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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore – Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere rel. dott.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3753/2023 R.G. aff. cont.
TRA
(p.i.: ) in persona del legale rappresentate dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scuotto in virtù di procura allegata al ricorso in appello
Appellante
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Controparte_1 C.F._1
NA e IA NA in virtù di procura allegata alla memoria difensiva in appello
Appellato
NONCHE'
(c.f: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia Adele Controparte_2 C.F._2
D'Apice in virtù di procura allegata alla memoria difensiva in appello
Appellato
OGGETTO DEL PROCESSO: appello avverso la sentenza n.4302 pronunciata il 26.4.2023 dal Tribunale di Napoli in materia di locazione.
CONCLUSIONI: come da ricorso e memorie difensive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.8.2023 e ritualmente notificato alle controparti la impugnava Parte_1 tempestivamente la sentenza, richiamata in oggetto, di accoglimento dell'opposizione promossa dagli odierni appellati al decreto ingiuntivo, rubricato al n.3882/2019, con cui era stato disposto il pagamento a loro carico, in via solidale, di € 8.932,00 oltre interessi a titolo di canoni e contributi condominiali insoluti maturati da maggio 2018 a marzo 2019 per la locazione di un immobile, destinato a uso ufficio, concessa al politico con contratto decorrente dal CP_3 Controparte_4
4.8.2015.
Con unico motivo di gravame, incentrato su due autonomi profili, denunciava che il Giudice di prime cure, nel negare la corresponsabilità per il mancato pagamento di corrispettivi e quote accessorie dei condebitori intimati che avevano costituito il rapporto locatizio in rappresentanza congiunta dell'ente impersonale conduttore, aveva fatto erronea applicazione della norma sostanziale, dettata dall'art.6 bis L 157/1999, che dispensa i soli amministratori di partiti, salvi i casi di dolo o colpa grave, dall'obbligo di rispondere delle obbligazioni da essi assunte per conto dell'associazione non riconosciuta.
Sul punto lamentava anche la violazione della regola processuale generale, consacrata dall'art.2697 comma 2 cc, secondo la quale sarebbe ricaduto sugli opponenti l'onere, da questi non assolto, di dimostrare di rivestire una carica statutaria cui si ricollega la titolarità dei poteri di stabile gestione dell'organismo politico locatario.
Chiedeva pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto delle opposizioni e la conferma del titolo monitorio opposto, vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
L'appellato invocava il rigetto del gravame ribadendo di avere agito nella veste di legale CP_1 rappresentante del movimento partitico conduttore e reiterando l'eccezione secondo cui nei propri confronti non era esigibile ex art.6 bis L 157/1999 l'adempimento delle prestazioni dovute dall'ente conduttore.
Affermava inoltre che l'immobile locato era stato rilasciato il 30.9.2018 per effetto di un accordo di risoluzione anticipata concluso con la società ricorrente.
Per contro il , già Presidente provinciale di fino a gennaio CP_2 Controparte_4
2018, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità in rito ex art.342 cpc dell'impugnazione, asseritamente priva dell'individuazione delle statuizioni censurate e della formulazione di critiche specifiche idonee a contestarne il fondamento logico e giuridico.
Opponeva poi la formazione del giudicato esterno ex art.2909 cc sulla questione relativa alla propria carenza di legittimazione processuale passiva, già dichiarata con sentenza irrevocabile n.3382/2022 dal Tribunale di Napoli, in ordine a tutti i crediti derivanti dal rapporto locatizio controverso.
In via subordinata sosteneva nel merito che l'esonero legale dalla responsabilità personale per le obbligazioni contratte in nome e per conto del partito politico riguardava tutti gli affidatari di poteri gestionali dell'ente a prescindere dalla denominazione della carica in concreto da essi rivestita.
Concludeva così per la dichiarazione di inammissibilità e il rigetto del gravame, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ex art.96 cpc al risarcimento dei danni derivanti dalla proposizione di una lite temeraria.
Ebbene l'appello, validamente spiegato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art.434 cpc mediante l'articolazione di rilievi argomentati volti a confutare la qualificazione giuridica dei fatti di causa e l'applicazione del criterio legale di ripartizione tra i contendenti dell'onere probatorio operate dal Giudice a quo, risulta solo in parte fondato e pertanto merita un accoglimento limitato.
Invero è pacifico, oltre che attestato dal materiale documentale disponibile, che il contratto di locazione di durata esennale dedotto in giudizio, avente a oggetto un'unità immobiliare destinata a ufficio, è stato stipulato a latere conductoris dalla sezione partenopea dell'organismo politico Controparte_4
rappresentata in actu da “Presidente della Città metropolitana” (sic), il quale
[...] Persona_1 tuttavia non risulta avere apposto la propria sottoscrizione al testo negoziale, , Controparte_1 qualificato come “Dirigente nazionale”, e , indicato quale “Presidente provinciale” Controparte_2 dell'ente locatario, tenuto a versare il canone mensile di € 650,00 unitamente alle quote condominiali e consortili poste a carico del proprietario dei locali ceduti in detenzione a titolo oneroso.
Il thema decidendum si è incentrato già in primo grado sulla questione, poi riproposta in questa sede di revisio prioris instantiae, della ricorrenza dei presupposti legali per addebitare alle persone fisiche che nella fattispecie hanno agito in rappresentanza del partito politico, manifestandone la volontà di costituire il rapporto obbligatorio controverso, la corresponsabilità per l'adempimento coattivo delle prestazioni pecuniarie corrispettive non onorate dalla parte conduttrice, associazione non riconosciuta di natura politica sottoposta al regime speciale di operatività economica stabilito dall'art.6 bis L 157/1999, il quale, nel vincolare al soddisfacimento delle ragioni maturate dai creditori dell'ente le somme a questo elargite dallo Stato con gli strumenti di finanziamento pubblico del fondo associativo, esclude l'esposizione dei suoi “amministratori” alle pretese astrattamente esercitabili nelle forme ordinarie sancite dall'art.38 secondo periodo cc nei riguardi di tutti coloro che hanno agito, senza dolo né colpa grave, in nome e per conto del sodalizio collettivo munito di una propria capacità giuridica.
Occorre pertanto procedere all'interpretazione dell'effettiva portata sostanziale dell'istituto definito dalla norma di legge appena richiamata nel suo nucleo precettivo essenziale e alla individuazione dei suoi riflessi processuali sul piano probatorio.
In proposito Giudice a quo ha considerato l'iniziativa negoziale intrapresa in via congiuntiva nella vicenda in esame nell'interesse dell'ente dai due associati appellati, investiti di funzioni amministrative rimaste del tutto imprecisate in virtù di un titolo di contenuto ed estensione altrettanto indeterminati, come forma di esercizio congiunta di prerogative di rappresentanza istituzionale rispondente al requisito prescritto della clausola legale di relevatio.
Ebbene tale conclusione non appare condivisibile perché tradisce il tenore letterale e la ratio ispiratrice della stessa disciplina normativa di esonero dalla responsabilità, applicabile esclusivamente in favore di soggetti investiti di formali poteri rappresentativi sostanziali del partito politico.
Invero la disposizione di carattere generale dettata dall'art.38 cc, la quale delinea il modello ordinario di regolamentazione dei rapporti passivi che fanno capo alle associazioni non riconosciute, affianca alla responsabilità diretta di queste per le obbligazioni assunte quella solidale non solo dei rappresentanti legali, ma anche delle persone che, indipendentemente dall'eventuale titolarità formale di cariche amministrative, abbiano agito spendendo di fatto la ragione associativa per conseguire scopi in concreto riferibili all'organismo.
Così, per quanto concerne i debiti derivanti da fonti convenzionali, si rivela del tutto influente l'eventuale posizione rivestita nell'organigramma dell'ente dall'agente, la cui responsabilità personale discende invece dal mero svolgimento, in nome e per conto della compagine associativa, di un'attività negoziale costitutiva di un vincolo obbligatorio soggettivamente imputabile al sodalizio rappresentato (così Cass.1869/2024, Cass.10490/2024 e Cass.4747/2020).
In tale contesto le peculiari figure associative dei partiti e movimenti politici si distinguono per la dispensa dei loro “amministratori”, da intendersi in senso circoscritto agli affidatari di potestà gestorie loro formalmente conferite dalla lex specialis di governo della vita dell'ente, dalla responsabilità per le obbligazioni da essi contratte in rappresentanza delle organizzazioni cui sono affiliati, in attuazione di un correttivo ordinamentale di stretta interpretazione introdotto da una norma di manifesta natura eccezionale, connotata dalla previsione di una vistosa deroga al modello generale di disciplina dei rapporti obbligatori, che ne impone la stretta interpretazione (in tal senso si veda, per tutte, Cass.7929/2023) e ne preclude l'ampliamento dell'ambito applicativo a casi non espressamente contemplati secondo il principio enunciato dall'art.14 disp. prel. cc. Ne consegue che possono ritenersi sollevati dalla responsabilità patrimoniale concorrente esclusivamente i titolari di un munus associativo cui lo statuto dell'ente, in questo giudizio mai richiamato nel suo contenuto dispositivo né tanto meno prodotto agli atti del processo, attribuisca in via ufficiale poteri amministrativi di stabile gestione del partito, laddove invece coloro che ne sono privi rispondono del proprio operato secondo lo schema generale definito dall'art.38 cc (così Cass.7521/2014 e Cass.14612/2009).
Ciò posto, nella fattispecie gli intimati -entrambi qualificati nella premessa del testo contrattuale, con formula sintetica di estrema vaghezza, come legali rappresentanti della sezione locale del partito conduttore unitamente al terzo non stipulante si sono limitati a invocare il regime di Persona_1 esenzione previsto per gli amministratori di partiti politici dall'art.6 bis L 157/1999 senza neanche indicare gli eventuali poteri rappresentativi loro devoluti dallo statuto dell'associazione, la cui effettiva attribuzione, venendo in rilievo quale fatto impeditivo del diritto all'adempimento della prestazione vantato dal creditore antagonista ex art.38 cc nei loro confronti nella veste di agenti nell'interesse dell'associazione debitrice, avrebbe dovuto essere da essi provata ai sensi dell'art.2697 comma 2 cc.
La mancata dimostrazione della circostanza che determina l'esclusione della responsabilità degli intimati impone di considerarli tenuti a rispondere in solido delle obbligazioni poste a carico dell'ente impersonale conduttore ai sensi dell'art.38 cc.
Ciò posto, sotto altro profilo si osserva che l'eccezione sollevata dall'appellato per far valere CP_1
l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso, alla data del 30.8.2018, del rapporto di locazione prima della sua scadenza naturale del 4.8.2021, attuata mediante il rilascio concordato dell'immobile espressamente contestato ex adverso, è rimasta sprovvista di qualsiasi conforto indiziario idoneo ad avvalorare la prospettata vicenda estintiva anticipata del vincolo obbligatorio di durata, peraltro contraddetta dalla segnalazione ante causam, effettuata dalla società locatrice con lettera raccomandata del 12.12.2018, del differimento al compimento del termine semestrale di preavviso fissato ex contractu ai sensi dell'art.27 comma 7 L 392/1978 del recesso formulato per gravi motivi dallo stesso opponente con dichiarazione da questi spedita il 26.9.2018.
Pertanto, tenuto conto che il debitore non ha sollevato alcuna contestazione sul mancato pagamento e sull'ammontare conglobato dei ratei di canone e dei contributi condominiali ordinari lasciati inevasi dalla parte conduttrice, pari rispettivamente a € 650,00 ed € 162,00 per complessivi € 812,00 su base unitaria mensile, il decreto ingiuntivo di addebito a suo carico della somma di € 8.932,00, in riforma della sentenza di primo grado che ne aveva pronunciato la revoca respingendo integralmente la domanda della società creditrice, deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art.653 comma 1 cpc.
Viceversa va disatteso il gravame spiegato avverso la decisione di rigetto dell'analoga azione di adempimento contrattuale promossa nei confronti di , il quale ha reiterato nel giudizio Controparte_2 di impugnazione (Cass.38243/2021) l'eccezione rilevabile di ufficio (così Cass.21087/2022 e Cass.16847/2018), su cui non era stata resa alcuna pronuncia, di formazione del giudicato esterno sulla questione di merito (Cass.10435/2025, Cass.24375/2024, Cass.32814/2023 e Cass.18435/2023) relativa alla titolarità a latere debitoris del medesimo rapporto obbligatorio qui controverso.
In realtà tale deduzione difensiva è stata impropriamente qualificata, tanto dall'appellato quanto dallo stesso Giudice che l'ha esaminata in altro processo, in termini di legittimazione processuale passiva, la quale tuttavia integra una condizione dell'azione incidente sulla valutazione della sua astratta accoglibilità, da verificarsi dunque sul piano puramente assertivo (ex plurimis, Cass.27766/2024, Cass.18435/2023, Cass.15500/2022 e Cass.42035/2021), che difetta soltanto laddove, sulla base della stessa esposizione dei fatti addotti a sostegno della pretesa avanzata, questa si riveli indirizzata verso un soggetto diverso da quello tenuto a soddisfarla. Infatti con sentenza n.3822 pubblicata il 4.4.2022 dal Tribunale di Napoli, prodotta agli atti nell'esemplare corredato dall'attestazione di irrevocabilità rilasciata ex art.124 disp. att. cpc il 20.4.2023 dal Cancelliere, della quale l'opponente ha invocato l'effetto preclusivo derivante dalla irretrattabilità dell'accertamento negativo ivi contenuto, è stato escluso, ancorché ricorrendo alla formula errata affermativa del difetto di legitimatio ad causam dello stesso convenuto sostanziale, che questi fosse condebitore dei canoni, allora reclamati nei suoi confronti dalla per ratei mensili Parte_1 scaduti anteriormente a quelli poi richiesti in questa sede, dovuti per la stessa locazione de qua agitur da lui costituita nella veste di rappresentante dell'ente Controparte_4
La coincidenza delle parti processuali, l'identità della causa petendi e del petitum immediato che distinguono entrambe le domande giudiziali proposte in via successiva (per tutte, Cass.11887/2025 e Cass.211/2024) e l'estensione del vincolo derivante ex art.2909 cc dalla res iudicata sostanziale, ricostruita in via interpretativa sulla base delle motivazioni effettive della sentenza che l'ha espressa (Cass.11943/2025), a tutti gli aspetti permanenti e immutabili del rapporto obbligatorio di durata (Cass.10430/2023), nel cui novero rientra la dichiarazione di insussistenza dell'obbligo del condebitore solidale di adempiere le stesse prestazioni dovute ex contractu dal conduttore, impediscono che la corresponsabilità dell'appellato, negata nel merito con provvedimento divenuto definitivo, possa essere nuovamente posta in discussione in un'altra causa.
Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dall'intimato deve essere confermata. CP_2
Va infine rigettata la pretesa promossa ex art.96 comma 1 cpc dallo stesso appellato per reclamare il ristoro dei danni arrecati dalla proposizione temeraria contra se del gravame, caratterizzato dalla consapevolezza e dalla noncuranza dell'istante della formazione del giudicato esterno sul difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso in capo all'antagonista.
Invero la liquidazione in via equitativa dei pregiudizi patrimoniali derivanti da responsabilità processuale aggravata postula l'allegazione da parte della vittima dell'illecito, nella fattispecie completamente omessa, degli elementi di fatto necessari a consentire l'individuazione delle conseguenze lesive del delictum e dei dati utili a orientare la determinazione ex art.1226 cc della prestazione risarcitoria dovuta per ripararne le conseguenze (Cass.35188/2023, Cass.15175/2023, Cass.23341/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex officio in mancanza di note specifiche.
PQM
La Corte di Appello di Napoli –sesta sezione civile– definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.4302 pronunciata il 26.4.2023 dal Tribunale di Napoli, così Parte_1 provvede:
a) in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione promossa da Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.3882/2019 emesso il 21.5.2019 dal Tribunale di Napoli, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art.653 comma 1 cpc nei soli confronti dello stesso debitore ingiunto;
b) rigetta nel resto il gravame;
c) rigetta la domanda risarcitoria formulata ex art.96 comma 1 cpc da nei Controparte_2 confronti di Parte_1
d) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 7.945,50, di cui € 2.990,00 per la causa di primo grado (€ 2.600,00 per compensi ed € 390,00 per spese generali) ed € 4.955,50 per il giudizio di appello (€ 355,50 per esborsi, € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali), oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Gaetano Scuotto che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
e) condanna al rimborso in favore di delle spese del giudizio di appello Parte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese generali, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 30.10. 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore