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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maura Mancini Presidente dott. Elisa Dai HI Giudice Relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3928 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 , promossa da
(c.f. ), con l'avv. NISTOR DUMITRITA CARMEN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (c.f. ) con l'avv. BULDRINI KATIA: CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7 Giugno 2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai HI;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Il SI. ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare la Parte_1
separazione personale con addebito alla sig.ra con la quale si era unito in CP_1
matrimonio in Castellalto (TE) in data 21.08.2016, nonché ottenere l'affido congiunto delle figlie minori e nate dall'unione rispettivamente il 2.05.2017 e il 30.09.2018, con collocazione Per_1 Per_2
presso di sé. A sostegno delle proprie pretese ragioni il ricorrente asseriva che nel mese di Settembre 2021 la resistente aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale portando con sé le figlie e aveva trasferito la propria dimora presso la casa dei genitori in Abruzzo.
La SI.ra – che aveva depositato analogo ricorso per separazione giudiziale dei coniugi CP_1
poi riunito alla presente causa – si costituiva, chiedendo l'affido congiunto delle minori con collocazione presso di sè e visite paterne a fine settimana alternati, il divieto di espatrio delle minori, nonché un contributo al mantenimento ordinario per le minori pari ad Euro 400,00 – oltre il 70% delle spese straordinarie – ed un assegno maritale pari ad Euro 150,00.
A fondamento delle proprie pretese la SI.ra esponeva che nel corso degli anni la CP_1
convivenza matrimoniale era diventata progressivamente intollerabile a causa del temperamento irrispettoso, aggressivo ed autoritario del SI. nei confronti della moglie nonché dei Pt_1
numerosi tradimenti che avevano di fatto logorato, in maniera irreparabile, il matrimonio.
La SI.ra sosteneva che fosse stato il marito, il 12 settembre 2021 al ritorno da una trasferta CP_1
lavorativa, ad ordinare alla moglie di fare le valigie per poi provvedere immediatamente al trasporto della stessa unitamente alle minori presso l'abitazione dei nonni materni sita in Abruzzo, obbligandola così di fatto ad abbandonare anche il proprio lavoro e a rassegnare le dimissioni.
La SI.ra deduceva inoltre che il marito avesse iniziato ad elargirle somme di denaro per CP_1 aiutarla nel mantenimento delle minori e a reperire un'abitazione ed una occupazione lavorativa, sintomo della decisione concorde di separarsi e di aver in qualche modo approvato il trasferimento delle minori in altra Regione, salvo poi aver mutato idea, iniziando ad insistere per il rientro in
Romagna delle bambine, trattenendole per più tempo, riconducendole nella casa paterna senza consenso.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 1 Marzo 2022, il Presidente adottava provvedimenti provvisori e urgenti, affidando le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre in Romagna;
visite paterne almeno due fine settimana al mese, divieto di espatrio, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per le minori pari ad Euro 400,00 oltre il 70% delle spese straordinarie e negando l'assegno in favore della moglie ritenuta dotata di autonoma capacità di lavoro.
Nelle more del giudizio, la resistente richiedeva urgente modifica del provvedimento presidenziale nel senso di ottenere l'affido esclusivo delle minori con collocazione presso la casa materna nonché la previsione di visite paterne protette o secondo le modalità disposte dai competenti Servizi Sociali già incaricati.
A fondamento della domanda, deduceva che in data 6 maggio 2022, alla presenza delle minori, il SI.
dopo essersi recato con la propria autovettura presso la casa dei nonni materni ed aver Pt_1 prelevato le figlie, aveva minacciato di volersi suicidare assieme alle minori mediante plurime videochiamate effettuate con il proprio telefono cellulare.
La madre asseriva che solo mediante l'intervento delle Forze dell'Ordine, i quali avevano immediatamente raggiunto al telefono l'uomo, si era potuto ottenere il rientro a casa delle minori senza esiti nefasti.
Si costituiva nel subprocedimento così incardinato il resistente deducendo come le Pt_1
affermazioni ed il comportamento dello stesso fossero la conseguenza dell'atteggiamento provocatorio della sig.ra , dei tentativi di plagio di questa nei confronti delle minori, CP_1
nonché dell'ostruzionismo posto in atto dalla ricorrente al fine di ostacolare le visite paterne e che il resistente, in occasione dell'episodio controverso, aveva autonomamente deciso di riportare le bambine dalla madre e non su sollecitazione dei Carabinieri.
Il G.I. con ordinanza emessa in data 01.07.2022, ritenuto che le circostanze dedotte fossero inidonee a fondare la modifica del regime di affidamento considerato, da una parte, che si trattasse di un singolo episodio, occorso nell'imminenza della crisi separativa, resa ancor più difficile dal trasferimento della madre in Abruzzo e, dall'altra, che, prima di tale episodio, il rapporto padre-figlie venisse descritto in termini positivi dalla stessa ricorrente, che lo caldeggiava (cfr verbale di udienza presidenziale), deduceva che, salva diversa valutazione all'esito degli approfondimenti istruttori, il comportamento del resistente, più che evocare un effettivo pericolo per l'incolumità delle minori, scaturisse da un'accesa conflittualità delle parti sul tema della residenza delle minori;
Il G.I. ritenuto, in ogni caso, che il comportamento del padre imponesse una seria valutazione sulla sua idoneità genitoriale, incaricava entrambi i Servizi Sociali territorialmente competenti a effettuare una valutazione sulla capacità genitoriale di entrambe le parti con relativo deposito della relazione nonché disponeva che nelle more dell'indagine, le visite padre-figlie si svolgessero esclusivamente alla presenza di operatori dei Servizi stessi rinviando ad udienza successiva per la verifica dell'andamento del calendario visite e della relazione dei Servizi Sociali.
Assunta la relazione dei Servizi Sociali, emersa la possibilità di accordo dei genitori sul calendario delle visite padre-figlie, il G.I. con ordinanza del 22.11.2022, rilevava che la conflittualità tra le parti pareva essersi stemperata rispetto alle fasi inziali consentendo di ipotizzare un affidamento condiviso delle minori, e che, non potendo imporre il luogo di residenza dei genitori, si evidenziava la maggiore adeguatezza della collocazione materna in considerazione dell'età delle minori e dei comportamenti paterni non sempre adeguati.
Con ordinanza del 1.03.2023 conclusiva del subprocedimento il G.I., tenuto conto della valutazione del Servizio Sociale che aveva evidenziato il buon attaccamento delle bambine al padre e l'idoneità di quest'ultimo a prendersi cura di loro, senza segnalare elementi di pregiudizio, rilevando come non vi fossero elementi per fondare una deroga al regime di affidamento privilegiato dal Legislatore né circostanze idonee a consentire una limitazione del diritto di visita del padre, modificava parzialmente l'ordinanza presidenziale disponendo che il padre vedesse le figlie un fine settimana in Abruzzo con spese a suo carico, un fine settimana in Romagna con spese a carico della madre e con la possibilità di vedere le minori un ulteriore fine settimana a sua discrezione e con spese a suo carico.
Il G.I. nella medesima ordinanza dettagliava ulteriormente, prevedendo: visite padre-figlie per una settimana nel periodo natalizio a Montescudo con accompagnamento e spese da parte della madre, ricomprendendovi ad anni alterni Natale o Capodanno;
visite padre-figlie per tre giorni durante le vacanze pasquali ricomprendendovi ad anni alterni Pasqua o lunedì dell'Angelo, con spese di viaggio a carico della madre e visite padre-figlie per tutti i “ponti” e le festività (ad es. tutti i Santi, carnevale,
Immacolata concezione) che comportassero una sospensione della frequenza scolastica di almeno due giorni, con spese di viaggio a carico della madre;
visite padre-figlie per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con spese di viaggio a carico della madre;
vietava, in ogni caso,
l'espatrio delle minori;
confermava l'incarico di monitoraggio sul nucleo al Servizio Sociale di residenza delle minori (Castellalto), nonché al Servizio Sociale di Rimini, affinché completasse le proprie valutazioni sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, come già previsto nel procedimento principale;
fermo il resto con spese alla definizione del merito.
Spirati i termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. il Giudice
Istruttore, con ordinanza del 20 Ottobre 2022, rigettava la richiesta di prove orali – quelle formulate dal ricorrente in quanto manifestamente generiche ed inidonee a dimostrare fatti rilevanti, quelle formulate dalla resistente in quanto irrilevanti e superflue ai fini della decisione – ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata, mandava al Servizio Sociale territorialmente competente di relazionare sulla capacità genitoriale di entrambi le parti e fissava l'udienza del
15.12.2023 per la disamina della suddetta relazione e per la precisazione delle conclusioni.
Assunte le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, le parti all'udienza del 07.06.2024 precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente;
all'esito il G.I. invitava le parti a seguire un percorso di sostegno psicologico, specificava calendario di visite, consentiva l'espatrio successivamente trattenendo la causa in decisione.
Preliminarmente la richiesta di addebito della separazione formulata dal ricorrente nei confronti della resistente non può essere accolta atteso che nel caso in esame, come pacificamente ammesso dal ricorrente nei propri scritti difensivi, fu proprio il SI. a trasportare la sig.ra e le Pt_1 CP_1
figlie minori e n Abruzzo presso la casa dei nonni materni, ciò che smentisce di fatto Per_1 Per_2
la tesi dell'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, rivelando invece la comune intenzione – nell'imminenza del deposito del ricorso per separazione - di porre fine alla convivenza, divenuta intollerabile.
Quanto alla domanda di affido condiviso entrambe le parti chiedono che le figlie minori siano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori.
Tale richiesta merita senz'altro accoglimento rilevato che dall'istruttoria espletata e dalle relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti non sono emersi elementi di serio pregiudizio per le minori, che consentano di derogare al regime di affido condiviso privilegiato dal Legislatore.
In punto di domiciliazione prevalente delle minori vi è invece contrasto tra le parti, in quanto entrambe vorrebbero tenere le figlie presso di sé. La soluzione preferibile nell'interesse delle minori
è però che le stesse rimangano collocate presso la madre, data la tenera età delle bambine e le maggiori capacità di accudimento della SI.ra , che da sempre si è maggiormente presa cura della CP_1
prole sin dalla nascita nelle necessità quotidiane.
Quanto al regime di visita da parte del genitore non collocatario si ritiene congruo stabilire che, considerata l'età delle minori, la distanza geografica tra le abitazioni dei genitori e la necessità che le stesse continuino a mantenere un legame con il luogo presso il quale hanno risieduto dalla nascita, gli incontri tra padre e figlie potranno avvenire secondo le seguenti modalità:
-il padre vedrà e terrà con sé e ue week end al mese presso l'abitazione paterna sita a Per_1 Per_2
Montescudo (RN) dal venerdì all'uscita da scuola o più tardi a discrezione del padre, con preavviso di due ore rispetto all'orario di arrivo;
i week end di visita saranno scelti dal padre il quale avrà cura di comunicarli alla madre a inizio mese;
il padre a sua scelta potrà tenere con sé le minori anche un terzo week end nel luogo di residenza della madre sito a Castellalto Vomano (TE); il padre potrà altresì tenere con se le minori trenta giorni in estate;
sette giorni a Natale, tre giorni a Pasqua nonché in occasione dei ponti che comportino una sospensione dell'obbligo scolastico di tre giorni.
Si precisa che il giorno di ritiro delle minori da parte del padre, sarà la madre ad accompagnare Per_1
e ll'uscita dell'Autostrada di Mosciano ove troverà ad attenderla il SI. mentre, nel Per_2 Per_3
giorno del rientro delle minori presso la madre, sarà il padre ad accompagnare presso la stazione ferroviaria e ntro le ore 16.45 in modo da consentire alle stesse e alla SI.ra Per_1 Per_2 CP_1
di prendere un treno di rientro in Abruzzo con orario di partenza antecedente alle ore 18, necessario a consentire il recupero psico-fisico delle minori e a garantire un adeguato riposo delle stesse il giorno successivo in occasione della ripresa dell'orario scolastico.
Tutte le spese di viaggio e trasporto saranno ripartite al 50% tra i genitori.
Data l'accesa conflittualità tra i coniugi e la tenera età delle minori il Collegio ritiene che debba essere vietato l'espatrio delle stesse. Considerata la collocazione prevalente delle minori, tenuto conto del tempo effettivamente trascorso dai genitori con le figlie, pare congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento relativo alle stesse, fissandolo in Euro 500,00 mensili a carico del padre da corrispondersi alla madre, oltre al
70% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Infine, la richiesta della resistente di porre a carico del ricorrente un contributo per il proprio mantenimento non può essere accolta posto che la stessa ha dimostrato una piena capacità lavorativa
(lavorava anche durante la convivenza) e non essendo la sua età anagrafica tale da farla ritenere esclusa dal mercato del lavoro, oltre che la totale mancanza di allegazioni di segno contrario.
In ordine alla casa coniugale non può accogliersi la domanda di assegnazione formulata dal ricorrente, atteso che egli non convivrà con le figlie, le quali rimarranno collocate presso la madre in Abruzzo.
Infatti, al fine dell'assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come anche in sede di separazione, costituisce presupposto la convivenza con figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, senza, che, in particolare, possano venire in rilievo considerazioni di tipo economico (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013 e Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 25604 del 12/10/2018).
Sulla domanda di condanna della al risarcimento del danno da illecito endofamiliare deve CP_1 osservarsi che si tratta di domanda inammissibile. L'insegnamento costante della Cassazione sul punto, induce, infatti ad escludere la sussistenza di una connessione forte tra la domanda di separazione e la domanda di risarcimento dei danni, tale da consentire il simultaneus processus (“Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”- così Cassazione civile, sez. I, 08/09/2014, n.
18870).
Le spese di lite, comprensive delle spese del subprocedimento cautelare promosso in corso di causa, stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(Romania) il 13/05/1984 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio a Castellalto (TE) il giorno 21/08/2016, con atto n. 7, parte 2, serie A, anno 2016
- trascritto nel Comune di Castellalto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2016. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione in capo alla moglie.
3. Dispone l'affidamento condiviso di e di d entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
4. Dispone che il Servizio Sociale competente per territorio provveda al monitoraggio del nucleo con espresso invito ai genitori di seguire un percorso psicologico.
5. Dispone che il padre veda e tenga con sé e due week end al mese presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna sita a Montescudo (RN) dal venerdì all'uscita da scuola o più tardi a discrezione del padre, con preavviso di due ore rispetto all'orario di arrivo;
i week end di visita saranno scelti dal padre il quale avrà cura di comunicarli alla madre a inizio mese;
il padre a sua scelta potrà tenere con sé le minori anche un terzo week end nel luogo di residenza della madre sito a Castellalto Vomano (TE); il padre poterà altresì tenere con se le minori trenta giorni in estate;
sette giorni a Natale (per quest'anno le minori staranno quattordici giorni con il padre, compresi Natale e Capodanno per recuperare l'anno scorso), tre giorni a
Pasqua nonchè in occasione dei ponti che comportino una sospensione dell'obbligo scolastico di tre giorni.
Si precisa che il giorno di ritiro delle minori da parte del padre, sarà la madre ad accompagnare e ll'uscita dell'Autostrada di Mosciano ove troverà ad attenderla il SI. Per_1 Per_2 Per_3 mentre, nel giorno del rientro delle minori presso la madre, sarà il padre ad accompagnare in stazione e entro le ore 16.45 in modo da consentire alle stesse e alla SI.ra Per_1 Per_2
di prendere un treno di rientro in Abruzzo con orario di partenza antecedente alle CP_1
ore 18, necessario a consentire il recupero psico-fisico delle minori e a garantire un adeguato riposo delle stesse il giorno successivo in occasione della ripresa dell'orario scolastico;
6. Dispone che tutte le spese di viaggio e trasporto siano ripartite al 50% tra i genitori;
7. Dispone il divieto di espatrio delle minori;
8. Con decorrenza dalla presente decisione, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di e versando alla madre, la somma mensile di euro 500,00 da Per_1 Per_2
versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
9. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
10. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento e del subprocedimento cautelare proposto in corso di causa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 21.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maura Mancini
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elisa Dai HI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maura Mancini Presidente dott. Elisa Dai HI Giudice Relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3928 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 , promossa da
(c.f. ), con l'avv. NISTOR DUMITRITA CARMEN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (c.f. ) con l'avv. BULDRINI KATIA: CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7 Giugno 2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai HI;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Il SI. ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare la Parte_1
separazione personale con addebito alla sig.ra con la quale si era unito in CP_1
matrimonio in Castellalto (TE) in data 21.08.2016, nonché ottenere l'affido congiunto delle figlie minori e nate dall'unione rispettivamente il 2.05.2017 e il 30.09.2018, con collocazione Per_1 Per_2
presso di sé. A sostegno delle proprie pretese ragioni il ricorrente asseriva che nel mese di Settembre 2021 la resistente aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale portando con sé le figlie e aveva trasferito la propria dimora presso la casa dei genitori in Abruzzo.
La SI.ra – che aveva depositato analogo ricorso per separazione giudiziale dei coniugi CP_1
poi riunito alla presente causa – si costituiva, chiedendo l'affido congiunto delle minori con collocazione presso di sè e visite paterne a fine settimana alternati, il divieto di espatrio delle minori, nonché un contributo al mantenimento ordinario per le minori pari ad Euro 400,00 – oltre il 70% delle spese straordinarie – ed un assegno maritale pari ad Euro 150,00.
A fondamento delle proprie pretese la SI.ra esponeva che nel corso degli anni la CP_1
convivenza matrimoniale era diventata progressivamente intollerabile a causa del temperamento irrispettoso, aggressivo ed autoritario del SI. nei confronti della moglie nonché dei Pt_1
numerosi tradimenti che avevano di fatto logorato, in maniera irreparabile, il matrimonio.
La SI.ra sosteneva che fosse stato il marito, il 12 settembre 2021 al ritorno da una trasferta CP_1
lavorativa, ad ordinare alla moglie di fare le valigie per poi provvedere immediatamente al trasporto della stessa unitamente alle minori presso l'abitazione dei nonni materni sita in Abruzzo, obbligandola così di fatto ad abbandonare anche il proprio lavoro e a rassegnare le dimissioni.
La SI.ra deduceva inoltre che il marito avesse iniziato ad elargirle somme di denaro per CP_1 aiutarla nel mantenimento delle minori e a reperire un'abitazione ed una occupazione lavorativa, sintomo della decisione concorde di separarsi e di aver in qualche modo approvato il trasferimento delle minori in altra Regione, salvo poi aver mutato idea, iniziando ad insistere per il rientro in
Romagna delle bambine, trattenendole per più tempo, riconducendole nella casa paterna senza consenso.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 1 Marzo 2022, il Presidente adottava provvedimenti provvisori e urgenti, affidando le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre in Romagna;
visite paterne almeno due fine settimana al mese, divieto di espatrio, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per le minori pari ad Euro 400,00 oltre il 70% delle spese straordinarie e negando l'assegno in favore della moglie ritenuta dotata di autonoma capacità di lavoro.
Nelle more del giudizio, la resistente richiedeva urgente modifica del provvedimento presidenziale nel senso di ottenere l'affido esclusivo delle minori con collocazione presso la casa materna nonché la previsione di visite paterne protette o secondo le modalità disposte dai competenti Servizi Sociali già incaricati.
A fondamento della domanda, deduceva che in data 6 maggio 2022, alla presenza delle minori, il SI.
dopo essersi recato con la propria autovettura presso la casa dei nonni materni ed aver Pt_1 prelevato le figlie, aveva minacciato di volersi suicidare assieme alle minori mediante plurime videochiamate effettuate con il proprio telefono cellulare.
La madre asseriva che solo mediante l'intervento delle Forze dell'Ordine, i quali avevano immediatamente raggiunto al telefono l'uomo, si era potuto ottenere il rientro a casa delle minori senza esiti nefasti.
Si costituiva nel subprocedimento così incardinato il resistente deducendo come le Pt_1
affermazioni ed il comportamento dello stesso fossero la conseguenza dell'atteggiamento provocatorio della sig.ra , dei tentativi di plagio di questa nei confronti delle minori, CP_1
nonché dell'ostruzionismo posto in atto dalla ricorrente al fine di ostacolare le visite paterne e che il resistente, in occasione dell'episodio controverso, aveva autonomamente deciso di riportare le bambine dalla madre e non su sollecitazione dei Carabinieri.
Il G.I. con ordinanza emessa in data 01.07.2022, ritenuto che le circostanze dedotte fossero inidonee a fondare la modifica del regime di affidamento considerato, da una parte, che si trattasse di un singolo episodio, occorso nell'imminenza della crisi separativa, resa ancor più difficile dal trasferimento della madre in Abruzzo e, dall'altra, che, prima di tale episodio, il rapporto padre-figlie venisse descritto in termini positivi dalla stessa ricorrente, che lo caldeggiava (cfr verbale di udienza presidenziale), deduceva che, salva diversa valutazione all'esito degli approfondimenti istruttori, il comportamento del resistente, più che evocare un effettivo pericolo per l'incolumità delle minori, scaturisse da un'accesa conflittualità delle parti sul tema della residenza delle minori;
Il G.I. ritenuto, in ogni caso, che il comportamento del padre imponesse una seria valutazione sulla sua idoneità genitoriale, incaricava entrambi i Servizi Sociali territorialmente competenti a effettuare una valutazione sulla capacità genitoriale di entrambe le parti con relativo deposito della relazione nonché disponeva che nelle more dell'indagine, le visite padre-figlie si svolgessero esclusivamente alla presenza di operatori dei Servizi stessi rinviando ad udienza successiva per la verifica dell'andamento del calendario visite e della relazione dei Servizi Sociali.
Assunta la relazione dei Servizi Sociali, emersa la possibilità di accordo dei genitori sul calendario delle visite padre-figlie, il G.I. con ordinanza del 22.11.2022, rilevava che la conflittualità tra le parti pareva essersi stemperata rispetto alle fasi inziali consentendo di ipotizzare un affidamento condiviso delle minori, e che, non potendo imporre il luogo di residenza dei genitori, si evidenziava la maggiore adeguatezza della collocazione materna in considerazione dell'età delle minori e dei comportamenti paterni non sempre adeguati.
Con ordinanza del 1.03.2023 conclusiva del subprocedimento il G.I., tenuto conto della valutazione del Servizio Sociale che aveva evidenziato il buon attaccamento delle bambine al padre e l'idoneità di quest'ultimo a prendersi cura di loro, senza segnalare elementi di pregiudizio, rilevando come non vi fossero elementi per fondare una deroga al regime di affidamento privilegiato dal Legislatore né circostanze idonee a consentire una limitazione del diritto di visita del padre, modificava parzialmente l'ordinanza presidenziale disponendo che il padre vedesse le figlie un fine settimana in Abruzzo con spese a suo carico, un fine settimana in Romagna con spese a carico della madre e con la possibilità di vedere le minori un ulteriore fine settimana a sua discrezione e con spese a suo carico.
Il G.I. nella medesima ordinanza dettagliava ulteriormente, prevedendo: visite padre-figlie per una settimana nel periodo natalizio a Montescudo con accompagnamento e spese da parte della madre, ricomprendendovi ad anni alterni Natale o Capodanno;
visite padre-figlie per tre giorni durante le vacanze pasquali ricomprendendovi ad anni alterni Pasqua o lunedì dell'Angelo, con spese di viaggio a carico della madre e visite padre-figlie per tutti i “ponti” e le festività (ad es. tutti i Santi, carnevale,
Immacolata concezione) che comportassero una sospensione della frequenza scolastica di almeno due giorni, con spese di viaggio a carico della madre;
visite padre-figlie per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con spese di viaggio a carico della madre;
vietava, in ogni caso,
l'espatrio delle minori;
confermava l'incarico di monitoraggio sul nucleo al Servizio Sociale di residenza delle minori (Castellalto), nonché al Servizio Sociale di Rimini, affinché completasse le proprie valutazioni sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, come già previsto nel procedimento principale;
fermo il resto con spese alla definizione del merito.
Spirati i termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. il Giudice
Istruttore, con ordinanza del 20 Ottobre 2022, rigettava la richiesta di prove orali – quelle formulate dal ricorrente in quanto manifestamente generiche ed inidonee a dimostrare fatti rilevanti, quelle formulate dalla resistente in quanto irrilevanti e superflue ai fini della decisione – ordinava la produzione della documentazione fiscale aggiornata, mandava al Servizio Sociale territorialmente competente di relazionare sulla capacità genitoriale di entrambi le parti e fissava l'udienza del
15.12.2023 per la disamina della suddetta relazione e per la precisazione delle conclusioni.
Assunte le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, le parti all'udienza del 07.06.2024 precisavano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente;
all'esito il G.I. invitava le parti a seguire un percorso di sostegno psicologico, specificava calendario di visite, consentiva l'espatrio successivamente trattenendo la causa in decisione.
Preliminarmente la richiesta di addebito della separazione formulata dal ricorrente nei confronti della resistente non può essere accolta atteso che nel caso in esame, come pacificamente ammesso dal ricorrente nei propri scritti difensivi, fu proprio il SI. a trasportare la sig.ra e le Pt_1 CP_1
figlie minori e n Abruzzo presso la casa dei nonni materni, ciò che smentisce di fatto Per_1 Per_2
la tesi dell'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, rivelando invece la comune intenzione – nell'imminenza del deposito del ricorso per separazione - di porre fine alla convivenza, divenuta intollerabile.
Quanto alla domanda di affido condiviso entrambe le parti chiedono che le figlie minori siano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori.
Tale richiesta merita senz'altro accoglimento rilevato che dall'istruttoria espletata e dalle relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti non sono emersi elementi di serio pregiudizio per le minori, che consentano di derogare al regime di affido condiviso privilegiato dal Legislatore.
In punto di domiciliazione prevalente delle minori vi è invece contrasto tra le parti, in quanto entrambe vorrebbero tenere le figlie presso di sé. La soluzione preferibile nell'interesse delle minori
è però che le stesse rimangano collocate presso la madre, data la tenera età delle bambine e le maggiori capacità di accudimento della SI.ra , che da sempre si è maggiormente presa cura della CP_1
prole sin dalla nascita nelle necessità quotidiane.
Quanto al regime di visita da parte del genitore non collocatario si ritiene congruo stabilire che, considerata l'età delle minori, la distanza geografica tra le abitazioni dei genitori e la necessità che le stesse continuino a mantenere un legame con il luogo presso il quale hanno risieduto dalla nascita, gli incontri tra padre e figlie potranno avvenire secondo le seguenti modalità:
-il padre vedrà e terrà con sé e ue week end al mese presso l'abitazione paterna sita a Per_1 Per_2
Montescudo (RN) dal venerdì all'uscita da scuola o più tardi a discrezione del padre, con preavviso di due ore rispetto all'orario di arrivo;
i week end di visita saranno scelti dal padre il quale avrà cura di comunicarli alla madre a inizio mese;
il padre a sua scelta potrà tenere con sé le minori anche un terzo week end nel luogo di residenza della madre sito a Castellalto Vomano (TE); il padre potrà altresì tenere con se le minori trenta giorni in estate;
sette giorni a Natale, tre giorni a Pasqua nonché in occasione dei ponti che comportino una sospensione dell'obbligo scolastico di tre giorni.
Si precisa che il giorno di ritiro delle minori da parte del padre, sarà la madre ad accompagnare Per_1
e ll'uscita dell'Autostrada di Mosciano ove troverà ad attenderla il SI. mentre, nel Per_2 Per_3
giorno del rientro delle minori presso la madre, sarà il padre ad accompagnare presso la stazione ferroviaria e ntro le ore 16.45 in modo da consentire alle stesse e alla SI.ra Per_1 Per_2 CP_1
di prendere un treno di rientro in Abruzzo con orario di partenza antecedente alle ore 18, necessario a consentire il recupero psico-fisico delle minori e a garantire un adeguato riposo delle stesse il giorno successivo in occasione della ripresa dell'orario scolastico.
Tutte le spese di viaggio e trasporto saranno ripartite al 50% tra i genitori.
Data l'accesa conflittualità tra i coniugi e la tenera età delle minori il Collegio ritiene che debba essere vietato l'espatrio delle stesse. Considerata la collocazione prevalente delle minori, tenuto conto del tempo effettivamente trascorso dai genitori con le figlie, pare congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento relativo alle stesse, fissandolo in Euro 500,00 mensili a carico del padre da corrispondersi alla madre, oltre al
70% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Infine, la richiesta della resistente di porre a carico del ricorrente un contributo per il proprio mantenimento non può essere accolta posto che la stessa ha dimostrato una piena capacità lavorativa
(lavorava anche durante la convivenza) e non essendo la sua età anagrafica tale da farla ritenere esclusa dal mercato del lavoro, oltre che la totale mancanza di allegazioni di segno contrario.
In ordine alla casa coniugale non può accogliersi la domanda di assegnazione formulata dal ricorrente, atteso che egli non convivrà con le figlie, le quali rimarranno collocate presso la madre in Abruzzo.
Infatti, al fine dell'assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come anche in sede di separazione, costituisce presupposto la convivenza con figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, senza, che, in particolare, possano venire in rilievo considerazioni di tipo economico (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013 e Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 25604 del 12/10/2018).
Sulla domanda di condanna della al risarcimento del danno da illecito endofamiliare deve CP_1 osservarsi che si tratta di domanda inammissibile. L'insegnamento costante della Cassazione sul punto, induce, infatti ad escludere la sussistenza di una connessione forte tra la domanda di separazione e la domanda di risarcimento dei danni, tale da consentire il simultaneus processus (“Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale”- così Cassazione civile, sez. I, 08/09/2014, n.
18870).
Le spese di lite, comprensive delle spese del subprocedimento cautelare promosso in corso di causa, stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(Romania) il 13/05/1984 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1
matrimonio a Castellalto (TE) il giorno 21/08/2016, con atto n. 7, parte 2, serie A, anno 2016
- trascritto nel Comune di Castellalto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2016. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione in capo alla moglie.
3. Dispone l'affidamento condiviso di e di d entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
4. Dispone che il Servizio Sociale competente per territorio provveda al monitoraggio del nucleo con espresso invito ai genitori di seguire un percorso psicologico.
5. Dispone che il padre veda e tenga con sé e due week end al mese presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna sita a Montescudo (RN) dal venerdì all'uscita da scuola o più tardi a discrezione del padre, con preavviso di due ore rispetto all'orario di arrivo;
i week end di visita saranno scelti dal padre il quale avrà cura di comunicarli alla madre a inizio mese;
il padre a sua scelta potrà tenere con sé le minori anche un terzo week end nel luogo di residenza della madre sito a Castellalto Vomano (TE); il padre poterà altresì tenere con se le minori trenta giorni in estate;
sette giorni a Natale (per quest'anno le minori staranno quattordici giorni con il padre, compresi Natale e Capodanno per recuperare l'anno scorso), tre giorni a
Pasqua nonchè in occasione dei ponti che comportino una sospensione dell'obbligo scolastico di tre giorni.
Si precisa che il giorno di ritiro delle minori da parte del padre, sarà la madre ad accompagnare e ll'uscita dell'Autostrada di Mosciano ove troverà ad attenderla il SI. Per_1 Per_2 Per_3 mentre, nel giorno del rientro delle minori presso la madre, sarà il padre ad accompagnare in stazione e entro le ore 16.45 in modo da consentire alle stesse e alla SI.ra Per_1 Per_2
di prendere un treno di rientro in Abruzzo con orario di partenza antecedente alle CP_1
ore 18, necessario a consentire il recupero psico-fisico delle minori e a garantire un adeguato riposo delle stesse il giorno successivo in occasione della ripresa dell'orario scolastico;
6. Dispone che tutte le spese di viaggio e trasporto siano ripartite al 50% tra i genitori;
7. Dispone il divieto di espatrio delle minori;
8. Con decorrenza dalla presente decisione, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di e versando alla madre, la somma mensile di euro 500,00 da Per_1 Per_2
versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
9. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
10. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento e del subprocedimento cautelare proposto in corso di causa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 21.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Maura Mancini
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Elisa Dai HI