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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/07/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il 28.7.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 31/07/2024 e distinta al n. 527/2024 R.A.C.L., promossa da:
1) , Controparte_1
2) , Controparte_2
3) Controparte_3
4) CP_4
5) CP_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) CP_8
9) CP_9
10) CP_10
11) Controparte_11
12) CP_12 tutti elettivamente domiciliati a Cagliari – Via Cugia n. 5, presso lo studio del difensore, avv. Antonio Nicolini, che li rappresenta e difende, in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
nonché Controparte_13 Controparte_14
e , rappresentati e difesi dai funzionari, dott. Giuseppe Controparte_15
Zidda e dott. Roberto Congiu, e elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31.7.2024, gli indicati ricorrenti hanno evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il , esponendo Controparte_13
(in sintesi):
§ di aver lavorato per l'Ente convenuto in forza di diversi contratti d'insegnamento a tempo determinato (scadenza al 31 agosto), in un periodo di tempo compreso, in generale (cfr. punto 1.2 per quanto concerne la posizione di ciascuno, come risultante dalla nota di precisazione depositata da parte ricorrente il 17.7.2025), tra l'anno scolastico 2015/2016 e 2023/2024;
§ che, attualmente, alcuni di essi sono stati stabilizzati;
§ che, se da un lato l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per ciascuno anno scolastico”, il DPCM n. 32313 del 23.09.2015 ha precisato, all'art. 2, che tale importo può essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e, il successivo DPCM del 28.11.2016 ha confermato tale interpretazione restrittiva;
§ di non aver quindi percepito, a differenza dei docenti di ruolo (anche se part time, anche se in periodo di prova, anche se distaccati o fuori ruolo e, quindi, non impiegati in attività didattiche), e per tutto il periodo di cui si è detto, il c.d. bonus di euro 500,00;
§ che, nello svolgimento del loro lavoro, i ricorrenti hanno offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo su di sé oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo;
§ che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1842/2022, ha annullato il DPCM n. 32313 del 23.09.2015, e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata che, a dire del Giudice Amministrativo, impone di riconoscere l'emolumento di cui si tratta anche al personale precario, dovendosi, in difetto, prendere atto della contrarietà dell'esclusione ai diversi precetti della Carta (artt. 3, 35 e 97) e del CCNL del 29.11.2007 (artt. 29, 63 e 64, che, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale scolastico, non distingue la posizione dei docenti di ruolo da quella dei precari);
§ che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato il contrasto tra l'esclusione di cui si tratta e la ormai nota “clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.03.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono essere accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelle dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che qualunque norma di diritto interno confliggente con tale principio deve essere disapplicata;
§ di aver diritto, pertanto, ciascuno in relazione agli anni scolastici nei quali ha reso il servizio di cui si tratta, al pagamento del beneficio economico dovuto, nella misura di euro 500,00 annui.
1.1. Gli odierni ricorrenti hanno quindi rassegnato conclusioni conseguenti, chiedendo che il Giudice voglia condannare il al pagamento, in loro favore, della somma di euro CP_13
500,00 annui per la carta docente (quanto meno a titolo risarcitorio).
1.2. Invitata dal Tribunale a meglio precisare “… per ciascun ricorrente, in forma analitica ed espositiva (e non come mero richiamo a documenti allegati in atti), le annualità nelle quali ha lavorato con contratto a termine (di cui si vorrà pure evidenziare il tipo e la durata) e quali di esse rivendica ai fini della attribuzione della carta docente (con onere di indicare se, per alcune di tali annualità, la carta docente sia stata già riconosciuta, ovvero se non sussistano i presupposti che fondino il diritto)…” [cfr., da ultimo, l'ordinanza del 9.5.2025], la parte ricorrente ha opportunamente esplicitato posizione e rivendicazioni di tutti i docenti, così deducendo:
<<… AR : A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; Controparte_1
2020/20 2/2023. In relazione a tali annualità, il ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1° settembre al 31 agosto successivo, per n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 il ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023). : A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; Controparte_2
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023). : A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; Controparte_3
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023).
A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; CP_4
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termini di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023).
A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; CP_5
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023).
A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; CP_6
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la
ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023). : A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; Controparte_7
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, il ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 il ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023). : A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; CP_8
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023).
A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; CP_9
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023).
A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; CP_10
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023). : A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; Controparte_11
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, la ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termine di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per almeno n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 la ricorrente ha ricevuto l'importo in contestazione, ai sensi del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in L. n. 103/2023).
A/S. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; CP_12
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. In relazione a tali annualità, il ricorrente non ha ricevuto alcuna somma a titolo di “Carta docente” in quanto titolare di plurimi contratti a termini di durata annuale (dal 1^ settembre al 31 agosto successivo, per n. 18 ore settimanali). Per converso, per l'annualità 2023/2024 il ricorrente non ha ricevuto l'importo in contestazione in quanto non titolare di alcun incarico.
…>>.
1.2. I ricorrenti hanno quindi in parte rielaborato le conclusioni, chiedendo al Giudice di
“riconoscere per tutti i ricorrenti il diritto azionato per gli anni scolastici suindicati (vale a dire dall'A/S 2015/2016 all'A/S 2022/2023)” ovvero, in via di subordine, vista l'eccezione di prescrizione sollevata, “per le ultime 5 annualità e, dunque, per gli A/S ricompresi tra
il 2019/2020 e l'A/S 2022/2023 (con esclusione, per tutti, dell'A/S 2023/2024 per effetto del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in L. n. 103/2023”
1.3. Il , costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in Controparte_13 data 28.8 (I) l'inammissibilità della domanda in quanto generica nell'esposizione dei presupposti e delle somme rivendicate da ciascun ricorrente;
(II) per alcuni ricorrenti, l'inammissibilità (o, comunque, l'insufficienza) della documentazione allegata al ricorso (in particolare con riferimento alle autocertificazioni attestanti i periodi di servizio, ove non corredate da documento di identità leggibile); (III) in ogni caso, l'inammissibilità della domanda con riferimento all'anno scolastico 2023/2024, giacché tutti i docenti interessati, in quanto titolari in quell'anno di contratto a termine con scadenza al 31 agosto, hanno già per legge ottenuto, ex D.L. n. 69/2023, al pari degli insegnanti di ruolo, la carta docente;
(IV) comunque, la prescrizione del diritto per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
1.4. All'esito dell'udienza del 22.10.2024, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa (con cui, in buona sostanza, si suggeriva il riconoscimento ai ricorrenti di quanto spettante per i soli periodi non coperti da prescrizione): all'udienza successiva, tenutasi il 17 dicembre 2024, mentre parte ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta, parte convenuta non ha inteso aderirvi. A ben vedere, nel corso dell'udienza medesima il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che
“in ogni caso” (vale a dire: pure in difetto di accordo) la domanda “deve essere intesa contenuta nell'ultimo quinquennio”, con conseguente rinuncia a insistere per le annualità oggetto di eccezione di prescrizione (cioè: a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019).
1.5. Il 28 luglio 2025, viste le note scritte depositate dalle parti (l'originaria udienza del 29 luglio 2025 è stata anticipata a data odierna e convertita ex art. 127 ter c.p.c. su espressa richiesta della parte ricorrente, non opposta dal convenuto, che vi ha aderito per fatti concludenti depositando le note), il Tribunale ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Deve preliminarmente essere respinto il rilievo di nullità della domanda avanzato dal convenuto. Come già osservato con ordinanza del 9 maggio 2025, la Suprema Corte fin da Cass. Civ. Sez. Lav., 22/03/2018, n.7199, richiamata più di recente da Cass. Civ. Sez. Lav., n. 14379 del 8.7.2020, ha da tempo evidenziato che “ … Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”. Ebbene, nel caso di specie è francamente irragionevole sostenere una tale impossibilità, tanto più che il Giudice, facendo uso dei suoi poteri officiosi, ha sollecitato parte ricorrente (che, come noto, ha l'obbligo di esporre, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., i “fatti e degli elementi di diritto sui quali si
fonda la domanda con le relative conclusioni”) a fornire tutte le dovute puntualizzazioni, cosa che, come detto, il difensore ha fatto con le note da ultimo depositate.
3. Con riguardo all'oggetto della domanda e ai periodi oggetto di eccezione di prescrizione, occorre invece dare atto che i ricorrenti, già all'udienza del 17.12.2024, hanno rinunciato alla domanda di corresponsione della carta docente in relazione alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Sebbene tale domanda, nelle conclusioni formulate con le note depositate il 17.7.2024, compaia ancora quale richiesta in via principale, di essa non si può più tenere conto: la rinuncia in parola (da intendersi rinuncia alla domanda, non già agli atti: dal che la non essenzialità di accettazione del convenuto) non è stata infatti condizionata dai ricorrenti alla conclusione di cui un accordo conciliativo, bensì dichiarata con la locuzione “in ogni caso”. Si tratta, in termini sostanziali, di una vera e propria adesione all'eccezione. Consegue, ai fini di questo provvedimento, la superfluità di espressa pronuncia sulla prescrizione.
4. Parimenti, stando al contenuto delle note depositate, non sussiste più rivendicazione alcuna, da nessuno dei ricorrenti, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024. Poiché anche tale domanda, ove e se del caso ricompresa in quella dell'originario ricorso, è da intendersi abbandonata, diventa irrilevante ogni pronuncia sul punto.
5. Per il resto, le domande dei ricorrenti sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
2.2. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, ed ulteriormente evidenziato che gli elementi fattuali di causa son pacifici e incontestati tra le parti, il Tribunale di Nuoro non intende di discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, ormai dominante, andato consolidandosi a partire dall'ordinanza con cui la Corte di Giustizia Unione Europea, il 18.05.2022, nell'ambito della causa n. 450/2021 (avente ad oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente), ha osservato e statuito: a) che la richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo, come già detto in premessa sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) che, per quanto concerne la nozione di condizioni di impiego, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quella dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra lavoratore e datore di lavoro (il modo, cioè, in cui tale attività si svolge e si caratterizza), e che l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (ovvero, meglio, il fatto che la stessa venga o no riconosciuta) deve esser considerata condizione di impiego, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro;
c) che spetta al Giudice del merito, nel valutare i fatti, verificare e stabilire se il lavoratore, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_13 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo (circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico è da reputarsi, invero, incontestata, visto che i ricorrenti hanno allegato di aver svolto un servizio identico a quello dei docenti di ruolo e il , costituitosi all'esclusivo CP_13 scopo di eccepire la nullità del ricorso, la prescrizione di alcune annualità e il già avvenuto riconoscimento del diritto per l'anno scolastico 2023/2024, ha omesso di osservare alcunché circa le mansioni e le condizioni di impiego); d) che nell'ipotesi di specie non esiste ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica Controparte_13
è stata riconosciuta, e insegnanti assunti a tempo determinato, a cui il beneficio è stato, invece, negato (“la mera natura temporanea del lavoro … non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4”); e) che, dunque, “La clausola 4, punto 1, dell'Accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de , e non al personale docente a tempo Controparte_13 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_13
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi o attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.2. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio e rispetto della stessa funzione della Corte di Giustizia (che, lo si rammenta, nel caso di specie si è pronunciata su una questione pregiudiziale, disponendo in ordine a come debba essere interpretato il diritto dell'Unione, cioè la più volte citata clausola n. 4), sia, più sostanzialmente, perché si tratta di orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso è stato successivamente confermato, a livello nazionale, dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (cfr., per esempio, Tribunale Bergamo, sentenza n. 663 del 28.8.2023, Tribunale di Milano, sentenza n. 4493 del 15.10.2024 e, da ultimo, Tribunale di Roma, Sentenza n. 8394/2025 del 16.7.2025) e di legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. Lav. n. 32104 del 31.10.2022 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29961 del 27.10.2023).
2.3. In forza di tutto ciò, la normativa nazionale, ove incompatibile coi principi giurisprudenziali richiamati, deve essere disapplicata, e deve conseguentemente esser dichiarato il diritto di ciascuno dei ricorrenti a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite c.d. “carta elettronica”, per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (si tratta di 4 annualità per ognuno di essi, corrispondenti ad euro 2.000,00). Si osservi, in proposito, che parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il diritto, senza tuttavia esplicitare domandare la condanna del convenuto: di ciò si è necessariamente tenuto conto in dispositivo.
3. Le spese, visto l'esito peculiare del giudizio (parte convenuta ha tempestivamente eccepito la parziale prescrizione e la ricorrente ha aderito al rilievo;
i ricorrenti non hanno insistito in relazione all'annualità 2023/2024; il convenuto, per contro, non ha inteso neppure motivare la mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudice), possono essere compensate in misura di 1/2. Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del numero dei ricorrenti, del valore complessivo ed effettivo della lite e, da ultimo, dell'attività difensiva realmente occorrente e di quella svolta, applicati parametri compresi tra minimi e medi per la non elevata complessità della causa.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi in favore del procuratore dei ricorrenti, essendo lo stesso dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Dà atto che si ricorrenti han rinunciato alla domanda con riguardo alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
2) Da atto che, parimenti, i ricorrenti non hanno insistito per l'accoglimento della domanda con riguardo all'anno scolastico 2023/2024;
3) Accogliendo invece la domanda per il resto, dichiara che ciascuno dei ricorrenti ha diritto, in relazione alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, al riconoscimento del beneficio invocato, in misura corrispondente all'importo di euro 500,00 annui, da erogarsi per il tramite della c.d. “carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015;
4) Dichiara per l'effetto che il è tenuto a corrispondere ad ognuno di Controparte_13 loro, per i titoli e le causali del capo a), la somma di euro 2.000,00;
5) Dispone la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2;
6) Condanna il convenuto a pagare alla parte ricorrente le spese residue, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre la metà del contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
6) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo d) siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore dei ricorrenti.
Nuoro, 28 luglio 2025 Il Giudice, dott. Paolo Dau