 e n. 137 del 2001) … L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento” (Corte Cost. 12.06.2024, n. 104, pag. 12).
3 sottolinea come l'offesa alla propria dignità, reputazione ed Parte_1 immagine, personale e professionale, sia stata ancor più amplificata dal fatto che la trasmissione era trasmessa nell'intero territorio nazionale, ad un'ora (18,30) e in un giorno
(sabato) in cui vi era il massimo ascolto da parte dell'utenza, per cui i fatti ebbero grande risonanza mediatica.
La prima udienza veniva differita, ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c., al
04.06.2020; tuttavia, per gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, rilevato che il convenuto non risultava costituito, l'udienza veniva ulteriormente rinviata all'8 settembre
2020 per i medesimi incombenti.
Si costituiva in giudizio, in data 25.05.2020, il convenuto, il quale eccepiva il mancato rispetto dei termini minimi a comparire e chiedeva al Tribunale di Firenze di dichiarare per tale motivo la nullità dell'atto di citazione;
il convenuto chiedeva, altresì, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, considerato che le dichiarazioni dello stesso non costituirebbero illecito perché scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca e / o di critica politica, nonché ai sensi dell'art. 68, co. 1 Cost.
La causa veniva rinviata, con decreto del 25 agosto 2020, all'udienza del 29.9.20, al termine della quale veniva escluso che ricorressero i presupposti per la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza del 29 gennaio 2021 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.09.2021. Alla suddetta udienza questo Giudice, nuovo assegnatario del procedimento in forza dei decreti n. 13 e nr. 38 del 2021 - adottati dalla
Presidente del Tribunale di Firenze - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2021, ove la causa veniva trattenuta in decisione;
venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 22 marzo 2022, rilevata la tempestività dell'eccezione di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, atteso che all'epoca dei fatti per cui è processo, l'On GA era parlamentare “… richiamato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato”, … (e quello dell'obbligo per il giudice ordinario di procedere) “dopo la formulazione dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma Cost., … all'applicazione della disciplina dell'art. 3 della legge n.140/2003”] (v. sentenza della C. Cost. del 04.05.2007, n. 149
e Cass. Sez. III, sentenza 31.07.2017, n. 18944), ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, “dispone(va) la sospensione del procedimento … fino
4 alla deliberazione ad opera della Camera del Deputati alla quale il convenuto apparteneva al momento del fatto ( e) la trasmissione di copia degli atti del giudizio alla medesima”.
La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, inoltrata dal Tribunale di Firenze con raccomandata a.r. del
6.4.2022, perveniva alla Camera dei Deputati in data 11 aprile 2022.
In data 02.10.2024 il Presidente della Camera dei Deputati inviava alla Presidente del Tribunale di Firenze copia della Relazione della Giunta per le autorizzazioni (sulla suddetta richiesta di operatività della predetta disposizione nell'ambito del presente procedimento (Doc. IV-ter, n.
8-A) con la quale “ … propone(va) (all'Assemblea) di dichiarare “ che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da IO
GA nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione” e della
Discussione con approvazione finale della stessa da parte della Camera dei Deputati. Il
03.10.2024 venivano comunicate dalla Cancelleria del Tribunale all'attrice sia la relazione che la delibera, per cui quest'ultima, con atto depositato il 09.10.2024, riassumeva il giudizio con ricorso ex art. art. 297 c.p.c.; con pari decreto veniva fissata l'udienza dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, disponendo, ex art. 127 ter c.p.c., il suo svolgimento mediante deposito di note scritte. Con ordinanza dell'11.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
IN VIA PRELIMINARE
L'eccezione di tardiva riassunzione del processo sollevata dal convenuto (nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 11.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni) è fondata.
La correttezza di tale assunto è data dal combinato disposto dell'art. 68, co. 1
Cost., dell'art. 3 L. 20.6.2003, n. 140, dell'art. 297 c.p.c. e dell'art. 307, co. 3 c.p.c..
L'art. 68, co. 1 Cost. dispone che «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e garantisce l'insindacabilità non solo dei voti dati e delle opinioni espresse in Parlamento dal parlamentare, ma anche per dichiarazioni rese extra moenia; tale norma, che deroga il principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, richiede l'individuazione di
“un punto d'equilibrio in concreto” sia da parte delle Camere che dell'ordine giudiziario
5 secondo un criterio funzionale che è stato individuato nella verifica della sussistenza di una connessione tra l'opinione espressa e la funzione parlamentare (cfr. Corte Cost. sentenza 12.06.2024, n. 104 pag. 10).
I commi 2°, 4°, 5° 8° e 9° dell'art. 3 della L. 20.06.2003, n. 140 “Disposizioni per
l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti della alte cariche dello Stato” prevedono che quando l'A.G. intende far sottoporre alle Camere la verifica della detta connessione, deve trasmettere gli atti presso le Camere di appartenenza del parlamentare per le valutazioni del caso;
in particolare: “Se non ritiene di accogliere
l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. …8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione;
se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione”.
La sospensione di cui sopra rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 295/298 c.p.c. e viene regolata dall'art. 307 co. 3 c.p.c. (secondo il quale se nel provvedimento di sospensione non viene fissata l'udienza in cui proseguirà il processo, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio ratione temporis applicabile dalla cessazione della causa di sospensione, pena estinzione del processo per inattività delle parti).
Dall'esame congiunto dell'art. 3, co. 4° della legge 140/2003 “il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera ...” e del co. 8° “Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione” si evince che, una volta che il Parlamento ha ricevuto copia degli atti del processo da parte dell'autorità giudiziaria, dovrà solo poi trasmettere all'autorità giudiziaria la deliberazione adottata, senza al contempo assumere l'obbligo di deliberare
6 sull'operatività o meno dell'immunità entro i tre mesi indicati dal primo periodo del comma 5°.
Ciò comporta che il termine perentorio di riassunzione nel caso di specie avrebbe dovuto decorrere COMUNQUE dalla consumazione del termine dei 90 gg decorrente dalla ricezione conosciuta degli atti dalla Camera dei Deputati, data che ben può conoscersi, logicamente, anche se rimane ignota la data della loro trasmissione.
Tale sequenza procedimentale (“il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della
Camera”… … non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta”) non è in contrasto con l'ordinamento giuridico;
determinante, in questo senso, è il significato dell'avverbio “comunque” che introduce la suddetta seconda proposizione e la correlazione dello stesso con il precetto dell'art. 297 co. 1 c.p.c. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ai sensi del suddetto comma « … il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della
Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta» si vuole indicare che il processo civile, in cui sia stata sollevata eccezione di applicabilità dell'art. 68, co.1 per cui il giudice ha trasmesso gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare al momento del fatto, è da considerarsi sospeso fino alla deliberazione della Camera competente ma che in ogni caso, e dunque anche qualora la deliberazione in questione non venga adottata entro breve termine, tale sospensione non può durare più di 90 giorni da calcolarsi dalla data di ricezione degli atti da parte della stessa.
Più precisamente, l'art. 3 co. 5 legge 140/2003 stabilisce un termine (relativo alla durata della sospensione) solo nei confronti della parte interessata alla prosecuzione del processo (a cui spetta l'onere della riassunzione dello stesso) ma non nei confronti della
Camera, investita della questione, di pronunciarsi a riguardo in quel lasso di tempo.
Pertanto, pur essendovi stata una sospensione del processo allo scopo di consentire alla Camera di appartenenza del parlamentare di delibare la sussistenza o meno dei presupposti di operatività dell'art. 68, co. 1 Cost. (a tutela della prerogativa parlamentare nei rapporti con gli altri poteri dello Stato), il processo civile, che sia stato sospeso a motivo di tale eccezione, continua ad essere sottoposto alle regole dettate dal codice di rito in tema di sospensione.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, «… la determinazione della durata della
7 sospensione non oltre novanta giorni - o al massimo fino a centoventi giorni se la Camera interessata dispone tale proroga - dalla ricezione degli atti da parte dell'organo parlamentare, logicamente assommata al termine di riassunzione di cui all'articolo 297 c.p.c., conduce, nell'evidente ottica legislativa, a circoscrivere l'effettiva durata della , così da prevedere per quanto tempo la potestas dell'organo Parte_4 parlamentare inciderà, secondo i canoni auspicabili, sul procedimento giurisdizionale, implicitamente indicando all'organo parlamentare lo spatium temporis entro cui dovrebbe giungere alla sua deliberazione.
Ovviamente, il superamento da parte dell'organo parlamentare di tale spatium temporis, che per esso non è perentorio, non viene a privarlo della sua potestas, né direttamente conduce (ciò realizzerebbe una incostituzionale fattispecie di sovranità parlamentare sulla giurisdizione) alla estinzione del procedimento giurisdizionale» (Cass. civ. Sez. III^ sentenza 31.07.2017, n. 18944 RV 645375-01/02).
Tale interpretazione trova conferma nell'esegesi dell'art. 297 c.p.c. che, nel regolare la riassunzione del processo dopo la sospensione, stabilisce al co. 1 che «Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art.
3 del c.p.p. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295».
A questo ultimo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che « Il giudizio di diffamazione sospeso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 140 del 2003 deve essere riassunto entro il termine previsto dall'art. 297 c.p.c.: detto termine, tuttavia, non decorre dalla cessazione della causa di sospensione ove la parte interessata non ne abbia conoscenza, atteso che la stessa non è tenuta ad avere contezza del momento di ricezione degli atti da parte della Camera di appartenenza del presunto autore della violazione, trattandosi di un evento esterno al processo.… quel che vale ai fini della conoscenza della parte ex art. 297 c.p.c. del dies a quo, visto l'inequivoco dettato dell'articolo 3, comma quinto, I.
140/2003 è la data della ricezione degli atti, che ben può conoscersi, logicamente, anche se rimane ignota la data della loro trasmissione. Non ha alcun rilievo neppure l'articolo 170 c.p.c., in quanto concerne le notificazioni e le comunicazioni degli atti processuali, laddove la suddetta ricezione da parte della Camera dei Deputati non è evidentemente né la notificazione né la comunicazione di un atto processuale. Il dies a quo della conoscenza ai fini dell'articolo 297 c.p.c. non deve rapportarsi, comunque, ad una notificazione
o ad una comunicazione della intervenuta ricezione degli atti dall'organo parlamentare al difensore della parte interessata, poiché nessuna simile procedura di formale informazione è prevista dall'articolo 3 I.
140/2003. La ricezione degli atti da parte dell'organo parlamentare - cioè di un organo non giurisdizionale - è un fatto di per sé estraneo alla sequenza processuale (id est non è un atto processuale), che ha peraltro effetti su di essa. […]» (Cass. civ. Sez. III, Sent. 31.07.2017, n. 18944).
Inoltre, la disposizione in esame, nello stabilire l'obbligo per la parte interessata alla
8 prosecuzione del processo di chiedere al giudice di fissare udienza a tale scopo (qualora non sia stata fissata nel provvedimento di sospensione), fa riferimento “al passaggio in giudicato” (al momento di acquistata definitività) di una sentenza (ossia di un provvedimento giurisdizionale emesso a conclusione di un processo) e non ad una pronuncia qualsiasi, sia pure definitiva (quale quella della Camera, che pur essendo stata emessa dall'organo competente ed essendo conclusiva, non è assimilabile alla sentenza di un giudice).
Ne consegue che « … non sussistendo nell'ordinamento una "pregiudizialità parlamentare" che possa porre l'esercizio della giurisdizione in un indefinito stand-by … in forza dell'articolo 307
c.p.c. le parti sono … tenute a riassumere il giudizio entro il suddetto termine complessivo anche qualora la deliberazione parlamentare non sia ancora intervenuta;
se, dunque, il termine è oltrepassato senza riassunzione, non vi è esonero dalla generale disciplina sulle conseguenze della inattività delle parti dettata dall'articolo 307 c.p.c. Al potere dispositivo delle parti sotto il profilo dell'impulso processuale viene affidato, in ultima analisi, l'effetto della scriminante, giacché l'articolo 3 non prevede che il Presidente della Camera interessata abbia alcun obbligo di informazione nei confronti del giudice remittente …»
(Cass. civ. Sez. III, sent. 31.07.2017, n. 18944).
Né pare possibile estendere il suddetto riferimento al “passaggio in giudicato della sentenza” al conseguimento di una natura definitiva da parte di provvedimenti diversi da quest'ultima (sia pure dotati di definitività) quale termine iniziale per il calcolo dei tre mesi per la riassunzione: la giurisprudenza in materia, difatti, ritiene l'articolo in esame una disposizione di tipo restrittivo (v. Cass. civ. S.U. 29.07.2021, n. 21763; Cass. civ. S.U.
19.06.2012, n. 10027).
Ciò premesso, in presenza della precisazione introdotta dall'avverbio “comunque” e di una deliberazione di un organo di vertice non giudiziario, a cui non può essere applicato il precetto di cui all'art. 297 c.p.c. nel suo riferimento al “passaggio in giudicato”, decorso il termine di “novanta giorni (tre mesi) dalla ricezione degli atti da parte della
Camera ...”, il processo non può più considerarsi sospeso e, in assenza di una nuova istanza di riassunzione tempestivamente depositata entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 3, co. 5 L. 140 / 2003 (sommato a quello dell'art. 297 c.p.c. ma non decorrenti dalla comunicazione della camera della delibera adottata) il processo deve considerarsi estinto, secondo quanto disposto dall'art. 307, co. 3 c.p.c. (v. anche massime precedenti
Cass. nr. 25739 del 2014 RV 633644-01 e S.U. nr. 5756 del 2012 RV 622041-01).
Ai sensi della suddetta disposizione, difatti, «Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano
9 provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo».
In conclusione, applicando le considerazioni sopra esposte al presente giudizio, si rileva che esso è rimasto sospeso dal giorno dell'avvenuta ricezione da parte della Camera dei Deputati della raccomandata inviata da questo Tribunale - contenente copia degli atti del giudizio - avvenuta in data 11.04.2022, fino ai novanta giorni successivi, ovvero fino al
10 luglio 2022 (la sospensione non dura, infatti, fino alla decisione sulla richiesta, adottata nella seduta del 25.09.2024); indipendentemente dal fatto che la Camera dei Deputati in quel lasso di tempo non aveva provveduto in merito, l'attrice, interessata alla prosecuzione del processo, avrebbe dovuto provvedere a riassumere il processo prima della scadenza del termine di 90 giorni.
In mancanza di una tale attività processuale ad opera della stessa, sulla base delle considerazioni sopra svolte, al 03.10.2024, giorno dell'avvenuta ricezione e comunicazione della deliberazione della Camera dei Deputati alla attrice ad opera della Cancelleria del
Tribunale di Firenze, il termine per la riassunzione del presente giudizio doveva ritenersi già scaduto.
Né possono esservi dubbi a questo proposito, data la natura del termine previsto per la riassunzione, qualificato dallo stesso art. 297 co. 1 c.p.c. come “perentorio”.
Di conseguenza, alla data del 9 ottobre 2024, ovvero alla data di deposito in PCT del ricorso in riassunzione da parte dell'attrice e del decreto di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il presente giudizio, in quanto non (più) riassumibile, doveva considerarsi estinto ai sensi dell'art. 307, co. 3 c.p.c..
Invero ai sensi del comma 4 di quest'ultima disposizione «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».
Le spese di lite
Seguono la regola dell'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307, co. 3 c.p.c. per tardiva riassunzione del processo ad opera dell'attrice e per l'effetto dispone che le spese processuali restino a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 c.p.c. Firenze, così deciso il 6 maggio 2025 la giudice on.
Liliana Anselmo
10 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'associazione “ ” riteneva che il disegno, quale icona della cultura umanista, avrebbe CP_1 potuto subire dei ue ridotte dimensioni e per la consistenza cartacea durante il trasporto o comunque durante la sua esposizione presso il Louvre. 2 Dall'ascolto e dall'esame della trascrizione della trasmissione (doc. 3 attrice) emerge palesemente che l'On. IO GA si è rivolto
contro
NO con termini irrispettosi della dignità personale/ apostrofandola / definendola “poveretta” (per 5 volte); “capra” (per 4 volte); “oca giuliva” (per 3
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