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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
29/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4357/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DUCA ALESSANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti Controparte_1
IZ IE e CO LO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 05/04/2023 la ricorrente, dipendente della CP_1
Tribunale di Palermo sez.
[...] [...]
dall'01/01/1991, esponeva di avere svolto, Controparte_1
dal 2000 al 2020, importanti incarichi all'interno della Segreteria (dapprima per delega diretta del Segretario Generale pro tempore e poi previe delibere formali) e di avere ricevuto (di fatto dall'anno della sua promozione al livello A nel 2013 e formalmente dal 2016) l'incarico di responsabile del c.d. apparato con i compiti di
“Segretaria del Segretario Generale;
Ufficio di Segreteria Generale;
Stesura e
tenuta dei verbali di riunioni di Segreteria, predisposizione e conservazione
delibere di Segreteria;
Tenuta dei verbali del CD;
Invio delibere di Segreteria al
Presidente del CD e all'ufficio Amministrazione per i dovuti adempimenti
statutari e regolamentari;
Autorizzazioni e comunicazioni per iniziative e
manifestazioni; Predisposizione logistica per iniziative e manifestazioni;
Acquisti e rapporti con i fornitori;
Sicurezza (DVR) della sede di via Meli, delle
CdLZ e dei centri zona INCA, dei corsi di formazione e informazione, primo
soccorso, antincendio, sorveglianza sanitaria del personale della , CP_2
in raccordo con il Segretario di Organizzazione”. Deduceva che con l'insediamento di quale Segretario Generale nel 2020 era iniziata Persona_1
nei suoi confronti “una intensa, progressiva e devastante azione mobbizzante,
vessatoria, ritorsiva e discriminatoria” (diffusamente enucleata in ricorso e infine) “culminata nel licenziamento per giusta causa” irrogatole con comunicazione trasmessa via pec in data 14/10/2022. Rappresentata la natura illegittima della misura sanzionatoria adottata nei suoi confronti, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… dire e dichiarare nullo e/o
annullabile e/o illegittimo e/o inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente
in via principale perché ritorsivo e determinato da motivo illecito;
in subordine
stante la manifesta insussistenza dei fatti contestati e quindi la manifesta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. LAoro insussistenza di una giusta causa di licenziamento;
in ulteriore subordine: per
essere i comportamenti contestati oggetto di sanzioni conservative previste dal
regolamento del personale e/o comunque per la eccessiva tardività della
contestazione disciplinare;
in ulteriore subordine: per violazione dell'art. 7 legge
300/70 per essere stato intimato senza sentire il lavoratore a sua difesa e/o
comunque per essere stata la contestazione disciplinare generica e/o tardiva e/o
per violazione del principio di proporzionalità; condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
sig. , …. sensi ed agli effetti dell'art. 18, commi quattro e sette, Persona_1
della L. n. 300/1970, come sostituiti dalla L. n. 92/2012, in via principale alla
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze e gli
effetti di legge che ne derivano, ivi inclusa la condanna al pagamento di una
indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.
3.097,59) dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione,
oltre al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fondo TFR dal
giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati della
rivalutazione e degli interessi legali e il versamento delle indennità previste dal
regolamento CGIL a partire dalla indennità giornali, in subordine alla
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze egli
effetti di legge che ne derivano, ivi inclusa la condanna al pagamento di una
indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.
3.097,59) dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione
nella misura massima di 12 mensilità; in estremo subordine nella non creduta
ipotesi di mancata applicazione della tutela reintegratoria, al pagamento di
un'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5 e 6, St. LA (come sostituito
- 3 - Tribunale di Palermo sez. LAoro dall'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n.92) che, in
relazione all'anzianità del lavoratore (dipendente dal 01/01/1991) e tenuto conto
del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, andrà fissata nella misura
massima di ventiquattro mensilità (comma 5) dell'ultima retribuzione globale di
fatto (€. 3.097,59X 24) o nella misura massima di dodici mensilità (comma 6)
dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella diversa misura che il G.L.
riterrà dovuta”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10/06/2023, la chiedeva rigettarsi il ricorso, Controparte_1
contestandone la fondatezza.
Istruita la causa documentalmente, nonché attraverso l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi indicati da ciascuna parte, veniva fissata Persona_1
udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note conclusive, la causa viene quivi decisa alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di questa sentenza.
◊
1. La giurisprudenza di legittimità afferma che “il comma 4 dell'art. 155 c.p.c.,
diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno
festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2,
comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno
non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con
riguardo ai termini che si computano "a ritroso" […], ovvero contraddistinti
dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere
compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi
- 4 - Tribunale di Palermo sez. LAoro alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di
individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo
cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti,
si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in
pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”
(così testualmente Cass. n. 21335 del 2017, ma si vedano anche Cass. n. 7068 del
2020, Cass. n. 8496 del 2023). L'applicazione nel caso di specie di tale principio conduce – in tal senso dovendosi modificare l'ordinanza istruttoria emessa dal
Tribunale il 22/06/2023 - ad una declaratoria di tardività della costituzione di parte resistente, la quale – pur gravata di depositare la propria memoria difensiva entro 10 giorni prima dell'udienza fissata (con decreto del 26/04/2023) alla data del 21/06/ 2023, termine scadente domenica 11/6/2023 e perciò prorogatosi a ritroso al venerdì 09/06/2023 - vi ha invece provveduto il giorno successivo.
Alla riscontrata e dichiarata tardività consegue l'inammissibilità della produzione documentale che ha accompagnato la memoria e la sua inutilizzabilità nel contesto di questa decisione, l'inammissibilità delle eccezioni e delle richieste istruttorie con la medesima avanzate e, derivatamente, la nullità delle deposizioni rese in violazione della maturata preclusione da , Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 [...]
nonché a prova contraria da , Tes_1 CP_13 CP_14 CP_15
, sulle circostanze oggetto dei capitoli
[...] Testimone_2 Testimone_3
di prova della memoria difensiva.
2. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento
- 5 - Tribunale di Palermo sez. LAoro legittimo del lavoratore colpito (Cass. n. 17087 del 2011). La stessa giurisprudenza
(tra le più recenti v. Cass. n. 6838 del 2023, Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n.
26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022) afferma che per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, occorre che tale specifico intento datoriale, costituente motivo illecito ex art.1345 c.c., abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass.
n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), mentre non si può e non si deve procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse,
oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555
del 2011).
Dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera, però, il datore di lavoro dall'onere di provare a sua volta, stavolta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del
1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso.
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della esistenza o meno di un giustificato motivo di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, di seguito l'accertamento dell'esistenza o meno di un atto di licenziamento illecito per ritorsione,
con onere della prova a carico della lavoratrice.
Chiaramente ben può il giudice di merito valorizzare, ai fini della valutazione della
- 6 - Tribunale di Palermo sez. LAoro ritorsività, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583 del 2019). Si è detto, pure, che in caso di licenziamento irrogato per una condotta che si presenti disciplinarmente rilevante in astratto, incombendo sempre sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso
(Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018), è la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito a potere assumere eventualmente rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque,
pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa (Cass. n. 17266 del 2024).
3. Effettuate le superiori precisazioni, occorre esaminare i motivi del ricorso secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni che scaturisce dall'applicazione dei principi succitati, principiando dall'accertamento circa l'esistenza o meno di un giustificato motivo di licenziamento.
Orbene, i fatti contestati alla ricorrente e posti a fondamento del provvedimento espulsivo adottata il 14/10/2022 sono riassunti, anzitutto, nella nota del 19/07/2022 (e consistono 1) nella sottrazione dei files già archiviati nel computer in suo uso esclusivo e concernenti l'attività della Camera del LAoro di Palermo;
2) nell'acquisto con denaro
- 7 - Tribunale di Palermo sez. LAoro della Camera del LAoro di Palermo di beni non legati alla sua attività istituzionale - un forno ed una lavastoviglie - e comunque mai rinvenuti all'interno dei suoi locali e nella presentazione all'Amministrazione, a giustificazione di tale acquisto, di una fattura non corrispondente a quella emessa dalla ditta fornitrice ed indicante come bene acquistato una stampante); a questi si aggiungono quelli oggetto della nota del 6/10/2022 (la quale denuncia pure 1) l'adozione di comportamenti violativi dell'obbligo, in caso di malattia,
di permanenza nella propria abitazione e di non pregiudicare il proprio percorso di guarigione;
2) e 3) la rappresentazione di un falso stato morboso prima e di un inesistente concomitante impegno elettorale dopo per non presenziare alle audizioni disciplinari conseguenti alla nota precedente dilatandone i tempi di definizione).
Solo una parte di tali addebiti può dirsi comprovato all'esito del giudizio, anche in conseguenza della dichiarata decadenza della resistente dalla possibilità di introdurre in giudizio prove documentali e/o orali volte a dimostrare la fondatezza di ciascuno di essi.
3.1. Ed infatti, deve ritenersi del tutto assente qualsivoglia dimostrazione del secondo dei punti oggetto della contestazione del 19/07/2022, nulla consentendo ad oggi di affermare – senza poter visionare le presunte doppie fatture rinvenute e senza poter ricostruire le circostanze che ne avrebbero consentito il ritrovamento dell'una nel server di archiviazione delle immagini della videosorveglianza (Q-
NAP) e dell'altra nella contabilità – non solo la sussistenza dei fatti addebitati ma anche la riconducibilità diretta o indiretta dei medesimi alla ricorrente.
3.2. Analogamente, per ciò che concerne il primo ed il secondo dei punti oggetto della contestazione del 06/10/2022, se è la stessa ricorrente a non negare la possibilità
ch'ella, in costanza dello stato di malattia certificato al datore di lavoro sia per giustificare l'assenza dalla Camera del LAoro sia al fine di ottenere il rinvio dell'audizione fissata per il giorno 01/09/2022, si sia allontanata dalla propria
- 8 - Tribunale di Palermo sez. LAoro abitazione unitamente al marito, non può non ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità la condotta del lavoratore il quale si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena - non è
idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, e solo sul datore di lavoro compete l'onere di dimostrare che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, mentre il lavoratore non assume alcun onere di provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa (Cass. n. 6375 del 2011, Cass.
n. 1173 del 2018).
Quivi appare evidente l'impossibilità, in assenza di una tempestiva produzione documentale, di esaminare lo specifico contesto nel quale le uscite della ricorrente dalla propria abitazione sono avvenute, di avere cognizione delle singole attività compiute,
degli orari in cui la ricorrente sarebbe risultata assente da casa. Ne consegue l'assoluto difetto di prova, all'esito del giudizio, di elementi che consentano di affermare la fraudolenta simulazione dello stato di malattia o la violazione dell'obbligo di non tenere comportamenti che potessero pregiudicare o ritardare la guarigione della dichiarata malattia o ancora la violazione dell'obbligo di presenza durante le fasce di reperibilità.
3.3. Fondato è risultato, invece, il primo dei punti contestati il 19/07/2022.
Deve premettersi, al riguardo, che quanto riferito dal teste Controparte_4
(dipendente di sino al luglio 2020), ossia l'esistenza Parte_2
presso la di di un server aziendale sul Controparte_1 CP_1
- 9 - Tribunale di Palermo sez. LAoro quale venivano archiviati i files relativi alla sua attività istituzionale, non ha trovato conferma in quanto riferito dagli altri testi escussi, i quali, viceversa, non solo hanno escluso di utilizzare, per l'espletamento delle relative mansioni, tale server aziendale (sul punto, in particolare, la teste , Testimone_4
“molto amica della ricorrente”, ha precisato “… Personalmente io lavoro e
conservo i miei file di lavoro sul computer, non utilizzo alcun server aziendale
…”), ma hanno anche confermato che era proprio nel computer della ricorrente che venivano custoditi, in ragione delle peculiari mansioni ad essa affidate, tutti i documenti più importanti relativi alla vita ed all'attività della
[...]
(così, nel dettaglio, il teste : “… Controparte_1 CP_13
Confermo che nel computer della ricorrente erano archiviati i documenti
afferenti alla gestione politica e amministrativa della segreteria, dalla
documentazione congressuale alle delibere etc. La ricorrente infatti aveva la
buona abitudine di conservare tali documenti sia in forma cartacea sia in forma
digitale …”). Tanto, del resto, lungi dall'essere smentito è invece confermato anche dalla stipula, in data 16/11/2021, di un verbale di conciliazione in sede sindacale il cui punto n. 8 testualmente disponeva: “[…] Le parti convengono che
la lavoratrice, in data da concordare, possa ritirare i suoi effetti e documenti
personali presso la precedente postazione lavorativa;
in tale frangente ella si
obbliga a liberare il p.c. già in suo uso dei files personali ed a fornire alla Pt_3
la password di accesso del medesimo ed il codice di apertura della cassetta di
sicurezza”: risultano chiari, infatti, nella previsione surriportata il precipuo interesse della Camera del LAoro di Palermo ad accedere al contenuto del computer della ricorrente, a liberare la postazione dai soli files di natura squisitamente personale e la pattuizione intercorsa di eliminare questi senza
- 10 - Tribunale di Palermo sez. LAoro alterare il restante contenuto.
L'assenza, invece, nel computer della ricorrente, nel momento in cui lo strumento informatico è stato alfine riconsegnato al datore di lavoro nel maggio del 2022, di qualsivoglia documento relativo all'attività della Camera del LAoro di CP_1
non è, in punto di fatto, contestata: è, piuttosto, quanto ha sempre sostenuto la ricorrente che coerentemente esigeva all'epoca l'immediata formattazione del computer, e ciò nonostante ella avesse ricevuto – formalmente dal mese di settembre del 2016 – “l'incarico di responsabile del c.d. “apparato””, come tale gravato dei “seguenti compiti: Segretaria del Segretari o Generale;
Ufficio di
Segreteria Generale;
Stesura e tenuta dei verbali di riunioni di Segreteria,
predisposizione e conservazione delibere di Segreteria;
Tenuta dei verbali del
CD; Invio delibere di Segreteria al Presidente del CD e all'ufficio
Amministrazione per i dovuti adempimenti statutari e regolamentari;
Autorizzazioni e comunicazioni per iniziative e manifestazioni;
Predisposizione
logistica per iniziative e manifestazioni;
Acquisti e rapporti con i fornitori;
Sicurezza (DVR) della sede di via Meli, delle CdLZ e dei centri zona INCA, dei
corsi di formazione e informazione, primo soccorso, antincendio, sorveglianza
sanitaria del personale della in raccordo con il Segretario di CP_2
Organizzazione.”. E' appena il caso di rilevare che del tutto coerentemente era stata segnalata la necessità per la Camera del LAoro di di potere CP_1
accedere al pc della ricorrente per entrare in possesso di “file, contenenti dati di
estrema importanza sia per lo svolgimento dell'attività sindacale sia per una
proficua gestione organizzativa e amministrativa della di ” (così Pt_3 CP_1
la lettera dell'01/03/2022 a firma del Segretario d'Organizzazione CP_3
), e segnatamente dei seguenti documenti: “protocollo elettronico, la
[...]
- 11 - Tribunale di Palermo sez. LAoro corrispondenza è la posta elettronica in entrata ed un'uscita sul programma
Outlook, i materiali congressuali, i verbali e le delibere della Segreteria e del
Comitato Direttivo, gli atti ed i documenti prodotti dai Segretari, dai
Dipartimenti, dai Coordinatori e dalle Camere del LAoro Zonali, la
documentazione fotografica delle iniziative, delle manifestazioni e degli eventi
organizzati dalla ” (così la lettera di contestazione del o6/10/2022). Pt_4
Ora, è rimasto indimostrato – ed era certamente onere della dipendente documentarlo – che altri soggetti potessero liberamente accedere al suo computer per visionare detti documenti, che gli stessi fossero stati già in passato messi a disposizione del Segretario Generale o di altri soggetti, che si fossero persi durante interventi di manutenzione e sostituzione dei sistemi informatici.
Poco persuasive – in quanto non supportate da alcun elemento fattuale di riscontro - appaiono sul primo punto le mere congetture di Controparte_4
e (il primo: “Il computer della ricorrente si trovava CP_13
nell'anticamera dell'ufficio del Segretario Generale e la relativa password era a
conoscenza anche di in modo tale che se ne potesse avere accesso CP_5
anche in sua assenza”; il secondo, riferendosi pure lui a : “Penso che CP_5
fossero l'una a conoscenza della password di accesso dei relativi computer
perché come ho detto sia l'una che l'altra operavano autonomamente anche
quando era presente una sola delle due”). Tali dichiarazioni, del resto, sono del tutto incompatibili con la pacifica necessità - ben documentata dalla corrispondenza fra le parti allegata al ricorso – che fosse esclusivamente la ricorrente, in locale adeguato e con la dovuta riservatezza, ad accedere al proprio pc per estrarre i files personali ed a provvedere alla consegna della password (cfr.
ad esempio la lettera del 13/04/2022 a firma dell'Avv. A. Duca).
- 12 - Tribunale di Palermo sez. LAoro Nessuno, poi, ha confermato che l'archivio conservato dalla ricorrente fosse stato in passato messo a disposizione del Segretario Generale o di altri soggetti (così
: “Non so se la ricorrente abbia mai illustrato o condiviso il CP_14
contenuto del suo pc con al momento del suo insediamento”); e tanto non Per_1
può farsi discendere solo dal fatto che, da un certo momento in poi, il nuovo
Segretario generale provvedesse autonomamente a talune convocazioni.
, infine, ha riferito esclusivamente dello smarrimento di Testimone_4
parte dell'archivio della posta elettronica in occasione di modifiche alla rete e del successivo ripristino (così, testualmente: “… ad un certo punto vi sono state delle
modifiche alla rete, personalmente con il cambio del server di posta persi in
prima battuta il mio precedente archivio comprensivo dei contatti e delle
mailing-list, ma si è riusciti a recuperare tutto dalla ditta informatica che
precedentemente si occupava del servizio. La stessa cosa so che è successa alla
ricorrente e a , cioè di perdere parte dell'archivio di posta. Non so se i CP_3
colleghi siano riusciti in qualche modo a recuperare il perduto. Fu a CP_3
contattare la gestrice precedente per recuperare il perduto”), ma non anche del materiale documentale archiviato nelle singole macchine.
Non v'è chi non veda, dunque, che il contestato mancato ritrovamento dell'archivio di pertinenza della Camera del LAoro all'interno del computer una volta che la ricorrente ne ha finalmente operato la consegna non può che considerarsi, alla luce di quanto detto sinora, il frutto di una deliberata e cosciente opera di sottrazione operata dalla ricorrente ai danni della parte datoriale (ha affermato sul punto il teste “Nel periodo in cui ella si Testimone_2
trovava presso la funzione pubblica ricordo che ella diceva di salire al terzo
piano per svuotare il suo pc”), in evidente contrasto con gli standards di
- 13 - Tribunale di Palermo sez. LAoro comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., chiaramente non improntata a buona fede e correttezza. e certamente idonea a ledere gravemente il rapporto fiduciario tra parte datoriale e lavoratore.
Non è, del resto, certamente irrilevante – tanto nell'analisi del disvalore oggettivo del fatto quanto della valutazione dell'atteggiamento psicologico che l'ha accompagnato - che a seguito del trasferimento della ricorrente, nel novembre del
2021, presso la Funzione Pubblica, la Camera del LAoro di avesse sin da CP_1
subito manifestato il proprio interesse ad entrare in possesso del computer della ricorrente e del relativo contenuto – con la sola eccezione dei files strettamente personali -, perciò facendo della relativa consegna prima una apposita previsione obbligatoria nel contesto del verbale di conciliazione del 16/11/2021 e poi, di fronte al ritardo consumato nel relativo inadempimento, l'oggetto di una azione disciplinare. Tale coacervo di circostanze, da un lato, rende evidente la consumata lesione di un precipuo interesse organizzativo del datore di lavoro e, dall'altro lato, rende palese l'intenzionalità della condotta lesiva, chiaramente finalizzata ad impedire l'uso e la conservazione dei documenti in questione da parte della
Camera del LAoro di e, per essa, del suo nuovo Segretario Generale. CP_1
4. Giova ricordare, a questo punto, la portata generale del principio del divieto di
“ne bis in idem” che, traducendosi qui nel principio di consumazione del potere disciplinare, osta a che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica. Ai fini del ne bis in idem
occorre, in particolare, avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziario che li ha valutati
(cfr., Cass. n. 27657 del 2018).
- 14 - Tribunale di Palermo sez. LAoro Nel caso di specie appare evidente la diversità dei fatti oggetto della sanzione disciplinare del 23/03/2022 rispetto a quelli posti, fra gli altri, a fondamento del licenziamento, in quanto distinte sia materialmente che temporalmente ed funzionali ad interessi datoriali differenti. I primi, infatti, denunciano in sostanza
(con la mancata consegna della password di accesso tanto al computer quanto alla cassetta di sicurezza) una condotta omissiva, non collaborativa, nella riconsegna da parte della ricorrente degli strumenti di lavoro e del relativo contenuto che nulla autorizzava sino ad allora a ritenere non più esistente e dei quali era certamente interesse del datore riacquisire tempestivamente la disponibilità per la fisiologica attività d'istituto. I secondi denunciano invece un comportamento attivo e volontario di distruzione (e/o comunque di trafugamento) di quanto era stato sino ad allora contenuto in quegli strumenti di lavoro in occasione di specifici accessi alla propria postazione informatica da parte della ricorrente con la conseguente perdita del patrimonio di dati.
Del tutto correttamente, piuttosto, parte datoriale ha additato la precedente infrazione disciplinare da parte della ricorrente a comportamento giustificante la contestata recidiva.
5. Giova, ancora, evidenziare come la condotta di “trafugamento di documenti
riservati dell'organizzazione” sia expressis verbis inclusa tra quelle che il
Regolamento del personale della annovera fra quelli suscettibili di dare CP_2
luogo al licenziamento senza preavviso.
6. Risulta pacifico, poi, che allorquando la ricorrente non si è presentata all'audizione fissata alle ore 09,00 del 26/09/2022 non trovavasi simultaneamente impegnata nelle operazioni elettorali, le quali erano iniziate e si erano svolte nel corso del giorno e della notte precedente e sono riprese solo alle 14,00 del 26/09/2022. Non costituendo
- 15 - Tribunale di Palermo sez. LAoro l'impegno elettorale elemento incompatibile con la partecipazione all'audizione fissata nella stessa data, appare evidente ch'ella non aveva alcun diritto a vederne differito lo svolgimento – anche per il precipuo contrapposto interesse di parte datoriale alla tempestiva definizione dell'azione disciplinare in corso –; e dovendo imputare a sé
medesima la mancata presentazione all'audizione richiesta non può in questa sede evidentemente dolersi della violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 della
L. n. 300/1970.
7. Acclarata, per le considerazioni anzidette, la legittimità del provvedimento espulsivo –
che trovava fondamento nei “fatti assunti nelle due contestazioni sia congiuntamente
sia disgiuntamente”, rimane assorbita la valutazione delle restanti circostanze enucleate nel ricorso in ordine alla natura ritorsiva del licenziamento, questa postulando la totale assenza di una autonoma causa di licenziamento.
8. La complessità della causa e la relativa definizione in totale assenza di un compendio probatorio utile da parte della resistente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
GIUDICE
Matilde Campo
(firmato digitalmente a margine)
- 16 - Tribunale di Palermo sez. LAoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
29/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4357/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DUCA ALESSANDRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti Controparte_1
IZ IE e CO LO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 05/04/2023 la ricorrente, dipendente della CP_1
Tribunale di Palermo sez.
[...] [...]
dall'01/01/1991, esponeva di avere svolto, Controparte_1
dal 2000 al 2020, importanti incarichi all'interno della Segreteria (dapprima per delega diretta del Segretario Generale pro tempore e poi previe delibere formali) e di avere ricevuto (di fatto dall'anno della sua promozione al livello A nel 2013 e formalmente dal 2016) l'incarico di responsabile del c.d. apparato con i compiti di
“Segretaria del Segretario Generale;
Ufficio di Segreteria Generale;
Stesura e
tenuta dei verbali di riunioni di Segreteria, predisposizione e conservazione
delibere di Segreteria;
Tenuta dei verbali del CD;
Invio delibere di Segreteria al
Presidente del CD e all'ufficio Amministrazione per i dovuti adempimenti
statutari e regolamentari;
Autorizzazioni e comunicazioni per iniziative e
manifestazioni; Predisposizione logistica per iniziative e manifestazioni;
Acquisti e rapporti con i fornitori;
Sicurezza (DVR) della sede di via Meli, delle
CdLZ e dei centri zona INCA, dei corsi di formazione e informazione, primo
soccorso, antincendio, sorveglianza sanitaria del personale della , CP_2
in raccordo con il Segretario di Organizzazione”. Deduceva che con l'insediamento di quale Segretario Generale nel 2020 era iniziata Persona_1
nei suoi confronti “una intensa, progressiva e devastante azione mobbizzante,
vessatoria, ritorsiva e discriminatoria” (diffusamente enucleata in ricorso e infine) “culminata nel licenziamento per giusta causa” irrogatole con comunicazione trasmessa via pec in data 14/10/2022. Rappresentata la natura illegittima della misura sanzionatoria adottata nei suoi confronti, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… dire e dichiarare nullo e/o
annullabile e/o illegittimo e/o inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente
in via principale perché ritorsivo e determinato da motivo illecito;
in subordine
stante la manifesta insussistenza dei fatti contestati e quindi la manifesta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. LAoro insussistenza di una giusta causa di licenziamento;
in ulteriore subordine: per
essere i comportamenti contestati oggetto di sanzioni conservative previste dal
regolamento del personale e/o comunque per la eccessiva tardività della
contestazione disciplinare;
in ulteriore subordine: per violazione dell'art. 7 legge
300/70 per essere stato intimato senza sentire il lavoratore a sua difesa e/o
comunque per essere stata la contestazione disciplinare generica e/o tardiva e/o
per violazione del principio di proporzionalità; condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
sig. , …. sensi ed agli effetti dell'art. 18, commi quattro e sette, Persona_1
della L. n. 300/1970, come sostituiti dalla L. n. 92/2012, in via principale alla
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze e gli
effetti di legge che ne derivano, ivi inclusa la condanna al pagamento di una
indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.
3.097,59) dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione,
oltre al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fondo TFR dal
giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati della
rivalutazione e degli interessi legali e il versamento delle indennità previste dal
regolamento CGIL a partire dalla indennità giornali, in subordine alla
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze egli
effetti di legge che ne derivano, ivi inclusa la condanna al pagamento di una
indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€.
3.097,59) dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione
nella misura massima di 12 mensilità; in estremo subordine nella non creduta
ipotesi di mancata applicazione della tutela reintegratoria, al pagamento di
un'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5 e 6, St. LA (come sostituito
- 3 - Tribunale di Palermo sez. LAoro dall'art. 1, comma 42, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n.92) che, in
relazione all'anzianità del lavoratore (dipendente dal 01/01/1991) e tenuto conto
del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, andrà fissata nella misura
massima di ventiquattro mensilità (comma 5) dell'ultima retribuzione globale di
fatto (€. 3.097,59X 24) o nella misura massima di dodici mensilità (comma 6)
dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in quella diversa misura che il G.L.
riterrà dovuta”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10/06/2023, la chiedeva rigettarsi il ricorso, Controparte_1
contestandone la fondatezza.
Istruita la causa documentalmente, nonché attraverso l'interrogatorio formale di e l'escussione dei testi indicati da ciascuna parte, veniva fissata Persona_1
udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note conclusive, la causa viene quivi decisa alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di questa sentenza.
◊
1. La giurisprudenza di legittimità afferma che “il comma 4 dell'art. 155 c.p.c.,
diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno
festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2,
comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno
non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con
riguardo ai termini che si computano "a ritroso" […], ovvero contraddistinti
dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere
compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi
- 4 - Tribunale di Palermo sez. LAoro alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di
individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo
cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti,
si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in
pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”
(così testualmente Cass. n. 21335 del 2017, ma si vedano anche Cass. n. 7068 del
2020, Cass. n. 8496 del 2023). L'applicazione nel caso di specie di tale principio conduce – in tal senso dovendosi modificare l'ordinanza istruttoria emessa dal
Tribunale il 22/06/2023 - ad una declaratoria di tardività della costituzione di parte resistente, la quale – pur gravata di depositare la propria memoria difensiva entro 10 giorni prima dell'udienza fissata (con decreto del 26/04/2023) alla data del 21/06/ 2023, termine scadente domenica 11/6/2023 e perciò prorogatosi a ritroso al venerdì 09/06/2023 - vi ha invece provveduto il giorno successivo.
Alla riscontrata e dichiarata tardività consegue l'inammissibilità della produzione documentale che ha accompagnato la memoria e la sua inutilizzabilità nel contesto di questa decisione, l'inammissibilità delle eccezioni e delle richieste istruttorie con la medesima avanzate e, derivatamente, la nullità delle deposizioni rese in violazione della maturata preclusione da , Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 [...]
nonché a prova contraria da , Tes_1 CP_13 CP_14 CP_15
, sulle circostanze oggetto dei capitoli
[...] Testimone_2 Testimone_3
di prova della memoria difensiva.
2. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento
- 5 - Tribunale di Palermo sez. LAoro legittimo del lavoratore colpito (Cass. n. 17087 del 2011). La stessa giurisprudenza
(tra le più recenti v. Cass. n. 6838 del 2023, Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n.
26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022) afferma che per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, occorre che tale specifico intento datoriale, costituente motivo illecito ex art.1345 c.c., abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass.
n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), mentre non si può e non si deve procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse,
oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555
del 2011).
Dal punto di vista probatorio l'onere ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera, però, il datore di lavoro dall'onere di provare a sua volta, stavolta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del
1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso.
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica dei fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della esistenza o meno di un giustificato motivo di licenziamento, con onere della prova a carico del datore di lavoro, di seguito l'accertamento dell'esistenza o meno di un atto di licenziamento illecito per ritorsione,
con onere della prova a carico della lavoratrice.
Chiaramente ben può il giudice di merito valorizzare, ai fini della valutazione della
- 6 - Tribunale di Palermo sez. LAoro ritorsività, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583 del 2019). Si è detto, pure, che in caso di licenziamento irrogato per una condotta che si presenti disciplinarmente rilevante in astratto, incombendo sempre sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso
(Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018), è la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito a potere assumere eventualmente rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque,
pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa (Cass. n. 17266 del 2024).
3. Effettuate le superiori precisazioni, occorre esaminare i motivi del ricorso secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni che scaturisce dall'applicazione dei principi succitati, principiando dall'accertamento circa l'esistenza o meno di un giustificato motivo di licenziamento.
Orbene, i fatti contestati alla ricorrente e posti a fondamento del provvedimento espulsivo adottata il 14/10/2022 sono riassunti, anzitutto, nella nota del 19/07/2022 (e consistono 1) nella sottrazione dei files già archiviati nel computer in suo uso esclusivo e concernenti l'attività della Camera del LAoro di Palermo;
2) nell'acquisto con denaro
- 7 - Tribunale di Palermo sez. LAoro della Camera del LAoro di Palermo di beni non legati alla sua attività istituzionale - un forno ed una lavastoviglie - e comunque mai rinvenuti all'interno dei suoi locali e nella presentazione all'Amministrazione, a giustificazione di tale acquisto, di una fattura non corrispondente a quella emessa dalla ditta fornitrice ed indicante come bene acquistato una stampante); a questi si aggiungono quelli oggetto della nota del 6/10/2022 (la quale denuncia pure 1) l'adozione di comportamenti violativi dell'obbligo, in caso di malattia,
di permanenza nella propria abitazione e di non pregiudicare il proprio percorso di guarigione;
2) e 3) la rappresentazione di un falso stato morboso prima e di un inesistente concomitante impegno elettorale dopo per non presenziare alle audizioni disciplinari conseguenti alla nota precedente dilatandone i tempi di definizione).
Solo una parte di tali addebiti può dirsi comprovato all'esito del giudizio, anche in conseguenza della dichiarata decadenza della resistente dalla possibilità di introdurre in giudizio prove documentali e/o orali volte a dimostrare la fondatezza di ciascuno di essi.
3.1. Ed infatti, deve ritenersi del tutto assente qualsivoglia dimostrazione del secondo dei punti oggetto della contestazione del 19/07/2022, nulla consentendo ad oggi di affermare – senza poter visionare le presunte doppie fatture rinvenute e senza poter ricostruire le circostanze che ne avrebbero consentito il ritrovamento dell'una nel server di archiviazione delle immagini della videosorveglianza (Q-
NAP) e dell'altra nella contabilità – non solo la sussistenza dei fatti addebitati ma anche la riconducibilità diretta o indiretta dei medesimi alla ricorrente.
3.2. Analogamente, per ciò che concerne il primo ed il secondo dei punti oggetto della contestazione del 06/10/2022, se è la stessa ricorrente a non negare la possibilità
ch'ella, in costanza dello stato di malattia certificato al datore di lavoro sia per giustificare l'assenza dalla Camera del LAoro sia al fine di ottenere il rinvio dell'audizione fissata per il giorno 01/09/2022, si sia allontanata dalla propria
- 8 - Tribunale di Palermo sez. LAoro abitazione unitamente al marito, non può non ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità la condotta del lavoratore il quale si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena - non è
idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, e solo sul datore di lavoro compete l'onere di dimostrare che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, mentre il lavoratore non assume alcun onere di provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa (Cass. n. 6375 del 2011, Cass.
n. 1173 del 2018).
Quivi appare evidente l'impossibilità, in assenza di una tempestiva produzione documentale, di esaminare lo specifico contesto nel quale le uscite della ricorrente dalla propria abitazione sono avvenute, di avere cognizione delle singole attività compiute,
degli orari in cui la ricorrente sarebbe risultata assente da casa. Ne consegue l'assoluto difetto di prova, all'esito del giudizio, di elementi che consentano di affermare la fraudolenta simulazione dello stato di malattia o la violazione dell'obbligo di non tenere comportamenti che potessero pregiudicare o ritardare la guarigione della dichiarata malattia o ancora la violazione dell'obbligo di presenza durante le fasce di reperibilità.
3.3. Fondato è risultato, invece, il primo dei punti contestati il 19/07/2022.
Deve premettersi, al riguardo, che quanto riferito dal teste Controparte_4
(dipendente di sino al luglio 2020), ossia l'esistenza Parte_2
presso la di di un server aziendale sul Controparte_1 CP_1
- 9 - Tribunale di Palermo sez. LAoro quale venivano archiviati i files relativi alla sua attività istituzionale, non ha trovato conferma in quanto riferito dagli altri testi escussi, i quali, viceversa, non solo hanno escluso di utilizzare, per l'espletamento delle relative mansioni, tale server aziendale (sul punto, in particolare, la teste , Testimone_4
“molto amica della ricorrente”, ha precisato “… Personalmente io lavoro e
conservo i miei file di lavoro sul computer, non utilizzo alcun server aziendale
…”), ma hanno anche confermato che era proprio nel computer della ricorrente che venivano custoditi, in ragione delle peculiari mansioni ad essa affidate, tutti i documenti più importanti relativi alla vita ed all'attività della
[...]
(così, nel dettaglio, il teste : “… Controparte_1 CP_13
Confermo che nel computer della ricorrente erano archiviati i documenti
afferenti alla gestione politica e amministrativa della segreteria, dalla
documentazione congressuale alle delibere etc. La ricorrente infatti aveva la
buona abitudine di conservare tali documenti sia in forma cartacea sia in forma
digitale …”). Tanto, del resto, lungi dall'essere smentito è invece confermato anche dalla stipula, in data 16/11/2021, di un verbale di conciliazione in sede sindacale il cui punto n. 8 testualmente disponeva: “[…] Le parti convengono che
la lavoratrice, in data da concordare, possa ritirare i suoi effetti e documenti
personali presso la precedente postazione lavorativa;
in tale frangente ella si
obbliga a liberare il p.c. già in suo uso dei files personali ed a fornire alla Pt_3
la password di accesso del medesimo ed il codice di apertura della cassetta di
sicurezza”: risultano chiari, infatti, nella previsione surriportata il precipuo interesse della Camera del LAoro di Palermo ad accedere al contenuto del computer della ricorrente, a liberare la postazione dai soli files di natura squisitamente personale e la pattuizione intercorsa di eliminare questi senza
- 10 - Tribunale di Palermo sez. LAoro alterare il restante contenuto.
L'assenza, invece, nel computer della ricorrente, nel momento in cui lo strumento informatico è stato alfine riconsegnato al datore di lavoro nel maggio del 2022, di qualsivoglia documento relativo all'attività della Camera del LAoro di CP_1
non è, in punto di fatto, contestata: è, piuttosto, quanto ha sempre sostenuto la ricorrente che coerentemente esigeva all'epoca l'immediata formattazione del computer, e ciò nonostante ella avesse ricevuto – formalmente dal mese di settembre del 2016 – “l'incarico di responsabile del c.d. “apparato””, come tale gravato dei “seguenti compiti: Segretaria del Segretari o Generale;
Ufficio di
Segreteria Generale;
Stesura e tenuta dei verbali di riunioni di Segreteria,
predisposizione e conservazione delibere di Segreteria;
Tenuta dei verbali del
CD; Invio delibere di Segreteria al Presidente del CD e all'ufficio
Amministrazione per i dovuti adempimenti statutari e regolamentari;
Autorizzazioni e comunicazioni per iniziative e manifestazioni;
Predisposizione
logistica per iniziative e manifestazioni;
Acquisti e rapporti con i fornitori;
Sicurezza (DVR) della sede di via Meli, delle CdLZ e dei centri zona INCA, dei
corsi di formazione e informazione, primo soccorso, antincendio, sorveglianza
sanitaria del personale della in raccordo con il Segretario di CP_2
Organizzazione.”. E' appena il caso di rilevare che del tutto coerentemente era stata segnalata la necessità per la Camera del LAoro di di potere CP_1
accedere al pc della ricorrente per entrare in possesso di “file, contenenti dati di
estrema importanza sia per lo svolgimento dell'attività sindacale sia per una
proficua gestione organizzativa e amministrativa della di ” (così Pt_3 CP_1
la lettera dell'01/03/2022 a firma del Segretario d'Organizzazione CP_3
), e segnatamente dei seguenti documenti: “protocollo elettronico, la
[...]
- 11 - Tribunale di Palermo sez. LAoro corrispondenza è la posta elettronica in entrata ed un'uscita sul programma
Outlook, i materiali congressuali, i verbali e le delibere della Segreteria e del
Comitato Direttivo, gli atti ed i documenti prodotti dai Segretari, dai
Dipartimenti, dai Coordinatori e dalle Camere del LAoro Zonali, la
documentazione fotografica delle iniziative, delle manifestazioni e degli eventi
organizzati dalla ” (così la lettera di contestazione del o6/10/2022). Pt_4
Ora, è rimasto indimostrato – ed era certamente onere della dipendente documentarlo – che altri soggetti potessero liberamente accedere al suo computer per visionare detti documenti, che gli stessi fossero stati già in passato messi a disposizione del Segretario Generale o di altri soggetti, che si fossero persi durante interventi di manutenzione e sostituzione dei sistemi informatici.
Poco persuasive – in quanto non supportate da alcun elemento fattuale di riscontro - appaiono sul primo punto le mere congetture di Controparte_4
e (il primo: “Il computer della ricorrente si trovava CP_13
nell'anticamera dell'ufficio del Segretario Generale e la relativa password era a
conoscenza anche di in modo tale che se ne potesse avere accesso CP_5
anche in sua assenza”; il secondo, riferendosi pure lui a : “Penso che CP_5
fossero l'una a conoscenza della password di accesso dei relativi computer
perché come ho detto sia l'una che l'altra operavano autonomamente anche
quando era presente una sola delle due”). Tali dichiarazioni, del resto, sono del tutto incompatibili con la pacifica necessità - ben documentata dalla corrispondenza fra le parti allegata al ricorso – che fosse esclusivamente la ricorrente, in locale adeguato e con la dovuta riservatezza, ad accedere al proprio pc per estrarre i files personali ed a provvedere alla consegna della password (cfr.
ad esempio la lettera del 13/04/2022 a firma dell'Avv. A. Duca).
- 12 - Tribunale di Palermo sez. LAoro Nessuno, poi, ha confermato che l'archivio conservato dalla ricorrente fosse stato in passato messo a disposizione del Segretario Generale o di altri soggetti (così
: “Non so se la ricorrente abbia mai illustrato o condiviso il CP_14
contenuto del suo pc con al momento del suo insediamento”); e tanto non Per_1
può farsi discendere solo dal fatto che, da un certo momento in poi, il nuovo
Segretario generale provvedesse autonomamente a talune convocazioni.
, infine, ha riferito esclusivamente dello smarrimento di Testimone_4
parte dell'archivio della posta elettronica in occasione di modifiche alla rete e del successivo ripristino (così, testualmente: “… ad un certo punto vi sono state delle
modifiche alla rete, personalmente con il cambio del server di posta persi in
prima battuta il mio precedente archivio comprensivo dei contatti e delle
mailing-list, ma si è riusciti a recuperare tutto dalla ditta informatica che
precedentemente si occupava del servizio. La stessa cosa so che è successa alla
ricorrente e a , cioè di perdere parte dell'archivio di posta. Non so se i CP_3
colleghi siano riusciti in qualche modo a recuperare il perduto. Fu a CP_3
contattare la gestrice precedente per recuperare il perduto”), ma non anche del materiale documentale archiviato nelle singole macchine.
Non v'è chi non veda, dunque, che il contestato mancato ritrovamento dell'archivio di pertinenza della Camera del LAoro all'interno del computer una volta che la ricorrente ne ha finalmente operato la consegna non può che considerarsi, alla luce di quanto detto sinora, il frutto di una deliberata e cosciente opera di sottrazione operata dalla ricorrente ai danni della parte datoriale (ha affermato sul punto il teste “Nel periodo in cui ella si Testimone_2
trovava presso la funzione pubblica ricordo che ella diceva di salire al terzo
piano per svuotare il suo pc”), in evidente contrasto con gli standards di
- 13 - Tribunale di Palermo sez. LAoro comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., chiaramente non improntata a buona fede e correttezza. e certamente idonea a ledere gravemente il rapporto fiduciario tra parte datoriale e lavoratore.
Non è, del resto, certamente irrilevante – tanto nell'analisi del disvalore oggettivo del fatto quanto della valutazione dell'atteggiamento psicologico che l'ha accompagnato - che a seguito del trasferimento della ricorrente, nel novembre del
2021, presso la Funzione Pubblica, la Camera del LAoro di avesse sin da CP_1
subito manifestato il proprio interesse ad entrare in possesso del computer della ricorrente e del relativo contenuto – con la sola eccezione dei files strettamente personali -, perciò facendo della relativa consegna prima una apposita previsione obbligatoria nel contesto del verbale di conciliazione del 16/11/2021 e poi, di fronte al ritardo consumato nel relativo inadempimento, l'oggetto di una azione disciplinare. Tale coacervo di circostanze, da un lato, rende evidente la consumata lesione di un precipuo interesse organizzativo del datore di lavoro e, dall'altro lato, rende palese l'intenzionalità della condotta lesiva, chiaramente finalizzata ad impedire l'uso e la conservazione dei documenti in questione da parte della
Camera del LAoro di e, per essa, del suo nuovo Segretario Generale. CP_1
4. Giova ricordare, a questo punto, la portata generale del principio del divieto di
“ne bis in idem” che, traducendosi qui nel principio di consumazione del potere disciplinare, osta a che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica. Ai fini del ne bis in idem
occorre, in particolare, avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimenti instaurati, indipendentemente cioè dalla diversa qualificazione attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziario che li ha valutati
(cfr., Cass. n. 27657 del 2018).
- 14 - Tribunale di Palermo sez. LAoro Nel caso di specie appare evidente la diversità dei fatti oggetto della sanzione disciplinare del 23/03/2022 rispetto a quelli posti, fra gli altri, a fondamento del licenziamento, in quanto distinte sia materialmente che temporalmente ed funzionali ad interessi datoriali differenti. I primi, infatti, denunciano in sostanza
(con la mancata consegna della password di accesso tanto al computer quanto alla cassetta di sicurezza) una condotta omissiva, non collaborativa, nella riconsegna da parte della ricorrente degli strumenti di lavoro e del relativo contenuto che nulla autorizzava sino ad allora a ritenere non più esistente e dei quali era certamente interesse del datore riacquisire tempestivamente la disponibilità per la fisiologica attività d'istituto. I secondi denunciano invece un comportamento attivo e volontario di distruzione (e/o comunque di trafugamento) di quanto era stato sino ad allora contenuto in quegli strumenti di lavoro in occasione di specifici accessi alla propria postazione informatica da parte della ricorrente con la conseguente perdita del patrimonio di dati.
Del tutto correttamente, piuttosto, parte datoriale ha additato la precedente infrazione disciplinare da parte della ricorrente a comportamento giustificante la contestata recidiva.
5. Giova, ancora, evidenziare come la condotta di “trafugamento di documenti
riservati dell'organizzazione” sia expressis verbis inclusa tra quelle che il
Regolamento del personale della annovera fra quelli suscettibili di dare CP_2
luogo al licenziamento senza preavviso.
6. Risulta pacifico, poi, che allorquando la ricorrente non si è presentata all'audizione fissata alle ore 09,00 del 26/09/2022 non trovavasi simultaneamente impegnata nelle operazioni elettorali, le quali erano iniziate e si erano svolte nel corso del giorno e della notte precedente e sono riprese solo alle 14,00 del 26/09/2022. Non costituendo
- 15 - Tribunale di Palermo sez. LAoro l'impegno elettorale elemento incompatibile con la partecipazione all'audizione fissata nella stessa data, appare evidente ch'ella non aveva alcun diritto a vederne differito lo svolgimento – anche per il precipuo contrapposto interesse di parte datoriale alla tempestiva definizione dell'azione disciplinare in corso –; e dovendo imputare a sé
medesima la mancata presentazione all'audizione richiesta non può in questa sede evidentemente dolersi della violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 della
L. n. 300/1970.
7. Acclarata, per le considerazioni anzidette, la legittimità del provvedimento espulsivo –
che trovava fondamento nei “fatti assunti nelle due contestazioni sia congiuntamente
sia disgiuntamente”, rimane assorbita la valutazione delle restanti circostanze enucleate nel ricorso in ordine alla natura ritorsiva del licenziamento, questa postulando la totale assenza di una autonoma causa di licenziamento.
8. La complessità della causa e la relativa definizione in totale assenza di un compendio probatorio utile da parte della resistente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
GIUDICE
Matilde Campo
(firmato digitalmente a margine)
- 16 - Tribunale di Palermo sez. LAoro