TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 343/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10 luglio 1980; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Saccani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Pansa n. 1
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
10 febbraio 1978; rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Zagni come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n.
3
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnare a la casa familiare sita in Reggio Emilia, Via Parte_1
Lama Golese n. 8;
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la CP_1 figlia minore secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso
l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, il martedì, dalle ore 17.00 alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni anche non consecutivi e la madre 30 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno (nel caso in cui i periodi di ferie prescelti dai genitori coincidano, la scelta spetterà al padre negli anni pari ed alla madre negli anni dispari;
nel 2025 la madre trascorrerà con la figlia il periodo dal 1° luglio al 18 luglio, quando la riaccompagnerà dal padre, mentre il padre trascorrerà con la figlia il periodo dal 19 luglio al 3 agosto, quando la madre la andrà a riprendere per tenerla con sé fino alla fine di agosto);
2 di 7 ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località di villeggiatura prescelta, indicando indirizzo e recapito telefonico ad essa relativi e dovrà garantire alla figlia di mantenere contatti quotidiani con l'altro genitore, fermo restando la facoltà di questi di andare a trovare la figlia nel luogo di villeggiatura, almeno una volta nell'arco del soggiorno, previo accordo con
l'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nell'anno 2025, la minore trascorrerà con la madre il primo periodo);
- durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo che la madre comunichi la volontà di tenere con sé la figlia per l'intero periodo (nell'anno
2026, la minore trascorrerà le vacanze pasquali con il padre e così via);
5) dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito per la metà ciascuno;
6) porre a carico di l'obbligo di versare a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_2 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (€
350,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dal quale era consensualmente separata in forza del CP_1
3 di 7 decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data
29 marzo 2023.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli
(il 16 febbraio 2006) e (il 9 luglio 2013), chiedeva, Per_2 Per_1 altresì, l'affidamento condiviso della figlia minore, la collocazione preferenziale della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina di tempi di permanenza della minore presso il padre, nonché un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 8 aprile 2025,
si associava alle domande di divorzio, di affidamento CP_1 condiviso della minore, di collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre, di assegnazione della casa familiare all'attrice e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, ma proponeva una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita ed offriva di contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura pari ad €
570,00 al mese, con integrale attribuzione dell'assegno unico a favore della . Pt_1
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza dell'8 maggio 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
4 di 7 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a MA
(CE) in data 29 giugno 2002.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
28 marzo 2023) definito con decreto di omologa reso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 29 marzo 2023.
5 di 7 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, Per_2 Per_1 rispettivamente, 19 e 11 anni.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e , CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario a MA (CE) in data 29 giugno 2002 e trascritto
6 di 7 nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2002 parte II serie A numero 79;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 8 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 343/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10 luglio 1980; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Saccani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Pansa n. 1
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
10 febbraio 1978; rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Zagni come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n.
3
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnare a la casa familiare sita in Reggio Emilia, Via Parte_1
Lama Golese n. 8;
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la CP_1 figlia minore secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso
l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, il martedì, dalle ore 17.00 alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il martedì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 21.30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia 15 giorni anche non consecutivi e la madre 30 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno (nel caso in cui i periodi di ferie prescelti dai genitori coincidano, la scelta spetterà al padre negli anni pari ed alla madre negli anni dispari;
nel 2025 la madre trascorrerà con la figlia il periodo dal 1° luglio al 18 luglio, quando la riaccompagnerà dal padre, mentre il padre trascorrerà con la figlia il periodo dal 19 luglio al 3 agosto, quando la madre la andrà a riprendere per tenerla con sé fino alla fine di agosto);
2 di 7 ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località di villeggiatura prescelta, indicando indirizzo e recapito telefonico ad essa relativi e dovrà garantire alla figlia di mantenere contatti quotidiani con l'altro genitore, fermo restando la facoltà di questi di andare a trovare la figlia nel luogo di villeggiatura, almeno una volta nell'arco del soggiorno, previo accordo con
l'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nell'anno 2025, la minore trascorrerà con la madre il primo periodo);
- durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, ad anni alterni ricomprendendovi la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo che la madre comunichi la volontà di tenere con sé la figlia per l'intero periodo (nell'anno
2026, la minore trascorrerà le vacanze pasquali con il padre e così via);
5) dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito per la metà ciascuno;
6) porre a carico di l'obbligo di versare a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Per_2 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 700,00 (€
350,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
7) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, dal quale era consensualmente separata in forza del CP_1
3 di 7 decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia in data
29 marzo 2023.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli
(il 16 febbraio 2006) e (il 9 luglio 2013), chiedeva, Per_2 Per_1 altresì, l'affidamento condiviso della figlia minore, la collocazione preferenziale della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina di tempi di permanenza della minore presso il padre, nonché un contributo per il mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€ 400,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 8 aprile 2025,
si associava alle domande di divorzio, di affidamento CP_1 condiviso della minore, di collocazione prevalente di quest'ultima presso la madre, di assegnazione della casa familiare all'attrice e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, ma proponeva una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita ed offriva di contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura pari ad €
570,00 al mese, con integrale attribuzione dell'assegno unico a favore della . Pt_1
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza dell'8 maggio 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
4 di 7 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a MA
(CE) in data 29 giugno 2002.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (udienza celebrata in data
28 marzo 2023) definito con decreto di omologa reso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 29 marzo 2023.
5 di 7 Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, Per_2 Per_1 rispettivamente, 19 e 11 anni.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e , CP_1 Parte_1 nata a [...] il [...], celebrato con rito concordatario a MA (CE) in data 29 giugno 2002 e trascritto
6 di 7 nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2002 parte II serie A numero 79;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 8 maggio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
7 di 7