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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12003/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12003/2013 avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo – compensi per attività amministratore di società ”
promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
res. in PIAZZA DI SANTA ANASTASIA 7 ROMA
rappr. e dif. dall'Avv. ROBERTO PERA ), dall'Avv. VALERIA C.F._1
SPAGNOLETTI ZEULI e dall'Avv. GIUSEPPE MARIA SANSONETTI
OPPONENTE
1 contro
nata a il ( ) Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. dall'Avv. NOCCO MICHELA GABRIELLA ( ) C.F._3
OPPOSTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del 3.12.2024 fissata ex art. 281 sexies cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con decreto n. 209 del 2013, datato 6.7.2013, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Bari – Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti -, su richiesta di ha Controparte_1
ingiunto alla di pagare alla prima la somma di € 120.000,00, oltre Parte_1
ad accessori, di cui Euro 76.695,00 a titolo di competenze maturate per gli anni 2002 e
2003 in ragione della carica di amministratrice della società ingiunta, Euro 23.008,13 per n. 2 bonus e premi concordati e la restante parte a titolo di canoni per uso dell'immobile sito in via Tirolo, n. 15, di proprietà della ricorrente e adibito a sede sociale.
Nel ricorso monitorio ha dedotto: Controparte_1
- di essere stata << sin dalla nascita l'amministratore unico della >> Parte_1
[... e di essere << rimasta in carica sino al 27.4.2004 >>;
- che nel 2005, quando la carica di amministratore venne assunta dal dott. Persona_1
attuale amministratore, questi emise e le consegnò l'assegno bancario nr.
[...]
2 Con atto notificato il 23.10.2013 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2013 deducendo di essere una società di diritto italiano costituita dalla socia unica di diritto tedesco, esponendo Controparte_2
vicende societarie che l'hanno portata a denunciare penalmente l'opposta e chiedendo la revoca del decreto opposto. Ha, inoltre, eccepito:
A) L'inesistenza del credito per avere la quale amministratrice unica di essa CP_1
opponente, incassato, come risultante dagli estratti dei tre conti bancari intestati alla società, nel biennio 2002-2003, la somma di € 239.450,00, oltre ad aver prelevato allo sportello la somma di € 37.500,00 per contanti mediante incasso di assegni alla stessa intestati. Più precisamente ha dedotto che l'opposta:
- nel 2002: in data 30.07.2002 ha incassato l'importo di Euro 15.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604402 intestato alla stessa;
in data 30.07.2002 ha incassato l'importo di Euro 48.450,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604503 intestato alla stessa;
- nel 2003:
in data 20.03.2003 ha incassato l'importo di Euro 50.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969478807 intestato alla stessa;
in data 04.04.2003, ha incassato l'importo di Euro 111.000,00 mediante bonifico bancario recante la causale “acconto compensi” in favore della stessa;
- negli stessi anni 2002 -2003 l'opposta ha incassato anche:
- in data 25.07.2002, l'assegno 0459696041-12 per Euro 20.000,00;
3 - in data 24.03.2003, l'assegno n. 045969474806 per Euro 10.000,00;
- in data 27.05.2003, l'assegno 0469763993-10 per Euro 7.500,00.
B) La nullità dell'assegno posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo perché privo di luogo e data di emissione e la sua conseguente inidoneità a costituire titolo di pagamento;
l'inidoneità dello stesso a valere anche solo come promessa di pagamento stante l'abusivo riempimento dell'importo e del beneficiario del titolo emesso in bianco e consegnato alla quale amministratrice di essa dal ben prima del 2005, quando CP_1 Pt_1 Per_1
non era ancora amministratore della opponente, a titolo di garanzia del pagamento delle prestazioni svolte dalla società – a cui doveva essere consegnato - incaricata della manutenzione della centrale idroelettrica di proprietà della opponente e non nel 2005 per competenze maturate dall'opposta; infatti, nell'ottobre del 2004 quest'ultima era stata dal denunciata penalmente per infedeltà patrimoniale;
la somma di 120.000,00 euro era Per_1
pari al doppio della somma (€ 76.000,00) dalla opposta richiesta nel 2006 per le stesse causali.
La ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale chiedendo la Parte_1
condanna della alla restituzione dell'assegno posto a base del ricorso CP_1
monitorio e delle somme dalla stessa in più percepite nel corso del suo mandato di amministratrice nel 2002 e nel 2003 pari ad € 123.020,00 avendo la medesima incassato la somma di € 270.000,00, a fronte della somma concordata con la opponente per compensi pari ad € 76.965,00 annui. Ha, chiesto, altresì la condanna della opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.
La opponente ha chiesto disporsi perizia grafica al fine di verificare se la scrittura con cui
è stato compilato l'assegno posto a base del decreto ingiuntivo opposto appartenga a
[...]
Persona_1
4 Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Ha dedotto Controparte_1
l'irrilevanza della mancanza della data e del luogo di emissione dell'assegno avendo posto lo stesso a base del ricorso monitorio quale promessa di pagamento e non quale titolo esecutivo. Ha riconosciuto di aver riempito l'assegno ma ha dedotto che l'importo fu concordato con il quale legale rappresentante della opposta. Per_1
La ha dedotto di essere creditrice della di: CP_1 Parte_1
a) Euro 153.930,00 per compensi per gli anni 2002 e 2003 maturati come amministratrice unica della opponente;
b) Euro 153.387,56 approvati il 18 aprile 2002 dalla , quale socio Controparte_2
unico di a titolo di bonus “come riconoscimento dell'intenso e Parte_1
proficuo lavoro svolto dalla stessa sul progetto della centrale idroelettrica CP_1
dell' ”; Pt_1
c) Euro 23.008,13 alla stessa riconosciuti dal dott. sempre nella sua qualità di Per_1
amministratore della , “nel caso in cui la stessa fosse riuscita ad Controparte_2
ottenere un finanziamento bancario” e una ulteriore fee pari ad Euro 12.500,00;
d) Euro 20.000,00 quale importo forfettario per spese di ufficio dal 1998 al 2000, anche questo approvato da quale amministratore di , importo poi Per_1 Controparte_2
qualificato come “canone” per avere la società opponente la sede presso l'immobile di via
Tirolo in Santeramo in Colle;
il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 362.825,69, transattivamente rideterminato, al momento del rilascio dell'assegno, in Euro 120.000,00. ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna della controparte al pagamento delle
5 somme risultanti dovute. Ha eccepito la prescrizione del diritto della controparte ad ottenere la restituzione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale e chiesto, in ogni caso, il rigetto della stessa.
La ha dedotto CP_1
in ordine agli assegni del 2002 che:
- l'assegno bancario n. 045969604402 di Euro 15.000,00 incassato il 30.07.2002 riguardava il rimborso anticipi dell'anno 2001 pari ad € 16.245,00, risultanti dal bilancio 2001 e dai mastrini di contabilità e di essere ancora creditrice di € 1.245,00;
- l'assegno bancario n. 045969604503 di Euro 48.450,00 incassato il 30.07.2002 riguardava i compensi del 2001 come da bilancio approvato;
in ordine agli assegni del 2003 che:
- l'assegno bancario n. 045969478807 di Euro 50.000,00 e il bonifico di Euro 111.000,00 recante la causale “acconto compensi” in suo favore riguardavano pagamenti effettuati dalla opponente su delega di pagamento da parte del socio unico Unit a saldo della fattura n. 01- 03 del 12.3.2003 per attività svolte in favore della somme detratte poi dal CP_2
debito di per finanziamento socio unico Unit;
Pt_1
in ordine agli assegni emessi in favore di sè stessa che:
- l'assegno 0459696041-12, per Euro 20.000,00 venne accreditato sul conto n. 1036046/4 della opponente presso la Banca Popolare di Bari;
- l'assegno n. 0459694787, per Euro 10.000,00 venne versato sul conto n. 1036046/4 della opponente presso la Banca Popolare di Bari;
6 - l'assegno 0469763993-10, per Euro 7.500,00 rientrava in un gruppo di assegni e prelievi in contanti pagati a tale dott. . Persona_2
Infine, ha chiesto la condanna della a titolo di responsabilità Parte_1
aggravata ex art. 96 cpc.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammesse ed espletate prove orali e ctu, a seguito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUESTIONI PROCESSUALI
A.1 Preliminarmente, va dichiarata la tardività della domanda di arricchimento senza causa formulata da ai sensi dell'art. 2041 cc, solo nelle note conclusive. Controparte_1
A.2 Inammissibile è pure la domanda, avanzata dall'opposta sempre nelle dette note conclusive, di pagamento di € 3.750,00 per compensi per l'incarico di amministratrice della
Magliano srl, società controllata e finanziata dalla società opponente.
A. 3 Va poi rigettata l'eccezione, sollevata dall'opposta, di tardività della domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale dalla Parte_1
Invero, la stessa è stata tempestivamente formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
A.4 Nelle note conclusive ha eccepito la tardività della deduzione della Controparte_1
controparte secondo cui il suo compenso come amministratrice della società opponente non è stato mai da quest'ultima deliberato.
7 L'eccezione è fondata.
Invero, la tra i motivi di opposizione – che non possono essere Parte_1
successivamente ampliati stante il termine perentorio fissato dalla legge per proporre opposizione a decreto ingiuntivo – non ne ha formulato uno con cui ha opposto che i compensi come amministratrice non le erano dovuti in quanto mai deliberati. Anzi, ha affermato che la stessa << ha incassato oltre il doppio di quanto dovutole >> e che << nel
2002/2003 la stessa ha incassato ben oltre 270.000,00 euro laddove … la Società aveva accordato un compenso annuo pari ad Euro 76.965,00 >> (v. pagg. 8 e 13 della citazione in opposizione).
B) NULLITA' DELL'ASSEGNO N. 0469763341 DI € 120.000,00
Il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con cui la lamenta Parte_1
la nullità dell'assegno nr. 0469763341 di Euro 120.000,00 emesso in favore della dalla società opponente a mezzo il suo amministratore unico, CP_1 Persona_1
è fondato.
[...]
Premesso che trattasi di assegno privo di data e di luogo di emissione e che le parti, per tale motivo, concordano nel ritenere che lo stesso non ha valore di titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 (Cass.,
2024/18831), si osserva che, invece, le stesse discutono del valore del detto titolo come promessa di pagamento in favore della CP_1
Discutono dell'epoca in cui consegnò il suddetto assegno alla opposta Persona_1
e, cioè, se in un periodo, il 2005, come sostiene l'opposta, in cui quest'ultimo era amministratore della società opponente, ovvero in un periodo, il 2003, in cui lo stesso non lo era. Discutono, altresì, della ragione per cui il titolo fu consegnato dal Beyer alla opposta.
8 Pacifica è, invece, la circostanza dedotta dalla opponente e confermata dalla CP_1
(v. pag. 9 della comparsa di costituzione di quest'ultima) che il beneficiario e l'importo furono inseriti nell'assegno dalla opposta. Ragione per cui non va disposta la ctu grafica
(originariamente chiesta dalla opponente) al fine di stabilire se la grafia con cui erano stati indicati il destinatario e l'importo fossero del Beyer.
La sostiene, però, che il riempimento dell'assegno, così come dalla stessa CP_1
effettuato, era stato concordato nel 2005 con l'allora amministratore della società opponente, a seguito di un'intervenuta transazione in virtù della quale Persona_1
essa opposta aveva accettato la somma di € 120.000,00, a fronte di quella di € 362.825,69 effettivamente spettantele.
La nega che l'assegno fosse destinato alla ma Parte_1 CP_1
afferma che il nella qualità di amministratore della società controllante, lo consegnò Per_1
all'opposta quale amministratrice della opponente affinchè, a sua vola, lo consegnasse ad un terzo soggetto e nega che di essere debitrice della a qualsiasi titolo. CP_1
In base ai principi che regolano l'onere della prova, gravava sulla opposta provare il dedotto intervenuto accordo e, quindi, che il riempimento dell'assegno fosse stato autorizzato dall'emittente.
Invero, è affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 2091 del 2022; Cass. n. 20449 del
2016; Cass. n. 23208 del 2016).
9 Diversamente, il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, essendo mancante l'assegno dell'indicazione del beneficiario), o il mero possessore dell'assegno con girata in bianco, non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente, se il portatore non è indicato sul titolo come beneficiario dello stesso;
né
l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento come beneficiario, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (Cass. n. 731 del 2020; Cass. n. 15688 del 2013; Cass. n. 7262 del 2006). In questi casi, infatti, mancando l'indicazione del beneficiario, manca l'assunzione stessa della promessa di pagamento verso un terzo. Mancando l'indicazione all'interno del titolo del soggetto nei cui confronti la promessa di pagamento è stata fatta non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso, quali che siano le ragioni di tale possesso, il beneficio dell'inversione dell'onere probatorio del rapporto fondamentale (Cass.,
2024/18831).
Alla luce di quanto sopra, considerato che la non ha provato né che l'assegno CP_1
de quo, emesso in bianco nella parte relativa al beneficiario ed all'importo, fosse a lei effettivamente destinato né di averlo riempito secondo le indicazioni dell'emittente, nessuna efficacia giuridica lo stesso può assumere.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di nullità del detto titolo.
C) Controparte_3
10 La pretesa creditoria della opposta avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo e precisata nella comparsa di va comunque esaminata.
Invero, com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (Cass., 2019/14486).
C.1 SOMME PERCEPITE
Va ora esaminato il motivo di opposizione con cui la deduce Parte_1
l'inesistenza del credito vantato nei suoi confronti dalla CP_1
Sostiene che la quale amministratrice unica di essa opponente con delega ad CP_1
operare su tutti i conti correnti bancari della società fino alla sua sostituzione con altro amministratore, ha incassato ben oltre quanto spettantele e, precisamente, nel biennio
2002-2003, la somma di € 239.450,00 oltre alla somma di € 37.500,00 in contanti, mediante incasso di assegni alla stessa intestati.
Ciò premesso si osserva che, come non smentito dalla ed accertato dal CP_1
nominato ctu, sono stati incassati dall'opposta: in data 30.07.2002 l'importo di Euro 15.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604402 intestato alla stessa;
in data 30.07.2002 l'importo di Euro 48.450,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604503 intestato alla alla stessa;
in data 20.03.2003 l'importo di Euro 50.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969478807 intestato alla alla stessa;
11 in data 04.04.2003, l'importo di Euro 111.000,00 mediante bonifico bancario recante la causale “acconto compensi” in favore della alla stessa;
Inoltre, è pacifico che l'opposta ha incassato i seguenti assegni intestati a sé medesima:
- in data 25.07.2002 l'assegno 0459696041-12 per Euro 20.000,00;
- in data 24.03.2003 l'assegno n. 045969474806 per Euro 10.000,00;
- in data 27.05.2003 l'assegno 0469763993-10 per Euro 7.500,00.
Complessivamente negli anni 2002/2003 l'opposta ha percepito dalla società opponente la complessiva somma di € 261.950,00.
Ciò premesso, vanno esaminate le pretese creditorie come quantificate dalla CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta e va stabilito se le stesse siano fondate e, nel caso di risposta positiva, se siano state già soddisfatte a mezzo i pagamenti sopra elencati.
C.2 CREDITI DELLA FRACCALVIERI
C.
2.1 Va precisato che cessato il proprio rapporto con la controparte in Controparte_1
data 27.4.2004, negli anni successivi ha avanzato richieste di pagamento alla società opponente indicando di volta in volta importi e causali diverse.
Nel ricorso monitorio all'origine del presente giudizio afferma che nel 2005 ha transatto con la controparte, a soddisfazione del proprio credito, la somma di € 120.000,00 e che le fu consegnato un assegno che, come da accordo, ella compilò inserendo il suddetto importo e il proprio nome come beneficiario.
Con lettera datata 25.9.2006 (v. doc. n.12 allegato alla comparsa di costituzione) - successiva alla data della dedotta transazione ed alla consegna dell'assegno avvenute, secondo quanto sostenuto nel ricorso per d.i., nel 2005 - l'opposta ha chiesto alla
12 controparte << il saldo >> delle sue << spettanze in quanto amministratore della
[...]
per gli anni 2002 e 2003 per 76.695 >>. Parte_1
Con lettera in atti, datata 12.9.2012, l'opposta invita la controparte al pagamento dell'assegno dell'importo di € 120.000,00 emesso in suo favore
2003 durante i quali ricopriva la carica di Amministratore Unico della
[...]
per bonus e premi >>. Parte_1
Con il ricorso monitorio de quo, datato 5.6.2013, chiede il pagamento dell'assegno suddetto per << competenze maturate in suo favore per gli anni 2002 e 2003 pari ad un totale di € 76.965,00 …, dei bonus e premi concordati pari ad € 23.008,13 … e dei canoni per l'uso dell'immobile sito in via Tirolo n. 15 di proprietà della ricorrente e adibita a sede sociale >>.
Nella memoria di costituzione nel presente opposizione a decreto ingiuntivo la CP_1
non fa più riferimento ai canoni di locazione ma raddoppia le competenze dovute per gli anni 2002 e 2003 portandole ad € 153.930,00; poi, oltre al bonus da € 23.008,13, introduce la richiesta di pagamento di un altro bonus di € 153.387,56 e di un altro di 12.500,00 nonché la richiesta di rimborso spese per € 20.000,00 per gli anni 1998/2003, il tutto per complessivi € 362.825,69.
Deduce che la suddetta somma è stata rideterminata transattivamente nel 2005 in €
120.000,00.
Va, altresì, evidenziato che la ha sempre affermato di essere stata CP_1
amministratrice unica della società opponente dalla sua nascita nel 1997 fino al 27.4.2004, circostanza affermata ripetutamente nella lettera in atti del 12.9.2012, nel ricorso per decreto ingiuntivo e in comparsa di costituzione, alle pagg 8 e 10, punto 3.1.
13 In particolare, a pag. 8 della comparsa di costituzione, l'opposta insiste nella versione secondo cui l'assegno posto a fondamento del ricorso monitorio le fu dato da nel Per_1
2005 allorquando lo stesso divenne amministratore della società opponente: precisa che l'assegno firmato dal non poteva esserle stato consegnato nel 2003 quando il Per_1
firmatario dell'assegno (il non aveva titolo ad emettere assegni per conto della Per_1
Parte_1
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, cpc, la Parte_2
produce il verbale della delibera assembleare della società opponente del 26.3.2003, ma non chiarisce per quale motivo. Peraltro, un'eventuale precisazione secondo cui essa opposta non era stata amministratrice unica della controparte fino al 27.4.2004, ma, diversamente da quanto fino a quel momento sostenuto, solo fino al 26.3.2003 quando venne nominato dall'assemblea della società opponente un collegio di amministratori composto da essa opposta, da tale Ladisa e dallo stesso non si sarebbe potuta che Per_1
considerare tardiva.
Invero, con il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 cpc si è consolidato il thema decidendum.
Ne consegue che non può prendersi in considerazione quanto sostenuto dall'opposta nelle note conclusionali laddove, per vero contradditoriamente, afferma:
a pag. 5, di essere << stata amministratrice unica >> della opponente << sino a fine 2002
e dal 26.3.2003 componente del Cda di >>; Pt_1
a pag. 9, che << il giorno 13.03.2003 il sig. era Amministratore Unico di ma Per_1 CP_2
era anche Amministratore Unico di come si rileva dal verbale dell'assemblea dei Pt_1
soci del giorno 26.03.2003, quando il sig. cessa di essere amministratore unico di Per_1
per diventarne Presidente del C.d.A. >> concetto ribadito a pag. 12 Pt_1
14 Alla luce di quanto sopra, stante la tardività delle ulteriori circostanze di fatto dedotte oltre i termini di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 cpc, va ritenuto pacifico tra le parti che la
è stata amministratrice unica della società opponente dalla sua costituzione, CP_1
nel 1997, fino al 27.4.2004 e che è stato nominato amministratore unico Persona_1
della società solo nel 2005.
C.
2.2 SOMME PRETESE
Ciò premesso, va rilevato che la in comparsa di costituzione, ha dedotto di CP_1
essere creditrice della delle seguenti somme: Parte_1
a) Euro 153.930,00 per compensi per gli anni 2002 e 2003 come amministratrice unica della opponente;
b) Euro 153.387,56 approvato il 18 aprile 2002 dalla , quale socio Controparte_2
unico di a titolo di bonus “come riconoscimento dell'intenso e Parte_1
proficuo lavoro svolto dalla stessa sul progetto della centrale idroelettrica CP_1
dell' ”; Pt_1
c) Euro 23.008,13 riconosciutale dal dott. sempre nella sua qualità di Per_1
amministratore della , “nel caso in cui la stessa fosse riuscita ad Controparte_2
ottenere un finanziamento bancario” e un'ulteriore fee pari ad Euro 12.500,00;
d) Euro 20.000,00 quale importo forfettario per spese di ufficio dal 1998 al 2000, anche questo approvato da quale amministratore di , importo poi Per_1 Controparte_2
qualificato come “canone” per aver la sede presso l'immobile vi via Tirolo in Pt_1
Santeramo in Colle;
per un importo complessivo pari ad Euro 362.825,69, transattivamente rideterminato, al momento del rilascio dell'assegno posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, in Euro
15 120.000,00.
Le suddette somme risultano dovute nella misura di € 140.395,69 per i motivi di cui al paragrafo che segue.
C.
2.3 SOMME SPETTANTI
In sede di interrogatorio formale l'amministratore unico della società opponente ha riconosciuto di aver sottoscritto quale amministratore del socio unico della
[...]
la , l'elenco delle somme dovute alla Parte_1 Controparte_2 CP_1
dalla società opponente alla data del 26.3.2003, ammontanti a € 272.645,69 - € 50.000,00
- 222.645,69 (v. allegato n. 20 alle memorie 183, comma 6, n. 2, cpc della . CP_1
Detta nota costituisce una ricognizione di debito da parte del socio unico della società opponente alla data del 26.3.2003. Né può affermarsi che la stessa provenga da un soggetto terzo in quanto è stata sottoscritta dal socio unico della l'unico Parte_1
soggetto, cioè, ad avere potere decisionale sulla società controllata.
Inoltre, il riconoscimento come dovuti anche dei bonus reclamati dalla prova CP_1
sia che gli stessi erano stati concordati con il socio unico sia che si erano verificate alla data del 26.3.2003 tutte le condizioni necessarie per il pagamento degli stessi.
Il socio unico ha riconosciuto come dovute all'opposta tutte le somme dalla stessa richieste in comparsa di costituzione e, precisamente:
€ 153.387,56 compenso una tantum (ancinale)
€ 23.008,13 provig. Finanz. 2% B. Napoli (ancinale)
€ 12.500,00 provig. Finanz. 2% B. Napoli (ancinale)
€ 50.000,00 compenso netto anno 2002 (ancinale)
€ 20.000,00 spese ufficio 98 – 2003
16 € 12.500,00 compenso ancinale (gen. – feb.-marzo anno 2003)
€ 1.250,00 compenso magliano (gen. – feb. anno 2003) Per_3
------------------
€ 272.645,69 totale
€ 50.000,00
------------------
€ 22.645,69 netto da saldare
Dalla somma riconosciuta come dovuta va detratto l'importo di € 1.250,00 per “compenso
Magliano” non oggetto di causa in quanto tardivamente richiesto, come sopra chiarito: residuano, pertanto, € 221.395,69.
Ciò premesso, va ritenuto che la somma di 50.000,00 che nella citata nota viene sottratta dall'importo dovuto sia quella incassata dalla pochi giorni prima (il CP_1
20.3.2003), a mezzo assegno di pari importo avente n. 045969478807.
Alla somma riconosciuta non possono detrarsi le somme pagate alla CP_1
precedentemente alla data del 26.3.2003 (e, precisamente, gli importi incassati nel 2002: €
15.000,00 di cui all'assegno bancario n. 045969604402; € 48.450,00 di cui all'assegno bancario n. 045969604503; € 20.000,00 di cui all'assegno 0459696041-12; nè quelli incassati nel 2003 in data antecedente al 26.3.2003: € 10.000,00 di cui all'assegno n.
0459694787).
Diversamente, dalla suddetta somma di € 221.395,69 vanno detratti i pagamenti successivi incassati dalla pagamenti che quest'ultima non ha dimostrato di avere CP_1
destinato a saldare debiti della società o di aver versato su conti di quest'ultima e, cioè:
17 - l'importo di Euro 111.000,00 in data 04.04.2003, incassato mediante bonifico bancario recante la causale “acconto compensi”;
- l'importo di € 7.500,00 incassato in data 27.05.2003, portato dall'assegno n. 0469763993.
Residua come dovuta la somma di € 102.895,69 (pari ad € 221.395,69 - € 111.000,00 - €
7.500,00).
Avendo l'opposta nel presente giudizio richiesto il pagamento dei compensi per tutto l'anno 2003 e risultando dal detto prospetto che la somma riconosciuta dal socio unico per compensi anno 2003 è pari ad € 12.500,00 a trimestre e riguarda esclusivamente il primo trimestre, alla stessa vanno riconosciuti gli ulteriori tre trimestri per complessivi €
37.500,00.
La somma dovuta all'opposta ascende conseguentemente ad € 140.395,69.
Nulla spetta alla per compensi di amministratore per l'anno 2002. CP_1
Invero, la suddetta nota è stata firmata anche dall'opposta. In tal modo la stessa ha riconosciuto che alla data del 26.3.2003 non le spettavano altre somme oltre a quelle elencate.
La società opponente va condannata al pagamento di € 140.395,69, oltre agli interessi dalla domanda e, ciò, considerato che la nelle memorie ex art 183, comma sesto, n. CP_1
1, cpc ha chiesto che, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la controparte venisse condannata << al pagamento della somma di € 120.000,00 o di quella diversa somma della quale la d.ssa risulterà essere creditrice della CP_1 [...]
per i titoli esposti nella comparsa di costituzione anche se maggiore di Parte_1
quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto oltre gli interessi di legge >>.
D) DOMANDA RICONVENZIONALE
18 Stante l'accoglimento della domanda avanzata dalla e l'accertamento CP_1
dell'esistenza di un suo credito ancora non soddisfatto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente va rigettata.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 52.000,01 a €
260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
Va rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata della società opponente non avendo la stessa resistito in giudizio né con mala fede né con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la nullità dell'assegno nr. 0469763341 di
Euro 120.000,00 emesso da Persona_1
accoglie la domanda avanzata da e condanna la Controparte_1 Parte_1
[... a pagare alla prima la somma di € 140.395,69, oltre agli interessi legali dalla domanda;
rigetta la domanda riconvezionale avanzata dalla Parte_1
condanna altresì la a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e fase decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu a carico della Parte_1
19 Così deciso il 30 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0469763341 tratto sulla filiale di Altamura del Banco di Napoli dell'importo di Euro
120.000,00, somma forfettariamente concordata per tutti i compensi, premi e canoni spettanti ad essa ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12003/2013 avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo – compensi per attività amministratore di società ”
promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
res. in PIAZZA DI SANTA ANASTASIA 7 ROMA
rappr. e dif. dall'Avv. ROBERTO PERA ), dall'Avv. VALERIA C.F._1
SPAGNOLETTI ZEULI e dall'Avv. GIUSEPPE MARIA SANSONETTI
OPPONENTE
1 contro
nata a il ( ) Controparte_1 C.F._2
rappr. e dif. dall'Avv. NOCCO MICHELA GABRIELLA ( ) C.F._3
OPPOSTA
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del 3.12.2024 fissata ex art. 281 sexies cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con decreto n. 209 del 2013, datato 6.7.2013, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Bari – Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti -, su richiesta di ha Controparte_1
ingiunto alla di pagare alla prima la somma di € 120.000,00, oltre Parte_1
ad accessori, di cui Euro 76.695,00 a titolo di competenze maturate per gli anni 2002 e
2003 in ragione della carica di amministratrice della società ingiunta, Euro 23.008,13 per n. 2 bonus e premi concordati e la restante parte a titolo di canoni per uso dell'immobile sito in via Tirolo, n. 15, di proprietà della ricorrente e adibito a sede sociale.
Nel ricorso monitorio ha dedotto: Controparte_1
- di essere stata << sin dalla nascita l'amministratore unico della >> Parte_1
[... e di essere << rimasta in carica sino al 27.4.2004 >>;
- che nel 2005, quando la carica di amministratore venne assunta dal dott. Persona_1
attuale amministratore, questi emise e le consegnò l'assegno bancario nr.
[...]
2 Con atto notificato il 23.10.2013 la ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2013 deducendo di essere una società di diritto italiano costituita dalla socia unica di diritto tedesco, esponendo Controparte_2
vicende societarie che l'hanno portata a denunciare penalmente l'opposta e chiedendo la revoca del decreto opposto. Ha, inoltre, eccepito:
A) L'inesistenza del credito per avere la quale amministratrice unica di essa CP_1
opponente, incassato, come risultante dagli estratti dei tre conti bancari intestati alla società, nel biennio 2002-2003, la somma di € 239.450,00, oltre ad aver prelevato allo sportello la somma di € 37.500,00 per contanti mediante incasso di assegni alla stessa intestati. Più precisamente ha dedotto che l'opposta:
- nel 2002: in data 30.07.2002 ha incassato l'importo di Euro 15.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604402 intestato alla stessa;
in data 30.07.2002 ha incassato l'importo di Euro 48.450,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604503 intestato alla stessa;
- nel 2003:
in data 20.03.2003 ha incassato l'importo di Euro 50.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969478807 intestato alla stessa;
in data 04.04.2003, ha incassato l'importo di Euro 111.000,00 mediante bonifico bancario recante la causale “acconto compensi” in favore della stessa;
- negli stessi anni 2002 -2003 l'opposta ha incassato anche:
- in data 25.07.2002, l'assegno 0459696041-12 per Euro 20.000,00;
3 - in data 24.03.2003, l'assegno n. 045969474806 per Euro 10.000,00;
- in data 27.05.2003, l'assegno 0469763993-10 per Euro 7.500,00.
B) La nullità dell'assegno posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo perché privo di luogo e data di emissione e la sua conseguente inidoneità a costituire titolo di pagamento;
l'inidoneità dello stesso a valere anche solo come promessa di pagamento stante l'abusivo riempimento dell'importo e del beneficiario del titolo emesso in bianco e consegnato alla quale amministratrice di essa dal ben prima del 2005, quando CP_1 Pt_1 Per_1
non era ancora amministratore della opponente, a titolo di garanzia del pagamento delle prestazioni svolte dalla società – a cui doveva essere consegnato - incaricata della manutenzione della centrale idroelettrica di proprietà della opponente e non nel 2005 per competenze maturate dall'opposta; infatti, nell'ottobre del 2004 quest'ultima era stata dal denunciata penalmente per infedeltà patrimoniale;
la somma di 120.000,00 euro era Per_1
pari al doppio della somma (€ 76.000,00) dalla opposta richiesta nel 2006 per le stesse causali.
La ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale chiedendo la Parte_1
condanna della alla restituzione dell'assegno posto a base del ricorso CP_1
monitorio e delle somme dalla stessa in più percepite nel corso del suo mandato di amministratrice nel 2002 e nel 2003 pari ad € 123.020,00 avendo la medesima incassato la somma di € 270.000,00, a fronte della somma concordata con la opponente per compensi pari ad € 76.965,00 annui. Ha, chiesto, altresì la condanna della opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc.
La opponente ha chiesto disporsi perizia grafica al fine di verificare se la scrittura con cui
è stato compilato l'assegno posto a base del decreto ingiuntivo opposto appartenga a
[...]
Persona_1
4 Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Ha dedotto Controparte_1
l'irrilevanza della mancanza della data e del luogo di emissione dell'assegno avendo posto lo stesso a base del ricorso monitorio quale promessa di pagamento e non quale titolo esecutivo. Ha riconosciuto di aver riempito l'assegno ma ha dedotto che l'importo fu concordato con il quale legale rappresentante della opposta. Per_1
La ha dedotto di essere creditrice della di: CP_1 Parte_1
a) Euro 153.930,00 per compensi per gli anni 2002 e 2003 maturati come amministratrice unica della opponente;
b) Euro 153.387,56 approvati il 18 aprile 2002 dalla , quale socio Controparte_2
unico di a titolo di bonus “come riconoscimento dell'intenso e Parte_1
proficuo lavoro svolto dalla stessa sul progetto della centrale idroelettrica CP_1
dell' ”; Pt_1
c) Euro 23.008,13 alla stessa riconosciuti dal dott. sempre nella sua qualità di Per_1
amministratore della , “nel caso in cui la stessa fosse riuscita ad Controparte_2
ottenere un finanziamento bancario” e una ulteriore fee pari ad Euro 12.500,00;
d) Euro 20.000,00 quale importo forfettario per spese di ufficio dal 1998 al 2000, anche questo approvato da quale amministratore di , importo poi Per_1 Controparte_2
qualificato come “canone” per avere la società opponente la sede presso l'immobile di via
Tirolo in Santeramo in Colle;
il tutto per un importo complessivo pari ad Euro 362.825,69, transattivamente rideterminato, al momento del rilascio dell'assegno, in Euro 120.000,00. ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna della controparte al pagamento delle
5 somme risultanti dovute. Ha eccepito la prescrizione del diritto della controparte ad ottenere la restituzione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale e chiesto, in ogni caso, il rigetto della stessa.
La ha dedotto CP_1
in ordine agli assegni del 2002 che:
- l'assegno bancario n. 045969604402 di Euro 15.000,00 incassato il 30.07.2002 riguardava il rimborso anticipi dell'anno 2001 pari ad € 16.245,00, risultanti dal bilancio 2001 e dai mastrini di contabilità e di essere ancora creditrice di € 1.245,00;
- l'assegno bancario n. 045969604503 di Euro 48.450,00 incassato il 30.07.2002 riguardava i compensi del 2001 come da bilancio approvato;
in ordine agli assegni del 2003 che:
- l'assegno bancario n. 045969478807 di Euro 50.000,00 e il bonifico di Euro 111.000,00 recante la causale “acconto compensi” in suo favore riguardavano pagamenti effettuati dalla opponente su delega di pagamento da parte del socio unico Unit a saldo della fattura n. 01- 03 del 12.3.2003 per attività svolte in favore della somme detratte poi dal CP_2
debito di per finanziamento socio unico Unit;
Pt_1
in ordine agli assegni emessi in favore di sè stessa che:
- l'assegno 0459696041-12, per Euro 20.000,00 venne accreditato sul conto n. 1036046/4 della opponente presso la Banca Popolare di Bari;
- l'assegno n. 0459694787, per Euro 10.000,00 venne versato sul conto n. 1036046/4 della opponente presso la Banca Popolare di Bari;
6 - l'assegno 0469763993-10, per Euro 7.500,00 rientrava in un gruppo di assegni e prelievi in contanti pagati a tale dott. . Persona_2
Infine, ha chiesto la condanna della a titolo di responsabilità Parte_1
aggravata ex art. 96 cpc.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammesse ed espletate prove orali e ctu, a seguito dell'udienza del 3.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUESTIONI PROCESSUALI
A.1 Preliminarmente, va dichiarata la tardività della domanda di arricchimento senza causa formulata da ai sensi dell'art. 2041 cc, solo nelle note conclusive. Controparte_1
A.2 Inammissibile è pure la domanda, avanzata dall'opposta sempre nelle dette note conclusive, di pagamento di € 3.750,00 per compensi per l'incarico di amministratrice della
Magliano srl, società controllata e finanziata dalla società opponente.
A. 3 Va poi rigettata l'eccezione, sollevata dall'opposta, di tardività della domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale dalla Parte_1
Invero, la stessa è stata tempestivamente formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
A.4 Nelle note conclusive ha eccepito la tardività della deduzione della Controparte_1
controparte secondo cui il suo compenso come amministratrice della società opponente non è stato mai da quest'ultima deliberato.
7 L'eccezione è fondata.
Invero, la tra i motivi di opposizione – che non possono essere Parte_1
successivamente ampliati stante il termine perentorio fissato dalla legge per proporre opposizione a decreto ingiuntivo – non ne ha formulato uno con cui ha opposto che i compensi come amministratrice non le erano dovuti in quanto mai deliberati. Anzi, ha affermato che la stessa << ha incassato oltre il doppio di quanto dovutole >> e che << nel
2002/2003 la stessa ha incassato ben oltre 270.000,00 euro laddove … la Società aveva accordato un compenso annuo pari ad Euro 76.965,00 >> (v. pagg. 8 e 13 della citazione in opposizione).
B) NULLITA' DELL'ASSEGNO N. 0469763341 DI € 120.000,00
Il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con cui la lamenta Parte_1
la nullità dell'assegno nr. 0469763341 di Euro 120.000,00 emesso in favore della dalla società opponente a mezzo il suo amministratore unico, CP_1 Persona_1
è fondato.
[...]
Premesso che trattasi di assegno privo di data e di luogo di emissione e che le parti, per tale motivo, concordano nel ritenere che lo stesso non ha valore di titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 (Cass.,
2024/18831), si osserva che, invece, le stesse discutono del valore del detto titolo come promessa di pagamento in favore della CP_1
Discutono dell'epoca in cui consegnò il suddetto assegno alla opposta Persona_1
e, cioè, se in un periodo, il 2005, come sostiene l'opposta, in cui quest'ultimo era amministratore della società opponente, ovvero in un periodo, il 2003, in cui lo stesso non lo era. Discutono, altresì, della ragione per cui il titolo fu consegnato dal Beyer alla opposta.
8 Pacifica è, invece, la circostanza dedotta dalla opponente e confermata dalla CP_1
(v. pag. 9 della comparsa di costituzione di quest'ultima) che il beneficiario e l'importo furono inseriti nell'assegno dalla opposta. Ragione per cui non va disposta la ctu grafica
(originariamente chiesta dalla opponente) al fine di stabilire se la grafia con cui erano stati indicati il destinatario e l'importo fossero del Beyer.
La sostiene, però, che il riempimento dell'assegno, così come dalla stessa CP_1
effettuato, era stato concordato nel 2005 con l'allora amministratore della società opponente, a seguito di un'intervenuta transazione in virtù della quale Persona_1
essa opposta aveva accettato la somma di € 120.000,00, a fronte di quella di € 362.825,69 effettivamente spettantele.
La nega che l'assegno fosse destinato alla ma Parte_1 CP_1
afferma che il nella qualità di amministratore della società controllante, lo consegnò Per_1
all'opposta quale amministratrice della opponente affinchè, a sua vola, lo consegnasse ad un terzo soggetto e nega che di essere debitrice della a qualsiasi titolo. CP_1
In base ai principi che regolano l'onere della prova, gravava sulla opposta provare il dedotto intervenuto accordo e, quindi, che il riempimento dell'assegno fosse stato autorizzato dall'emittente.
Invero, è affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 2091 del 2022; Cass. n. 20449 del
2016; Cass. n. 23208 del 2016).
9 Diversamente, il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, essendo mancante l'assegno dell'indicazione del beneficiario), o il mero possessore dell'assegno con girata in bianco, non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente, se il portatore non è indicato sul titolo come beneficiario dello stesso;
né
l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento come beneficiario, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore (Cass. n. 731 del 2020; Cass. n. 15688 del 2013; Cass. n. 7262 del 2006). In questi casi, infatti, mancando l'indicazione del beneficiario, manca l'assunzione stessa della promessa di pagamento verso un terzo. Mancando l'indicazione all'interno del titolo del soggetto nei cui confronti la promessa di pagamento è stata fatta non vi è ragione di attribuire al mero possessore del titolo stesso, quali che siano le ragioni di tale possesso, il beneficio dell'inversione dell'onere probatorio del rapporto fondamentale (Cass.,
2024/18831).
Alla luce di quanto sopra, considerato che la non ha provato né che l'assegno CP_1
de quo, emesso in bianco nella parte relativa al beneficiario ed all'importo, fosse a lei effettivamente destinato né di averlo riempito secondo le indicazioni dell'emittente, nessuna efficacia giuridica lo stesso può assumere.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di nullità del detto titolo.
C) Controparte_3
10 La pretesa creditoria della opposta avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo e precisata nella comparsa di va comunque esaminata.
Invero, com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (Cass., 2019/14486).
C.1 SOMME PERCEPITE
Va ora esaminato il motivo di opposizione con cui la deduce Parte_1
l'inesistenza del credito vantato nei suoi confronti dalla CP_1
Sostiene che la quale amministratrice unica di essa opponente con delega ad CP_1
operare su tutti i conti correnti bancari della società fino alla sua sostituzione con altro amministratore, ha incassato ben oltre quanto spettantele e, precisamente, nel biennio
2002-2003, la somma di € 239.450,00 oltre alla somma di € 37.500,00 in contanti, mediante incasso di assegni alla stessa intestati.
Ciò premesso si osserva che, come non smentito dalla ed accertato dal CP_1
nominato ctu, sono stati incassati dall'opposta: in data 30.07.2002 l'importo di Euro 15.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604402 intestato alla stessa;
in data 30.07.2002 l'importo di Euro 48.450,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969604503 intestato alla alla stessa;
in data 20.03.2003 l'importo di Euro 50.000,00 mediante emissione dell'assegno bancario n. 045969478807 intestato alla alla stessa;
11 in data 04.04.2003, l'importo di Euro 111.000,00 mediante bonifico bancario recante la causale “acconto compensi” in favore della alla stessa;
Inoltre, è pacifico che l'opposta ha incassato i seguenti assegni intestati a sé medesima:
- in data 25.07.2002 l'assegno 0459696041-12 per Euro 20.000,00;
- in data 24.03.2003 l'assegno n. 045969474806 per Euro 10.000,00;
- in data 27.05.2003 l'assegno 0469763993-10 per Euro 7.500,00.
Complessivamente negli anni 2002/2003 l'opposta ha percepito dalla società opponente la complessiva somma di € 261.950,00.
Ciò premesso, vanno esaminate le pretese creditorie come quantificate dalla CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta e va stabilito se le stesse siano fondate e, nel caso di risposta positiva, se siano state già soddisfatte a mezzo i pagamenti sopra elencati.
C.2 CREDITI DELLA FRACCALVIERI
C.
2.1 Va precisato che cessato il proprio rapporto con la controparte in Controparte_1
data 27.4.2004, negli anni successivi ha avanzato richieste di pagamento alla società opponente indicando di volta in volta importi e causali diverse.
Nel ricorso monitorio all'origine del presente giudizio afferma che nel 2005 ha transatto con la controparte, a soddisfazione del proprio credito, la somma di € 120.000,00 e che le fu consegnato un assegno che, come da accordo, ella compilò inserendo il suddetto importo e il proprio nome come beneficiario.
Con lettera datata 25.9.2006 (v. doc. n.12 allegato alla comparsa di costituzione) - successiva alla data della dedotta transazione ed alla consegna dell'assegno avvenute, secondo quanto sostenuto nel ricorso per d.i., nel 2005 - l'opposta ha chiesto alla
12 controparte << il saldo >> delle sue << spettanze in quanto amministratore della
[...]
per gli anni 2002 e 2003 per 76.695 >>. Parte_1
Con lettera in atti, datata 12.9.2012, l'opposta invita la controparte al pagamento dell'assegno dell'importo di € 120.000,00 emesso in suo favore
2003 durante i quali ricopriva la carica di Amministratore Unico della
[...]
per bonus e premi >>. Parte_1
Con il ricorso monitorio de quo, datato 5.6.2013, chiede il pagamento dell'assegno suddetto per << competenze maturate in suo favore per gli anni 2002 e 2003 pari ad un totale di € 76.965,00 …, dei bonus e premi concordati pari ad € 23.008,13 … e dei canoni per l'uso dell'immobile sito in via Tirolo n. 15 di proprietà della ricorrente e adibita a sede sociale >>.
Nella memoria di costituzione nel presente opposizione a decreto ingiuntivo la CP_1
non fa più riferimento ai canoni di locazione ma raddoppia le competenze dovute per gli anni 2002 e 2003 portandole ad € 153.930,00; poi, oltre al bonus da € 23.008,13, introduce la richiesta di pagamento di un altro bonus di € 153.387,56 e di un altro di 12.500,00 nonché la richiesta di rimborso spese per € 20.000,00 per gli anni 1998/2003, il tutto per complessivi € 362.825,69.
Deduce che la suddetta somma è stata rideterminata transattivamente nel 2005 in €
120.000,00.
Va, altresì, evidenziato che la ha sempre affermato di essere stata CP_1
amministratrice unica della società opponente dalla sua nascita nel 1997 fino al 27.4.2004, circostanza affermata ripetutamente nella lettera in atti del 12.9.2012, nel ricorso per decreto ingiuntivo e in comparsa di costituzione, alle pagg 8 e 10, punto 3.1.
13 In particolare, a pag. 8 della comparsa di costituzione, l'opposta insiste nella versione secondo cui l'assegno posto a fondamento del ricorso monitorio le fu dato da nel Per_1
2005 allorquando lo stesso divenne amministratore della società opponente: precisa che l'assegno firmato dal non poteva esserle stato consegnato nel 2003 quando il Per_1
firmatario dell'assegno (il non aveva titolo ad emettere assegni per conto della Per_1
Parte_1
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, cpc, la Parte_2
produce il verbale della delibera assembleare della società opponente del 26.3.2003, ma non chiarisce per quale motivo. Peraltro, un'eventuale precisazione secondo cui essa opposta non era stata amministratrice unica della controparte fino al 27.4.2004, ma, diversamente da quanto fino a quel momento sostenuto, solo fino al 26.3.2003 quando venne nominato dall'assemblea della società opponente un collegio di amministratori composto da essa opposta, da tale Ladisa e dallo stesso non si sarebbe potuta che Per_1
considerare tardiva.
Invero, con il deposito della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 cpc si è consolidato il thema decidendum.
Ne consegue che non può prendersi in considerazione quanto sostenuto dall'opposta nelle note conclusionali laddove, per vero contradditoriamente, afferma:
a pag. 5, di essere << stata amministratrice unica >> della opponente << sino a fine 2002
e dal 26.3.2003 componente del Cda di >>; Pt_1
a pag. 9, che << il giorno 13.03.2003 il sig. era Amministratore Unico di ma Per_1 CP_2
era anche Amministratore Unico di come si rileva dal verbale dell'assemblea dei Pt_1
soci del giorno 26.03.2003, quando il sig. cessa di essere amministratore unico di Per_1
per diventarne Presidente del C.d.A. >> concetto ribadito a pag. 12 Pt_1
14 Alla luce di quanto sopra, stante la tardività delle ulteriori circostanze di fatto dedotte oltre i termini di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 cpc, va ritenuto pacifico tra le parti che la
è stata amministratrice unica della società opponente dalla sua costituzione, CP_1
nel 1997, fino al 27.4.2004 e che è stato nominato amministratore unico Persona_1
della società solo nel 2005.
C.
2.2 SOMME PRETESE
Ciò premesso, va rilevato che la in comparsa di costituzione, ha dedotto di CP_1
essere creditrice della delle seguenti somme: Parte_1
a) Euro 153.930,00 per compensi per gli anni 2002 e 2003 come amministratrice unica della opponente;
b) Euro 153.387,56 approvato il 18 aprile 2002 dalla , quale socio Controparte_2
unico di a titolo di bonus “come riconoscimento dell'intenso e Parte_1
proficuo lavoro svolto dalla stessa sul progetto della centrale idroelettrica CP_1
dell' ”; Pt_1
c) Euro 23.008,13 riconosciutale dal dott. sempre nella sua qualità di Per_1
amministratore della , “nel caso in cui la stessa fosse riuscita ad Controparte_2
ottenere un finanziamento bancario” e un'ulteriore fee pari ad Euro 12.500,00;
d) Euro 20.000,00 quale importo forfettario per spese di ufficio dal 1998 al 2000, anche questo approvato da quale amministratore di , importo poi Per_1 Controparte_2
qualificato come “canone” per aver la sede presso l'immobile vi via Tirolo in Pt_1
Santeramo in Colle;
per un importo complessivo pari ad Euro 362.825,69, transattivamente rideterminato, al momento del rilascio dell'assegno posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo, in Euro
15 120.000,00.
Le suddette somme risultano dovute nella misura di € 140.395,69 per i motivi di cui al paragrafo che segue.
C.
2.3 SOMME SPETTANTI
In sede di interrogatorio formale l'amministratore unico della società opponente ha riconosciuto di aver sottoscritto quale amministratore del socio unico della
[...]
la , l'elenco delle somme dovute alla Parte_1 Controparte_2 CP_1
dalla società opponente alla data del 26.3.2003, ammontanti a € 272.645,69 - € 50.000,00
- 222.645,69 (v. allegato n. 20 alle memorie 183, comma 6, n. 2, cpc della . CP_1
Detta nota costituisce una ricognizione di debito da parte del socio unico della società opponente alla data del 26.3.2003. Né può affermarsi che la stessa provenga da un soggetto terzo in quanto è stata sottoscritta dal socio unico della l'unico Parte_1
soggetto, cioè, ad avere potere decisionale sulla società controllata.
Inoltre, il riconoscimento come dovuti anche dei bonus reclamati dalla prova CP_1
sia che gli stessi erano stati concordati con il socio unico sia che si erano verificate alla data del 26.3.2003 tutte le condizioni necessarie per il pagamento degli stessi.
Il socio unico ha riconosciuto come dovute all'opposta tutte le somme dalla stessa richieste in comparsa di costituzione e, precisamente:
€ 153.387,56 compenso una tantum (ancinale)
€ 23.008,13 provig. Finanz. 2% B. Napoli (ancinale)
€ 12.500,00 provig. Finanz. 2% B. Napoli (ancinale)
€ 50.000,00 compenso netto anno 2002 (ancinale)
€ 20.000,00 spese ufficio 98 – 2003
16 € 12.500,00 compenso ancinale (gen. – feb.-marzo anno 2003)
€ 1.250,00 compenso magliano (gen. – feb. anno 2003) Per_3
------------------
€ 272.645,69 totale
€ 50.000,00
------------------
€ 22.645,69 netto da saldare
Dalla somma riconosciuta come dovuta va detratto l'importo di € 1.250,00 per “compenso
Magliano” non oggetto di causa in quanto tardivamente richiesto, come sopra chiarito: residuano, pertanto, € 221.395,69.
Ciò premesso, va ritenuto che la somma di 50.000,00 che nella citata nota viene sottratta dall'importo dovuto sia quella incassata dalla pochi giorni prima (il CP_1
20.3.2003), a mezzo assegno di pari importo avente n. 045969478807.
Alla somma riconosciuta non possono detrarsi le somme pagate alla CP_1
precedentemente alla data del 26.3.2003 (e, precisamente, gli importi incassati nel 2002: €
15.000,00 di cui all'assegno bancario n. 045969604402; € 48.450,00 di cui all'assegno bancario n. 045969604503; € 20.000,00 di cui all'assegno 0459696041-12; nè quelli incassati nel 2003 in data antecedente al 26.3.2003: € 10.000,00 di cui all'assegno n.
0459694787).
Diversamente, dalla suddetta somma di € 221.395,69 vanno detratti i pagamenti successivi incassati dalla pagamenti che quest'ultima non ha dimostrato di avere CP_1
destinato a saldare debiti della società o di aver versato su conti di quest'ultima e, cioè:
17 - l'importo di Euro 111.000,00 in data 04.04.2003, incassato mediante bonifico bancario recante la causale “acconto compensi”;
- l'importo di € 7.500,00 incassato in data 27.05.2003, portato dall'assegno n. 0469763993.
Residua come dovuta la somma di € 102.895,69 (pari ad € 221.395,69 - € 111.000,00 - €
7.500,00).
Avendo l'opposta nel presente giudizio richiesto il pagamento dei compensi per tutto l'anno 2003 e risultando dal detto prospetto che la somma riconosciuta dal socio unico per compensi anno 2003 è pari ad € 12.500,00 a trimestre e riguarda esclusivamente il primo trimestre, alla stessa vanno riconosciuti gli ulteriori tre trimestri per complessivi €
37.500,00.
La somma dovuta all'opposta ascende conseguentemente ad € 140.395,69.
Nulla spetta alla per compensi di amministratore per l'anno 2002. CP_1
Invero, la suddetta nota è stata firmata anche dall'opposta. In tal modo la stessa ha riconosciuto che alla data del 26.3.2003 non le spettavano altre somme oltre a quelle elencate.
La società opponente va condannata al pagamento di € 140.395,69, oltre agli interessi dalla domanda e, ciò, considerato che la nelle memorie ex art 183, comma sesto, n. CP_1
1, cpc ha chiesto che, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la controparte venisse condannata << al pagamento della somma di € 120.000,00 o di quella diversa somma della quale la d.ssa risulterà essere creditrice della CP_1 [...]
per i titoli esposti nella comparsa di costituzione anche se maggiore di Parte_1
quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto oltre gli interessi di legge >>.
D) DOMANDA RICONVENZIONALE
18 Stante l'accoglimento della domanda avanzata dalla e l'accertamento CP_1
dell'esistenza di un suo credito ancora non soddisfatto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente va rigettata.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 52.000,01 a €
260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
Va rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata della società opponente non avendo la stessa resistito in giudizio né con mala fede né con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la nullità dell'assegno nr. 0469763341 di
Euro 120.000,00 emesso da Persona_1
accoglie la domanda avanzata da e condanna la Controparte_1 Parte_1
[... a pagare alla prima la somma di € 140.395,69, oltre agli interessi legali dalla domanda;
rigetta la domanda riconvezionale avanzata dalla Parte_1
condanna altresì la a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e fase decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone le spese di ctu a carico della Parte_1
19 Così deciso il 30 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0469763341 tratto sulla filiale di Altamura del Banco di Napoli dell'importo di Euro
120.000,00, somma forfettariamente concordata per tutti i compensi, premi e canoni spettanti ad essa ricorrente.