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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 94/2023 R.G. promossa
DA
( ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale LA PANTAFOLA DISTRIBUZIONE DI ES NE
AGATINO, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Mammino;
Appellante
Contro
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Fabrizio Rizzo;
Appellata
e nei confronti di
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: differenze retributive – licenziamento individuale per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del lavoro di Catania dell'11.3.2021, Controparte_1
affermava di avere lavorato alle dipendenze di ,
[...] Parte_1
titolare della ditta individuale La Pantofola Distribuzione di NA MO
Agatino, svolgendo l'attività di commessa dal 30.9.2016 al 21.12.2020 e chiedeva di accertare che il rapporto di lavoro era iniziato il 30.9.2016 e non il 15.10.2018, data di stipula del contratto di lavoro tra le parti, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel IV livello del CCNL Commercio- Confcommercio e il diritto a ricevere le conseguenti differenze retributive, la tredicesima e quattordicesima mensilità per il periodo non regolarizzato, il pagamento della differenza di tredicesima e quattordicesima mensilità per il periodo regolarizzato, l'indennità per ferie non godute, le differenze retributive conseguenti allo scatto di anzianità e il TFR, in caso di mancata reintegra;
chiedeva altresì la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
impugnava il licenziamento intimato per giusta causa il
23.9.2020 e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 21.12.2020 chiedendo la condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione;
in subordine chiedeva di dichiarare inefficaci i licenziamenti, estinto il rapporto di lavoro e condannare la ditta a corrispondere un'indennità risarcitoria, oltre alla condanna al pagamento del TFR.
Con sentenza non definitiva n. 2787 del 14.7.2022, il Tribunale adito – istruita la causa oralmente mediante interrogatorio formale di e l'escussione dei testi Pt_1
indicati dalle parti – accoglieva parzialmente il ricorso.
Preliminarmente, riteneva non meritevole di accoglimento la richiesta di parte resistente di sospendere il giudizio, in ragione della querela del datore di lavoro nei confronti della ricorrente per appropriazione indebita, rilevando che nel giudizio civile il giudice può accertare autonomamente i fatti e le responsabilità contestate, in conformità al disposto dell'art. 75 c.p.p.
Nel merito, osservava che dalle dichiarazioni rese dalle testimoni di parte ricorrente, e doveva ritenersi Testimone_1 Testimone_2
provato che aveva svolto attività di lavoro subordinato alle Controparte_1
dipendenze di almeno da luglio 2017. A tale decisione giungeva anche Pt_1
considerato che durante l'interrogatorio formale il resistente non aveva smentito la presenza della ricorrente presso l'esercizio commerciale anche prima della formale assunzione (“in affiancamento a me o a mia figlia”).
Riteneva raggiunta la piena prova anche dell'orario di lavoro della ricorrente dalle
9.00 alle 13.00 o dalle 16.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, e dalle 9.00 alle 13.00 a domeniche alterne tra dicembre e metà gennaio, in base alle concordi e attendibili affermazioni delle testi e nonché Testimone_1 Testimone_2
della teste , dovendosi invece ritenere non provato che la ricorrente Testimone_3
lavorasse anche nelle domeniche di ottobre e novembre.
Riteneva fondata la domanda di inquadramento nel IV livello del CCNL di settore, in luogo del VI applicato dalla ditta, atteso che come confermato anche da CP_1
parte resistente, era addetta alla vendita al pubblico. Per l'effetto dichiarava che la ricorrente aveva diritto a percepire le differenze retributive, secondo l'orario di lavoro, l'inquadramento contrattuale e i periodi accertati, a titolo di retribuzione e tredicesima mensilità e condannava la parte datoriale al versamento dei conseguenziali contributi previdenziali e assistenziali all CP_2
Riteneva, invece, infondata la domanda volta al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché la ricorrente non aveva fornito la prova di aver lavorato durante i giorni destinati alle ferie, in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo effettivo di lavoro annuale, come richiesto dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto. Rigettava, altresì, la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, relativamente al periodo in cui il rapporto di lavoro non era regolarizzato, nonché dello scatto triennale di anzianità, poiché la ricorrente aveva omesso di allegare e documentare la vincolatività del
CCNL di settore nei confronti del datore di lavoro anche per il suddetto periodo e la sussistenza del titolo contrattuale a fondamento di tali emolumenti.
In relazione al licenziamento intimato, disattendeva preliminarmente l'eccezione di decadenza dall'impugnativa di licenziamento formulata dal resistente, atteso che la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimatole con messaggio whatsapp il
23.9.2020 e con nota trasmessa mediante pec il 2.10.2020, nel rispetto del termine di
60 giorni previsto dall'art. 6 comma 1 l. n. 604/1966, e aveva adito il Tribunale
l'11.3.2021, entro 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, in linea con il disposto del comma 2 del citato art.
6. Con riferimento al licenziamento intimato per giusta causa in ragione dell'asserita interruzione del rapporto di fiducia tra le parti, dovuta ad un ammanco di denaro dalla cassa del negozio, riteneva insussistente il presupposto a fondamento della giusta causa, atteso che il resistente non ne ha fornito la prova, secondo quanto previsto dall'art. 5 l. n. 604/1966. Osservava al riguardo che il resistente aveva allegato solo circostanze generiche, lamentando che la lavoratrice aveva emesso scontrini di cortesia senza il relativo scontrino fiscale, con conseguente appropriazione indebita di una somma “ancora da quantificare”; escludeva, peraltro, che le prove testimoniali richieste sul punto, parimenti generiche e di conseguenza non ammesse, avrebbero potuto chiarire la vicenda.
In considerazione dell'assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art 18, comma 8
e 9 l. n. 300/1970, non specificamente contestata, escludeva l'applicazione dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 e, dunque, la tutela reintegratoria, riconoscendo alla ricorrente un'indennità, non soggetta a contribuzione, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e il TFR maturato alla data del licenziamento.
Rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU contabile al fine di calcolare le differenze retributive oltre che l'importo del TFR. Con sentenza definitiva n. 19 pubblicata il 10.1.2023, il Tribunale, acquisita la
CTU contabile, rideterminava l'importo dovuto a titolo di differenze retributive, considerando che la retribuzione dovuta nei mesi oggetto di causa “sarebbe dovuta essere non già quella di € 500,76, ma quella di € 1040,04 nei mesi di agosto del
2017, del 2018 e del 2019 e di € 1001,52 nel mese di agosto del 2020” detratto quanto già percepito dalla ricorrente e considerati gli ulteriori emolumenti riconosciuti con sentenza non definitiva, condannava al Parte_1
pagamento della somma di € 23.465,64, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Con atto del 10.2.2023 appellava le citate sentenze. Parte_1
Instauratosi il contradditorio, resisteva al gravame, Controparte_1
chiedendo di chiamare in causa la società cessionaria della Controparte_3
ditta individuale dell'odierno appellante. Si costituiva in giudizio anche l CP_2
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 25.9.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'art
295 c.p.c., deducendo che il giudice di primo grado ha erroneamente applicato l'art. 75 c.p.p., il quale contempla una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto un'ipotesi di pregiudizialità penale. Ribadisce che il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio civile ed attendere l'accertamento degli elementi di fatto e di diritto in sede penale, risultando questi presupposti rispetto all'impugnato licenziamento.
1.2. Con il secondo motivo, denuncia l'errata valutazione da parte del Tribunale delle prove testimoniali in merito alla sussistenza del vincolo di subordinazione dell'odierna appellata rispetto a nel periodo anteriore alla formalizzazione Pt_1
del rapporto. Lamenta che il Tribunale non ha attribuito alcun valore probatorio alle dichiarazioni rese dell'odierno appellante in sede di interrogatorio formale, nonché a quanto emerso dall'escussione dei testi e ponendo alla Testimone_3 Tes_4
base della propria decisione esclusivamente le dichiarazioni contrastanti e inattendibili delle testi di parte ricorrente. In particolare, sostiene che – valorizzando le dichiarazioni di , che aveva iniziato a lavorare presso il negozio nel luglio Tes_3
del 2018 e secondo cui la lavorava nel medesimo luogo “da poco tempo CP_1
prima”, nonché quanto affermato da che ha precisato che aveva Tes_4 CP_1
iniziato l'affiancamento poco tempo prima della sua assunzione – il giudice avrebbe dovuto escludere il rapporto di lavoro subordinato per il periodo anteriore alla stipula del contratto.
Evidenzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che la teste
[...]
fosse parte interessata nel giudizio, tanto da rendere una testimonianza Testimone_5
compiacente o in accordo con l'appellata, atteso che la teste era stata Tes_1
licenziata e querelata per la medesima vicenda che coinvolge la e come CP_1
confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese in altro giudizio.
1.3. Con il terzo motivo, contesta che sia stata raggiunta piena prova in relazione all'orario di lavoro dell'appellata, anche in merito alle domeniche, sia in ragione dell'inattendibilità dei testi, sia in quanto nessuno dei testi di parte ricorrente ha confermato di aver visto personalmente l'appellata lavorare presso l'esercizio commerciale del negli orari accertati dal giudice del lavoro. Sostiene che il Pt_1
giudice ha trasformato elementi incerti – quali la dichiarazione di Testimone_2
secondo cui l'appellata inviava al le foto del parziale di cassa e della Pt_1
chiusura della cassa alle ore 13 e alle ore 20 – in fatti di prova certi.
1.4. Con il quarto motivo, afferma che – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado – all'appellata non poteva essere riconosciuto l'inquadramento nel IV livello del CCNL di settore, considerato che era stato accertato che la stessa svolgeva funzioni di semplice commessa e non “di commessa
a cui sono affidate mansioni di responsabilità richiedenti competenze tecniche specifiche”. Sostiene, inoltre, che il giudice non ha considerato che si trattava di un rapporto part-time e non full-time, così come confermato dai testi di parte resistente, i quali hanno affermato che l'appellata lavorava per 12 ore settimanali.
1.5. Con il quinto motivo, critica la decisione del giudice di disporre la CTU contabile in assenza della relativa richiesta da parte dell'appellata, che aveva indicato nel ricorso introduttivo le esorbitanti somme pretese, senza però produrre documentazione fiscale a supporto, né una consulenza tecnica di parte che potesse confermare i calcoli compiuti.
Il giudice avrebbe dovuto invece esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 421
c.p.c. disponendo l'esame di persone terze, al fine di eliminare le lacune e le incertezze emerse dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente.
1.6. Con il sesto motivo impugna la parte della sentenza non definitiva che ritiene insussistente la giusta causa di recesso e illegittimo il licenziamento. In merito a questo profilo, si duole del fatto che il giudice, ritenendo inammissibili i testi di parte resistente, ha precluso all'odierno appellante di provare i fatti a fondamento della giusta causa del licenziamento. Di conseguenza, lamenta che il giudice ha disposto un risarcimento illegittimo in favore della lavoratrice, contravvenendo all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “la giusta causa per il licenziamento immediata, si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulta insufficiente a tutelare l'interesse compromesso del datore di lavoro, così come è avvenuto nel caso in specie” (Cassazione, sentenza n.
11516/2023).
1.7. In merito alla sentenza definitiva, l'appellante eccepisce che il giudice ha erroneamente valutato le conclusioni della CTU, ha modificato i criteri di calcolo del consulente e utilizzato un parametro diverso da quello contrattuale, con il risultato di aver aumentato la retribuzione mensile da € 500,76 a €1.040,04. Sostiene che, nel caso in cui il decidente decida di discostarsi dalla relazione tecnica d'ufficio, deve fornire una convincente motivazione critica ed indicare gli elementi probatori e gli argomenti logico-giuridici a supporto della decisione. Lamenta che il giudice è incorso in un vizio di ultrapetizione, motivando il modo illogico e contradditorio le statuizioni sull'an già contenute nella sentenza non definitiva e quantificando i relativi importi, al di là delle domande dell'odierna appellata.
1.8. Infine, contesta la condanna al pagamento dei contributi previdenziali, essendo ormai spirato il termine di prescrizione quinquennale per i contributi inerenti ai mesi successivi al luglio 2017 e considerato che, per il periodo successivo, il pagamento dei contributi è stato rateizzato dal datore di lavoro, così come accertato in atti e non contestato dall' CP_2
2.Deve preliminarmente rigettarsi la richiesta formulata da parte appellata relativa alla chiamata in giudizio della società con la quale secondo la Controparte_3
difesa dell'appellata avrebbe di fatto proseguito l'attività della ditta Pt_1
individuale La Pantofola, in difetto di alcuna prova al riguardo.
2.1.Il motivo di appello relativo alla sospensione del processo a norma dell'art. 295
c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio penale è infondato. L'art. 295 c.p.c. stabilisce che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. La disposizione in esame secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte deve essere interpretata nel senso che la sospensione necessaria del processo civile può disporsi soltanto se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 30/6/2023, n. 18553), situazione che non ricorre nella fattispecie in esame. Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'art. 75 c.p.p. dando atto che non ricorrevano le condizioni che a norma dell'art. 75 comma 3 c.p.p. impongono la sospensione del giudizio civile. 2.2. La censura relativa alla asserita erronea valutazione delle prove in ordine alla sussistenza della subordinazione non può trovare accoglimento.
Tale censura è in parte inammissibile siccome generica - a fronte delle analitiche argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del rilievo attribuito alle dichiarazioni delle testi e che hanno riferito fatti circostanziati, Tes_1 Tes_2
deposizioni delle quali il giudice ha tenuto conto soltanto per il periodo in cui le testi hanno riferito fatti di cui avevano cognizione diretta - e in parte infondata.
Il giudice ha analiticamente argomentato in ordine alla attendibilità delle indicate testimoni: Della credibilità delle dette testimoni reputa il Tribunale non vi sia ragione di dubitare. Né con riguardo alla teste che, dimessasi Testimone_2
nell'agosto del 2018, non ha intrapreso alcun giudizio nei riguardi del resistente. Né con riguardo alla teste che, licenziata, come la ricorrente, è stata Testimone_5
denunciata per favoreggiamento della sorella a sua volta Parte_2
denunciata, come le altre commesse, per appropriazione indebita dal datore di lavoro. Neppure poi, con riguardo a tale seconda teste, si ritiene di dover attribuire rilievo a quanto rilevato dal procuratore di parte resistente all'udienza del 7 dicembre 2021 in ordine al dato che , coniuge del , citata Testimone_6 Pt_1
quale testimone dalla medesima nella causa intrapresa contro l'odierno Tes_1
resistente, abbia dichiarato di essere stata costretta dalla a rendere Tes_1
dichiarazioni false, ovvero ancora che vi sia un accordo tra le dipendenti a favorirsi reciprocamente impegnandosi a rendere false dichiarazioni testimoniali. La ricorrente infatti non risulta avere testimoniato a sua volta a favore della teste
[...]
nel giudizio da quest'ultima intrapreso e non vi è ragione dunque di ritenere Tes_1
che la abbia, per tale ragione, inteso rendere una testimonianza Tes_1
compiacente nell'odierno giudizio, né è emerso che vi sia stato un accordo in tale senso tra la testimone e la ricorrente. Il dato che la prima -sempre che tale Tes_1
condotta venga accertata in sede penale- abbia preteso, in vista della prova testimoniale da assumersi nel giudizio dalla stessa promosso, dalla testimone
[...]
che questa rendesse una testimonianza favorevole, non consente di Tes_6 ritenere che lo stesso abbia fatto con la ”. Tali Controparte_1 Tes_1
argomentazioni, condivise dal collegio, non sono state contestate in modo argomentato dall'appellante.
Le dichiarazioni della teste sono rilevanti in relazione ai fatti di Testimone_3
cui la stessa ha avuto diretta conoscenza e non a quelli anteriori all'inizio del suo rapporto di lavoro (“la ricorrente già vi lavorava “da poco tempo prima”).
La mancata considerazione delle dichiarazioni a sé favorevoli rese dal datore di lavoro in sede di interrogatorio formale risponde alla funzione propria di tale mezzo istruttorio volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non vincola il giudice a ritenere provati i fatti a se favorevoli dichiarati.
Il giudice ha ritenuto inattendibile il teste il quale ha dichiarato che la Tes_4
ha iniziato a lavorare alle dipendenze del dal 15 ottobre 2018 CP_1 Pt_1
mentre prima “lavorava sporadicamente per il nel senso che svolgeva Pt_1
qualche ora settimanale facendo affiancamento insieme a qualche altro dipendente”.
Tale dichiarazione riscontra quanto indicato nella memoria di costituzione in primo grado del datore di lavoro (In merito al contestato periodo di lavoro non contrattualizzato e intercorso, a dire della ricorrente, dal 30.09.2016 al 15.10.2018, in realtà l'odierna resistente, permetteva alla Sig.ra di svolgere CP_1
discontinue presenze in affiancamento delle addette alle vendite per rendersi meglio conto del rapporto venditore-cliente e della gestione della merce, non avendo avuto precedenti esperienze lavorative nel settore. La Ditta, avendo riconosciuto le potenziali attitudini della decideva di assumerla regolarizzando il CP_1
rapporto di lavoro, come da Unilav che si allega alla presente). Ritiene, tuttavia, il collegio – a fronte delle contrarie e precise dichiarazioni delle altre testimoni - che lo svolgimento di attività di “affiancamento” dal 2016 non sia plausibile non potendosi credere che per svolgere attività di commessa addetta alle vendite occorresse un affiancamento di qualche ora la settimana per circa due anni.
In ogni caso le deposizioni delle testimoni della lavoratrice appaiono maggiormente attendibili in quanto si riscontrano reciprocamente. 2.3.La sentenza appellata ha accertato che le mansioni svolte dalla sono CP_1
riconducibili al IV livello con la seguente motivazione: “deve rilevarsi come risulti documentalmente tanto dalla comunicazione obbligatoria Unilav, quanto dalle buste paga in atti, che sia stata assunta per l'espletamento di Controparte_1
mansioni di commessa che, alla stregua del CCNL applicato al rapporto, sono da ricondursi, non già al sesto livello, bensì al quarto livello (cfr. i profili esemplificativi del quarto livello del CCNL allegato al ricorso, cui rientrano (v. lett. f) l' “addetto alla vendita al pubblico, commesso/a”); peraltro la stessa parte resistente ha ammesso che la ricorrente era stata assunta per l'espletamento di mansioni di
“commessa di negozio”.
Il motivo di appello con il quale viene censurato il capo di sentenza relativo all'inquadramento riconosciuto secondo il quale il giudice avrebbe messo a fondamento della decisione testimonianze compiacenti è inammissibile perché non tiene conto delle argomentazioni della sentenza – come sopra riportate - che non fanno riferimento a prove testimoniali.
2.4.Va disattesa la censura relativa alla nomina di ufficio del CTU per l'assorbente ragione che il giudice può nominare un consulente tecnico, anche senza richiesta della parte, quando ritiene necessario avvalersi dell'ausiliario.
2.5.Il motivo di appello avente a oggetto la statuizione relativa al licenziamento è infondato. Il giudice ha dato atto che il datore di lavoro ha intimato il licenziamento per giusta causa per avere la emesso scontrini di cortesia senza il CP_1
contestuale scontrino fiscale con conseguente indebita appropriazione di una somma in euro ancora da quantificare.
A fronte di tale contestazione – come esattamente rilevato nella sentenza –
l'articolato di prova richiesto, privo peraltro di qualsiasi indicazione temporale, non consentiva di accertare l'indebita appropriazione di somme, posta a fondamento del licenziamento (“Vero o no che la Sig.ra emetteva scontrini di cortesia non CP_1
accompagnati da scontrini fiscali”). Anche se il teste avesse risposto positivamente non si poteva ritenere accertata l'appropriazione di somme posta a fondamento del licenziamento. Correttamente il giudice non ha ammesso l'articolato.
2.6.Infine, vanno rigettati anche i motivi di appello relativi alla sentenza definitiva.
Il rilievo relativo alla rideterminazione da parte del giudice dei conteggi elaborati dal CTU è inammissibile in quanto non contesta l'erroneità dei conteggi rielaborati dal giudice e le argomentazioni poste a fondamento della rideterminazione delle somme dovute (erronea determinazione della retribuzione dovuta per i mesi in cui sarebbe stato goduto il periodo di ferie in misura inferiore a quella dovuta negli altri mesi dell'anno) ma la necessità – insussistente – di richiamare il consulente per rielaborare una parte dei conteggi.
2.7.Il motivo relativo alla condanna al pagamento dei contributi asseritamente prescritti è infondato. Il giudice ha rilevato che la prescrizione non è maturata atteso che il termine di prescrizione iniziava a decorrere dal mese di luglio del 2017.
Il ricorso di primo grado è del 2021 e, dunque, a prescindere dall'applicabilità del termine decennale in presenza di denuncia del lavoratore, la prescrizione non è maturata. Infine, deve darsi atto che l'appellante non ha allegato in modo specifico né provato l'avvenuto pagamento dei contributi oggetto della condanna.
2.8.Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza. Le spese liquidate in favore di Controparte_1
vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese processuali del presente grado che liquida in € 4000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendo la distrazione in favore del difensore, condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese processuali del CP_2
presente grado che liquida in € 1278,00 oltre rimborso spese generali.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti