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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20220/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20220/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], in proprio e Parte_1 quale l.r.p.t. della società , con sede a New York (USA), con il Parte_2 patrocinio dell'avv. VITIELLO MARIATERESA elettivamente domiciliato in V.LE DELLA REPUBBLICA, 279 59100 PRATO presso il difensore avv. VITIELLO MARIATERESA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AYALA VALVA Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO elettivamente domiciliato in VIA DEL CORSO, 300 00186 ROMA presso il difensore avv. D'AYALA VALVA DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE
“accertato e dichiarato che le opere di 1975 e En Route Persona_1 Per_2 Per_3 to New Orleans 1971, acquistate dal sig. presso in data 30/10/2019, Parte_1 CP_1 lotti contraddistinti dai numeri 168 e 169, non sono attribuibili all'artista dichiarato Persona_4
e, dunque, non autentiche,
Voglia, in tesi dichiarare risolto per inadempimento del venditore - trattandosi di vendita di “aliud pro alio” - il contratto inter partes come pure previsto dalla stessa all'art. 5 delle Condizioni di CP_1
Vendita, condannando, dunque, la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta, in ipotesi, dichiarare
l'annullamento del contratto di vendita inter partes delle opere di Persona_1 Per_2
1975 e En Route to New Orleans 1971, acquistate dal sig. presso Per_3 Parte_1
in data 30/10/2019, lotti contraddistinti dai numeri 168 e 169,per vizio del consenso e, quindi, CP_1 condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta dovuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP”.
pagina 1 di 7 PER LA PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo ogni eventuale accertamento preliminare e/o incidentale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e previa ogni eventuale ulteriore pronuncia preliminare e pregiudiziale,
a) rigettare le domande di parte attrice, in quanto inammissibili, improcedibili, illegittime e comunque infondate, per le ragioni di cui in narrativa;
b) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Motivazione
, in proprio e quale titolare e legale rappresentante della , Parte_1 Controparte_2
conveniva in giudizio la chiedendo di accertare e dichiarare la non autenticità delle Controparte_1
opere di , ( 1975 e En Route to New Orleans 1971, Persona_4 Per_1 Per_2 Per_3
acquistate in data 30/10/2019 (lotti contraddistinti dai numeri 168 e 169), in quanto non sono attribuibili all'artista dichiarato , quindi di dichiarare la risoluzione per Persona_4
inadempimento del contratto inter partes ex art. 1453 c.c. e come previsto anche all'art. 5 delle
Condizioni di Vendita, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta.
Inoltre, “in ipotesi” l'attore chiedeva di dichiarare l'annullamento del medesimo contratto di vendita per vizio del consenso e di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta dovuta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La si costituiva in giudizio e contestava le domande dell'attore perché tardive, Controparte_1
inammissibili e improcedibili, e comunque prive di fondamento, sia in fatto sia in diritto.
Preliminarmente chiedeva ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo quale mandante e CP_3
proprietaria dei Lotti venduti in asta.
La chiamata in causa veniva autorizzata ma, dopo due tentativi di notifica all'estero, risultava CP_3
estinta e si riservava di eventualmente agire separatamente – senza alcuna rinuncia e ferme le CP_1 difese svolte contro l'attore - all'esito del presente giudizio nei confronti degli aventi causa di questa.
Veniva quindi assegnato alle parti termine per avviare il tentativo di negoziazione assistita, che aveva esito negativo, quindi la causa proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie, quindi veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti prodotti, esaminate le Fotografie oggetto di causa: (i) “Untitled (Biloxi, Mississippi), 1975”, costituente il Lotto 168 dell'Asta; (ii) “En Route to
New Orleans, 1971”, costituente il Lotto 169 dell'Asta; ed esperito ogni opportuno accertamento: dica il c.t.u. se le suddette Fotografie sono autentiche”.
pagina 2 di 7 La c.t.u. veniva depositata e la causa – ritenuta matura per la decisione e inammissibile la memoria depositata dall'attore in data 1.7.2024, con l'allegato, in quanto tardiva e non autorizzata – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La controversia ha ad oggetto l'acquisto di due opere di , ossia la fotografia Persona_4 Per_1
( 1975 e la fotografia En Route to New Orleans 1971, effettuato all'asta, in data Per_2 Per_3
30.10.2019, di cui la parte attrice, quale parte acquirente, assume la non autenticità chiedendo la risoluzione del contratto di vendita di aliud pro alio o l'annullamento per vizio della volontà, con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori.
L'azione proposta ha natura contrattuale e ha, quale legittimato attivo, la parte acquirente e quale legittimato passivo, la parte venditrice.
Dal lato attivo, ha agito in giudizio in proprio e quale “titolare, legale Parte_1
rappresentante” della allegando di aver acquistato all'asta le due opere d'arte per Controparte_2
cui è causa.
Dalla documentazione prodotta emerge che ha partecipato all'asta Parte_1
sottoscrivendo relativo modulo in data 25.10.2019 e riportando quale indirizzo quello della sede della
(Bid form = doc. n 5 conv.). Tutta la documentazione successiva all'asta riporta Controparte_2
quale cliente della e destinatario delle opere la / e l'indirizzo CP_1 Controparte_2 Parte_1 della sede della Segnatamente: l'estratto conto del 13.11.2019 Controparte_2 dell'aggiudicazione è stato inviato da alla / (doc. 7 conv.), nel CP_1 Controparte_2 Parte_1
documento di trasporto che ha accompagnato la spedizione dei Lotti il destinatario è la
[...]
/ (doc. 8 conv.), la fattura di vendita è alla / CP_2 Parte_1 Controparte_2 Parte_1
(doc. 19 conv.), la documentazione inerente la spedizione dei Lotti è diretta alla Controparte_2
nella sua sede di New York (doc. 13 conv.). Parte_1
La stessa parte attrice, a pagina 1 dell'atto di citazione ha riconosciuto espressamente che la parte acquirente era quale titolare e legale rappresentante della Parte_1 Parte_1 Controparte_2
( “in data 30/0/2019 il sig. acquistava, nella sua qualità di titolare, legale rappresentante Parte_1 della , all'asta, presso la , due opere…”). Controparte_2 CP_1
Ne consegue che legittimazione attiva deve essere riconosciuta, sia in capo alla persona fisica Pt_1
, sia alla , quali parte acquirente delle opere per cui è causa. Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 Dal lato passivo, il rapporto contrattuale è intercorso con la quale, benchè abbia CP_1 CP_1
agito quale mandataria con rappresentanza del proprietario delle opere (la ) come da CP_4
mandato a vendere (doc. n 4), nel rapporto con l'acquirente non risulta abbia speso il nome della mandante . CP_4
Risulta infatti che, nel catalogo delle opere di non vi è alcuna indicazione della e CP_1 CP_4
che, successivamente alla aggiudicazione, la ha chiesto il pagamento del corrispettivo di euro CP_1
27.090,00 indicando, nell'estratto conto del 13.11.2019, le modalità di pagamento e di ritiro delle opere tutte riferite alla stessa (doc n 1 attore); infine l'art. 7 delle condizioni di vendita prevede CP_1 espressamente che “la fatturazione del prezzo all'Acquirente sarà di competenza esclusiva del
Venditore” e la fattura è stata emessa da (doc. n 19 conv.). CP_1
La ha dunque agito in nome proprio quale venditore, senza esternare il potere rappresentativo CP_1
della mandante pertanto ha acquistato i diritti ed assunto gli obblighi derivanti dalla vendita CP_3
nei confronti della parte acquirente (cfr. Cass. sez. 2 Ordinanza n.22616 del 10/09/2019).
Deve quindi ritenersi che il rapporto contrattuale è intercorso tra e Parte_1 [...]
, quale parte acquirente, e la quale mandataria della venditrice, che ha CP_2 CP_1 CP_1
assunto tutti gli obblighi derivanti dalla vendita.
Occorre ora esaminare la responsabilità contrattuale della convenuta per la vendita delle due opere di per cui è causa, che sono state indicate nel catalogo della come Persona_4 CP_1
segue:
Lotto n 168
(1939) Persona_4
Untitled (Biloxi, Mississippi), 1975
Stampa successiva a colori su carta kodak cm 35,3 x 43,5 (cm 26,3 x 39,3 immagine)
Firmata a penna blu al verso
Bibliografia
The Hasselblad Award 1998: , Hasselblad Center, Göteborg, 1999 Persona_4
, ME & UD Cartier pour l'art contemporain, Londra e Parigi, Persona_4
2002, p. 87
€ 5.000 - 8.000
Lotto n 169
(1939) Persona_4
En Route to New Orleans, 1971
Stampa successiva a colori su carta kodak cm 38 x 30 (cm 34,5 x 23,5 immagine)
pagina 4 di 7 Firmata a penna blu al verso
Bibliografia
, ME & HU / Fondation Cartier pour l'art contemporain, Londra e Parigi, Persona_4
2002, pl. 90
: Los Alamos, Scalo, Zurigo, 2003, p. 99 Persona_4
MA and Weski, William Eggleston: Democratic Camera, Whitney Museum of American Art Yale
University Press, 2008, p. 101, pl. 43
€ 7.000 - 10.000
La normativa applicabile al rapporto contrattuale non è quella del codice del consumo, considerato che parte acquirente è anche la che non qualificabile come consumatore, ma quella di Controparte_2 cui all'art. 1497 c.c., che richiama le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c..
In particolare, la vendita di opere d'arte non autentiche dà diritto alla risoluzione del contratto per la vendita di aliud pro alio (art. 1497 c.c.), con i conseguenti effetti restitutori, come da giurisprudenza che si richiama: La cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che, in realtà, non ne è stato l'autore costituisce un'ipotesi di vendita di " aliud pro alio" e legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 c.c. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza
n.30713 del 27/11/2018).
Anche le Condizioni di Vendita che regolano il rapporto tra le parti, prevedono, nel caso di vendita di opere contraffatte, l'obbligo di di rimborsare il prezzo all'acquirente che chieda la risoluzione CP_1
del contratto, previa restituzione dell'opera (art. 5 “… nel caso in cui, dopo la vendita in asta, un lotto risulti essere una Contraffazione, rimborserà all'acquirente che faccia richiesta di risoluzione CP_1 del contratto di vendita, previa restituzione del lotto a , l'importo…”). CP_1
In conformità alla clausola suindicata, la parte acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto alla
Finarte con PEC del 26.11.2020 (doc. n 9), nella quale precisava che “le opere, sottoposte all'attenzione della galleria sono state ritenute non autentiche, …” e ha allegato la CP_5
lettera del 30 settembre 2020 del consulente legale della , che rappresenta Controparte_6
, che conferma la non autenticità delle opere “Il motivo per cui la galleria non può Persona_4
stabilire che le opere siano autentiche è che esse presentano le caratteristiche di opere non autentiche.
Tali caratteristiche sono determinate e visibili nelle immagini che abbiamo visto e non cambierebbero se vedessimo le opere di persona”.
Il fatto oggettivo che le opere per cui è causa non abbiano le caratteristiche delle opere autentiche, è confermata dalla c.t.u., che ha verificato che “Cercando comunque su opere andate all'asta sia da
pagina 5 di 7 Christie's che da Phillips trovo che ogni opera oltre che firmata, se stampata in un secondo momento in C-Print, riporta anche una numerazione e normalmente una provenienza e in alcuni casi anche una foto per autentica.
Tutte cose non riscontrate in questo caso se non la firma sul retro …”.
La mancaza delle caratteristiche delle opere autentiche di è quindi un dato oggettivo che fa Per_4
ritenere la non autenticità delle opere in esame.
Non è invece condivisibile la conclusione del c.t.u., secondo cui si trattarebbe di opere minori “(in quanto non fatte per il mercato) ma autentiche riproduzioni di opere di e, in quanto tali, Per_4
messe in asta a prezzi decisamente inferiori ad opere numerate, firmate, con autentica e conoscendo la provenienza, immesse sul mercato per la vendita, che supererebbero i centomila euro”, in quanto è una mera ipotesi non suffragata da riscontri oggettivi e smentita dalla Galleria che ha dichiarato che CP_5 le opere “presentano caratteristiche di opere non autentiche”.
E' quindi provato il grave inadempimento della convenuta, che ha venduto un aliud pro alio essendo il bene venduto completamente difforme da quello pattuito, considerato che l'autenticità di un'opera d'arte è un elemento essenziale del bene.
Infine si osserva che la limitazione della responsabilità della al dolo e colpa grave – ad CP_1
esclusine della colpa lieve – prevista dall'art. 6 dalle Condizioni di Vendita, non è rilevante nel caso in esame, in quanto è ravvisabile la colpa grave della che ha venduto un'opera non autentica senza CP_1
aver effettuato alcuna verifica sulla sua autenticità, tanto più considerato che è una casa d'aste CP_1
che ha agito nell'esercizio della sua attività professionale e che pertanto aveva l'obbligo di adempiere con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c..
Deve quindi essere accolta la domanda della parte attrice di risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c., a cui conseguono gli effetti restitutori per la retroattività degli effetti della risoluzione
(art. 1458 c.c.).
L'attrice ha quindi diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei due lotti n 168 e n 169 di euro 27.090,00. Sulla predetta somma maturano gli interessi al tasso legale ex art. 1284 4 comma c.c. dalla domanda (notifica atto di citazione del 21.4.2021) al saldo, in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo e considerato che la buona fede si presume e non vi è prova della mala fede della convenuta al momento della vendita (art. 2033 c.c.).
La domanda di annullamento del contratto non deve essere esaminata, stante l'accoglimento della domanda di risoluzione;
la domanda e di risarcimento del danno deve invece essere respinta, non avendo l'attrice assolto all'onere della prova del danno nell'an e nel quantum, che incombeva sulla stessa parte.
pagina 6 di 7 La domanda ex art 96 della convenuta deve essere respinta, stante la soccombenza della convenuta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza della convenuta e si determinano tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 26.001 e 52.000, con la riduzione del compenso della fase istruttoria per l'assenza di istruttoria orale e l'applicazione dei valor medi per le altre fasi.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 7.7.2024 vanno poste per intero a carico della convenuta in quanto soccombente, mentre le spese del c.t.p. della parte attrice non vanno riconosciute in assenza della documentazione relativa al loro pagamento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa, così dispone:
1. accerta e dichiara la non autenticità delle opere “WILLIAM Untitled Per_4 Per_2
1975 e WILLIAM EGGLESTON En Route to New Orleans 1971”, corrispondenti ai Per_3
lotti n 168 e n 169, vendute dalla convenuta alla parte attrice in data 30.10.2019 e dichiara la risoluzione del contratto per la vendita di aliud pro alio;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione alla parte attrice del prezzo pagato di euro 27.090,00 oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 21.4.2021 al saldo;
3. rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta;
5. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €
6.713,00 per compenso, € 518,00 per spese, oltre al 15% spese forf., iva e cpa;
6. pone le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 7.7.2024, in via definitiva a carico della convenuta per l'intero.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20220/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], in proprio e Parte_1 quale l.r.p.t. della società , con sede a New York (USA), con il Parte_2 patrocinio dell'avv. VITIELLO MARIATERESA elettivamente domiciliato in V.LE DELLA REPUBBLICA, 279 59100 PRATO presso il difensore avv. VITIELLO MARIATERESA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AYALA VALVA Controparte_1 P.IVA_1
DIEGO elettivamente domiciliato in VIA DEL CORSO, 300 00186 ROMA presso il difensore avv. D'AYALA VALVA DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE
“accertato e dichiarato che le opere di 1975 e En Route Persona_1 Per_2 Per_3 to New Orleans 1971, acquistate dal sig. presso in data 30/10/2019, Parte_1 CP_1 lotti contraddistinti dai numeri 168 e 169, non sono attribuibili all'artista dichiarato Persona_4
e, dunque, non autentiche,
Voglia, in tesi dichiarare risolto per inadempimento del venditore - trattandosi di vendita di “aliud pro alio” - il contratto inter partes come pure previsto dalla stessa all'art. 5 delle Condizioni di CP_1
Vendita, condannando, dunque, la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta, in ipotesi, dichiarare
l'annullamento del contratto di vendita inter partes delle opere di Persona_1 Per_2
1975 e En Route to New Orleans 1971, acquistate dal sig. presso Per_3 Parte_1
in data 30/10/2019, lotti contraddistinti dai numeri 168 e 169,per vizio del consenso e, quindi, CP_1 condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta dovuta, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP”.
pagina 1 di 7 PER LA PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo ogni eventuale accertamento preliminare e/o incidentale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e previa ogni eventuale ulteriore pronuncia preliminare e pregiudiziale,
a) rigettare le domande di parte attrice, in quanto inammissibili, improcedibili, illegittime e comunque infondate, per le ragioni di cui in narrativa;
b) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Motivazione
, in proprio e quale titolare e legale rappresentante della , Parte_1 Controparte_2
conveniva in giudizio la chiedendo di accertare e dichiarare la non autenticità delle Controparte_1
opere di , ( 1975 e En Route to New Orleans 1971, Persona_4 Per_1 Per_2 Per_3
acquistate in data 30/10/2019 (lotti contraddistinti dai numeri 168 e 169), in quanto non sono attribuibili all'artista dichiarato , quindi di dichiarare la risoluzione per Persona_4
inadempimento del contratto inter partes ex art. 1453 c.c. e come previsto anche all'art. 5 delle
Condizioni di Vendita, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta.
Inoltre, “in ipotesi” l'attore chiedeva di dichiarare l'annullamento del medesimo contratto di vendita per vizio del consenso e di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto di euro 27.090,00, o di quella diversa somma che risulterà provata e dovuta, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta dovuta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La si costituiva in giudizio e contestava le domande dell'attore perché tardive, Controparte_1
inammissibili e improcedibili, e comunque prive di fondamento, sia in fatto sia in diritto.
Preliminarmente chiedeva ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del terzo quale mandante e CP_3
proprietaria dei Lotti venduti in asta.
La chiamata in causa veniva autorizzata ma, dopo due tentativi di notifica all'estero, risultava CP_3
estinta e si riservava di eventualmente agire separatamente – senza alcuna rinuncia e ferme le CP_1 difese svolte contro l'attore - all'esito del presente giudizio nei confronti degli aventi causa di questa.
Veniva quindi assegnato alle parti termine per avviare il tentativo di negoziazione assistita, che aveva esito negativo, quindi la causa proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie, quindi veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti prodotti, esaminate le Fotografie oggetto di causa: (i) “Untitled (Biloxi, Mississippi), 1975”, costituente il Lotto 168 dell'Asta; (ii) “En Route to
New Orleans, 1971”, costituente il Lotto 169 dell'Asta; ed esperito ogni opportuno accertamento: dica il c.t.u. se le suddette Fotografie sono autentiche”.
pagina 2 di 7 La c.t.u. veniva depositata e la causa – ritenuta matura per la decisione e inammissibile la memoria depositata dall'attore in data 1.7.2024, con l'allegato, in quanto tardiva e non autorizzata – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La controversia ha ad oggetto l'acquisto di due opere di , ossia la fotografia Persona_4 Per_1
( 1975 e la fotografia En Route to New Orleans 1971, effettuato all'asta, in data Per_2 Per_3
30.10.2019, di cui la parte attrice, quale parte acquirente, assume la non autenticità chiedendo la risoluzione del contratto di vendita di aliud pro alio o l'annullamento per vizio della volontà, con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori.
L'azione proposta ha natura contrattuale e ha, quale legittimato attivo, la parte acquirente e quale legittimato passivo, la parte venditrice.
Dal lato attivo, ha agito in giudizio in proprio e quale “titolare, legale Parte_1
rappresentante” della allegando di aver acquistato all'asta le due opere d'arte per Controparte_2
cui è causa.
Dalla documentazione prodotta emerge che ha partecipato all'asta Parte_1
sottoscrivendo relativo modulo in data 25.10.2019 e riportando quale indirizzo quello della sede della
(Bid form = doc. n 5 conv.). Tutta la documentazione successiva all'asta riporta Controparte_2
quale cliente della e destinatario delle opere la / e l'indirizzo CP_1 Controparte_2 Parte_1 della sede della Segnatamente: l'estratto conto del 13.11.2019 Controparte_2 dell'aggiudicazione è stato inviato da alla / (doc. 7 conv.), nel CP_1 Controparte_2 Parte_1
documento di trasporto che ha accompagnato la spedizione dei Lotti il destinatario è la
[...]
/ (doc. 8 conv.), la fattura di vendita è alla / CP_2 Parte_1 Controparte_2 Parte_1
(doc. 19 conv.), la documentazione inerente la spedizione dei Lotti è diretta alla Controparte_2
nella sua sede di New York (doc. 13 conv.). Parte_1
La stessa parte attrice, a pagina 1 dell'atto di citazione ha riconosciuto espressamente che la parte acquirente era quale titolare e legale rappresentante della Parte_1 Parte_1 Controparte_2
( “in data 30/0/2019 il sig. acquistava, nella sua qualità di titolare, legale rappresentante Parte_1 della , all'asta, presso la , due opere…”). Controparte_2 CP_1
Ne consegue che legittimazione attiva deve essere riconosciuta, sia in capo alla persona fisica Pt_1
, sia alla , quali parte acquirente delle opere per cui è causa. Parte_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 Dal lato passivo, il rapporto contrattuale è intercorso con la quale, benchè abbia CP_1 CP_1
agito quale mandataria con rappresentanza del proprietario delle opere (la ) come da CP_4
mandato a vendere (doc. n 4), nel rapporto con l'acquirente non risulta abbia speso il nome della mandante . CP_4
Risulta infatti che, nel catalogo delle opere di non vi è alcuna indicazione della e CP_1 CP_4
che, successivamente alla aggiudicazione, la ha chiesto il pagamento del corrispettivo di euro CP_1
27.090,00 indicando, nell'estratto conto del 13.11.2019, le modalità di pagamento e di ritiro delle opere tutte riferite alla stessa (doc n 1 attore); infine l'art. 7 delle condizioni di vendita prevede CP_1 espressamente che “la fatturazione del prezzo all'Acquirente sarà di competenza esclusiva del
Venditore” e la fattura è stata emessa da (doc. n 19 conv.). CP_1
La ha dunque agito in nome proprio quale venditore, senza esternare il potere rappresentativo CP_1
della mandante pertanto ha acquistato i diritti ed assunto gli obblighi derivanti dalla vendita CP_3
nei confronti della parte acquirente (cfr. Cass. sez. 2 Ordinanza n.22616 del 10/09/2019).
Deve quindi ritenersi che il rapporto contrattuale è intercorso tra e Parte_1 [...]
, quale parte acquirente, e la quale mandataria della venditrice, che ha CP_2 CP_1 CP_1
assunto tutti gli obblighi derivanti dalla vendita.
Occorre ora esaminare la responsabilità contrattuale della convenuta per la vendita delle due opere di per cui è causa, che sono state indicate nel catalogo della come Persona_4 CP_1
segue:
Lotto n 168
(1939) Persona_4
Untitled (Biloxi, Mississippi), 1975
Stampa successiva a colori su carta kodak cm 35,3 x 43,5 (cm 26,3 x 39,3 immagine)
Firmata a penna blu al verso
Bibliografia
The Hasselblad Award 1998: , Hasselblad Center, Göteborg, 1999 Persona_4
, ME & UD Cartier pour l'art contemporain, Londra e Parigi, Persona_4
2002, p. 87
€ 5.000 - 8.000
Lotto n 169
(1939) Persona_4
En Route to New Orleans, 1971
Stampa successiva a colori su carta kodak cm 38 x 30 (cm 34,5 x 23,5 immagine)
pagina 4 di 7 Firmata a penna blu al verso
Bibliografia
, ME & HU / Fondation Cartier pour l'art contemporain, Londra e Parigi, Persona_4
2002, pl. 90
: Los Alamos, Scalo, Zurigo, 2003, p. 99 Persona_4
MA and Weski, William Eggleston: Democratic Camera, Whitney Museum of American Art Yale
University Press, 2008, p. 101, pl. 43
€ 7.000 - 10.000
La normativa applicabile al rapporto contrattuale non è quella del codice del consumo, considerato che parte acquirente è anche la che non qualificabile come consumatore, ma quella di Controparte_2 cui all'art. 1497 c.c., che richiama le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c..
In particolare, la vendita di opere d'arte non autentiche dà diritto alla risoluzione del contratto per la vendita di aliud pro alio (art. 1497 c.c.), con i conseguenti effetti restitutori, come da giurisprudenza che si richiama: La cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che, in realtà, non ne è stato l'autore costituisce un'ipotesi di vendita di " aliud pro alio" e legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 c.c. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza
n.30713 del 27/11/2018).
Anche le Condizioni di Vendita che regolano il rapporto tra le parti, prevedono, nel caso di vendita di opere contraffatte, l'obbligo di di rimborsare il prezzo all'acquirente che chieda la risoluzione CP_1
del contratto, previa restituzione dell'opera (art. 5 “… nel caso in cui, dopo la vendita in asta, un lotto risulti essere una Contraffazione, rimborserà all'acquirente che faccia richiesta di risoluzione CP_1 del contratto di vendita, previa restituzione del lotto a , l'importo…”). CP_1
In conformità alla clausola suindicata, la parte acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto alla
Finarte con PEC del 26.11.2020 (doc. n 9), nella quale precisava che “le opere, sottoposte all'attenzione della galleria sono state ritenute non autentiche, …” e ha allegato la CP_5
lettera del 30 settembre 2020 del consulente legale della , che rappresenta Controparte_6
, che conferma la non autenticità delle opere “Il motivo per cui la galleria non può Persona_4
stabilire che le opere siano autentiche è che esse presentano le caratteristiche di opere non autentiche.
Tali caratteristiche sono determinate e visibili nelle immagini che abbiamo visto e non cambierebbero se vedessimo le opere di persona”.
Il fatto oggettivo che le opere per cui è causa non abbiano le caratteristiche delle opere autentiche, è confermata dalla c.t.u., che ha verificato che “Cercando comunque su opere andate all'asta sia da
pagina 5 di 7 Christie's che da Phillips trovo che ogni opera oltre che firmata, se stampata in un secondo momento in C-Print, riporta anche una numerazione e normalmente una provenienza e in alcuni casi anche una foto per autentica.
Tutte cose non riscontrate in questo caso se non la firma sul retro …”.
La mancaza delle caratteristiche delle opere autentiche di è quindi un dato oggettivo che fa Per_4
ritenere la non autenticità delle opere in esame.
Non è invece condivisibile la conclusione del c.t.u., secondo cui si trattarebbe di opere minori “(in quanto non fatte per il mercato) ma autentiche riproduzioni di opere di e, in quanto tali, Per_4
messe in asta a prezzi decisamente inferiori ad opere numerate, firmate, con autentica e conoscendo la provenienza, immesse sul mercato per la vendita, che supererebbero i centomila euro”, in quanto è una mera ipotesi non suffragata da riscontri oggettivi e smentita dalla Galleria che ha dichiarato che CP_5 le opere “presentano caratteristiche di opere non autentiche”.
E' quindi provato il grave inadempimento della convenuta, che ha venduto un aliud pro alio essendo il bene venduto completamente difforme da quello pattuito, considerato che l'autenticità di un'opera d'arte è un elemento essenziale del bene.
Infine si osserva che la limitazione della responsabilità della al dolo e colpa grave – ad CP_1
esclusine della colpa lieve – prevista dall'art. 6 dalle Condizioni di Vendita, non è rilevante nel caso in esame, in quanto è ravvisabile la colpa grave della che ha venduto un'opera non autentica senza CP_1
aver effettuato alcuna verifica sulla sua autenticità, tanto più considerato che è una casa d'aste CP_1
che ha agito nell'esercizio della sua attività professionale e che pertanto aveva l'obbligo di adempiere con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c..
Deve quindi essere accolta la domanda della parte attrice di risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1453 c.c., a cui conseguono gli effetti restitutori per la retroattività degli effetti della risoluzione
(art. 1458 c.c.).
L'attrice ha quindi diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto dei due lotti n 168 e n 169 di euro 27.090,00. Sulla predetta somma maturano gli interessi al tasso legale ex art. 1284 4 comma c.c. dalla domanda (notifica atto di citazione del 21.4.2021) al saldo, in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo e considerato che la buona fede si presume e non vi è prova della mala fede della convenuta al momento della vendita (art. 2033 c.c.).
La domanda di annullamento del contratto non deve essere esaminata, stante l'accoglimento della domanda di risoluzione;
la domanda e di risarcimento del danno deve invece essere respinta, non avendo l'attrice assolto all'onere della prova del danno nell'an e nel quantum, che incombeva sulla stessa parte.
pagina 6 di 7 La domanda ex art 96 della convenuta deve essere respinta, stante la soccombenza della convenuta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza della convenuta e si determinano tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 26.001 e 52.000, con la riduzione del compenso della fase istruttoria per l'assenza di istruttoria orale e l'applicazione dei valor medi per le altre fasi.
Le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 7.7.2024 vanno poste per intero a carico della convenuta in quanto soccombente, mentre le spese del c.t.p. della parte attrice non vanno riconosciute in assenza della documentazione relativa al loro pagamento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa, così dispone:
1. accerta e dichiara la non autenticità delle opere “WILLIAM Untitled Per_4 Per_2
1975 e WILLIAM EGGLESTON En Route to New Orleans 1971”, corrispondenti ai Per_3
lotti n 168 e n 169, vendute dalla convenuta alla parte attrice in data 30.10.2019 e dichiara la risoluzione del contratto per la vendita di aliud pro alio;
2. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
restituzione alla parte attrice del prezzo pagato di euro 27.090,00 oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 21.4.2021 al saldo;
3. rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta;
5. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €
6.713,00 per compenso, € 518,00 per spese, oltre al 15% spese forf., iva e cpa;
6. pone le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 7.7.2024, in via definitiva a carico della convenuta per l'intero.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
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