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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1523/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 29/05/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 11:05
Compaiono:
Per , e , l'avv. NUTI FLAVIO Parte_1 Parte_2
Per , l'avv. DELL'OLMO VALENTINA, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Francesca Paciarelli.
Per nessuno. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Nuti conclude come da atto di appello, insistendo nell'acquisizione documentale e nel rinnovo della CTU, e ai fini della discussione si riporta agli atti di causa. Ribadisce la necessità di personalizzare il danno subito dalle parti.
L'avv. Paciarelli conclude come da comparsa in appello e si oppone alla richiesta istruttoria e ai fini della discussione si riporta agli atti di causa.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 1523/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1523/2023 degli Affari Contenziosi Civili, II grado, in materia di: “lesione personale”
Vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Nuti ed elettivamente C.F._2 domiciliati in Volterra (PI), Vicolo F. Da Volterra, n. 1/A giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI
Contro
, in persona del Dott. Controparte_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Olmo ed elettivamente
[...] domiciliata in Firenze, Via Pier Capponi, n. 51, giusta procura alle liti allegata alla comparsa in appello
- APPELLATA
(c.f. ) CP_2 C.F._3
- APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da suesteso verbale di udienza
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma II
n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 21.04.2023, e hanno interposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 17/2022, emessa dal Giudice di Pace di Volterra in data
26.10.2022, chiedendone la riforma. A sostegno del gravame, hanno allegato:
- con il primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure non ha indicato le motivazioni per le quali ha ritenuto attendibili e condivisibili le risultanze della
CTU, che ha escluso la sussistenza di postumi permanenti a carico di Parte_2 in conseguenza del sinistro, non considerando le osservazioni del CTP;
in
[...] particolare, ha censurato l'illogicità della valutazione del CTU, che a fronte del medesimo trauma ha reputato di escludere postumi a carico della terza trasportata, e non ha considerato l'emersione, in seguito di esame ecografico, della duplice frattura costale subita;
- con il secondo motivo di appello, l'omessa e/o erronea valutazione da parte del
Giudice di primo grado della personalizzazione del danno;
- con il terzo motivo di appello, che ha errato il Giudice di prime cure nel compensare le spese di lite, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato gli attori ad agire.
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342c.p.c. e nel merito il rigetto dei motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto. Ha allegato e contestato:
- che l'impugnazione è inammissibile per violazione dell'art. 342, comma I, c.p.c.;
- che la sentenza reca motivazione congrua nella parte in cui aderisce alle conclusioni della CTU;
- che la personalizzazione del danno non costituisce un automatismo, ma richiede l'individuazione di circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie, nel caso assenti;
- che il Giudice di pace di Volterra ha statuito l'integrale compensazione delle spese di lite conformemente alla soccombenza reciproca.
Non si è costituita . CP_2
Con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 05.12.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato la stessa all'udienza del 09.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. successivamente rinviata all'odierna udienza del 29.05.2025.
*****
Anteponendosi la disamina delle questioni di rito su quelle di merito (arg. ex art. 276, comma II, c.p.c.), il Tribunale rileva che l'atto di appello, a dispetto della prospettazione dell'assicurazione convenuta, si sottrae alla censura d'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nella misura in cui contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e degli snodi motivazionali contestati della sentenza impugnata, e giustappone alla parte volitiva una parte argomentativa, diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'insufficiente motivazione della sentenza del Giudice di primo grado, che avrebbe fondato la propria decisione, errando, esclusivamente sulla consulenza tecnica d'ufficio L'obbligo motivazionale è stato invero adempiuto dal Giudice di Prime cure, che ha espresso in forma sintetica, ma esaustiva, le ragioni per le quali ha escluso il rilievo delle osservazioni di parte, ritenendo esenti da censure le conclusioni del CTU e facendole proprie. È del resto noto che allorquando il giudice di merito “aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione” (da ultimo Cass. Civ. n. 9529/2024).
In ogni caso, le ragioni che hanno portato il CTU ad escludere la sussistenza di postumi permanenti sono esposte in forma logica e persuasiva dall'ausiliario del Giudice, che si fa carico di replicare in modo puntuale alle osservazioni del CTP (che ha stimato le lesioni, dichiaratamente, in difetto di esame obiettivo), tanto con riguardo alla lesione al rachide cervicale, rispetto al quale è perfettamente predicabile un impatto diverso rispetto al conducente del veicolo, quanto con riguardo alla lesioni alle costole, oggetto, queste ultime, di rilevazione ecografica non confermata solo dopo due mesi dal sinistro stradale, a fronte di un contesto diagnostico di segno contrario e di un comportamento della danneggiata non coerente con la dolorabilità tipica della frattura.
È infondato il secondo motivo di appello, volto a censurare il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa, e devono, pertanto, essere allegate in modo circostanziato e provate dal danneggiato – anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici – senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche
(da ultimo, Cass. n. 7513/2018).
Orbene, non si ravvisano, sul piano assertivo prima che asseverativo, elementi idonei a supportare la richiesta personalizzazione del risarcimento, e ciò a prescindere dalla circostanza che il Giudice di prime cure si riferisca alla categoria del danno morale.
Merita invece l'accoglimento il terzo motivo di gravame.
La totale compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace non si giustifica in ragione della sproporzione delle diverse poste risarcitorie oggetto di giudizio, rispettivamente quella accolta, in favore di , e quella rigettata, nei confronti Parte_1 di . Parte_2
La soccombenza reciproca, in altre parole, deve essere valutata considerando la consistenza delle domande cumulate e l'esito della controversia.
Ne consegue che il Tribunale, in riforma del capo delle spese della sentenza gravata, reputa di porre a carico di 1/3 delle spese di lite, Parte_3 avuto riguardo al decisum, compensata la residua parte, liquidate come in dispositivo.
Analoga considerazione non può essere svolta con riguardo al giudizio di appello, rispetto al quale le spese sono integralmente compensate, dovendosi tenere conto della natura impugnatoria del giudizio e della presenza di orientamenti giurisprudenziali diversi circa la c.d. personalizzazione del danno ex art. 139 Cod. Ass. private, oltre che della misura della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore di e in solido, di 1/3 delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del giudizio di prime cure, liquidate in tal quota in € 700,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Pisa, 29.05.2025
Il Giudice dott. Luca Pruneti