CA
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2073/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(società di diritto spagnolo con sede legale in Parte_1
Apartamentos Club Cala Pi, località 07620 LLucmajor, Maiorca, Spagna, p.i. -c.i.f. Pt_1
, con l'avv. MARIO CAMPAGNA e l'avv. FABIO RAVELLI P.IVA_1
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPINA PICELLI CP_1 C.F._1
C.F. ), con l'avv. JACOPO MARCHINI Controparte_2 P.IVA_2
Parte appellata
Oggetto: Comunione, multiproprietà. Appello avverso la sentenza n. 1857/2023, pubblicata in data 18/10/2023, del Tribunale di Treviso.
1
Conclusioni delle parti
Per parte appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e rejetta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata n. 1857/2023 pubblicata in data 18.10.2023 dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Valerio Cambi, resa nel giudizio recante R.G. 3837/2021, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: contrariis rejectis , rigettare l'opposizione proposta dalla signora e dalla società nonché tutte le domande CP_1 Controparte_2 avversarie di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 983/21 –
2565/21 RG Tribunale di Treviso in data 21.04.2021) in ogni sua parte, condannando la debitrice a pagare a l'importo già ingiunto con il provvedimento di Parte_1
cui sopra, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, condannare a pagare a quella diversa somma che risulterà CP_1 Parte_1 dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Ove ritenga di non decidere nel merito la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimandare le parti davanti al
Tribunale di Treviso per l'accoglimento delle conclusioni tutte sopra formulate.
IN OGNI CASO: - compenso professionale e spese anticipate interamente rifusi, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- qualora fossero rifuse o compensate le spese di lite del giudizio di primo grado, accertato e dichiarato che ha pagato Parte_1
all'appellata le spese di lite del giudizio di primo grado per complessivi € 8.703,23, condannare e in solido fra loro, a restituire/pagare a CP_1 Controparte_2
l'importo di € 8.703,23 oltre interessi legali dalla data del Parte_1
versamento effettuato dall'appellante o quella diversa somma in caso di rifusione parziale delle spese di lite del primo grado.
2 Reitera tutte le istanze istruttorie nel caso di rimessione della causa in istruttoria, con opposizione alle istanze di prova avversarie in quanto non proposte e/o tempestivamente capitolate e con ammissione, nel denegato caso di ammissione di tutti o parte dei capitoli avversari, di prova contraria con i testi indicati da parte appellante sui propri capitoli delle memorie del giudizio di primo grado.
Per parte appellata e CP_1 Controparte_2
Le appellate insistono per l'accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni così come formulate nel proprio atto di precisazione delle conclusioni del 15 luglio 2024. Chiedono
l'accoglimento dei documenti prodotti negli atti conclusivi di causa perché sopravvenuti e non producibili prima d'ora. Infine si ribadisce che, oltre che per tutte le contestazioni già formulate, il contratto non è mai stato rinegoziato e, pertanto, è affetto da nullità per sopravvenuta norma imperativa (cfr. art.
1.7 Ley 42/1998).
MOTIVAZIONE
A. Fatto
1. In data 24.9.1994 ha sottoscritto con la società spagnola NO S.L. un CP_1
“contratto di vendita” con il quale ha acquistato un “periodo di diritti esclusivamente di proprietà, uso e occupazione” di un appartamento posto all'interno del complesso Pt_1
sito a Llucmajor Maiorca Spagna. Nelle premesse, le parti hanno precisato che il “titolo di proprietà di ogni appartamento è stato suddiviso in cinquantadue quote-parti individuate e uguali, facendo condividere così il diritto di proprietà con il periodo di uso di cui ciascuno è proprietario a . Il contratto reca l'individuazione dell'appartamento (n. 217, piano 2, Pt_1
Blocco A), la “settimana di vacanza” assegnata ( ) e la “quota parte indivisa” ceduta Pt_2
(0,01142%).
2. Il 14.10.2005 e hanno stipulato un “preliminare di CP_1 Controparte_2 compravendita” con il quale la prima ha trasferito alla seconda tutti i diritti e gli oneri derivanti “dal possesso o dal diritto d'uso delle Settimana/e – Vacanza/e ceduti”, dando atto del conseguente subentro di nella posizione contrattuale della cedente. Controparte_2
3 B. Giudizio di primo grado
1. Con decreto ingiuntivo n. 983/21, emesso dal Tribunale di Treviso, è stato ingiunto a di pagare a – società incaricata da NO S.L. CP_1 Parte_1 dell'amministrazione e gestione del complesso e della riscossione dai “soci comproprietari” delle quote di servizio annuali – la somma di € 8.321,25, corrispondente alle quote di gestione maturate a carico di dal 2005 al 2021 e non pagate. CP_1
2. Con citazione notificata il 1.6.2021, l'ingiunta e la terza interveniente CP_1
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo avanti il Tribunale Controparte_2
di Treviso, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di vendita 24.9.1994, proponendo a tal fine richiesta di chiamata in causa di NO S.L., ed eccependo, in subordine, la prescrizione del credito azionato dall'ingiungente ai sensi dell'art. 1966 codice civile spagnolo e dell'art. 2948 c.c.
3. La chiamata in causa di NO S.L. non è stata autorizzata.
4. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Treviso – ritenuta la propria giurisdizione e l'applicabilità della legge sostanziale spagnola e accertata in via incidentale la nullità del contratto 24.9.1994 per indeterminatezza dell'oggetto – ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato a rifondere e Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di difesa. CP_2
C. Giudizio d'appello
1. Contro la sentenza del Tribunale di Treviso propone appello Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna di al pagamento della diversa somma dovuta. CP_1
2. e si sono costituiti in giudizio chiedendo la CP_1 Controparte_2
conferma della sentenza appellata.
3. All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
4 D. Motivo d'appello
1. Con unico motivo d'appello ha censurato la decisione del Parte_1
Tribunale di Treviso di considerare nullo il contratto di vendita del 24.9.1994.
2. Il giudice del primo grado ha ritenuto che il contratto in questione sia carente nella
“individuazione in termini certi del collegamento fra il periodo di godimento e l'immobile presso il quale sarebbe stato possibile usufruire del godimento dell'unità abitativa”. In particolare, l'individuazione dell'unità abitativa oggetto dei diritti ceduti sarebbe troppo generica, non essendo riportati idonei identificativi catastali, con confini o con elaborati planimetrici, e non essendo chiarita l'esatta ubicazione e consistenza dell'appartamento.
Anche il periodo turnario di godimento sarebbe indicato in modo equivoco, non consentendo di “circoscrivere nel calendario i termini temporali del diritto acquistato”.
Le dette carenze contenutistiche impedirebbero al negozio di produrre un effetto traslativo o costitutivo immediato sicché – coerentemente con la clausola che prevede la facoltà del per il compratore di esigere la “conversione” del contratto in atto notarile ai fini dell'iscrizione al catasto di Palma di Maiorca – esso potrebbe solo, semmai, spiegare solo effetti obbligatori.
Da ciò la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1273 e 1278 del codice civile spagnolo e la conseguente insussistenza in capo a della titolarità dal lato passivo delle CP_1
obbligazioni propter rem correlate alla multiproprietà.
3. L'appellante ritiene, invece, che l'individuazione dell'oggetto della vendita sia consentita dall'esame degli Statuti regolanti la comproprietà e l'uso dell'appartamento, richiamati nel contratto e trascritti nel Registro della Proprietà di Palma di Maiorca.
Sostiene, inoltre, che godendo dell'immobile e pagando le spese di gestione fino al CP_1
2005, avrebbe assunto un comportamento concludente, così confermando la validità del contratto ai sensi dell'art. 1309 del codice civile spagnolo.
E. Questioni riproposte da parte appellata
1. Oltre a condividere le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla nullità del contratto 24.9.1994 per indeterminatezza del contratto, e CP_1 Controparte_3
[...
[...] ripropongono alcuni temi oggetto delle difese spiegate in primo grado, cui corrispondono
[...]
altrettante eccezioni che dovrebbero portare, in ogni caso, al rigetto integrale o parziale della pretesa di pagamento avanzata dall'appellante.
2. Viene richiamata da parte appellata la legge spagnola n. 42/1998 che ha attuato nell'ordinamento spagnolo la direttiva 94/47/CE, recante una disciplina dell'istituto della multiproprietà.
Detta legge, sopravvenuta alla stipula del contratto per cui è causa, prevede che i contratti disciplinati dalla Direttiva 94/47/CE possano essere posti in essere “tanto ricorrendo alla istituzione di un diritto reale immobiliare (Art. 1,comma 1: "derecho real limitado de aprovechamiento por turno" - diritto reale limitato di godimento a tempo parziale), quanto alla istituzione di un diritto di godimento di natura personale consistente in un contratto di affitto (Art. 1, comma 6 a cui rinvia l'Art. 1, comma 1: "contratos de arrendamiento de bienes immuebles vacacionales per temporada" - contratto di locazione di beni immobili turistici a tempo parziale)” (così Cass. n. 14702/10, in motivazione).
Nelle disposizioni transitorie delle legge n. 42/1998 è stabilito che i regimi di diritto d'uso turnario già esistenti alla data di entrata in vigore della legge avrebbero dovuto essere adeguati alle nuove norme (in particolare per quanto attiene alle informazioni da includersi necessariamente nel contratto, ai sensi dell'art. 5 delle legge) entro due anni, mediante atto trascritto nel Registro Immobiliare, e che, nelle ipotesi in cui i suddetti diritti fossero già riconosciuti ai titolari come proprietari dell'immobile per quote indivise, l'atto di adeguamento dovesse essere “rilasciato dal Presidente dell'Associazione dei proprietari, previo consenso dell'Associazione stessa e approvato a maggioranza semplice dei presenti all'assemblea all'uopo convocata” (così prevede la seconda disposizione transitoria della legge).
In questo mutato contesto normativo, sostiene parte appellata, NO S.L. avrebbe dovuto, nel termine di legge, convocare i titolari delle quote per stipulare un atto notarile idoneo a cristallizzare il diritto di proprietà compravenduto in vista dell'adeguamento dei registri immobiliari o, in caso di rifiuto dell'interessato, avvisarlo quantomeno del mutato regime, posto che la legge n. 42/98 stabilisce che i diritti d'uso turnario abbiano una durata massima
6 di 50 ani (art. 3). In alternativa, NO S.L. avrebbe potuto invitare i titolari delle quote a sottoscrivere un nuovo accordo al fine di concordare la trasformazione del diritto di proprietà in diritto personale di godimento turnario.
La mancata attuazione di tali adempimenti avrebbe reso l'oggetto del contratto impossibile, con conseguente sopravvenuta nullità dello stesso.
2. In secondo luogo, le appellate ribadiscono l'eccezione di difetto di titolarità del debito in capo a unico soggetto contro il quale coltiva la CP_1 Parte_1
propria pretesa creditizia, in forza della cessione avvenuta il 14.10.2005.
3. In terzo luogo, e in subordine, viene eccepita la prescrizione del diritto di credito dedotto dall'appellante, con applicazione del termine quinquennale stabilito dall'art. 1966 del codice civile spagnolo per i pagamenti da eseguirsi con cadenza annuale o periodi più brevi.
F. Ragioni della decisione
1. Preliminarmente va specificato che la giurisdizione italiana e l'applicabilità alla controversia della legge sostanziale spagnola, entrambe affermate dal Tribunale di Treviso, non sono in discussione in questo grado.
2. La valutazione di indeterminatezza dell'oggetto del contratto che ha portato il primo giudice a dichiarare la nullità del contratto 24.4.1994 non è condivisa da questa Corte
d'Appello.
Il contratto, alle clausole 3 e 5, dà atto dell'esistenza di “Statuti che regolano la comproprietà
e l'uso dell'appartamento”, noti alle parti ed iscritti nei registri immobiliari spagnoli come da atto 20.7.1990 del notaio . Detti Statuti sono stati prodotti in causa sub Persona_1
docc. 2 e 3 da mentre al doc. 9 l'appellante ha prodotto la nota di Parte_1 trascrizione dell'atto notarile suindicato, ove sono riportati anche i dati catastali del bene.
Mediante l'integrazione con tali atti, cui il contratto rinvia per relationem, l'oggetto della cessione, sommariamente descritto all'art. 1, viene ad essere più univocamente determinato,
7 sia con riguardo all'individuazione dell'esatta porzione di immobile oggetto del diritto di proprietà, sia con riguardo alla regolamentazione del turno assegnato all'acquirente.
L'oggetto del contratto è quindi determinato, o quantomeno determinabile, con conseguente validità del negozio sotto questo profilo.
3. Conviene anche evidenziare come la natura del diritto acquistato da sia ugualmente CP_1
definita in modo sufficientemente chiaro negli accordi contrattuali stipulati, non potendosi dubitare che si tratti di un diritto reale di proprietà esercitato su una quota indivisa dell'immobile.
Il contratto infatti – significativamente denominato “contratto di vendita” - dà atto che il
“titolo di proprietà” dell'appartamento è stato suddiviso in 52 quote indivise e che l'acquirente ha acquistato, pro quota, il diritto esclusivo di proprietà, divenendo comproprietario (così anche lo definisce la clausola sesta del contratto).
Non può quindi ritenersi che abbia acquisito un mero diritto personale di CP_1
godimento, potendosi invece affermare che ella è divenuta parte di una comunione tra comproprietari dell'immobile.
Il fatto che il contratto sia stato stipulato in forma di scrittura privata e non sia stato iscritto nel Registro Immobiliare spagnolo - nonché la previsione che, ai sensi dell'art. 3 del contratto,
l'acquirente abbia la facoltà di chiederne la formalizzazione con atto notarile per procedere alla sua trascrizione - non impedisce alla compravendita di produrre effetti traslativi, dovendosi ritenere che la pubblicità immobiliare sia unicamente funzionale a garantire l'opponibilità del contratto a terzi.
4. Neppure può ritenersi fondata l'eccezione di nullità fondata sulla legge spagnola n.
42/1998.
4.1 Detta legge – che, considerato quanto disposto dalla disposizione transitoria della successiva legge n. 4/12, continua a trovare applicazione ai contratti tra imprenditori e consumatori conclusi anteriormente – può essere applicata ai contratti stipulati prima della sua
8 entrata in vigore solo per quanto attiene agli obblighi che la legge stessa impone in termini di adeguamento dei regimi preesistenti ai vincoli informativi imposti dalla norma.
La Direttiva 94-47-CE, di cui la legge n. 42/1998 costituisce attuazione, è volta, in particolar modo, a tutelare il diritto del consumatore che abbia conseguito un diritto di godimento a tempo parziale su uno o più beni immobili ad ottenere adeguate informazioni sugli elementi costitutivi del contratto. A tal fine l'art. 5 della legge n. 42/1998 impone che il contratto contenga una serie di informazioni essenziali. La seconda disposizione transitoria, come detto, prevede un obbligo di adeguamento per i rapporti pregressi ancora in essere.
4.2 Come risulta dal doc. 2 di parte appellante, l'assemblea generale della Comunità di Pt_1
[... ou, nell'assemblea del 21.10.2000, ha provveduto all'adeguamento previsto dalla seconda disposizione transitoria, stabilendo che i diritti trasferiti prima dell'adeguamento conservassero la natura giuridica avuta fino a quel momento (punto 2 della delibera) e mantenessero, altresì, una durata indeterminata (punto 3, in tal senso l'atto costituisce applicazione della norma contenuta nel terzo comma della seconda disposizione transitoria, secondo la quale è possibile l'adozione di “un'espressa dichiarazione di continuità a tempo indeterminato” per i rapporti preesistenti, che altrimenti si convertono in rapporti a tempo determinato, con durata cinquantennale); solo per i diritti non alienati e ancora in capo al promotore è stata prevista la possibilità di una trasformazione in diritto personale di godimento turnario. Dette disposizioni sono trasfuse nello Statuo, recante le norme regolatrici del complesso, di cui al doc. 3, trascritto nel Registro Immobiliare (doc. 9).
4.3 Non vi è, quindi, uno snaturamento del diritto reale acquistato nel 1994 dall'appellata, nemmeno sotto il profilo della sua trasformazione da diritto a tempo indeterminato a diritto a tempo determinato. Ciò, da un lato, comporta la non necessarietà di un nuovo atto convenzionale modificativo da stipularsi tra promotore e acquirente (atto cui non fa cenno la seconda disposizione transitoria) e, dall'altro, esclude che l'esecuzione del contratto sia divenuta impossibile, come sostenuto da parte appellata.
Al di là di quanto detto in ordine all'adeguamento dei rapporti in essere, le disposizioni di cui alla legge n. 42/1998 non si applicano retroattivamente (Tribunal Supremo n. 124/2016 del
3.3.2016; n. 192/16 del 29.3.2016). Le specificazioni circa il contenuto essenziale del diritto e
9 del rapporto negoziale previste dalla Direttiva 94/47/CE e dell'art. 5 della legge n. 42/1998 – cui, come detto, devono essere conformati anche i rapporti pregressi – sono contenute nell'atto di adeguamento adottato dall'assemblea della Comunità di Nou. Pt_1
5. La questione della validità del contratto di vendita del 24.9.1994 rileva in questa causa – cui non partecipa la venditrice NO S.L. - solo al fine di riconoscere o meno in capo a quale comproprietaria del bene, la titolarità delle obbligazioni propter rem CP_1
che sorgono a carico dei titolari delle quote, in relazione agli oneri di gestione dell'immobile,
e in favore della società cui NO S.L. ha affidato la gestione dei Parte_1 pulizia, conservazione, amministrazione e “sfruttamento turistico” del complesso, con diritto di esigere dai titolari delle quote il pagamento delle spese di gestione.
5.1 deduce di avere ceduto il proprio diritto sull'immobile di Llucmajor a CP_1 [...]
e dimette una scrittura privata che, pur essendo denominata “preliminare di CP_2 compravendita”, reca l'accordo tra le parti per una cessione, avente immediata efficacia e validità, dei diritti della cedente sulla “settimana” oggetto del contratto del 24.9.1994.
5.2 Lo Statuto del complesso Cala Pi Nou (che, come detto, integra la disciplina pattizia) prevede l'obbligo del titolare del diritto turnario che trasferisca tale diritto a terzi di darne comunicazione all'impresa che presta il servizio entro trenta giorni (art. 10) e stabilisce che, fino al ricevimento di tale comunicazione, la titolarità “ai fini dell'occupazione” (e quindi, si deve ritenere, anche al fine dell'addebito degli oneri correlati) resti quella che risulta dal
Registro dei Titolari.
Non è contestato che abbia omesso di comunicare la cessione e perciò ella resta CP_1 obbligata per il pagamento degli oneri maturati prima dell'inizio della presente causa.
5.3 Parte appellata deduce che tale onere di comunicazione sarebbe contrario all'art. 15 della legge n. 42/1998 - che garantisce al titolare del diritto d'uso la facoltà di trasferirne la titolarità a terzi senza alcun onere o limitazione che non risulti dalla legge e senza che la sua comunicazione incida sugli obblighi derivanti dal rapporto – nonché all'art. 6 del contratto, che riconosce all'acquirente il diritto di cedere a terzi la sua proprietà.
10 5.4 L'eccezione non è fondata. La legge n. 42/1998, come detto, non è applicabile retroattivamente. L'onere di comunicazione della cessione non incide sul diritto del comproprietario di operare tale cessione, riconosciuto dal contratto, ma rileva solo ai fini dell'obbligo di pagamento delle quote di gestione che lo stesso comproprietario ha accettato di assumersi quando ha acquistato la quota. Tale obbligo resta in essere fino a quando la cessione non venga comunicata, come previsto dalle citate norme della regolazione integrativa del rapporto. Trattasi, peraltro, di un dispositivo analogo a quello previsto nell'ordinamento italiano per il pagamento degli oneri condominiali, cui il condomino che abbia trasferito a terzi i propri diritti sul bene resta tenuto, in solido con il cessionario, fino al momento della trasmissione all'amministratore condominiale dell'atto di trasferimento (art. 63 ultimo comma disp. att. c.c.).
6. Va infine esaminata l'eccezione di prescrizione, che è fondata.
6.1 L'appellante non ha replicato in modo adeguato alla deduzione della controparte secondo la quale il termine di prescrizione applicabile alla presente vicenda è quello quinquennale che, ai sensi dell'art. 1966 del codice civile spagnolo, opera per debiti che debbano essere pagati con cadenza annuale o inferiore. Tale disposizione speciale deroga a quella generale di cui all'art. 1964 c.c., che indica un termine di prescrizione di 15 anni.
Le spese di gestione per cui è causa sono, effettivamente, oneri che vanno pagati annualmente e ciò riconduce il relativo credito al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1966.
6.2 ha ricevuto il 3.9.2019 un atto di messa in mora da parte dell'appellante CP_1
(doc. 5 fasc. monitorio), con il quale il decorso della prescrizione è stato interrotto. Restano prescritti gli oneri maturati prima del 3.9.2014 e quindi quelli maturati negli anni compresi tra il 2006 ed il 2013, pari a complessivi € 3.903,71; sono invece dovuti gli oneri maturati per gli anni tra il 2014 ed il 2021, per complessivi € 4.417,54 (doc. 7 fasc. monitorio).
Solo nella detta misura merita accoglimento la domanda di pagamento proposta da parte appellante.
11 G. Conclusioni e spese
La sentenza appellata va riformata nei termini indicati in motivazione.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la parziale compensazione tra le stesse delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, nei limiti della quota di metà, con condanna di parte appellata alla rifusione della restante quota. Le spese vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in correlazione con la complessità ed il valore della causa.
Poiché l'appellante ha corrisposto a le spese del primo grado, in Controparte_2
esecuzione della sentenza appellata, essa ha diritto a ricevere in restituzione tale somma.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1857/2023, pubblicata in data 18/10/2023, del Tribunale di Treviso:
1) condanna a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
4.417,54, maggiorata con gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., maturati dal 31 dicembre di ciascun anno di riferimento degli oneri fino alla domanda giudiziale, e con gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna e in solido, previa parziale CP_1 Controparte_2
compensazione tra le parti per la metà, a rifondere a la Parte_1
restante quota delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in € 5.865,00 – di cui € 5.100,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario - e, quanto al presente grado, in € 3.391,90 - di cui € 2.906,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario - oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) condanna a restituire a l'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 8.703,23, pagato in esecuzione della sentenza appellata con ordine di pagamento del
12.4.2024, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dalla data del versamento al saldo.
12 Venezia, 23 ottobre 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(società di diritto spagnolo con sede legale in Parte_1
Apartamentos Club Cala Pi, località 07620 LLucmajor, Maiorca, Spagna, p.i. -c.i.f. Pt_1
, con l'avv. MARIO CAMPAGNA e l'avv. FABIO RAVELLI P.IVA_1
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPINA PICELLI CP_1 C.F._1
C.F. ), con l'avv. JACOPO MARCHINI Controparte_2 P.IVA_2
Parte appellata
Oggetto: Comunione, multiproprietà. Appello avverso la sentenza n. 1857/2023, pubblicata in data 18/10/2023, del Tribunale di Treviso.
1
Conclusioni delle parti
Per parte appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e rejetta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata n. 1857/2023 pubblicata in data 18.10.2023 dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Valerio Cambi, resa nel giudizio recante R.G. 3837/2021, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: contrariis rejectis , rigettare l'opposizione proposta dalla signora e dalla società nonché tutte le domande CP_1 Controparte_2 avversarie di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 983/21 –
2565/21 RG Tribunale di Treviso in data 21.04.2021) in ogni sua parte, condannando la debitrice a pagare a l'importo già ingiunto con il provvedimento di Parte_1
cui sopra, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, condannare a pagare a quella diversa somma che risulterà CP_1 Parte_1 dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Ove ritenga di non decidere nel merito la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimandare le parti davanti al
Tribunale di Treviso per l'accoglimento delle conclusioni tutte sopra formulate.
IN OGNI CASO: - compenso professionale e spese anticipate interamente rifusi, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- qualora fossero rifuse o compensate le spese di lite del giudizio di primo grado, accertato e dichiarato che ha pagato Parte_1
all'appellata le spese di lite del giudizio di primo grado per complessivi € 8.703,23, condannare e in solido fra loro, a restituire/pagare a CP_1 Controparte_2
l'importo di € 8.703,23 oltre interessi legali dalla data del Parte_1
versamento effettuato dall'appellante o quella diversa somma in caso di rifusione parziale delle spese di lite del primo grado.
2 Reitera tutte le istanze istruttorie nel caso di rimessione della causa in istruttoria, con opposizione alle istanze di prova avversarie in quanto non proposte e/o tempestivamente capitolate e con ammissione, nel denegato caso di ammissione di tutti o parte dei capitoli avversari, di prova contraria con i testi indicati da parte appellante sui propri capitoli delle memorie del giudizio di primo grado.
Per parte appellata e CP_1 Controparte_2
Le appellate insistono per l'accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni così come formulate nel proprio atto di precisazione delle conclusioni del 15 luglio 2024. Chiedono
l'accoglimento dei documenti prodotti negli atti conclusivi di causa perché sopravvenuti e non producibili prima d'ora. Infine si ribadisce che, oltre che per tutte le contestazioni già formulate, il contratto non è mai stato rinegoziato e, pertanto, è affetto da nullità per sopravvenuta norma imperativa (cfr. art.
1.7 Ley 42/1998).
MOTIVAZIONE
A. Fatto
1. In data 24.9.1994 ha sottoscritto con la società spagnola NO S.L. un CP_1
“contratto di vendita” con il quale ha acquistato un “periodo di diritti esclusivamente di proprietà, uso e occupazione” di un appartamento posto all'interno del complesso Pt_1
sito a Llucmajor Maiorca Spagna. Nelle premesse, le parti hanno precisato che il “titolo di proprietà di ogni appartamento è stato suddiviso in cinquantadue quote-parti individuate e uguali, facendo condividere così il diritto di proprietà con il periodo di uso di cui ciascuno è proprietario a . Il contratto reca l'individuazione dell'appartamento (n. 217, piano 2, Pt_1
Blocco A), la “settimana di vacanza” assegnata ( ) e la “quota parte indivisa” ceduta Pt_2
(0,01142%).
2. Il 14.10.2005 e hanno stipulato un “preliminare di CP_1 Controparte_2 compravendita” con il quale la prima ha trasferito alla seconda tutti i diritti e gli oneri derivanti “dal possesso o dal diritto d'uso delle Settimana/e – Vacanza/e ceduti”, dando atto del conseguente subentro di nella posizione contrattuale della cedente. Controparte_2
3 B. Giudizio di primo grado
1. Con decreto ingiuntivo n. 983/21, emesso dal Tribunale di Treviso, è stato ingiunto a di pagare a – società incaricata da NO S.L. CP_1 Parte_1 dell'amministrazione e gestione del complesso e della riscossione dai “soci comproprietari” delle quote di servizio annuali – la somma di € 8.321,25, corrispondente alle quote di gestione maturate a carico di dal 2005 al 2021 e non pagate. CP_1
2. Con citazione notificata il 1.6.2021, l'ingiunta e la terza interveniente CP_1
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo avanti il Tribunale Controparte_2
di Treviso, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di vendita 24.9.1994, proponendo a tal fine richiesta di chiamata in causa di NO S.L., ed eccependo, in subordine, la prescrizione del credito azionato dall'ingiungente ai sensi dell'art. 1966 codice civile spagnolo e dell'art. 2948 c.c.
3. La chiamata in causa di NO S.L. non è stata autorizzata.
4. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Treviso – ritenuta la propria giurisdizione e l'applicabilità della legge sostanziale spagnola e accertata in via incidentale la nullità del contratto 24.9.1994 per indeterminatezza dell'oggetto – ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato a rifondere e Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di difesa. CP_2
C. Giudizio d'appello
1. Contro la sentenza del Tribunale di Treviso propone appello Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna di al pagamento della diversa somma dovuta. CP_1
2. e si sono costituiti in giudizio chiedendo la CP_1 Controparte_2
conferma della sentenza appellata.
3. All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
4 D. Motivo d'appello
1. Con unico motivo d'appello ha censurato la decisione del Parte_1
Tribunale di Treviso di considerare nullo il contratto di vendita del 24.9.1994.
2. Il giudice del primo grado ha ritenuto che il contratto in questione sia carente nella
“individuazione in termini certi del collegamento fra il periodo di godimento e l'immobile presso il quale sarebbe stato possibile usufruire del godimento dell'unità abitativa”. In particolare, l'individuazione dell'unità abitativa oggetto dei diritti ceduti sarebbe troppo generica, non essendo riportati idonei identificativi catastali, con confini o con elaborati planimetrici, e non essendo chiarita l'esatta ubicazione e consistenza dell'appartamento.
Anche il periodo turnario di godimento sarebbe indicato in modo equivoco, non consentendo di “circoscrivere nel calendario i termini temporali del diritto acquistato”.
Le dette carenze contenutistiche impedirebbero al negozio di produrre un effetto traslativo o costitutivo immediato sicché – coerentemente con la clausola che prevede la facoltà del per il compratore di esigere la “conversione” del contratto in atto notarile ai fini dell'iscrizione al catasto di Palma di Maiorca – esso potrebbe solo, semmai, spiegare solo effetti obbligatori.
Da ciò la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1273 e 1278 del codice civile spagnolo e la conseguente insussistenza in capo a della titolarità dal lato passivo delle CP_1
obbligazioni propter rem correlate alla multiproprietà.
3. L'appellante ritiene, invece, che l'individuazione dell'oggetto della vendita sia consentita dall'esame degli Statuti regolanti la comproprietà e l'uso dell'appartamento, richiamati nel contratto e trascritti nel Registro della Proprietà di Palma di Maiorca.
Sostiene, inoltre, che godendo dell'immobile e pagando le spese di gestione fino al CP_1
2005, avrebbe assunto un comportamento concludente, così confermando la validità del contratto ai sensi dell'art. 1309 del codice civile spagnolo.
E. Questioni riproposte da parte appellata
1. Oltre a condividere le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla nullità del contratto 24.9.1994 per indeterminatezza del contratto, e CP_1 Controparte_3
[...
[...] ripropongono alcuni temi oggetto delle difese spiegate in primo grado, cui corrispondono
[...]
altrettante eccezioni che dovrebbero portare, in ogni caso, al rigetto integrale o parziale della pretesa di pagamento avanzata dall'appellante.
2. Viene richiamata da parte appellata la legge spagnola n. 42/1998 che ha attuato nell'ordinamento spagnolo la direttiva 94/47/CE, recante una disciplina dell'istituto della multiproprietà.
Detta legge, sopravvenuta alla stipula del contratto per cui è causa, prevede che i contratti disciplinati dalla Direttiva 94/47/CE possano essere posti in essere “tanto ricorrendo alla istituzione di un diritto reale immobiliare (Art. 1,comma 1: "derecho real limitado de aprovechamiento por turno" - diritto reale limitato di godimento a tempo parziale), quanto alla istituzione di un diritto di godimento di natura personale consistente in un contratto di affitto (Art. 1, comma 6 a cui rinvia l'Art. 1, comma 1: "contratos de arrendamiento de bienes immuebles vacacionales per temporada" - contratto di locazione di beni immobili turistici a tempo parziale)” (così Cass. n. 14702/10, in motivazione).
Nelle disposizioni transitorie delle legge n. 42/1998 è stabilito che i regimi di diritto d'uso turnario già esistenti alla data di entrata in vigore della legge avrebbero dovuto essere adeguati alle nuove norme (in particolare per quanto attiene alle informazioni da includersi necessariamente nel contratto, ai sensi dell'art. 5 delle legge) entro due anni, mediante atto trascritto nel Registro Immobiliare, e che, nelle ipotesi in cui i suddetti diritti fossero già riconosciuti ai titolari come proprietari dell'immobile per quote indivise, l'atto di adeguamento dovesse essere “rilasciato dal Presidente dell'Associazione dei proprietari, previo consenso dell'Associazione stessa e approvato a maggioranza semplice dei presenti all'assemblea all'uopo convocata” (così prevede la seconda disposizione transitoria della legge).
In questo mutato contesto normativo, sostiene parte appellata, NO S.L. avrebbe dovuto, nel termine di legge, convocare i titolari delle quote per stipulare un atto notarile idoneo a cristallizzare il diritto di proprietà compravenduto in vista dell'adeguamento dei registri immobiliari o, in caso di rifiuto dell'interessato, avvisarlo quantomeno del mutato regime, posto che la legge n. 42/98 stabilisce che i diritti d'uso turnario abbiano una durata massima
6 di 50 ani (art. 3). In alternativa, NO S.L. avrebbe potuto invitare i titolari delle quote a sottoscrivere un nuovo accordo al fine di concordare la trasformazione del diritto di proprietà in diritto personale di godimento turnario.
La mancata attuazione di tali adempimenti avrebbe reso l'oggetto del contratto impossibile, con conseguente sopravvenuta nullità dello stesso.
2. In secondo luogo, le appellate ribadiscono l'eccezione di difetto di titolarità del debito in capo a unico soggetto contro il quale coltiva la CP_1 Parte_1
propria pretesa creditizia, in forza della cessione avvenuta il 14.10.2005.
3. In terzo luogo, e in subordine, viene eccepita la prescrizione del diritto di credito dedotto dall'appellante, con applicazione del termine quinquennale stabilito dall'art. 1966 del codice civile spagnolo per i pagamenti da eseguirsi con cadenza annuale o periodi più brevi.
F. Ragioni della decisione
1. Preliminarmente va specificato che la giurisdizione italiana e l'applicabilità alla controversia della legge sostanziale spagnola, entrambe affermate dal Tribunale di Treviso, non sono in discussione in questo grado.
2. La valutazione di indeterminatezza dell'oggetto del contratto che ha portato il primo giudice a dichiarare la nullità del contratto 24.4.1994 non è condivisa da questa Corte
d'Appello.
Il contratto, alle clausole 3 e 5, dà atto dell'esistenza di “Statuti che regolano la comproprietà
e l'uso dell'appartamento”, noti alle parti ed iscritti nei registri immobiliari spagnoli come da atto 20.7.1990 del notaio . Detti Statuti sono stati prodotti in causa sub Persona_1
docc. 2 e 3 da mentre al doc. 9 l'appellante ha prodotto la nota di Parte_1 trascrizione dell'atto notarile suindicato, ove sono riportati anche i dati catastali del bene.
Mediante l'integrazione con tali atti, cui il contratto rinvia per relationem, l'oggetto della cessione, sommariamente descritto all'art. 1, viene ad essere più univocamente determinato,
7 sia con riguardo all'individuazione dell'esatta porzione di immobile oggetto del diritto di proprietà, sia con riguardo alla regolamentazione del turno assegnato all'acquirente.
L'oggetto del contratto è quindi determinato, o quantomeno determinabile, con conseguente validità del negozio sotto questo profilo.
3. Conviene anche evidenziare come la natura del diritto acquistato da sia ugualmente CP_1
definita in modo sufficientemente chiaro negli accordi contrattuali stipulati, non potendosi dubitare che si tratti di un diritto reale di proprietà esercitato su una quota indivisa dell'immobile.
Il contratto infatti – significativamente denominato “contratto di vendita” - dà atto che il
“titolo di proprietà” dell'appartamento è stato suddiviso in 52 quote indivise e che l'acquirente ha acquistato, pro quota, il diritto esclusivo di proprietà, divenendo comproprietario (così anche lo definisce la clausola sesta del contratto).
Non può quindi ritenersi che abbia acquisito un mero diritto personale di CP_1
godimento, potendosi invece affermare che ella è divenuta parte di una comunione tra comproprietari dell'immobile.
Il fatto che il contratto sia stato stipulato in forma di scrittura privata e non sia stato iscritto nel Registro Immobiliare spagnolo - nonché la previsione che, ai sensi dell'art. 3 del contratto,
l'acquirente abbia la facoltà di chiederne la formalizzazione con atto notarile per procedere alla sua trascrizione - non impedisce alla compravendita di produrre effetti traslativi, dovendosi ritenere che la pubblicità immobiliare sia unicamente funzionale a garantire l'opponibilità del contratto a terzi.
4. Neppure può ritenersi fondata l'eccezione di nullità fondata sulla legge spagnola n.
42/1998.
4.1 Detta legge – che, considerato quanto disposto dalla disposizione transitoria della successiva legge n. 4/12, continua a trovare applicazione ai contratti tra imprenditori e consumatori conclusi anteriormente – può essere applicata ai contratti stipulati prima della sua
8 entrata in vigore solo per quanto attiene agli obblighi che la legge stessa impone in termini di adeguamento dei regimi preesistenti ai vincoli informativi imposti dalla norma.
La Direttiva 94-47-CE, di cui la legge n. 42/1998 costituisce attuazione, è volta, in particolar modo, a tutelare il diritto del consumatore che abbia conseguito un diritto di godimento a tempo parziale su uno o più beni immobili ad ottenere adeguate informazioni sugli elementi costitutivi del contratto. A tal fine l'art. 5 della legge n. 42/1998 impone che il contratto contenga una serie di informazioni essenziali. La seconda disposizione transitoria, come detto, prevede un obbligo di adeguamento per i rapporti pregressi ancora in essere.
4.2 Come risulta dal doc. 2 di parte appellante, l'assemblea generale della Comunità di Pt_1
[... ou, nell'assemblea del 21.10.2000, ha provveduto all'adeguamento previsto dalla seconda disposizione transitoria, stabilendo che i diritti trasferiti prima dell'adeguamento conservassero la natura giuridica avuta fino a quel momento (punto 2 della delibera) e mantenessero, altresì, una durata indeterminata (punto 3, in tal senso l'atto costituisce applicazione della norma contenuta nel terzo comma della seconda disposizione transitoria, secondo la quale è possibile l'adozione di “un'espressa dichiarazione di continuità a tempo indeterminato” per i rapporti preesistenti, che altrimenti si convertono in rapporti a tempo determinato, con durata cinquantennale); solo per i diritti non alienati e ancora in capo al promotore è stata prevista la possibilità di una trasformazione in diritto personale di godimento turnario. Dette disposizioni sono trasfuse nello Statuo, recante le norme regolatrici del complesso, di cui al doc. 3, trascritto nel Registro Immobiliare (doc. 9).
4.3 Non vi è, quindi, uno snaturamento del diritto reale acquistato nel 1994 dall'appellata, nemmeno sotto il profilo della sua trasformazione da diritto a tempo indeterminato a diritto a tempo determinato. Ciò, da un lato, comporta la non necessarietà di un nuovo atto convenzionale modificativo da stipularsi tra promotore e acquirente (atto cui non fa cenno la seconda disposizione transitoria) e, dall'altro, esclude che l'esecuzione del contratto sia divenuta impossibile, come sostenuto da parte appellata.
Al di là di quanto detto in ordine all'adeguamento dei rapporti in essere, le disposizioni di cui alla legge n. 42/1998 non si applicano retroattivamente (Tribunal Supremo n. 124/2016 del
3.3.2016; n. 192/16 del 29.3.2016). Le specificazioni circa il contenuto essenziale del diritto e
9 del rapporto negoziale previste dalla Direttiva 94/47/CE e dell'art. 5 della legge n. 42/1998 – cui, come detto, devono essere conformati anche i rapporti pregressi – sono contenute nell'atto di adeguamento adottato dall'assemblea della Comunità di Nou. Pt_1
5. La questione della validità del contratto di vendita del 24.9.1994 rileva in questa causa – cui non partecipa la venditrice NO S.L. - solo al fine di riconoscere o meno in capo a quale comproprietaria del bene, la titolarità delle obbligazioni propter rem CP_1
che sorgono a carico dei titolari delle quote, in relazione agli oneri di gestione dell'immobile,
e in favore della società cui NO S.L. ha affidato la gestione dei Parte_1 pulizia, conservazione, amministrazione e “sfruttamento turistico” del complesso, con diritto di esigere dai titolari delle quote il pagamento delle spese di gestione.
5.1 deduce di avere ceduto il proprio diritto sull'immobile di Llucmajor a CP_1 [...]
e dimette una scrittura privata che, pur essendo denominata “preliminare di CP_2 compravendita”, reca l'accordo tra le parti per una cessione, avente immediata efficacia e validità, dei diritti della cedente sulla “settimana” oggetto del contratto del 24.9.1994.
5.2 Lo Statuto del complesso Cala Pi Nou (che, come detto, integra la disciplina pattizia) prevede l'obbligo del titolare del diritto turnario che trasferisca tale diritto a terzi di darne comunicazione all'impresa che presta il servizio entro trenta giorni (art. 10) e stabilisce che, fino al ricevimento di tale comunicazione, la titolarità “ai fini dell'occupazione” (e quindi, si deve ritenere, anche al fine dell'addebito degli oneri correlati) resti quella che risulta dal
Registro dei Titolari.
Non è contestato che abbia omesso di comunicare la cessione e perciò ella resta CP_1 obbligata per il pagamento degli oneri maturati prima dell'inizio della presente causa.
5.3 Parte appellata deduce che tale onere di comunicazione sarebbe contrario all'art. 15 della legge n. 42/1998 - che garantisce al titolare del diritto d'uso la facoltà di trasferirne la titolarità a terzi senza alcun onere o limitazione che non risulti dalla legge e senza che la sua comunicazione incida sugli obblighi derivanti dal rapporto – nonché all'art. 6 del contratto, che riconosce all'acquirente il diritto di cedere a terzi la sua proprietà.
10 5.4 L'eccezione non è fondata. La legge n. 42/1998, come detto, non è applicabile retroattivamente. L'onere di comunicazione della cessione non incide sul diritto del comproprietario di operare tale cessione, riconosciuto dal contratto, ma rileva solo ai fini dell'obbligo di pagamento delle quote di gestione che lo stesso comproprietario ha accettato di assumersi quando ha acquistato la quota. Tale obbligo resta in essere fino a quando la cessione non venga comunicata, come previsto dalle citate norme della regolazione integrativa del rapporto. Trattasi, peraltro, di un dispositivo analogo a quello previsto nell'ordinamento italiano per il pagamento degli oneri condominiali, cui il condomino che abbia trasferito a terzi i propri diritti sul bene resta tenuto, in solido con il cessionario, fino al momento della trasmissione all'amministratore condominiale dell'atto di trasferimento (art. 63 ultimo comma disp. att. c.c.).
6. Va infine esaminata l'eccezione di prescrizione, che è fondata.
6.1 L'appellante non ha replicato in modo adeguato alla deduzione della controparte secondo la quale il termine di prescrizione applicabile alla presente vicenda è quello quinquennale che, ai sensi dell'art. 1966 del codice civile spagnolo, opera per debiti che debbano essere pagati con cadenza annuale o inferiore. Tale disposizione speciale deroga a quella generale di cui all'art. 1964 c.c., che indica un termine di prescrizione di 15 anni.
Le spese di gestione per cui è causa sono, effettivamente, oneri che vanno pagati annualmente e ciò riconduce il relativo credito al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1966.
6.2 ha ricevuto il 3.9.2019 un atto di messa in mora da parte dell'appellante CP_1
(doc. 5 fasc. monitorio), con il quale il decorso della prescrizione è stato interrotto. Restano prescritti gli oneri maturati prima del 3.9.2014 e quindi quelli maturati negli anni compresi tra il 2006 ed il 2013, pari a complessivi € 3.903,71; sono invece dovuti gli oneri maturati per gli anni tra il 2014 ed il 2021, per complessivi € 4.417,54 (doc. 7 fasc. monitorio).
Solo nella detta misura merita accoglimento la domanda di pagamento proposta da parte appellante.
11 G. Conclusioni e spese
La sentenza appellata va riformata nei termini indicati in motivazione.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la parziale compensazione tra le stesse delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, nei limiti della quota di metà, con condanna di parte appellata alla rifusione della restante quota. Le spese vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in correlazione con la complessità ed il valore della causa.
Poiché l'appellante ha corrisposto a le spese del primo grado, in Controparte_2
esecuzione della sentenza appellata, essa ha diritto a ricevere in restituzione tale somma.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1857/2023, pubblicata in data 18/10/2023, del Tribunale di Treviso:
1) condanna a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
4.417,54, maggiorata con gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., maturati dal 31 dicembre di ciascun anno di riferimento degli oneri fino alla domanda giudiziale, e con gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna e in solido, previa parziale CP_1 Controparte_2
compensazione tra le parti per la metà, a rifondere a la Parte_1
restante quota delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in € 5.865,00 – di cui € 5.100,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario - e, quanto al presente grado, in € 3.391,90 - di cui € 2.906,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario - oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) condanna a restituire a l'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 8.703,23, pagato in esecuzione della sentenza appellata con ordine di pagamento del
12.4.2024, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dalla data del versamento al saldo.
12 Venezia, 23 ottobre 2024
IL PRESIDENTE dott. Guido Santoro
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
13