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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 5877/2023 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
VIOLATO MARCO e CARRARO LUCA ( ), elettivamente C.F._1
domiciliata in PIAZZETTA GARZERIA 8 35137 PADOVA, presso lo studio dell'avv. VIOLATO MARCO
- attore –
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GNAN MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 30 45100
ROVIGO, presso lo studio dell'avv. GNAN MARCELLO
- convenuto –
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
pagina 1 di 11 In via principale riconvenzionale: accertati i fatti come in narrativa, annullare, ovvero revocare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo n.2110/2023 in data
31.08.2023, Dott. Barbara De Munari, depositato in data 01.09.2023, R.G. n.
4247/2023, notificato in data 04.09.2023 e, per l'effetto, condannare CP_1 in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale alla restituzione dell'importo di euro 45.891,08 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, o di quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
condannare in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale al risarcimento dei danni quantificati dal CTU nella misura di euro
28.039,81 oltre IVA se dovuta, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite del presente procedimento e del procedimento per ATP - R.G. n. 4386/2023 Trib. Padova;
porre a carico di in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 le spese dell'ATP - R.G. n. 4386/2023 Trib. Padova.
In via istruttoria:
- ammettere le prove per testimoni indicate nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ed ex art. 171 ter n. 3 c.p.c..
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: premesso che, in seguito all'ordinanza dell'08.03.2024, ha Parte_1 corrisposto al sig. l'intero importo ingiunto, pari ad euro 45.891,08, CP_1
nel merito: previo esame della relazione tecnica redatta dal CTU nel giudizio di ATP
n. 4386/2023 RG. Tr. e della documentazione prodotta dalla convenuta opposta nel presente giudizio, rigettarsi tutte le eccezioni, le deduzioni e le richieste formulate dall'attrice opponente anche quelle risarcitorie proposte in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie depositate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.2110/2023 RG emesso dal Tribunale di Padova nella causa civile n.4247/2023 R.G., decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo con l'ordinanza dell'08.03.2024;
pagina 2 di 11 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di ATP n. 4386/2023 RG. Tr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a in data il 14.10.2023, l'attrice, CP_1 [...]
adiva questo Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.2110/2023, notificatole in data 4.9.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.43.038,00, quale corrispettivo per l'attività di stesura di intonaco sulle parti esterne ed interne di fabbricati di nuova costruzione, siti in San
Giacomo di Albignasego, via Santa Teresa di Lisieux e via G. Verdi, come risultante dalle fatture elettroniche n.7 del 26.3.2023, n.9 del 10.4.2023 e n.10 del 8.5.2023, oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice deduceva: che il convenuto-opposto aveva eseguito nell'anno 2022 opere di intonacatura su incarico di essa attrice sulle pareti di vari fabbricati di nuova costruzione;
che poco dopo l'esecuzione dei lavori, l'intonaco, posato sulle pareti interne dei fabbricati, aveva manifestato significativi vizi, consistenti in “crepe e fessurazioni verticali e orizzontali con frequente conformazione a ragnatela” per cui essa aveva promosso un procedimento di ATP nei confronti del per far accertare i danni CP_1
da essa sofferti in dipendenza dei vizi delle opere indicate e che il procedimento, contraddistinto dal n.4386/2023 R.G., era pendente; che essa aveva denunciato i vizi riguardanti il fabbricato di via Santa Teresa di
Lisieux, oltre ad altro, sito in Bertipaglia di Maserà, con email in data 23.3.2023, che il aveva riscontrato negando ogni responsabilità; CP_1
che essa aveva denunciato i vizi riguardanti il fabbricato di vicolo San Pio X di San
Giacomo di Albignasego ed altri vizi del fabbricato sito in Bertipaglia di Maserà, con successiva email in data 24.3.2023, che il aveva riscontrato comunicando di CP_1 attendere una “gentile proposta a forfait” con email del 27.3.2023 e con successiva email del 28.3.2023 aveva comunicato di aver trasmesso la pratica alla propria compagnia assicuratrice, con ciò ammettendo l'esistenza dei vizi;
pagina 3 di 11 che essa aveva denunciato ulteriori vizi, riguardanti vari fabbricati, con pec in data
11.4.2023, con altra comunicazione in data 7.6.2023 e con successiva comunicazione in data 15.6.2023; che essa aveva invocato, in relazione ai danni subiti per i vizi indicati, l'eccezione di inadempimento, per opporsi alla richiesta di pagamento del compenso, oggetto del decreto opposto;
che non vi era alcun accordo fra le parti in ordine all'ammontare del corrispettivo dovuto per le prestazioni del convenuto per cui la pretesa del medesimo era infondata, anche sotto il profilo dell'assenza di idoneo titolo del credito oggetto delle fatture;
ciò premesso l'opponente chiedeva la revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia del decreto opposto e la condanna del convenuto al risarcimento del danno da essa subito, da quantificarsi in esito all'ATP ed in via subordinata la limitazione del quantum dovuto al con la detrazione delle somme da questi ad essa dovute a CP_1
qualsiasi titolo.
*
Il convenuto, costituendosi, contrastava l'opposizione, in particolare deducendo: che egli aveva adempiuto diligentemente, fornendo anche il materiale impiegato per l'intonacatura, tanto che i fabbricati erano stati ultimati e le unità vendute a terzi dall'attrice, che aveva incassato il prezzo;
che il rapporto intercorso fra le parti era riconducibile al contratto d'opera e poiché egli aveva ultimato l'intonacatura, il cui corrispettivo era oggetto della domanda, in data 26.1.2023, quanto al cantiere di via Santa Teresa di Lisieux, e in data 3.3.2023, quanto al cantiere di via G. Verdi, era tardiva la contestazione sollevata dall'attrice, rispettivamente in data 23.3.2023 e in data 11.4.2023; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, vi era un accordo sul corrispettivo dovuto, come emergeva dalle email scambiate tra il 24.1.2023 e il
26.1.2023, data nella quale aveva accettato le lavorazioni relativamente Parte_1 ai predetti cantieri per gli importi di “12,00 Euro/mq per intonaco interno e 18,00
Euro/mq per l'intonaco esterno”;
pagina 4 di 11 che, in ogni caso, la descrizione dei vizi contestati da parte attrice risultava generica e, nel merito, infondata, essendo le cause di tali vizi da imputare esclusivamente all'inadeguata tecnica costruttiva adottata dalla ditta costruttrice;
ciò premesso il convenuto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €.43.038,00 o del diverso ammontare che fosse risultato in corso di causa.
*
Con ordinanza in data 8.3.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.2110/2023 e veniva disposta l'acquisizione della relazione del CTU nel procedimento di ATP n.4386/2023 R.G., mentre veniva rigettata l'istanza delle parti di ammissione di prove orali.
All'esito dell'accertamento tecnico, definito in pendenza del presente giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025.
***
Osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Va rilevato in fatto che è pacifico che il convenuto ha eseguito le opere di intonaco interno ed esterno nel cantiere di via G. Verdi di San Giacomo di Albignasego e di intonaco interno nel cantiere di via Santa Teresa di Lisieux, oggetto delle fatture nn.7-9-10/2023, poste a sostegno del ricorso in sede monitoria.
Risulta poi accertato che il corrispettivo richiesto è conforme alle pattuizioni intercorse fra le parti. Invero va osservato che l'opponente ha lamentato che non vi sarebbe stato alcun accordo sul corrispettivo dovuto per le opere in discussione ma tale assunto è smentito dal fatto che con le comunicazioni scambiate fra il 24 e il
26.1.2023 (docc.7 e 7.1 convenuto), le parti hanno raggiunto un'intesa sull'applicazione, per il cantiere di via G. Verdi, del prezzo unitario di €.12,00 per mq. di intonaco interno ed €.18,00 per mq. di intonaco esterno, prezzo che risulta calcolato nel prospetto trasmesso alla committente (doc.6 convenuto) e corrisponde esattamente all'importo delle fatture nn.9-10.
Quanto al cantiere di via Santa Teresa di Lisieux risulta un rendiconto che applica un prezzo unitario inferiore, e cioè di €.11,00 per mq. di intonaco interno, evidentemente approvato dalla committenza, sia perché la stessa non lo ha contestato in replica alla pagina 5 di 11 comunicazione del rendiconto stesso (doc.5 convenuto), sia perchè per il successivo cantiere essa ha riconosciuto un compenso maggiore (€.12,00), circostanza che rende del tutto verosimile che per identica opera realizzata solo due mesi prima vi fosse un accordo, quanto meno sul prezzo unitario di €.11,00.
Va dato atto che la fattura n.7 reca un importo forfettario a saldo e non precisa l'estensione della superficie computata (estensione rimaste incognita anche nel procedimento di ATP, non avendo le parti inteso fornire informazioni sul punto al
CTU – cfr. relazione pag.6) ma va rilevato che la stessa attrice, in sede di opposizione, non ha lamentato che siano state computate superfici in misura superiore a quella effettiva ma si è limitata a contestare, infondatamente, che non vi fosse alcuna pattuizione sul corrispettivo.
*
Quanto ai vizi dell'opera va premesso che non appare ravvisabile la dedotta decadenza dell'attrice dalla denuncia, ai sensi dell'art.2226 c.c., atteso che per le loro caratteristiche, i vizi lamentatati (micro-cavillature presenti su alcune pareti interne degli edifici) hanno potuto essere riscontrati del tutto verosimilmente solo attraverso una verifica tecnica, alla quale l'attrice ha provveduto nei giorni successivi all'ultimazione dei lavori, verifica che risulta effettuata in data 22.3.2023 per il cantiere di via Santa Teresa di Lisieux da un tecnico appositamente incaricato (doc.4 attrice) e in data 6.4.2023 per il cantiere di via G. Verdi, dal direttore dei lavori
(doc.11 attrice).
Quanto alla pretesa sussistenza dei vizi delle opere di intonaco interno, produttivi di danni a carico dell'opponente che, sotto un primo profilo, avrebbero legittimato l'eccezione di inadempimento opposta dalla medesima opponente per sottrarsi al pagamento del corrispettivo e, sotto altro profilo, comporterebbero l'azzeramento del credito fatto valere dal convenuto, va rilevato che si tratta di pretesa infondata.
Invero dalla CTU svolta nel procedimento di ATP n.4386/2023 R.G., acquisita nel presente giudizio, risulta che l'intonaco interno steso dal convenuto ha presentato delle micro-cavillature, verosimilmente determinate, o dall'applicazione dello stesso prima della completa asciugatura delle pareti interessate, e/o dalla composizione delle pagina 6 di 11 pareti stesse, realizzate in parte in blocchi di legno-cemento e parte in blocchi di laterizio, e/o dalla presenza di sottoservizi o elementi strutturali.
Il CTU ha in primo luogo sottolineato che le micro-cavillature, rilevabili nelle fotografie scattate dai tecnici incaricati dall'attrice, oggetto dei lamentati vizi, in sede di accesso peritale sono risultate in massima parte difficilmente percettibili all'interno dei fabbricati, che sono stati completamente ultimati e sono occupati dagli attuali proprietari. Le cavillature, dello spessore massimo di qualche decimo di millimetro, sono state infatti modificate dalla stesura sull'intonaco della pittura, effettuata dall'attrice con materiale la cui composizione non è nota e che avrebbe potuto e dovuto essere scelto dalla medesima attrice con caratteristiche tali da rimuovere le cavillature dell'intonaco.
In particolare il CTU ha rilevato quanto segue: che il “supporto murario costituito da blocchi di materiale composito (legnocemento)
ISO SPAN”, “necessitava – prima dell'applicazione dell'intonaco – della verifica di livello di umidità inferiore a 12% - 14%” e che tale verifica “non risulta essere stata effettuata né da parte dell'intonacatore, né da parte della committenza”; che “l'intonaco steso FD2” (in realtà KD2, come si evince dalla Persona_1
scheda tecnica allegata sub doc.4 alla CTU)) “risulta quello concordato fra le parti o comunque non contestato durante la fase esecutiva”; che “il fornitore dell'intonaco, nelle AVVERTENZE della scheda tecnica del prodotto, evidenzia la possibilità della formazione di cavillature nel caso di applicazione su sottofondo quali pareti in blocchi in legno-cemento: pareti di cui è costituita la maggior parte delle murature prese in considerazione” e che comunque
“il mancato rispetto dei tempi di asciugatura del muro (iso-span) con accertato tasso di umidità inferiore al 12%-14%, possono rivelarsi concause delle micro-cavillature riscontrate”; che “l'intonaco risulta steso … con temperature ambientali compatibili con i limiti di esercizio di cui alla scheda prodotto” e che “l'applicazione del prodotto alla temperatura limite (fra +5°c e 0°C) – NON DOCUMENTATA - avrebbe comportato tuttalpiù un ritardo nei tempi di presa, come indicato nella scheda prodotto”;
pagina 7 di 11 che “all'esito dei sopraluoghi effettuati presso le pareti degli edifici considerati, nessun intonaco presentava fenomeni di sfarinamento che sarebbe stato sintomo evidente di intonaco sofferente della stesa a temperature non idonee” e che “la buona consistenza generale degli intonaci osservata, depone nel senso di lavorazioni effettuate nei limiti di esercizio indicati dal fornitore del prodotto”; che “la tipologia di pittura impiegata sull'intonaco in questione, (della quale non è nota la composizione) non risulta evidentemente idonea a coprire le micro cavillature verificatesi che, hanno continuato a manifestarsi con la progressiva asciugatura della muratura” (cfr. relazione CTU pagg.14-15).
Dalle richiamate risultanze della CTU si evince in primo luogo che la scelta del materiale impiegato per l'intonacatura non è inadeguata e che è comunque il frutto di un'intesa delle parti, come confermato anche dalla comunicazione di proposta contrattuale in data 24.1.2023 del (doc.7 convenuto), alla quale il CP_1
rappresentante dell'attrice ha risposto formulando una
contro
-proposta soltanto quanto al corrispettivo dell'opera, con ciò accettando le altre condizioni proposte dal per la prestazione ed in particolare l'impiego dell'intonaco Fassa Bortolo KD2, CP_1
in concreto utilizzato.
Dalle risultanze indicate si evince inoltre che il ha correttamente operato, sia CP_1
con riferimento alle modalità di applicazione dell'intonaco, sia con riferimento ai tempi di esecuzione dell'opera, essendo emersa l'assoluta irrilevanza i fini della formazione delle cavillature riscontrate l'eventuale applicazione dell'intonaco a basse temperature, condotta oggetto di specifica censura dell'attrice, che ha lamentato l'esecuzione dei lavori in orario notturno o di prima mattina, con temperature molto basse e la mancata protezione dei luoghi dal freddo.
Quanto all'asciugatura delle pareti va osservato che non vi è prova che i tempi di applicazione dell'intonaco e dunque l'eventuale, mancato rispetto dei tempi minimi, necessari alla corretta asciugatura delle pareti, fossero oggetto di determinazione del
(pacificamente non vi è alcun contratto scritto e non risulta formulata alcuna CP_1
allegazione e prova sul punto), mero esecutore dell'intonaco. Inoltre è emerso dalla
CTU che non è stato possibile accertare la data di ultimazione delle murature (cfr.
CTU pag.9) - data che l'attrice avrebbe dovuto conoscere quale appaltatrice e ben pagina 8 di 11 avrebbe potuto documentare - e che l'attrice durante le operazioni peritali non ha ritenuto di fornire il cronoprogramma dei lavori, al fine di consentire al CTU una ricostruzione temporale idonea a riscontrare l'effettivo stato delle pareti al momento dell'intonacatura interna.
In definitiva non vi è prova del nesso di causa fra i modesti vizi riscontrati e l'operato del convenuto, la cui prestazione risulta diligentemente eseguita con riferimento agli obblighi sullo stesso gravanti quale mero esecutore dell'intonaco.
E' del tutto irrilevante ai fini della prova dell'esistenza e dell'addebitabilità dei vizi al convenuto, la comunicazione in data 23.3.2023 con la quale il in risposta alla CP_1
contestazione di vizi contenuta nella email in pari data dell'attrice (doc.5 attrice), ha proposto di “procedere per le vie bonarie, per arrivare a un accordo comune e proficuo per entrambe le parti” dopo aver segnalato di essere in possesso di assicurazione e di essere disponibile all'apertura della pratica assicurativa, dato che tale indicazione segue la preventiva negazione di ogni responsabilità per tali vizi (“le crepe e cavillatura evidenziate sono chiaramente causate dai difetti strutturali presenti nella costruzione di pareti e non possono essere, in nessun modo, associati alla scorretta oppure inaccurata posa in opera degli intonaci”), motivata dal fatto che “il lavoro di intonacatura è stato da noi svolto a regola d'arte con il materiale e posa adeguata”.
Appare invero evidente che la disponibilità ad un accordo bonario non comporta alcun riconoscimento dei vizi ma rappresenta la manifestazione di disponibilità a confrontarsi sui fatti, anche in relazione alla necessità di avvalersi e di conservare la garanzia assicurativa, in forza del generale principio di cui all'art.1913 c.c..
Analoghe considerazioni valgono per le comunicazioni in data 27.3.2023 e
28.3.2023, con le quali il ha genericamente riferito di attendere dalla CP_1 [...] una “proposta a forfait” e di fronte alla mancata proposta ha comunicato di Pt_1
aver provveduto a passare la pratica all'assicurazione, che avrebbe contattato l'attrice
“per approfondire l'argomento” (docc.
8-9 attrice).
Sotto altro profilo va evidenziato che le cavillature descritte dal CTU, anche se presenti, avrebbero potuto essere rimosse in sede di ultimazione delle opere con l'applicazione di idonea pittura murale da parte dell'attrice, tanto che lo stesso CTU
pagina 9 di 11 ha indicato quale intervento necessario per rimuoverle quello dell'applicazione di due mani di pittura “elastomerica” (cfr. CTU pag.15) o eventualmente di prodotto a base di calce (cfr. CTU pag.19) e dunque un intervento che la stessa attrice avrebbe comunque dovuto svolgere, dovendo pitturare le pareti dopo l'applicazione dell'intonaco ma che evidentemente non ha eseguito in modo adeguato, cercando poi di addebitare al convenuto maggiori oneri per asseriti danni dovuti al perdurare delle micro-cavillature.
In conclusione ogni pretesa dell'attrice è infondata e ne consegue che non vi è alcun credito risarcitorio della stessa nei confronti del convenuto per cui l'opposizione va rigettata ed il decreto opposto va confermato e ogni altra domanda dell'attrice va analogamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sia per il presente giudizio di merito, sia per il giudizio di ATP.
Le spese di CTU in sede di ATP vanno poste in via definitiva a carico dell'attrice, stante la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.2110/2023 di questo
Tribunale; dispone l'esecutorietà del predetto decreto ingiuntivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 CP_1 procedimento, che liquida in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva, €.1.806,00 per la fase istruttoria ed €.2.905,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA;
condanna a rifondere a le spese del procedimento di Parte_1 CP_1
ATP n.4386/2023 R.G., che liquida in €.992,00 per la fase di studio, €.788,00 per la fase introduttiva ed €.1.276,00 per la fase istruttoria, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA;
pone in via definitiva a carico di le spese di CTU nel procedimento Parte_1
n.4386/2023 R.G..
pagina 10 di 11 Padova 6/6/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 11 di 11