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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10272/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ALOISO MARIA Parte_1 C.F._1 GI e dell'avv. ZUFFRANO RAFFAELE PIO ( ) VIA C.F._2 INDIPENDENZA, 6 71011 APRICENA;
elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 6 71011 APRICENA presso il difensore avv. D'ALOISO MARIA GI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI Controparte_1 C.F._3 CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza (10.07.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 (nato a [...], FG, il 22.01.1985) Parte_1 proponeva domanda cumulativa di separazione giudiziale e divorzio avverso Controparte_1 (nata a [...], Ucraina, il 20.09.1985).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio ad Abu Dhabi – Arabi Uniti, in data CP_2 26.07.2015, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile di IC (FG) al n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2018.
Dalla loro unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con sentenza n. 3386/2024 pubblicata il 30.12.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, omologando le condizioni precisate congiuntamente dalle parti in sede di udienza (19.11.2024).
Poiché il sig. con il ricorso introduttivo del giudizio aveva formulato domanda cumulativa di Pt_1 separazione e divorzio, con ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Su richiesta congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto in sede di prima udienza di separazione un accordo complessivo sia per la separazione che per il divorzio, il Giudice sostituiva l'udienza di comparizione (10.07.2025) con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Verificato il rituale deposito di note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Questo l'accordo delle parti.
1) pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 26.07.2025 ad Abu Dhabi (Emirato Arabi Uniti) e registrato in Italia nel 2018 presso il Comune di IC (FG);
2) dare atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra – così come indicato Parte_1 CP_1 nella sentenza n. 3386/2024 del 30.12.2024 R.G. 10272/2024 - la somma concordata pari ad euro 36.000,00 sia quale riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale sia quale assegno divorzile una tantum nel procedimento di divorzio;
3) Spese di lite compensate.
***
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando che, nel caso di specie si verte unicamente di diritti disponibili delle parti, in assenza di figli della coppia.
In primo luogo, la domanda principale, relativa allo scioglimento del matrimonio, deve essere senz'altro pronunziata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 3386/2024 pubblicata il 30.12.2024 e sono trascorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (19.11.2024), senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza coniugale, come manifestato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, nonché dalla inequivoca e manifesta volontà delle stesse di non riconciliarsi.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
L'unica altra determinazione richiesta dalle parti, inoltre, ha carattere puramente economico e concerne unicamente il rapporto tra le parti, essendo attinente alla corresponsione una tantum – peraltro già avvenuta – da parte del sig. in favore della sig.ra della somma complessiva di Pt_1 CP_1
36.000 euro, sia a titolo di assegno di mantenimento, sia a titolo di assegno divorzile.
Di tale determinazione, il Tribunale si limita a prendere atto, rientrando la decisione nella piena autonomia contrattuale delle parti, nonché trattandosi – per espressa indicazione delle parti – di condizione già avveratasi in seguito alla pronuncia della sentenza di separazione.
Infine, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], FG, il 22.01.1985) Parte_1
e
(nata a [...], Ucraina, il 20.09.1985). Controparte_1
Unitisi in matrimonio ad Abu Dhabi – Emirati Arabi Uniti, in data 26.07.2015, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile di IC (FG) al n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2018. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di IC (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra – così come indicato nella Parte_1 CP_1 sentenza n. 3386/2024 del 30.12.2024 R.G. 10272/2024 – la somma concordata pari ad euro 36.000,00 sia quale riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale sia quale assegno divorzile una tantum nel procedimento di divorzio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10272/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ALOISO MARIA Parte_1 C.F._1 GI e dell'avv. ZUFFRANO RAFFAELE PIO ( ) VIA C.F._2 INDIPENDENZA, 6 71011 APRICENA;
elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 6 71011 APRICENA presso il difensore avv. D'ALOISO MARIA GI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI Controparte_1 C.F._3 CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza (10.07.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 (nato a [...], FG, il 22.01.1985) Parte_1 proponeva domanda cumulativa di separazione giudiziale e divorzio avverso Controparte_1 (nata a [...], Ucraina, il 20.09.1985).
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio ad Abu Dhabi – Arabi Uniti, in data CP_2 26.07.2015, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile di IC (FG) al n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2018.
Dalla loro unione non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con sentenza n. 3386/2024 pubblicata il 30.12.2024 il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale tra i coniugi, omologando le condizioni precisate congiuntamente dalle parti in sede di udienza (19.11.2024).
Poiché il sig. con il ricorso introduttivo del giudizio aveva formulato domanda cumulativa di Pt_1 separazione e divorzio, con ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Su richiesta congiunta delle parti, avendo le stesse raggiunto in sede di prima udienza di separazione un accordo complessivo sia per la separazione che per il divorzio, il Giudice sostituiva l'udienza di comparizione (10.07.2025) con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter cpc.
Verificato il rituale deposito di note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Questo l'accordo delle parti.
1) pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 26.07.2025 ad Abu Dhabi (Emirato Arabi Uniti) e registrato in Italia nel 2018 presso il Comune di IC (FG);
2) dare atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra – così come indicato Parte_1 CP_1 nella sentenza n. 3386/2024 del 30.12.2024 R.G. 10272/2024 - la somma concordata pari ad euro 36.000,00 sia quale riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale sia quale assegno divorzile una tantum nel procedimento di divorzio;
3) Spese di lite compensate.
***
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando che, nel caso di specie si verte unicamente di diritti disponibili delle parti, in assenza di figli della coppia.
In primo luogo, la domanda principale, relativa allo scioglimento del matrimonio, deve essere senz'altro pronunziata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale fra i coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 3386/2024 pubblicata il 30.12.2024 e sono trascorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (19.11.2024), senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza coniugale, come manifestato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, nonché dalla inequivoca e manifesta volontà delle stesse di non riconciliarsi.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
L'unica altra determinazione richiesta dalle parti, inoltre, ha carattere puramente economico e concerne unicamente il rapporto tra le parti, essendo attinente alla corresponsione una tantum – peraltro già avvenuta – da parte del sig. in favore della sig.ra della somma complessiva di Pt_1 CP_1
36.000 euro, sia a titolo di assegno di mantenimento, sia a titolo di assegno divorzile.
Di tale determinazione, il Tribunale si limita a prendere atto, rientrando la decisione nella piena autonomia contrattuale delle parti, nonché trattandosi – per espressa indicazione delle parti – di condizione già avveratasi in seguito alla pronuncia della sentenza di separazione.
Infine, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
PQM
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], FG, il 22.01.1985) Parte_1
e
(nata a [...], Ucraina, il 20.09.1985). Controparte_1
Unitisi in matrimonio ad Abu Dhabi – Emirati Arabi Uniti, in data 26.07.2015, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile di IC (FG) al n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2018. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di IC (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra – così come indicato nella Parte_1 CP_1 sentenza n. 3386/2024 del 30.12.2024 R.G. 10272/2024 – la somma concordata pari ad euro 36.000,00 sia quale riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale sia quale assegno divorzile una tantum nel procedimento di divorzio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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