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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14632 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 62508/2019 pervenuta all'udienza del 12 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dall' Avv. Stefano Daniele CP_1
ATTRICE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_2 P.IVA_1
) , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto, ed CP_3
IO ON
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria- errata scelta di trattamento - danno differenziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. , premesso che : in data 31 ottobre 2018, a seguito di una caduta da cavallo, si CP_1
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, ove veniva sottoposta per due volte alla riduzione incruenta della frattura del polso sinistro, in ragione dell'esito negativo del primo intervento;
le fratture del polso venivano immobilizzate con applicazione di un apparecchio gessato, rimosso, nel medesimo nosocomio, in data 30 novembre 2018; essa attrice eseguiva inoltre controlli ambulatoriali e indagini strumentali periodiche, nelle date 9 novembre
2018; 30 novembre 2018; 19 dicembre 2018 e 30 gennaio 2019; solo in data 30 gennaio 2019 i sanitari rappresentavano ad essa ricorrente la necessità di dover procedere alla correzione chirurgica degli esiti conseguenti alla frattura del polso sinistro, nonostante, come risulta da cartella clinica, sin dal 1 novembre 2018, a seguito di controllo radiografico post riduzione, l'esito della riduzione incruenta della frattura venisse dichiarato non soddisfacente, e ,colposamente, si decideva per una ulteriore tentativo di riduzione in sedazione;
nel mese di febbraio del 2019 essa ricorrente si sottoponeva a visita dal professor il quale accertava, all'esame obiettivo locale, che il Per_1
polso sinistro presentava una notevole deformità articolare e deviazione a baionetta della radiocarpica con compromissione e riduzione della funzionalità (vedi ctp in atti) ; l'esame clinico e l'analisi della documentazione in atti portavano a configurare la sussistenza di un danno NO, derivante dalla scelta tecnicamente erronea da parte dei sanitari dell' Controparte_4
che si concretizzava "nel non eseguire un tempestivo intervento di correzione chirurgica
[...]
della frattura scomposta, ingranata, del polso sinistro" (vedi pagina 2 dell'atto di citazione); inoltre il consenso informato risultava apposto su un modulo prestampato generico, e risultava carente nell'informazione circa i pericoli insiti nel trattamento sanitario e i possibili esiti incidenti sulla vita di relazione;
che era dunque interesse di essa attrice conseguire la condanna dell'
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno Controparte_5
biologico, danno morale soggettivo, rifusione delle spese mediche sostenute e rimborso delle spese afferenti alla consulenza di parte e alla mediazione); che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi verbale di mediazione in atti); che, in diritto, era configurabile la responsabilità dell per la errata scelta del trattamento della frattura del Controparte_6
polso sinistro, frattura che esigeva un intervento di riduzione cruenta in luogo dell'applicazione di doccia gessata praticata per due volte dalla odierna convenuta;
tanto premesso, ha CP_3
convenuto in giudizio l chiedendone la condanna al Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla errata scelta del trattamento, il tutto previo accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta . CP_3
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato l'an e il quantum della domanda CP_3
risarcitoria avversaria , instando per il rigetto della medesima . Parte convenuta, in particolare, dopo accurata disamina della responsabilità contrattuale della
Struttura sanitaria a seguito dell'entrata in vigore della legge , e dopo aver ripercorso la Persona_2
storia anamnestica dell'attrice, come risultante dalla cartella di pronto soccorso in atti, ha evidenziato che la aveva subito una pregressa frattura del polso sinistro;
che nessuna CP_1
censura poteva muoversi all'operato del personale sanitario della Struttura in relazione alla scelta del trattamento effettuato;
ha contestato infine la quantificazione del danno come ex adverso compiuta.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all' articolo 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed espletata CTU medico- legale sulla persona dell'attrice; all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c., previa sostituzione del giudice originariamente titolare del procedimento -Dott.ssa Eleonora Lombardi - con lo scrivente Magistrato.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda , come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale ( o da contatto sociale per i fatti di malpractice verificatisi in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge EL Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria- nel caso in esame i fatti di causa sono successivi alla entrata in vigore della Legge EL - , il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma del Dott. , Persona_3
medico legale , e del Dott. , specialista , redatta con professionalità, con risposte Persona_4
coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai consulenti di parte,
e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura , tale da essere pienamente condivisibile , ha inquadrato preliminarmente la frattura distale del radio e i trattamenti praticabili in letteratura , e ha poi ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia clinica ed anamnestica dell'attrice.
In relazione al primo profilo il collegio peritale ha evidenziato che “ le fratture distali del radio sono tra le lesioni più comuni viste dagli ortopedici, esse in un'alta percentuale di casi sono trattate con modalità incruente e applicazione di apparecchio gessato per un congruo periodo;
tuttavia negli ultimi anni, grazie all'approfondimento di esami diagnostici quali TAC e risonanza, si è acquisita una maggiore conoscenza degli effetti a lungo termine di malconsolidazioni intra ed extra articolari, e lo sviluppo di strumentari chirurgici sempre più evoluti ha portato ad un notevole aumento nel numero di trattamenti più aggressivi. Nel tempo sono state fornite classificazioni sempre più specifiche con la finalità di suddividere in categorie le fratture del radio distale, in modo da fornire all'ortopedico una guida dei vari metodi di trattamento. Inizialmente e CP_7
dividevano le fratture in intrarticolari ed extraarticolari, successivamente la classificazione Per_5
di RY e Mc RY e hanno fornito ulteriori elementi all'ortopedico relativamente Per_6
alla scelta del trattamento. Di fondamentale importanza, per la comprensione della tipologia di frattura, è l'esecuzione di esami radiografici nelle idonee proiezioni, generalmente nel sospetto di una frattura del polso si procede all'esecuzione di esami radiografici nelle proiezioni standard in antero-posteriore e latero-laterale, in alcuni casi per una migliore comprensione del tipo di frattura è importante eseguire alcune proiezioni oblique, al fine di misurare i vari angoli radio- carpici. Una volta che si è compresa la natura della frattura, il trattamento sarà in relazione al grado di scomposizione e di instabilità, prevedendo trattamenti conservativi con apparecchi gessati
o vari tipi di trattamenti chirurgici. Nella disamina della condotta terapeutica scelta in questo caso
è necessario premettere che il principio fondamentale del trattamento di questo tipo di frattura è il ripristino dell'anatomia, al fine di ottenere un range di movimento completo ed indolore del polso.
Si ribadisce che la scelta terapeutica da impiegare per raggiungere questo obiettivo può essere stabilita solo dopo un accurato studio delle caratteristiche specifiche della singola frattura.
L'ortopedico deve quindi utilizzare le radiografie, eseguite nelle idonee proiezioni, per valutare la direzione dello spostamento dei frammenti, il grado di accorciamento e comminuzione , il coinvolgimento articolare e le eventuali lesioni associate (vascolo-nervose e capsulo-legamentose), spesso per una migliore comprensione della tipologia di frattura è importante eseguire anche degli esami TAC. L'obiettivo da raggiungere nel trattamento è quello di ottenere e mantenere una riduzione anatomica, al fine di avere un completo o quasi recupero funzionale. Lo specialista nella scelta del trattamento terapeutico ha sostanzialmente quattro possibilità di cura: nel caso di una frattura composta si può scegliere il trattamento di immobilizzare l'arto con apparecchio gessato e controllare con scadenze ravvicinate la frattura mediante esami radiografici. In caso di fratture scomposte si può optare per una riduzione incruenta della frattura, mediante manovre manuali in anestesia periferica e immobilizzazione in apparecchio gessato e frequenti successivi controlli radiografici volti a verificare che non avvengano scomposizioni secondarie. Nel caso di fratture scomposte con caratteristiche di instabilità si può praticare una riduzione incruenta, ma sostenuta da una stabilizzazione dei frammenti con pinning percutaneo con fili di Kirschener e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato o applicazione di fissatore esterno. Nel caso di fratture scomposte instabili e/o pluriframmentarie la scelta più appropriata è la riduzione chirurgica della frattura e l'impianto di una placca volare o dorsale" (pagg. 13, 14 e 15 della CTU).
Venendo ora al secondo profilo-quello della storia clinica dell'attrice in relazione ai fatti di causa -il collegio peritale ha evidenziato che “ in data 31 ottobre 2018,a seguito di una caduta da cavallo, la
si recò presso il Pronto Soccorso dell' di Roma CP_1 Controparte_6 ove veniva diagnosticata "frattura epifiso metafisiaria del radio bilateralmente”.
I Sanitari del Pronto Soccorso, considerata la scomposizione delle fratture procedevano a riduzione in narcosi di quest'ultime e al confezionamento di apparecchio gessato brachio- metacarpale bilateralmente. Il successivo controllo radiografico evidenziava una insufficiente riduzione della frattura del polso sinistro, e pertanto veniva eseguita nuova manovra di riduzione e applicazione di apparecchio gessato AM . Nelle date del 9 novembre 2018, 30 novembre 2018, 19 dicembre 2018 e 30 gennaio 2019 venivano effettuati controlli clinici e radiografici presso
l'Ambulatorio della medesima Struttura sanitaria;
in occasione dell'ultima visita veniva riscontrata la persistenza di una "dorsalizzazione del radio distale sinistro ormai consolidato" e si poneva indicazione chirurgica. La ricorrente, appresa la circostanza, si rivolgeva ad altra struttura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, recandosi in data 13 febbraio 2019 presso l'Ospedale
CTO di Roma ove veniva sottoposta in pari data ad un intervento chirurgico di osteotomia correttiva della epifisi distale del radio e all'impianto di placca metallica, cui seguiva immobilizzazione del polso fino al 12 marzo 2019, allorché si iniziava una graduale rimozione del tutore. Dall'analisi dei fatti, così come descritti dagli atti di causa e confermati dall'indagine anamnestica raccolta in sede di operazioni peritali, emergono profili censurabili nella condotta tenuta dai Sanitari che ebbero in cura la perizianda presso l' con Controparte_4
particolare riferimento alla scelta del trattamento consistito nella riduzione incruenta di una frattura del polso sinistro, evidentemente di tipo instabile, seguita dalla apposizione di un apparecchio gessato senza elementi di stabilizzazione (fili di Kischener o placca e viti). Tale indicazione terapeutica non può ritenersi adeguata in quanto tale tipologia di frattura, pur correttamente diagnosticata dai Sanitari convenuti, avrebbe necessitato di un intervento di stabilizzazione con mezzi di sintesi. Nell'ottica della comprensione della vicenda clinica e al fine di inquadrare chiaramente gli aspetti specialistici ortopedici-traumatologici, occorre evidenziare che al momento della formulazione diagnostica i Sanitari convenuti avevano a loro disposizione un ventaglio di scelte di trattamento tra quelle precedentemente illustrate il cui obiettivo era quello di ridurre la scomposizione e di stabilizzare la frattura. La scelta del trattamento, presa dall'operatore sulla base delle proprie competenze ed esperienze professionali, deve essere preceduta dalla preliminare informazione del paziente circa le varie opzioni terapeutiche, il loro grado di invasività chirurgica e l'entità del periodo di riabilitazione. Nel caso oggetto dell'odierna indagine la scelta poteva ricadere su vari metodiche chirurgiche, da quelle meno invasive, ma necessitanti di immobilizzazione con apparecchio gessato, fino ad arrivare a forme di trattamento più cruente, rappresentata dall'impianto di una placca e viti , che rappresenta la miglior metodica di stabilizzazione della frattura permettendo un periodo di immobilizzazione più ridotto, ma al contempo esponendo ad un maggior numero di complicanze. Dalla documentazione prodotta non risulta che alla ricorrente fossero state prospettate tali diverse opzioni terapeutiche. Alla mancata stabilizzazione chirurgica della frattura, affidata solamente alla tutela dell'apparecchio gessato mostratosi di fatto insufficiente a tal fine, conseguiva la scomposizione con dorsalizzazione dei frammenti di quest'ultima e la necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento chirurgico di osteotomia correttiva e di stabilizzazione con placca e viti. Si ritiene importante sottolineare come tale tipo di trattamento, particolarmente cruento, fosse di fatto l'unico possibile dopo l'avvenuta viziosa consolidazione, comportando per la paziente un insulto anatomico sicuramente maggiore rispetto alle ulteriori opzioni terapeutiche, meno cruente, che potevano essere adottate al momento del ricovero presso l' di Roma in data 31 Controparte_5
ottobre 2018. La censurabile condotta dei Sanitari convenuti ha comportato per quest'ultima non solo una evidente dilatazione dei tempi di guarigione ma altresì un pregiudizio permanente funzionale a carico del distretto anatomico interessato. Occorre precisare al riguardo come la lesività in parola, se adeguatamente e tempestivamente trattata con una buona riduzione e stabilizzazione percutanea, sarebbe con adeguata probabilità guarita con postumi consistenti in una limitazione antalgica ai gradi estremi dell'articolarità radio-carpica nei movimenti di flessione dorsale, palmare e radio-ulnarizzazione. Allo stato attuale, dall'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali emerge la presenza nella ricorrente di un esito cicatriziale di natura post chirurgica in regione volare di polso, una modesta ipotonotrofia muscolare a livello di avambraccio nonché algia e riduzione dell'articolarità radio- carpica di circa un terzo nel movimento di flessione dorsale, di un quarto nel movimento di flessione palmare e di lieve entità nel movimento di radio-ulnarizzazione. Gli esiti sopradescritti sono da ritenersi maggiormente invalidanti rispetto a quelli che sarebbero residuati ad un trattamento meno invasivo soprattutto se si considera che il ricorso obbligato all'ulteriore intervento chirurgico eseguito presso il CTO di
Roma ha comportato l'esecuzione di un osteotomia correttiva che rappresenta un importante insulto biologico" (vedi pagg. 16 e 17 CTU).
La frattura del polso sinistro , dunque, pur correttamente diagnosticata dai Sanitari della CP_3
convenuta non è stata adeguatamente trattata , tenuto conto della applicazione per ben due volte di semplice doccia gessata (intervento di riduzione incruenta della frattura) , trattamento erroneamente scelto avuto riguardo alle caratteristiche della frattura sulla scorta degli esami diagnostico – strumentali eseguiti all'accesso presso il Pronto Soccorso .
La errata scelta del trattamento ha poi condotto alla sottoposizione dell'attrice ad intervento chirurgico di osteotomia correttiva e osteosintesi , con applicazione di placca e viti , con evidente allungamento dei tempi di guarigione e pregiudizio alla funzionalità del polso trattato chirurgicamente .
Va dunque affermata la responsabilità della per non aver scelto un appropriato trattamento CP_3
di riduzione della frattura (scomposta) .
Venendo alla quantificazione dei postumi , il collegio peritale ha ravvisato , con motivazione che integralmente si condivide, “una inabilità temporanea assoluta pari a 7 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30, con riferimento alla durata del processo di malattia.
Alla stabilizzazione clinica dei postumi si è instaurata una invalidità permanente, intesa come maggior danno biologico -determinata da esiti algico- disfunzionali di un trauma contusivo dell'arto superiore sinistro in destrimane con frattura scomposta instabile della epifisi distale del radio, inizialmente trattata con apparecchio gessato e successiva viziosa consolidazione, con necessità di successivo intervento chirurgico di osteotomia correttiva e osteosintesi con placca volare con viti tuttora in situ-valutabile secondo i valori criteri di cui alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico indicate dalla SIMLA, in misura pari al 3% da collocarsi nel range di invalidità tra il 5% e il 7% compresi. In considerazione del tempo trascorso dal sinistro in discussione gli esiti possono ritenersi verosimilmente stabilizzati e non suscettibili di ulteriori miglioramenti. Il maggior danno NO non ha inoltre inciso in termini negativi sulla capacità lavorativa specifica” (pag. 18 CTU) .
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico- inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale - di cui al Codice delle Assicurazioni in tema di micropermanenti - all'attrice (44 aa al momento dell'evento per cui è causa ) va riconosciuto il danno NO .
Il danno NO (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della Struttura di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III 27.9.2021 n. 26117), va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (A) ; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (B); detraendo il secondo importo dal primo.
Applicando i principi di cui sopra il caso di specie il valore di A (7%) , tenuto conto dell'età della al momento dei fatti (44 anni), è pari ad € 10.634,97 (valore del punto base pari ad euro CP_1
963,40 , importo aggiornato sulla scorta del D.M. 18.7.2025) ; il valore di B (5%) è pari ad €
5997,17 (valore del punto pari ad euro 963,40) , utilizzando i criteri di calcolo di cui sopra;
sottraendo il valore di B dal valore di A si perviene all'importo di € 4637,8 che costituisce quantificazione del maggior danno da invalidità permanente .
Il danno biologico, quale lesione all'integrità fisio-psichica del danneggiato, di natura areddituale, è comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione.
Va inoltre risarcito il danno biologico temporaneo per i seguenti importi , adottando i criteri di liquidazione delle micro permanenti come sopra indicati , con il riconoscimento dei seguenti importi: - € 393,26 quale ristoro del danno da incapacità temporanea assoluta, calcolando euro
56,18 giornalieri per ciascun giorno di inabilità temporanea assoluta (7 gg riconosciuti);
- euro 842,70 quale ristoro del danno da incapacità temporanea parziale al 50% , applicando lo stesso criterio di calcolo di cui sopra (calcolo delle micropermanenti come aggiornato dal D.M. 18.7.2025) .
Si perviene al complessivo importo di euro 5873,76 a titolo di ristoro del danno biologico.
Va inoltre liquidato il danno morale soggettivo pari ad un terzo della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico per euro 1957,92.
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute in conseguenza della ravvisata malpractice (danno patrimoniale emergente), che il collegio peritale ha quantificato in euro 2941,69, sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice.
Quanto infine al profilo della prospettata lesione della libertà di autodeterminazione - profilo del consenso informato generico- nulla è dovuto all'attrice non avendo quest'ultima formalizzato alcuna richiesta risarcitoria in tal senso sia nel libello introduttivo sia nella memoria di precisazione della domanda.
La Struttura va dunque condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva (danno biologico + danno morale + spese mediche ) somma di euro 10.772,87 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 31 ottobre 2018 (e cioè dal giorno dell'accesso in Pronto Soccorso e della conseguente inadeguata applicazione di doccia gessata al polso sinistro), e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo (vedi SSUU 1712/1995).
La Struttura va infine condannata al rimborso in favore dell'attrice delle spese da quest'ultima sostenute per la mediazione obbligatoria e la consulenza di parte, come da fatture in atti.
Le spese di causa, ivi comprese quelle della CTU medico- legale liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da euro 5201,00
a euro 26.000,00 , avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio).
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_5
della somma di euro 10.772,87 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 31 ottobre 2018 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici
Istat sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
b) condanna parte convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria e per la consulenza tecnica di parte;
c) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto;
d) condanna la convenuta alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , CP_5 che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) sentenza a debito.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 62508/2019 pervenuta all'udienza del 12 giugno 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dall' Avv. Stefano Daniele CP_1
ATTRICE
E
(da ora in avanti per brevità la Controparte_2 P.IVA_1
) , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti Vincenzo Gambardella, Giuseppe Fratto, ed CP_3
IO ON
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria- errata scelta di trattamento - danno differenziale
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. , premesso che : in data 31 ottobre 2018, a seguito di una caduta da cavallo, si CP_1
recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, ove veniva sottoposta per due volte alla riduzione incruenta della frattura del polso sinistro, in ragione dell'esito negativo del primo intervento;
le fratture del polso venivano immobilizzate con applicazione di un apparecchio gessato, rimosso, nel medesimo nosocomio, in data 30 novembre 2018; essa attrice eseguiva inoltre controlli ambulatoriali e indagini strumentali periodiche, nelle date 9 novembre
2018; 30 novembre 2018; 19 dicembre 2018 e 30 gennaio 2019; solo in data 30 gennaio 2019 i sanitari rappresentavano ad essa ricorrente la necessità di dover procedere alla correzione chirurgica degli esiti conseguenti alla frattura del polso sinistro, nonostante, come risulta da cartella clinica, sin dal 1 novembre 2018, a seguito di controllo radiografico post riduzione, l'esito della riduzione incruenta della frattura venisse dichiarato non soddisfacente, e ,colposamente, si decideva per una ulteriore tentativo di riduzione in sedazione;
nel mese di febbraio del 2019 essa ricorrente si sottoponeva a visita dal professor il quale accertava, all'esame obiettivo locale, che il Per_1
polso sinistro presentava una notevole deformità articolare e deviazione a baionetta della radiocarpica con compromissione e riduzione della funzionalità (vedi ctp in atti) ; l'esame clinico e l'analisi della documentazione in atti portavano a configurare la sussistenza di un danno NO, derivante dalla scelta tecnicamente erronea da parte dei sanitari dell' Controparte_4
che si concretizzava "nel non eseguire un tempestivo intervento di correzione chirurgica
[...]
della frattura scomposta, ingranata, del polso sinistro" (vedi pagina 2 dell'atto di citazione); inoltre il consenso informato risultava apposto su un modulo prestampato generico, e risultava carente nell'informazione circa i pericoli insiti nel trattamento sanitario e i possibili esiti incidenti sulla vita di relazione;
che era dunque interesse di essa attrice conseguire la condanna dell'
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno Controparte_5
biologico, danno morale soggettivo, rifusione delle spese mediche sostenute e rimborso delle spese afferenti alla consulenza di parte e alla mediazione); che era stata esperita mediazione con esito negativo (vedi verbale di mediazione in atti); che, in diritto, era configurabile la responsabilità dell per la errata scelta del trattamento della frattura del Controparte_6
polso sinistro, frattura che esigeva un intervento di riduzione cruenta in luogo dell'applicazione di doccia gessata praticata per due volte dalla odierna convenuta;
tanto premesso, ha CP_3
convenuto in giudizio l chiedendone la condanna al Controparte_5
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla errata scelta del trattamento, il tutto previo accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta . CP_3
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato l'an e il quantum della domanda CP_3
risarcitoria avversaria , instando per il rigetto della medesima . Parte convenuta, in particolare, dopo accurata disamina della responsabilità contrattuale della
Struttura sanitaria a seguito dell'entrata in vigore della legge , e dopo aver ripercorso la Persona_2
storia anamnestica dell'attrice, come risultante dalla cartella di pronto soccorso in atti, ha evidenziato che la aveva subito una pregressa frattura del polso sinistro;
che nessuna CP_1
censura poteva muoversi all'operato del personale sanitario della Struttura in relazione alla scelta del trattamento effettuato;
ha contestato infine la quantificazione del danno come ex adverso compiuta.
Radicatosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all' articolo 183 comma 6 c.p.c., è stata ammessa ed espletata CTU medico- legale sulla persona dell'attrice; all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c., previa sostituzione del giudice originariamente titolare del procedimento -Dott.ssa Eleonora Lombardi - con lo scrivente Magistrato.
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, ferma la procedibilità della domanda , come da verbale di mediazione con esito negativo in atti, ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale ( o da contatto sociale per i fatti di malpractice verificatisi in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge EL Bianco) della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria- nel caso in esame i fatti di causa sono successivi alla entrata in vigore della Legge EL - , il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009 ; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante". L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU
577/2008) .
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU a firma del Dott. , Persona_3
medico legale , e del Dott. , specialista , redatta con professionalità, con risposte Persona_4
coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai consulenti di parte,
e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura , tale da essere pienamente condivisibile , ha inquadrato preliminarmente la frattura distale del radio e i trattamenti praticabili in letteratura , e ha poi ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti , la storia clinica ed anamnestica dell'attrice.
In relazione al primo profilo il collegio peritale ha evidenziato che “ le fratture distali del radio sono tra le lesioni più comuni viste dagli ortopedici, esse in un'alta percentuale di casi sono trattate con modalità incruente e applicazione di apparecchio gessato per un congruo periodo;
tuttavia negli ultimi anni, grazie all'approfondimento di esami diagnostici quali TAC e risonanza, si è acquisita una maggiore conoscenza degli effetti a lungo termine di malconsolidazioni intra ed extra articolari, e lo sviluppo di strumentari chirurgici sempre più evoluti ha portato ad un notevole aumento nel numero di trattamenti più aggressivi. Nel tempo sono state fornite classificazioni sempre più specifiche con la finalità di suddividere in categorie le fratture del radio distale, in modo da fornire all'ortopedico una guida dei vari metodi di trattamento. Inizialmente e CP_7
dividevano le fratture in intrarticolari ed extraarticolari, successivamente la classificazione Per_5
di RY e Mc RY e hanno fornito ulteriori elementi all'ortopedico relativamente Per_6
alla scelta del trattamento. Di fondamentale importanza, per la comprensione della tipologia di frattura, è l'esecuzione di esami radiografici nelle idonee proiezioni, generalmente nel sospetto di una frattura del polso si procede all'esecuzione di esami radiografici nelle proiezioni standard in antero-posteriore e latero-laterale, in alcuni casi per una migliore comprensione del tipo di frattura è importante eseguire alcune proiezioni oblique, al fine di misurare i vari angoli radio- carpici. Una volta che si è compresa la natura della frattura, il trattamento sarà in relazione al grado di scomposizione e di instabilità, prevedendo trattamenti conservativi con apparecchi gessati
o vari tipi di trattamenti chirurgici. Nella disamina della condotta terapeutica scelta in questo caso
è necessario premettere che il principio fondamentale del trattamento di questo tipo di frattura è il ripristino dell'anatomia, al fine di ottenere un range di movimento completo ed indolore del polso.
Si ribadisce che la scelta terapeutica da impiegare per raggiungere questo obiettivo può essere stabilita solo dopo un accurato studio delle caratteristiche specifiche della singola frattura.
L'ortopedico deve quindi utilizzare le radiografie, eseguite nelle idonee proiezioni, per valutare la direzione dello spostamento dei frammenti, il grado di accorciamento e comminuzione , il coinvolgimento articolare e le eventuali lesioni associate (vascolo-nervose e capsulo-legamentose), spesso per una migliore comprensione della tipologia di frattura è importante eseguire anche degli esami TAC. L'obiettivo da raggiungere nel trattamento è quello di ottenere e mantenere una riduzione anatomica, al fine di avere un completo o quasi recupero funzionale. Lo specialista nella scelta del trattamento terapeutico ha sostanzialmente quattro possibilità di cura: nel caso di una frattura composta si può scegliere il trattamento di immobilizzare l'arto con apparecchio gessato e controllare con scadenze ravvicinate la frattura mediante esami radiografici. In caso di fratture scomposte si può optare per una riduzione incruenta della frattura, mediante manovre manuali in anestesia periferica e immobilizzazione in apparecchio gessato e frequenti successivi controlli radiografici volti a verificare che non avvengano scomposizioni secondarie. Nel caso di fratture scomposte con caratteristiche di instabilità si può praticare una riduzione incruenta, ma sostenuta da una stabilizzazione dei frammenti con pinning percutaneo con fili di Kirschener e successiva immobilizzazione in apparecchio gessato o applicazione di fissatore esterno. Nel caso di fratture scomposte instabili e/o pluriframmentarie la scelta più appropriata è la riduzione chirurgica della frattura e l'impianto di una placca volare o dorsale" (pagg. 13, 14 e 15 della CTU).
Venendo ora al secondo profilo-quello della storia clinica dell'attrice in relazione ai fatti di causa -il collegio peritale ha evidenziato che “ in data 31 ottobre 2018,a seguito di una caduta da cavallo, la
si recò presso il Pronto Soccorso dell' di Roma CP_1 Controparte_6 ove veniva diagnosticata "frattura epifiso metafisiaria del radio bilateralmente”.
I Sanitari del Pronto Soccorso, considerata la scomposizione delle fratture procedevano a riduzione in narcosi di quest'ultime e al confezionamento di apparecchio gessato brachio- metacarpale bilateralmente. Il successivo controllo radiografico evidenziava una insufficiente riduzione della frattura del polso sinistro, e pertanto veniva eseguita nuova manovra di riduzione e applicazione di apparecchio gessato AM . Nelle date del 9 novembre 2018, 30 novembre 2018, 19 dicembre 2018 e 30 gennaio 2019 venivano effettuati controlli clinici e radiografici presso
l'Ambulatorio della medesima Struttura sanitaria;
in occasione dell'ultima visita veniva riscontrata la persistenza di una "dorsalizzazione del radio distale sinistro ormai consolidato" e si poneva indicazione chirurgica. La ricorrente, appresa la circostanza, si rivolgeva ad altra struttura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, recandosi in data 13 febbraio 2019 presso l'Ospedale
CTO di Roma ove veniva sottoposta in pari data ad un intervento chirurgico di osteotomia correttiva della epifisi distale del radio e all'impianto di placca metallica, cui seguiva immobilizzazione del polso fino al 12 marzo 2019, allorché si iniziava una graduale rimozione del tutore. Dall'analisi dei fatti, così come descritti dagli atti di causa e confermati dall'indagine anamnestica raccolta in sede di operazioni peritali, emergono profili censurabili nella condotta tenuta dai Sanitari che ebbero in cura la perizianda presso l' con Controparte_4
particolare riferimento alla scelta del trattamento consistito nella riduzione incruenta di una frattura del polso sinistro, evidentemente di tipo instabile, seguita dalla apposizione di un apparecchio gessato senza elementi di stabilizzazione (fili di Kischener o placca e viti). Tale indicazione terapeutica non può ritenersi adeguata in quanto tale tipologia di frattura, pur correttamente diagnosticata dai Sanitari convenuti, avrebbe necessitato di un intervento di stabilizzazione con mezzi di sintesi. Nell'ottica della comprensione della vicenda clinica e al fine di inquadrare chiaramente gli aspetti specialistici ortopedici-traumatologici, occorre evidenziare che al momento della formulazione diagnostica i Sanitari convenuti avevano a loro disposizione un ventaglio di scelte di trattamento tra quelle precedentemente illustrate il cui obiettivo era quello di ridurre la scomposizione e di stabilizzare la frattura. La scelta del trattamento, presa dall'operatore sulla base delle proprie competenze ed esperienze professionali, deve essere preceduta dalla preliminare informazione del paziente circa le varie opzioni terapeutiche, il loro grado di invasività chirurgica e l'entità del periodo di riabilitazione. Nel caso oggetto dell'odierna indagine la scelta poteva ricadere su vari metodiche chirurgiche, da quelle meno invasive, ma necessitanti di immobilizzazione con apparecchio gessato, fino ad arrivare a forme di trattamento più cruente, rappresentata dall'impianto di una placca e viti , che rappresenta la miglior metodica di stabilizzazione della frattura permettendo un periodo di immobilizzazione più ridotto, ma al contempo esponendo ad un maggior numero di complicanze. Dalla documentazione prodotta non risulta che alla ricorrente fossero state prospettate tali diverse opzioni terapeutiche. Alla mancata stabilizzazione chirurgica della frattura, affidata solamente alla tutela dell'apparecchio gessato mostratosi di fatto insufficiente a tal fine, conseguiva la scomposizione con dorsalizzazione dei frammenti di quest'ultima e la necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento chirurgico di osteotomia correttiva e di stabilizzazione con placca e viti. Si ritiene importante sottolineare come tale tipo di trattamento, particolarmente cruento, fosse di fatto l'unico possibile dopo l'avvenuta viziosa consolidazione, comportando per la paziente un insulto anatomico sicuramente maggiore rispetto alle ulteriori opzioni terapeutiche, meno cruente, che potevano essere adottate al momento del ricovero presso l' di Roma in data 31 Controparte_5
ottobre 2018. La censurabile condotta dei Sanitari convenuti ha comportato per quest'ultima non solo una evidente dilatazione dei tempi di guarigione ma altresì un pregiudizio permanente funzionale a carico del distretto anatomico interessato. Occorre precisare al riguardo come la lesività in parola, se adeguatamente e tempestivamente trattata con una buona riduzione e stabilizzazione percutanea, sarebbe con adeguata probabilità guarita con postumi consistenti in una limitazione antalgica ai gradi estremi dell'articolarità radio-carpica nei movimenti di flessione dorsale, palmare e radio-ulnarizzazione. Allo stato attuale, dall'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali emerge la presenza nella ricorrente di un esito cicatriziale di natura post chirurgica in regione volare di polso, una modesta ipotonotrofia muscolare a livello di avambraccio nonché algia e riduzione dell'articolarità radio- carpica di circa un terzo nel movimento di flessione dorsale, di un quarto nel movimento di flessione palmare e di lieve entità nel movimento di radio-ulnarizzazione. Gli esiti sopradescritti sono da ritenersi maggiormente invalidanti rispetto a quelli che sarebbero residuati ad un trattamento meno invasivo soprattutto se si considera che il ricorso obbligato all'ulteriore intervento chirurgico eseguito presso il CTO di
Roma ha comportato l'esecuzione di un osteotomia correttiva che rappresenta un importante insulto biologico" (vedi pagg. 16 e 17 CTU).
La frattura del polso sinistro , dunque, pur correttamente diagnosticata dai Sanitari della CP_3
convenuta non è stata adeguatamente trattata , tenuto conto della applicazione per ben due volte di semplice doccia gessata (intervento di riduzione incruenta della frattura) , trattamento erroneamente scelto avuto riguardo alle caratteristiche della frattura sulla scorta degli esami diagnostico – strumentali eseguiti all'accesso presso il Pronto Soccorso .
La errata scelta del trattamento ha poi condotto alla sottoposizione dell'attrice ad intervento chirurgico di osteotomia correttiva e osteosintesi , con applicazione di placca e viti , con evidente allungamento dei tempi di guarigione e pregiudizio alla funzionalità del polso trattato chirurgicamente .
Va dunque affermata la responsabilità della per non aver scelto un appropriato trattamento CP_3
di riduzione della frattura (scomposta) .
Venendo alla quantificazione dei postumi , il collegio peritale ha ravvisato , con motivazione che integralmente si condivide, “una inabilità temporanea assoluta pari a 7 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30, con riferimento alla durata del processo di malattia.
Alla stabilizzazione clinica dei postumi si è instaurata una invalidità permanente, intesa come maggior danno biologico -determinata da esiti algico- disfunzionali di un trauma contusivo dell'arto superiore sinistro in destrimane con frattura scomposta instabile della epifisi distale del radio, inizialmente trattata con apparecchio gessato e successiva viziosa consolidazione, con necessità di successivo intervento chirurgico di osteotomia correttiva e osteosintesi con placca volare con viti tuttora in situ-valutabile secondo i valori criteri di cui alle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico indicate dalla SIMLA, in misura pari al 3% da collocarsi nel range di invalidità tra il 5% e il 7% compresi. In considerazione del tempo trascorso dal sinistro in discussione gli esiti possono ritenersi verosimilmente stabilizzati e non suscettibili di ulteriori miglioramenti. Il maggior danno NO non ha inoltre inciso in termini negativi sulla capacità lavorativa specifica” (pag. 18 CTU) .
Applicando i criteri di liquidazione del danno biologico- inteso come lesione psico-fisica dell'organismo umano, di natura areddituale - di cui al Codice delle Assicurazioni in tema di micropermanenti - all'attrice (44 aa al momento dell'evento per cui è causa ) va riconosciuto il danno NO .
Il danno NO (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico o della Struttura di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura), conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III 27.9.2021 n. 26117), va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore (A) ; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico (B); detraendo il secondo importo dal primo.
Applicando i principi di cui sopra il caso di specie il valore di A (7%) , tenuto conto dell'età della al momento dei fatti (44 anni), è pari ad € 10.634,97 (valore del punto base pari ad euro CP_1
963,40 , importo aggiornato sulla scorta del D.M. 18.7.2025) ; il valore di B (5%) è pari ad €
5997,17 (valore del punto pari ad euro 963,40) , utilizzando i criteri di calcolo di cui sopra;
sottraendo il valore di B dal valore di A si perviene all'importo di € 4637,8 che costituisce quantificazione del maggior danno da invalidità permanente .
Il danno biologico, quale lesione all'integrità fisio-psichica del danneggiato, di natura areddituale, è comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione.
Va inoltre risarcito il danno biologico temporaneo per i seguenti importi , adottando i criteri di liquidazione delle micro permanenti come sopra indicati , con il riconoscimento dei seguenti importi: - € 393,26 quale ristoro del danno da incapacità temporanea assoluta, calcolando euro
56,18 giornalieri per ciascun giorno di inabilità temporanea assoluta (7 gg riconosciuti);
- euro 842,70 quale ristoro del danno da incapacità temporanea parziale al 50% , applicando lo stesso criterio di calcolo di cui sopra (calcolo delle micropermanenti come aggiornato dal D.M. 18.7.2025) .
Si perviene al complessivo importo di euro 5873,76 a titolo di ristoro del danno biologico.
Va inoltre liquidato il danno morale soggettivo pari ad un terzo della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico per euro 1957,92.
Agli importi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese mediche sostenute in conseguenza della ravvisata malpractice (danno patrimoniale emergente), che il collegio peritale ha quantificato in euro 2941,69, sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice.
Quanto infine al profilo della prospettata lesione della libertà di autodeterminazione - profilo del consenso informato generico- nulla è dovuto all'attrice non avendo quest'ultima formalizzato alcuna richiesta risarcitoria in tal senso sia nel libello introduttivo sia nella memoria di precisazione della domanda.
La Struttura va dunque condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva (danno biologico + danno morale + spese mediche ) somma di euro 10.772,87 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 31 ottobre 2018 (e cioè dal giorno dell'accesso in Pronto Soccorso e della conseguente inadeguata applicazione di doccia gessata al polso sinistro), e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici Istat sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo (vedi SSUU 1712/1995).
La Struttura va infine condannata al rimborso in favore dell'attrice delle spese da quest'ultima sostenute per la mediazione obbligatoria e la consulenza di parte, come da fatture in atti.
Le spese di causa, ivi comprese quelle della CTU medico- legale liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da euro 5201,00
a euro 26.000,00 , avuto riguardo alla somma liquidata a titolo di risarcimento e alle quattro fasi del giudizio).
Sentenza a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) condanna la al pagamento in favore dell'attrice Controparte_5
della somma di euro 10.772,87 , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 31 ottobre 2018 , e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici
Istat sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo , a titolo di risarcimento del danno;
b) condanna parte convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria e per la consulenza tecnica di parte;
c) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto;
d) condanna la convenuta alla refusione delle spese di causa in favore di parte attrice , CP_5 che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5077,00 per compenso ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) sentenza a debito.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri