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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 27 marzo 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22 Legge n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.° 1906/2023 R.G promossa con ricorso di
(c.f. ), come rappresentato e difeso, sia Parte_1 C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Ferrara ed Erika Papurello, del
Foro di Torino
RICORRENTE
CONTRO
Ufficio dei Monopoli per il Controparte_1
Piemonte e la Valle d'Aosta, Sezione Operativa Territoriale di Alessandria, in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 23, comma 4,
Legge 24 novembre 1981, dal Dott. Fabio Pacella
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso note difensive autorizzate depositate in data 06 marzo 2025 ed a verbale d'udienza 27 marzo 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Nel merito
In via principale:
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 L
689/1981.
pagina 1 di 14 - accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata previa, se del caso, disapplicazione del citato art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, per contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E., ovvero rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale
d'interpretazione ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., volta a conoscere “se la norma …, nella parte in cui prevede un obbligo d'identificazione personale di tutti i soggetti che facciano ingresso all'interno di punti vendita dedicati in via esclusiva o comunque prevalente all'offerta di gioco con vincita in denaro, introduca una restrizione all'esercizio di un'attività economica compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento di cui agli artt. 49 e 56 TFUE a presidio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei 2 servizi nello spazio economico europeo”, ovvero ancora, rimessione del giudizio alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23, della l. n. 83/1957 in relazione all'illegittimità costituzionale del comma 8 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della
Costituzione.
In via subordinata:
- contenere le sanzioni comminate nell'alveo del minimo edittale.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA
e CPA come per legge>>.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione a verbale d'udienza 27 marzo
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<In via preliminare, e, come sopra precisato, ove occorrer possa, non sospendere
l'efficacia delle ordinanze tutte impugnate;
- respingere la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale d'interpretazione ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., e di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della l. n. 83/1957 in relazione alla illegittimità costituzionale del comma 8 per contrasto agli artt. 4, 41 e 97 della Costituzione, come avanzata dal ricorrente.
In via principale: nel merito:
- respingere tutte le istanze di parte ricorrente e confermare integralmente l'ordinanza impugnata confermando l'importo della sanzione irrogata;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese. in via istruttoria:
[Omissis]>>.
pagina 2 di 14 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Sono circostanze documentalmente in atti provate e tra le parti non contestate come:
1) in data 13 dicembre 2021 Operanti della Questura di Vercelli – Controparte_2
Sociale e dell'Immigrazione – IV Squadra Amministrativa, abbiano
[...] proceduto, nell'ambito di operazioni finalizzate al contrasto delle infrazioni delle norme in materia di contenimento dell'epidemia da “Covid-19” e svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ad eseguire accesso presso l'esercizio di scommesse denominato
“Quigioco”, sito in Vercelli (VC), Corso Libertà, civico numero 215, di cui era titolare l'odierno ricorrente Parte_1
2) nel corso delle operazioni di controllo, gli Operanti medesimi abbiano riscontrato all'interno del locale, nel quale era vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto, la presenza di un giovane;
3) con verbale 17 dicembre 2021, n.° 105/2021 P.A.S. sia pertanto stato contestato al suddetto la violazione dell'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, Parte_1 convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, sanzionato dall'art. 24, commi 21 e 22, D.L.
n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011;
4) contestualmente, tali atti siano quindi stati trasmessi all'
[...]
, Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Controparte_1
Sezione Operativa Territoriale di Alessandria, per gli adempimenti di competenza;
5) dato atto che il procedimento sanzionatorio non era stato definito con pagamento della sanzione in misura ridotta e che non erano pervenuti, nei termini assegnati per la relativa presentazione, scritti o memorie difensive, l'Amministrazione abbia pertanto adottato l'impugnata ordinanza–ingiunzione 31 maggio 2023, prot. n.° 19766, con la quale era applicata la sanzione amministrativa di € 20.000,00 ed irrogata la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio di scommesse gestito dall'odierno ricorrente medesimo per la durata di giorni venti (20), incaricando l'organo verbalizzante di eseguire la notifica e provvedere all'esecuzione ed al controllo della regolare osservanza del provvedimento di chiusura;
6) con nota del 19 giugno 2023, la Questura di Vercelli abbia dato conto dell'esecuzione, in pari data, della così demandata notifica all'interessato.
Propone ora, avverso il provvedimento in oggetto, ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, l'ingiunto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, in via di principalità, declaratoria di annullamento dello stesso ed, in via di subordine, la riduzione della sanzione applicata ai minimi edittali;
con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite.
pagina 3 di 14 Si è costituita tempestivamente in giudizio, la resistente Amministrazione, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), opponendosi all'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e chiedendo quindi l'integrale reiezione del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, accolta, con ordinanza 14 dicembre 2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione, all'udienza del 27 marzo 2025 il giudizio perviene quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Il quadro normativo di riferimento.
Dispone l'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.°
189/2012, che: <ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20,
21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi>>; <la violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011>>; <ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta>>; <il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco>>.
Dispone propria volta il comma 21 dell'art. 24, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011, che: <il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque
pagina 4 di 14 mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni;
ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento>>; <le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito>>; <per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi>>; <per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria>>.
Ed il comma infine 22 che: <nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>; <conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore>>; <nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco>>; <nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
II
- La fattispecie normativamente per gli effetti prevista.
pagina 5 di 14 Mentre ai sensi del comma 20, dell'art. 24, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011, <è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto>>, ai sensi dell'art. 7, comma 8, D.L. n.°
158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, come visto, <è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi>>.
Le due fattispecie, pertanto, pur soggette alle stesse sanzioni, stante il rinvio operato dal più volte citato art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.°
189/2012, ai commi 21 e 22, dell'altrettanto più volte citato art. 24, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011, differiscono in ordine alla condotta presa a divieto:
- nell'un caso, il consentire l'effettiva partecipazione attiva, a giochi pubblici con vincita in denaro, a soggetti minori degli anni diciotto;
- nell'altro, anche il solo, ingresso di minori di tale età nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n.° 773/1931, e nei punti vendita in cui si esercita, come attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
Evidente, quindi, come entrambi i precetti normativi siano rivolti ai titolari degli esercizi commerciali, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, in quanto il divieto di farvi ingresso da parte di minori deve intendersi come divieto, per detti titolari, di, anche in tal caso, consentire l'ingresso di tali soggetti.
Ciò non solo in quanto l'art. 2, comma 1, L. n.° 689/1981, dispone che <non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato>> od in quanto (ex art. 7, comma 8, penultimo ed ultimo periodo)
<il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro>> è tenuto a identificare <i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta>> (a tali pagina 6 di 14 titolari pertanto imponendosi precisa condotta, positivamente volta a scongiurare la violazione della norma).
Ma, ancor prima, in quanto il minore è il soggetto tutelato dalla norma stessa e non certo l'ipotetico suo trasgressore da sanzionare (ed a prescindere da quanto dispone l'art. 2, L.
n.° 689/1981), così come anche confermato dalla circostanza per cui, a palese maggior tutela del minore medesimo, <il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> sarebbe stato tenuto ad emanare <un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco>>.
III
- Sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012 con gli artt. 3, 41 e 97 Cost.
Eccepisce, oltre il resto, parte ricorrente, come la norma di cui all'art. 7, comma 8, D.L.
n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost. laddove sottopone a sanzione comportamenti riferibili soltanto ai titolari di esercizi commerciali “prevalentemente” od “esclusivamente” dedicati alla raccolta di giochi pubblici, attribuendo così indebito vantaggio competitivo all'offerta di gioco svolta in maniera “accessoria” presso altre tipologie di esercizi commerciali.
La questione di legittimità costituzionale così sollevata è manifestamente infondata.
Ed invero, il, lamentato, diverso trattamento tra esercizi commerciali
“prevalentemente” od “esclusivamente” dedicati alla raccolta di giochi pubblici rispetto quello
“riservato” agli esercizi ove l'offerta di gioco è svolta in maniera solo “accessoria” risulta vieppiù giustificato proprio in ragione della diversità della fattispecie illecita prevista dall'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, rispetto quella prevista dall'art. 24, comma 20, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L.
n.° 111/2011.
A presidio pedagogico della integrità psicologica e morale dei minori, difatti, palesemente opportuno è il, generalizzato, divieto di consentire loro la partecipazione a qualunque gioco pubblico con vincita in denaro, ovunque esso sia organizzato o consentito.
Ed a maggior tutela dei minori stessi, quindi, parimenti opportuno è il, più “selettivo” divieto di loro ingresso presso esercizi commerciali precipuamente destinati, in via esclusiva o prevalente, al gioco od alle scommesse.
pagina 7 di 14 Irragionevole sarebbe però vietare l'ingresso dei minori presso esercizi ove l'attività ludica in oggetto sia consentita in via solo accessoria, altrimenti dovendosi ritenere illecito anche il solo accesso, da parte di un minore, ad un locale bar-ristorante nel quale siano collocati alcuni apparecchi, cosiddetti, “AWP” (“amusement with prize”), ad esclusivo uso della clientela maggiorenne.
Nessuna violazione del principio di eguaglianza, quindi, può derivare ex art. 3 Cost. dalla normativa in disamina, atteso come tale principio imponga il trattamento eguale di situazione eguali, ma non certo il trattamento uguale di situazione diseguali, laddove sono oltremodo in gioco ulteriori principi costituzionali quali la tutela della famiglia e della gioventù (art. 31) e la salute (art. 32), a cui l'iniziativa economica è soggetta a fini di utilità sociale e salvaguardia della sicurezza, della libertà e della dignità umane (art. 41), punti irrinunciabili di riferimento per una concreta azione amministrativa ispirata al buon andamento ed all'imparzialità (art. 97).
IV
- Sull'eccezione di contrasto dell'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
Eccepisce altresì, sempre oltre il resto e per i medesimi motivi, parte ricorrente, come la norma di cui all'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.°
189/2012, si porrebbe in contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
Anche tale eccezione è di manifesta infondatezza.
Le norme comunitarie da parte ricorrente invocate ai fini della disapplicazione del citato art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, od, in subordine, ai fini della rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale d'interpretazione ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., difatti, riguardano la libertà di stabilimento degli operatori economici all'interno della UE, per nulla inferendo in ordine all'infrazione contestata all'odierno ricorrente.
Il divieto di ingresso ai minori in esercizi destinati, in via esclusiva o prevalente, al gioco lecito non restringe difatti la libertà di stabilimento.
Innanzitutto perché l'attività in oggetto non è una qualsiasi attività economica ordinaria, ma è una attività svolta in forza di un atto di convenzione di concessione statale, ovverosia di un contratto avente natura mista, pubblicistica e privatistica, cui conseguono, per il soggetto concessionario, in quanto svolgente una attività riservata allo Stato (che, nella fattispecie, la esercita tramite terzi in forza di atti di concessione), specifici oneri ed obblighi pagina 8 di 14 derivanti, anche, dalla posizione amministrativo/contabile in cui si trova chiunque maneggi danaro pubblico.
Inoltre la C.G.U.E. risulta già essersi pronunciata più volte in merito a questioni analoghe, ove era invocata la libertà di stabilimento, sul territorio Italiano, in materia di giochi pubblici, con richiesta di eliminazione di svariate restrizioni derivanti dalle norme regolatrici della materia stessa.
Pronunce tutte sfavorevoli alle tesi dell'odierno ricorrente, atteso come ogni Stato membro possa disporre di limitazioni/restrizioni/oneri ai soggetti che esercitano particolari attività, come la raccolta di gioco pubblico, in quanto poste a tutela di particolari interessi dello Stato da ricondursi all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla salute pubblica e nell'interesse di soggetti minori. In tal senso, si veda, ex pluribus, Cass. civ., Sez. Trib., n.°
8757/2021, per cui <nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonchè di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: sicchè, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni
Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità>>, ove è espresso riferimento a C.G.U.E., 24 ottobre 2013, causa
C-440/12, punto 47; C.G.U.E., 08 settembre 2009, causa C-42/07); idem, ancora di recente,
Cass. civ., Sez. Trib., n.° 5161/2022, nonché Cass. civ., Sez. Trib., n.° 32028/2024.
V
- Sul merito del ricorso.
Allega in primo luogo parte ricorrente, a suffragio delle proprie doglianze, la mancata identificazione, nella fattispecie, del minore trovato presente, in data 13 dicembre 2021 all'interno dell'esercizio di scommesse denominato “Quigioco” e da egli condotto in Vercelli
(VC), Corso Libertà, civico numero 215.
In effetti, sia dal verbale Questura di Vercelli – Divisione Polizia Amministrativa e
Sociale e dell'Immigrazione – IV Squadra Amministrativa, 17 dicembre 2021, n.° 105/2021
P.A.S., che dall'ordinanza-ingiunzione , Controparte_1
Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Sezione Operativa Territoriale di
Alessandria, 31 maggio 2023, prot. n.° 19766, oggetto del presente giudizio di opposizione, non risultano i dati anagrafici del soggetto minore degli anni diciotto nella circostanza di cui sopra trovato all'interno del suddetto esercizio.
pagina 9 di 14 In ordine alla minore età di tale soggetto (non risultando lo stesso essere stato colà identificato), il verbale 17 dicembre 2021, n.° 105/2021 P.A.S. non può quindi ritenersi assistito dalla fede privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c.
Ai sensi di detta norma, difatti, <l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti>>.
Pertanto <l'efficacia probatoria fino querela di falso del contenuto di un verbale (atto pubblico) non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito di percezioni sensoriali (fattispecie relativa alla querela di falso nei confronti di un verbale di sopralluogo)>>.
Se in ordine alla presenza (peraltro tra le parti incontestata) di una determinata persona attenzionata dagli Operanti all'interno della sala scommesse gestita dal ricorrente in Vercelli il verbale fa allora piena prova sino a querela di falso, Parte_1
viceversa, la minore età di tale persona, in assenza di alcun riscontro operativo e/o documentale condotto nell'occasione dai verbalizzanti, residua quale valutazione dei verbalizzanti medesimi.
Ed in ordine all'accertamento di tale dato, pertanto, il procedente Ufficio può, e deve, procedere secondo il libero apprezzamento delle prove offerto in corso di causa dalle parti, tenuto presente che <in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione>> (ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, n.° 29315/2024).
Probatoriamente efficace a tal fine, per gli effetti, deve in questa sede ritenersi la deposizione in corso di giudizio assunta del V.Isp. Polizia di Stato, , il quale, Tes_1 sentito all'udienza del 05 novembre 2024, ha testualmente riferito:
- <Conosco il ricorrente e l'esercizio commerciale da egli condotto in Vercelli;
ho eseguito il controllo con i miei colleghi il 13 dicembre 2021; io sono sopraggiunto dopo pochi minuti rispetto i colleghi e;
era Parte_2 Parte_3 Persona_1 insieme a me;
il locale è una sala scommesse;
vi sono anche AWP;
all'interno del locale, il
pagina 10 di 14 controllo lo abbiamo eseguito in periodo di COVID;
verifica green pass;
durante la verifica è stato identificato un ragazzo di 15/16 anni all'interno del locale;
era in compagnia del padre;
il ragazzo è stato identificato tramite green pass, non mi ricordo se avesse con sé altro documento identificativo;
non mi sembra avesse la carta di identità; questo ragazzo ha declinato le sue generalità come , nato nel 2005, la data precisa non la Persona_2
ricordo; il padre si chiamava (nome particolare); il padre aveva i documenti;
si è Per_3
anche identificato come padre del ragazzo;
i due stavano guardando i palinsesti delle scommesse;
non so se avessero, o meno, già fatto delle scommesse>>;
- <Noi abbiamo evidenziato al ricorrente che nel suo negozio era Parte_1
presente un soggetto di età minore;
lui si è giustificato dicendo che dal punto dove si trovava non era riuscito a monitorare la situazione;
l'ingresso del negozio si affaccia immediatamente su di una stanza ove sono presenti i monitor con i palinsesti delle scommesse;
il era dietro il banco dove raccolgono le scommesse sportive;
noi Pt_1
abbiamo verificato che dal bancone l'ingresso si vede;
all'interno del locale vi erano altre persone;
nessuno di noi Operanti era presente al momento in cui il ragazzo è entrato con il padre;
all'interno del locale, quando siamo arrivati noi, vi era un discreto numero di persone;
alcune di queste persone stavano scommettendo, altre guardavano i palinsesti;
durante le scommesse i clienti per forza interagiscono con il perché è lui che le Pt_1
raccoglie>>;
- <Il ragazzo minorenne era alto più o meno un metro e settanta;
capelli scuri, corti, mi sembra;
di corporatura minuta;
aveva un po' di peluria sul volto;
si vedeva che era un ragazzino, anche se aveva abiti invernali;
era un ragazzo di sedici anni abbastanza alto;
normolineo per la sua età; il ragazzo e il padre erano in quarantena;
il padre ha giustificato la presenza del figlio perché lo aveva portato lui e non voleva che aspettasse fuori del negozio;
il negozio è provvisto di cartello con divieto di ingresso ai minori>>.
Da quanto precede, provata può pertanto ritenersi la minore età del Persona_2
all'epoca dei fatti sorpreso all'interno dell'esercizio di scommesse denominato
[...]
“Quigioco”, dall'odierno ricorrente condotto in Vercelli (VC), Corso Libertà, civico numero
215.
Tenuto per fermo quanto precede, evidente è allora la violazione dell'art. 7, comma 8,
D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012 (posto ad impedire l'accesso alle sale scommesse di minori provvedendo al previo controllo dell'età mediante documento di identità) nella fattispecie consumata.
pagina 11 di 14 Ove infatti quel giorno (il 13 dicembre 2021) l'esercente avesse preventivamente controllato l'identità dell'avventore, avrebbe potuto e dovuto impedirne l'accesso alla sala, irrilevante oltremodo essendo l'eventuale dubbio in ordine alla di egli maggiore età.
E' invero notorio che sovente i tratti fisici e somatici di molti soggetti minorenni possano indurre a ritenere che essi abbiano raggiunto la maggiore età.
Tuttavia ciò non esime affatto, proprio in ragione della notoria inaffidabilità di un controllo “a vista”, il titolare dell'esercizio commerciale dal provvedere a1 controllo dell'età tramite documento di identità, come espressamente imposto dalla legge (e, segnatamente, dal sopra più volte richiamato e trascritto comma 8 dell'articolo 7, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012).
Invero, è proprio l'intrinseca inaffidabilità di un controllo “a vista” che ha indotto il
Legislatore ad imporre un controllo documentale mediante ricorso alle evidenze riportate nel documento di riconoscimento e identità personale.
Inoltre, laddove è prevista dal medesimo comma 8 l'eccezione dei “casi in cui la maggiore età sia manifesta” essa deve essere interpretata, in ragione dell'utilizzo dell'aggettivo “manifesta”, come riferita ai casi di palese evidenza di una distanza ampia dalla fascia di età che di per sé può dar vita a equivoci o apparenze fallaci.
Dunque, la “maggiore età manifesta” potrà essere evocata solo con riferimento a persone presentanti, ad esempio, capigliatura canuta, che chiaramente, ictu oculi, e senza dubbio alcuno, appaiono lontani dalla fascia dì età suscettibile di apparenza equivoca o equivocabile.
E solo per tali soggetti dunque non vi è obbligo di identificazione con documento.
Per tutti gli altri casi di soggetti giovani sussiste invece l'obbligo di appurare l'età mediante esibizione del documento di identità, con conseguente rifiuto all'accesso, non solo, nel caso di effettivo riscontro di età inferiore ai diciotto anni e/od, ovviamente, di ammissione di tale circostanza da parte dell'interessato, ma anche nel caso di mancanza, al proprio seguito, del documento stesso (fatto tale da indurre il titolare, responsabile dell'esercizio commerciale e della sua lecita condizione, ad allontanare il potenziale avventore).
Tenuto per fermo quanto precede, quanto alla tempistica di attivazione, da parte di detto titolare, della condotta di allontanamento, nella fattispecie dirimente risulta la circostanza dell'aver riferito, il stesso, di non essersi accorto Parte_1 dell'ingresso effettuato dal giovane, con ciò dimostrando la propria negligenza nell'esecuzione dei controlli egli dalla legge demandati in ordine all'accesso alla propria attività da parte del pubblico.
pagina 12 di 14 VI
- Sul trattamento sanzionatorio.
Parte ricorrente è chiedere, sebbene in via di subordine, la riduzione della sanzione con il provvedimento opposto egli irrogata ai minimi edittali.
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Provata la sussistenza dell'illecito contestato, valutati i criteri tutti di cui all'art. 11, L.
n.° 689/1981, in punto quantum, congrua, equa e dissuasiva (in ragione della reiterazione di condotte identiche e/o di analoga indole già consumate dall'odierno ricorrente nel corso dell'anno 2014) risulta la sanzione inflitta, conformandone giudizio di effettiva e proporzionale corretta modulazione in rapporto alla complessiva gravità della condotta consumata stessa.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che, in quanto infondato, integralmente respingere il ricorso.
VII
- Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese, in quanto l'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e che partecipa al giudizio personalmente o avvalendosi di un Funzionario appositamente delegato non può ottenere la condanna dell'opponente, ancorché soccombente, al pagamento degli onorari di Avvocato, difettando le relative qualità nel Funzionario
Amministrativo che sta in giudizio;
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le sole spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (nella fattispecie non allegata dalla resistente
Amministrazione agli atti).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla L. n.°
183/2011, riguarda, difatti, specificamente, la difesa delle Pubbliche Amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c.; quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative (in termini, Corte Cass., Sez. II, n.° 8413/2016; Trib. Verona 17 marzo 2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 20 e ss., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 413 e ss., 429 c.p.c.; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- respinge il ricorso;
pagina 13 di 14 - nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza del 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 27 marzo 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22 Legge n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.° 1906/2023 R.G promossa con ricorso di
(c.f. ), come rappresentato e difeso, sia Parte_1 C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Ferrara ed Erika Papurello, del
Foro di Torino
RICORRENTE
CONTRO
Ufficio dei Monopoli per il Controparte_1
Piemonte e la Valle d'Aosta, Sezione Operativa Territoriale di Alessandria, in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 23, comma 4,
Legge 24 novembre 1981, dal Dott. Fabio Pacella
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso note difensive autorizzate depositate in data 06 marzo 2025 ed a verbale d'udienza 27 marzo 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<Nel merito
In via principale:
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 L
689/1981.
pagina 1 di 14 - accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata previa, se del caso, disapplicazione del citato art. 7, comma 8, del D.L. n. 158/2012, per contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E., ovvero rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale
d'interpretazione ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., volta a conoscere “se la norma …, nella parte in cui prevede un obbligo d'identificazione personale di tutti i soggetti che facciano ingresso all'interno di punti vendita dedicati in via esclusiva o comunque prevalente all'offerta di gioco con vincita in denaro, introduca una restrizione all'esercizio di un'attività economica compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento di cui agli artt. 49 e 56 TFUE a presidio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei 2 servizi nello spazio economico europeo”, ovvero ancora, rimessione del giudizio alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23, della l. n. 83/1957 in relazione all'illegittimità costituzionale del comma 8 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della
Costituzione.
In via subordinata:
- contenere le sanzioni comminate nell'alveo del minimo edittale.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA
e CPA come per legge>>.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione a verbale d'udienza 27 marzo
2025 richiamata a formarne parte integrante:
<In via preliminare, e, come sopra precisato, ove occorrer possa, non sospendere
l'efficacia delle ordinanze tutte impugnate;
- respingere la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale d'interpretazione ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., e di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della l. n. 83/1957 in relazione alla illegittimità costituzionale del comma 8 per contrasto agli artt. 4, 41 e 97 della Costituzione, come avanzata dal ricorrente.
In via principale: nel merito:
- respingere tutte le istanze di parte ricorrente e confermare integralmente l'ordinanza impugnata confermando l'importo della sanzione irrogata;
- condannare il ricorrente a pagare all'Amministrazione resistente le spese. in via istruttoria:
[Omissis]>>.
pagina 2 di 14 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Sono circostanze documentalmente in atti provate e tra le parti non contestate come:
1) in data 13 dicembre 2021 Operanti della Questura di Vercelli – Controparte_2
Sociale e dell'Immigrazione – IV Squadra Amministrativa, abbiano
[...] proceduto, nell'ambito di operazioni finalizzate al contrasto delle infrazioni delle norme in materia di contenimento dell'epidemia da “Covid-19” e svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ad eseguire accesso presso l'esercizio di scommesse denominato
“Quigioco”, sito in Vercelli (VC), Corso Libertà, civico numero 215, di cui era titolare l'odierno ricorrente Parte_1
2) nel corso delle operazioni di controllo, gli Operanti medesimi abbiano riscontrato all'interno del locale, nel quale era vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto, la presenza di un giovane;
3) con verbale 17 dicembre 2021, n.° 105/2021 P.A.S. sia pertanto stato contestato al suddetto la violazione dell'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, Parte_1 convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, sanzionato dall'art. 24, commi 21 e 22, D.L.
n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011;
4) contestualmente, tali atti siano quindi stati trasmessi all'
[...]
, Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Controparte_1
Sezione Operativa Territoriale di Alessandria, per gli adempimenti di competenza;
5) dato atto che il procedimento sanzionatorio non era stato definito con pagamento della sanzione in misura ridotta e che non erano pervenuti, nei termini assegnati per la relativa presentazione, scritti o memorie difensive, l'Amministrazione abbia pertanto adottato l'impugnata ordinanza–ingiunzione 31 maggio 2023, prot. n.° 19766, con la quale era applicata la sanzione amministrativa di € 20.000,00 ed irrogata la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio di scommesse gestito dall'odierno ricorrente medesimo per la durata di giorni venti (20), incaricando l'organo verbalizzante di eseguire la notifica e provvedere all'esecuzione ed al controllo della regolare osservanza del provvedimento di chiusura;
6) con nota del 19 giugno 2023, la Questura di Vercelli abbia dato conto dell'esecuzione, in pari data, della così demandata notifica all'interessato.
Propone ora, avverso il provvedimento in oggetto, ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, l'ingiunto, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, in via di principalità, declaratoria di annullamento dello stesso ed, in via di subordine, la riduzione della sanzione applicata ai minimi edittali;
con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite.
pagina 3 di 14 Si è costituita tempestivamente in giudizio, la resistente Amministrazione, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), opponendosi all'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e chiedendo quindi l'integrale reiezione del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, accolta, con ordinanza 14 dicembre 2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione, all'udienza del 27 marzo 2025 il giudizio perviene quindi in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Il quadro normativo di riferimento.
Dispone l'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.°
189/2012, che: <ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20,
21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi>>; <la violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011>>; <ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta>>; <il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco>>.
Dispone propria volta il comma 21 dell'art. 24, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011, che: <il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque
pagina 4 di 14 mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni;
ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento>>; <le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito>>; <per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi>>; <per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria>>.
Ed il comma infine 22 che: <nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>>; <conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore>>; <nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco>>; <nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.
II
- La fattispecie normativamente per gli effetti prevista.
pagina 5 di 14 Mentre ai sensi del comma 20, dell'art. 24, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011, <è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto>>, ai sensi dell'art. 7, comma 8, D.L. n.°
158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, come visto, <è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi>>.
Le due fattispecie, pertanto, pur soggette alle stesse sanzioni, stante il rinvio operato dal più volte citato art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.°
189/2012, ai commi 21 e 22, dell'altrettanto più volte citato art. 24, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.° 111/2011, differiscono in ordine alla condotta presa a divieto:
- nell'un caso, il consentire l'effettiva partecipazione attiva, a giochi pubblici con vincita in denaro, a soggetti minori degli anni diciotto;
- nell'altro, anche il solo, ingresso di minori di tale età nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), R.D. n.° 773/1931, e nei punti vendita in cui si esercita, come attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
Evidente, quindi, come entrambi i precetti normativi siano rivolti ai titolari degli esercizi commerciali, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, in quanto il divieto di farvi ingresso da parte di minori deve intendersi come divieto, per detti titolari, di, anche in tal caso, consentire l'ingresso di tali soggetti.
Ciò non solo in quanto l'art. 2, comma 1, L. n.° 689/1981, dispone che <non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato>> od in quanto (ex art. 7, comma 8, penultimo ed ultimo periodo)
<il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro>> è tenuto a identificare <i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta>> (a tali pagina 6 di 14 titolari pertanto imponendosi precisa condotta, positivamente volta a scongiurare la violazione della norma).
Ma, ancor prima, in quanto il minore è il soggetto tutelato dalla norma stessa e non certo l'ipotetico suo trasgressore da sanzionare (ed a prescindere da quanto dispone l'art. 2, L.
n.° 689/1981), così come anche confermato dalla circostanza per cui, a palese maggior tutela del minore medesimo, <il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> sarebbe stato tenuto ad emanare <un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco>>.
III
- Sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012 con gli artt. 3, 41 e 97 Cost.
Eccepisce, oltre il resto, parte ricorrente, come la norma di cui all'art. 7, comma 8, D.L.
n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost. laddove sottopone a sanzione comportamenti riferibili soltanto ai titolari di esercizi commerciali “prevalentemente” od “esclusivamente” dedicati alla raccolta di giochi pubblici, attribuendo così indebito vantaggio competitivo all'offerta di gioco svolta in maniera “accessoria” presso altre tipologie di esercizi commerciali.
La questione di legittimità costituzionale così sollevata è manifestamente infondata.
Ed invero, il, lamentato, diverso trattamento tra esercizi commerciali
“prevalentemente” od “esclusivamente” dedicati alla raccolta di giochi pubblici rispetto quello
“riservato” agli esercizi ove l'offerta di gioco è svolta in maniera solo “accessoria” risulta vieppiù giustificato proprio in ragione della diversità della fattispecie illecita prevista dall'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, rispetto quella prevista dall'art. 24, comma 20, D.L. n.° 98/2011, convertito, con modificazioni, in L.
n.° 111/2011.
A presidio pedagogico della integrità psicologica e morale dei minori, difatti, palesemente opportuno è il, generalizzato, divieto di consentire loro la partecipazione a qualunque gioco pubblico con vincita in denaro, ovunque esso sia organizzato o consentito.
Ed a maggior tutela dei minori stessi, quindi, parimenti opportuno è il, più “selettivo” divieto di loro ingresso presso esercizi commerciali precipuamente destinati, in via esclusiva o prevalente, al gioco od alle scommesse.
pagina 7 di 14 Irragionevole sarebbe però vietare l'ingresso dei minori presso esercizi ove l'attività ludica in oggetto sia consentita in via solo accessoria, altrimenti dovendosi ritenere illecito anche il solo accesso, da parte di un minore, ad un locale bar-ristorante nel quale siano collocati alcuni apparecchi, cosiddetti, “AWP” (“amusement with prize”), ad esclusivo uso della clientela maggiorenne.
Nessuna violazione del principio di eguaglianza, quindi, può derivare ex art. 3 Cost. dalla normativa in disamina, atteso come tale principio imponga il trattamento eguale di situazione eguali, ma non certo il trattamento uguale di situazione diseguali, laddove sono oltremodo in gioco ulteriori principi costituzionali quali la tutela della famiglia e della gioventù (art. 31) e la salute (art. 32), a cui l'iniziativa economica è soggetta a fini di utilità sociale e salvaguardia della sicurezza, della libertà e della dignità umane (art. 41), punti irrinunciabili di riferimento per una concreta azione amministrativa ispirata al buon andamento ed all'imparzialità (art. 97).
IV
- Sull'eccezione di contrasto dell'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
Eccepisce altresì, sempre oltre il resto e per i medesimi motivi, parte ricorrente, come la norma di cui all'art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.°
189/2012, si porrebbe in contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E.
Anche tale eccezione è di manifesta infondatezza.
Le norme comunitarie da parte ricorrente invocate ai fini della disapplicazione del citato art. 7, comma 8, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012, od, in subordine, ai fini della rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale d'interpretazione ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., difatti, riguardano la libertà di stabilimento degli operatori economici all'interno della UE, per nulla inferendo in ordine all'infrazione contestata all'odierno ricorrente.
Il divieto di ingresso ai minori in esercizi destinati, in via esclusiva o prevalente, al gioco lecito non restringe difatti la libertà di stabilimento.
Innanzitutto perché l'attività in oggetto non è una qualsiasi attività economica ordinaria, ma è una attività svolta in forza di un atto di convenzione di concessione statale, ovverosia di un contratto avente natura mista, pubblicistica e privatistica, cui conseguono, per il soggetto concessionario, in quanto svolgente una attività riservata allo Stato (che, nella fattispecie, la esercita tramite terzi in forza di atti di concessione), specifici oneri ed obblighi pagina 8 di 14 derivanti, anche, dalla posizione amministrativo/contabile in cui si trova chiunque maneggi danaro pubblico.
Inoltre la C.G.U.E. risulta già essersi pronunciata più volte in merito a questioni analoghe, ove era invocata la libertà di stabilimento, sul territorio Italiano, in materia di giochi pubblici, con richiesta di eliminazione di svariate restrizioni derivanti dalle norme regolatrici della materia stessa.
Pronunce tutte sfavorevoli alle tesi dell'odierno ricorrente, atteso come ogni Stato membro possa disporre di limitazioni/restrizioni/oneri ai soggetti che esercitano particolari attività, come la raccolta di gioco pubblico, in quanto poste a tutela di particolari interessi dello Stato da ricondursi all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla salute pubblica e nell'interesse di soggetti minori. In tal senso, si veda, ex pluribus, Cass. civ., Sez. Trib., n.°
8757/2021, per cui <nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonchè di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: sicchè, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni
Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità>>, ove è espresso riferimento a C.G.U.E., 24 ottobre 2013, causa
C-440/12, punto 47; C.G.U.E., 08 settembre 2009, causa C-42/07); idem, ancora di recente,
Cass. civ., Sez. Trib., n.° 5161/2022, nonché Cass. civ., Sez. Trib., n.° 32028/2024.
V
- Sul merito del ricorso.
Allega in primo luogo parte ricorrente, a suffragio delle proprie doglianze, la mancata identificazione, nella fattispecie, del minore trovato presente, in data 13 dicembre 2021 all'interno dell'esercizio di scommesse denominato “Quigioco” e da egli condotto in Vercelli
(VC), Corso Libertà, civico numero 215.
In effetti, sia dal verbale Questura di Vercelli – Divisione Polizia Amministrativa e
Sociale e dell'Immigrazione – IV Squadra Amministrativa, 17 dicembre 2021, n.° 105/2021
P.A.S., che dall'ordinanza-ingiunzione , Controparte_1
Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Sezione Operativa Territoriale di
Alessandria, 31 maggio 2023, prot. n.° 19766, oggetto del presente giudizio di opposizione, non risultano i dati anagrafici del soggetto minore degli anni diciotto nella circostanza di cui sopra trovato all'interno del suddetto esercizio.
pagina 9 di 14 In ordine alla minore età di tale soggetto (non risultando lo stesso essere stato colà identificato), il verbale 17 dicembre 2021, n.° 105/2021 P.A.S. non può quindi ritenersi assistito dalla fede privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c.
Ai sensi di detta norma, difatti, <l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti>>.
Pertanto <l'efficacia probatoria fino querela di falso del contenuto di un verbale (atto pubblico) non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito di percezioni sensoriali (fattispecie relativa alla querela di falso nei confronti di un verbale di sopralluogo)>>.
Se in ordine alla presenza (peraltro tra le parti incontestata) di una determinata persona attenzionata dagli Operanti all'interno della sala scommesse gestita dal ricorrente in Vercelli il verbale fa allora piena prova sino a querela di falso, Parte_1
viceversa, la minore età di tale persona, in assenza di alcun riscontro operativo e/o documentale condotto nell'occasione dai verbalizzanti, residua quale valutazione dei verbalizzanti medesimi.
Ed in ordine all'accertamento di tale dato, pertanto, il procedente Ufficio può, e deve, procedere secondo il libero apprezzamento delle prove offerto in corso di causa dalle parti, tenuto presente che <in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione>> (ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, n.° 29315/2024).
Probatoriamente efficace a tal fine, per gli effetti, deve in questa sede ritenersi la deposizione in corso di giudizio assunta del V.Isp. Polizia di Stato, , il quale, Tes_1 sentito all'udienza del 05 novembre 2024, ha testualmente riferito:
- <Conosco il ricorrente e l'esercizio commerciale da egli condotto in Vercelli;
ho eseguito il controllo con i miei colleghi il 13 dicembre 2021; io sono sopraggiunto dopo pochi minuti rispetto i colleghi e;
era Parte_2 Parte_3 Persona_1 insieme a me;
il locale è una sala scommesse;
vi sono anche AWP;
all'interno del locale, il
pagina 10 di 14 controllo lo abbiamo eseguito in periodo di COVID;
verifica green pass;
durante la verifica è stato identificato un ragazzo di 15/16 anni all'interno del locale;
era in compagnia del padre;
il ragazzo è stato identificato tramite green pass, non mi ricordo se avesse con sé altro documento identificativo;
non mi sembra avesse la carta di identità; questo ragazzo ha declinato le sue generalità come , nato nel 2005, la data precisa non la Persona_2
ricordo; il padre si chiamava (nome particolare); il padre aveva i documenti;
si è Per_3
anche identificato come padre del ragazzo;
i due stavano guardando i palinsesti delle scommesse;
non so se avessero, o meno, già fatto delle scommesse>>;
- <Noi abbiamo evidenziato al ricorrente che nel suo negozio era Parte_1
presente un soggetto di età minore;
lui si è giustificato dicendo che dal punto dove si trovava non era riuscito a monitorare la situazione;
l'ingresso del negozio si affaccia immediatamente su di una stanza ove sono presenti i monitor con i palinsesti delle scommesse;
il era dietro il banco dove raccolgono le scommesse sportive;
noi Pt_1
abbiamo verificato che dal bancone l'ingresso si vede;
all'interno del locale vi erano altre persone;
nessuno di noi Operanti era presente al momento in cui il ragazzo è entrato con il padre;
all'interno del locale, quando siamo arrivati noi, vi era un discreto numero di persone;
alcune di queste persone stavano scommettendo, altre guardavano i palinsesti;
durante le scommesse i clienti per forza interagiscono con il perché è lui che le Pt_1
raccoglie>>;
- <Il ragazzo minorenne era alto più o meno un metro e settanta;
capelli scuri, corti, mi sembra;
di corporatura minuta;
aveva un po' di peluria sul volto;
si vedeva che era un ragazzino, anche se aveva abiti invernali;
era un ragazzo di sedici anni abbastanza alto;
normolineo per la sua età; il ragazzo e il padre erano in quarantena;
il padre ha giustificato la presenza del figlio perché lo aveva portato lui e non voleva che aspettasse fuori del negozio;
il negozio è provvisto di cartello con divieto di ingresso ai minori>>.
Da quanto precede, provata può pertanto ritenersi la minore età del Persona_2
all'epoca dei fatti sorpreso all'interno dell'esercizio di scommesse denominato
[...]
“Quigioco”, dall'odierno ricorrente condotto in Vercelli (VC), Corso Libertà, civico numero
215.
Tenuto per fermo quanto precede, evidente è allora la violazione dell'art. 7, comma 8,
D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012 (posto ad impedire l'accesso alle sale scommesse di minori provvedendo al previo controllo dell'età mediante documento di identità) nella fattispecie consumata.
pagina 11 di 14 Ove infatti quel giorno (il 13 dicembre 2021) l'esercente avesse preventivamente controllato l'identità dell'avventore, avrebbe potuto e dovuto impedirne l'accesso alla sala, irrilevante oltremodo essendo l'eventuale dubbio in ordine alla di egli maggiore età.
E' invero notorio che sovente i tratti fisici e somatici di molti soggetti minorenni possano indurre a ritenere che essi abbiano raggiunto la maggiore età.
Tuttavia ciò non esime affatto, proprio in ragione della notoria inaffidabilità di un controllo “a vista”, il titolare dell'esercizio commerciale dal provvedere a1 controllo dell'età tramite documento di identità, come espressamente imposto dalla legge (e, segnatamente, dal sopra più volte richiamato e trascritto comma 8 dell'articolo 7, D.L. n.° 158/2012, convertito con modificazioni in L. n.° 189/2012).
Invero, è proprio l'intrinseca inaffidabilità di un controllo “a vista” che ha indotto il
Legislatore ad imporre un controllo documentale mediante ricorso alle evidenze riportate nel documento di riconoscimento e identità personale.
Inoltre, laddove è prevista dal medesimo comma 8 l'eccezione dei “casi in cui la maggiore età sia manifesta” essa deve essere interpretata, in ragione dell'utilizzo dell'aggettivo “manifesta”, come riferita ai casi di palese evidenza di una distanza ampia dalla fascia di età che di per sé può dar vita a equivoci o apparenze fallaci.
Dunque, la “maggiore età manifesta” potrà essere evocata solo con riferimento a persone presentanti, ad esempio, capigliatura canuta, che chiaramente, ictu oculi, e senza dubbio alcuno, appaiono lontani dalla fascia dì età suscettibile di apparenza equivoca o equivocabile.
E solo per tali soggetti dunque non vi è obbligo di identificazione con documento.
Per tutti gli altri casi di soggetti giovani sussiste invece l'obbligo di appurare l'età mediante esibizione del documento di identità, con conseguente rifiuto all'accesso, non solo, nel caso di effettivo riscontro di età inferiore ai diciotto anni e/od, ovviamente, di ammissione di tale circostanza da parte dell'interessato, ma anche nel caso di mancanza, al proprio seguito, del documento stesso (fatto tale da indurre il titolare, responsabile dell'esercizio commerciale e della sua lecita condizione, ad allontanare il potenziale avventore).
Tenuto per fermo quanto precede, quanto alla tempistica di attivazione, da parte di detto titolare, della condotta di allontanamento, nella fattispecie dirimente risulta la circostanza dell'aver riferito, il stesso, di non essersi accorto Parte_1 dell'ingresso effettuato dal giovane, con ciò dimostrando la propria negligenza nell'esecuzione dei controlli egli dalla legge demandati in ordine all'accesso alla propria attività da parte del pubblico.
pagina 12 di 14 VI
- Sul trattamento sanzionatorio.
Parte ricorrente è chiedere, sebbene in via di subordine, la riduzione della sanzione con il provvedimento opposto egli irrogata ai minimi edittali.
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Provata la sussistenza dell'illecito contestato, valutati i criteri tutti di cui all'art. 11, L.
n.° 689/1981, in punto quantum, congrua, equa e dissuasiva (in ragione della reiterazione di condotte identiche e/o di analoga indole già consumate dall'odierno ricorrente nel corso dell'anno 2014) risulta la sanzione inflitta, conformandone giudizio di effettiva e proporzionale corretta modulazione in rapporto alla complessiva gravità della condotta consumata stessa.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che, in quanto infondato, integralmente respingere il ricorso.
VII
- Sulle spese di lite.
Nulla sulle spese, in quanto l'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio e che partecipa al giudizio personalmente o avvalendosi di un Funzionario appositamente delegato non può ottenere la condanna dell'opponente, ancorché soccombente, al pagamento degli onorari di Avvocato, difettando le relative qualità nel Funzionario
Amministrativo che sta in giudizio;
per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le sole spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (nella fattispecie non allegata dalla resistente
Amministrazione agli atti).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla L. n.°
183/2011, riguarda, difatti, specificamente, la difesa delle Pubbliche Amministrazioni nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c.; quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative (in termini, Corte Cass., Sez. II, n.° 8413/2016; Trib. Verona 17 marzo 2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 20 e ss., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 413 e ss., 429 c.p.c.; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- respinge il ricorso;
pagina 13 di 14 - nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza del 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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