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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/11/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di NT Sezione Lavoro La Corte d'Appello di NT, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo G. NG MA Presidente Dott.ssa CA NI Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 22/2025 RG LAVORO promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Resistenza n. 74, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Guglielminetti (codice fiscale:
), con studio in via G. Grazioli n. 100, NT (TN), ivi elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. in persona del procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. Dr. (CF , rappresentata e difesa dal Controparte_3 C.F._3
Prof. Avv. Roberto Pessi (CF: ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._4
US LL SS (CF: , all'Avv. Raffaele Fabozzi (CF: C.F._5
) ed all'Avv. Katia Ranalli (CF ) e con essi C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Eliana Zandonai (CF: ) con C.F._8 studio sito in NT, Via G. Grazioli, 106, giusta procura telematica in atti APPELLATI
pagina 1 di 16 OGGETTO: mansione e jus variandi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di NT n. 160 pubblicata in data 02.11.2025
1) ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente ha svolto a decorrere dal 01.01.2015 mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Telecomunicazioni o quelle diverse che risulteranno di giustizia e di conseguenza: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale al 7° livello del CCNL di riferimento ex art. 2013 c.c. per i motivi dedotti in narrativa e alle relative conseguenze retributive e contributive dal mese di gennaio 2015 al mese di luglio 2019 e per l'effetto CONDANNARE
[...] corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 9.312,64= a titolo di differenze CP_2 retributive ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa di giustizia.
2) Confermare nel resto la sentenza di primo grado.
In ogni caso e comunque:
3) ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente ha svolto a decorrere dal 01.01.2015 mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Telecomunicazioni o quelle diverse che risulteranno di giustizia e di conseguenza: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale al 7° livello del CCNL di riferimento ex art. 2013 c.c. per i motivi dedotti in narrativa e alle relative conseguenze retributive e contributive dal mese di gennaio 2015 al mese di luglio 2019 e per l'effetto CONDANNARE
[...] corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 9.312,64 a titolo di differenze CP_2 retributive ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa di giustizia.
2) ACCERTATO E DICHIARATO il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale al 7° livello del CCNL ACCERTARE E DICHIARARE ai sensi degli artt. 2103, 2087, 1175 e 1375 cod.civ l'inadempimento contrattuale e il demansionamento subito da aprile 2018 al 26 giugno 2019 per tutti i fatti allegati e dedotti nel ricorso, ovvero per il diverso periodo che dovesse essere accertato in corso di causa e, per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al risarcimento del danno patito dal ricorrente e Controparte_2 quindi a corrispondere al signor la somma complessiva di euro14.476,22 a titolo di CP_1 risarcimento del danno alla professionalità ovvero alle diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute eque e di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 2 di 16 In via istruttoria: (omissis)
DI PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa: A. Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avverso proposto contro la sentenza del Tribunale del lavoro di NT, GdL Dott.ssa Giuseppina Passarelli n. 160/2024, R.G. n. 499/2022, pubblicata il 2.11.2024 e corretta con Ordinanza cronologico n. 421 del 16.04.2025, RG 499/2022-1; B. In via incidentale: - in accoglimento dell'appello formulato in via incidentale dalla
[...]
in persona del lrpt, riformare, per i motivi dedotti in narrativa, la sentenza del Controparte_4
Tribunale del lavoro di NT, GdL Dott.ssa Giuseppina Passarelli n. 160/2024, R.G. n. 499/2023 e corretta con Ordinanza cronologico n. 421 del 16.04.2025, RG 499/2022-1, rigettando tutte le pretese del ricorrente, odierno appellante-appellato incidentale. Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adìta ritenesse opportuno “rinnovare” l'istruttoria, ci si riporta integralmente alle richieste articolate nella propria memoria difensiva di primo grado, nessuna esclusa.
*
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ha prestato la propria attività lavorativa in favore di da Controparte_1 Controparte_2 maggio 2011 a dicembre 2012, in forza di contratti a tempo determinato ed è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1.1.2013.
Con ricorso d.d. 13.11.2022, ha citato in giudizio la Società, deducendo che dal 1° CP_1 gennaio 2015 avrebbe avuto il diritto a essere inquadrato in un livello retributivo contrattuale superiore rispetto a quello riconosciutogli nel corso del rapporto, poiché aveva svolto mansioni tipiche del VII livello del CCNL Telecomunicazioni. Previo accertamento di tale presupposto, ha chiesto la condanna della datrice a pagare le differenze retributive spettantigli fino alla fine del rapporto, che ha quantificato in € 9.312,64, oltre alla contribuzione fiscale e previdenziale.
pagina 3 di 16 Il lavoratore ha, altresì, allegato di aver subito, dal 1° aprile 2018, un illegittimo demansionamento e di aver rassegnato le dimissioni, a fronte di tale condotta aziendale, con effetto dal 27.6.2019, al fine di evitare un ulteriore pregiudizio per la propria crescita professionale. Quindi, ribadita la domanda di riconoscimento del VII livello contrattuale, ha chiesto di accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2103, 2087, 1175 e 1375 c.c. l'inadempimento datoriale e l'illegittimità del demansionamento subito da aprile 2018 fino al Con 26.6.2019, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni pari ad € 15.510,24. Con memoria difensiva d.d. 30.1.2023, si è costituita in giudizio, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Istruita la causa con l'assunzione di prove orali, il Giudice, con sentenza n. 160 d.d.
2.11.2024 ha accolto la domanda del lavoratore (capo 1), dichiarando il suo diritto all'inquadramento nel VII livello del CCNL di categoria dal 1.1.2015 al 31.3.2018, e condannando il datore al pagamento delle differenze retributive;
ha accolto la domanda di cui al capo 2) e, per l'effetto, accertato il demansionamento a fare data dal 1.4.2018 al 30.6.2019, ha condannato la convenuta al pagamento di € 3.877,50 a favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno professionale;
infine, ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite .
Successivamente, OV, con istanza di correzione di errore materiale, depositata in data 27.11.2024, ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza deducendo tre errori. Il primo è relativo al periodo di riconoscimento dell'inquadramento superiore del lavoratore, la cui decorrenza era stata erroneamente indicate nel 1.1.2025; il secondo errore riguarda l'indicazione della data del 31.3.2018 quale dies ad quem per il pagamento delle differenze retributive anziché il 26.6.2019, data di cessazione del rapporto;
il terzo errore consiste nell'omissione della corretta espressa quantificazione monetaria delle differenze retributive.
Con ordinanza d.d. 16.4.2025, il Giudice accoglieva il primo motivo dell'istanza di correzione presentata e rigettava il secondo ed il terzo, in quanto questi ultimi non riguardavano errori materiali. Quanto al secondo errore, precisava che la decisione risultava conforme al petitum; mentre, in ordine al terzo, affermava che la determinazione del quantum della pretesa delle differenze retributive conseguiva alla statuizione e al ragionamento logico con riferimento all'arco temporale fino al 31.5.2018, mentre un accertamento di fatto compiuto con riferimento un arco temporale più lungo (giugno 2019) avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione, non essendo possibile operare un'attività di mera correzione dell'errore materiale.
pagina 4 di 16 Con atto di appello d.d. 30.4.2025, ha presentato ricorso avverso la sentenza Controparte_1 di primo grado n. 160 d.d. 2.11.2024, chiedendo di accertare e dichiarare che aveva svolto mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Telecomunicazioni a decorrere dal 1.1.2015 e di riconoscere il diritto a essere inquadrato in tale livello fino al mese di luglio 2019, in considerazione della data di cessazione del rapporto di lavoro. Chiedeva, dunque, di condannare a corrispondergli la somma lorda di € 9.312,64 a titolo di differenze CP_4 retributive, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Inoltre, accertato quanto precede, chiedeva altresì di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2013, 2087, 1175 e 1375 c.c. l'inadempimento contrattuale e il demansionamento subito da aprile 2018 al 29.6.2019, condannando la Società al risarcimento del danno alla professionalità, patito dal lavoratore, pari € 14.476,22.
Si è costituito in giudizio con atto d.d. 5.9.2025, chiedendo, nel merito, la reiezione CP_4 dell'appello avverso la sentenza del Tribunale, perché infondato, e, in via incidentale, la riforma della sentenza di primo grado sul capo relativo al riconoscimento del superiore 7° livello di inquadramento contrattuale del CCNL e su quello relativo al patito demansionamento.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va verificata la fondatezza dell'appello proposto in via incidentale da
, atteso che le censure formulate dalla Società appellata riguardano gli Controparte_2 antecedenti logico-giuridici delle istanze dell'appellante CP_1
Infatti, con il primo motivo di appello incidentale, la contesta il riconoscimento CP_5 dello svolgimento delle mansioni superiori, per travisamento delle risultanze istruttorie. La doglianza è infondata: ritiene la Corte che il Tribunale, in linea con gli insegnamenti della Cassazione, abbia operato una puntuale ricostruzione del rapporto, intercorso tra le parti negli anni 2015-2019, evidenziando correttamente il quid pluris dell'attività prestata dal lavoratore, proprio del rivendicato superiore inquadramento al VII livello. La disciplina collettiva, con riguardo al 6° livello di cui all'art. 23 del CCNL del 1.02.2013, vigente fino al 12.11.2020 e applicabile ratione temporis, stabiliva che: “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
pagina 5 di 16 A sua volta, il CCNL descriveva le figure rientranti nel 7°livello, precisando che:
“Appartengono a questo livello: - le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”.
L'istruttoria condotta ha, in primo luogo, consentito di accertare la particolarità della realtà produttiva in cui ha operato le caratteristiche dell'organizzazione in cui era inserito e CP_1
l'elevata specializzazione dell'attività svolta e delle competenze da lui possedute nonché l'autonomia organizzativa e la responsabilità esercitate1. 1Così ha descritto il proprio curriculum professionale, con una ricostruzione fattuale non Controparte_1 contestata dalla Società e confortata dalle dichiarazioni testimoniali. In particolare ha esposto: di possedere il titolo di Dottore in Laurea Magistrale in Informatica e di Dottorato di Ricerca in ICT (Information and Communication Technologies); di essere stato assunto da da maggio 2011 a dicembre 2012 Controparte_2 in forza di contratti co.co.co e dal 1 gennaio 2013 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Laboratorio SKIL – Semantics & Knowledge Innovation Lab sito in Povo (TN), mansioni di Controparte_6
con inquadramento nel 5° livello e dal 01.07.2013 nel 6° livello del CCNL Telecomunicazioni;
di
[...] Co avere sin da subito operato nell'ambito dell'innovazione tecnologica in quanto era azienda partner di
[...] (organizzazione europea leader nell'innovazione digitale e nell'educazione tecnologica e imprenditoriale, CP_7 che guida l'attività di trasformazione digitale dell'Europa) che fa parte dell' Controparte_8 Co denominato EIT1 ed il Laboratorio SKIL era stato creato da nel febbraio 2011 all'interno del
[...] Con nascente (Co-Location Center) di con lo scopo di consentire il lavoro di ricerca industriale e CP_7 innovazione in contatto diretto con l'accademia, altri istituti di ricerca, enti pubblici, gruppi di innovazione e aziende;
che all'epoca della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato (gennaio 2013) il Direttore del Laboratorio SKIL era , poi sostituito da a partire da novembre 2014; che a Controparte_10 Parte_1Co CP_ partire dal 2013 sono stati gradualmente creati da altri 7 laboratori tematici di Open Innovation in (quattro a Torino e uno a Milano, Pisa, Catania), per un totale di otto (con quello di Povo) denominati JO (Joint Co Open Labs), co-locati presso i rispettivi enti accademici di riferimento e partire dal luglio 2015 all'interno di è stato quindi creato l'omonimo reparto JO che raggruppava il personale di tutti i laboratori, il cui direttore era la sig.ra (anche direttore del JO di Catania); che l'organo organizzativo del reparto JO, il c.d. Parte_2 Staff Meeting, riuniva i direttori dei diversi JO e altre figure di riferimento per specifici ambiti o tematiche, tra cui anche l'Ing. OV;
che il principale strumento operativo di EIT (Istituto Europeo Controparte_8 Tecnologia) sono le KIC (Knowledge and Innovation Community - Comunità della Conoscenza e Co dell'Innovazione); che le KIC di EIT sono otto ( Controparte_11 Controparte_12 Co
EIT Climate, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Food, EIT Manufacturing,
[...] CP_13 Co EIT Urban Mobility); che ogni KIC è dotata di una direzione centrale che interagisce con ed è composta da una rete di nodi nazionali collocati sul territorio europeo e ogni KIC è costituita da almeno 4-6 nodi;
che ogni nodo nazionale ha una sede principale e una direzione locale e le sedi dei nodi sono chiamate Co-location centre Con (CLC); che, quindi, il di NT (situato presso la Fondazione B. SS a Povo) era uno dei nodi della KIC EIT Digital2; che ogni nodo è costituito e partecipato da un gruppo di Partner: università, centri di ricerca, organizzazioni pubbliche e aziende che collaborano al governo del nodo attraverso il c.d. Node Steering
pagina 6 di 16 Commitee; che tutti i partner del KIC condividono un piano strategico pluriennale e collaborano annualmente a comporre e realizzare il Business Plan (l'insieme dei progetti finanziati); che nell'ambito di i progetti CP_7 europei finanziati erano inizialmente progetti annuali della durata di 12/15 mesi, con la possibilità proseguire lo stesso progetto anche negli anni successivi nel caso di obiettivi di ampliamento del progetto medesimo;
che i progetti, che dovevano necessariamente coinvolgere partner accademici ed aziendali afferenti ad almeno due nodi diversi, erano denominati Activity, ed erano coordinati dal c.d. Activity Leader (manager del progetto) ed erano strutturati in task, cioè attività tra di loro parallele, partecipate da più partner e con caratteristiche proprie (ad esempio implementazione di una specifica parte del progetto, integrazione, sperimentazione, ecc..) a loro volta coordinati dal c.d. Task Leader; che ognuna delle organizzazioni coinvolte (c.d. Partner) nominava un proprio coordinatore/referente nell'ambito del progetto;
che per la creazione ed il completamento di questi progetti europei finanziati, si seguivano le seguenti quattro fasi (- Fase di networking/costruzione di consorzio;
- Fase di costruzione del progetto: scrittura, organizzazione in task, contributi e ruoli dei vari partners, proposizione, candidatura con il consorzio creatosi nella fase 1; - Fase di avvio c.d. kick-off, quindi di esecuzione del progetto e di produzione dei relativi manufatti che rappresentano gli obiettivi tangibili realizzati dal progetto;
- Fase di documentazione delle attività e dei traguardi, certificazione dei risultati e rendicontazione economica4); che a capo di ogni progetto vi era il manager del progetto, il c.d. Activity Leader, che aveva il compito di coordinare tutte le fasi del progetto, monitorare l'avanzamento e l'allineamento con la proposta tecnica candidata, assicurare il raggiungimento degli obiettivi e organizzare tutte le attività correlate (riunioni, divulgazione, dimostrazioni tecniche e partecipazioni ad eventi); che ogni singola attività del progetto, c.d. Task, era a sua volta coordinata dal Task Leader che, insieme all' Activity Leader, aveva il compito fondamentale di coordinare e assicurare il raggiungimento dei risultati indicati nel progetto stesso, per quanto attinente agli obiettivi del proprio Task;
che ha poi creato una nuova tipologia di iniziative, CP_7 c.d. High Impact Iniziative (HII), relative a progetti pluriennali (triennali) di maggiore entità in termini di budget e di numero dei partner coinvolti ed ognuna di queste HII era composta da un insieme di attività denominate sempre Task;
che ogni anno proponeva nel bando sia i criteri per la candidatura di progetti CP_7 tradizionali (annuali), sia i criteri per candidarsi come contributori (Contributors) delle c.d. HII;
che la candidatura alle HII non avveniva più tramite la costruzione di un consorzio di partner, ma ogni singola organizzazione poteva candidarsi per realizzare alcune parti dei task e raggiungere determinati obiettivi in linea con le richieste del bando;
che mentre in precedenza spettava al consorzio l'intera costruzione di un progetto, nelle HII spettava ad la definizione dell'area di interesse del progetto e di un macro-obiettivo CP_7 strutturato in Task, mentre i singoli partner potevano candidarsi per contribuire ad uno o più Task della HII;
che, considerato il volume di ogni task, il budget impiegato, il numero di partner coinvolti e il ruolo nel progetto5, il Task Leader delle c.d. HII aveva una maggiore responsabilità rispetto al Task Leader di un progetto annuale;
che spettava ad la prima progetto vi era il manager del progetto, il c.d. Activity Leader, che aveva il CP_7 compito di utte le fasi del progetto, monitorare l'avanzamento e l'allineamento con la proposta tecnica candidata, assicurare il raggiungimento degli obiettivi e organizzare tutte le attività correlate (riunioni, divulgazione, dimostrazioni tecniche e partecipazioni ad eventi); che ogni singola attività del progetto, c.d. Task, era a sua volta coordinata dal Task Leader che, insieme all' Activity Leader, aveva il compito fondamentale di coordinare e assicurare il raggiungimento dei risultati indicati nel progetto stesso, per quanto attinente agli obiettivi del proprio Task;
che ha poi creato una nuova tipologia di iniziative,c.d. High Impact CP_7 Iniziative (HII), relative a progetti pluriennali (triennali) di maggiore entità in termini di budget e di numero dei partner coinvolti ed ognuna di queste HII era composta da un insieme di attività denominate sempre Task;
che ogni anno proponeva nel bando sia i criteri per la candidatura di progetti tradizionali (annuali), sia i CP_7 criteri per candidarsi come contributori (Contributors) delle c.d. HII;
che la candidatura alle HII non avveniva più tramite la costruzione di un consorzio di partner, ma ogni singola organizzazione poteva candidarsi per realizzare alcune parti dei task e raggiungere determinati obiettivi in linea con le richieste del bando;
che mentre in precedenza spettava al consorzio l'intera costruzione di un progetto, nelle HII spettava ad la CP_7 definizione dell'area di interesse del progetto e di un macro-obiettivo strutturato in Task, mentre i singoli partner pagina 7 di 16 potevano candidarsi per contribuire ad uno o più Task della HII;
che, considerato il volume di ogni task, il budget impiegato, il numero di partner coinvolti e il ruolo nel progetto5, il Task Leader delle c.d. HII aveva una maggiore responsabilità rispetto al Task Leader di un progetto annuale;
che spettava ad la prima CP_7 denominato CARISMA (ambito Health & Wellbeing nel contesto della guida di autoveic orazione con il collega e con il JO di Pisa e tale progetto è stato poi inglobato nella HII di Health & Wellbeing CP_10 denominata “Professional Fit to Perform” (F2P) avviata tra settembre e dicembre 2014; che nello stesso periodo Co ha partecipato a eventi internazionali come relatore per;
che tra settembre e dicembre del 2014 insieme al Direttore Antonelli ed al collega ha partecipato ai c.d Kick-off e alle riunioni di progetto di queste due HII Per_1 (F2P e TDMwSE) e si è recato a settembre a Londra, a novembre a Eindhoven e a dicembre a Helsinki per la presentazione e pianificazione delle stesse;
che a gennaio 2015 il Direttore gli ha comunicato che, CP_10 poiché doveva assumere il ruolo di dirigente in un altro reparto, lui (l'Ing. si sarebbe occupato dei CP_1Co progetti europei di gestiti dal laboratorio SKIL e in qualità di referente degli stessi;
che da gennaio 2015 è Co stato quindi assegnato il ruolo di Task Leader e referente per del progetto HII TDMwSE, si è occupato delle attività del JO SKIL relative alla HII – Fit to Perform e da tale momento ha operato in modo autonomo Co nell'effettuare le candidature per conto di al nuovo bando di progetti europei finanziati di per CP_7Co l'anno 2016, essendo stato indicato, sia come referente per nel progetto, sia come Task Leader di uno dei quattro task del progetto;
che in qualità di referente e Task leader del progetto TDMwSE, dall'inizio del 2015 fino a tutto il 2016, si è occupato del - coordinamento dell'allocazione e monitoraggio della distribuzione e rendicontazione delle risorse sul progetto da parte dei vari gruppi di TIM coinvolti e della attinenza agli obiettivi di progetto, dei singoli task e dei relativi budget, - monitoraggio e coordinamento delle attività tecniche del Task, Co fornite anche da altri partner differenti da , - responsabilità dei documenti di deliverable del task e di documentazione dei KPI relativi al task (misura quantitativa/qualitativa del progetto da certificare), - modifiche e adeguamenti di budget all'Activity Leader, coordinamento di workshop specifici e di attività tecniche relative al task durante le riunioni trimestrali e/o periodiche di progetto;
che a decorrere da luglio 2015 è stato nominato Co Project Contact di nei confronti di che il Project Contact è la persona di riferimento di un CP_7 denominato CARI (ambito Health nel contesto della guida di autoveicoli), in collaborazione con il collega e con il JO di Pisa e tale progetto è stato poi inglobato nella HII di Health & Wellbeing CP_10 denominata “Professional Fit to Perform” (F2P) avviata tra settembre e dicembre 2014; che nello stesso periodo Co ha partecipato a eventi internazionali come relatore per;
che tra settembre e dicembre del 2014 insieme al Direttore Antonelli ed al collega ha partecipato ai c.d Kick-off e alle riunioni di progetto di queste due HII Per_1 (F2P e TDMwSE) e si è recato a settembre a Londra, a novembre a Eindhoven e a dicembre a Helsinki per la presentazione e pianificazione delle stesse;
che a gennaio 2015 il Direttore gli ha comunicato che, CP_10 poiché doveva assumere il ruolo di dirigente in un altro reparto, lui (l'Ing. si sarebbe occupato dei CP_1Co progetti europei di gestiti dal laboratorio SKIL e in qualità di referente degli stessi;
che da gennaio 2015 è Co stato quindi assegnato il ruolo di Task Leader e referente per del progetto HII TDMwSE, si è occupato delle attività del JO SKIL relative alla HII – Fit to Perform e da tale momento ha operato in modo autonomo Co nell'effettuare le candidature per conto di al nuovo bando di progetti europei finanziati di per CP_7Co l'anno 2016, essendo stato indicato, sia come referente per nel progetto, sia come Task Leader di uno dei quattro task del progetto;
che in qualità di referente e Task leader del progetto TDMwSE, dall'inizio del 2015 fino a tutto il 2016, si è occupato del - coordinamento dell'allocazione e monitoraggio della distribuzione e rendicontazione delle risorse sul progetto da parte dei vari gruppi di TIM coinvolti e della attinenza agli obiettivi di progetto, dei singoli task e dei relativi budget, - monitoraggio e coordinamento delle attività tecniche del Task, Co fornite anche da altri partner differenti da , - responsabilità dei documenti di deliverable del task e di documentazione dei KPI relativi al task (misura quantitativa/qualitativa del progetto da certificare), - modifiche e adeguamenti di budget all'Activity Leader, coordinamento di workshop specifici e di attività tecniche relative al task durante le riunioni trimestrali e/o periodiche di progetto;
che a decorrere da luglio 2015 è stato nominato Co Project Contact di nei confronti di che il Project Contact è la persona di riferimento di un CP_7 partner membro de IC verso e tematiche riguardanti l'implementazione delle attività del CP_7
pagina 8 di 16 partner inserite nel Business Plan6 ed è anche la figura di riferimento per le attività di Audit (garanzia di qualità), oltre che di collegamento con gli uffici finanziari interni e fornisce costante supporto e consulenza per la divulgazione di informazioni nei confronti del Partner, nonché per rispondere ad ogni ulteriore richiesta ed Co iniziativa di che spettavano a lui il controllo dei progetti di ed inseriti nel Business Plan di CP_7
[...]
nonché la verifica della loro attinenza al Business Plan7; che per quanto riguarda il Business Plan, è CP_7 compito del Project Contact la ricezione da parte di di ogni aggiornamento dello stesso, nonché la CP_7 sua verifica con tutti i contributori interni e il successivo inoltro al Member Contact (dirigente con delega di firma) per l'effettiva sottoscrizione e accettazione a svolgere i contributi dichiarati nei diversi progetti;
che in Co caso di richiesta di variazioni da parte di contributori di ad un progetto spettava a lui verificare internamente le richieste, approvarle, proporre e concordare con le relative modifiche al budget da applicare al CP_7 Co progetto, motivandone le ragioni e di conseguenza inserirle a variazione del Business Plan per conto di;
che in qualità di Project Contact ha altresì partecipato ad indagini su temi strategici di innovazione per definire le priorità e l'agenda di e occasionalmente ha partecipato al Node Steering Commitee8 del nodo di CP_7 Pt_ NT, in sostituzione dei Memeber Contact, ovvero dei superiori sigg. ed;
che a luglio 2015 è Pt_3 stato nominato dalla responsabile dei JO, la sig.ra , coordinatore del Gruppo EU Funding, Parte_2 gruppo trasversale agli 8 JO di TIM;
che di conseguenza si è trovato a coordinare, all'interno del gruppo e nell'ambito di specifiche attività attinenti ai progetti finanziati (locali, nazionali o europei) altre 4 risorse,
( , poi sostituito da (JO , Controparte_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_2
( , (per i 4 JO di Torino, in particolare); che Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 in qualità di coordinatore del Gruppo EU Funding (il cui scopo era di coordinare e potenziare la collaborazione tra i differenti JO presenti sul territorio italiano nell'ambito dei progetti finanziati) è stato anche inserito nel c.d. JO Staff Meeting composto dai direttori del laboratorio e da altre 5 risorse e si è quindi occupato di:
1. indicare ai JO coinvolti in un determinato progetto o nella candidatura di progetti finanziati la linea comune da seguire, concordare contributi e partecipazione trasversalmente ai diversi JO, - predisporre e armonizzare la reportistica e la documentazione interna relativa alle attività progettuali dei JO in ambito finanziato, raccogliere e divulgare le informazioni all'interno dei JO (ad es. documentazione attività svolte in ambito europeo, condivisione di buone pratiche e casi di successo, bandi e iniziative di finanziamento), dare supporto alla definizione e creazione di progetti con attività di networking e revisione di progetti9 o consulenza su aspetti tecnici dei bandi;
che nel primo quadrimestre del 2016 ha anche operato autonomamente come Leader per la costruzione di un consorzio (con FBK, Politecnico di Milano, TU Delft e Fluxedo) per la candidatura, nel bando 2017, di un nuovo progetto annuale di in ambito Smart Cities, denominato CrowdInsights e con CP_7 budget complessivo di quasi 1 milione di euro;
che ha proseguito autonomamente anche la candidatura ad altre Co attività finanziate per l'anno successivo e che nel 2017, tramite il suo operato, ha ottenuto la partecipazione Co a tre progetti (2 HII e il progetto annuale CrowdInsights) per circa 800 mila euro di budget complessivi per , di cui oltre 500 mila finanziati (di cui circa 300 mila a copertura delle attività del JO SKIL di NT); che all'inizio del mese di settembre 2016, in seguito alle dimissioni del sig. da direttore del laboratorio è Parte_1 diventato il nuovo referente e coordinatore del gruppo SKIL di NT, s senza di una nomina formale;
che in qualità di coordinatore del gruppo è stato contattato per ogni questione riguardante il gruppo e il laboratorio, sia dal punto di vista tecnico (spettava a lui fornire direttive ai colleghi di NT, facenti parte del gruppo di Big Data Discovery10 in merito alle attività da svolgere), che organizzativo;
che nel mese di gennaio 2017 è stato nominato Activity Leader del progetto CrowdInsights, di cui aveva guidato la candidatura, con conseguente responsabilità complessiva del coordinamento, dell'esecuzione del progetto (nel rispetto del Business Plan), della consegna dei deliverable (documenti e applicativi) e del raggiungimento degli obiettivi del progetto;
che nel corso del 2017 ha continuato ad occuparsi in modo autonomo della creazione e candidatura di altri progetti Europei per il 2018 ad es. creazione del consorzio e del progetto WELCOME, di cui è diventato Activity Leader da gennaio 2018 e sino ad aprile 2018; che alla fine del mese di marzo 2018 è stato rimosso dall'incarico di Activity Leader del progetto WELCOME ed il suo ruolo di Project Contact presso è CP_7 stato assegnato al collega (cfr. atto appello). Persona_2
pagina 9 di 16 Il giudizio di sintesi, operato dal primo Giudice, appare coerente con i contenuti dei documenti acquisiti e delle testimonianze escusse, alla cui lettura si fa rinvio, non essendo necessario riprodurre l'integrale verbalizzazione delle risposte e i corrispondenti capitoli di prova all'interno del presente provvedimento.
Tuttavia, in modo riassuntivo e non esaustivo, si ritiene utile richiamare:
a) la documentazione prodotta dal lavoratore in primo grado: cfr. docc. 6 e 8, a conferma del fatto di aver svolto il ruolo di Activity leader per il e per il Controparte_23 progetto Crowdinsights;
doc. 5, dal quale si ricava che OV aveva il ruolo di project contact, di PGA contact e budget change contact, con ciò differenziandosi da altre figure professionali ivi indicate;
doc. 4, email 21 luglio 2015 indirizzata da a e per conoscenza a e Controparte_10 Controparte_1 Parte_2 [...]
, dalla quale risulta che aveva sostituito a se stesso come Tes_1 CP_10 CP_1 project contact e che da quel momento era stato destinatario delle email CP_1 inviate da per le varie task. CP_7
b) La dichiarazione del teste introdotto da , che ha riferito: “… CP_2 Testimone_1
Gli Activity Leader hanno una funzione di coordinamento per una specifica attività nell'ambito di un progetto europeo, mentre i Task leader hanno una funzione di livello inferiore rispetto all'Activity Leader… era il punto presso il quale far CP_1 convergere la documentazione e dunque faceva da trait d'union fra le varie sedi e le persone di queste sedi sapevano, nell'ambito dei progetti finanziati, che potevano far riferimento al per i progetti finanziati era un punto di riferimento e i report Pt_5 venivano consegnati a lui… le funzioni direttive del JO erano svolte ai livelli più alti, tipo il referente locale, non dal però posso dire che una volta uscito il CP_1
, tali funzioni erano svolte da La rendicontazione delle risorse è Parte_1 Pt_5 fatta con sistemi informatici e il controllava, rispetto agli altri membri del CP_1 progetto, il rispetto di quanto previsto come contributo del progetto… per le attività di
pagina 10 di 16 budget poteva succedere che bisognasse comunicare che vi era uno spostamento di risorse da un task ad un altro. Era uno dei ruoli dell'Activity Leader”. c) La dichiarazione del teste introdotto da , dipendente CP_2 Parte_2 della stessa che ha avuto “…un rapporto diretto con il sig. dal giugno 2015 CP_1 all'ottobre 2016” … e che ha confermato: “… L'Activity leader è il coordinatore di tutto il progetto…all'interno dei singoli progetti posso dire che il sig. ha svolto CP_1 sia l'attività di Activity Leader che di Task Leader…”. d) La testimonianza di , che ha descritto: “inizialmente il si Testimone_2 CP_1 occupava della programmazione e sviluppo […] e poi ha iniziato ad essere più Co coordinatore, all'inizio era il direttore del JO inviato da , poi Controparte_10 quando se ne è andato è venuto , poi lui è andato via e CP_10 Parte_1 non è arrivato nessuno, non ricordo quando, e quando ci doveva essere un riferimento nel laboratorio, ricordo che era che si interfacciava con l'Università e Controparte_1 la FBK faceva obiettivamente quello che facevano e prima CP_1 CP_10 richiamati”; di secondo il quale “…Quando ha iniziato aveva un ruolo Persona_3 simile al mio, operativo e di sviluppo codici per web e dispositivi mobili, mentre lui nell'ambito dei progetti europei ha avuto un ruolo centrale anche perché era Task e Activity Leader e doveva rendicontare le attività svolte, alcune Task prevedevano dei prodotti o dei manufatti che in base al task poteva essere un software o uno studio di ricerca. Non eravamo solo noi a lavorare in questo Task e pertanto era necessario coordinare tutte queste attività…”; la teste che ha dichiarato “… Quando io ho Tes_3 cominciato, Lui, come me, sviluppava programmi e codici sul Personal Data e, sotto la Con guida di scriveva i progetti per . Poi, è passato ad avere Controparte_10 funzioni di coordinamento, direttive. Dopo che ha lasciato il JO, tutti i CP_10 progetti di erano in carico a che a parte il nostro JO, pian CP_7 CP_1 piano, con e anche dopo che è partito, ha preso in Parte_1 Parte_1 mano anche i progetti che facevano altri JO, come referente. Tutti i JO avevano una persona che scriveva questi progetti, però dopo facevano riferimento a CP_1
.
[...]
e) Quanto riferito dal teste (udienza 08.02.2024), che (insieme a e Testimone_4 Per_1
ha confermato che a gennaio 2017 OV è stato nominato Activity Leader Pt_2 per i progetti di (“…Confermo tale circostanza. Per il lato nostro, CP_7
l'interfaccia era sempre il OV, come Activity Leader, avuto riguardo al progetto…Il budget lo gestiva l'Activity Leader. Lo stanziamento del budget lo stabiliva l'Activity Leader, in collaborazione con gli altri partner del progetto. L'Ing. OV aveva un potere di stanziamento del budget nei confronti di ). CP_7
pagina 11 di 16 Questo teste ha riferito in modo preciso circostanze relative alle mansioni dell'appellato, da maggio 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro di (cfr. CP_1 dichiarazioni in risposta ai capp. 57-58-64-67-70 del ricorso in primo grado). Le dichiarazioni, assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado, provano che faceva CP_1 parte del c.d. staff meeting, che raggruppava i direttori dei vari Jol e Gruppi trasversali presenti sul territorio nazionale, prima come responsabile del Gruppo Eu Funding e poi come referente/direttore dello Jol di NT: il contenuto direzionale delle mansioni svolte da tale figura è stato confermato in giudizio dai testi e che hanno Tes_2 Per_1 Tes_3 Tes_4 concordemente ricordato che a capo del laboratorio SKIL/JO vi era un Direttore (nel 2013
in seguito, e dopo questo, nel 2015 OV)2. CP_10 Parte_1
Quindi, tutti i testi, compresi quelli “aziendali” e restituiscono Testimone_1 Parte_2 un quadro dal quale emerge che le attività, svolte da allo stesso attribuite di fatto, CP_1 espletate senza contestazione alcuna da parte dei vertici aziendali, e descritte come afferenti al ruolo direttivo variamente denominato (Activity Leader, Project Manager, referente, responsabile dei risultati, coordinatore etc.) -in ogni caso- non erano omogenee a quelle degli altri dipendenti, assegnati ai diversi laboratori e inquadrati al VI livello. Esse appaiono, invece, riconducibili, quanto a contenuto, autonomia e responsabilità, alle mansioni esposte nella declaratoria contrattuale sub VII livello (dove i profili professionali e le esemplificazioni vengono illustrati con terminologia tecnica ed espressioni di uso corrente, meno aggiornate e suggestive ma equivalenti a quelle utilizzate dall'appellata nella narrazione dell'articolata organizzazione della propria struttura operativa)3. 2 il teste ha confermato che in seguito alle dimissioni di tutte le mansioni da questo svolte sono Per_1 Parte_1 state affidate all'Ing. La teste ha confermato che “ ha preso in mano la situazione, faceva CP_1 Tes_3 CP_1 il direttore e il referente del JO Skill di NT al posto del . Questo perché, nei meeting che Parte_1 facevamo, lui parlava di tutto e riferiva a i nostri problemi tecnici, anche nei confronti di FBK […] CP_2 Anche per i bandi di dottorato per gli studenti […] “Io lavoravo in maniera diretta con sui progetti di CP_1 inerenti ai codici e facevo riferimento a lui per tutte le attività che svolgevo nel JO” e che “Il CP_7 coordinava i dipendenti del JO di NT, c'ero io, , che facevamo la CP_1 Testimone_2 Persona_4 parte dei big data;
poi coordinava anche che lavorava di più sulle piattaforme”. Persona_3 3CCNL 2013: ART. 23… B) DECLARATORIA -PROFILI PROFESSIONALI - ESEMPLIFICAZIONI… 7° LIVELLO Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione.
-Lavoratrice/tore che, in possesso di una approfondita conoscenza del mercato di riferimento, cura l'ideazione di nuovi prodotti/servizi, identificando, con le opportune analisi economiche di redditività, le relative potenzialità di vendita;
determina il posizionamento del prodotto/servizio sul mercato di riferimento definendone le modalità di pagina 12 di 16 Le critiche formulate da non appaiono -pertanto- idonee a inficiare le argomentazioni CP_2 del primo Giudice né le considerazioni fin qui esposte: l'appello incidentale va disatteso con lancio, comunicazione e pricing;
gestisce il posizionamento del prodotto/servizio anche nelle fasi successive al lancio.
[...]
che, sulla base di approfondite conoscenze degli scenari e delle dinamiche di mercato Internet, Parte_6 assicura l'ideazione e la programmazione delle iniziative pubblicitarie su web al fine di sviluppare revenues da web advertising;
definisce i modelli di pricing, gestendo i rapporti con i clienti del web advertising e con le concessionarie pubblicitarie monitorando l'andamento delle attività, promuovendo gli eventuali interventi correttivi, attivando, inoltre, le opportune procedure e attività per la visibilità delle pagine pubblicate.
[...]
CP_24
-Lavoratrice/tore che, operando sulla base di obiettivi, svolge funzioni di coordinamento di strutture operative di particolare complessità comprendenti anche più settori operativi. Tali funzioni si esplicano nella conduzione e gestione di risorse umane, tecniche ed organizzative caratterizzate da significative eterogeneità e complessità nell'ambito aziendale di appartenenza. COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI COMPLESSI
-Lavoratrice/tore che, oltre a realizzare in completa autonomia la stesura di contenuti con il supporto di competenze specializzate, coordinando l'attività di grafici, commissionando lavori a collaboratori ed autori e valutandone l'adeguatezza, assicura con piena responsabilità la realizzazione di opere complesse sia editoriali che pubblicitarie multimediali REDATTORE RESPONSABILE
[...]
in possesso di elevate conoscenze sulle evoluzioni tecnologiche e di mercato in campo ICT, cui Controparte_25 è affidata la conduzione di progetti a carattere innovativo e di particolare complessità per lo sviluppo di soluzioni informatiche, attraverso la pianificazione delle fasi realizzative, il monitoraggio degli avanzamenti e gli interventi per le eventuali azioni correttive. RESPONSABILE DI SOLUZIONI INFORMATICHE ---Lavoratrice/tore che, sulla base di elevate conoscenze sulle evoluzioni tecnologiche e di mercato in campo IT, garantisce il disegno di sistemi IT sicuri e performanti mediante la corretta scelta delle architetture;
descrive le specifiche tecnologie in termini di integrazione tra componenti e flussi logici di interazione promuovendo l'innovazione tecnologica all'interno dell'organizzazione aziendale;
identifica opportune soluzioni architetturali sulla base dei requisiti di business espressi;
effettua revisioni dell'architettura complessiva di IT in termini di efficienza, livello di rischio e Information Security;
redige rapporti sulle evoluzioni tecnologiche e analisi di opportunità, valutando le diverse alternative ed il mercato potenziale di riferimento per il business collaborando nell'osservazione e nella produzione di indicazioni sulle tendenze tecnologiche e sulle migliori pratiche rilevate su aziende simili e nell'implementare le opportunità di miglioramento, attraverso integrazioni e sostituzioni di sistemi esistenti. Partecipa al processo di sviluppo dei prototipi ed alla fase di sperimentazione in laboratorio o in campo di progetti di innovazione, avvalendosi di risorse interne ed esterne e partecipando agli sviluppi necessari;
identifica gli aspetti da proporre negli Enti di standardizzazione, coordinando le varie persone interessate ed individua le opportunità e le relazioni con le iniziative in essere;
definisce le caratteristiche dei servizi infrastrutturali da offrire alle linee utente e ne verifica l'efficacia. Controparte_26
che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità dirette nel governo e nella
[...] gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante complessità. E' altresì propria di detto profilo la conduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo aziendale. RESPONSABILE DI STRUTTURA
-Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilità tecnica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi. E' altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali. Parte_7
pagina 13 di 16 conseguente conferma dell'accertamento del diritto di OV al superiore inquadramento rivendicato, riconosciuto nella sentenza impugnata.
*
Con il secondo motivo di appello incidentale, censura l'accertamento CP_2 dell'intervenuto demansionamento del lavoratore e la conseguente condanna della Società al risarcimento del danno professionale da dequalificazione. L'appello è infondato: la Società, muovendo dalla premessa che il lavoratore non avesse acquisito un ruolo di 7° Livello, insiste nell'affermare che il cambiamento, conseguente ad allegata ristrutturazione, non avrebbe comportato alcuna perdita di professionalità, trattandosi, in ogni caso di attività diverse ma pertinenti al VI livello di inquadramento. Osserva la Corte che con tale ragionamento difensivo riconosce di aver modificato CP_2
l'attività di con la sua rimozione a fine marzo 2018 dall'incarico di Activity Leader CP_1 del progetto Welcome e dal suo ruolo di Project Contact presso che è stato CP_7 assegnato a . Testimone_1
Inoltre, risulta comprovato che a decorrere da aprile 2018, è stato assegnato alla sola CP_1 Pt_ attività di analisi dei dati in qualità di Data Scientist (cfr. testimonianze dei , Per_1
, sui capitoli 76 e 77 del ricorso introduttivo), per lo sviluppo Tes_5 Tes_6 Tes_7 di un algoritmo con l'interruzione di tutte le attività progettuali di innovazione, delle quali fino a quel momento si era occupato. Come accertato, l'assegnazione alle più elevate mansioni era stata piena, nel senso che aveva comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della qualifica rivendicata ed è perdurata ininterrottamente per un periodo superiore a sei mesi, come si ricava dagli elementi probatori indicati alle lettere da a) a e) della sintesi sopra riportata. La tutela prevista dall'art. 2103, settimo comma c.c., prevede, in favore del lavoratore, “… utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza” non solo il diritto al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta “…ma anche il diritto all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore …”4.
Tale definitività comporta, quindi, il diritto del lavoratore a vedersi garantite la conservazione del livello di inquadramento e della retribuzione precedente e il divieto di modifiche arbitrarie del contenuto della prestazione lavorativa o di variazioni negative del trattamento retributivo.
pagina 14 di 16 Invece, come accertato dal primo Giudice, la modificazione imposta dal datore di lavoro ha comportato non solo la retrocessione a un trattamento economico inferiore rispetto a quello spettante ma anche una prolungata frustrazione della professionalità dell'appellante, relegato a svolgere una funzione che non richiedeva più, secondo quanto dichiarato dai testi e non contestato da , l'espletamento di un ruolo di responsabilità rispetto ai vari progetti nè CP_2 di coordinamento dei vari gruppi di lavoro, con un evidente disconoscimento della formazione posseduta da delle competenze acquisite e dell'esperienza maturata. CP_1
*
Risulta ora maggiormente agevole l'esame del motivo di appello, con il quale il lavoratore censura il capo della sentenza che, fermo il superiore inquadramento di cui si è detto, ha condannato al pagamento delle differenze retributive, limitandole al periodo dal CP_2
01.01.2015 al 31.03.2018.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione in quanto assunta in violazione della previsione di cui al comma 7 dell'art. 2103 c.c.: il rilievo è fondato e va accolto, tenuto conto del carattere stabile delle superiori mansioni acquisite, come poc'anzi illustrato. Deve, quindi, essere riconosciuto l'inquadramento al VII livello fino alla data di cessazione del rapporto, con il conseguente diritto alle differenze retributive (comprensive di incidenza su TFR), alle prestazioni accessorie spettanti e alla correlata regolarizzazione assicurativa e previdenziale, come già richiesto da OV in primo grado. In ordine al quantum, va dato atto che OV con il ricorso introduttivo aveva depositato i conteggi relativi alle differenze retributive, spettanti per il periodo gennaio 2015-giugno 2019 (rectius, 26.06.2019, data di cessazione del rapporto) e il primo Giudice aveva rilevato l'assenza di tempestiva specifica contestazione da parte di (cfr. pag. 20-21 della CP_2 sentenza e giurisprudenza di legittimità ivi citata). Può pertanto essere liquidato nella misura richiesta di € 9.312,64 l'importo a tale titolo dovuto, come indicato in dispositivo. Conseguentemente, rideterminate le differenze di cui sopra e modificato l'importo complessivo della percipienda retribuzione per l'intero periodo, deve essere riparametrato anche l'importo del risarcimento del danno da demansionamento (calcolato dal primo Giudice in una percentuale della retribuzione percepita) che, in via equitativa, si ritiene congruo liquidare definitivamente nella somma capitale di € 5.950,00.
* All'esito del presente procedimento, consegue la condanna dell'appellata soccombente alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio come liquidate in dispositivo, nel rispetto dei parametri ministeriali vigenti.
pagina 15 di 16 *
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 160 del 02.12.2024 del GDL di NT,
• Accertato che ha svolto mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Controparte_1
Telecomunicazioni a decorrere dal 01.01.2015, accerta e dichiara il diritto del lavoratore all'inquadramento al 7° livello CCNL di categoria e alle relative differenze retributive e contributive;
• condanna a corrispondere a la somma lorda di euro Controparte_2 Controparte_1
9.312,64 per differenze retributive e TFR, maturate dal 01.01.2015 alla cessazione del rapporto, oltre a interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
dichiara la Società appellata tenuta alla regolarizzazione assicurativa e contributiva sulle somme dovute, come per legge;
• accertata l'illegittimità del demansionamento subito dal 01.04.2018 alla cessazione del rapporto, condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a Controparte_2 CP_1 la somma di euro 5.925,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
[...]
• rigetta l'appello incidentale;
• condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi Euro 5.506,50 e per il secondo grado in complessivi Euro 4.500,00, oltre 15% spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012
NT, 18.09.2025
Il Consigliere estensore
CA NI
Il Presidente
NG MA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Così in Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di NT Sezione Lavoro La Corte d'Appello di NT, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo G. NG MA Presidente Dott.ssa CA NI Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 22/2025 RG LAVORO promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Resistenza n. 74, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Guglielminetti (codice fiscale:
), con studio in via G. Grazioli n. 100, NT (TN), ivi elettivamente C.F._2 domiciliato giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. in persona del procuratore e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. Dr. (CF , rappresentata e difesa dal Controparte_3 C.F._3
Prof. Avv. Roberto Pessi (CF: ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._4
US LL SS (CF: , all'Avv. Raffaele Fabozzi (CF: C.F._5
) ed all'Avv. Katia Ranalli (CF ) e con essi C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Eliana Zandonai (CF: ) con C.F._8 studio sito in NT, Via G. Grazioli, 106, giusta procura telematica in atti APPELLATI
pagina 1 di 16 OGGETTO: mansione e jus variandi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di NT n. 160 pubblicata in data 02.11.2025
1) ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente ha svolto a decorrere dal 01.01.2015 mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Telecomunicazioni o quelle diverse che risulteranno di giustizia e di conseguenza: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale al 7° livello del CCNL di riferimento ex art. 2013 c.c. per i motivi dedotti in narrativa e alle relative conseguenze retributive e contributive dal mese di gennaio 2015 al mese di luglio 2019 e per l'effetto CONDANNARE
[...] corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 9.312,64= a titolo di differenze CP_2 retributive ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa di giustizia.
2) Confermare nel resto la sentenza di primo grado.
In ogni caso e comunque:
3) ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorrente ha svolto a decorrere dal 01.01.2015 mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Telecomunicazioni o quelle diverse che risulteranno di giustizia e di conseguenza: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale al 7° livello del CCNL di riferimento ex art. 2013 c.c. per i motivi dedotti in narrativa e alle relative conseguenze retributive e contributive dal mese di gennaio 2015 al mese di luglio 2019 e per l'effetto CONDANNARE
[...] corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 9.312,64 a titolo di differenze CP_2 retributive ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa di giustizia.
2) ACCERTATO E DICHIARATO il diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale al 7° livello del CCNL ACCERTARE E DICHIARARE ai sensi degli artt. 2103, 2087, 1175 e 1375 cod.civ l'inadempimento contrattuale e il demansionamento subito da aprile 2018 al 26 giugno 2019 per tutti i fatti allegati e dedotti nel ricorso, ovvero per il diverso periodo che dovesse essere accertato in corso di causa e, per l'effetto CONDANNARE la società convenuta al risarcimento del danno patito dal ricorrente e Controparte_2 quindi a corrispondere al signor la somma complessiva di euro14.476,22 a titolo di CP_1 risarcimento del danno alla professionalità ovvero alle diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute eque e di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 2 di 16 In via istruttoria: (omissis)
DI PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa: A. Nel merito e in via principale: respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avverso proposto contro la sentenza del Tribunale del lavoro di NT, GdL Dott.ssa Giuseppina Passarelli n. 160/2024, R.G. n. 499/2022, pubblicata il 2.11.2024 e corretta con Ordinanza cronologico n. 421 del 16.04.2025, RG 499/2022-1; B. In via incidentale: - in accoglimento dell'appello formulato in via incidentale dalla
[...]
in persona del lrpt, riformare, per i motivi dedotti in narrativa, la sentenza del Controparte_4
Tribunale del lavoro di NT, GdL Dott.ssa Giuseppina Passarelli n. 160/2024, R.G. n. 499/2023 e corretta con Ordinanza cronologico n. 421 del 16.04.2025, RG 499/2022-1, rigettando tutte le pretese del ricorrente, odierno appellante-appellato incidentale. Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adìta ritenesse opportuno “rinnovare” l'istruttoria, ci si riporta integralmente alle richieste articolate nella propria memoria difensiva di primo grado, nessuna esclusa.
*
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ha prestato la propria attività lavorativa in favore di da Controparte_1 Controparte_2 maggio 2011 a dicembre 2012, in forza di contratti a tempo determinato ed è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1.1.2013.
Con ricorso d.d. 13.11.2022, ha citato in giudizio la Società, deducendo che dal 1° CP_1 gennaio 2015 avrebbe avuto il diritto a essere inquadrato in un livello retributivo contrattuale superiore rispetto a quello riconosciutogli nel corso del rapporto, poiché aveva svolto mansioni tipiche del VII livello del CCNL Telecomunicazioni. Previo accertamento di tale presupposto, ha chiesto la condanna della datrice a pagare le differenze retributive spettantigli fino alla fine del rapporto, che ha quantificato in € 9.312,64, oltre alla contribuzione fiscale e previdenziale.
pagina 3 di 16 Il lavoratore ha, altresì, allegato di aver subito, dal 1° aprile 2018, un illegittimo demansionamento e di aver rassegnato le dimissioni, a fronte di tale condotta aziendale, con effetto dal 27.6.2019, al fine di evitare un ulteriore pregiudizio per la propria crescita professionale. Quindi, ribadita la domanda di riconoscimento del VII livello contrattuale, ha chiesto di accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2103, 2087, 1175 e 1375 c.c. l'inadempimento datoriale e l'illegittimità del demansionamento subito da aprile 2018 fino al Con 26.6.2019, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni pari ad € 15.510,24. Con memoria difensiva d.d. 30.1.2023, si è costituita in giudizio, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Istruita la causa con l'assunzione di prove orali, il Giudice, con sentenza n. 160 d.d.
2.11.2024 ha accolto la domanda del lavoratore (capo 1), dichiarando il suo diritto all'inquadramento nel VII livello del CCNL di categoria dal 1.1.2015 al 31.3.2018, e condannando il datore al pagamento delle differenze retributive;
ha accolto la domanda di cui al capo 2) e, per l'effetto, accertato il demansionamento a fare data dal 1.4.2018 al 30.6.2019, ha condannato la convenuta al pagamento di € 3.877,50 a favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno professionale;
infine, ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite .
Successivamente, OV, con istanza di correzione di errore materiale, depositata in data 27.11.2024, ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza deducendo tre errori. Il primo è relativo al periodo di riconoscimento dell'inquadramento superiore del lavoratore, la cui decorrenza era stata erroneamente indicate nel 1.1.2025; il secondo errore riguarda l'indicazione della data del 31.3.2018 quale dies ad quem per il pagamento delle differenze retributive anziché il 26.6.2019, data di cessazione del rapporto;
il terzo errore consiste nell'omissione della corretta espressa quantificazione monetaria delle differenze retributive.
Con ordinanza d.d. 16.4.2025, il Giudice accoglieva il primo motivo dell'istanza di correzione presentata e rigettava il secondo ed il terzo, in quanto questi ultimi non riguardavano errori materiali. Quanto al secondo errore, precisava che la decisione risultava conforme al petitum; mentre, in ordine al terzo, affermava che la determinazione del quantum della pretesa delle differenze retributive conseguiva alla statuizione e al ragionamento logico con riferimento all'arco temporale fino al 31.5.2018, mentre un accertamento di fatto compiuto con riferimento un arco temporale più lungo (giugno 2019) avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione, non essendo possibile operare un'attività di mera correzione dell'errore materiale.
pagina 4 di 16 Con atto di appello d.d. 30.4.2025, ha presentato ricorso avverso la sentenza Controparte_1 di primo grado n. 160 d.d. 2.11.2024, chiedendo di accertare e dichiarare che aveva svolto mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Telecomunicazioni a decorrere dal 1.1.2015 e di riconoscere il diritto a essere inquadrato in tale livello fino al mese di luglio 2019, in considerazione della data di cessazione del rapporto di lavoro. Chiedeva, dunque, di condannare a corrispondergli la somma lorda di € 9.312,64 a titolo di differenze CP_4 retributive, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Inoltre, accertato quanto precede, chiedeva altresì di accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2013, 2087, 1175 e 1375 c.c. l'inadempimento contrattuale e il demansionamento subito da aprile 2018 al 29.6.2019, condannando la Società al risarcimento del danno alla professionalità, patito dal lavoratore, pari € 14.476,22.
Si è costituito in giudizio con atto d.d. 5.9.2025, chiedendo, nel merito, la reiezione CP_4 dell'appello avverso la sentenza del Tribunale, perché infondato, e, in via incidentale, la riforma della sentenza di primo grado sul capo relativo al riconoscimento del superiore 7° livello di inquadramento contrattuale del CCNL e su quello relativo al patito demansionamento.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va verificata la fondatezza dell'appello proposto in via incidentale da
, atteso che le censure formulate dalla Società appellata riguardano gli Controparte_2 antecedenti logico-giuridici delle istanze dell'appellante CP_1
Infatti, con il primo motivo di appello incidentale, la contesta il riconoscimento CP_5 dello svolgimento delle mansioni superiori, per travisamento delle risultanze istruttorie. La doglianza è infondata: ritiene la Corte che il Tribunale, in linea con gli insegnamenti della Cassazione, abbia operato una puntuale ricostruzione del rapporto, intercorso tra le parti negli anni 2015-2019, evidenziando correttamente il quid pluris dell'attività prestata dal lavoratore, proprio del rivendicato superiore inquadramento al VII livello. La disciplina collettiva, con riguardo al 6° livello di cui all'art. 23 del CCNL del 1.02.2013, vigente fino al 12.11.2020 e applicabile ratione temporis, stabiliva che: “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
pagina 5 di 16 A sua volta, il CCNL descriveva le figure rientranti nel 7°livello, precisando che:
“Appartengono a questo livello: - le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione”.
L'istruttoria condotta ha, in primo luogo, consentito di accertare la particolarità della realtà produttiva in cui ha operato le caratteristiche dell'organizzazione in cui era inserito e CP_1
l'elevata specializzazione dell'attività svolta e delle competenze da lui possedute nonché l'autonomia organizzativa e la responsabilità esercitate1. 1Così ha descritto il proprio curriculum professionale, con una ricostruzione fattuale non Controparte_1 contestata dalla Società e confortata dalle dichiarazioni testimoniali. In particolare ha esposto: di possedere il titolo di Dottore in Laurea Magistrale in Informatica e di Dottorato di Ricerca in ICT (Information and Communication Technologies); di essere stato assunto da da maggio 2011 a dicembre 2012 Controparte_2 in forza di contratti co.co.co e dal 1 gennaio 2013 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Laboratorio SKIL – Semantics & Knowledge Innovation Lab sito in Povo (TN), mansioni di Controparte_6
con inquadramento nel 5° livello e dal 01.07.2013 nel 6° livello del CCNL Telecomunicazioni;
di
[...] Co avere sin da subito operato nell'ambito dell'innovazione tecnologica in quanto era azienda partner di
[...] (organizzazione europea leader nell'innovazione digitale e nell'educazione tecnologica e imprenditoriale, CP_7 che guida l'attività di trasformazione digitale dell'Europa) che fa parte dell' Controparte_8 Co denominato EIT1 ed il Laboratorio SKIL era stato creato da nel febbraio 2011 all'interno del
[...] Con nascente (Co-Location Center) di con lo scopo di consentire il lavoro di ricerca industriale e CP_7 innovazione in contatto diretto con l'accademia, altri istituti di ricerca, enti pubblici, gruppi di innovazione e aziende;
che all'epoca della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato (gennaio 2013) il Direttore del Laboratorio SKIL era , poi sostituito da a partire da novembre 2014; che a Controparte_10 Parte_1Co CP_ partire dal 2013 sono stati gradualmente creati da altri 7 laboratori tematici di Open Innovation in (quattro a Torino e uno a Milano, Pisa, Catania), per un totale di otto (con quello di Povo) denominati JO (Joint Co Open Labs), co-locati presso i rispettivi enti accademici di riferimento e partire dal luglio 2015 all'interno di è stato quindi creato l'omonimo reparto JO che raggruppava il personale di tutti i laboratori, il cui direttore era la sig.ra (anche direttore del JO di Catania); che l'organo organizzativo del reparto JO, il c.d. Parte_2 Staff Meeting, riuniva i direttori dei diversi JO e altre figure di riferimento per specifici ambiti o tematiche, tra cui anche l'Ing. OV;
che il principale strumento operativo di EIT (Istituto Europeo Controparte_8 Tecnologia) sono le KIC (Knowledge and Innovation Community - Comunità della Conoscenza e Co dell'Innovazione); che le KIC di EIT sono otto ( Controparte_11 Controparte_12 Co
EIT Climate, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Food, EIT Manufacturing,
[...] CP_13 Co EIT Urban Mobility); che ogni KIC è dotata di una direzione centrale che interagisce con ed è composta da una rete di nodi nazionali collocati sul territorio europeo e ogni KIC è costituita da almeno 4-6 nodi;
che ogni nodo nazionale ha una sede principale e una direzione locale e le sedi dei nodi sono chiamate Co-location centre Con (CLC); che, quindi, il di NT (situato presso la Fondazione B. SS a Povo) era uno dei nodi della KIC EIT Digital2; che ogni nodo è costituito e partecipato da un gruppo di Partner: università, centri di ricerca, organizzazioni pubbliche e aziende che collaborano al governo del nodo attraverso il c.d. Node Steering
pagina 6 di 16 Commitee; che tutti i partner del KIC condividono un piano strategico pluriennale e collaborano annualmente a comporre e realizzare il Business Plan (l'insieme dei progetti finanziati); che nell'ambito di i progetti CP_7 europei finanziati erano inizialmente progetti annuali della durata di 12/15 mesi, con la possibilità proseguire lo stesso progetto anche negli anni successivi nel caso di obiettivi di ampliamento del progetto medesimo;
che i progetti, che dovevano necessariamente coinvolgere partner accademici ed aziendali afferenti ad almeno due nodi diversi, erano denominati Activity, ed erano coordinati dal c.d. Activity Leader (manager del progetto) ed erano strutturati in task, cioè attività tra di loro parallele, partecipate da più partner e con caratteristiche proprie (ad esempio implementazione di una specifica parte del progetto, integrazione, sperimentazione, ecc..) a loro volta coordinati dal c.d. Task Leader; che ognuna delle organizzazioni coinvolte (c.d. Partner) nominava un proprio coordinatore/referente nell'ambito del progetto;
che per la creazione ed il completamento di questi progetti europei finanziati, si seguivano le seguenti quattro fasi (- Fase di networking/costruzione di consorzio;
- Fase di costruzione del progetto: scrittura, organizzazione in task, contributi e ruoli dei vari partners, proposizione, candidatura con il consorzio creatosi nella fase 1; - Fase di avvio c.d. kick-off, quindi di esecuzione del progetto e di produzione dei relativi manufatti che rappresentano gli obiettivi tangibili realizzati dal progetto;
- Fase di documentazione delle attività e dei traguardi, certificazione dei risultati e rendicontazione economica4); che a capo di ogni progetto vi era il manager del progetto, il c.d. Activity Leader, che aveva il compito di coordinare tutte le fasi del progetto, monitorare l'avanzamento e l'allineamento con la proposta tecnica candidata, assicurare il raggiungimento degli obiettivi e organizzare tutte le attività correlate (riunioni, divulgazione, dimostrazioni tecniche e partecipazioni ad eventi); che ogni singola attività del progetto, c.d. Task, era a sua volta coordinata dal Task Leader che, insieme all' Activity Leader, aveva il compito fondamentale di coordinare e assicurare il raggiungimento dei risultati indicati nel progetto stesso, per quanto attinente agli obiettivi del proprio Task;
che ha poi creato una nuova tipologia di iniziative, CP_7 c.d. High Impact Iniziative (HII), relative a progetti pluriennali (triennali) di maggiore entità in termini di budget e di numero dei partner coinvolti ed ognuna di queste HII era composta da un insieme di attività denominate sempre Task;
che ogni anno proponeva nel bando sia i criteri per la candidatura di progetti CP_7 tradizionali (annuali), sia i criteri per candidarsi come contributori (Contributors) delle c.d. HII;
che la candidatura alle HII non avveniva più tramite la costruzione di un consorzio di partner, ma ogni singola organizzazione poteva candidarsi per realizzare alcune parti dei task e raggiungere determinati obiettivi in linea con le richieste del bando;
che mentre in precedenza spettava al consorzio l'intera costruzione di un progetto, nelle HII spettava ad la definizione dell'area di interesse del progetto e di un macro-obiettivo CP_7 strutturato in Task, mentre i singoli partner potevano candidarsi per contribuire ad uno o più Task della HII;
che, considerato il volume di ogni task, il budget impiegato, il numero di partner coinvolti e il ruolo nel progetto5, il Task Leader delle c.d. HII aveva una maggiore responsabilità rispetto al Task Leader di un progetto annuale;
che spettava ad la prima progetto vi era il manager del progetto, il c.d. Activity Leader, che aveva il CP_7 compito di utte le fasi del progetto, monitorare l'avanzamento e l'allineamento con la proposta tecnica candidata, assicurare il raggiungimento degli obiettivi e organizzare tutte le attività correlate (riunioni, divulgazione, dimostrazioni tecniche e partecipazioni ad eventi); che ogni singola attività del progetto, c.d. Task, era a sua volta coordinata dal Task Leader che, insieme all' Activity Leader, aveva il compito fondamentale di coordinare e assicurare il raggiungimento dei risultati indicati nel progetto stesso, per quanto attinente agli obiettivi del proprio Task;
che ha poi creato una nuova tipologia di iniziative,c.d. High Impact CP_7 Iniziative (HII), relative a progetti pluriennali (triennali) di maggiore entità in termini di budget e di numero dei partner coinvolti ed ognuna di queste HII era composta da un insieme di attività denominate sempre Task;
che ogni anno proponeva nel bando sia i criteri per la candidatura di progetti tradizionali (annuali), sia i CP_7 criteri per candidarsi come contributori (Contributors) delle c.d. HII;
che la candidatura alle HII non avveniva più tramite la costruzione di un consorzio di partner, ma ogni singola organizzazione poteva candidarsi per realizzare alcune parti dei task e raggiungere determinati obiettivi in linea con le richieste del bando;
che mentre in precedenza spettava al consorzio l'intera costruzione di un progetto, nelle HII spettava ad la CP_7 definizione dell'area di interesse del progetto e di un macro-obiettivo strutturato in Task, mentre i singoli partner pagina 7 di 16 potevano candidarsi per contribuire ad uno o più Task della HII;
che, considerato il volume di ogni task, il budget impiegato, il numero di partner coinvolti e il ruolo nel progetto5, il Task Leader delle c.d. HII aveva una maggiore responsabilità rispetto al Task Leader di un progetto annuale;
che spettava ad la prima CP_7 denominato CARISMA (ambito Health & Wellbeing nel contesto della guida di autoveic orazione con il collega e con il JO di Pisa e tale progetto è stato poi inglobato nella HII di Health & Wellbeing CP_10 denominata “Professional Fit to Perform” (F2P) avviata tra settembre e dicembre 2014; che nello stesso periodo Co ha partecipato a eventi internazionali come relatore per;
che tra settembre e dicembre del 2014 insieme al Direttore Antonelli ed al collega ha partecipato ai c.d Kick-off e alle riunioni di progetto di queste due HII Per_1 (F2P e TDMwSE) e si è recato a settembre a Londra, a novembre a Eindhoven e a dicembre a Helsinki per la presentazione e pianificazione delle stesse;
che a gennaio 2015 il Direttore gli ha comunicato che, CP_10 poiché doveva assumere il ruolo di dirigente in un altro reparto, lui (l'Ing. si sarebbe occupato dei CP_1Co progetti europei di gestiti dal laboratorio SKIL e in qualità di referente degli stessi;
che da gennaio 2015 è Co stato quindi assegnato il ruolo di Task Leader e referente per del progetto HII TDMwSE, si è occupato delle attività del JO SKIL relative alla HII – Fit to Perform e da tale momento ha operato in modo autonomo Co nell'effettuare le candidature per conto di al nuovo bando di progetti europei finanziati di per CP_7Co l'anno 2016, essendo stato indicato, sia come referente per nel progetto, sia come Task Leader di uno dei quattro task del progetto;
che in qualità di referente e Task leader del progetto TDMwSE, dall'inizio del 2015 fino a tutto il 2016, si è occupato del - coordinamento dell'allocazione e monitoraggio della distribuzione e rendicontazione delle risorse sul progetto da parte dei vari gruppi di TIM coinvolti e della attinenza agli obiettivi di progetto, dei singoli task e dei relativi budget, - monitoraggio e coordinamento delle attività tecniche del Task, Co fornite anche da altri partner differenti da , - responsabilità dei documenti di deliverable del task e di documentazione dei KPI relativi al task (misura quantitativa/qualitativa del progetto da certificare), - modifiche e adeguamenti di budget all'Activity Leader, coordinamento di workshop specifici e di attività tecniche relative al task durante le riunioni trimestrali e/o periodiche di progetto;
che a decorrere da luglio 2015 è stato nominato Co Project Contact di nei confronti di che il Project Contact è la persona di riferimento di un CP_7 denominato CARI (ambito Health nel contesto della guida di autoveicoli), in collaborazione con il collega e con il JO di Pisa e tale progetto è stato poi inglobato nella HII di Health & Wellbeing CP_10 denominata “Professional Fit to Perform” (F2P) avviata tra settembre e dicembre 2014; che nello stesso periodo Co ha partecipato a eventi internazionali come relatore per;
che tra settembre e dicembre del 2014 insieme al Direttore Antonelli ed al collega ha partecipato ai c.d Kick-off e alle riunioni di progetto di queste due HII Per_1 (F2P e TDMwSE) e si è recato a settembre a Londra, a novembre a Eindhoven e a dicembre a Helsinki per la presentazione e pianificazione delle stesse;
che a gennaio 2015 il Direttore gli ha comunicato che, CP_10 poiché doveva assumere il ruolo di dirigente in un altro reparto, lui (l'Ing. si sarebbe occupato dei CP_1Co progetti europei di gestiti dal laboratorio SKIL e in qualità di referente degli stessi;
che da gennaio 2015 è Co stato quindi assegnato il ruolo di Task Leader e referente per del progetto HII TDMwSE, si è occupato delle attività del JO SKIL relative alla HII – Fit to Perform e da tale momento ha operato in modo autonomo Co nell'effettuare le candidature per conto di al nuovo bando di progetti europei finanziati di per CP_7Co l'anno 2016, essendo stato indicato, sia come referente per nel progetto, sia come Task Leader di uno dei quattro task del progetto;
che in qualità di referente e Task leader del progetto TDMwSE, dall'inizio del 2015 fino a tutto il 2016, si è occupato del - coordinamento dell'allocazione e monitoraggio della distribuzione e rendicontazione delle risorse sul progetto da parte dei vari gruppi di TIM coinvolti e della attinenza agli obiettivi di progetto, dei singoli task e dei relativi budget, - monitoraggio e coordinamento delle attività tecniche del Task, Co fornite anche da altri partner differenti da , - responsabilità dei documenti di deliverable del task e di documentazione dei KPI relativi al task (misura quantitativa/qualitativa del progetto da certificare), - modifiche e adeguamenti di budget all'Activity Leader, coordinamento di workshop specifici e di attività tecniche relative al task durante le riunioni trimestrali e/o periodiche di progetto;
che a decorrere da luglio 2015 è stato nominato Co Project Contact di nei confronti di che il Project Contact è la persona di riferimento di un CP_7 partner membro de IC verso e tematiche riguardanti l'implementazione delle attività del CP_7
pagina 8 di 16 partner inserite nel Business Plan6 ed è anche la figura di riferimento per le attività di Audit (garanzia di qualità), oltre che di collegamento con gli uffici finanziari interni e fornisce costante supporto e consulenza per la divulgazione di informazioni nei confronti del Partner, nonché per rispondere ad ogni ulteriore richiesta ed Co iniziativa di che spettavano a lui il controllo dei progetti di ed inseriti nel Business Plan di CP_7
[...]
nonché la verifica della loro attinenza al Business Plan7; che per quanto riguarda il Business Plan, è CP_7 compito del Project Contact la ricezione da parte di di ogni aggiornamento dello stesso, nonché la CP_7 sua verifica con tutti i contributori interni e il successivo inoltro al Member Contact (dirigente con delega di firma) per l'effettiva sottoscrizione e accettazione a svolgere i contributi dichiarati nei diversi progetti;
che in Co caso di richiesta di variazioni da parte di contributori di ad un progetto spettava a lui verificare internamente le richieste, approvarle, proporre e concordare con le relative modifiche al budget da applicare al CP_7 Co progetto, motivandone le ragioni e di conseguenza inserirle a variazione del Business Plan per conto di;
che in qualità di Project Contact ha altresì partecipato ad indagini su temi strategici di innovazione per definire le priorità e l'agenda di e occasionalmente ha partecipato al Node Steering Commitee8 del nodo di CP_7 Pt_ NT, in sostituzione dei Memeber Contact, ovvero dei superiori sigg. ed;
che a luglio 2015 è Pt_3 stato nominato dalla responsabile dei JO, la sig.ra , coordinatore del Gruppo EU Funding, Parte_2 gruppo trasversale agli 8 JO di TIM;
che di conseguenza si è trovato a coordinare, all'interno del gruppo e nell'ambito di specifiche attività attinenti ai progetti finanziati (locali, nazionali o europei) altre 4 risorse,
( , poi sostituito da (JO , Controparte_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_2
( , (per i 4 JO di Torino, in particolare); che Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 in qualità di coordinatore del Gruppo EU Funding (il cui scopo era di coordinare e potenziare la collaborazione tra i differenti JO presenti sul territorio italiano nell'ambito dei progetti finanziati) è stato anche inserito nel c.d. JO Staff Meeting composto dai direttori del laboratorio e da altre 5 risorse e si è quindi occupato di:
1. indicare ai JO coinvolti in un determinato progetto o nella candidatura di progetti finanziati la linea comune da seguire, concordare contributi e partecipazione trasversalmente ai diversi JO, - predisporre e armonizzare la reportistica e la documentazione interna relativa alle attività progettuali dei JO in ambito finanziato, raccogliere e divulgare le informazioni all'interno dei JO (ad es. documentazione attività svolte in ambito europeo, condivisione di buone pratiche e casi di successo, bandi e iniziative di finanziamento), dare supporto alla definizione e creazione di progetti con attività di networking e revisione di progetti9 o consulenza su aspetti tecnici dei bandi;
che nel primo quadrimestre del 2016 ha anche operato autonomamente come Leader per la costruzione di un consorzio (con FBK, Politecnico di Milano, TU Delft e Fluxedo) per la candidatura, nel bando 2017, di un nuovo progetto annuale di in ambito Smart Cities, denominato CrowdInsights e con CP_7 budget complessivo di quasi 1 milione di euro;
che ha proseguito autonomamente anche la candidatura ad altre Co attività finanziate per l'anno successivo e che nel 2017, tramite il suo operato, ha ottenuto la partecipazione Co a tre progetti (2 HII e il progetto annuale CrowdInsights) per circa 800 mila euro di budget complessivi per , di cui oltre 500 mila finanziati (di cui circa 300 mila a copertura delle attività del JO SKIL di NT); che all'inizio del mese di settembre 2016, in seguito alle dimissioni del sig. da direttore del laboratorio è Parte_1 diventato il nuovo referente e coordinatore del gruppo SKIL di NT, s senza di una nomina formale;
che in qualità di coordinatore del gruppo è stato contattato per ogni questione riguardante il gruppo e il laboratorio, sia dal punto di vista tecnico (spettava a lui fornire direttive ai colleghi di NT, facenti parte del gruppo di Big Data Discovery10 in merito alle attività da svolgere), che organizzativo;
che nel mese di gennaio 2017 è stato nominato Activity Leader del progetto CrowdInsights, di cui aveva guidato la candidatura, con conseguente responsabilità complessiva del coordinamento, dell'esecuzione del progetto (nel rispetto del Business Plan), della consegna dei deliverable (documenti e applicativi) e del raggiungimento degli obiettivi del progetto;
che nel corso del 2017 ha continuato ad occuparsi in modo autonomo della creazione e candidatura di altri progetti Europei per il 2018 ad es. creazione del consorzio e del progetto WELCOME, di cui è diventato Activity Leader da gennaio 2018 e sino ad aprile 2018; che alla fine del mese di marzo 2018 è stato rimosso dall'incarico di Activity Leader del progetto WELCOME ed il suo ruolo di Project Contact presso è CP_7 stato assegnato al collega (cfr. atto appello). Persona_2
pagina 9 di 16 Il giudizio di sintesi, operato dal primo Giudice, appare coerente con i contenuti dei documenti acquisiti e delle testimonianze escusse, alla cui lettura si fa rinvio, non essendo necessario riprodurre l'integrale verbalizzazione delle risposte e i corrispondenti capitoli di prova all'interno del presente provvedimento.
Tuttavia, in modo riassuntivo e non esaustivo, si ritiene utile richiamare:
a) la documentazione prodotta dal lavoratore in primo grado: cfr. docc. 6 e 8, a conferma del fatto di aver svolto il ruolo di Activity leader per il e per il Controparte_23 progetto Crowdinsights;
doc. 5, dal quale si ricava che OV aveva il ruolo di project contact, di PGA contact e budget change contact, con ciò differenziandosi da altre figure professionali ivi indicate;
doc. 4, email 21 luglio 2015 indirizzata da a e per conoscenza a e Controparte_10 Controparte_1 Parte_2 [...]
, dalla quale risulta che aveva sostituito a se stesso come Tes_1 CP_10 CP_1 project contact e che da quel momento era stato destinatario delle email CP_1 inviate da per le varie task. CP_7
b) La dichiarazione del teste introdotto da , che ha riferito: “… CP_2 Testimone_1
Gli Activity Leader hanno una funzione di coordinamento per una specifica attività nell'ambito di un progetto europeo, mentre i Task leader hanno una funzione di livello inferiore rispetto all'Activity Leader… era il punto presso il quale far CP_1 convergere la documentazione e dunque faceva da trait d'union fra le varie sedi e le persone di queste sedi sapevano, nell'ambito dei progetti finanziati, che potevano far riferimento al per i progetti finanziati era un punto di riferimento e i report Pt_5 venivano consegnati a lui… le funzioni direttive del JO erano svolte ai livelli più alti, tipo il referente locale, non dal però posso dire che una volta uscito il CP_1
, tali funzioni erano svolte da La rendicontazione delle risorse è Parte_1 Pt_5 fatta con sistemi informatici e il controllava, rispetto agli altri membri del CP_1 progetto, il rispetto di quanto previsto come contributo del progetto… per le attività di
pagina 10 di 16 budget poteva succedere che bisognasse comunicare che vi era uno spostamento di risorse da un task ad un altro. Era uno dei ruoli dell'Activity Leader”. c) La dichiarazione del teste introdotto da , dipendente CP_2 Parte_2 della stessa che ha avuto “…un rapporto diretto con il sig. dal giugno 2015 CP_1 all'ottobre 2016” … e che ha confermato: “… L'Activity leader è il coordinatore di tutto il progetto…all'interno dei singoli progetti posso dire che il sig. ha svolto CP_1 sia l'attività di Activity Leader che di Task Leader…”. d) La testimonianza di , che ha descritto: “inizialmente il si Testimone_2 CP_1 occupava della programmazione e sviluppo […] e poi ha iniziato ad essere più Co coordinatore, all'inizio era il direttore del JO inviato da , poi Controparte_10 quando se ne è andato è venuto , poi lui è andato via e CP_10 Parte_1 non è arrivato nessuno, non ricordo quando, e quando ci doveva essere un riferimento nel laboratorio, ricordo che era che si interfacciava con l'Università e Controparte_1 la FBK faceva obiettivamente quello che facevano e prima CP_1 CP_10 richiamati”; di secondo il quale “…Quando ha iniziato aveva un ruolo Persona_3 simile al mio, operativo e di sviluppo codici per web e dispositivi mobili, mentre lui nell'ambito dei progetti europei ha avuto un ruolo centrale anche perché era Task e Activity Leader e doveva rendicontare le attività svolte, alcune Task prevedevano dei prodotti o dei manufatti che in base al task poteva essere un software o uno studio di ricerca. Non eravamo solo noi a lavorare in questo Task e pertanto era necessario coordinare tutte queste attività…”; la teste che ha dichiarato “… Quando io ho Tes_3 cominciato, Lui, come me, sviluppava programmi e codici sul Personal Data e, sotto la Con guida di scriveva i progetti per . Poi, è passato ad avere Controparte_10 funzioni di coordinamento, direttive. Dopo che ha lasciato il JO, tutti i CP_10 progetti di erano in carico a che a parte il nostro JO, pian CP_7 CP_1 piano, con e anche dopo che è partito, ha preso in Parte_1 Parte_1 mano anche i progetti che facevano altri JO, come referente. Tutti i JO avevano una persona che scriveva questi progetti, però dopo facevano riferimento a CP_1
.
[...]
e) Quanto riferito dal teste (udienza 08.02.2024), che (insieme a e Testimone_4 Per_1
ha confermato che a gennaio 2017 OV è stato nominato Activity Leader Pt_2 per i progetti di (“…Confermo tale circostanza. Per il lato nostro, CP_7
l'interfaccia era sempre il OV, come Activity Leader, avuto riguardo al progetto…Il budget lo gestiva l'Activity Leader. Lo stanziamento del budget lo stabiliva l'Activity Leader, in collaborazione con gli altri partner del progetto. L'Ing. OV aveva un potere di stanziamento del budget nei confronti di ). CP_7
pagina 11 di 16 Questo teste ha riferito in modo preciso circostanze relative alle mansioni dell'appellato, da maggio 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro di (cfr. CP_1 dichiarazioni in risposta ai capp. 57-58-64-67-70 del ricorso in primo grado). Le dichiarazioni, assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado, provano che faceva CP_1 parte del c.d. staff meeting, che raggruppava i direttori dei vari Jol e Gruppi trasversali presenti sul territorio nazionale, prima come responsabile del Gruppo Eu Funding e poi come referente/direttore dello Jol di NT: il contenuto direzionale delle mansioni svolte da tale figura è stato confermato in giudizio dai testi e che hanno Tes_2 Per_1 Tes_3 Tes_4 concordemente ricordato che a capo del laboratorio SKIL/JO vi era un Direttore (nel 2013
in seguito, e dopo questo, nel 2015 OV)2. CP_10 Parte_1
Quindi, tutti i testi, compresi quelli “aziendali” e restituiscono Testimone_1 Parte_2 un quadro dal quale emerge che le attività, svolte da allo stesso attribuite di fatto, CP_1 espletate senza contestazione alcuna da parte dei vertici aziendali, e descritte come afferenti al ruolo direttivo variamente denominato (Activity Leader, Project Manager, referente, responsabile dei risultati, coordinatore etc.) -in ogni caso- non erano omogenee a quelle degli altri dipendenti, assegnati ai diversi laboratori e inquadrati al VI livello. Esse appaiono, invece, riconducibili, quanto a contenuto, autonomia e responsabilità, alle mansioni esposte nella declaratoria contrattuale sub VII livello (dove i profili professionali e le esemplificazioni vengono illustrati con terminologia tecnica ed espressioni di uso corrente, meno aggiornate e suggestive ma equivalenti a quelle utilizzate dall'appellata nella narrazione dell'articolata organizzazione della propria struttura operativa)3. 2 il teste ha confermato che in seguito alle dimissioni di tutte le mansioni da questo svolte sono Per_1 Parte_1 state affidate all'Ing. La teste ha confermato che “ ha preso in mano la situazione, faceva CP_1 Tes_3 CP_1 il direttore e il referente del JO Skill di NT al posto del . Questo perché, nei meeting che Parte_1 facevamo, lui parlava di tutto e riferiva a i nostri problemi tecnici, anche nei confronti di FBK […] CP_2 Anche per i bandi di dottorato per gli studenti […] “Io lavoravo in maniera diretta con sui progetti di CP_1 inerenti ai codici e facevo riferimento a lui per tutte le attività che svolgevo nel JO” e che “Il CP_7 coordinava i dipendenti del JO di NT, c'ero io, , che facevamo la CP_1 Testimone_2 Persona_4 parte dei big data;
poi coordinava anche che lavorava di più sulle piattaforme”. Persona_3 3CCNL 2013: ART. 23… B) DECLARATORIA -PROFILI PROFESSIONALI - ESEMPLIFICAZIONI… 7° LIVELLO Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione.
-Lavoratrice/tore che, in possesso di una approfondita conoscenza del mercato di riferimento, cura l'ideazione di nuovi prodotti/servizi, identificando, con le opportune analisi economiche di redditività, le relative potenzialità di vendita;
determina il posizionamento del prodotto/servizio sul mercato di riferimento definendone le modalità di pagina 12 di 16 Le critiche formulate da non appaiono -pertanto- idonee a inficiare le argomentazioni CP_2 del primo Giudice né le considerazioni fin qui esposte: l'appello incidentale va disatteso con lancio, comunicazione e pricing;
gestisce il posizionamento del prodotto/servizio anche nelle fasi successive al lancio.
[...]
che, sulla base di approfondite conoscenze degli scenari e delle dinamiche di mercato Internet, Parte_6 assicura l'ideazione e la programmazione delle iniziative pubblicitarie su web al fine di sviluppare revenues da web advertising;
definisce i modelli di pricing, gestendo i rapporti con i clienti del web advertising e con le concessionarie pubblicitarie monitorando l'andamento delle attività, promuovendo gli eventuali interventi correttivi, attivando, inoltre, le opportune procedure e attività per la visibilità delle pagine pubblicate.
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CP_24
-Lavoratrice/tore che, operando sulla base di obiettivi, svolge funzioni di coordinamento di strutture operative di particolare complessità comprendenti anche più settori operativi. Tali funzioni si esplicano nella conduzione e gestione di risorse umane, tecniche ed organizzative caratterizzate da significative eterogeneità e complessità nell'ambito aziendale di appartenenza. COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI COMPLESSI
-Lavoratrice/tore che, oltre a realizzare in completa autonomia la stesura di contenuti con il supporto di competenze specializzate, coordinando l'attività di grafici, commissionando lavori a collaboratori ed autori e valutandone l'adeguatezza, assicura con piena responsabilità la realizzazione di opere complesse sia editoriali che pubblicitarie multimediali REDATTORE RESPONSABILE
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in possesso di elevate conoscenze sulle evoluzioni tecnologiche e di mercato in campo ICT, cui Controparte_25 è affidata la conduzione di progetti a carattere innovativo e di particolare complessità per lo sviluppo di soluzioni informatiche, attraverso la pianificazione delle fasi realizzative, il monitoraggio degli avanzamenti e gli interventi per le eventuali azioni correttive. RESPONSABILE DI SOLUZIONI INFORMATICHE ---Lavoratrice/tore che, sulla base di elevate conoscenze sulle evoluzioni tecnologiche e di mercato in campo IT, garantisce il disegno di sistemi IT sicuri e performanti mediante la corretta scelta delle architetture;
descrive le specifiche tecnologie in termini di integrazione tra componenti e flussi logici di interazione promuovendo l'innovazione tecnologica all'interno dell'organizzazione aziendale;
identifica opportune soluzioni architetturali sulla base dei requisiti di business espressi;
effettua revisioni dell'architettura complessiva di IT in termini di efficienza, livello di rischio e Information Security;
redige rapporti sulle evoluzioni tecnologiche e analisi di opportunità, valutando le diverse alternative ed il mercato potenziale di riferimento per il business collaborando nell'osservazione e nella produzione di indicazioni sulle tendenze tecnologiche e sulle migliori pratiche rilevate su aziende simili e nell'implementare le opportunità di miglioramento, attraverso integrazioni e sostituzioni di sistemi esistenti. Partecipa al processo di sviluppo dei prototipi ed alla fase di sperimentazione in laboratorio o in campo di progetti di innovazione, avvalendosi di risorse interne ed esterne e partecipando agli sviluppi necessari;
identifica gli aspetti da proporre negli Enti di standardizzazione, coordinando le varie persone interessate ed individua le opportunità e le relazioni con le iniziative in essere;
definisce le caratteristiche dei servizi infrastrutturali da offrire alle linee utente e ne verifica l'efficacia. Controparte_26
che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilità dirette nel governo e nella
[...] gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneità e rilevante complessità. E' altresì propria di detto profilo la conduzione di relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni nonché la piena conoscenza delle politiche di sviluppo aziendale. RESPONSABILE DI STRUTTURA
-Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, è preposto alla definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilità tecnica ed economica e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti stessi. E' altresì proprio del profilo lo svolgimento di attività di consulenza integrata nei confronti delle altre strutture aziendali. Parte_7
pagina 13 di 16 conseguente conferma dell'accertamento del diritto di OV al superiore inquadramento rivendicato, riconosciuto nella sentenza impugnata.
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Con il secondo motivo di appello incidentale, censura l'accertamento CP_2 dell'intervenuto demansionamento del lavoratore e la conseguente condanna della Società al risarcimento del danno professionale da dequalificazione. L'appello è infondato: la Società, muovendo dalla premessa che il lavoratore non avesse acquisito un ruolo di 7° Livello, insiste nell'affermare che il cambiamento, conseguente ad allegata ristrutturazione, non avrebbe comportato alcuna perdita di professionalità, trattandosi, in ogni caso di attività diverse ma pertinenti al VI livello di inquadramento. Osserva la Corte che con tale ragionamento difensivo riconosce di aver modificato CP_2
l'attività di con la sua rimozione a fine marzo 2018 dall'incarico di Activity Leader CP_1 del progetto Welcome e dal suo ruolo di Project Contact presso che è stato CP_7 assegnato a . Testimone_1
Inoltre, risulta comprovato che a decorrere da aprile 2018, è stato assegnato alla sola CP_1 Pt_ attività di analisi dei dati in qualità di Data Scientist (cfr. testimonianze dei , Per_1
, sui capitoli 76 e 77 del ricorso introduttivo), per lo sviluppo Tes_5 Tes_6 Tes_7 di un algoritmo con l'interruzione di tutte le attività progettuali di innovazione, delle quali fino a quel momento si era occupato. Come accertato, l'assegnazione alle più elevate mansioni era stata piena, nel senso che aveva comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della qualifica rivendicata ed è perdurata ininterrottamente per un periodo superiore a sei mesi, come si ricava dagli elementi probatori indicati alle lettere da a) a e) della sintesi sopra riportata. La tutela prevista dall'art. 2103, settimo comma c.c., prevede, in favore del lavoratore, “… utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza” non solo il diritto al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta “…ma anche il diritto all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore …”4.
Tale definitività comporta, quindi, il diritto del lavoratore a vedersi garantite la conservazione del livello di inquadramento e della retribuzione precedente e il divieto di modifiche arbitrarie del contenuto della prestazione lavorativa o di variazioni negative del trattamento retributivo.
pagina 14 di 16 Invece, come accertato dal primo Giudice, la modificazione imposta dal datore di lavoro ha comportato non solo la retrocessione a un trattamento economico inferiore rispetto a quello spettante ma anche una prolungata frustrazione della professionalità dell'appellante, relegato a svolgere una funzione che non richiedeva più, secondo quanto dichiarato dai testi e non contestato da , l'espletamento di un ruolo di responsabilità rispetto ai vari progetti nè CP_2 di coordinamento dei vari gruppi di lavoro, con un evidente disconoscimento della formazione posseduta da delle competenze acquisite e dell'esperienza maturata. CP_1
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Risulta ora maggiormente agevole l'esame del motivo di appello, con il quale il lavoratore censura il capo della sentenza che, fermo il superiore inquadramento di cui si è detto, ha condannato al pagamento delle differenze retributive, limitandole al periodo dal CP_2
01.01.2015 al 31.03.2018.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione in quanto assunta in violazione della previsione di cui al comma 7 dell'art. 2103 c.c.: il rilievo è fondato e va accolto, tenuto conto del carattere stabile delle superiori mansioni acquisite, come poc'anzi illustrato. Deve, quindi, essere riconosciuto l'inquadramento al VII livello fino alla data di cessazione del rapporto, con il conseguente diritto alle differenze retributive (comprensive di incidenza su TFR), alle prestazioni accessorie spettanti e alla correlata regolarizzazione assicurativa e previdenziale, come già richiesto da OV in primo grado. In ordine al quantum, va dato atto che OV con il ricorso introduttivo aveva depositato i conteggi relativi alle differenze retributive, spettanti per il periodo gennaio 2015-giugno 2019 (rectius, 26.06.2019, data di cessazione del rapporto) e il primo Giudice aveva rilevato l'assenza di tempestiva specifica contestazione da parte di (cfr. pag. 20-21 della CP_2 sentenza e giurisprudenza di legittimità ivi citata). Può pertanto essere liquidato nella misura richiesta di € 9.312,64 l'importo a tale titolo dovuto, come indicato in dispositivo. Conseguentemente, rideterminate le differenze di cui sopra e modificato l'importo complessivo della percipienda retribuzione per l'intero periodo, deve essere riparametrato anche l'importo del risarcimento del danno da demansionamento (calcolato dal primo Giudice in una percentuale della retribuzione percepita) che, in via equitativa, si ritiene congruo liquidare definitivamente nella somma capitale di € 5.950,00.
* All'esito del presente procedimento, consegue la condanna dell'appellata soccombente alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio come liquidate in dispositivo, nel rispetto dei parametri ministeriali vigenti.
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P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 160 del 02.12.2024 del GDL di NT,
• Accertato che ha svolto mansioni riconducibili al 7° livello del CCNL Controparte_1
Telecomunicazioni a decorrere dal 01.01.2015, accerta e dichiara il diritto del lavoratore all'inquadramento al 7° livello CCNL di categoria e alle relative differenze retributive e contributive;
• condanna a corrispondere a la somma lorda di euro Controparte_2 Controparte_1
9.312,64 per differenze retributive e TFR, maturate dal 01.01.2015 alla cessazione del rapporto, oltre a interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
dichiara la Società appellata tenuta alla regolarizzazione assicurativa e contributiva sulle somme dovute, come per legge;
• accertata l'illegittimità del demansionamento subito dal 01.04.2018 alla cessazione del rapporto, condanna a corrispondere a titolo risarcitorio a Controparte_2 CP_1 la somma di euro 5.925,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
[...]
• rigetta l'appello incidentale;
• condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_2 Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi Euro 5.506,50 e per il secondo grado in complessivi Euro 4.500,00, oltre 15% spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012
NT, 18.09.2025
Il Consigliere estensore
CA NI
Il Presidente
NG MA
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Così in Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009