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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/11/2024, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 370/2021 promossa con ricorso depositato in data 02.03.2021 da
, C.F. , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in Rua Biagio Miniera n. 4/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Achille
Buonfigli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in Ascoli Piceno in Viale Treviri n.63/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Menna del Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 11.10.2023 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “NEL MERITO A) – confermare le condizioni personali ed economiche di cui all'accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi stipulato in data 21/06/2018, e segnatamente di quanto pattuito all'art. 2 punti 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24, fatte salve le seguenti modifiche: A.1) – il ricorrente non è tenuto a corrispondere alla moglie l'assegno di cui all'art. 5, comma
6, l. div.; A.2) – il contributo del padre al mantenimento dei figli è fissato in € 800,00
(50% per ciascuno dei figli) ovvero nella diversa misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare, tenendo conto della nuova situazione determinata dopo la separazione dei coniugi dalla diminuzione del reddito dell'onerato; A.3) – il contributo per il concorso al mantenimento dei figli è escluso per i periodi in cui i figli sono accolti presso il padre, con imposizione a questi del corrispondente obbligo di mantenimento diretto;
A.4) – il piano quarto dell'immobile sito in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 63/B e il garage sito al piano terra (distinto questo in catasto con la particella 40 sub 29), vengono assegnati a , il Parte_1 quale vi potrà risiedere previa effettuazione, a sue cure e spese, delle seguenti opere:
a) chiusura dell'accesso alla scala interna che mette direttamente in comunicazione i locali al terzo piano con quelli posti al quarto piano;
b) rispristino della parete divisoria tra i due garage. B) – Vinte le spese”;
PER LA RESISTENTE: “rigettare ogni altra avversa domanda in ricorso e confermare in ogni sua parte e per quanto possibile, le condizioni tutte volontariamente concordate dai coniugi in sede di stipula della negoziazione assistita, sottoscritta il 21.6.2018, validata il successivo 22.6.2018 dal PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno (proc. 264/2018 R.INT PM) e ritualmente depositata presso il Comune di Ascoli Piceno (in atti tra le produzioni avversarie) e per l'effetto: confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie, Sig.ra che ivi abiterà CP_1 on i figli in via Treviri n. 63/B (piani 3 e 4) in Ascoli Piceno, di proprietà del Sig.
[...]
; confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
Pt_1 confermare le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre ai figli, che si trascrivono nei punti i più importanti: “ 21.1 : il padre ha facoltà di avere con sé i figli per un fine settimana ogni 15 giorni a dal venerdì alle 19 fino al sabato alle 8 con pernottamento, occupandosi di accompagnarli a scuola;
B dal sabato alle 18 fino alla domenica alle 20,00,” …21.5 : “…I figli trascorrono con il padre 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con pernottamento, periodi che sono definiti dei coniugi entro il 15 giugno di ogni anno. Detti periodi possono essere anche più lunghi a richiesta dei figli, se la madre d'accordo virgola in periodo possibilmente non coincidente con quello delle ferie della madre, ma sempre nel rispetto della volontà dei minori e con facoltà della madre di vederli in tale periodo, quando voglia, previo tempestivo accordo anche telefonico con il padre…” o confermare le condizioni economico patrimoniali dell'accordo di negoziazione assistita, di cui sopra (punti da 1 a 26) con espresso richiamo alla statuizione di cui al punto 7 relativa all'obbligazione di versamento a carico del Sig. a favore della Sig.ra Parte_1
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, di € 1.500,00 CP_1
(millecinquecento/00) di cui € 500,00 (cinquecento/00) quale concorso al mantenimento della moglie ed euro 1000,00 (mille/00) quale concorso al mantenimento dei due figli (id est euro 500,00 per ciascun figlio). Detto assegno è soggetto a rivalutazione annualmente secondo la variazione dell'indice FOI ISTAT senza necessità di preventiva richiesta. o Confermare il regime delle spese straordinarie come da richiamata scrittura privata di negoziazione assistita. - autorizzare la Sig.ra a trasferire – a sua scelta ed ove necessario per CP_1 esigenze di lavoro o abitative - la residenza dei minori presso l'abitazione di Sant'Egidio alla Vibrata, loc. Paolantonio, messa a disposizione della famiglia da parte dei genitori di quest'ultima, con ogni conseguente iscrizione dei figli nel plesso scolastico territorialmente viciniore. - In via subordinata, chiede che vengano confermate definitivamente le disposizioni temporanee ed urgenti emesse dal
Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza depositata in data 9.6.2021 a seguito dello scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 26.05.2021. - Sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 10.08.2008 aveva contratto matrimonio concordatario, in Ascoli Piceno, con
, C.F. , nata a [...] il [...], trascritto CP_1 C.F._2
presso il Comune di Ascoli Piceno al vol. 1, parte II, serie A, n. 124 dei registri dello
Stato Civile dell'anno 2008, esercitando l'opzione per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione erano nati i figli , nato ad [...] il [...], e Persona_1
nato ad [...] il [...], entrambi studenti e non Persona_2
autosufficienti;
- in data 21.06.2018 i coniugi si erano separati consensualmente, mediante un accordo di negoziazione assistita autorizzato in data 22.06.2018 dal PM presso il Tribunale di
Ascoli Piceno (proc. n. 264/2018 R. Int. P.M.) e depositato presso il Comune di Ascoli
Piceno in data 28.06.2018 (prot. n. 53716);
- dopo la separazione la sig.ra aveva vissuto con i figli presso la residenza CP_1
familiare, mentre il sig. si era trasferito in un appartamento sito in Ascoli Pt_1
Piceno, Via Biagio Miniera n. 4/A, che gli era stato messo a disposizione a titolo gratuito, ma precario, da suo fratello , il quale ne era il proprietario;
Persona_3
- ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 l. div., essendo decorso il prescritto termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
All'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale le parti comparivano personalmente;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 09.06.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minorenni della coppia, e;
nella successiva fase dinanzi al G.I., le parti Per_1 Persona_2
chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva sullo status, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui rinunciavano espressamente in udienza;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva emessa in data 17.12.2021 il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e e, con separata ordinanza pronunciata in pari data, concedeva i termini CP_1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 23.06.2022 dinanzi al Giudice Istruttore.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, ritenuti ammissibili e rilevanti gli interrogatori formali richiesti dalle parti e ritenuto necessario interrogare liberamente i coniugi, fissava per tali incombenti l'udienza del 29.09.2022.
Successivamente con ordinanza del 16.02.2023 il G.I., ritenuto che le prove proposte dalle parti fossero ininfluenti ai fini della decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.09.2023, disponendone la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note autorizzate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva preliminarmente il Collegio come, in merito all'affido dei figli minori, alla loro collocazione, all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, vadano confermate le condizioni a suo tempo concordate tra le parti nella convenzione di negoziazione assistita, in quanto tale conferma è stata richiesta da entrambi i coniugi.
Le questioni vertono, dunque, sull'importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori a carico del padre, sul riconoscimento dell'assegno divorzile alla sig.ra CP_1
e sull'assegnazione di una parte della casa coniugale al ricorrente, qualora l'immobile sia effettivamente divisibile.
Con riferimento al contributo per la prole, ritiene il Collegio di dover confermare, anche per ciò che concerne la ripartizione delle spese straordinarie, quanto stabilito dal
Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza del 09.06.2021, alla cui motivazione si riporta integralmente.
In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente, va rilevato quanto segue.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità, sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguarti il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e
“dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Peraltro, non “ può ritenersi che, per valutare l'an dell'assegno divorzile, il contributo del coniuge debba comportare il sacrificio “totale” (id est l'abbandono) di ogni attività lavorativa per dedicarsi “in via esclusiva” alla famiglia, essendo, invece, “necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia” (ad es., optando per un part time o per un lavoro meno remunerativo, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, o, ad es., rinunciando, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera)” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, sent. n. 32198/2021 cit.).
Sempre in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha inoltre chiarito, nelle pronunce successive alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che la prova che la scelta del coniuge economicamente più debole di dedicarsi alla famiglia sia stata il frutto di una scelta condivisa può essere offerta anche mediante presunzioni, sicché detto assegno deve essere riconosciuto, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass., n. 4328/24).
Nel caso di specie, risulta agli atti l'evidente squilibrio economico tra gli ex coniugi, come dimostra anche l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello CP_1
Stato; è inoltre pacifico che nel corso del matrimonio, durato 10 anni (dal 2008 al
2018), la resistente, inizialmente assunta a tempo indeterminato dal marito, abbia dapprima trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time per poi, a partire dal 17 luglio 2012, cessare l'attività salvo alcune sporadiche collaborazioni occasionali nel 2018. Deve pertanto ritenersi che lo squilibrio economico esistente tra i coniugi, quantomeno al momento della proposizione della domanda di divorzio, sia causalmente riconducibile alla scelta della resistente di sacrificare la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Tale scelta si reputa essere stata condivisa, sia in quanto il non ha fornito alcuna prova contraria sia perché quest'ultimo, Pt_1
nell'accordo di negoziazione assistita, aveva deciso volontariamente di versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 500,00. D'altra parte, il fatto che la sig.ra si sia dedicata alla famiglia ha consentito al ricorrente di avere più tempo per CP_1
il proprio lavoro oltre che minori spese (ad esempio, baby-sitter, asili nido, collaboratrici domestiche ecc.), con conseguente crescita del suo patrimonio personale e di quello della famiglia.
Pertanto, la domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal sig. deve Pt_1
essere rigettata, dovendo essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile, in funzione perequativo-compensativa, nella misura di euro 300 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025, alla luce del contributo dalla stessa offerto alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell'ex marito, essendosi dedicata in via prevalente alla cura della famiglia nel corso dei dieci anni di matrimonio. La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
La domanda di assegnazione parziale della casa coniugale deve invece essere accolta.
Ferma restando l'assegnazione della stessa alla sig.ra per viverci con i due CP_1
figli minori, qualora fosse tecnicamente possibile senza danno per il rispetto della privacy di ciascuna delle parti e qualora il si accollasse tutte le spese dei relativi Pt_1
lavori necessari per rendere autonome le due parti dell'abitazione (indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo), detta assegnazione della casa coniugale potrà, solo a quel punto, essere limitata al solo piano terzo, destinandosi, invece, la mansarda al piano quarto ad abitazione (del tutto autonoma e separata) del ricorrente (proprietario esclusivo dell'intero immobile) unitamente al garage al piano terra (part. 40 sub 29).
Peraltro, va rilevato come tale possibilità fosse già stata concordata dai coniugi al punto
6 della convenzione di negoziazione assistita.
Al contrario, deve essere rigettata la richiesta di esclusione del contributo al mantenimento dei figli, formulata dal ricorrente con riferimento ai periodi in cui questi sono collocati presso di lui. Invero, per costante giurisprudenza della Cassazione: “in tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento” (Cass. sez. I, 21/06/2018, n.16351; Cass., n. 566/01;
n. 12308/07).
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda avanzata dalla resistente e volta ad ottenere da questo Tribunale l'autorizzazione a trasferire la residenza dei minori presso l'abitazione della sua famiglia sita a Sant'Egidio alla Vibrata, non essendo stata provata l'attualità e necessità di un simile spostamento e non essendo ravvisabile, allo stato, neanche la sua utilità.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono compensate per 1/3 alla luce della parziale soccombenza reciproca, con condanna del ricorrente al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'Erario, in quanto la sig.ra è stata ammessa al CP_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Conferma, quanto all'affido dei figli minori, alla loro collocazione presso la madre e ai tempi e alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno ai figli, il contenuto degli accordi di negoziazione assistita raggiunti dalle parti il 21.06.2018;
2) conferma il contenuto dei predetti accordi di negoziazione assistita anche per ciò che concerne l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Ascoli Piceno, sita in Viale
Treviri n. 63/b ai piani terzo e quarto alla per viverci con i due figli minori;
CP_1 3) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, stabilisce che, alla luce di quanto concordato tra gli ex coniugi al punto 6 della medesima convenzione di negoziazione assistita, qualora fosse tecnicamente possibile senza danno per il rispetto della privacy di ciascuna delle parti e qualora il si accollasse tutte le spese dei relativi lavori Pt_1
necessari per rendere autonome le due parti dell'abitazione (indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo), detta assegnazione della casa coniugale alla (sempre CP_1
per viverci con i figli minori) potrà, solo a quel punto, essere limitata al solo piano terzo, destinandosi, invece, la mansarda al piano quarto ad abitazione (del tutto autonoma e separata) del ricorrente (proprietario esclusivo dell'intero immobile) unitamente al garage al piano terra (part. 40 sub 29);
3) dispone che il corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese ed a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di complessivi € 1.000,00, nonché corrisponda alla , a titolo di assegno divorzile, CP_1
un assegno mensile di € 300,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di dicembre 2025;
4) dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei due figli minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo
d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, il Tribunale di Ascoli
Piceno e gli altri Tribunali del distretto con tutti i rispettivi Consigli degli Ordini degli
Avvocati;
5) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente e dalla parte resistente;
6) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Erario, in quanto la resistente
è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, delle spese legali del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 4.000,00, da compensare per
1/3 in ragione della parziale soccombenza reciproca.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/11/2024. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 370/2021 promossa con ricorso depositato in data 02.03.2021 da
, C.F. , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in Rua Biagio Miniera n. 4/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Achille
Buonfigli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in Ascoli Piceno in Viale Treviri n.63/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Menna del Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 11.10.2023 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “NEL MERITO A) – confermare le condizioni personali ed economiche di cui all'accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi stipulato in data 21/06/2018, e segnatamente di quanto pattuito all'art. 2 punti 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24, fatte salve le seguenti modifiche: A.1) – il ricorrente non è tenuto a corrispondere alla moglie l'assegno di cui all'art. 5, comma
6, l. div.; A.2) – il contributo del padre al mantenimento dei figli è fissato in € 800,00
(50% per ciascuno dei figli) ovvero nella diversa misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare, tenendo conto della nuova situazione determinata dopo la separazione dei coniugi dalla diminuzione del reddito dell'onerato; A.3) – il contributo per il concorso al mantenimento dei figli è escluso per i periodi in cui i figli sono accolti presso il padre, con imposizione a questi del corrispondente obbligo di mantenimento diretto;
A.4) – il piano quarto dell'immobile sito in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 63/B e il garage sito al piano terra (distinto questo in catasto con la particella 40 sub 29), vengono assegnati a , il Parte_1 quale vi potrà risiedere previa effettuazione, a sue cure e spese, delle seguenti opere:
a) chiusura dell'accesso alla scala interna che mette direttamente in comunicazione i locali al terzo piano con quelli posti al quarto piano;
b) rispristino della parete divisoria tra i due garage. B) – Vinte le spese”;
PER LA RESISTENTE: “rigettare ogni altra avversa domanda in ricorso e confermare in ogni sua parte e per quanto possibile, le condizioni tutte volontariamente concordate dai coniugi in sede di stipula della negoziazione assistita, sottoscritta il 21.6.2018, validata il successivo 22.6.2018 dal PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno (proc. 264/2018 R.INT PM) e ritualmente depositata presso il Comune di Ascoli Piceno (in atti tra le produzioni avversarie) e per l'effetto: confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie, Sig.ra che ivi abiterà CP_1 on i figli in via Treviri n. 63/B (piani 3 e 4) in Ascoli Piceno, di proprietà del Sig.
[...]
; confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
Pt_1 confermare le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre ai figli, che si trascrivono nei punti i più importanti: “ 21.1 : il padre ha facoltà di avere con sé i figli per un fine settimana ogni 15 giorni a dal venerdì alle 19 fino al sabato alle 8 con pernottamento, occupandosi di accompagnarli a scuola;
B dal sabato alle 18 fino alla domenica alle 20,00,” …21.5 : “…I figli trascorrono con il padre 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, con pernottamento, periodi che sono definiti dei coniugi entro il 15 giugno di ogni anno. Detti periodi possono essere anche più lunghi a richiesta dei figli, se la madre d'accordo virgola in periodo possibilmente non coincidente con quello delle ferie della madre, ma sempre nel rispetto della volontà dei minori e con facoltà della madre di vederli in tale periodo, quando voglia, previo tempestivo accordo anche telefonico con il padre…” o confermare le condizioni economico patrimoniali dell'accordo di negoziazione assistita, di cui sopra (punti da 1 a 26) con espresso richiamo alla statuizione di cui al punto 7 relativa all'obbligazione di versamento a carico del Sig. a favore della Sig.ra Parte_1
, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, di € 1.500,00 CP_1
(millecinquecento/00) di cui € 500,00 (cinquecento/00) quale concorso al mantenimento della moglie ed euro 1000,00 (mille/00) quale concorso al mantenimento dei due figli (id est euro 500,00 per ciascun figlio). Detto assegno è soggetto a rivalutazione annualmente secondo la variazione dell'indice FOI ISTAT senza necessità di preventiva richiesta. o Confermare il regime delle spese straordinarie come da richiamata scrittura privata di negoziazione assistita. - autorizzare la Sig.ra a trasferire – a sua scelta ed ove necessario per CP_1 esigenze di lavoro o abitative - la residenza dei minori presso l'abitazione di Sant'Egidio alla Vibrata, loc. Paolantonio, messa a disposizione della famiglia da parte dei genitori di quest'ultima, con ogni conseguente iscrizione dei figli nel plesso scolastico territorialmente viciniore. - In via subordinata, chiede che vengano confermate definitivamente le disposizioni temporanee ed urgenti emesse dal
Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza depositata in data 9.6.2021 a seguito dello scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 26.05.2021. - Sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.03.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 10.08.2008 aveva contratto matrimonio concordatario, in Ascoli Piceno, con
, C.F. , nata a [...] il [...], trascritto CP_1 C.F._2
presso il Comune di Ascoli Piceno al vol. 1, parte II, serie A, n. 124 dei registri dello
Stato Civile dell'anno 2008, esercitando l'opzione per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione erano nati i figli , nato ad [...] il [...], e Persona_1
nato ad [...] il [...], entrambi studenti e non Persona_2
autosufficienti;
- in data 21.06.2018 i coniugi si erano separati consensualmente, mediante un accordo di negoziazione assistita autorizzato in data 22.06.2018 dal PM presso il Tribunale di
Ascoli Piceno (proc. n. 264/2018 R. Int. P.M.) e depositato presso il Comune di Ascoli
Piceno in data 28.06.2018 (prot. n. 53716);
- dopo la separazione la sig.ra aveva vissuto con i figli presso la residenza CP_1
familiare, mentre il sig. si era trasferito in un appartamento sito in Ascoli Pt_1
Piceno, Via Biagio Miniera n. 4/A, che gli era stato messo a disposizione a titolo gratuito, ma precario, da suo fratello , il quale ne era il proprietario;
Persona_3
- ricorrevano, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 l. div., essendo decorso il prescritto termine di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
All'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale le parti comparivano personalmente;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 09.06.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minorenni della coppia, e;
nella successiva fase dinanzi al G.I., le parti Per_1 Persona_2
chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva sullo status, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., cui rinunciavano espressamente in udienza;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva emessa in data 17.12.2021 il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e e, con separata ordinanza pronunciata in pari data, concedeva i termini CP_1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., fissando per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 23.06.2022 dinanzi al Giudice Istruttore.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, ritenuti ammissibili e rilevanti gli interrogatori formali richiesti dalle parti e ritenuto necessario interrogare liberamente i coniugi, fissava per tali incombenti l'udienza del 29.09.2022.
Successivamente con ordinanza del 16.02.2023 il G.I., ritenuto che le prove proposte dalle parti fossero ininfluenti ai fini della decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.09.2023, disponendone la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note autorizzate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva preliminarmente il Collegio come, in merito all'affido dei figli minori, alla loro collocazione, all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, vadano confermate le condizioni a suo tempo concordate tra le parti nella convenzione di negoziazione assistita, in quanto tale conferma è stata richiesta da entrambi i coniugi.
Le questioni vertono, dunque, sull'importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori a carico del padre, sul riconoscimento dell'assegno divorzile alla sig.ra CP_1
e sull'assegnazione di una parte della casa coniugale al ricorrente, qualora l'immobile sia effettivamente divisibile.
Con riferimento al contributo per la prole, ritiene il Collegio di dover confermare, anche per ciò che concerne la ripartizione delle spese straordinarie, quanto stabilito dal
Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza del 09.06.2021, alla cui motivazione si riporta integralmente.
In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile alla resistente, va rilevato quanto segue.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità, sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno, non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguarti il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e
“dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Peraltro, non “ può ritenersi che, per valutare l'an dell'assegno divorzile, il contributo del coniuge debba comportare il sacrificio “totale” (id est l'abbandono) di ogni attività lavorativa per dedicarsi “in via esclusiva” alla famiglia, essendo, invece, “necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia” (ad es., optando per un part time o per un lavoro meno remunerativo, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, o, ad es., rinunciando, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera)” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, sent. n. 32198/2021 cit.).
Sempre in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha inoltre chiarito, nelle pronunce successive alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che la prova che la scelta del coniuge economicamente più debole di dedicarsi alla famiglia sia stata il frutto di una scelta condivisa può essere offerta anche mediante presunzioni, sicché detto assegno deve essere riconosciuto, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass., n. 4328/24).
Nel caso di specie, risulta agli atti l'evidente squilibrio economico tra gli ex coniugi, come dimostra anche l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello CP_1
Stato; è inoltre pacifico che nel corso del matrimonio, durato 10 anni (dal 2008 al
2018), la resistente, inizialmente assunta a tempo indeterminato dal marito, abbia dapprima trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time per poi, a partire dal 17 luglio 2012, cessare l'attività salvo alcune sporadiche collaborazioni occasionali nel 2018. Deve pertanto ritenersi che lo squilibrio economico esistente tra i coniugi, quantomeno al momento della proposizione della domanda di divorzio, sia causalmente riconducibile alla scelta della resistente di sacrificare la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Tale scelta si reputa essere stata condivisa, sia in quanto il non ha fornito alcuna prova contraria sia perché quest'ultimo, Pt_1
nell'accordo di negoziazione assistita, aveva deciso volontariamente di versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 500,00. D'altra parte, il fatto che la sig.ra si sia dedicata alla famiglia ha consentito al ricorrente di avere più tempo per CP_1
il proprio lavoro oltre che minori spese (ad esempio, baby-sitter, asili nido, collaboratrici domestiche ecc.), con conseguente crescita del suo patrimonio personale e di quello della famiglia.
Pertanto, la domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal sig. deve Pt_1
essere rigettata, dovendo essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile, in funzione perequativo-compensativa, nella misura di euro 300 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2025, alla luce del contributo dalla stessa offerto alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell'ex marito, essendosi dedicata in via prevalente alla cura della famiglia nel corso dei dieci anni di matrimonio. La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
La domanda di assegnazione parziale della casa coniugale deve invece essere accolta.
Ferma restando l'assegnazione della stessa alla sig.ra per viverci con i due CP_1
figli minori, qualora fosse tecnicamente possibile senza danno per il rispetto della privacy di ciascuna delle parti e qualora il si accollasse tutte le spese dei relativi Pt_1
lavori necessari per rendere autonome le due parti dell'abitazione (indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo), detta assegnazione della casa coniugale potrà, solo a quel punto, essere limitata al solo piano terzo, destinandosi, invece, la mansarda al piano quarto ad abitazione (del tutto autonoma e separata) del ricorrente (proprietario esclusivo dell'intero immobile) unitamente al garage al piano terra (part. 40 sub 29).
Peraltro, va rilevato come tale possibilità fosse già stata concordata dai coniugi al punto
6 della convenzione di negoziazione assistita.
Al contrario, deve essere rigettata la richiesta di esclusione del contributo al mantenimento dei figli, formulata dal ricorrente con riferimento ai periodi in cui questi sono collocati presso di lui. Invero, per costante giurisprudenza della Cassazione: “in tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento” (Cass. sez. I, 21/06/2018, n.16351; Cass., n. 566/01;
n. 12308/07).
Parimenti non può trovare accoglimento la domanda avanzata dalla resistente e volta ad ottenere da questo Tribunale l'autorizzazione a trasferire la residenza dei minori presso l'abitazione della sua famiglia sita a Sant'Egidio alla Vibrata, non essendo stata provata l'attualità e necessità di un simile spostamento e non essendo ravvisabile, allo stato, neanche la sua utilità.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono compensate per 1/3 alla luce della parziale soccombenza reciproca, con condanna del ricorrente al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'Erario, in quanto la sig.ra è stata ammessa al CP_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Conferma, quanto all'affido dei figli minori, alla loro collocazione presso la madre e ai tempi e alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno ai figli, il contenuto degli accordi di negoziazione assistita raggiunti dalle parti il 21.06.2018;
2) conferma il contenuto dei predetti accordi di negoziazione assistita anche per ciò che concerne l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Ascoli Piceno, sita in Viale
Treviri n. 63/b ai piani terzo e quarto alla per viverci con i due figli minori;
CP_1 3) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, stabilisce che, alla luce di quanto concordato tra gli ex coniugi al punto 6 della medesima convenzione di negoziazione assistita, qualora fosse tecnicamente possibile senza danno per il rispetto della privacy di ciascuna delle parti e qualora il si accollasse tutte le spese dei relativi lavori Pt_1
necessari per rendere autonome le due parti dell'abitazione (indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo), detta assegnazione della casa coniugale alla (sempre CP_1
per viverci con i figli minori) potrà, solo a quel punto, essere limitata al solo piano terzo, destinandosi, invece, la mansarda al piano quarto ad abitazione (del tutto autonoma e separata) del ricorrente (proprietario esclusivo dell'intero immobile) unitamente al garage al piano terra (part. 40 sub 29);
3) dispone che il corrisponda alla , entro il giorno 5 di ogni mese ed a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di complessivi € 1.000,00, nonché corrisponda alla , a titolo di assegno divorzile, CP_1
un assegno mensile di € 300,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT-VITA a decorrere dal mese di dicembre 2025;
4) dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei due figli minori, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo
d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, il Tribunale di Ascoli
Piceno e gli altri Tribunali del distretto con tutti i rispettivi Consigli degli Ordini degli
Avvocati;
5) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte ricorrente e dalla parte resistente;
6) condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Erario, in quanto la resistente
è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, delle spese legali del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 4.000,00, da compensare per
1/3 in ragione della parziale soccombenza reciproca.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/11/2024. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo