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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2252/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/05/1962 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella ed Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/08/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Goldin Mariella ed Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in San Marzano di San
Giuseppe (BR) il 20/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 37, Parte II - Serie A, Anno 2014.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in San Marzano di San Giuseppe (BR) il
20/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte II -
Serie A, Anno 2014 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, sita in Gattinara (VC), F. Via L. Faglia n. 71, di proprietà della IG.ra rimanga nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, Parte_2 con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute. Il IG. si è già Parte_1 trasferito in altro alloggio, portando con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
2. DÀ ATTO che il IG. potrà abitare l'appartamento di proprietà della IG.ra Parte_1
sito in Gattinara, via C. Mario n. 14, senza corrispondere alcun canone, Parte_2
a condizione che provveda a tutte le relative manutenzioni e riparazioni, ordinarie e straordinarie, nonché a tutti gli eventuali lavori si rendessero necessari, manlevando sin da ora la IG.ra da ogni spesa inerente all'alloggio. Con riferimento a tale Parte_2 appartamento, saranno a carico del IG. oltre a tutte le utenze, la pulizia delle scale Pt_1
e delle parti comuni e le ulteriori altre, nessuna esclusa;
3. DISPONE che il figlio , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente in quanto studente, continui a vivere con la madre;
4. DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra Parte_1 Parte_2
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo per il pagina 2 di 4 mantenimento mensile del figlio, l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, il tutto ovviamente, finché non sarà Per_1 economicamente autosufficiente;
5. DISPONE che le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, vengano suddivise al 50% tra i medesimi, sulla base di quanto disposto in merito dalla
Convenzione del Tribunale di Vercelli, con rimborso entro giorni 7 in caso di pagamento anticipato da parte di uno degli stessi;
6. DÀ ATTO che ai fini della stabile definizione della crisi coniugale e delle condizioni patrimoniali conseguenti alla separazione, le parti concordano che, in sede di vendita dei n.
2 alloggi di proprietà della IG.ra , siti in Gattinara, via C. Mario n. 14, Parte_2 di cui al punto 2), individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Gattinara rispettivamente al Foglio 503, mappale 3145 sub 7 e al Foglio 503, mappale 3145 sub 8, la IG.ra Parte_2
si impegna a corrispondere al medesimo una parte del prezzo
[...] Parte_1 ricavato, concordato nei 2/3 di quanto verrà percepito dagli acquirenti, il tutto in considerazione dell'apporto economico e lavorativo prestato dal IG. ai Parte_1 fini della ristrutturazione e della sistemazione degli appartamenti in questione. Il corrispondente importo dovrà essere versato dalla IG.ra come Parte_2 richiesto dal IG. , a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN Parte_1
[...]. Le parti espressamente riconoscono che, con l'adempimento di tale accordo, i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi saranno completamente definiti;
7. DÀ ATTO che le parti concordano altresì che il IG. potrà continuare ad Parte_1 utilizzare il terreno agricolo sito in Gattinara, Via Aosta e censito al C.T. del medesimo
Comune al Foglio 29, mappali 105 e 106, di proprietà della IG.ra , Parte_2 purchè nel rispetto della destinazione d'uso, della normativa edilizia ed ambientale, senza corrispondere alcuna indennità, fino a che lo stesso non sarà venduto, provvedendo a liberarlo e a riconsegnarlo non appena gli verrà comunicata tale circostanza;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto, anche in considerazione di quanto previsto al punto 6), ogni altra loro questione di natura economica e patrimoniale;
9. DÀ ATTO che le spese della presente procedura verranno suddivise in egual misura tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2252/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/05/1962 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella ed Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/08/1982 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Goldin Mariella ed Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in San Marzano di San
Giuseppe (BR) il 20/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto
n. 37, Parte II - Serie A, Anno 2014.
pagina 1 di 4 Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio celebrato con rito concordatario in San Marzano di San Giuseppe (BR) il
20/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 37, Parte II -
Serie A, Anno 2014 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, sita in Gattinara (VC), F. Via L. Faglia n. 71, di proprietà della IG.ra rimanga nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, Parte_2 con tutti i mobili e le suppellettili ivi contenute. Il IG. si è già Parte_1 trasferito in altro alloggio, portando con sé i propri effetti personali ed alcuni beni concordemente individuati;
2. DÀ ATTO che il IG. potrà abitare l'appartamento di proprietà della IG.ra Parte_1
sito in Gattinara, via C. Mario n. 14, senza corrispondere alcun canone, Parte_2
a condizione che provveda a tutte le relative manutenzioni e riparazioni, ordinarie e straordinarie, nonché a tutti gli eventuali lavori si rendessero necessari, manlevando sin da ora la IG.ra da ogni spesa inerente all'alloggio. Con riferimento a tale Parte_2 appartamento, saranno a carico del IG. oltre a tutte le utenze, la pulizia delle scale Pt_1
e delle parti comuni e le ulteriori altre, nessuna esclusa;
3. DISPONE che il figlio , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente in quanto studente, continui a vivere con la madre;
4. DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra Parte_1 Parte_2
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ciascun mese, a titolo di contributo per il pagina 2 di 4 mantenimento mensile del figlio, l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, il tutto ovviamente, finché non sarà Per_1 economicamente autosufficiente;
5. DISPONE che le spese straordinarie, tali intendendosi quelle scolastiche (tasse di iscrizione, libri di testo, gite di istruzione etc.), mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, ricreative e sportive, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, vengano suddivise al 50% tra i medesimi, sulla base di quanto disposto in merito dalla
Convenzione del Tribunale di Vercelli, con rimborso entro giorni 7 in caso di pagamento anticipato da parte di uno degli stessi;
6. DÀ ATTO che ai fini della stabile definizione della crisi coniugale e delle condizioni patrimoniali conseguenti alla separazione, le parti concordano che, in sede di vendita dei n.
2 alloggi di proprietà della IG.ra , siti in Gattinara, via C. Mario n. 14, Parte_2 di cui al punto 2), individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Gattinara rispettivamente al Foglio 503, mappale 3145 sub 7 e al Foglio 503, mappale 3145 sub 8, la IG.ra Parte_2
si impegna a corrispondere al medesimo una parte del prezzo
[...] Parte_1 ricavato, concordato nei 2/3 di quanto verrà percepito dagli acquirenti, il tutto in considerazione dell'apporto economico e lavorativo prestato dal IG. ai Parte_1 fini della ristrutturazione e della sistemazione degli appartamenti in questione. Il corrispondente importo dovrà essere versato dalla IG.ra come Parte_2 richiesto dal IG. , a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN Parte_1
[...]. Le parti espressamente riconoscono che, con l'adempimento di tale accordo, i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi saranno completamente definiti;
7. DÀ ATTO che le parti concordano altresì che il IG. potrà continuare ad Parte_1 utilizzare il terreno agricolo sito in Gattinara, Via Aosta e censito al C.T. del medesimo
Comune al Foglio 29, mappali 105 e 106, di proprietà della IG.ra , Parte_2 purchè nel rispetto della destinazione d'uso, della normativa edilizia ed ambientale, senza corrispondere alcuna indennità, fino a che lo stesso non sarà venduto, provvedendo a liberarlo e a riconsegnarlo non appena gli verrà comunicata tale circostanza;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento. Essi dichiarano altresì di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione, avendo già risolto, anche in considerazione di quanto previsto al punto 6), ogni altra loro questione di natura economica e patrimoniale;
9. DÀ ATTO che le spese della presente procedura verranno suddivise in egual misura tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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