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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria LEONE - giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 33 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1706/2020 (RG 6754/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad estratti di ruolo per contributi previdenziali, promossa da:
Parte_1
rappr. e difesa dall'avv. F. TOMMASEI
- Appellante - contro
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
anche in qualità di mandatario di CP_2
rappr. e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI, F. CERTOMA', R. BATTIATO
-Appellata-
E
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappr. e difesa dall'avv. C. ZEPPA
- appellato-
OGGETTO: “Opposizione ad estratti di ruolo” MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 21/1/2021 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato inammissibile la sua opposizione all' estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 10620060015886105 di importo pari ad € 3157,01. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere ritenuto vi fosse carenza di interesse ad impugnare l' estratto di ruolo, avendo invece interesse a far rimuovere un atto mai notificato e comunque relativo a crediti prescritti successivamente alla notifica delle cartelle. L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento dell'inesistenza del credito di cui all' estratto di ruolo.
Gli appellati si sono riportati alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello. Con nota depositata in data 13/3/2024 l'istante ha depositato l'accordo intervenuto con di definizione agevolata del debito(cd rottamazione quater introdotta dalla Controparte_4
legge 197/2022 art 1, commi 231 e ss.)chiedendo l'estinzione del giudizio. Nella stessa istanza l'appellante ha provato di avere già versato le prime tre rate che superano abbondantemente l'importo del credito oggetto di causa. Ciò è dovuto al fatto che l'appellante ha rottamato i debiti derivanti da numerose cartelle non oggetto di questo giudizio.
Questa Corte è consapevole del fatto che esistono due divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia, avendo due pronunce della Cassazione nello stesso anno 2024 deciso, la prima (Sez 5-
Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 )ritenendo sufficiente l'accordo di rottamazione per estinguere immediatamente il giudizio, la seconda(Sez. 5 - , Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024 ), in modo più aderente al tenore letterale dell'art 1, comma
236, ritenendo di dover sospendere il giudizio in attesa della completa estinzione dei crediti oggetto di rottamazione. Questa Corte ritiene più rispondente al principio di concentrazione del processo il primo orientamento, condividendone le argomentazioni alle quali si rimanda. Comunque in questo particolare caso, anche ad aderire al secondo orientamento propugnato, nulla osta a dichiarare l'immediata estinzione del giudizio, dal momento che l'istante ha già versato una somma superiore al credito oggetto di causa, per cui può senz'altro ritenersi estinto il credito di cui alla cartella oggetto di causa e dunque non è necessario attendere l'estinzione degli altri debiti oggetto di rottamazione, che nulla hanno a che vedere con questo procedimento, protraendo nel tempo un giudizio di iscrizione risalente nel tempo. L'estinzione per rottamazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il presente giudizio. Spese compensate. Taranto, 8/1/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott ssa A. Lastella