TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11222 dell'anno 2016
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Augusto ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
e per essa ) in persona del suo legale CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fabio Pinto
ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché ( ) procuratrice e mandataria di Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Intervenuta
Nonché
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_5 P.IVA_3
Federici ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Intervenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2016, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2069/2016 emesso dal Tribunale di Bari su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € CP_1
1.284.351,61 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente concludeva chiedendo:
“dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e nullità del decreto ingiuntivo opposto e di ogni domanda monitoria per difetto di allegazione e richiamo di procura ad litem nelle forme di cui all'art. 83 c.p.c.; per indeterminatezza e genericità nella identificazione della parte istante ed ingiunta;
e comunque per difetto di idonea procura a cura di soggetto munito di poteri rappresentativi della persona giuridica istante alla data di proposizione dell'azione. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni
Pag. 2 di 10 pretesa, poiché inammissibile;
2) Dichiarare l'invalidità, inefficacia, nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, e l'inammissibilità della domanda monitoria, per difetto di legittimazione attiva di e dunque della Controparte_6
sua mandataria, stante il trasferimento della titolarità dei crediti azionati in data anteriore alla proposizione del procedimento monitorio. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni pretesa, poiché inammissibile;
3) dichiarare l'invalidità, inefficacia, nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo e l'inammissibilità
della pretesa inerente obbligazione connotata da accessorietà, per omessa allegazione circa la proposizione di tempestive istanze, nonché di qualsivoglia accertamento nei confronti del debitore principale, nonché per estinzione e decadenza dalla garanzia fideiussoria, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni avversa pretesa. Nel merito in via principale: a)
rigettare integralmente ogni avversa domanda, così come proposta, poiché illegittima e sfornita di prova, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso;
in via gradata, ed ove occorre riconvenzionale: b) subordinatamente all'apprezzamento delle questioni preliminari sollevate, e per la remota ipotesi in cui si ritenesse ammissibile e sussistente qualsivoglia credito dell'istituto, accertare l'esatto dare-avere, con ricalcolo e rettifica dei saldi contabili in relazione ai profili dedotti in narrativa, e a quelli ulteriori che dovessero emergere all'esito delle avverse difese e pertanto, revocato il provvedimento monitorio emesso, così disporre:
A) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità di tutti gli addebiti di interessi debitori operati per una percentuale superiore al tasso soglia ex l. 108/1996,
Pag. 3 di 10 considerata ogni causale occorrente;
e comunque per una percentuale superiore a quella pattuita, anche in relazione ad entità e durata dell'accordato;
B) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità di tutti gli addebiti di interessi debitori operati con capitalizzazione trimestrale, e con aggravio di anatocismo in violazione di legge;
C) per l'effetto operare ricalcolo e rideterminazione, senza applicazione di interessi, o in subordine con applicazione di interessi al tasso legale, o ancora in subordine al tasso infrasoglia;
nonché con esclusione di ogni periodica capitalizzazione, e comunque con computo dei detti oneri con depurazione da ogni effetto anatocistico, e dunque esclusivamente sulla sola sorte capitale, individuata senza incorporazione di interessi;
D) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità dell'addebito di spese,
competenze e commissioni non pattuite [..];
E) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità di ogni addebito per interessi e spese successivo alla cessazione della movimentazione dei rapporti [..];
F) per l'effetto disporre il ricalcolo e la determinazione, al netto di tutte le spese,
competenze e commissioni e c.m.s. in ragione di quanto dedotto innanzi;
G) ed ancora per l'effetto, disporre il ricalcolo del saldo dei rapporti, al netto di ogni altra causale e posta non spettante in ragione delle censure formulate ed in applicazione della normativa di legge.
Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto dell'avversa domanda così come proposta, con ogni conseguente provvedimento di legge”.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta che contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Pag. 4 di 10 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
In data 23.07.2021 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. nella sua qualità CP_3
di procuratrice e mandataria di CP_4
Ammessa ed espletata la CTU contabile, la causa veniva riservata per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 09.11.2023.
In data 19.06.2024 si costituiva in giudizio e per essa in qualità di Controparte_5
procuratrice e mandataria , cessionaria di Controparte_7 CP_4
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata perr quanto di ragione.
L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso con difetto di procura.
L'eccezione è infondata poiché dalla opposta è stata depositata sia la procura generale alle liti del 7 luglio 2008 che la procura generale con la quale conferiva a CP_1
il potere di agire in giudizio. CP_2
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro
Pag. 5 di 10 posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
L'opponente ha pure eccepito l'inammissibilità dell'azione nei confronti del fideiussore e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c. sostenendo che il creditore aveva intrapreso l'azione oltre il termine dei 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita dalla fideiussione omnibus del 18.04.2015 e oltre il termine negoziale di 36 mesi dalla scadenza della obbligazione principale garantita dalla fideiussione del 23.09.2009.
L'eccezione è infondata.
In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass.
Civ. 13/01/2025 n. 835).
Pag. 6 di 10 L'art. 1957 c.c. può essere, infatti, derogato, comportando solo un maggior rischio per il garante. Come affermato anche da Cassazione civile sez. I - 17/02/2025, n. 3989, la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.
In relazione al quantum è stata espletata la CTU contabile che, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha accertato con riferimento al c/c ordinario n.
30043344 un saldo a debito della correntista pari ad € 495.503,50 secondo una prima ipotesi ed un saldo a debito di € 405.083,80, secondo una seconda ipotesi di ricalcolo,
alla data del 04.09.2012 data del passaggio a sofferenza, della fallita, CP_8
comprensivo delle competenze ricalcolate del c/c n. 500080598 dal 3° trimestre 2009 al
2° trimestre 2011.
Ipotesi di ricalcolo che appare la più corretta.
Il CTU ha poi ricalcolato il saldo a debito del c/c del prefinanziamento mutuo n.
50080598 alla data del 04.09.2012, data del passaggio a sofferenza, della Ingep spa fallita che è risultato pari ad € 448.614,69.
L'opponente ha contestato le cessioni del credito originariamente di in CP_1
favore delle cessionarie e CP_4 Controparte_5
L'eccezione è infondata.
Pag. 7 di 10 Risulta in atti che ha ceduto pro-soluto in favore di un CP_1 CP_4
portafogli di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione,
come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 6 agosto 2020.
Successivamente, il credito è stato ceduto da in favore di in CP_4 Controparte_5
virtù di contratto di cessione, come da avviso pubblicato in G.U. parte. II n. 29 del 9
marzo 2024.
Deve osservarsi al riguardo che la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. con l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco prova la titolarità del credito in capo al cessionario.
Nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.lgs.
385/1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" basta a provare la titolarità del credito in capo cessionario, senza che necessiti una specifica enumerazione di ogni rapporto oggetto della cessione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie permettano di individuarli senza incertezze;
comunque, compete al giudice di merito valutare l'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del succitato avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in Cassazione in difetto dei presupposti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Corte d'Appello di Bari 06/02/2025 n. 151). Dalle
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale si evince che i crediti ceduti sono gli stessi da quelli originari a quelli poi ceduti alla Controparte_5
L'interventore ha chiesto disporsi l'estromissione di . CP_1
In realtà, secondo un consolidato orientamento di legittimità, a seguito dell'intervento in giudizio del successore a titolo particolare nel diritto controverso non
Pag. 8 di 10 è ipotizzabile una rinuncia all'azione da parte del cedente, divenuto sostituto processuale del cessionario, ma è possibile unicamente una sua estromissione dal giudizio ovvero una sua rinuncia agli atti, per entrambe le quali - peraltro - è necessario il consenso delle altre parti (cfr., ad es., Cass., sez. II, 9.6.2014, n. 12953; e in termini analoghi id., sez.
II, 27.1.2014, n. 1622). Circostanza che non si è verificata nella causa che ci occupa.
Considerando che il credito ingiunto ammonta era 1.284.351,61 e quello accertato in sede di CTU ad € 853.698,49, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma di € 853.698,49 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
nei confronti di e con l'intervento di procuratrice
[...] CP_1 Controparte_3
e mandataria di e ogni diversa istanza ed eccezione CP_4 Controparte_5
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2069/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data
16.05.2016;
2) Condanna l'opponente verso l'opposta al pagamento della somma di €
853.698,49 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 9 di 10 3) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 29.193,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Bari il 27.11.2025
Il Giudice
Savino ES
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11222 dell'anno 2016
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Augusto ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
e per essa ) in persona del suo legale CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fabio Pinto
ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Nonché ( ) procuratrice e mandataria di Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Intervenuta
Nonché
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_5 P.IVA_3
Federici ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Intervenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18.12.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2016, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2069/2016 emesso dal Tribunale di Bari su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € CP_1
1.284.351,61 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente concludeva chiedendo:
“dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e nullità del decreto ingiuntivo opposto e di ogni domanda monitoria per difetto di allegazione e richiamo di procura ad litem nelle forme di cui all'art. 83 c.p.c.; per indeterminatezza e genericità nella identificazione della parte istante ed ingiunta;
e comunque per difetto di idonea procura a cura di soggetto munito di poteri rappresentativi della persona giuridica istante alla data di proposizione dell'azione. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni
Pag. 2 di 10 pretesa, poiché inammissibile;
2) Dichiarare l'invalidità, inefficacia, nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, e l'inammissibilità della domanda monitoria, per difetto di legittimazione attiva di e dunque della Controparte_6
sua mandataria, stante il trasferimento della titolarità dei crediti azionati in data anteriore alla proposizione del procedimento monitorio. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni pretesa, poiché inammissibile;
3) dichiarare l'invalidità, inefficacia, nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo e l'inammissibilità
della pretesa inerente obbligazione connotata da accessorietà, per omessa allegazione circa la proposizione di tempestive istanze, nonché di qualsivoglia accertamento nei confronti del debitore principale, nonché per estinzione e decadenza dalla garanzia fideiussoria, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto di ogni avversa pretesa. Nel merito in via principale: a)
rigettare integralmente ogni avversa domanda, così come proposta, poiché illegittima e sfornita di prova, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso;
in via gradata, ed ove occorre riconvenzionale: b) subordinatamente all'apprezzamento delle questioni preliminari sollevate, e per la remota ipotesi in cui si ritenesse ammissibile e sussistente qualsivoglia credito dell'istituto, accertare l'esatto dare-avere, con ricalcolo e rettifica dei saldi contabili in relazione ai profili dedotti in narrativa, e a quelli ulteriori che dovessero emergere all'esito delle avverse difese e pertanto, revocato il provvedimento monitorio emesso, così disporre:
A) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità di tutti gli addebiti di interessi debitori operati per una percentuale superiore al tasso soglia ex l. 108/1996,
Pag. 3 di 10 considerata ogni causale occorrente;
e comunque per una percentuale superiore a quella pattuita, anche in relazione ad entità e durata dell'accordato;
B) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità di tutti gli addebiti di interessi debitori operati con capitalizzazione trimestrale, e con aggravio di anatocismo in violazione di legge;
C) per l'effetto operare ricalcolo e rideterminazione, senza applicazione di interessi, o in subordine con applicazione di interessi al tasso legale, o ancora in subordine al tasso infrasoglia;
nonché con esclusione di ogni periodica capitalizzazione, e comunque con computo dei detti oneri con depurazione da ogni effetto anatocistico, e dunque esclusivamente sulla sola sorte capitale, individuata senza incorporazione di interessi;
D) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità dell'addebito di spese,
competenze e commissioni non pattuite [..];
E) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed illegittimità di ogni addebito per interessi e spese successivo alla cessazione della movimentazione dei rapporti [..];
F) per l'effetto disporre il ricalcolo e la determinazione, al netto di tutte le spese,
competenze e commissioni e c.m.s. in ragione di quanto dedotto innanzi;
G) ed ancora per l'effetto, disporre il ricalcolo del saldo dei rapporti, al netto di ogni altra causale e posta non spettante in ragione delle censure formulate ed in applicazione della normativa di legge.
Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto dell'avversa domanda così come proposta, con ogni conseguente provvedimento di legge”.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta che contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Pag. 4 di 10 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo, venivano assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie.
In data 23.07.2021 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. nella sua qualità CP_3
di procuratrice e mandataria di CP_4
Ammessa ed espletata la CTU contabile, la causa veniva riservata per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 09.11.2023.
In data 19.06.2024 si costituiva in giudizio e per essa in qualità di Controparte_5
procuratrice e mandataria , cessionaria di Controparte_7 CP_4
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata perr quanto di ragione.
L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso con difetto di procura.
L'eccezione è infondata poiché dalla opposta è stata depositata sia la procura generale alle liti del 7 luglio 2008 che la procura generale con la quale conferiva a CP_1
il potere di agire in giudizio. CP_2
Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro
Pag. 5 di 10 posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
L'opponente ha pure eccepito l'inammissibilità dell'azione nei confronti del fideiussore e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c. sostenendo che il creditore aveva intrapreso l'azione oltre il termine dei 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita dalla fideiussione omnibus del 18.04.2015 e oltre il termine negoziale di 36 mesi dalla scadenza della obbligazione principale garantita dalla fideiussione del 23.09.2009.
L'eccezione è infondata.
In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (Cass.
Civ. 13/01/2025 n. 835).
Pag. 6 di 10 L'art. 1957 c.c. può essere, infatti, derogato, comportando solo un maggior rischio per il garante. Come affermato anche da Cassazione civile sez. I - 17/02/2025, n. 3989, la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.
In relazione al quantum è stata espletata la CTU contabile che, con condivisibile metodo immune da vizi logici e giuridici, ha accertato con riferimento al c/c ordinario n.
30043344 un saldo a debito della correntista pari ad € 495.503,50 secondo una prima ipotesi ed un saldo a debito di € 405.083,80, secondo una seconda ipotesi di ricalcolo,
alla data del 04.09.2012 data del passaggio a sofferenza, della fallita, CP_8
comprensivo delle competenze ricalcolate del c/c n. 500080598 dal 3° trimestre 2009 al
2° trimestre 2011.
Ipotesi di ricalcolo che appare la più corretta.
Il CTU ha poi ricalcolato il saldo a debito del c/c del prefinanziamento mutuo n.
50080598 alla data del 04.09.2012, data del passaggio a sofferenza, della Ingep spa fallita che è risultato pari ad € 448.614,69.
L'opponente ha contestato le cessioni del credito originariamente di in CP_1
favore delle cessionarie e CP_4 Controparte_5
L'eccezione è infondata.
Pag. 7 di 10 Risulta in atti che ha ceduto pro-soluto in favore di un CP_1 CP_4
portafogli di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione,
come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 6 agosto 2020.
Successivamente, il credito è stato ceduto da in favore di in CP_4 Controparte_5
virtù di contratto di cessione, come da avviso pubblicato in G.U. parte. II n. 29 del 9
marzo 2024.
Deve osservarsi al riguardo che la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. con l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco prova la titolarità del credito in capo al cessionario.
Nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.lgs.
385/1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" basta a provare la titolarità del credito in capo cessionario, senza che necessiti una specifica enumerazione di ogni rapporto oggetto della cessione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie permettano di individuarli senza incertezze;
comunque, compete al giudice di merito valutare l'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del succitato avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in Cassazione in difetto dei presupposti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Corte d'Appello di Bari 06/02/2025 n. 151). Dalle
pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale si evince che i crediti ceduti sono gli stessi da quelli originari a quelli poi ceduti alla Controparte_5
L'interventore ha chiesto disporsi l'estromissione di . CP_1
In realtà, secondo un consolidato orientamento di legittimità, a seguito dell'intervento in giudizio del successore a titolo particolare nel diritto controverso non
Pag. 8 di 10 è ipotizzabile una rinuncia all'azione da parte del cedente, divenuto sostituto processuale del cessionario, ma è possibile unicamente una sua estromissione dal giudizio ovvero una sua rinuncia agli atti, per entrambe le quali - peraltro - è necessario il consenso delle altre parti (cfr., ad es., Cass., sez. II, 9.6.2014, n. 12953; e in termini analoghi id., sez.
II, 27.1.2014, n. 1622). Circostanza che non si è verificata nella causa che ci occupa.
Considerando che il credito ingiunto ammonta era 1.284.351,61 e quello accertato in sede di CTU ad € 853.698,49, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma di € 853.698,49 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
nei confronti di e con l'intervento di procuratrice
[...] CP_1 Controparte_3
e mandataria di e ogni diversa istanza ed eccezione CP_4 Controparte_5
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2069/2016 emesso dal Tribunale di Bari in data
16.05.2016;
2) Condanna l'opponente verso l'opposta al pagamento della somma di €
853.698,49 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Pag. 9 di 10 3) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 29.193,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Bari il 27.11.2025
Il Giudice
Savino ES
Pag. 10 di 10